Gazzetta n. 232 del 6 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 settembre 2026
Modifiche al decreto 22 settembre 2025, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.


IL DIRETTORE GENERALE
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;
Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2011, n. 277;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 11, commi 6 e seguenti;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 23 settembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 22 settembre 2025, n. 326, con il quale, alla luce della avvenuta digitalizzazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT e della necessita' di aggiornare talune disposizioni applicative al fine di accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni internazionali, nonche' di chiarire ulteriormente alcuni aspetti interpretativi e applicativi della disciplina vigente, si e' provveduto ad aggiornare le disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada, abrogando il precedente decreto dirigenziale 9 luglio 2013;
Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del sopra richiamato decreto dirigenziale, e' emersa la necessita' di apportare talune modifiche e integrazioni all'articolato del medesimo, al fine di agevolare le imprese nella presentazione delle domande di rinnovo per le assegnazioni fisse e di rinnovo e inserimento in graduatoria per le autorizzazioni multilaterali CEMT, di disciplinare il contingente massimo di autorizzazioni CEMT complessivamente assegnabili a una singola impresa, nonche' di chiarire che l'impiego di veicoli locati senza conducente nelle relazioni di trasporto bilaterale e' consentito unicamente ove espressamente previsto e dettagliato negli Accordi bilaterali ovvero nei verbali della Commissione Mista prevista dagli Accordi stessi;
Considerato altresi' che si rende necessario aggiornare di conseguenza i modelli allegati al decreto dirigenziale n. 326/2025 sopra citato;
Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

Il presente decreto modifica e integra il decreto dirigenziale 22 settembre 2025, n. 326, recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 7

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 8

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 9

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche al decreto dirigenziale
22 settembre 2025, n. 326

1. All'art. 1, comma 11, dopo le parole «o di noleggio senza conducente.», sono aggiunte le seguenti parole: «Per quanto concerne il noleggio, esso e' consentito esclusivamente nei casi espressamente previsti e disciplinati dall'Accordo bilaterale o dalla Commissione mista».
2. All'art. 2, il comma 5 e' soppresso.
3. All'art. 6, comma 1, lettera c), dopo le parole «e' determinato in nr. 20», sono aggiunte le seguenti parole: «, fermo restando il limite massimo di trenta autorizzazioni annuali previsto dal comma 12 dell'art. 1.»
4. All'art. 9, comma 1, dopo le parole «utilizzate nel periodo indicato al comma 2.», sono aggiunte le seguenti parole: «Sono escluse da tale possibilita' le autorizzazioni triangolari (Paesi terzi), in considerazione della peculiarita' della tipologia di autorizzazione e della limitata consistenza del relativo contingente, al fine di garantire il libero accesso al mercato.»
5. All'art. 11, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «4. Indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di rilascio delle autorizzazioni bilaterali, la Divisione competente avvia l'istruttoria compatibilmente con l'effettiva disponibilita' del relativo contingente nel Portale dell'Automobilista, subordinatamente alla materiale consegna dei titoli autorizzatori da parte dei Paesi terzi interessati.»
6. All'art. 12:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le domande di rinnovo e di graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni CEMT devono essere presentate a decorrere dal 1° ottobre ed entro il termine perentorio del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le domande di rinnovo, nonche' quelle di conversione delle assegnazioni fisse relative alle autorizzazioni bilaterali, devono essere presentate a decorrere dal 1° settembre ed entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.»;
c) al comma 4 sono aggiunti i seguenti periodi: «Le domande per il rilascio delle autorizzazioni bilaterali a titolo precario e delle autorizzazioni CEMT per il trasporto di "masserizie" possono essere presentate nel corso dell'anno di riferimento. Le autorizzazioni a titolo precario sono rilasciate, di norma, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, compatibilmente con la disponibilita' del contingente residuo e con i tempi tecnici necessari allo svolgimento della relativa attivita' istruttoria»;
d) al comma 6 e' aggiunto il seguente periodo: «Qualora la domanda risulti incompleta ovvero priva della documentazione prescritta, la Divisione competente puo' richiedere le necessarie integrazioni, assegnando un termine perentorio di quindici giorni per la relativa trasmissione.»
 
Art. 3

Sostituzione degli allegati

1. L'allegato 1 e' sostituito dall'allegato 1 allegato al presente decreto.
2. L'allegato 2 e' sostituito dall'allegato 2 allegato al presente decreto.
3. L'allegato 3 e' sostituito dall'allegato 3 allegato al presente decreto.
4. L'allegato 4 e' sostituito dall'allegato 4 allegato al presente decreto.
5. L'allegato 5 e' sostituito dall'allegato 5 allegato al presente decreto.
6. L'allegato 6 e' sostituito dall'allegato 6 allegato al presente decreto.
7. L'allegato 7 e' sostituito dall'allegato 7 allegato al presente decreto.
8. L'allegato 8 e' sostituito dall'allegato 8 allegato al presente decreto.
9. L'allegato 9 e' sostituito dall'allegato 9 allegato al presente decreto.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2026

Il direttore generale: Fedele