IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recanti la disciplina dei fondi di solidarieta' bilaterali; Visto, in particolare, l'art. 26, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale le modifiche alla disciplina dei fondi aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all'art. 36 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015; Visto, altresi', l'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che stabilisce che i fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilita'; Visto, ulteriormente, l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che stabilisce che il comitato amministratore del fondo ha facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 agosto 2023, con cui e' stato istituito il Fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni; Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 agosto 2023 che alla lettera c) prevede fra i compiti del comitato amministratore del Fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni quello di fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall' art. 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio; Vista la delibera del comitato amministratore del Fondo di solidarieta' della filiera delle telecomunicazioni n. 1 del 10 febbraio 2026, nell'ambito della quale, in ossequio alle norme innanzi citate, il comitato amministratore ha ritenuto opportuno proporre la modifica di alcune delle aliquote di contribuzione per il finanziamento delle prestazioni erogate dal Fondo, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle stesse e il pareggio del bilancio, sentite le parti sociali firmatarie dell'accordo costitutivo del Fondo e tenuto conto di quanto stabilito dalle medesime parti nell'addendum sottoscritto in data 11 novembre 2025; Considerata la sussistenza dei presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 26, comma 3, secondo periodo, e 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 relativamente alla modifica delle aliquote di finanziamento del Fondo da apportare secondo le modalita' ivi indicate; Ritenuto pertanto di dare attuazione alla proposta del comitato amministratore di cui alla delibera n. 1 del 10 febbraio 2026;
Decretano:
Art. 1
Contribuzione
1. Con riferimento ai datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 4 agosto 2023, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze viene rimodulato come segue: a) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura del 3 per cento, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale. 2. Con riferimento alla totalita' dei datori di lavoro, il finanziamento per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), viene rimodulato come segue: a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 4 agosto 2023 con un contributo ordinario mensile dello 0,75 per cento di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti; b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), e' dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 2,5 per cento calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito, qualora non fossero intervenuti eventi tutelati, che possano dare luogo ad accredito figurativo, o non tutelati, e il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione; c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), e' dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 2,5 per cento, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione. 3. Le modifiche relative all'aliquota ordinaria hanno decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del presente decreto. 4. Le modifiche relative all'aliquota del contributo addizionale sono applicabili per le prestazioni autorizzate dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del presente decreto relative a periodi decorrenti dalla stessa data. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2026
Il direttore generale degli ammortizzatori sociali Gaetani Il Ragioniere generale dello Stato Perrotta
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 898 |