Gazzetta n. 231 del 5 ottobre 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 17 settembre 2026
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini e a partire dal 17 ottobre 2024 nel territorio della medesima Regione. (Ordinanza n. 1216).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto del 18 settembre 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna e in particolare le Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini, a partire dal 17 settembre 2024;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 con cui e' stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini e la successiva delibera del 28 agosto 2025 con cui il citato stato d'emergenza e' stato prorogato di dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1106 del 20 ottobre 2024, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, e' stato integrato di euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'avvio delle misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, e' stato integrato di euro 60.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, con cui e' stato disposto che a decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui agli articoli 20-bis e dagli articoli 20-ter a 20-duodecies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del 19 ottobre 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal 17 ottobre 2024;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna e la successiva delibera del 28 agosto 2025 con cui il citato stato d'emergenza e' stato prorogato di dodici mesi;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1109 del 5 novembre 2024 e n. 1114 del 28 novembre 2024 relative agli eventi verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024, con le quali sono state disciplinate le prime misure volte a fronteggiare l'emergenza;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1120 del 18 dicembre 2024, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attivita' e delle funzioni di Commissario delegato e di soggetto responsabile per la Regione Emilia-Romagna»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, e' stato integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'avvio delle misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 e' integrato di euro 59.260.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1135 del 2 aprile 2025 e n. 1184 del 23 marzo 2026 recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna»;
Considerato che ai sensi dell'art. 1 della citata ordinanza n. 1109 del 5 novembre 2024, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di ottobre 2024, la Vicepresidente facente funzioni di Presidente della Regione Emilia-Romagna, gia' Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024, e' stata nominata Commissario delegato, assicurando il necessario raccordo tra le gestioni emergenziali di settembre e di ottobre 2024, applicando integralmente, le disposizioni di cui agli articoli da 1, comma 2, a 7 e agli articoli da 9 a 12 della citata ordinanza n. 1100/2024, utilizzando la contabilita' speciale gia' aperta per il contesto emergenziale di settembre 2024;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento dei contesti critici in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticita' in atto relative agli eventi di settembre e ottobre 2024;
Vista la nota del 7 agosto 2026 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024 e dell'ordinanza n. 1109 del 5 novembre 2024, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia-Romagna e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100/2024 e n. 1109/2024 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il medesimo soggetto responsabile provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile e' autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di termini analiticamente individuati specificati negli articoli 3 e 6 della citata ordinanza n. 1100/2024, ai quali rimanda anche l'ordinanza n. 1109/2024.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Presidente della Regione Emilia-Romagna provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, dei soggetti gia' individuati dal Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100/2024 nonche' di soggetti non gia' individuati dal medesimo Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 6465 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100/2024, che viene al medesimo intestata fino al 29 ottobre 2028. Le eventuali risorse stanziate con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi gia' pianificati e approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 10, ove gia' rese disponibili sulla contabilita' speciale, ovvero permangono presso i bilanci della amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilita' speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalita' di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
6. Il soggetto responsabile e' autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei quali puo' disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita' speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi all'evento emergenziale in trattazione.
8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticita', dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.
9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita' speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalita' di cui al comma 10.
10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.
11. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attivita' svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresi' a inviare una comunicazione conclusiva.
13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicita' ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.
14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2026

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano