| Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2026, n. 172 |
| Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di concessioni di derivazione d'acqua. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e, in particolare, gli articoli 2, primo comma, lettera m), 3, primo comma, lettera d), 4 e 48-bis; Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nelle riunioni del 30 settembre 2024 e del 9 aprile 2026; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 20 maggio 2026; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disciplina delle concessioni di derivazione d'acqua
1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, primo comma, lettera m), 3, primo comma, lettera d), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina, con legge regionale, le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni e delle subconcessioni di derivazione d'acqua, qualunque sia l'uso cui esse siano destinate, di seguito denominate concessioni. 2. La legge regionale disciplina, in particolare, le modalita' di assegnazione e la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'uso e la valorizzazione dei beni del demanio idrico, nonche' le modalita' di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 2, 3, 4 e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948: «Art. 2. - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale; b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; c) polizia locale urbana e rurale; d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna; e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario; f) strade e lavori pubblici di interesse regionale; g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica; h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali; i) acque minerali e termali; l) caccia e pesca; m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico; n) incremento dei prodotti tipici della Valle; o) usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprieta' culturali; p) artigianato; q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio; r) istruzione tecnico-professionale; s) biblioteche e musei di enti locali; t) fiere e mercati; u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini; v) toponomastica; z) servizi antincendi.». «Art. 3. - La Regione ha la potesta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie: a) industria e commercio; b) istituzione di enti di credito di carattere locale; c) espropriazione per pubblica utilita' per opere non a carico dello Stato; d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico; e) disciplina della utilizzazione delle miniere; f) finanze regionali e comunali; g) istruzione materna, elementare e media; h) previdenza e assicurazioni sociali; i) assistenza e beneficenza pubblica; l) igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica; m) antichita' e belle arti; n) annona; o) assunzione di pubblici servizi.». «Art. 4. - La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica. La Regione esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.». «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».
Note all'art. 1: Per il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 2
Disciplina dei beni al termine della concessione
1. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente decreto e nei casi di decadenza e rinuncia, qualora non sussistano ragioni di pubblico interesse che impongano l'obbligo di ripristino dei siti da parte del concessionario uscente, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte e i canali di scarico in stato di regolare funzionamento passano, senza compenso, in proprieta' della Regione. 2. Alla scadenza della concessione, al concessionario che, a proprie spese e nel periodo di validita' della concessione, abbia eseguito investimenti sui beni di cui al comma 1, purche' previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente e che la Regione non intende rimuovere con obbligo del concessionario al ripristino dei luoghi, spetta un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge regionale. 3. Alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza e rinuncia, la Regione ha facolta' di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore calcolato al momento dell'immissione in possesso, escludendo qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo, la determinazione del valore di stima e' demandata ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione, uno dal concessionario e il terzo d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Per esercitare la predetta facolta', la Regione deve preavvisare gli interessati almeno sei mesi prima della scadenza del termine della concessione. Nel caso di decadenza o rinuncia, non occorre tale preavviso. 4. Agli effetti di quanto previsto dal comma 3, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono, quando si tratti di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, quelli che trasformano la tensione e trasportano esclusivamente l'energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione. |
| | Art. 3
Disposizioni in materia di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico
1. Con legge regionale, da approvarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, e, in particolare: le modalita' per lo svolgimento e i termini di avvio delle procedure di cui al comma 3, i criteri di ammissione e di assegnazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici degli aspiranti concessionari, i criteri per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico, le modalita' di determinazione del canone di concessione in conformita' a quanto previsto dal comma 4, nonche' le modalita' di valutazione degli impatti paesaggistici e ambientali, ai fini delle conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. La durata massima delle concessioni e' di quarant'anni, termine che puo' essere esteso per ulteriori dieci anni, in relazione alla complessita' della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento. 2. Ai fini della riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico gia' assentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, la legge regionale di cui al comma 1 disciplina, inoltre, i criteri per la valorizzazione dei beni che costituiscono gli impianti idroelettrici, gli eventuali indennizzi posti a carico del concessionario subentrante, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, i parametri di sviluppo degli impianti e le clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente per la gestione degli impianti. 3. La Regione puo' assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche: a) a operatori economici, comprese le societa' a partecipazione o controllo pubblico anche totalitari, individuati attraverso l'espletamento di gare, con procedure di evidenza pubblica; b) a societa' a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato e' scelto mediante procedure di evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato pubblico-privato; d) a societa' a totale controllo pubblico, costituite per soddisfare preminenti interessi generali connessi alla produzione dell'energia nel territorio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal diritto dell'Unione europea per l'affidamento a societa' in house. Nel caso di affidamento in house la Regione adotta il provvedimento di assegnazione della concessione sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto della scelta effettuata e delle ragioni del mancato ricorso alle modalita' di affidamento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. 4. Il canone relativo alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico e' determinato, secondo quanto previsto dalla legge regionale di cui al comma 1, tenendo conto della potenza nominale media di concessione e della produzione degli impianti. 5. Nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione per servizi pubblici e categorie di utenti determinati con la legge regionale di cui al comma 1, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione con le modalita' stabilite dalla Regione.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999: «Art. 12 (Concessioni idroelettriche). - 1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validita' della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, e' riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dell'art. 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dell'art. 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione. 1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa' partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare: a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis; b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis; c) i criteri di ammissione e di assegnazione; d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a carico del concessionario subentrante; e) i requisiti di capacita' finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi: 1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW; 2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' finanziaria, la referenza di due istituti di credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilita' di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera n); f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessita' della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento; g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilita' di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene; h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilita' di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti; i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione; l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione; m) le modalita' di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri: 1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente; 2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attivita' negoziale tra le parti; 3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto; o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato; p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione. 1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacita' di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entita' degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonche' i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni puo' avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dell'art. 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166. 1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni. 1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle gia' scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonche' la conduzione delle opere e dei beni passati in proprieta' delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonche' del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza. 1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalita' previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualita'. 1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 2. 3. 4. 5. 6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessita' di alcun atto amministrativo, proseguono l'attivita' dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16. 8. In attuazione di quanto previsto dell'art. 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo l, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a societa' per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da societa' controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle societa' a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma l-bis. La partecipazione delle predette province nelle societa' a composizione mista previste dal presente comma non puo' comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. 8-bis. 9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora cio' comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione. 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo e' conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalita' per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dell'art. 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481. 10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni. 11. 12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono abrogati.». |
| | Art. 4
Disposizioni in materia di sistema idrico
1. In materia di sistema idrico, la Regione e' previamente consultata sugli atti dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilita' operanti nel territorio regionale, in ordine alla loro compatibilita' con la legge costituzionale n. 4 del 1948 e con le relative norme di attuazione. Le modalita' di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorita' e la Regione. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attivita' svolte dall'Autorita' compete alla Regione, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorita' stessa nel rispetto del principio di leale collaborazione, nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad essa attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilita', al sistema tariffario e all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui al presente decreto e' effettuato dalla Regione nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, nel rispetto dei limiti previsti dalla relativa programmazione e dalla normativa vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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