Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2026, n. 172
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di concessioni di derivazione d'acqua.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e, in particolare, gli articoli 2, primo comma, lettera m), 3, primo comma, lettera d), 4 e 48-bis;
Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nelle riunioni del 30 settembre 2024 e del 9 aprile 2026;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 20 maggio 2026;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disciplina delle concessioni
di derivazione d'acqua

1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, primo comma, lettera m), 3, primo comma, lettera d), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina, con legge regionale, le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni e delle subconcessioni di derivazione d'acqua, qualunque sia l'uso cui esse siano destinate, di seguito denominate concessioni.
2. La legge regionale disciplina, in particolare, le modalita' di assegnazione e la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'uso e la valorizzazione dei beni del demanio idrico, nonche' le modalita' di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto,
conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 2, 3,
4 e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo
1948:
«Art. 2. - In armonia con la Costituzione e i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme
economico sociali della Repubblica, la Regione ha potesta'
legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti
dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento
agrario e fondiario;
f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
g) urbanistica, piani regolatori per zone di
particolare importanza turistica;
h) trasporti su funivie e linee automobilistiche
locali;
i) acque minerali e termali;
l) caccia e pesca;
m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a
uso domestico;
n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
o) usi civici, consorterie, promiscuita' per
condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime
proprieta' culturali;
p) artigianato;
q) industria alberghiera, turismo e tutela del
paesaggio;
r) istruzione tecnico-professionale;
s) biblioteche e musei di enti locali;
t) fiere e mercati;
u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei
portatori alpini;
v) toponomastica;
z) servizi antincendi.».
«Art. 3. - La Regione ha la potesta' di emanare norme
legislative di integrazione e di attuazione delle leggi
della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo
precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle
seguenti materie:
a) industria e commercio;
b) istituzione di enti di credito di carattere
locale;
c) espropriazione per pubblica utilita' per opere
non a carico dello Stato;
d) disciplina dell'utilizzazione delle acque
pubbliche ad uso idroelettrico;
e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
f) finanze regionali e comunali;
g) istruzione materna, elementare e media;
h) previdenza e assicurazioni sociali;
i) assistenza e beneficenza pubblica;
l) igiene e sanita', assistenza ospedaliera e
profilattica;
m) antichita' e belle arti;
n) annona;
o) assunzione di pubblici servizi.».
«Art. 4. - La Regione esercita le funzioni
amministrative sulle materie nelle quali ha potesta'
legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle
attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi
della Repubblica.
La Regione esercita altresi' le funzioni
amministrative che le siano delegate dallo Stato con
legge.».
«Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno
o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso.».

Note all'art. 1:
Per il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 2

Disciplina dei beni al termine della concessione

1. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente decreto e nei casi di decadenza e rinuncia, qualora non sussistano ragioni di pubblico interesse che impongano l'obbligo di ripristino dei siti da parte del concessionario uscente, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte e i canali di scarico in stato di regolare funzionamento passano, senza compenso, in proprieta' della Regione.
2. Alla scadenza della concessione, al concessionario che, a proprie spese e nel periodo di validita' della concessione, abbia eseguito investimenti sui beni di cui al comma 1, purche' previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente e che la Regione non intende rimuovere con obbligo del concessionario al ripristino dei luoghi, spetta un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge regionale.
3. Alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza e rinuncia, la Regione ha facolta' di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore calcolato al momento dell'immissione in possesso, escludendo qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo, la determinazione del valore di stima e' demandata ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione, uno dal concessionario e il terzo d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Per esercitare la predetta facolta', la Regione deve preavvisare gli interessati almeno sei mesi prima della scadenza del termine della concessione. Nel caso di decadenza o rinuncia, non occorre tale preavviso.
4. Agli effetti di quanto previsto dal comma 3, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono, quando si tratti di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, quelli che trasformano la tensione e trasportano esclusivamente l'energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.
 
Art. 3

Disposizioni in materia di grandi derivazioni
d'acqua ad uso idroelettrico

1. Con legge regionale, da approvarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, e, in particolare: le modalita' per lo svolgimento e i termini di avvio delle procedure di cui al comma 3, i criteri di ammissione e di assegnazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici degli aspiranti concessionari, i criteri per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico, le modalita' di determinazione del canone di concessione in conformita' a quanto previsto dal comma 4, nonche' le modalita' di valutazione degli impatti paesaggistici e ambientali, ai fini delle conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. La durata massima delle concessioni e' di quarant'anni, termine che puo' essere esteso per ulteriori dieci anni, in relazione alla complessita' della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento.
2. Ai fini della riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico gia' assentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, la legge regionale di cui al comma 1 disciplina, inoltre, i criteri per la valorizzazione dei beni che costituiscono gli impianti idroelettrici, gli eventuali indennizzi posti a carico del concessionario subentrante, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, i parametri di sviluppo degli impianti e le clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente per la gestione degli impianti.
3. La Regione puo' assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche:
a) a operatori economici, comprese le societa' a partecipazione o controllo pubblico anche totalitari, individuati attraverso l'espletamento di gare, con procedure di evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato e' scelto mediante procedure di evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato pubblico-privato;
d) a societa' a totale controllo pubblico, costituite per soddisfare preminenti interessi generali connessi alla produzione dell'energia nel territorio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal diritto dell'Unione europea per l'affidamento a societa' in house. Nel caso di affidamento in house la Regione adotta il provvedimento di assegnazione della concessione sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto della scelta effettuata e delle ragioni del mancato ricorso alle modalita' di affidamento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
4. Il canone relativo alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico e' determinato, secondo quanto previsto dalla legge regionale di cui al comma 1, tenendo conto della potenza nominale media di concessione e della produzione degli impianti.
5. Nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione per servizi pubblici e categorie di utenti determinati con la legge regionale di cui al comma 1, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione con le modalita' stabilite dalla Regione.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999:
«Art. 12 (Concessioni idroelettriche). - 1. Alla
scadenza delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere
di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui
al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza
compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare
funzionamento. In caso di esecuzione da parte del
concessionario, a proprie spese e nel periodo di validita'
della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo
periodo, purche' previsti dall'atto di concessione o
comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione
della concessione secondo le procedure di cui ai commi
seguenti, e' riconosciuto al concessionario uscente, per la
parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al
valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto
dell'art. 26 del testo unico di cui al regio decreto n.
1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai
periodi precedenti si applica la disciplina stabilita
dell'art. 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di
cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione
del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati,
sulla base del comma 1-ter del presente articolo,
intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con
i corrispondenti organi della regione.
1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine
idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti
di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
comma 1-ter, lettera d):
a) ad operatori economici individuati attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato e' scelto attraverso l'espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato ai sensi degli
articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa'
partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175.
1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione
europea e degli accordi internazionali, nonche' dei
principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle
disposizioni di cui al presente articolo, le regioni
disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:
a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di
assegnazione di cui al comma 1-bis;
b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma
1-bis;
c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto
a carico del concessionario subentrante;
e) i requisiti di capacita' finanziaria,
organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della
concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di
valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali
requisiti minimi:
1) ai fini della dimostrazione di adeguata
capacita' organizzativa e tecnica, l'attestazione di
avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di
impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media
pari ad almeno 3 MW;
2) ai fini della dimostrazione di adeguata
capacita' finanziaria, la referenza di due istituti di
credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale
degli intermediari finanziari che attestino che il
partecipante ha la possibilita' di accedere al credito per
un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella
procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da
corrispondere per i beni di cui alla lettera n);
f) i termini di durata delle nuove concessioni,
comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo
puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni,
in relazione alla complessita' della proposta progettuale
presentata e all'importo dell'investimento;
g) gli obblighi o le limitazioni gestionali,
subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di
sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa
la possibilita' di utilizzare l'acqua invasata per scopi
idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o
per la laminazione delle piene;
h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di
potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere
nel complesso delle opere di derivazione, adduzione,
regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di
generazione, trasformazione e connessione elettrica con
riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia
di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili,
compresa la possibilita' di dotare le infrastrutture di
accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse
energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto
di quanto previsto dal codice di trasmissione,
dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi
aggiornamenti;
i) i livelli minimi in termini di miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico di
pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione
a scala di distretto idrografico in attuazione della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando
obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti
dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle
misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di
tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale
dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
l) le misure di compensazione ambientale e
territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare
ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle
opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e
di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio
economico finanziario del progetto di concessione;
m) le modalita' di valutazione, da parte
dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in
esito alle procedure di assegnazione, che avviene
nell'ambito di un procedimento unico ai fini della
selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene
luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale,
della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di
importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione
paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di assenso,
concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque
denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o
locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte
progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni
e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree
naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.
394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi
di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25,
secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n.
1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i
seguenti criteri:
1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo
nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde
agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in
termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati
reperibili dagli atti contabili o mediante perizia
asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel
progetto di concessione, per tali beni si procede alla
rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a
cura ed onere del proponente;
2) per i beni immobili dei quali il progetto
proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde
agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il
cui valore e' determinato sulla base dei dati reperibili
dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla
base di attivita' negoziale tra le parti;
3) i beni immobili dei quali il progetto proposto
non prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi
diritto;
o) la previsione, nel rispetto dei principi
dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a
promuovere la stabilita' occupazionale del personale
impiegato;
p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire
in caso di grandi derivazioni idroelettriche che
interessano il territorio di due o piu' regioni, in termini
di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e
ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le
regioni interessate; le funzioni amministrative per
l'assegnazione della concessione sono di competenza della
regione sul cui territorio insiste la maggior portata di
derivazione d'acqua in concessione.
1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni
di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai
sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri
competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della
valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al
comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della
sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero
della capacita' di invaso, prevedendo a carico del
concessionario subentrante un congruo indennizzo, da
quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1,
secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli
investimenti effettuati dal concessionario uscente,
definendo la durata della concessione, nel rispetto dei
limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di
criteri economici fondati sull'entita' degli investimenti
proposti, determinando le misure di compensazione
ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario,
da destinare ai territori dei comuni interessati dalla
presenza delle opere e della derivazione compresi tra i
punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo
l'equilibrio economico-finanziario del progetto di
concessione, nonche' i livelli minimi in termini di
miglioramento e risanamento ambientale del bacino
idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione
tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture di
grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle
relative concessioni puo' avvenire anche facendo ricorso
alle procedure previste dell'art. 183 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
1-quater. Le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono
avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure
di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo,
e comunque in caso di mancata adozione delle leggi
regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini
dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al
comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma
1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni,
prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni
concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti
acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme
le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002,
n. 166.
1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni
idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un
canone, determinato con legge regionale, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla
potenza nominale media di concessione, e in una componente
variabile, calcolata come percentuale dei ricavi
normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione
dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione
ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale
dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al
precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni,
non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al
prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la
distribuzione dell'energia elettrica. Il canone cosi'
determinato e' destinato per almeno il 60 per cento alle
province e alle citta' metropolitane il cui territorio e'
interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono
disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire
annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per
ogni kW di potenza nominale media di concessione, per
almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e
categorie di utenti dei territori provinciali interessati
dalle derivazioni.
1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche che prevedono un termine di scadenza
anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle gia'
scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione
dell'esercizio della derivazione nonche' la conduzione
delle opere e dei beni passati in proprieta' delle regioni
ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente,
per il tempo strettamente necessario al completamento delle
procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che
i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione
regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle
opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di
concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri
aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente
nonche' del vantaggio competitivo derivante dalla
prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine
di scadenza.
1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il
concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta
della regione, energia nella misura e con le modalita'
previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione
un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da
corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more
dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per
un importo non inferiore al 60 per cento alle province e
alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato
dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati
il valore minimo della componente fissa del canone di cui
al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone
aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata
adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di
cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni
possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo
precedente in misura non inferiore a 30 euro per la
componente fissa del canone e a 20 euro per il canone
aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di
concessione per ogni annualita'.
1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.
2.
3.
4.
5.
6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le
grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del
trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31
dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i
titolari di concessione interessati, senza necessita' di
alcun atto amministrativo, proseguono l'attivita' dandone
comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo
articolo 16.
8. In attuazione di quanto previsto dell'art. 44,
secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di
consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
territoriale nella gestione, le concessioni di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche
per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data
del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei
territori delle province individuate mediante i criteri di
cui all'articolo l, comma 153, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari,
anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di
indizione della gara di cui al comma 1 del presente
articolo, a societa' per azioni a composizione mista
pubblico-privata partecipate nella misura complessiva
minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del
capitale sociale dalle province individuate nel presente
comma e/o da societa' controllate dalle medesime, fermo in
tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle
societa' a controllo provinciale mediante procedure
competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un
periodo di anni sette, decorrenti dal termine della
concessione quale risultante dall'applicazione delle
proroghe di cui al comma l-bis. La partecipazione delle
predette province nelle societa' a composizione mista
previste dal presente comma non puo' comportare maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8-bis.
9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione
di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da
garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo
deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989,
n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da
stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo
88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Qualora cio' comporti riduzione della potenza
nominale media producibile il concessionario non ha diritto
ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone
demaniale di concessione.
10. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui
al presente articolo e' conferita alle regioni e alle
province autonome, con esclusione di quelle di cui
all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto
legislativo, da emanare in attuazione del combinato
disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma
1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi
generali e i vincoli specifici per la pianificazione
regionale e di bacino idrografico in materia di
utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le
modalita' per una articolata programmazione energetica di
settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio
della funzione conferita alle regioni si applicano criteri,
termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonche' dell'art. 2, comma 12, lettere b) e d) della legge
14 novembre 1995, n. 481.
10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso
idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati
da convenzioni internazionali, rimangono soggetti
esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini
della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale
integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.
11.
12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono
abrogati.».
 
Art. 4

Disposizioni in materia di sistema idrico

1. In materia di sistema idrico, la Regione e' previamente consultata sugli atti dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilita' operanti nel territorio regionale, in ordine alla loro compatibilita' con la legge costituzionale n. 4 del 1948 e con le relative norme di attuazione. Le modalita' di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorita' e la Regione. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attivita' svolte dall'Autorita' compete alla Regione, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorita' stessa nel rispetto del principio di leale collaborazione, nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad essa attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilita', al sistema tariffario e all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti alla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui al presente decreto e' effettuato dalla Regione nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, nel rispetto dei limiti previsti dalla relativa programmazione e dalla normativa vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione Visto, il Guardasigilli: Nordio