| Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
| DECRETO 1 settembre 2026 |
| Modalita' di attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle correlate graduatorie di istituto, a favore del personale docente che abbia prestato servizio presso i plessi scolastici ubicati nei territori individuati dall'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
di concerto con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
e
IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
Vista la legge 7 maggio 2026, n. 70, recante «Valorizzazione della risorsa mare» e in particolare l'art. 25, comma 1, il quale prevede che «nelle more della riforma organica della disciplina in materia di isole minori marine, lagunari, lacustri e fluviali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e' previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attivita' didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'allegato A, previsto all'art. 25, comma 7; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 138 e 139; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico» e, in particolare, l'art. 4, commi 6-bis e 6-ter; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35-ter che ha introdotto il «Portale unico del reclutamento» ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici, e l'art. 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia; di esami di Stato e di Universita'», e in particolare l'art. 1, comma 4; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 605, lettera c), e l'art. 1 comma 607; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 678, comma 9, e l'art. 1014, comma 1; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati; Visto l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente l'«Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106», come modificato dall'art. 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, successivamente, dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69; Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'art. 1-quater, recante «Disposizioni urgenti in materia di supplenze», che introduce modificazioni all'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o fino al termine delle attivita' didattiche; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio triennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi da 329 a 338; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 1, comma 557; Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante «Disposizioni vigenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita' per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca» e, in particolare, l'art. 8; Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026», convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante «Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n 164, e, in particolare: l'art. 4, comma 1, che prevede che all'art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, «le parole "e 2025/2026" sono sostituite dalle seguenti: ", 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028"; l'art. 4, comma 1-bis, che prevede che "la procedura di cui all'art. 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e' disciplinata dall'ordinanza di cui all'art. 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal comma 1 del presente articolo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2», come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che «dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, 20 novembre 2023, n. 221, recante «Integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze. Provvedimento attuativo del PNRR - Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Milestone UE M4C1-10»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, 22 dicembre 2023, n. 255, recante «Revisione e Ministero dell'istruzione e del merito aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 dicembre 2025, n. 247, recante «Graduatorie ad esaurimento e prima fascia nelle graduatorie di circolo e di istituto - aggiornamento per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028»; Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 febbraio 2026, n. 27, recante «Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»; Considerato che si rende necessario disciplinare le modalita' di attribuzione del punteggio aggiuntivo nell'ambito delle graduatorie provinciali di supplenza e delle correlate graduatorie di istituto; Considerato che occorre assicurare uniformita' applicativa sul territorio nazionale nella valutazione del servizio prestato presso i plessi scolastici ubicati nei territori delle piccole isole; Visto il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) nella seduta plenaria n. 169 del 16 giugno 2026; Ritenuto di accogliere la richiesta del CSPI di fornire indicazioni operative univoche per la valutazione del «servizio effettivamente prestato», al fine di evitare difformita' interpretative nel riconoscimento dell'acquisizione del diritto al computo del punteggio aggiuntivo nelle graduatorie; Visto il previo assenso espresso dal Ministero per gli affari regionali e le autonomie, trasmesso con nota 2581 del 20 luglio 2026 e acquisito al protocollo GABMI 186095 nella medesima data; Visto il previo assenso espresso dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, trasmesso con nota 2523 del 6 agosto 2026 e acquisito al protocollo GABMI 197718 nella medesima data; Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 25, comma 1, della legge 7 maggio 2026, n. 70, le modalita' di attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e nelle correlate graduatorie di istituto, a favore del personale docente che abbia prestato servizio presso i plessi scolastici ubicati nei territori individuati dall'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. 2. I punteggi aggiuntivi, valorizzando il servizio di insegnamento prestato nelle istituzioni scolastiche delle piccole isole, caratterizzate da condizioni territoriali, logistiche e organizzative peculiari, sono finalizzati a tutelare la continuita' educativa e didattica nei confronti delle studentesse e degli studenti frequentanti i plessi ubicati nei relativi territori, quale premessa per la garanzia del diritto allo studio. |
| | Art. 2
Determinazione del punteggio aggiuntivo
1. Per il servizio effettivamente prestato, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attivita' didattiche, presso i plessi scolastici di ogni grado ubicati nei territori di cui all'art. 1, e' attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 6 punti per ciascun anno scolastico. Considerate le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, sono conteggiabili esclusivamente i giorni per i quali il personale risulti in servizio. 2. Per il servizio prestato, nel medesimo anno scolastico e alle medesime condizioni di cui al comma 1, nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei plessi scolastici di cui all'art. 1, e' attribuito un ulteriore punteggio pari a 3 punti. 3. Il punteggio di cui ai commi 1 e 2 e' attribuito in misura ulteriore rispetto al punteggio previsto dalle vigenti tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ed e' con esso cumulabile. |
| | Art. 3
Sedi per le quali spetta il punteggio aggiuntivo
1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui all'art. 2, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'individuazione e alla pubblicazione dell'elenco dei plessi scolastici ubicati nei territori delle piccole isole di cui all'art. 1, evidenziando altresi' l'istituzione scolastica di cui fanno parte. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' aggiornato annualmente sulla base dell'assetto della rete scolastica risultante dai provvedimenti di programmazione e dimensionamento adottati, a livello regionale, per l'anno scolastico di riferimento. 3. L'elenco di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed e' reso disponibile agli Uffici scolastici regionali e agli Ambiti territoriali, anche ai fini dell'attivita' di valutazione dei servizi nell'ambito delle procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle procedure di costituzione e aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. |
| | Art. 4
Decorrenza
1. Il punteggio aggiuntivo di cui al presente decreto e' attribuito ai servizi prestati a partire dall'anno scolastico 2027/2028. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, secondo le modalita' definite dall'art. 2, a decorrere dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al biennio scolastico 2028/2029-2029/2030 e delle graduatorie provinciali su posto comune e di sostegno di cui all'art. 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative al medesimo biennio. |
| | Art. 5
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia di graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale. Roma, 1° settembre 2026
Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli
Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1897 |
| |
|
|