Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2026 (vai al sommario)
LEGGE 23 settembre 2026, n. 171
Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista
dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177

1. All'articolo 35, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventidue mesi», le parole: «apportandovi le modifiche necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante la redazione di un nuovo codice» e le parole: «e introducendo» sono sostituite dalla seguente: «, introducendo»;
b) al terzo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
c) al quarto periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

NOTE

Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 35 della legge 25
novembre 2024, n. 177, recante «Interventi in materia di
sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 29 novembre 2024, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 35 (Delega al Governo per la revisione e il
riordino della disciplina concernente la motorizzazione e
la circolazione stradale). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro ventidue mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni per rivedere e riordinare la
legislazione vigente concernente la disciplina della
motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, anche mediante la redazione di un
nuovo codice  in conformita' ai principi e criteri
direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo,
introducendo le necessarie disposizioni di carattere
transitorio. I decreti legislativi di cui al primo periodo
sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno,
con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri
interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra la
normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano
entro il termine di novanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il
parere scade nei quaranta giorni che precedono la scadenza
del termine previsto al primo periodo o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di centocinquanta giorni. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi al parere
parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle
osservazioni del Governo entro venti giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo
puo' essere comunque emanato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, che
recepiscono comunque le disposizioni di cui alla presente
legge, sono improntati, secondo criteri di essenzialita',
semplicita' e chiarezza, ai seguenti principi di carattere
generale:
a) miglioramento della qualita', della trasparenza
e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche
attraverso la completa digitalizzazione e automazione delle
procedure, con particolare riguardo a quelle relative ai
veicoli pesanti;
b) semplificazione delle procedure e garanzia del
raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza
stradale;
c) riassetto della ripartizione delle competenze
tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze
delle regioni e degli enti locali in materia di viabilita',
anche con riguardo alla previsione di limiti alla
circolazione, tenuto conto dell'esigenza di agevolare
comunque l'accesso dei soggetti che svolgono servizi di
polizia, antincendio, di soccorso stradale, di rimozione e
di assistenza sanitaria, ai soli fini dell'espletamento dei
compiti istituzionali, in armonia con le modifiche
legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente
disposto dalla presente legge;
d) previsione di strategie di prevenzione adeguate,
anche mediante iniziative volte a sensibilizzare gli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto
della loro autonomia, sulle conseguenze degli incidenti
stradali e sulle relative cause, anche in occasione della
Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riorganizzazione delle disposizioni del codice
della strada secondo criteri di ordine e di coerenza,
nonche' coordinamento e armonizzazione delle stesse con le
altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o
derivanti da accordi internazionali e con le norme relative
alle competenze delle regioni e degli enti locali, con
particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti
degli enti proprietari e gestori delle strade, prevedendo
altresi' il conferimento ad atti normativi secondari della
competenza per l'attuazione della normativa europea
armonizzata, salva diversa previsione della legge di
delegazione europea;
b) revisione degli obiettivi e delle definizioni
del codice della strada, al fine di promuovere, anche
attraverso opportuni adeguamenti terminologici, una cultura
della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza dei
rischi derivanti dalla circolazione stradale e
sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie dei
soggetti particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti
ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale;
c) armonizzazione delle disposizioni del codice
della strada con la disciplina in materia di disabilita' e
revisione della disciplina della circolazione dei veicoli
per uso di persone con disabilita', tenuto conto
dell'evoluzione delle norme tecniche di settore, al fine di
rimuovere gli ostacoli alla liberta' di circolazione
stradale degli utenti della strada con disabilita'
promuovendo, nel contempo, la massima tutela dei medesimi;
d) delegificazione della disciplina riguardante le
procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti
aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie
indicate nel comma 4, con espressa indicazione delle norme
generali che regolano la materia, che sono abrogate con
effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti adottati ai
sensi del medesimo comma 4;
e) revisione della disciplina delle norme di
comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi
compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine
di garantire la tutela della sicurezza stradale secondo
principi di effettivita', ragionevolezza, proporzionalita',
dissuasivita' e non discriminazione nell'ambito dell'Unione
europea;
f) revisione e semplificazione del procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie, anche in relazione ai nuovi strumenti di
controllo a distanza, nonche' individuazione dei casi che
comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai
documenti di circolazione e di guida previste dal codice
della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte
costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione
europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di
cassazione, in particolare prevedendo:
1) la graduazione delle sanzioni in funzione
della gravita', della frequenza e dell'effettiva
pericolosita' del comportamento;
2) l'aggravamento delle sanzioni per
comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi
dell'incolumita' individuale e della sicurezza stradale e
dell'utenza vulnerabile della strada;
3) la dissuasivita' delle sanzioni, che sono
commisurate alla situazione reddituale ed economica di chi
ha commesso l'infrazione nonche' alla potenza e al tipo di
veicolo guidato;
4) l'armonizzazione delle disposizioni del codice
della strada con la disciplina concernente gli illeciti
penali e amministrativi di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, che hanno effetti anche sulla
sicurezza della circolazione stradale;
5) la revisione della disciplina in materia di
destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per
violazioni del codice della strada, tenuto conto anche
degli esiti delle relazioni predisposte dagli enti locali
sulla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti
dalla violazione dei limiti di velocita', al fine di
assicurarne l'utilizzo prioritario per gli interventi
destinati alla riduzione dei pericoli derivanti dalla
circolazione stradale;
g) semplificazione del procedimento di
notificazione delle violazioni mediante digitalizzazione
dei verbali, anche prevedendo una disciplina semplificata
per eventuali atti di preavviso di accertamento e
conseguenti pagamenti, al fine di ridurre gli oneri a
carico dei cittadini e della pubblica amministrazione,
assicurando una notificazione tempestiva, con particolare
riferimento all'esigenza di favorire il pagamento della
sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione;
h) revisione della disciplina in materia di
solidarieta' delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie, con particolare riguardo alle
ipotesi di noleggio di veicoli senza conducente, prevedendo
procedure semplificate che tengano conto dei diversi
interessi dei soggetti interessati, ferma restando,
comunque, la necessita' di assicurare il pagamento della
sanzione, anche mediante la semplificazione del
procedimento di notificazione delle violazioni;
i) revisione della disciplina della circolazione
dei velocipedi e ridefinizione organica della disciplina
dei veicoli, comprendendo i velocipedi e gli altri
dispositivi di micromobilita' individuale, al fine di
perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e
di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi
di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo
obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale, tra
cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente
salvavita;
l) adozione di misure per la tutela dell'utenza
vulnerabile della strada, con particolare riguardo ai
ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione
prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:
1) la revisione delle regole che disciplinano le
caratteristiche tecniche e la modalita' di circolazione dei
velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei
cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica;
2) la definizione di criteri per la progettazione
e la costruzione di infrastrutture stradali, anche
attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail
ove prevista, e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza
degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei
dispositivi per la mobilita' personale, secondo quanto
previsto alla lettera t);
3) la definizione delle norme di circolazione per
veicoli atipici;
m) revisione e coordinamento del sistema dei
ricorsi amministrativi e giurisdizionali, con l'obiettivo
della massima semplificazione delle procedure;
n) riordino delle disposizioni riguardanti
l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative
abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi
ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi
viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di
particolare necessita' e urgenza connessi all'attivazione
dei predetti servizi ausiliari;
o) riordino della disciplina per l'uso,
limitatamente all'espletamento dei servizi urgenti di
istituto, dei dispositivi acustici supplementari di allarme
e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a
luce lampeggiante;
p) ricognizione delle attivita' pubbliche e private
contemplate nel codice della strada e nel relativo
regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e
sostenibili per i controlli di legalita' e regolarita'
dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni;
q) revisione della disciplina generale delle
modalita' di sosta dei veicoli adibiti al servizio di
persone con disabilita' ovvero di donne in stato di
gravidanza o di genitori con bambini di eta' inferiore a
due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree
dedicate;
r) introduzione di disposizioni atte a favorire,
anche in relazione all'evoluzione del progresso
tecnologico, la diffusione e l'installazione di sistemi
telematici ed elettronici, ivi compreso l'uso di etilometri
monouso obbligatori, ai fini della sicurezza della
circolazione;
s) previsione di apposite disposizioni riguardanti
la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel
periodo invernale, in presenza di manifestazioni
atmosferiche di particolare intensita', al fine di
preservare l'incolumita' degli utenti e di garantire idonei
livelli di circolazione veicolare, attribuendo,
esclusivamente in tal caso, all'ente proprietario o al
concessionario di autostrade la facolta' di imporre
l'utilizzo di pneumatici invernali o, in alternativa, di
appositi dispositivi supplementari di aderenza per gli
pneumatici, ove non sia possibile garantire adeguate
condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni
alternative;
t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto
delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida
e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali,
concernenti la progettazione e la costruzione di
infrastrutture stradali e arredi urbani, finalizzate anche
alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote,
anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard
rail ove prevista;
u) semplificazione, con finalita' di snellimento
degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che
disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione, l'installazione di dispositivi
atti a migliorare la visibilita' diretta degli utenti
vulnerabili della strada dal posto di guida riducendo gli
angoli morti e la sistemazione del carico sui veicoli, ivi
comprese le strutture amovibili per il trasporto di
bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive;
v) semplificazione delle procedure che disciplinano
le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli
in circolazione, nella prospettiva della riduzione degli
adempimenti richiesti all'utente;
z) miglioramento della fluidita' della
circolazione, anche mediante la revisione della disciplina
relativa ai limiti di velocita';
aa) razionalizzazione della disciplina dei titoli
abilitativi alla guida dei veicoli, con semplificazione
delle procedure e coordinamento delle competenze dei vari
soggetti intervenienti, garantendo la tutela degli
interessi coinvolti e in particolare della sicurezza
individuale e collettiva, anche assicurando un'adeguata
attivita' formativa, anche con l'ausilio di simulatori di
guida e con riferimento, tra l'altro, all'attivita' di
primo soccorso;
bb) riordino e semplificazione della disciplina
relativa alla conferma di validita' della patente di guida
per conducenti con disabilita', diabetici e affetti da
patologie neurologiche;
cc) riordino e semplificazione della composizione
delle commissioni mediche locali, anche mediante
l'eventuale svolgimento delle funzioni da parte di centri
sanitari privati, purche' gia' riconosciuti da enti
pubblici e sottoposti al controllo del Ministero della
salute;
dd) determinazione del termine temporale minimo di
permanenza nel territorio italiano dei veicoli
immatricolati all'estero decorso il quale il proprietario
del veicolo deve provvedere a stipulare un contratto di
assicurazione adeguato in conformita' all'ordinamento
nazionale;
ee) modifica della disciplina degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero,
condotti sul territorio nazionale da soggetto avente
residenza anagrafica in Italia non coincidente con
l'intestatario del veicolo stesso, determinando l'arco
temporale minimo di permanenza nel territorio italiano
decorso il quale il proprietario del veicolo deve
immatricolarlo in conformita' all'ordinamento nazionale.
4. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai
commi 2 e 3, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
modifica della disciplina prevista dal codice di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento
di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti, nelle
seguenti materie:
a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei
trasporti in condizioni di eccezionalita', con introduzione
di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle
violazioni delle prescrizioni in materia di circolazione
dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci
pericolose;
b) disciplina della massa limite e della sagoma
limite dei carichi sporgenti trasportati dai veicoli
adibiti all'autotrasporto;
c) aggiornamento della segnaletica stradale, in
conformita' alle norme internazionali in materia, e
organizzazione della circolazione;
d) disciplina della manutenzione degli apparati
destinati alle segnalazioni stradali luminose, con
particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi
energetici;
e) per le nuove installazioni delle lanterne
semaforiche, previsione di una adeguata regolamentazione
della durata minima della luce gialla semaforica,
comprendente altresi' l'apposizione di dispositivi per la
visualizzazione del tempo residuo di accensione della luce;
f) classificazione, destinazione, caratteristiche
costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei
veicoli, accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione, omologazione e controlli di conformita', al
fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai
processi di innovazione tecnica del settore e di garantire
adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con
particolare riferimento alla circolazione stradale e
autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni
atmosferici di particolare intensita';
g) introduzione e implementazione di dispositivi
adeguati e tecnologicamente innovativi di segnalazione di
emergenza stradale, al fine di salvaguardare la sicurezza
degli utenti;
h) introduzione e definizione, nella
classificazione dei veicoli, dei veicoli a pedali adibiti
al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;
i) classificazione e utilizzazione dei veicoli in
relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare
riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in
relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di
limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e
disciplina della loro circolazione su strada, anche al fine
di assicurare il coordinamento della disciplina delle
macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente
normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di
macchine;
l) procedimenti di ammissione, immatricolazione e
cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche
atipici, e dei veicoli di interesse storico e
collezionistico, di cancellazione dai pubblici registri dei
veicoli soggetti a fermo amministrativo nonche' di
produzione delle targhe automobilistiche;
m) riassetto della disciplina tecnica concernente
la classificazione, costruzione e tutela delle strade,
delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni
e ogni forma di occupazione del suolo stradale;
n) semplificazione e razionalizzazione della
disciplina relativa alle autorizzazioni alla collocazione,
sui veicoli, lungo le strade o in vista di esse, di mezzi
pubblicitari, anche da parte delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale, con la previsione di congrui
tempi di durata delle medesime e individuazione delle
ipotesi nelle quali e' possibile installare i predetti
mezzi pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto
delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione
e di transito dei pedoni, anche a mobilita' ridotta;
o) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive
per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per
prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe
originali;
p) disciplina delle procedure di omologazione dei
veicoli che tenga conto dell'innovazione nelle tecnologie
del settore e delle ricerche nonche' delle sperimentazioni
nazionali e internazionali sui veicoli che adottano sistemi
di guida automatizzata, al fine di valutare la possibilita'
che tali veicoli possano circolare e siano progressivamente
introdotti sul mercato nazionale;
q) disciplina del processo di trasformazione
digitale esteso progressivamente a tutte le infrastrutture
appartenenti al Sistema nazionale integrato dei trasporti,
di cui all'allegato "Connettere l'Italia" al Documento di
economia e finanza 2017, e ad altre infrastrutture di
completamento, tenuto conto che tutte le infrastrutture
stradali, anche in ambito urbano, e i servizi di cui alla
Piattaforma C-ITS, istituita dalla Commissione europea,
interagiscono sempre piu' con i veicoli ad elevato livello
di automazione e connessione che le percorrono;
r) adeguamento della disciplina attuativa della
legge 1° ottobre 2018, n. 117, recante introduzione
dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire
l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, in modo da
garantire la piena e completa efficacia dei dispositivi
antiabbandono anche attraverso la progressiva integrazione
degli stessi con l'autoveicolo;
s) aggiornamento delle modalita' di valutazione
della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo
della patente di guida tramite l'introduzione di un
meccanismo di controllo strumentale.
5. Le norme di legge che disciplinano le materie di
cui al comma 4 sono abrogate con effetto dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma,
che recano l'elenco delle norme abrogate.
6. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
disposizioni necessarie per coordinare il regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti
legislativi e dai regolamenti di cui al presente articolo.
7. Con uno o piu' decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite istruzioni
tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi
introdotti o modificati dai regolamenti di cui ai commi 4 e
6, in relazione alle modalita' di semplificazione delle
procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono
previste misure per realizzare la dematerializzazione della
relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle
procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione
dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi,
con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi
principi e criteri direttivi.
9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e dei decreti legislativi da esso
previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno
o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i
decreti stessi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Nordio