| Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 24 giugno 2026 |
| Ripartizione della quota residua di cattura anno 2025. |
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LA DIRETTRICE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ed in particolare l'art. 7 «Obiettivi delle organizzazioni di produttori»; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 354/2022 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 238/1 del 27 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627; Visto il regolamento (UE) n. 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007; Vista la raccomandazione ICCAT n. 25-04, che abroga e sostituisce la raccomandazione ICCAT n. 22-08 concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo; Visto il Piano annuale di pesca e di capacita' (2026) trasmesso alla Commissione europea il 30 gennaio 2026 con il quale l'amministrazione, in ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2026, ha richiesto, nel rispetto degli obblighi sovrannazionali, la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili in ciascuno dei settori professionali gia' riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2025; Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 146 del 14 giugno 2004), che ha modernizzato il settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 26 del 1° febbraio 2012) recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2026, con il quale e' stato conferito alla dott.ssa Romito Graziella l'incarico di direttrice generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, e' stato registrato dalla Corte dei conti al n. 137 del 3 febbraio 2026; Visto il decreto direttoriale dell'8 ottobre 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Roberto Nepomuceno l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale PEMAC III della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 850 del 19 ottobre 2024 e dalla Corte dei conti al n. 1522 del 29 ottobre 2024; Visti i decreti del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura n. 178173 del 18 aprile 2024 e n. 95502 del 28 febbraio 2025 e n. 0267979 del 3 giugno 2025 relativi alla promozione degli accordi di filiera del tonno rosso; Visto che con il regolamento UE 2026/249 che fissa per il 2026, il 2027 e il 2028 la possibilita' di pesca per alcuni stock ittici, l'Unione europea assegna allo Stato italiano, sulla base della risorsa costituita dal tonno rosso, una quota di prelievo e che lo Stato a sua volta la ripartisce tra i sistemi di pesca, e tra questi alle imbarcazioni ad essi afferenti; Visto il d.d. n. 156886 del 1° aprile 2026 campagna di pesca del tonno rosso - triennio 2026, 2027 e 2028; Visto il regolamento 2026/786 regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio del 30 marzo 2026 che modifica il regolamento (UE) 2026/249 che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione; Tenuto conto che l'Italia dispone di una disponibilita' di pesca del tonno rosso come da regolamento (UE) 2026/249 del Consiglio, che assegna all'Italia 6.182,61 tonnellate e da regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio, che assegna all'Italia complessivamente 6.483,06 tonnellate; Visto il d.d. n. 242097 del 20 maggio 2026 di recepimento dell'accordo transattivo prot. 0689195 del 22 dicembre 2025 in esecuzione delle sentenze n. 03823/2025 (reg. ric. 13191/2023) e n. 03822/2025 (reg. ric. 13196/2023), del 20 febbraio 2025 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, relativi alla campagna tonno rosso anno 2023; Ritenuto necessario assegnare le ulteriori disponibilita' di pesca; Considerato che il regolamento n. 1380/2013, art. 17 stabilisce che in sede di assegnazione delle possibilita' di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo sociali; Tenuto conto che dal documento di lavoro della commissione sulla valutazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sulla Politica comune della pesca SWD (2026)120 del 30 aprile 2026 emerge un problema di sostenibilita' sociale del settore a causa, tra l'altro, di un basso ricambio generazionale; Considerata la necessita' di promuovere la presenza di giovani nel settore della pesca; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96» e in particolare l'art. 4 Imprenditore ittico e l'art. 5 Giovane imprenditore ittico; Valutata l'opportunita' di assegnare nel 2026, in via sperimentale e transitoria, una quota di 100 tonnellate afferente alla quota residua anno 2025 come misura con finalita' sociali volta a promuovere la presenza di giovani nel settore della pesca; Viste le relazioni sulle attivita' degli accordi di filiera di cui ai d.d. n. 178173 del 18 aprile 2024 e n. 95502 del 28 febbraio 2025 e n. 0267979 del 3 giugno 2025, relativi alla promozione degli accordi di filiera del tonno rosso e considerato opportuno promuovere il consolidamento delle filiere costituite attraverso l'assegnazione di una ulteriore quota di 27 tonnellate complessive; Tenuto conto del considerando 10 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627, secondo cui gli Stati membri dovrebbero compiere ulteriori sforzi per garantire una distribuzione equa e trasparente delle possibilita' di pesca tra le flotte su piccola scala, le flotte artigianali e le flotte piu' grandi, coerentemente con gli obblighi previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013; Ritenuto pertanto opportuno prevedere, in via transitoria e sperimentale per l'anno 2026, un'assegnazione supplementare di quote di tonno rosso di 90 tonnellate complessive al segmento della piccola pesca costiera, come definito dalla raccomandazione ICCAT n. 25-04 e nel rispetto del quadro normativo unionale di cui al regolamento (UE) 2023/2053; Ritenuto, inoltre, opportuno assegnare la quota di tonno rosso per la piccola pesca costiera, su richiesta, alle unita' di pesca SSCF A e SSCF B di cui agli articoli 6 e 7 del decreto 1° aprile 2026, n. 156886, con quote individuali di 0,5 t, da rimodulare con un taglio lineare nella ipotesi che le domande eccedano lo stanziamento di 90 tonnellate; Visto l'art. 8 del d.d. n. 156886 del 1° aprile 2026 trasferimenti di quote; Considerato il ruolo delle organizzazioni dei produttori nel rafforzare il ruolo economico dei pescatori attraverso il coordinamento della produzione e commercializzazione dei prodotti ittici con particolare riguardo alla piccola pesca; Considerato opportuno promuovere il ruolo delle organizzazioni di produttori concedendo la possibilita', in via transitoria e sperimentale per il 2026, in deroga all'art. 8 del d.d. n. 156886 del 1° aprile 2026, di trasferire il 75% della quota assegnata; Ritenuto che ogni ipotesi di trasferimento di quote relativo alla campagna di pesca del tonno rosso per il 2026 non costituisce alcun titolo per le future campagne a favore del cessionario delle quote;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025
1. Per la campagna di pesca 2026, la quota residua nazionale di cattura anno 2025 di 217 tonnellate e' ripartita come indicato nella seguente tabella:
============================================= | | Quota 2025 - | | | Tonnellate | +=====================+=====================+ |Misura per i Giovani | 100 tonnellate | +---------------------+---------------------+ | Piccola pesca | | | costiera SSCF-A e | | | SSCF - B | 90 tonnellate | +---------------------+---------------------+ | Filiera produttiva | 27 tonnellate | +---------------------+---------------------+ | TOTALE | 217 | +---------------------+---------------------+ |
| | Allegato 1
MISURA GIOVANI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 2
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA PICCOLA PESCA COSTIERA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 3
================================================= |Promozione e Sviluppo di | | | Filiere nella Pesca del | | | Tonno | Quota in tonnellate | +=========================+=====================+ |Filiera | | +-------------------------+---------------------+ |Tonno rosso del | | |mediterraneo - by | | |tonnieri italiani | 3 | +-------------------------+---------------------+ |Tonno lilybetano | 3 | +-------------------------+---------------------+ |Associazione Produttori | | |Tonnieri del Tirreno Soc.| | |Coop Aptt | 3 | +-------------------------+---------------------+ |Tonno don Diego | 3 | +-------------------------+---------------------+ |Tonno rosso ikejime - | | |italian quality | 3 | +-------------------------+---------------------+ |Due mari | 3 | +-------------------------+---------------------+ |Tonno filiera italiana | 3 | +-------------------------+---------------------+ |Tonno rosso pi.pe.pa. | 3 | +-------------------------+---------------------+ |Tonno rosso d' Italia | 3 | +-------------------------+---------------------+
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| | Art. 2
Misura per i giovani
1. In via sperimentale e transitoria per l'anno 2026, su un totale di 100 tonnellate complessive, i giovani imprenditori ittici, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 4/2012, le cui unita' da pesca sono autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) o dell'alalunga (ALB) e la cui lunghezza fuori tutto sia superiore ai 12 m e inferiore o uguale a 24 m, possono fare istanza di assegnazione di una quota individuale di cattura di tonno rosso pari a 5 tonnellate per unita' da pesca. 2. Ai fini dell'assegnazione della quota di tonno di cui al precedente comma 1) sono richiesti i seguenti requisiti: a) le unita' da pesca, della lunghezza fuori tutto sopra indicata, devono essere dotate di autorizzate per l'anno 2026 alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) o dell'alalunga (ALB); b) l'imprenditore ittico, sia in forma singola che associata, deve avere i requisiti di cui all'art. 5 Giovane imprenditore ittico del decreto legislativo n. 4/2012; c) la licenza di pesca professionale dell'unita' e' munita del sistema di pesca palangaro; d) l'unita' di pesca non ha ricevuto quote di tonno con il decreto n. 0156886 del 1° aprile 2026. 3. L'istanza per l'assegnazione di una quota di 5 t deve essere trasmessa entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero, al seguente indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it - utilizzando il modello di cui all'allegato 1. 4. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, verificati i requisiti di cui al presente articolo, definisce una graduatoria sulla base dell'eta' dei richiedenti, con priorita' per gli imprenditori ittici piu' giovani. 5. In caso di insufficienza della dotazione cui al comma 1 le quote saranno assegnate sulla base della graduatoria, fino ad esaurimento della quota stessa. 6. Le quote assegnate ai sensi del presente articolo non sono cedibili ne' trasferibili. |
| | Art. 3
Sviluppo e promozione della Piccola pesca costiera
1. Le unita' autorizzate per le campagne di pesca 2026 individuate alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto direttoriale 1° aprile 2026 n. 156886, possono presentare domanda, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero, di una quota aggiuntiva di tonno rosso pari a 0,5 t. 2. L'istanza per l'assegnazione di una quota di 0,5 t deve essere trasmessa entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero, al seguente indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it - utilizzando il modello di cui all'allegato 2. In caso di insufficienza della dotazione cui al comma 1 la quota aggiuntiva per singola unita' sara' proporzionalmente ridotta tra tutti richiedenti. 4. Le quote oggetto di assegnazione ai sensi del presente articolo non sono cedibili ne' trasferibili. |
| | Art. 4
Promozione e sviluppo delle filiere del tonno
1. Agli operatori facenti parte di un accordo di filiera, individuati a seguito delle istruttorie di cui al d.d. n. 95502 del 28 febbraio 2025, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del d.d. Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 178173 del 18 aprile 2024, e del d.d. n. 0267979 del 13 giugno 2025, destinatari delle quote «Filiera produttiva» di cui al precedente art. 1, e' assegnata una quota aggiuntiva di 3 tonnellate come indicato nell'allegato 3. |
| | Art. 5
Trasferimenti di quote
1. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto 1° aprile, n. 0156886, e' sostituito dal seguente comma: 3-bis) per il 2026, per le sole eccezioni indicate al precedente comma 2, lettera b) il trasferimento e' consentito nel limite massimo del 75% della quota del cedente, assegnata con il presente decreto. 2. Dopo il comma 5 dell'art. 15 del d.d. 1° aprile, n. 0156886, e' aggiunto il seguente comma: 5-bis) Per il 2026, per il segmento della Piccola pesca costiera (SSCF-A e SSCF-B ) di cui agli articoli 6 e 7, ad eccezione di eventi comprovanti cause di forze maggiore ritenute meritevoli di accoglimento da parte della Direzione generale pesca marittima ed acquacoltura qualora venga accertato, al 31 dicembre dell'anno di riferimento un livello di catture inferiore al 25% della quota assegnata, aumentato di eventuali quote aggiuntive non trasferibili, viene disposta nei confronti dell'interessato la cancellazione, previa comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990 dal relativo elenco. |
| | Art. 6
Disposizioni finali
1. Le assegnazioni effettuate ai sensi del presente decreto sono subordinate al rispetto delle disposizioni unionali e nazionali e alle norme di cui al decreto n. 156886 del 1° aprile 2026, non espressamente derogate dal presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo, e' pubblicato sul sito del Masaf www.masaf.gov.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto entra in vigore una volta pubblicato sul sito del Masaf.
Roma, 24 giugno 2026
La direttrice generale: Romito
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1143 |
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