Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2026 (vai al sommario)
LEGGE 29 settembre 2026, n. 169
Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e procedimento per l'esercizio della delega

1. Nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro l'anno 2050, nonche' al fine del conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per:
a) la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, secondo la tassonomia dell'Unione europea di cui all'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, anche nella prospettiva di promuovere una filiera nazionale ed europea di settore;
b) la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare;
c) la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione;
d) la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa vigente.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per gli aspetti di competenza in relazione all'oggetto dei decreti stessi, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della difesa, il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della cultura, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' del parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, il Governo, qualora non intenda conformarsi al medesimo parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, secondo la procedura di cui al comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 22 giugno 2020, n. L 198.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 2
Oggetto della delega legislativa

1. La delega legislativa di cui all'articolo 1 ha ad oggetto:
a) la previsione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, che concorra all'attuazione della strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralita' carbonica, a garantire al Paese la sicurezza, la resilienza e l'indipendenza energetica, a prevenire i rischi di interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi della stessa nonche' a promuovere la competitivita' del sistema produttivo;
b) la disciplina delle competenze per l'approvazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma nazionale di cui alla lettera a);
c) la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione;
d) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in vigore per l'Italia;
e) la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano destinate alla ricerca, nonche' la disciplina della destinazione d'uso dei relativi siti, anche per le finalita' di cui alle lettere f), g) e h);
f) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno e di calore, e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;
g) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare nel territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;
h) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nonche' di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione;
i) la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile, anche per il settore navale e marittimo;
l) la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione, anche per i profili regolatori;
m) le modalita' di promozione delle attivita' di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti;
n) la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati;
o) le modalita' di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici e di ogni altra figura professionale per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare;
p) il riordino della disciplina relativa alla sicurezza, alla vigilanza e al controllo, attraverso il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenza in materia, anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorita' amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, ferme restando le competenze del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica;
q) la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all'intero ciclo di vita degli impianti;
r) la disciplina delle eventuali modalita' di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, coerentemente con il programma nazionale di cui alla lettera a);
s) il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato energetico.
 
Art. 3
Principi e criteri direttivi

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che coinvolgano anche il sistema delle universita' e degli enti pubblici di ricerca, avente a oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile e della fusione nel mix energetico italiano, coerentemente con le finalita' del perseguimento della strategia di decarbonizzazione e della sicurezza degli approvvigionamenti, dell'indipendenza e della resilienza energetica, per raggiungere gli obiettivi di neutralita' carbonica entro l'anno 2050 e aumentare la competitivita' nazionale, contribuendo a contenere i costi dell'energia;
b) perseguimento della sostenibilita' ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, con la garanzia che i decreti legislativi medesimi, nel quadro del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n.1203, del diritto dell'Unione europea nonche' degli accordi internazionali in vigore per l'Italia, rispettino i criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell'Unione europea relativa alle attivita' sostenibili nonche' i parametri tecnici individuati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), al fine di garantire elevati livelli di sicurezza degli impianti, che, nel concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese nonche' del contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici, soddisfino le esigenze della tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni, in conformita' all'articolo 9 della Costituzione;
c) individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, nel rispetto del principio della neutralita' tecnologica e sulla base dei criteri della massima sostenibilita' e sicurezza di cui alla disciplina dell'Unione europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA, in coerenza con la strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralita' carbonica entro l'anno 2050, valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee;
d) riferimento allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche e alle migliori tecnologie, anche in vista dell'obiettivo di valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi e l'efficienza nell'utilizzo del combustibile nucleare, anche mediante riprocessamento, riciclo o riutilizzo;
e) definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione, su istanza dei proponenti, degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, europea e internazionale, tenuto altresi' conto, ove applicabile, della disciplina generale in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia;
f) previsione che la sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nonche' delle opere connesse siano soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni dell'autorita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, e nel rispetto del principio di leale collaborazione;
g) previsione che il titolo abilitativo rilasciato a seguito del procedimento di cui alla lettera f) sostituisca ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta e atto di assenso, comunque denominati, ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) previsione che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla costruzione o installazione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), costituiscano anche variante ai vigenti strumenti urbanistici, qualora necessario per ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni concernenti l'attuazione delle politiche energetiche da fonte nucleare, nel rispetto del principio di leale collaborazione;
i) previsione che gli interventi relativi agli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), e alle relative opere connesse siano di pubblica utilita', indifferibili e urgenti e che il relativo titolo abilitativo possa comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
l) previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli, comunque denominati, ivi comprese le certificazioni, gia' rilasciati dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o di un altro Stato con il quale siano in vigore accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, ferme restando le competenze dell'autorita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita;
m) definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalita', eventualmente anche mediante forme di sostegno, per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate nel territorio nazionale, nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti a livello nazionale, europeo e internazionale e ferme restando le competenze dell'autorita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, nonche' definizione dei criteri e delle modalita' per l'individuazione di siti a cio' destinati e per la messa a disposizione di siti esistenti o eventualmente gia' destinati alla ricerca;
n) rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione come tutelato ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione;
o) previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto medesimo, anche tramite costituzione di uno o piu' fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione degli impianti stessi e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale;
p) previsione di opportune forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nonche' di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;
q) previsione di modalita' di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto, valutando la previsione di misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio del titolo abilitativo, con oneri a carico dei proponenti;
r) previsione che, nell'ipotesi di individuazione ex ante di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori, e sia assicurato il contenimento degli impatti complessivi sui territori medesimi, anche tenendo conto della compresenza, nella stessa area, di impianti di produzione di energia gia' esistenti o autorizzati;
s) definizione delle modalita' a cui i soggetti abilitati devono attenersi per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e per la disattivazione e lo smantellamento finale degli impianti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011;
t) previsione di una disciplina per l'impiego dell'energia da fonte nucleare sostenibile a bordo delle navi, che definisca i profili abilitativi, di sicurezza, di utilizzo e di dismissione delle relative applicazioni, incoerenza con le risultanze del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e con la normativa internazionale di riferimento;
u) previsione che la disciplina relativa alla localizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), contempli la possibilita' di autocandidature e garantisca altresi' la sottoposizione a nuove procedure di valutazione ambientale strategica, di cui alla parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, degli eventuali strumenti di pianificazione riguardanti aree eleggibili per la localizzazione dei medesimi impianti;
v) previsione che gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione, i quali devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano posti a carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano essere svolti dai soggetti competenti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attivita';
z) individuazione degli strumenti di garanzia nonche' di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell'esercente le attivita' nucleari, contro i rischi relativi all'esercizio delle attivita' medesime, anche per motivi indipendenti dall'esercente stesso;
aa) individuazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dei casi in cui e' necessaria l'acquisizione dell'intesa delle regioni interessate ovvero della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,nonche' delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
bb) previsione di un'opportuna campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilita', da realizzare anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e di canali di comunicazione idonei ad assicurare trasparenza e accessibilita';
cc) previsione di opportune forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate nonche' di procedure di consultazione delle medesime;
dd) previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1;
ee) determinazione dei criteri per l'attribuzione di eventuali forme di sostegno agli operatori che intendano esercitare le attivita' nucleari, sulla base anche del principio di valorizzazione della maggiore coerenza con il programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
ff) previsione che l'autorita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, svolga compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali e possa avvalersi, nell'assolvimento dei compiti medesimi, della collaborazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, dipendente funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
gg) individuazione dei criteri per la definizione degli standard tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonche' del fabbisogno formativo del medesimo personale, da soddisfare anche mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di formazione o di alta formazione e con gli enti pubblici di ricerca;
hh) coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre disposizioni che regolano il mercato elettrico, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della produzione di energia elettrica da fonte nucleare;
ii) previsione che gli strumenti di pianificazione energetica nazionale comprendano gli scenari nucleari elaborati nell'ambito del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), distinguendo il contributo delle diverse tecnologie alla sicurezza degli approvvigionamenti;
ll) potenziamento della formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile, anche favorendo forme di collaborazione con gli enti pubblici di ricerca, con le imprese e con i soggetti abilitati alla sperimentazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h);
mm) valorizzazione delle attivita' di ricerca e sviluppo e dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile, svolti dalle universita' e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese, favorendo la complementarita' tra ricerca di base e ricerca applicata.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riassetto e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonche' le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Note all'art. 3:
- La legge 14 ottobre 1957, n. 1203 recante: «Ratifica
ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati
a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la
Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b)
Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed
Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune
istituzioni comuni alle Comunita' europee» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 120 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future generazioni. La legge
dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali.».
«Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- La direttiva 2011/70/ Euratom del Consiglio, del 19
luglio 2011, e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2011, n.
L 199.
- Si riporta il testo dell'articolo 174-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice
dell'ordinamento militare» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010:
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare). - 1.
L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare
comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite
all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che
svolgono attivita' di elevata specializzazione in materia
di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque,
nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel
settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola
in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa,
tramite il Comandante generale, per i compiti militari, e
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del
Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si
avvale altresi' del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni
espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo
Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata
che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
di controllo nei confronti dei comandi dipendenti,
collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico
di vicecomandante del Comando e' attribuito al generale di
divisione in servizio permanente effettivo del ruolo
forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la
sicurezza energetica e Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a),
dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela
forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la
tutela della biodiversita'.
2-quater. Il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli
obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma
2, lettera a), nelle materie riconducibili alle
attribuzioni dei Ministeri dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e dell'ambiente e
della sicurezza energetica.».
 
Art. 4
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Note all'art. 4:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
248 del 24 ottobre 2001.
 
Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega legislativa di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2027, 2028 e 2029.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere bb) e cc), e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione degli articoli 2, comma 1, lettere n), p)e r), e 3,comma 1, lettere m), o), p), q) ed ee), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo ovvero mediante utilizzo degli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dei fondi speciali di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n.196, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, dall'attuazione delle deleghe legislative recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai suddetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica Visto, Il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 875, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024:
«875. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello
Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e
lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione
complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni
di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno
2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.».
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, n. 303:
Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri
che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla
normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 154, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente
utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
«Art. 18 (Fondi speciali). - 1. La prima sezione
della legge di bilancio prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle
allegate alla prima sezione della legge di bilancio sono
indicate, distintamente per la parte corrente e per la
parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura
dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per
Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge di bilancio, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi
speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti
o di nuovi programmi, puo' avvenire solo dopo la
pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li
utilizzano.
2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
se non corrispondono a disegni di legge gia' approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione
dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti
presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore
entro l'anno successivo. Per le leggi approvate entro
l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'anno
successivo la copertura finanziaria prevista per il primo
anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio.
Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti
elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero
dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o
maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio
dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le
norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter,
lettera a).».