Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
ORDINANZA 28 settembre 2026
Provvedimento costitutivo della servitu' di uso pubblico ed occupazioni d'urgenza. (Ordinanza n. 8/2026).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla PSA, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025 e da ultimo rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2026;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonche' il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;
Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario straordinario alla PSA del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;
Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni il Commissario straordinario alla PSA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite;
Tenuto conto che, l'art. 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del citato decreto-legge n. 9/2022 convertito, con modificazioni della citata legge n. 29/2022, consente la realizzazione di recinzioni e strutture temporanee finalizzate al contenimento della PSA e attribuiscono al Commissario straordinario il potere di autorizzare l'occupazione d'urgenza di terreni privati nonche' di costituire la relativa servitu' di uso pubblico temporanea;
Considerato, nello specifico l'art. 2, comma 2-quater prevede che «qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprieta' privata, il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitu' di uso pubblico, predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo comunica all'interessato»;
Tenuto conto che la diffusione della peste suina africana rappresenta una grave emergenza sanitaria, ambientale ed economica;
Tenuto conto che nella riunione del Gruppo operativo degli esperti tenutasi il 24 marzo 2026, come da verbale pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute, veniva concordata la necessita' di procedere con un rafforzamento delle barriere autostradali lungo la tratta A1 Firenze-Bologna volto a scongiurare l'espansione delle aree interessate dal virus mediante la chiusura dei varchi posti sotto il piano autostradale;
Tenuto conto che con nota prot. n. 0000318-02/04/2026-CSPSA-MDS-P del 2 aprile 2026, il Commissario straordinario rappresentava alla concessionaria ASPI la necessita', data la veloce evoluzione epidemiologica della PSA, di proteggere anche i territori appenninici non ancora colpiti, tramite la messa in opera di strutture di rafforzamento delle barriere gia' esistenti lungo la tratta dell'Autostrada A1 ricompresa tra Bologna e Firenze, prevedendo il posizionamento di recinzioni volte a rendere, nel miglior modo possibile, impermeabili i varchi posti sotto il piano autostradale, quali tombini, sottopassi e ponti, al possibile passaggio di cinghiali infetti;
Considerato che gli interventi di cui trattasi rivestono carattere di interesse nazionale, sono urgenti ed indifferibili per le ragioni dettate dalla gravissima condizione sanitaria e per la particolare situazione epidemiologica che coinvolge la Regione Toscana ed Emilia-Romagna, ai fini della tutela della salute animale e della salvaguardia della filiera agroalimentare;
Vista l'ordinanza del 6 luglio 2026, n. 4 recante Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana ed in particolare l'art. 2 che prevede al comma 3, tra l'altro, che «In caso di costruzione di barriere ex-novo al di fuori della rete autostradale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della societa' di committenza, prendono definitivamente in consegna, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9»;
Tenuto conto che il Commissario straordinario ha approvato il progetto che costituisce dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 in cui sono descritte le misure e gli interventi per il contenimento della epidemia di peste suina africana mediante sottoscrizione della convenzione del 20 luglio 2026, attuativa tra ASPI-MIT-Commissario alla PSA di cui al punto successivo;
Vista la convenzione del 20 luglio 2026, attuativa tra ASPI-MIT-Commissario alla PSA, avente ad oggetto le misure e gli interventi per il contenimento della epidemia di peste suina africana, mediante il rafforzamento delle recinzioni, da realizzare lungo l'asse autostradale A1 tratta Bologna - Firenze, in via prioritaria dal km 225+500 al km 257+500 (art. 2, comma 3 della convenzione) e, in via subordinata, anche sulla restante porzione di dorsale appenninica della A-1, dal progr. km 198+000 al progr. km 276+000, previa formale richiesta da parte del Commissario giustificata da motivi sanitari;
Considerato che nello specifico, l'intervento oggetto della convenzione interessera' le aree di proprieta' autostradale della A1, tratto Bologna - Firenze, all'interno del sedime autostradale, della fascia di rispetto autostradale su proprieta' di terzi o nelle sue immediate vicinanze come individuato nell'allegato C della suddetta convenzione, al fine di garantire il contenimento dei cinghiali selvatici verso le zone est;
Tenuto conto che i lotti oggetto di intervento prioritario contenuti nella convenzione, sono individuati in base all'attuale quadro epidemiologico ed alle indicazioni formulate dal Gruppo operativo degli esperti (GOE) come segue: Lotto 1, dal km 225+500 al km 229+000; Lotto 2, dal km 229+000 al km 245+500; Lotto 3, dal km 245+500 al km 257+500;
Considerato che per la realizzazione delle opere e' necessario procedere all'occupazione immediata delle aree private individuate nell'elenco sotto riportato:
Comune di Barberino di Mugello:
1) Omissis Fg. 135 Map. 18, 199, 201, 218 2) Omissis Fg. 121 Map. 1, Fg. 135 Map. 209 3) Omissis Fg. 121 Map. 154 4) Omissis Fg. 106 Map. 67, 71, 72, 73, 77, 326, 391, 394, 396 5) Omissis Fg. 106 Map. 74, 427, 428 6) Omissis Fg. 107 Map. 4, 12, 1208 7) Omissis Fg. 107 Map. 1207 8) Omissis Fg. 93 Map. 237, 282, Fg. 94 Map. 173 9) Omissis Fg. 93 Map. 167, 169 10) Omissis Fg. 92 Map. 58, 59 11) Omissis Fg. 94 Map. 20, 70 12) Omissis Fg. 94 Map. 273 13) Omissis Fg. 94 Map. 9, 18, 19, 25 14) Omissis Fg. 51 Map. 85, Fg. 94 Map. 11 15) Omissis Fg. 77 Map. 153, Fg. 94 Map. 7, 8 16) Omissis Fg. 77 Map. 104, 121 17) Omissis Fg. 77 Map. 176 18) Omissis Fg. 77 Map. 82 19) Omissis Fg. 77 Map. 40, 54, 186, 188 20) Omissis Fg. 77 Map. 278 21) Omissis Fg. 77 Map. 197, 281 22) Omissis Fg. 64 Map. 165 23) Omissis Fg. 44 Map. 63, 137, 172, Fg. 45 Map. 9, 75, Fg. 51 Map. 5, 6, 8, 10, 12, 13, 25, 212, 214, Fg. 64 Map. 133, 135, 224 24) Omissis Fg. 64 Map. 37 25) Omissis Fg. 52 Map. 23, 24, 25, 26, 28, 29, 52, 89, 90, 91, 92, 115, 341, 353, 366 26) Omissis Fg. 52 Map. 22 27) Omissis Fg. 51 Map. 259 28) Omissis Fg. 51 Map. 81 29) Omissis Fg. 53 Map. 5, 354, 356 30) Omissis Fg. 44 Map. 102, Fg. 51 Map. 4, 7, 9, 26, 27, 45, 80, 121, 122 31) Omissis Fg. 45 Map. 147 32) Omissis Fg. 44 Map. 104, 131, 224 33) Omissis Fg. 44 Map. 109, 111, 119, 120 34) Omissis Fg. 44 Map. 121, 203 35) Omissis Fg. 51 Map. 11 36) Omissis Fg. 44 Map. 103, Fg. 45 Map. 84 37) Omissis Fg. 51 Map. 19 38) Omissis Fg. 51 Map. 20 39) Omissis Fg. 51 Map. 15, 16, 17, 18 40) Omissis Fg. 44 Map. 143, 202 41) Omissis Fg. 45 Map. 83, 181, 200 42) Omissis Fg. 45 Map. 201 43) Omissis Fg. 45 Map. 334 44) Omissis Fg. 44 Map. 56, Fg. 45 Map. 1, 49, 64, 65, 85, 86, 164 45) Omissis Fg. 45 Map. 28, 41, 43, 55, 56, 72, 355 46) Omissis Fg. 45 Map. 31 47) Omissis Fg. 45 Map. 30 48) Omissis Fg. 45 Map. 12, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 33 49) Omissis Fg. 45 Map. 11, 36, 208, 212 50) Omissis Fg. 35 Map. 118, 137 51) Omissis Fg. 35 Map. 136 52) Omissis Fg. 36 Map. 61, 83, 447, 464, Fg. 46 Map. 1, 302 53) Omissis Fg. 35 Map. 106 54) Omissis Fg. 8 Map. 18, Fg. 9 Map. 7, 24, 25, 26, 27, Fg. 16 Map. 7, 9, 10, 11, 34, 36, 37, 39, Fg. 17 Map. 1, 2, 7, 20, 27, 41, 50, 53, 54, 64, 156, 173, 190, 196, 198, 207, 334, 352, Fg. 26 Map. 83, Fg. 29 Map. 2, 10, 11, 12, 28, 37, 149 55) Omissis Fg. 26 Map. 25, Fg. 28 Map. 77 56) Omissis Fg. 2 Map. 2, 6, 27 57) Omissis Fg. 2 Map. 7 58) Omissis Fg. 106 Map. 348, 356 59) Omissis Fg. 106 Map. 173 60) Omissis Fg. 94 Map. 174 61) Omissis Fg. 51 Map. 84;
Comune di Calenzano:
1) Omissis Fg. 56 Map. 12, 129, 210, 241 2) Omissis Fg. 56 Map. 209 3) Omissis Fg. 17 Map. 106, Fg. 51 Map. 451 4) Omissis Fg. 32 Map. 10, 77, 81, 92, 615, Fg. 40 Map. 13, 111, 270, Fg. 46 Map. 131, 312, 352, Fg. 51 Map. 25, 234 5) Omissis Fg. 40 Map. 80 6) Omissis Fg. 40 Map. 3, 176 7) Omissis Fg. 32 Map. 622 8) Omissis Fg. 32 Map. 117, 118 9) Omissis Fg. 32 Map. 11, 13, 14, 68, 85, 89 10) Omissis Fg. 25 Map. 132 11) Omissis Fg. 25 Map. 226 12) Omissis Fg. 25 Map. 131 13) Omissis Fg. 16 Map. 1234, 1241, Fg. 17 Map. 107, 108 14) Omissis Fg. 17 Map. 111, 272 15) Omissis Fg. 17 Map. 72, 77, 150, 262, 264, 275, 281 16) Omissis Fg. 17 Map. 75 17) Omissis Fg. 17 Map. 70 18) Omissis Fg. 12 Map. 100, 105, 106, 118, 140, 188, Fg. 17 Map. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 53, 148, 149, Fg. 18 Map. 3, 4, 5, 8 19) Omissis Fg. 12 Map. 46, 50, 54, 102, 136, 173, 176 20) Omissis Fg. 12 Map. 245 21) Omissis Fg. 5 Map. 123, Fg. 12 Map. 10, 208, 224, 225, 265 22) Omissis Fg. 5 Map. 249, 298 23) Omissis Fg. 5 Map. 58 24) Omissis Fg. 5 Map. 342, 353 25) Omissis Fg. 5 Map. 67 26) Omissis Fg. 5 Map. 44, 45, 64, 66, 116, 158 27) Omissis Fg. 5 Map. 60 28) Omissis Fg. 5 Map. 61 29) Omissis Fg. 4 Map. 717 30) Omissis Fg. 4 Map. 529, 719 31) Omissis Fg. 4 Map. 530, Fg. 16 Map. 1235, 1237 32) Omissis Fg. 4 Map. 478;
Comune di Castiglione dei Pepoli:
1) Omissis Fg. 62 Map. 112 2) Omissis Fg. 62 Map. 43, 45, Fg. 63 Map. 308, 322 3) Omissis Fg. 62 Map. 4, 5 4) Omissis Fg. 63 Map. 309, 312, 323, 325, 327, 328 5) Omissis Fg. 63 Map. 321, 329, 331 6) Omissis Fg. 63 Map. 330, 332 7) Omissis Fg. 47 Map. 561, 563, Fg. 49 Map. 125, 126 8) Omissis Fg. 49 Map. 123 9) Omissis Fg. 49 Map. 124 10) Omissis Fg. 49 Map. 32 11) Omissis Fg. 48 Map. 19, 298 12) Omissis Fg. 48 Map. 57 13) Omissis Fg. 48 Map. 11, 297 14) Omissis Fg. 48 Map. 37, 254 15) Omissis Fg. 48 Map. 36 16) Omissis Fg. 48 Map. 8, 9 17) Omissis Fg. 48 Map. 5;
Comune di Firenzuola:
1) Omissis Fg. 140 Map. 193 2) Omissis Fg. 140 Map. 192 3) Omissis Fg. 140 Map. 39, 40 4) Omissis Fg. 140 Map. 235, 273 5) Omissis Fg. 140 Map. 20, 77 6) Omissis Fg. 140 Map. 15 7) Omissis Fg. 117 Map. 101 8) Omissis Fg. 117 Map. 98, 207, Fg. 140 Map. 13, 229 9) Omissis Fg. 117 Map. 96, 100 10) Omissis Fg. 117 Map. 99 11) Omissis Fg. 117 Map. 94 12) Omissis Fg. 116 Map. 93, 111, 112, 113, 117 13) Omissis Fg. 116 Map. 118 14) Omissis Fg. 117 Map. 75 15) Omissis Fg. 116 Map. 319 16) Omissis Fg. 116 Map. 303 17) Omissis Fg. 116 Map. 101, 102, 273 18) Omissis Fg. 116 Map. 92 19) Omissis Fg. 116 Map. 56, 57, 84, 99 20) Omissis Fg. 116 Map. 137 21) Omissis Fg. 116 Map. 73, 75, 76, 79, 80, 83, 97 22) Omissis Fg. 115 Map. 18, 34, 35, 51, Fg. 116 Map. 17, 18, 20, 33, 35, 36, 44, 54, 98 23) Omissis Fg. 116 Map. 288 24) Omissis Fg. 116 Map. 270 25) Omissis Fg. 116 Map. 289 26) Omissis Fg. 116 Map. 21, 34 27) Omissis Fg. 116 Map. 6 28) Omissis Fg. 116 Map. 10;
Comune di Grizzana Morandi:
1) Omissis Fg. 22 Map. 364, 365, Fg. 30 Map. 238;
Comune di Marzabotto:
1) Omissis Fg. 29 Map. 112, Fg. 46 Map. 389, 461, 463, 464, 465, 467, Fg. 47 Map. 235 2) Omissis Fg. 46 Map. 432, 436, 437, 439 3) Omissis Fg. 47 Map. 153 4) Omissis Fg. 47 Map. 87, 88, 91, 92 5) Omissis Fg. 47 Map. 89 6) Omissis Fg. 47 Map. 95, 106, 107, 109 7) Omissis Fg. 75 Map. 51 8) Omissis Fg. 74 Map. 73, 290, Fg. 75 Map. 56 9) Omissis Fg. 74 Map. 62 10) Omissis Fg. 74 Map. 74 11) Omissis Fg. 74 Map. 76 12) Omissis Fg. 74 Map. 162, 163 13) Omissis Fg. 72 Map. 90 14) Omissis Fg. 72 Map. 234;
Comune di Monzuno:
1) Omissis Fg. 7 Map. 11, 12, 13, 14, 15, 214 2) Omissis Fg. 13 Map. 9, 338, 340, 358, Fg. 14 Map. 955 3) Omissis Fg. 14 Map. 1069, Fg. 33 Map. 436 4) Omissis Fg. 14 Map. 612 5) Omissis Fg. 13 Map. 89, Fg. 14 Map. 295, 300, 304 6) Omissis Fg. 19 Map. 27, 344, 424, 441, 443, 448, 451, 459 7) Omissis Fg. 19 Map. 480 8) Omissis Fg. 33 Map. 885, 889, 892 9) Omissis Fg. 33 Map. 165, 167, 441 10) Omissis Fg. 33 Map. 940 11) Omissis Fg. 44 Map. 496 12) Omissis Fg. 44 Map. 489 13) Omissis Fg. 44 Map. 34, 54 14) Omissis Fg. 44 Map. 46, 47, 48, 49, 64 15) Omissis Fg. 43 Map. 47, 48, Fg. 44 Map. 103, 104, 105, 512, 514 16) Omissis Fg. 44 Map. 62;
Comune di San Benedetto Val di Sambro:
1) Omissis Fg. 54 Map. 541 2) Omissis Fg. 54 Map. 160 3) Omissis Fg. 54 Map. 68, 69 4) Omissis Fg. 46 Map. 108 5) Omissis Fg. 46 Map. 109 6) Omissis Fg. 46 Map. 1333 7) Omissis Fg. 46 Map. 1324, 1326, 1332 8) Omissis Fg. 46 Map. 1328, 1329, 1330 9) Omissis Fg. 46 Map. 111 10) Omissis Fg. 46 Map. 1323, 1325, 1327 11) Omissis Fg. 45 Map. 323, Fg. 46 Map. 40, Fg. 47 Map. 262, 329 12) Omissis Fg. 46 Map. 856 13) Omissis Fg. 46 Map. 1220 14) Omissis Fg. 46 Map. 1222 15) Omissis Fg. 45 Map. 413 16) Omissis Fg. 45 Map. 324 17) Omissis Fg. 45 Map. 259, 260 18) Omissis Fg. 45 Map. 261 19) Omissis Fg. 45 Map. 209, 210, 211, 212, 218 20) Omissis Fg. 38 Map. 361, 372, Fg. 45 Map. 21 21) Omissis Fg. 28 Map. 294 22) Omissis Fg. 29 Map. 195, 196, 260 23) Omissis Fg. 20 Map. 319, 373 24) Omissis Fg. 20 Map. 291, 320 25) Omissis Fg. 14 Map. 231 26) Omissis Fg. 13 Map. 289, 324, 339, 343, 344, Fg. 14 Map. 207 27) Omissis Fg. 14 Map. 208, 209 28) Omissis Fg. 13 Map. 359 29) Omissis Fg. 13 Map. 325, 338 30) Omissis Fg. 12 Map. 91, 119, 158, 160, 161, 445 31) Omissis Fg. 13 Map. 121 32) Omissis Fg. 12 Map. 120, 121, 159, Fg. 13 Map. 96 33) Omissis Fg. 13 Map. 95, 97 34) Omissis Fg. 12 Map. 89, 313 35) Omissis Fg. 4 Map. 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 96, 97, 98, 271 36) Omissis Fg. 1 Map. 43, Fg. 2 Map. 147 37) Omissis Fg. 2 Map. 149 38) Omissis Fg. 2 Map. 523, 524 39) Omissis Fg. 2 Map. 518, 521, 522, 540 40) Omissis Fg. 2 Map. 42, 43 41) Omissis Fg. 2 Map. 38 42) Omissis Fg. 2 Map. 185;
Comune di Sasso Marconi:
1) Omissis Fg. 14 Map. 14, 457, 547 2) Omissis Fg. 14 Map. 466 3) Omissis Fg. 33 Map. 349 4) Omissis Fg. 48 Map. 61 5) Omissis Fg. 48 Map. 363 6) Omissis Fg. 48 Map. 17, 103 7) Omissis Fg. 63 Map. 152 8) Omissis Fg. 63 Map. 66 9) Omissis Fg. 64 Map. 136, 413, 428 10) Omissis Fg. 64 Map. 581 11) Omissis Fg. 64 Map. 434, Fg. 91 Map. 452, 453, 454, Fg. 95 Map. 641, 702, Fg. 96 Map. 122, Fg. 100 Map. 170 12) Omissis Fg. 91 Map. 229, Fg. 96 Map. 25, Fg. 100 Map. 58;
Tenuto conto che la concessionaria autostradale ASPI S.p.a. ha individuato come responsabile del procedimento relativo all'occupazione d'urgenza l'ing. Maximiliano Poggi;

Dispone:

Art. 1
Occupazione temporanea d'urgenza

1. E' autorizzata l'occupazione temporanea d'urgenza delle aree private individuate di cui alle premesse che si intendono espressamente richiamate nel dispositivo del presente provvedimento.
2. L'occupazione e' finalizzata esclusivamente alla realizzazione delle opere di barrieramento con successiva consegna delle citate opere alle regioni interessate o altro ente individuato dal Commissario come previsto all'art. 2, comma 3, della vigente ordinanza commissariale n. 4/2026.
 
Art. 2
Costituzione della servitu' di uso pubblico

1. Sulle aree indicate nelle premesse del presente provvedimento e' costituita servitu' di uso pubblico temporanea ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, della legge 7 aprile 2022, n. 29.
2. La servitu' comprende:
accesso del personale incaricato;
installazione delle reti e delle strutture accessorie;
attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria;
attivita' di monitoraggio.
 
Art. 3
Durata

1. La servitu' e la conseguente occupazione temporanea hanno efficacia dalla data di immissione in possesso delle aree sino al 28 marzo 2027, salvo il venir meno, in via anticipata, delle ragioni sanitarie.
2. Eventuali proroghe saranno adottate con separato provvedimento motivato.
 
Art. 4
Indennizzo

1. Per la costituzione della servitu' temporanea e per l'occupazione delle aree interessate di cui al presente provvedimento e' riconosciuto ai proprietari un indennizzo determinato in conformita' ai criteri previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni.
2. L'importo degli indennizzi e' determinato sulla base della consistenza, dell'estensione e delle caratteristiche delle aree interessate ed e' comunicato individualmente a ciascun avente diritto secondo quanto previsto dall'art. 7, mediante specifico dettaglio delle indennita' spettanti.
3. L'indennizzo e' corrisposto entro novanta giorni dalla sottoscrizione del verbale di immissione in possesso ovvero secondo le diverse modalita' eventualmente indicate soggetto attuatore.
 
Art. 5
Immissione in possesso

1. I tecnici incaricati procederanno all'immissione in possesso mediante redazione di apposito verbale, contenente:
consistenza delle aree;
stato dei luoghi;
documentazione fotografica;
eventuali osservazioni del proprietario.
2. In caso di assenza del proprietario, il verbale sara' redatto alla presenza di due testimoni.
 
Art. 6
Responsabile del procedimento

1. Per l'attuazione delle attivita' previste dal presente provvedimento e' nominato responsabile del procedimento il dott. ing. Maximiliano Poggi, il quale cura ogni adempimento tecnico-amministrativo connesso alla costituzione della servitu' temporanea di uso pubblico, all'occupazione d'urgenza delle aree, alla redazione dei verbali di immissione in possesso, alla determinazione e liquidazione delle indennita' nonche' ai rapporti con i proprietari interessati e gli enti territoriali coinvolti.
2. Il responsabile del procedimento puo' avvalersi del personale e dei consulenti individuati dal soggetto attuatore per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e operative.
 
Art. 7
Comunicazione agli interessati

1. Ai soggetti interessati dal presente provvedimento e' data comunicazione a mezzo raccomandata AR individuale, che ha valore di notifica, almeno cinque giorni prima della data di prevista immissione nel possesso, in deroga alle modalita' previste dalla normativa vigente.
2. La comunicazione di cui al comma 1 comprende il presente provvedimento e la specifica dell'importo dell'indennizzo spettante, determinato secondo i criteri previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni sulla base della consistenza, dell'estensione e delle caratteristiche delle aree interessate.
La presente ordinanza si applica dalla data di emanazione e fino al 28 marzo 2027 ed e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2026

Il Commissario straordinario: Filippini


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Avvertenza:
Per la consultazione completa dei dati e della relativa documentazione, si rimanda alla pagina web istituzionale dedicata alla Peste suina africana (PSA) presente sul sito del Ministero della salute.