| Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
| DECRETO 1 settembre 2026 |
| Istituzione di Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4 che dispone che il «Ministero della transizione ecologica» e' ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»; Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che ha costituito una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale, denominata rete Natura 2000; Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente il «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»; Vista la deliberazione del Comitato nazionale per le aree protette del 2 dicembre 1996 e successive modificazioni che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, include nella classificazione delle aree protette anche le Zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e zone a protezione speciale individuate ai sensi della direttiva 79/409/CE e successive modificazioni ed integrazioni sulla conservazione degli uccelli selvatici; Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale» e, in particolare, l'art. 1 che autorizza l'istituzione di Zone di protezione ecologica (ZPE) a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo; Viste le linee guida della Commissione europea del maggio 2007 per l'istituzione della rete Natura 2000 nell'ambiente marino in applicazione delle direttive «Habitat» e «Uccelli selvatici»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, concernente «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 258 del 6 novembre 2007; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino», e in particolare l'art. 11 ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente elabora ed attua, con apposito decreto, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 2011, n. 209, concernente il «Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno»; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 relativo al Codice dell'ordinamento militare; Considerato che l'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE stabilisce che la rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE; Considerato che l'attuazione della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE rappresenta uno dei piu' importanti strumenti per conseguire gli obiettivi della Convenzione sulla diversita' biologica nell'Unione europea e nei suoi Stati membri; Considerate le risultanze del seminario biogeografico del Mediterraneo, svoltosi a Malta nei giorni 27, 28, 29 settembre 2016, tra i membri della Commissione europea e i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, ai fini della corretta attuazione della direttiva «Habitat», evidenziano la necessita', per garantire la tutela di alcuni habitat e specie marini, di risolvere una serie di insufficienze e riserve scientifiche e di sanare le conseguenti carenze nella attuale rete Natura 2000 a mare istituita a livello nazionale; Considerata la procedura d'infrazione 2028/2021 che evidenzia una carenza di siti della rete Natura 2000 a mare; in particolare, di una insufficienza moderata per l'habitat 1170 - Scogliere, habitat 1180 - strutture da fughe di gas e per la specie Caretta caretta, nonche' per la mancata istituzione delle ZPS marine e SIC in alto mare; Considerato il decreto direttoriale n. 59 del 22 febbraio 2004 che ha istituito il tavolo tecnico con il Ministero della sovranita' alimentare e foreste al fine di condividere una proposta di SIC/ZPS oltre le acque territoriali e all'interno della ZPE; Visti gli studi e la documentazione raccolta da ISPRA trasmessa con nota prot. n. 26434/2024 del 13 maggio 2024 sul particolare valore naturalistico delle aree denominate Complesso Ulisse-Occhiali-Janua Seamounts, S. Lucia Bank, Baronie-K Seamount, Complesso Sisifo-Tiro-Enarete Seamounts, dorsale di Paola «Submarine structures made by leaking gases», Sito per la tutela della specie Caretta caretta nel tirreno meridionale e Mare Sinis Iglesiente e Mare Nurra per la Zona di protezione speciale (ZPS); Vista la proposta di perimetrazione e i formulari standard dei SIC/ZPS, trasmessi dall'ISPRA con nota prot. n. 0186909 del 15 ottobre 2024; Visti i risultati della consultazione pubblica chiusa il 31 gennaio 2025 pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente; Acquisito l'assenso del Ministero delle imprese e del made in Italy, espresso con nota acquisita dal MASE il 12 maggio 2025 prot. n. 0089042; Acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota del 10 giugno 2025 prot. n. 25619; Acquisito l'assenso del Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia, espresso con nota del 15 luglio 2025 prot. n. 0002001-P-; Acquisito l'assenso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, espresso con nota del 25 luglio 2025 prot.n. 101375; Acquisito l'assenso del Ministero della difesa, espresso con nota del 28 luglio 2026 prot. n. 0035346; Acquisito l'assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, espresso con nota del 1° giugno 2026 prot. n. 0261675; Acquisito l'assenso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, espresso con nota del 4 novembre 2025 prot. n. 0037741;
Decreta:
Art. 1 Istituzione di Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS)
1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sono istituiti, quali Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS), i seguenti siti insistenti nella Zona di protezione ecologica (ZPE) del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno: SIC:
Parte di provvedimento in formato grafico
ZPS:
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2. Il SIC IT0000003 Banco di Santa Lucia occupa una superficie di 5.894 ha ed e' delimitato dalla congiungente i seguenti punti, con coordinate UTM, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:
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3. Il SIC IT0000004 Complesso dei monti sottomarini Ulisse-Doria-Janua occupa una superficie di 112.656 ha ed e' delimitato dalla congiungente i seguenti punti, con coordinate UTM, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il SIC IT0000005 Parte Nord del monte sottomarino delle Baronie occupa una superficie di 62.286 ha ed e' delimitato dalla congiungente i seguenti punti, con coordinate UTM, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Il SIC IT0000006 Complesso dei monti sottomarini Sisifo-Tiro-Enarete occupa una superficie di 72.436 ha ed e' delimitato dalla congiungente i seguenti punti, con coordinate UTM, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:
Parte di provvedimento in formato grafico
6. Il SIC IT0000007 Dorsale sottomarina di Paola occupa una superficie di 105.100 ha ed e' delimitato dalla congiungente i seguenti punti, con coordinate UTM, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:
Parte di provvedimento in formato grafico
7. Il SIC IT0000008 Tirreno centrale per tutela di Caretta caretta occupa una superficie di 3.620.268 ha ed e' delimitato dalla congiungente i seguenti punti, con coordinate UTM, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:
Parte di provvedimento in formato grafico
8. La ZPS IT0000009 Mare Sinis Iglesiente occupa una superficie di 177.425 ha ed e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, con coordinate con coordinate UTM, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:
Parte di provvedimento in formato grafico
9. La ZPS IT0000010 Mare Nurra occupa una superficie di 713.896 ha a ed e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, con coordinate UTM, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:
Parte di provvedimento in formato grafico
10. I formulari standard e le cartografie in formato shape file relativi ai siti oggetto del presente decreto sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'apposita sezione relativa ai siti di interesse comunitario marini istituiti dallo stesso Ministero. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione. |
| | Art. 2 Obiettivi e misure di conservazione
1. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e il Ministero della difesa, da adottare entro i termini previsti dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, sono individuati: a) gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nel sito; b) le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative ai SIC e ZPS di cui al presente decreto. 2. Ai SIC ed alle ZPS si applicano gli obblighi e i divieti di cui al decreto del 17 ottobre 2007 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», fatto salvo l'utilizzo delle designate zone di mare e dei relativi spazi aerei per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate. |
| | Art. 3 Attivita' di gestione e vigilanza
1. La gestione dei SIC IT0000003 Banco di Santa Lucia, IT0000004 Complesso dei monti sottomarini Ulisse-Doria-Janua, IT0000005 Parte Nord del monte sottomarino delle Baronie, IT0000006 Complesso dei monti sottomarini Sisifo-Tiro-Enarete, IT0000007 Dorsale sottomarina di Paola, IT0000008 Tirreno centrale per tutela di Caretta caretta e delle ZPS IT0000009 Mare Sinis Iglesiente e IT0000010 Mare Nurra e' affidata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale tutela della biodiversita' e del mare. 2. La Direzione generale tutela della biodiversita' e del mare per lo svolgimento delle attivita' di gestione dei SIC/ZPS oggetto del presente decreto, si avvale del supporto tecnico-scientifico di ISPRA; 3. La vigilanza sui siti di cui al comma 1, e' svolta dalle autorita' competenti in conformita' alle disposizioni nazionali vigenti, al diritto dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia e' parte contraente secondo anche protocolli d'intesa che ne definiscono i rapporti di collaborazione ad essa funzionali. |
| | Art. 4 Obblighi di trasmissione alla Commissione europea
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale Tutela della biodiversita' e del mare (TBM), in qualita' di autorita' nazionale competente per la rete Natura 2000, trasmette alla Commissione europea, le mappe e i formulari standard Natura 2000 secondo quanto stabilito: a) dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in particolare dall'art. 4, comma 1 nonche' b) dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare dall'art. 4, comma 3. |
| | Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° settembre 2026
Il Ministro: Pichetto Fratin
______ Avvertenza: Il presente decreto sara' consultabile, unitamente ai relativi allegati, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al seguente link: SIC/ZPS oltre le acque territoriali - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica |
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