Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 4 agosto 2026
Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilita' della produzione vinicola.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose;
Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01);
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune» come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188;
Vista la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2023, n. 285, di approvazione del «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articoli 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023/2027 presentato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, cosi' come modificato da successivi emendamenti;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410748, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori»;
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni unionali di cui ai precitati regolamenti (UE) 2021/2115, art. 58, paragrafo 1, lettera m), e (UE) 2022/126 per quanto riguarda l'intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilita' della produzione vinicola a decorrere dalla campagna 2026/2027;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 23 luglio 2026;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Agea: organismo di coordinamento Agea;
OP: organismo pagatore competente;
CUAA: codice unico di identificazione dell'Azienda;
PSP: il piano strategico nazionale della PAC di cui al regolamento (UE) 2021/2115;
dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformita' dei regolamenti (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;
beneficiari: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino, ai sensi dell'art. 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Elenco di priorita'

Tipologia di richiedente, in relazione alla quale possono essere considerate le seguenti fattispecie:
titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'eta' compresa tra i diciotto ed i quaranta anni;
imprenditore agricolo professionale;
nuovo beneficiario;
appartenenza a forme aggregative di filiera.
Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie:
le produzioni biologiche certificate ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, regolamento (CE) n. 889/2008 e regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165;
le certificazioni sui prodotti, processi e impresa;
le produzioni vitivinicole a DOP, IGP;
l'impiego di varieta' autoctone e/o varieta' incluse nei disciplinari DOP/IGP di riferimento.
Particolari situazioni aziendali, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie:
aziende con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%;
aziende e/o le superfici vitate localizzate in zone particolari quali le «zone svantaggiate» ai sensi dell'art. 72 del regolamento (UE) 2021/2115;
aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;
zone con alto valore paesaggistico;
zone colpite da calamita' naturali o circostanze eccezionali ufficialmente riconosciute;
terreni confiscati alle mafie ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109.
 
Art. 2
Disposizioni generali

1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2026/2027 e' concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali volti ad accrescere la sostenibilita' della produzione vinicola, ai sensi dell'art. 58, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Ai sensi dell'art. 59 del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno non e' concesso ad imprese in difficolta' ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.
3. Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'art. 36 del regolamento (UE) 2021/2116, sono riportati, all'allegato I del presente decreto, i criteri di demarcazione e il relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresi', inseriti nel PSP. L'allegato I e' modificato, previa richiesta della regione, con decreto direttoriale. Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento e' assegnato il codice unico di progetto (CUP) di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 41.
4. Ai fini della demarcazione di cui al precedente comma 3, le regioni, stabiliscono le operazioni finanziabili unicamente con i fondi FEAGA, con l'indicazione della regione di riferimento.
5. Le regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:
a) definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
b) limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo art. 5, comma 1;
c) individuare i beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati ai successivi articoli 3 e 5;
d) ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto stabilito all'art. 4, commi 7 e 8;
e) stabilire la durata dei progetti;
f) individuare, se del caso, con proprio provvedimento ulteriori criteri di priorita', oggettivi e non discriminatori, da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalita' di applicazione sulla base della strategia e sugli obiettivi specifici, scegliendo tra quelli elencati nel PSP al punto 7 della scheda «SUSTWINE (58(1)(m))», «Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento», riportati all'allegato II del presente decreto;
g) individuare gli investimenti ammissibili nell'ambito dell'elenco di cui al successivo comma 7;
h) definire l'entita' delle risorse a disposizione nell'ambito delle disponibilita' finanziarie unionali assegnate.
6. Sono ammissibili al sostegno gli investimenti di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera m), punti i), iv), v), vi) e vii) del regolamento (UE) 2021/2115. In particolare, tra gli investimenti di cui al punto iv) sono ammissibili al sostegno, a titolo esemplificativo, gli acquisti di sensori, droni e atomizzatori.
7. Con circolare Agea, d'intesa con le regioni, e' stabilita la superficie vitata minima d'uso necessaria per la concessione del sostegno di cui al comma 1 ed e' definito, per ciascuno dei punti di cui al precedente comma 6, l'elenco degli investimenti ammissibili all'aiuto.»
8. Le determinazioni di cui al comma 5 del presente articolo sono motivate e trasmesse tempestivamente dalle regioni al Ministero e all'Agea.
 
Art. 3
Beneficiari

1. Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilita' della produzione vinicola i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
b) le cooperative agricole che conducono propri vigneti;
c) le societa' di persone e di capitali esercitanti attivita' agricola;
d) scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori.
2. I beneficiari di cui al comma precedente accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie e con la normativa unionale, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo.
 
Art. 4
Presentazione delle domande e procedura di selezione

1. La domanda di aiuto e' presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalita' stabilite da Agea d'intesa con le regioni. Dette modalita' garantiscono l'apertura del sistema informatico almeno sessanta giorni prima del termine della presentazione delle domande. Per l'annualita' 2026/2027 la domanda di aiuto e' presentata entro il 30 novembre 2026.
2. La domanda di sostegno contiene i seguenti elementi:
a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, del costo previsto e della tempistica di realizzazione delle stesse;
c) dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
d) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficolta';
e) una relazione tecnica contenente la prova del contributo positivo atteso per uno o piu' obiettivi ambientali al momento della presentazione per l'approvazione dell'intervento, o della modifica dello stesso, nonche' i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realta' produttiva dell'impresa. Per consentire la valutazione degli elementi del progetto considerati vantaggiosi dal punto di vista energetico e/o ambientale, tali elementi dovrebbero essere messi chiaramente in evidenza nella relazione.
3. Il beneficio e l'impatto aggiuntivo atteso dall'intervento legato agli interventi agro-climatico-ambientale sono dimostrati ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da esibire a cura del beneficiario al momento della presentazione del progetto, ossia della modifica per l'approvazione, che indicano i risultati ottenibili.
4. Con successiva circolare Agea, di cui all'art. 2, comma 7, sono individuate le modalita' per garantire il rispetto di quanto previsto alle lettere c), d), e) del comma 2.
5. Le regioni che applicano criteri di priorita', successivamente all'esame delle domande sulla base dei criteri di ammissibilita' indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata. E' data facolta' alle regioni di applicare i criteri del «primo arrivato/primo servito» o del «pro-rata»; tale scelta e' effettuata con proprio provvedimento motivato. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni definiscono la graduatoria di finanziabilita' e nei successivi quindici giorni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Per l'annualita' 2026/2027 la graduatoria di finanziabilita' e' definita entro il 19 febbraio 2027.
6. Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilita' finanziarie assegnate ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parita' di punteggio e' adottato il criterio del richiedente anagraficamente piu' giovane e/o altri criteri scelti dalle regioni, ricompresi tra quelli impiegati per la definizione della graduatoria.
7. Agea, con successiva circolare di cui all'art. 2, comma 7, stabilisce i termini per la realizzazione degli investimenti proposti nonche' le altre modalita' applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle sanzioni.
8. E' consentito al beneficiario presentare varianti rispetto al progetto inizialmente approvato, che non compromettano l'operazione nel suo insieme. Le varianti sono presentate alle regioni per l'approvazione. Ai fini dell'ammissibilita', le varianti sono presentate e debitamente giustificate entro i termini stabiliti al successivo comma 9 e comunque prima della loro esecuzione.
9. Le varianti non alterano la strategia e le finalita' del progetto iniziale, nonche' la programmazione finanziaria.
10. Con circolare Agea, di cui all'art. 2, comma 7, sono definite le modalita' per determinare la spesa ammessa e sono dettagliate le modalita' di attuazione delle varianti, nonche' le tempistiche per la loro presentazione.
 
Art. 5
Definizione del sostegno

1. Il sostegno per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilita' della produzione vinicola e' erogato nel limite massimo dell'80% dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonche' al miglioramento della sostenibilita' dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione di cui all'art. 57, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, le regioni possono stabilire un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione con apposito provvedimento.
2. L'aiuto e' versato solo se a seguito dei controlli in loco il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto.
3. Qualora non sia stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore e/o di circostanze eccezionali, comunicate prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo, l'aiuto e' corrisposto per l'importo corrispondente alle singole azioni realizzate.
4. L'aiuto e' versato secondo la tempistica definita con circolare di Agea, di cui all'art. 2, comma 7 e, comunque, entro e non oltre i dodici mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.
5. La dotazione unionale per il finanziamento dell'intervento e' garantita fino all'esercizio finanziario 2027.
6. Le operazioni e le spese ammissibili a finanziamento sono quelle avviate nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e, concluse entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo il cui il termine e' stabilito secondo quanto previsto al precedente art. 4, comma 6.
7. Qualora non sia accolta la domanda di sostegno, le eventuali spese sostenute sono a totale carico del richiedente e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualita' successiva.
8. Non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:
a) l'IVA, tranne quella non recuperabile ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126;
b) acquisto di macchine e attrezzature usate;
c) spese di noleggio di attrezzature;
d) spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del richiedente del contributo;
e) spese di perfezionamento e costituzione di mutui/prestiti;
f) interessi passivi, costi indiretti e oneri assicurativi;
g) spese per garanzie bancarie o assicurative;
h) oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
i) indennita' corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, etc.
j) spese sostenute per investimenti di mera sostituzione di impianti e materiali o di beni mobili e/o immobili che non comportino un miglioramento degli stessi;
k) spese non ammissibili secondo quanto disposto dall'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/126 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei propri bandi le regioni possono, altresi', escludere ulteriori categorie di spese.
9. Le eventuali procedure di recupero sono attivate in esecuzione dell'art. 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 e dell'art. 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127.
 
Art. 6
Vincolo al mantenimento della proprieta'
e del possesso dell'investimento

1. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento delegato (UE) 2022/126, le operazioni finanziate con l'intervento disciplinato dal presente decreto presentate a partire dalla campagna 2026/2027 sono soggette a controlli successivi al pagamento secondo le modalita' definite da AGEA in base al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410748.
2. Gli investimenti finanziati con l'intervento disciplinato dal presente decreto restano di proprieta' e in possesso del beneficiario per un periodo non inferiore a cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata non rispettata del vincolo. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo alla regione/OP comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.
3. Se l'investimento e' effettuato su immobili condotti in affitto, il requisito relativo alla proprieta' del beneficiario non si applica, a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo di cui al comma 2.
4. Laddove il beneficiario cessi un'attivita' produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza e' comunicata preventivamente alla regione e agli OP.
5. Gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione in circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalle regioni.
6. AGEA, d'intesa con le regioni e gli OP, definisce le norme di attuazione.
 
Art. 7
Disposizioni finanziarie

1. Il sostegno previsto dal presente decreto e' concesso nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del piano strategico nazionale della PAC 2023/2027.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 8
Disposizioni finali

1. Gli OP comunicano al Ministero ed alle regioni il numero di imprese beneficiarie ed il volume totale dell'investimento entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.
2. Con decreto dipartimentale e' possibile modificare, su richiesta delle regioni e sentiti gli organismi pagatori, i termini temporali riportati nel presente decreto.
3. Con decreto del Ministro si procede ad adeguare le disposizioni del presente decreto alla normativa unionale.
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' altresi' pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2026

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1159