Gazzetta n. 226 del 29 settembre 2026 (vai al sommario)
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
ORDINANZA 24 settembre 2026
Attivazione dei poteri sostitutivi per l'attuazione dell'intervento del Comune di Quindici finalizzato alla «Realizzazione di un centro polifunzionale e di prima accoglienza di protezione civile» su un bene confiscato - CUP B95G22000000006.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per il recupero e la rifunzionalizzazione
dei beni confiscati alla criminalita' organizzata

Visto l'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalita' organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunita' di lavoro per i giovani e le persone esposte al rischio di emarginazione, aumentare i presidi di legalita' e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalita', la mediazione e l'integrazione culturale, non piu' finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalita' previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 maggio 2024 con il quale il prefetto Paola Spena e' stata nominata Commissario straordinario per lo svolgimento dei compiti di cui alla sopracitata disposizione normativa;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;
Dato atto che, tra gli interventi di cui al citato art. 6 del decreto-legge n. 19/2024, rientra anche il progetto presentato dal Comune di Quindici - ammesso al finanziamento con decreto del direttore generale dell'allora Agenzia per la coesione territoriale 21 marzo 2023, n. 55 - avente ad oggetto la «Realizzazione di un centro polifunzionale e di prima accoglienza di protezione civile» - CUP B95G22000000006, del valore di 2.196.830,53 euro, cosi' come rideterminato in applicazione dell'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025);
Dato atto che il Comune di Quindici - per il tramite della commissione straordinaria incaricata della provvisoria gestione dell'ente ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) - aveva comunicato l'impossibilita' di rispettare le scadenze originariamente stabilite, in ragione di carenze della progettazione iniziale e della necessita' di acquisire i pareri di rito, e aveva, pertanto, richiesto e ottenuto dalla struttura commissariale una proroga del termine per l'aggiudicazione dei lavori;
Considerato che l'ente locale, all'esito della complessiva istruttoria svolta e tenuto conto della positiva conclusione della conferenza di servizi per l'acquisizione dei citati pareri, ha rappresentato di avere approvato, con delibera commissariale n. 9 del 22 maggio 2026, un nuovo progetto di fattibilita' tecnico-economica, in variante allo strumento urbanistico, nonche' il quadro economico rivisto alla luce della riduzione del 10% prevista dalla predetta legge di bilancio, e ha comunicato un cronoprogramma aggiornato delle attivita' da eseguire;
Rilevato che tale cronoprogramma prevedeva, tra l'altro, quale termine per l'aggiudicazione dei lavori, il 15 giugno 2026, decorso inutilmente;
Richiamata la nota prot. n. 1198 del 9 luglio 2026, con la quale la struttura commissariale ha richiesto al Comune di Quindici aggiornate informazioni sullo stato di attuazione dell'intervento, senza ricevere alcun riscontro, con conseguente rischio di pregiudicare il rispetto delle successive scadenze e l'esito complessivo dell'intervento;
Atteso che, nel corso della riunione tenutasi presso la Prefettura di Avellino in data 20 luglio 2026, alla presenza del prefetto della provincia, di questo Commissario straordinario, del sindaco del Comune di Quindici e dei vertici provinciali delle Forze dell'ordine, si e' preso atto del ritardo consumatosi e del conseguente concreto rischio di mancato recupero del bene confiscato ed e' stata, altresi', condivisa la necessita' di dare priorita' alla puntuale conclusione del progetto;
Dato atto che, conseguentemente, con proprio atto prot. n. 1317 del 27 luglio 2026, notificato a mezzo PEC in pari data, l'ente locale e' stato diffidato «a provvedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla ricezione della presente, all'indizione della procedura di affidamento dell'appalto integrato mediante pubblicazione del relativo bando o avviso di gara, e alla esecuzione di ogni conseguente atto preordinato ad assicurare l'attuazione dell'intervento citato in oggetto, trasmettendo entro il medesimo termine alla struttura commissariale copia degli atti adottati e della documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione», con contestuale avvertenza che «l'infruttuoso decorso del termine assegnato con la presente diffida comportera' l'esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti al Commissario straordinario dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con conseguente sostituzione del Comune di Quindici, quale soggetto attuatore dell'intervento, nell'esercizio delle attivita' necessarie alla sua realizzazione, mediante l'adozione dei conseguenti provvedimenti sostitutivi»;
Rilevato che il citato termine e' decorso senza che il Comune di Quindici - benche' sia stato avviato un procedimento nel quale l'ente e' stato messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento - abbia posto in essere gli adempimenti richiesti, come rilevato nella nota della struttura commissariale prot. n. 1393 del 14 agosto 2026;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, cui rinvia l'art. 6 del decreto-legge n. 19/2024;
Considerato che la predetta disciplina attribuisce ai commissari straordinari, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni, enti o organi coinvolti;
Considerato, altresi', che il comma 5 dell'art. 12 decreto-legge n. 77/2021 prevede, per l'esercizio dei poteri sostitutivi relativi a interventi di carattere edilizio o infrastrutturale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Rilevato, altresi', che l'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 32/2019 prevede, tra l'altro, che i commissari straordinari, nell'assunzione delle determinazioni necessarie all'avvio o alla prosecuzione dei lavori e nell'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operino in raccordo con i provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche;
Ritenuto, pertanto, che, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, le attivita' oggetto dell'intervento sostitutivo possano essere svolte direttamente dal Commissario straordinario ovvero mediante il ricorso a specifiche forme di collaborazione istituzionale sul modello dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e, in particolare, con il provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente;
Ritenuto, inoltre, che l'esercizio dei poteri sostitutivi non determini, allo stato, l'esigenza di introdurre le pur consentite deroghe a disposizioni di legge, ferma restando la facolta' di adottare, ove strettamente indispensabili e nel rispetto dei presupposti previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021, le specifiche ed ulteriori ordinanze eventualmente necessarie per assicurare la rapida attuazione dell'intervento progettuale;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare una ordinanza che definisca, in via generale, l'ambito, le fasi e le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi, rinviando a successivi atti attuativi la puntuale disciplina delle singole attivita' e l'individuazione dei soggetti ai quali affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle stesse, fermo restando che gli effetti degli atti adottati sono imputati all'amministrazione sostituita;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Dispone:

1. Sono attivati, nei confronti del Comune di Quindici, i poteri sostitutivi attribuiti al Commissario straordinario dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, finalizzati ad assicurare la rapida attuazione dell'intervento del medesimo comune, del valore di 2.196.830,53 euro, avente ad oggetto la «Realizzazione di un centro polifunzionale e di prima accoglienza di protezione civile» - CUP B95G22000000006, riguardante un bene confiscato alla criminalita' organizzata e assegnato al predetto ente.
2. Il presente provvedimento definisce in via generale l'ambito, le fasi e le modalita' attraverso le quali il Commissario straordinario esercita i poteri attribuitigli dalla legge, fermi i successivi provvedimenti attuativi.
3. L'intervento sostitutivo e' finalizzato al superamento dell'inerzia dell'amministrazione e comprende, al fine di assicurare la completa e tempestiva realizzazione dell'opera, tutte le attivita', gli atti e i provvedimenti, riconducibili alle seguenti macrofasi:
a) definizione e perfezionamento degli atti propedeutici alla realizzazione dell'intervento e della procedura ad evidenza pubblica;
b) individuazione del contraente, affidamento e sottoscrizione del contratto pubblico;
c) consegna dei lavori ed esecuzione del contratto;
d) monitoraggio, rendicontazione e chiusura dell'intervento.
4. Gli atti e i provvedimenti emanati, nonche' le attivita' svolte nell'ambito dell'intervento sostitutivo, costituiscono esecuzione della presente ordinanza e sono adottati nel rispetto della disciplina normativa applicabile e delle risorse finanziarie assegnate all'intervento.
5. Il Commissario straordinario puo' assumere direttamente le attivita' ricomprese nelle predette fasi ovvero provvedere, ai sensi della normativa sopra richiamata, mediante il coinvolgimento di altre amministrazioni o organismi di diritto pubblico, a mezzo della stipula di apposite convenzioni, accordi ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 o protocolli operativi.
6. Per lo svolgimento delle citate attivita' il Commissario straordinario potra', in particolare, avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, richiamato dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.
7. Il Commissario straordinario svolge, altresi', il coordinamento delle amministrazioni, degli enti e degli organismi coinvolti nelle diverse fasi dell'intervento, nonche' il monitoraggio dell'attuazione e del rispetto del relativo cronoprogramma, anche tramite uno specifico tavolo di monitoraggio e coordinamento.
8. Eventuali deroghe alla normativa vigente ex art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, saranno disposte con apposita ordinanza motivata.
9. La presente ordinanza e' notificata a mezzo di posta elettronica certificata al Comune di Quindici ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
10. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine di centoventi giorni.
Roma, 24 settembre 2026

Il Commissario straordinario: Spena