| Gazzetta n. 226 del 29 settembre 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
| DECRETO 11 agosto 2026 |
| Attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. - Riparto delle risorse del progetto 1000 esperti. |
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IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», e in particolare l'art. 1, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, recante il riparto delle risorse del sub-investimento M1C1-2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» tra le regioni e le province autonome, di cui all'allegato A; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 29 agosto 2022, recante «Attuazione del sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"»; Vista la legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione», e in particolare l'art. 3, commi 1 e 2; Visto l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la Conferenza unificata; Visto l'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il sistema informatico «ReGiS» per il monitoraggio del PNRR; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 23 luglio 2026; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze espresso in data 7 luglio 2026; Acquisito il concerto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie espresso in data 25 giugno 2026; Considerato che il sub-investimento M1C1-2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» prevede il conferimento di incarichi di collaborazione professionale ad esperti e professionisti a supporto delle amministrazioni regionali e degli enti locali per il rafforzamento della capacita' amministrativa nella gestione delle procedure PNRR; Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 le risorse del sub-investimento sono state ripartite tra le regioni e le province autonome secondo l'allegato A al medesimo decreto; Considerato che con il decreto del 29 agosto 2022 le risorse residue non impegnate del sub-investimento, quantificate in 48,1 milioni di euro, sono state ulteriormente ripartite, destinando 18,1 milioni al Dipartimento della funzione pubblica per le attivita' dell'Unita' centrale e 30 milioni alle regioni e province autonome per il conferimento di ulteriori incarichi professionali; Visti i dati estratti dal sistema informatico ReGiS in data 12 maggio 2026 che evidenziano che le risorse assegnate ad alcune regioni e province autonome risultano insufficienti ad assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» della missione 1, componente 1, del PNRR; Considerato che l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, autorizza l'aggiornamento del riparto delle risorse sulla base dei dati ReGiS, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive trasmesse entro il 31 marzo 2026, al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo del sub-investimento; Considerato che nella riunione svoltasi presso la Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 15 aprile 2026, il Dipartimento della funzione pubblica ha illustrato alle regioni e alle province autonome le opzioni e le modalita' operative per l'aggiornamento del riparto delle risorse del sub-investimento M1C1-2.2.1; Considerato che l'aggiornamento del riparto e' effettuato ridistribuendo l'intero residuo disponibile del sub-investimento, pari a euro 72.485.000,00 come risultante dai dati ReGiS al 12 maggio 2026, tra tutte le regioni e le province autonome secondo i criteri di cui all'art. 2, in sostituzione delle assegnazioni individuali risultanti dal medesimo sistema ReGiS; Considerato che il presente decreto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse redistribuite sono gia' assegnate al sub-investimento M1C1-2.2.1 e risultano dal sistema ReGiS; Considerato che le risorse oggetto del presente decreto rimangono formalmente impegnate nell'ambito del sub-investimento M1C1-2.2.1, le cui attivita' proseguono oltre il 31 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, e non costituiscono pertanto economie da completamento di progetto ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto-legge;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse del sub-investimento M1C1-2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» del PNRR, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ridistribuendo l'intero residuo disponibile del sub-investimento tra le regioni e le province autonome secondo i criteri di cui all'art. 2, in sostituzione delle assegnazioni individuali risultanti dal sistema informatico «ReGiS» alla data di estrazione, al fine di assicurare il mantenimento degli obiettivi del sub-investimento. 2. L'aggiornamento di cui al comma 1 e' effettuato sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse risultanti dal sistema informatico «ReGiS» estratti in data 12 maggio 2026. |
| | Allegato A
TABELLA 1 - RIPARTO DELLE RISORSE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME (in migliaia di euro)
Parte di provvedimento in formato grafico
Nota metodologica. Le quote assegnate sono calcolate in due fasi. In una prima fase, il residuo disponibile del sub-investimento, pari a 72.485 migliaia di euro come risultante dai dati ReGiS al 12 maggio 2026, e' ripartito tra tutte le regioni e le province autonome in proporzione alle percentuali di riparto originarie stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 e dal decreto ministeriale 29 agosto 2022. In una seconda fase, le quote cosi' ottenute sono corrette mediante l'applicazione di due coefficienti uniformi distinti - uno per le regioni del Mezzogiorno e uno per le restanti regioni e province autonome - al fine di assicurare che la quota assegnata finale, comprensiva delle obbligazioni gia' assunte e del residuo ridistribuito, rispetti la quota minima del 40 per cento riservata alle regioni del Mezzogiorno, gia' garantita dal riparto originario del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021. Il correttivo lascia invariate le proporzioni interne a ciascun gruppo territoriale e non modifica l'importo complessivo delle risorse redistribuite. |
| | Art. 2
Criteri di aggiornamento del riparto
1. L'aggiornamento di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuato ridistribuendo l'intero residuo disponibile del sub-investimento, pari a euro 72.485.000,00, come risultante dai dati ReGiS al 12 maggio 2026, tenendo conto delle percentuali di riparto originarie stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 e dal decreto ministeriale 29 agosto 2022. 2. Ai fini di cui al comma 1, il residuo disponibile e' preliminarmente ripartito tra tutte le regioni e le province autonome in proporzione alle percentuali di riparto originarie. Le quote cosi' determinate sono successivamente corrette mediante l'applicazione di coefficienti uniformi distinti per le regioni del Mezzogiorno e per le restanti regioni e province autonome, al fine di assicurare il rispetto della quota minima del 40 per cento delle risorse complessivamente assegnate alle regioni del Mezzogiorno, lasciando invariate le proporzioni interne a ciascun gruppo territoriale e fermo restando l'importo complessivo delle risorse redistribuite. 3. Le nuove assegnazioni complessive spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, risultanti dall'applicazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2, sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce integralmente le assegnazioni vigenti. |
| | Art. 3
Proroga e rinnovo degli incarichi
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le regioni e le province autonome possono prorogare i contratti in essere e rinnovare gli incarichi previa valutazione positiva delle attivita' svolte nel periodo contrattuale precedente, con decorrenza non anteriore al primo giorno del mese successivo all'adozione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse assegnate con il presente decreto. 2. Il provvedimento di proroga o di rinnovo adottato dalla regione o provincia autonoma indica la valutazione positiva delle attivita' svolte dall'esperto nel periodo contrattuale precedente, la data di decorrenza della proroga o del rinnovo e la durata dell'incarico, non eccedente il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nonche' il riferimento al presente decreto come base della copertura finanziaria. |
| | Art. 4
Procedure finanziarie, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo
1. Le regioni e le province autonome aggiornano i dati finanziari sul sistema informatico «ReGiS» con cadenza almeno mensile e comunque entro quindici giorni dalla data in cui ciascun aggiornamento e' reso disponibile dal sistema. 2. La rendicontazione delle spese sostenute a valere sulle risorse assegnate con il presente decreto avviene secondo le modalita' e nei termini previsti dalla disciplina applicabile al PNRR. 3. Il Dipartimento della funzione pubblica esercita le funzioni di monitoraggio, rendicontazione e controllo del sub-investimento M1C1-2.2.1, anche avvalendosi dei dati estratti dal sistema informatico «ReGiS». 4. Le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica, entro novanta giorni dalla conclusione delle attivita' oggetto del presente decreto, una relazione finale sulle attivita' svolte nel periodo di estensione, indicando gli incarichi rinnovati o prorogati, le attivita' realizzate e le risorse utilizzate. |
| | Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'allegato A costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 11 agosto 2026
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2609 |
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