Gazzetta n. 225 del 28 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 luglio 2026
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma nazionale del Fondo sicurezza interna (ISF) 2021-2027, di cui al regolamento (UE) 2021/1149 del 7 luglio 2021, annualita' 2025. (Decreto n. 11/2026).


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;
Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;
Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);
Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione;
Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;
Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto l'art. 36 del suindicato regolamento, relativo all'assistenza tecnica degli Stati membri, a norma del quale «Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, riguardanti periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacita' dei partner di cui all'art. 8, paragrafo 1, nonche' per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilita' e la comunicazione», per un importo pari al 6% del finanziamento complessivo sugli altri obiettivi specifici del programma;
Visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF) per il periodo 2021-2027;
Visto, in particolare, l'art. 3, paragrafo 1, del suindicato regolamento, che definisce l'obiettivo strategico del Fondo e mira a realizzare un elevato livello di sicurezza nell'Unione prevenendo e combattendo il terrorismo e altri gravi reati, oltre a fornire assistenza e protezione alle stesse vittime;
Visto, altresi', l'art. 3, paragrafo 2, del suindicato regolamento che, nell'ambito dell'obiettivo strategico specifica che il Fondo contribuisce alla realizzazione di obiettivi specifici quali: migliorare e agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati, migliorare ed intensificare la cooperazione transfrontaliera, sostenere il rafforzamento degli Stati membri nelle azioni di prevenzione e lotta alla criminalita';
Visto l'art. 4 del citato regolamento (UE) 2021/1149 che evidenzia l'attenzione specifica che gli Stati membri dedicano all'assistenza e alla protezione delle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati;
Visto l'art. 11 del citato regolamento (UE) 2021/1149 che individua le percentuali di calcolo del prefinanziamento per le singole annualita' di riferimento;
Visto il paragrafo 2 del suindicato art. 11 che specifica le regole per il versamento del prefinanziamento per i programmi di uno Stato membro adottati dopo il 1° luglio 2021;
Visto altresi' l'art. 12, paragrafo 7, del citato regolamento (UE) 2021/1149 che attribuisce a una decisione della Commissione, la possibilita' di fissare il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno del Fondo per le azioni contemplate ai paragrafi da 1 a 6, rientranti nei programmi dello Stato membro, approvati dalla stessa Commissione;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8116 final dell'8 novembre 2022, che approva il Programma nazionale dell'Italia per il Fondo sicurezza interna per il periodo 2021-2027, a titolarita' del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, censito sul Sistema finanziario Igrue con codice 2021IT65ISPR001;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2026) 2116 final del 24 marzo 2026, che modifica la predetta decisione C(2022) 8116, il cui piano finanziario rimodulato prevede un importo complessivo pari a euro 307.576.942,91 di cui euro 101.780.537,45 di risorse dell'Unione ed euro 205.796.405,46 di risorse nazionali;
Vista la nota n. 0027866 del 25 giugno 2026, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, richiede di attivare la procedura per il cofinanziamento nazionale del Programma nazionale del Fondo sicurezza interna ISF 2021-2027, per l'annualita' 2025, il cui importo contenuto nella relativa tabella (allegato 2) ammonta ad euro 14.434.178,00 comprensivo della quota di euro 817.028,94 che rappresenta l'importo attribuito all'assistenza tecnica;
Considerato che il predetto programma prevede spese ammissibili per un totale di euro 307.576.942,91 ed e' cofinanziato al 50 per cento, circa, da fondi dell'Unione per quanto concerne le azioni ordinarie e al 90 per cento per quanto concerne l'azione specifica ammessa al finanziamento del Fondo, per un importo complessivo pari a euro 205.796.405,46 mentre l'importo di euro 200.035.242,97 riportato a pagina 42 del programma nazionale rappresenta la quota di cofinanziamento nazionale al netto della quota relativa all'assistenza tecnica;
Considerato che sommando al citato importo della quota nazionale che risulta pari a euro 200.035.242,97 le spese dell'assistenza tecnica calcolate con tasso forfettario di euro 5.761.162,49, il programma, alla luce di quanto previsto dal citato art. 36, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2021/1060, ammonta complessivamente ad euro 205.796.405,46;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2026, tenutasi in modalita' videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per l'annualita' 2025 del Programma nazionale del Fondo sicurezza interna ISF 2021-2027, a titolarita' del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, e' pari ad euro 14.434.178,00.
2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento dell'importo complessivo di euro 14.434.178,00 nella contabilita' speciale 5948 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal predetto Ministero, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse europee.
3. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformita' alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.
4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il Ministero dell'interno si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale gia' erogata.
5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.
6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2026

L'Ispettore generale capo: Zambuto

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1170