Gazzetta n. 225 del 28 settembre 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 18 settembre 2026
Disposizioni operative finalizzate a definire le modalita' di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2026, n. 59. (Ordinanza n. 1219).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;
Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e' stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attivita' economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»;
Considerato che l'ambito di applicazione del citato art. 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, e' stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021 ed e' stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi in materia di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;
Considerato che l'ambito di applicazione del sopra citato art. 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge convertito, n. 76/2024, e' stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, per gli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2022 e 2023 e per i quali non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le medesime finalita';
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1158 del 28 agosto 2025, con cui sono state definite le modalita' per il riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali sono state completate le ricognizioni dei fabbisogni alla data del 1° giugno 2024;
Visto l'art. 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con cui all'art. 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027» sono state sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028»;
Visto l'art. 17 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, con cui all'art. 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «verificatisi negli anni 2022 e 2023» sono state inserite le seguenti: «, nonche' relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalita' della citata lettera e) del comma 2 dell'art. 25, verificatisi negli anni 2023 e 2024»;
Ravvisata quindi la necessita' di disciplinare le modalita' attuative del riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi anche con riferimento agli anni 2023 e 2024, per i quali sono state completate le ricognizioni dei fabbisogni successivamente alla data del 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025, avendo cura di ridurre al minimo gli adempimenti in capo ai richiedenti i contributi, valorizzando al massimo le informazioni gia' fornite in occasione della ricognizione operata in attuazione delle relative ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile;
Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, cosi' come integrato dall'art. 17, del citato decreto-legge n. 25/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, e' necessario individuare i contesti emergenziali verificatisi negli anni 2023 e 2024 a cui applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Contributi a favore dei soggetti privati
e delle attivita' economiche e produttive

1. I commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati nell'allegato A alla presente ordinanza provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attivita' di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 31 dicembre 2025, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla presente ordinanza e per le attivita' economiche e produttive sulla base dell'allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei commissari delegati eventualmente gia' adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile.
3. Per ciascuna regione, all'esito delle attivita' di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2026

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano