Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2026 (vai al sommario)
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 28/L alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:
alla pagina 57, all'art. 8, comma 1, lettera r), capoverso art. 36, i numeri successivi al n. 12), contrassegnati con «11), 12) e 13)», sono rinumerati in: «13), 14) e 15)»;
alla pagina 69, all'art. 8, comma 1, lettera vv), all'ottavo rigo, dove e' scritto: «Capo VI-ter» leggasi: «Capo IV-ter»;
alla pagina 72, all'art. 8, comma 1, alla lettera ccc), capoverso art. 101, comma 1, n. 2), all'ultimo rigo, dove e' scritto: «n. 218» leggasi: «n. 128»;
infine, alla pagina 298, al quinto rigo, le parole: «ALLEGATI: Allegato I Tabella (articolo 6) e Allegato 2 (art. 202)», poste in calce all'art. 367, si intendono collocate dopo l'art. 368 e, conseguentemente, di seguito, devono intendersi aggiunti i seguenti allegati:

«Allegato I Tabella (articolo 6)
Tabella degli atti per i quali non vi e' l'obbligo di indicare nella richiesta di registrazione il numero di codice fiscale dei destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto
A - Atti compresi nella parte prima della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.
Art. 1 della tariffa:
Atti o negozi relativi alla costituzione o trasferimento di servitu' prediali, compresi i vincoli di inedificabilita'.
Atti di concessione perpetua o a tempo indeterminato di aree, celle, loculi o colombari cimiteriali.
Concessioni di uso eccezionale di beni demaniali, quando la base imponibile non supera euro 774,69.
Art. 2 della tariffa:
Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.
Art. 4, comma 1, lettera c) della tariffa:
tutti gli atti ivi indicati.
Art. 5 della tariffa:
Atti di concessione a tempo determinato di aree, celle, loculi, colombari cimiteriali.
Altri atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.
Art. 6 della tariffa:
Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.
Art. 10 della tariffa:
Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.
Art. 12 della tariffa:
Atti pubblici o scritture private autenticate non aventi contenuto patrimoniale o aventi per oggetto gli atti previsti nella tabella, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, ad eccezione:
degli atti di consenso a cancellazione di ipoteca;
degli atti di comodato di beni immobili o aziende;
degli atti aventi per oggetto la negoziazione dei titoli indicati nell'art. 8 della tabella, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.
B. - Atti compresi nella seconda parte della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.
Art. 1, lettera a), della tariffa:
Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.
Art. 2 della tariffa:
Scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a euro 2,58.
Art. 3 della tariffa:
tutti gli atti o negozi ivi indicati quando il corrispettivo annuo o rapportato ad anno non supera euro 774,69.
Art. 5 della tariffa:
tutti gli atti o negozi ivi indicati.
Art. 6 della tariffa:
Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.
Art. 7 della tariffa:
tutti gli atti o negozi ivi indicati.
Art. 8 della tariffa:
tutti gli atti o negozi ivi indicati.
Art. 9 della tariffa:
Atti o negozi ivi indicati quando la base imponibile non supera euro 774,69.
Art. 10 della tariffa:
Atti ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.
Art. 11 della tariffa:
tutti gli atti o negozi ivi indicati.
Art. 12 della tariffa:
Atti ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.

Allegato 2 (art. 202)
A. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale
1. Un meccanismo in cui almeno un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che puo' comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorita' fiscali delle modalita' con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.
2. Un meccanismo in cui l'intermediario e' autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione e' fissata in riferimento:
a) all'entita' del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo; oppure
b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Cio' includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non e' stato in parte o del tutto conseguito.
3. Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura sostanzialmente standardizzate ed e' a disposizione di piu' contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione. B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale
1. Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una societa' in perdita, interromperne l'attivita' principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.
2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.
3. Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un «carosello» di fondi («roundtripping»), in particolare tramite il coinvolgimento di entita' interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili. C. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere
1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o piu' imprese associate, dove si verifica almeno una delle condizioni seguenti:
a) il destinatario non e' residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione;
b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:
1) non impone alcuna imposta sul reddito delle societa' o impone un'imposta sul reddito delle societa' il cui tasso e' pari o prossimo a zero; oppure
2) e' inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell'OCSE come non cooperative;
c) il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario e' residente a fini fiscali;
d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario e' residente a fini fiscali.
2. Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in piu' di una giurisdizione.
3. E' chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in piu' di una giurisdizione.
4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi e' una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate. D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarita' effettiva
1. Un meccanismo che puo' avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includono almeno uno degli elementi seguenti:
a) l'uso di un conto, prodotto o investimento che non e' un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un contro finanziario;
b) il trasferimento di conti o attivita' finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;
c) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
d) il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attivita' in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attivita' finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o piu' titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
f) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici.
2. Un meccanismo che comporta una catena di titolarita' legale o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:
a) che non svolgono un'attivita' economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attivita' e locali adeguati; e
b) che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza di uno o piu' dei titolari effettivi delle attivita' detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e
c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono resi non identificabili. E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento
1. Un meccanismo che comporta l'uso di norme «porto sicuro» (safe harbour) unilaterali.
2. Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione. Si intende per «beni immateriali di difficile valutazione» (hard-to-value intangibles) quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:
a) non esistono affidabili transazioni comparabili; e
b) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.
3. Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attivita', se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, e' inferiore al 50 per cento della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza.».