Gazzetta n. 213 del 14 settembre 2026 (vai al sommario)
LEGGE 1 settembre 2026, n. 159
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026.
 

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO
DELLO STATO DEL KUWAIT

SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, d'ora in avanti denominati collettivamente «le Parti» e singolarmente «la Parte»,
Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
Rispettando il principio del pieno rispetto della loro sovranita', indipendenza e integrita' territoriale;
Impegnandosi a rafforzare le buone e amichevoli relazioni nei settori della cooperazione militare;
Considerando l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait riguardante lo status delle Forze Italiane nello Stato del Kuwait (d'ora in avanti denominato SOFA), fatto in Kuwait il 1° giugno 2003;
Richiamando l'Accordo tra Italia e Kuwait per lo scambio e la reciproca protezione delle Informazioni Classificate, fatto a Roma il 4 settembre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2025;
Tenendo conto dei buoni risultati della cooperazione militare tra le Parti, raggiunta attraverso il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003 e scaduto il 30 luglio 2023,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini di questo Accordo, i termini indicati sotto hanno il seguente significato:
a) «Personale»: i membri delle Forze Armate e/o il personale civile di ciascuna Parte, inclusi i membri accompagnatori facenti parte del loro nucleo familiare, che sono stati o sono coinvolti nelle attivita' svolte ai sensi del presente Accordo;
b) «Parte ospitante»: la Parte nello Stato della quale viene inviato il Personale della Parte inviante;
c) «Parte inviante»: la Parte che invia Personale nello Stato della Parte ospitante;
d) «Terza Parte»: qualsiasi persona o altra entita' il cui Governo non e' un partecipante.
 

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF
KUWAIT

ON COOPERATION
IN THE FIELD OF DEFENCE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 

Articolo 2

Scopo

2.1 Lo scopo del presente Accordo e' rafforzare la cooperazione nel settore della difesa attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze nel settore militare nell'interesse di entrambe le Parti.
2.2 Il presente Accordo si applica al Personale delle Parti che effettua visite ufficiali o che e' inviato a frequentare corsi presso i collegi, gli istituti e le scuole di formazione militare di entrambe le Parti. Il presente Accordo si applica altresi' a qualsiasi cooperazione militare concordata tra le Parti del presente Accordo.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione in misura pari a 7.237 euro per l'anno 2026 e a 7.237 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ad esclusione di quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, 9 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 

Articolo 3

Principi della cooperazione militare

3.1 L'organizzazione e la conduzione delle attivita' concrete di cooperazione nel settore della difesa sono svolte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa dello Stato del Kuwait.
3.2 Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti saranno effettuate alternativamente a Roma e a Kuwait City, al fine di definire e concordare possibili intese specifiche per integrare e completare il presente Accordo, cosi' come possibili programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate dello Stato del Kuwait.
3.3 Le modalita', i tempi e i luoghi per attivita' di cooperazione aggiuntive saranno specificati nelle suddette intese e programmi.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 

Articolo 4

Forme di cooperazione

4.1 La cooperazione tra le Parti nel settore militare consiste nelle seguenti attivita':
a. scambio di competenze nel settore dell'addestramento militare e della tecnologia dell'informazione;
b. erogazione di corsi o programmi militari ed educativi;
c. partecipazione alle esercitazioni militari in qualita' di osservatori;
d. scambio di visite ufficiali da parte di delegazioni di Personale civile e militare;
e. fornitura di assistenza per soddisfare i requisiti tecnici relativi agli equipaggiamenti e ai sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte;
f. scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti militari in preparazione di eventuali accordi diretti con i produttori di equipaggiamenti per la difesa appartenenti all'altra Parte;
g. fornitura di una garanzia di qualita' da parte dei Ministeri della Difesa delle Parti in relazione ai contratti che rientrano specificamente nel presente Accordo. Tale garanzia sara' fornita separatamente per ciascun contratto;
h. ogni altra area o forma di cooperazione in seguito concordata dalle Parti.
4.2 Entrambe le Parti informano le organizzazioni interessate dei rispettivi Paesi sui contenuti del presente Accordo al fine di facilitarne l'implementazione.
4.3 Ciascuna Parte profondera' ogni sforzo per garantire che le proprie imprese e/o organizzazioni nazionali rispettino gli obblighi contrattuali assunti nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo.
 

Articolo 5

Scambio di armamenti

5.1 In conformita' alle proprie rispettive legislazioni nazionali e al fine di regolare e semplificare le procedure concernenti il controllo e le attivita' relative agli armamenti, le Parti possono concordare sullo scambio di armamenti nelle seguenti categorie:
a. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
b. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
c. bombe, mine (ad esclusione delle mine anti-uomo), missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;
d. carri armati e veicoli costruiti per uso militare;
e. aerei ed elicotteri, e relativo equipaggiamento costruito per uso militare;
f. polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;
g. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare;
h. materiali per addestramento militare;
i. macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni;
J. equipaggiamenti speciali fabbricati per uso militare;
k. satelliti;
l. sistemi di comunicazione ed equipaggiamento;
m. equipaggiamenti per comunicazioni digitali;
n. apparecchiature per la guerra elettronica;
o. computer e informazioni tecnologiche;
p. navi e relativi equipaggiamenti costruiti per uso militare;
q. qualsiasi altro equipaggiamento successivamente concordato dalle Parti.
5.2 L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate e' disciplinato dal presente Accordo ed attuato tramite operazioni dirette tra Stati oppure attraverso societa' private autorizzate dai rispettivi Governi.
 

Articolo 6

Sicurezza delle informazioni classificate

6.1 Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza delle Informazioni Classificate generate, trattate o scambiate nell'ambito del presente Accordo saranno regolate in conformita' con l'Accordo tra Italia e Kuwait per lo scambio e la reciproca protezione delle Informazioni Classificate, fatto a Roma il 4 settembre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2025.
6.2 In caso di termine del presente Accordo ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, le disposizioni dell'Accordo di cui al paragrafo 1 di questo Articolo del presente Accordo devono continuare ad applicarsi alle Informazioni Classificate generate, trattate o scambiate nell'ambito del presente Accordo mentre questo era in vigore.
 

Articolo 7

Situazioni straordinarie

7.1 Il Personale della Parte inviante non prendera' parte a controversie armate con terze parti ne' partecipera' ad attivita' che incidano sulla sicurezza nazionale della Parte ospitante durante la sua permanenza nel territorio di quest'ultima Parte, ne' svolgera' altre attivita' oltre a quelle programmate ai sensi del presente Accordo.
7.2 In caso di violazione delle leggi della Parte ospitante o della Parte inviante da parte di membri del Personale coperto dal presente Accordo, la Parte ospitante puo' interrompere la formazione delle persone coinvolte e farlo rientrare nel Paese inviante.
7.3 La Parte inviante si riserva il diritto di richiamare il proprio Personale in qualsiasi momento lo ritenga necessario, senza dover fornire motivazioni. La Parte ospitante adottera' le misure necessarie per rimandare indietro il Personale in questione nel piu' breve tempo possibile.
 

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

8.1 La Parte inviante sosterra' i costi finanziari relativi alla formazione e all'alloggio, salvo diverso accordo.
8.2 I costi finanziari non relativi alla formazione, all'alloggio e alle attivita' del Personale saranno a carico della Parte inviante o, in alternativa, del Personale stesso.
8.3 Il Personale sara' soggetto alle leggi della Parte ospitante per quanto riguarda le questioni finanziarie quali dogane, tasse, acquisto e vendita di materiali.
 

Articolo 9

Risarcimento danni

9.1 Eventuali danni causati a una Parte, al proprio Personale o ai propri equipaggiamenti e mezzi militari dal Personale dell'altra Parte durante o in relazione alle attivita' svolte ai sensi del presente Accordo saranno risarciti dalla Parte il cui Personale ha causato il danno. Il risarcimento sara' definito di comune accordo tra le Parti.
9.2 In conformita' con la propria legislazione nazionale, la Parte ospitante sara' responsabile per le perdite o i danni causati a terze parti nel proprio territorio dal Personale o dalle attrezzature militari della Parte inviante durante o in relazione alle attivita' previste ai sensi del presente Accordo. Le Parti definiranno di comune accordo l'importo del risarcimento dovuto per i costi sostenuti dalla Parte ospitante.
 

Articolo 10

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che possa sorgere dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente Accordo sara' risolta amichevolmente mediante canali diplomatici e mediante consultazioni o negoziazioni.
 

Articolo 11

Legge applicabile

Il presente Accordo sara' attuato in conformita' al diritto internazionale applicabile e, per quanto concerne la Parte italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
 

Articolo 12

Proprieta' intellettuale e protezione dei dati personali

In accordo alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale applicabile, nonche', per quanto concerne la Parte italiana, in conformita' agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nell'esecuzione del presente Accordo:
a. le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti derivanti dalle attivita' condotte in conformita' al presente Accordo;
b. nessuna informazione riguardante una persona fisica o che permetta la sua identificazione potra' essere fornita ad alcuna terza parte o trattata in maniera incompatibile con le finalita' concordate, senza il previo consenso scritto della Parte che ha fornito tale informazione.
 

Articolo 13

Intese attuative

Se del caso, le Parti possono stipulare intese attuative piu' dettagliate per attuare le disposizioni del presente Accordo.
 

Articolo 14

Disposizioni finali

14.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta mediante canali diplomatici, con cui le Parti si comunicano il completamento delle proprie procedure interne costituzionali necessarie per l'entrata in vigore.
14.2 Il presente Accordo puo' essere emendato mediante reciproco consenso scritto di entrambe le Parti. Gli emendamenti entrano in vigore in conformita' alle procedure descritte nel primo paragrafo del presente Articolo.
14.3 Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque (5) anni e sara' rinnovato automaticamente per simili periodi, a meno che una delle Parti notifichi all'altra per iscritto e attraverso canali diplomatici, la propria intenzione di terminare l'Accordo sei (6) mesi prima della data di scadenza.
14.4 Il termine del presente Accordo non influira' sul completamento di eventuali programmi e attivita' in corso svolti ai sensi del presente Accordo e non influira' sulla validita' o sulla durata di eventuali accordi, progetti e attivita' specifici svolti ai sensi del presente Accordo, salvo diverso accordo tra le Parti.
In fede di cio', i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 13 gennaio 2026 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarra' il testo in inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico