| Gazzetta n. 213 del 14 settembre 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 8 luglio 2026 |
| Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto». (Ordinanza speciale n. 173). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis; Viste le ordinanze: a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile; Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile; Vista l'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto», come modificata dall'ordinanza speciale 9 agosto 2021, n. 21 recante «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali», dall'ordinanza speciale 4 aprile 2024, n. 75 recante «Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali n. 19 del 15 luglio 2021 e n. 40 del 30 dicembre 2022 e designazione sub-Commissario», dall'ordinanza speciale 6 agosto 2025, n. 128 recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021» e dall'ordinanza speciale 4 maggio 2026, n. 162 recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 e dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 relative al Comune di Arquata del Tronto»; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera b), n. 3 dell'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, che include, tra gli interventi urgenti e di particolare criticita' in Comune di Arquata del Tronto, la «Rocca medievale», per un importo finanziato di euro 4.000.000,00, di cui euro 3.700.000,00 gia' autorizzati dall'ordinanza n. 109 del 2020; Dato atto che l'ordinanza speciale 4 maggio 2026, n. 162 ha individuato l'Ufficio speciale ricostruzione Marche quale soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione della Rocca medievale, in sostituzione del Comune di Arquata del Tronto; Preso atto della nota acquisita alla struttura commissariale prot. n. CGRTS-0026843-A-30/06/2026, recante in allegato il decreto dirigenziale n. 234 del 30 giugno 2026 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento ai soli fini tecnici, con la quale l'USR Marche ha rappresentato la necessita' di aggiornare il quadro economico dell'intervento in esito alla progettazione esecutiva e di adeguare, conseguentemente, la copertura finanziaria, con contestuale richiesta di finanziamento del maggiore importo di euro 1.400.000,00, richiedendo, altresi', il rilascio del parere di congruita' tecnico-economica sul progetto esecutivo; Rilevato che l'Ufficio speciale ricostruzione Marche ha rappresentato che l'incremento risulta puntualmente motivato nell'ambito degli elaborati del progetto esecutivo ed e' riconducibile a circostanze oggettive, connesse al maggiore livello di definizione progettuale, ed in particolare: aggiornamento dei prezzi sulla base del Prezzario unico del cratere del Centro Italia - edizione 2026; affinamenti ed integrazioni progettuali resisi necessari per garantire la piena cantierabilita' dell'intervento e l'aderenza alle condizioni reali del sito; introduzione della gru di cantiere in relazione alla complessita' logistica ed operativa dell'area di intervento; sviluppo di dettagli costruttivi e dei particolari esecutivi finalizzati ad assicurare la completezza tecnica, l'eseguibilita' delle lavorazioni e la riduzione dei rischi in fase realizzativa; fisiologico approfondimento proprio del passaggio dal PFTE al progetto esecutivo, con particolare riferimento alla natura specialistica dell'intervento relativo ad un bene storico-monumentale danneggiato da eventi sismici; Visto l'atto di congruita' predisposto dal sub-Commissario ed acquisito al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0027918-A-08/07/2026 e costituente allegato n. 1 alla presente ordinanza, che esprime valutazione favorevole in ordine alla congruita' tecnico-economica del progetto esecutivo dell'intervento «Restauro e risanamento conservativo della Rocca medioevale sita in Arquata Capoluogo, gravemente danneggiata dagli eventi sismici del 2016», per l'importo complessivo di euro 5.400.000,00, in relazione all'aggiornamento dei prezzi al PUC 2026, alle lavorazioni previste, alla natura specialistica dell'intervento, alla complessita' del bene storico-monumentale ed agli approfondimenti progettuali intervenuti; Valutato che l'intervento e' finalizzato al recupero, al consolidamento, al restauro, al risanamento conservativo e alla rifunzionalizzazione della Rocca medioevale, bene di rilevante valore storico, culturale e identitario per il Comune di Arquata del Tronto e per il territorio piceno, gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016; Ritenuto, pertanto, in forza della rilevanza pubblica e strategicita' dell'intervento, di accogliere la suddetta richiesta e finanziare l'importo di euro 1.400.000,00 in aumento rispetto all'importo di euro 4.000.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 19 del 2021, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, modificando, per l'effetto, l'art. 3, comma 1, lettera b), n. 3 e le pertinenti diposizioni finanziarie di cui all'art. 16, comma 1, della medesima ordinanza speciale n. 19 del 2021; Rilevato, altresi', che, l'art. 11, comma 20, della citata ordinanza speciale n. 19 del 2021 contempla la facolta' per il soggetto attuatore di avvalersi delle modalita' di esecuzione degli interventi, delle disposizioni procedurali, autorizzative e organizzative e delle deroghe normative di cui all'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto», ove piu' favorevoli; Richiamato, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera b), della citata ordinanza speciale n. 40 del 2022, secondo cui «limitatamente alla realizzazione dei sottoservizi e delle diverse tipologie di opere di sostegno, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione»; Visto, altresi', l'art. 11, comma 1, lettera b) della citata ordinanza speciale n. 19 del 2021, secondo cui «b) per i contratti lavori di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 riferiti esclusivamente agli interventi di demolizione e messa in sicurezza dell'edificato superstite, e' consentito l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016»; Preso atto dell'opportunita' di prevedere, quale modalita' di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto dei lavori sino alle soglie di rilevanza europea, in forza delle sempre piu' pressanti esigenze di accelerazione e semplificazione nella gestione delle procedure di ricostruzione del Comune di Arquata del Tronto, estendendo la portata applicativa delle deroghe di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) e comma 20, della citata ordinanza speciale n. 19 del 2021, a tutte le tipologie di interventi ricompresi nella medesima ordinanza speciale; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore europeo e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto, pertanto, opportuno, modificare l'art. 11, comma 1, lettera b), dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, estendendo la cennata facolta' a prescindere dalla tipologia di opere oggetto dell'appalto di lavori, al fine di garantire un quadro applicativo scevro da incertezze interpretative e che consenta la rapida realizzazione degli interventi; Ritenuto in conclusione di modificare nei termini sopra esposti l'ordinanza speciale n. 19 del 30 dicembre 2022; Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 6 luglio 2026, e' pari ad euro 1.397.501.161,12 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, e' pari ad euro 453.423.674,46; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione e agli interventi previsti nella presente ordinanza all'interno del centro storico comunale di Arquata del Tronto; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1 Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 avente ad oggetto interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto
1. Per l'intervento in Comune di Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno) di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), n. 3, denominato «Rocca medievale», gia' finanziato per euro 4.000.000,00 dall'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, di cui euro 3.700.000,00 gia' programmati dall'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, e' autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 1.400.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per un importo complessivo dell'intervento pari ad euro 5.400.000,00. 2. L'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto», e' modificata nei seguenti termini: a) all'art. 3 (rubricato «Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza»), comma 1, lettera b), n. 3 le parole «preventivato euro 4.000.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 5.400.000,00,»; b) all'art. 11 (rubricato «Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative»), comma 1, lettera b), le parole «riferiti esclusivamente agli interventi di demolizione e messa in sicurezza dell'edificato superstite,» sono soppresse; c) all'art. 16 (rubricato «Disposizioni finanziarie»), il comma 1, gia' modificato dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza speciale n. 128 del 2025, e' sostituito dal seguente: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 20.669.000,00, di cui euro 17.671.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, ed euro 2.998.000,00 per la progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, non ancora finanziati. La spesa per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, trova copertura quanto a euro 6.200.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020, e quanto a euro 1.500.000,00 trova copertura in donazioni private; l'ulteriore spesa per euro 9.971.000 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'; la spesa per euro 2.998.000,00 per la progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, non ancora finanziati, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.». |
| | Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 1.400.000,00, si provvede con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 6 luglio 2026, e' pari ad euro 1.397.501.161,12. |
| | Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 8 luglio 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2043
__________ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
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