| Gazzetta n. 213 del 14 settembre 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 8 luglio 2026 |
| Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata». (Ordinanza speciale n. 172). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis; Viste le ordinanze: a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile; Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile; Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprieta' mista; Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante; Vista l'ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante «Approvazione del prezzario unico del cratere del centro Italia - edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata» Vista l'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata», come modificata dall'ordinanza speciale 3 febbraio 2025, n. 96, recante «Incremento costo di interventi di opere pubbliche. Modifiche ordinanze speciali n. 14 del 15 luglio 2021, n. 26, del 13 agosto 2021, n. 24, del 13 agosto 2021, n. 31, del 31 dicembre 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 18 del 15 luglio 2021 e n. 2 del 6 maggio 2021» e dall'ordinanza speciale 4 luglio 2025, n. 126, recante «Modifiche e incrementi all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, all'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e all'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021»; Preso atto che la Provincia di Macerata, con istanza prot. ente n. 19978 del 23 giugno 2026, assunta al prot. USR n. 78024 del 24 giugno 2026, ha richiesto un finanziamento integrativo di euro 546.000,00 per l'esecuzione dei predetti lavori di completamento del Liceo artistico «G. Cantalamessa» di Macerata; Vista la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche prot. CGRTS-0026630-A-30/06/2026, con cui e' stato trasmesso il parere favorevole di congruita' economica relativo all'intervento denominato «Lavori di risoluzione interferenze e ripristino opere a seguito dei lavori di adeguamento sismico eseguiti mediante fondi di cui al decreto interministeriale n. 47 del 3 gennaio 2018 e del PNRR - Next Generation EU - M4C1 investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica eseguiti presso il Liceo artistico Cantalamessa di Macerata danneggiato dagli eventi sismici del 2016», per un importo complessivo pari ad euro 546.000,00; Rilevato, in particolare, che l'Ufficio speciale ricostruzione Marche ha rappresentato quanto segue: l'intervento riguarda il Liceo artistico «G. Cantalamessa» di Macerata, edificio scolastico danneggiato dagli eventi sismici del 2016, articolato mediante un complesso di edifici che segue il declivio naturale del terreno sviluppando una superfice lorda complessiva di circa 6.200,00 mq; a seguito degli eventi sismici del 2016, l'ente, al fine di dare continuita' all'attivita' scolastica, ha provveduto ad eseguire interventi di messa in sicurezza dei corpi di fabbrica danneggiati; negli anni seguenti al sisma sono stati intercettali dalla Provincia di Macerata tre diversi canali di finanziamento che hanno consentito di eseguire i lavori di adeguamento sismico volto al raggiungimento di un indice di sicurezza pari/superiore allo 0,80 nel rispetto di quanto previsto dal cap. 8.4.3 delle NTC 2018; i canali di finanziamento, per un ammontare complessivo di euro 5.460.000,00, sono i seguenti: 1) euro 860.000,00, con cui e' stato eseguito un primo stralcio dei lavori, a valere sui fondi del decreto interministeriale MEF e MIUR n. 47/2018, attuato mediante la D.G.R. n. 602/2018; 2) euro 220.850,69, con cui e' stata finanziata la progettazione complessiva, a valere sui fondi MIUR, decreto DG n. 363 del 18 luglio 2018; 3) euro 4.379.149,31, con cui sono stati eseguiti ulteriori lavori di adeguamento simico (secondo stralcio), a valere sui fondi PNRR - Next Generation EU - M4C1 investimento 3.3, piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica; l'adeguamento sismico e' stato conseguito prevalentemente mediante la realizzazione di torri e smorzatori elastoplatici che hanno determinato molteplici interferenze a livello del terreno, di linee interrate, di sistemazioni esterne in generale, nonche' in facciata e in copertura; durante i lavori di adeguamento sismico l'attivita' scolastica e' stata temporaneamente delocalizzata all'interno dell'edificio Basket individuato dalla Provincia di Macerata, presso i locali della «ex scuola Mestica»; durante l'esecuzione di lavori le interferenze con gli impianti sono state risolte in considerazione della impossibilita' di riavvio delle attivita' scolastiche in assenza di impianti funzionanti, ma le ulteriori interferenze strettamente connesse ai lavori eseguiti e relative a tutte le sistemazioni superficiali e/o del verde hanno necessita' di essere risolte e completate; le opere oggetto della richiesta di finanziamento, dunque, non costituiscono un autonomo intervento edilizio, bensi' rappresentano il completamento indispensabile dell'intervento di adeguamento sismico gia' realizzato, risultando strettamente conseguenti e funzionalmente connesse alle lavorazioni eseguite, al fine di assicurare la piena fruibilita' dell'edificio scolastico, consentire il rientro delle attivita' didattiche nella sede originaria e ripristinare le condizioni di sicurezza e accessibilita' del complesso; in particolare, i lavori da eseguire per la risoluzione di dette interferenze riguardano: la ricostruzione dei marciapiedi rimossi durante i lavori strutturali di adeguamento sismico e realizzazione di nuovi collegamenti per il miglioramento dell'accessibilita' (realizzazione di nuove gradonate per il superamento dei dislivelli presenti), della sicurezza dei percorsi esterni e per l'abbattimento barriere architettoniche; l'adeguamento e ripristino delle reti fognarie e di smaltimento delle acque meteoriche interferenti con i lavori eseguiti; il ripristino della viabilita' interna e dei piazzali, riqualificazione delle aree parcheggio mediante pavimentazioni drenanti in grigliato erboso, riparazione e/o sostituzione delle recinzioni esterne; l'abbattimento di alcune alberature il cui apparato radicale ha interferito con l'inserimento delle torri dissipative, per cui risultano instabili e pericolose, e sistemazione del verde in generale; il ripristino delle impermeabilizzazioni danneggiate dagli ancoraggi di cantiere in copertura e in facciata; il costo complessivo dell'intervento di completamento, pari ad euro 546.000,00, di cui euro 379.913,10 per lavori (comprensivi di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 13.493,95) ed euro 166.086,90 per somme a disposizione, e' ritenuto congruo, risultando proporzionato rispetto all'importo degli interventi di adeguamento sismico gia' eseguiti e coerente con il quadro economico e con il prezzario regionale vigente; gli interventi da realizzare non comportano modifiche sostanziali degli assetti planimetrici e vegetazionali delle aree di pertinenza dell'edificio scolastico, risultano riconducibili agli interventi di cui all'allegato A, punto 1.12, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per i quali e' stata gia' presentata SCIA edilizia e non e' necessaria la convocazione della conferenza di servizi; Vista la relazione istruttoria trasmessa dal RUP dell'intervento ed acquisita al prot. CGRTS-0027345-A-03/07/2026 con la quale si ribadisce che: le opere richieste non costituiscono un nuovo intervento autonomo ma rappresentano il completamento indispensabile dell'adeguamento sismico gia' eseguito, il cui obiettivo e' rendere nuovamente pienamente fruibile il complesso scolastico, consentire il rientro delle attivita' nella sede originaria di via Cioci e liberare quanto prima gli spazi temporanei utilizzati; al fine di poter procedere al completamento delle opere esterne nei tempi e nei modi adeguati rispetto alla ripresa delle lezioni scolastiche ed al fine di comprimere i tempi di utilizzo della scuola basket che dovra' essere utilizzata per avviare quanto prima lavori presso gli altri edifici scolastici di cui all'allegato 1 della ordinanza speciale n. 31 del 2021, la possibilita' di essere finanziato, in quanto edificio in possesso del nesso di causalita' sisma/danno, con un contributo pari al 10% dell'importo dei progetti attuati per il conseguimento dell'adeguamento sismico, ovvero pari al complessivo valore dell'intervento di 546.000,00; Viste e considerate le seguenti schede AeDES id. n. 30945 del 5 novembre 2016; n. 31016 del 5 novembre 2016; n. 31120 del 5 novembre 2016; n. 31128 del 5 novembre 2016; n. 31131 del 5 novembre 2016; e n. 31132 del 5 novembre 2016; Rilevato, dunque, che i lavori proposti non costituiscono un nuovo intervento autonomo, ma rappresentano il completamento indispensabile dell'adeguamento sismico gia' eseguito, volto a rendere nuovamente pienamente fruibile il complesso scolastico e consentire il rientro delle attivita' nella sede originaria di via Cioci e liberare gli spazi temporaneamente utilizzati durante il periodo dei lavori; Ritenuto che, alla luce dell'istruttoria svolta, ricorrano i presupposti per l'ammissione a finanziamento dell'intervento di completamento del Liceo artistico «G. Cantalamessa», in quanto strettamente connesso agli effetti degli eventi sismici del 2016, indispensabile per il conseguimento della piena funzionalita' dell'opera pubblica e caratterizzato da indifferibilita' e urgenza, al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 in condizioni di piena sicurezza e senza interferenze con le attivita' didattiche; Considerato, altresi', che la Provincia di Macerata, in ragione della necessita' di eseguire le lavorazioni maggiormente interferenti durante la sospensione estiva delle attivita' didattiche e di assicurare la piena disponibilita' dell'immobile per l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027, ha richiesto di poter procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, trattandosi di intervento di completamento strettamente connesso all'adeguamento sismico gia' eseguito, caratterizzato da indifferibilita' e urgenza; Rilevato, in particolare, che il cronoprogramma dell'intervento evidenzia che le lavorazioni piu' invasive nei confronti della ripresa dell'attivita' scolastica e dell'uso degli spazi esterni da parte degli utenti del Liceo artistico, devono essere svolte durante la chiusura estiva della scuola, con conseguente urgente necessita' di provvedere al relativo affidamento per evitare la protrazione dell'utilizzo di sedi provvisorie ed un ritardo nella piena restituzione dell'immobile alla comunita' scolastica; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per il citato intervento di ricostruzione; Ritenuto, pertanto, di approvare l'intervento urgente di «Lavori di risoluzione interferenze e ripristino opere a seguito dei lavori di adeguamento sismico del Liceo artistico Cantalamessa» e, per l'effetto, modificare l'art. 1 (rubricato «Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza») e l'art. 8 (rubricato «Disposizioni finanziarie») dell'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, autorizzando il finanziamento di euro 546.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Rilevato, in ordine alle modalita' di realizzazione dell'intervento, che l'art. 5, comma 1, lettera b), della la citata ordinanza speciale n. 24 del 2021 prevede, per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facolta' di ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; Considerata la necessita' di adottare, per le ragioni indicate ed esclusivamente per l'intervento in questione, ulteriori misure acceleratorie, semplificatorie e di coordinamento per consentire di procedere ai lavori con la massima tempestivita' ed efficacia; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto, pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sino a un importo massimo di euro 400.000,00 e fermo il rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto, del principio di rotazione e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Verificati la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 6 luglio 2026, e' pari ad euro 1.397.501.161,12 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, e' pari ad euro 453.423.674,46; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione del patrimonio scolastico nei territori colpiti dagli eventi sismici occorsi nell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1 Modifiche dell'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, con riguardo al Liceo artistico «G. Cantalamessa» nel Comune di Macerata
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' l'intervento in Comune di Macerata, come meglio descritto nella relazione istruttoria del RUP dell'intervento, consistente nei «Lavori di risoluzione interferenze e ripristino opere a seguito dei lavori di adeguamento sismico del Liceo artistico Cantalamessa» per un importo complessivo di euro 546.000,00 (di cui euro 379.913,10 per lavori, comprensivi di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 13.493,95, ed euro 166.086,90 per somme a disposizione), a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per i motivi evidenziati dall'istruttoria redatta dall'USR Marche, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0026630-A-30/06/2026, in quanto intervento strettamente connesso agli effetti degli eventi sismici del 2016, indispensabile per il conseguimento della piena funzionalita' dell'opera pubblica e caratterizzato da indifferibilita' e urgenza, al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 in condizioni di piena sicurezza e senza interferenze con le attivita' didattiche. 2. Sono, altresi', ammissibili, nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, le spese necessarie al trasloco delle attivita' scolastiche dalla sede temporanea all'edificio oggetto di intervento, nonche' quelle relative alla pulizia straordinaria dei locali, in quanto strettamente funzionali al completamento dell'intervento ed alla riattivazione del complesso scolastico. 3. L'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata», come modificata dall'ordinanza speciale 3 febbraio 2025, n. 96, recante «Incremento costo di interventi di opere pubbliche. Modifiche ordinanze speciali n. 14 del 15 luglio 2021, n. 26 del 13 agosto 2021, n. 24 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 18 del 15 luglio 2021 e n. 2 del 6 maggio 2021» e dall'ordinanza speciale 4 luglio 2025, n. 126, recante «Modifiche e incrementi all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, all'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e all'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021», e' modificata come segue: a) all'art. 1 («Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza»): al comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «d) lavori di risoluzione interferenze e ripristino opere a seguito dei lavori di adeguamento sismico del Liceo artistico Cantalamessa, per un importo di euro 546.000,00.»; al comma 3, dopo la lettera i), e' inserita la seguente: «g) necessita' di completare l'adeguamento dell'edificio scolastico di cui al comma 1, lettera d), mediante l'esecuzione delle opere indispensabili per conseguirne la piena funzionalita' e sicurezza.»; c) all'art. 5 («Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative»), comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «c) per l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), e' facolta' del soggetto attuatore procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sino a un importo massimo di euro 400.000,00 e fermo il rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto, del principio di rotazione e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; d) all'art. 8 («Disposizioni finanziarie»), il comma 1, gia' sostituito dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza speciale n. 126 del 2025, e' sostituito dal seguente: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 23.328.038,15 che trovano copertura quanto ad euro 11.788.741,37 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 11.539.296,78, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita', come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza». |
| | Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 546.000,00, con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 6 luglio 2026 e' pari ad euro 1.397.501.161,12. |
| | Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 8 luglio 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2037 |
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