| Gazzetta n. 213 del 14 settembre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
| DECRETO 31 luglio 2026 |
| Riparto regionale delle somme stanziate per il 2026, destinate al rimborso in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali, per la trasmissione di messaggi autogestiti in campagne elettorali e per la comunicazione politica. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi in onda gratuitamente in campagne elettorali; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato»; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con cio' escludendo che dette province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2023 prot. n. 31303 con la quale vengono trasmessi i chiarimenti tecnici forniti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2025, in cui si dispone che la tabella che individua l'importo assegnato a ciascuna regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, affinche' le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009; Visto il suindicato decreto interministeriale del 26 settembre 2025 che ha stabilito il riparto tra le regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno 2025, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 12,06 e di euro 32,68 alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie nell'anno 2025; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»; Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2026 della misura del rimborso per ciascun messaggio da riconoscere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonche' alla ripartizione della somma stanziata per l'anno 2026 tra le regioni ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2025 e comunicato dal Ministero dell'interno con nota prot. n. 369 del 20 gennaio 2026; Considerato che la misura del rimborso per ciascun messaggio e' calcolata sulla base della diffusione con copertura regionale e dovra' essere rideterminata per le emittenti radiofoniche e televisive che trasmettono su bacini provinciali o pluri-provinciali; Visto il tasso di inflazione programmato definito e pubblicato periodicamente dal Dipartimento del Tesoro fissato al 1,5% per l'anno 2026; Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento ordinario n. 42; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025 «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028», pubblicato sul supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2025; Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2026 con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformita' a quanto previsto dall'art. 21, comma 17, della riportata legge del 31 dicembre 2009 n. 196, ha proceduto all'assegnazione delle disponibilita' del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2026 alle strutture di primo livello; Visto lo stanziamento di competenza di bilancio sul capitolo 3121, piano gestionale 2 per l'anno 2026 pari ad euro 1.360.204,00;
Decreta:
Art. 1
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie e' riconosciuto, per l'anno 2026, nel limite dello stanziamento complessivo per il medesimo anno, il rimborso rispettivamente di euro 12,24 ed euro 33,17 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata. La misura di tale rimborso e' riconosciuta solo per i messaggi diffusi su tutto il territorio regionale, dovendo essere proporzionalmente ridotta - secondo quanto previsto dal successivo comma 5 - per i messaggi diffusi solo in una o piu' province legittimamente servite dalle emittenti radiofoniche e televisive. 2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.360.204,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l'esercizio finanziario 2026, euro 453.401,36 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali ed euro 906.802,64 alle emittenti televisive locali. 3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l'anno 2026 come segue: ===================================================================== | | | Quota | | |Calcolo oneri 2026 |Quota emittenti | emittenti | | | rimborsabili | radiofoniche | televisive | Totale | +===================+================+=============+================+ |Abruzzo | 10.663,16 | 21.326,31 | 31.989,47 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Basilicata | 5.012,00 | 10.023,99 | 15.035,99 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Calabria | 16.580,64 | 33.161,28 | 49.741,92 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Campania | 43.813,45 | 87.626,91 | 131.440,36 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Emilia-Romagna | 31.588,27 | 63.176,53 | 94.764,80 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Friuli-Venezia | | | | |Giulia | 9.829,89 | 19.659,78 | 29.489,67 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Lazio | 42.359,47 | 84.718,93 | 127.078,40 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Liguria | 11.809,82 | 23.619,64 | 35.429,46 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Lombardia | 71.559,26 | 143.118,51 | 214.677,77 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Marche | 11.647,30 | 23.294,59 | 34.941,89 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Molise | 2.901,97 | 5.803,95 | 8.705,92 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Piemonte | 31.949,90 | 63.899,79 | 95.849,69 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Puglia | 31.028,37 | 62.056,74 | 93.085,11 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Sardegna | 12.692,99 | 25.385,97 | 38.078,96 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Sicilia | 40.615,46 | 81.230,93 | 121.846,39 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Toscana | 26.427,51 | 52.855,01 | 79.282,52 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |prov. di Trento | 4.346,73 | 8.693,45 | 13.040,18 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |prov. di Bolzano | 3.900,19 | 7.800,37 | 11.700,56 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Umbria | 6.172,42 | 12.344,83 | 18.517,25 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Valle D'Aosta | 923,94 | 1.847,88 | 2.771,82 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Veneto | 37.578,62 | 75.157,25 | 112.735,87 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+ |Totali | 453.401,36 | 906.802,64 | 1.360.204,00 | +-------------------+----------------+-------------+----------------+
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili. 5. Fermo restando il valore di euro 12,24 per le radio e di euro 33,17 per le televisioni come parametro di riferimento per ciascun messaggio diffuso per l'intero territorio regionale, le regioni riconosceranno, alle emittenti autorizzate a trasmettere su base provinciale o pluri-provinciale, un rimborso per singolo messaggio calcolato in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle singole province risultanti dai titoli autorizzatori o concessori rilasciati ai richiedenti dal Ministero delle imprese e del made in Italy. 6. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 1 a 5 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, secondo periodo della legge 22 febbraio 2020, n. 28, qualora l'importo oggetto del riparto risulti insufficiente a rimborsare integralmente i costi dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiofoniche, puo' essere utilizzato l'eventuale avanzo delle somme destinate alle emittenti televisive nella stessa regione e per la medesima annualita'. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet www.mimit.gov.it
Roma, 31 luglio 2026
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1139 |
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