Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2026 (vai al sommario)
LEGGE 1 settembre 2026, n. 158
Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri».


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) Isola di Capri»;
b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) Punta Campanella».
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1, lettera a).
3. Per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 36 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree
protette», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 292 del 13
dicembre 1991, come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Aree marine di reperimento). - 1. Sulla
base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4,
possono essere istituiti parchi marini o riserve marine,
oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto -
Foce dell'Ombrone - Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Isola di Capri;
d-bis) Punta Campanella;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli -
Capo di Leuca;
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle
Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei
cetacei»;
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco;
ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
ee-sexies) Capo Milazzo;
ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e
Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti
rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire
anche separatamente;
ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da
istituire anche separatamente.
2. La Consulta per la difesa del mare puo', comunque,
individuare, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse
nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 23
marzo 2001, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
79 del 4 aprile 2001:
«Art. 8 (Aree naturali protette). - 1. Per la
realizzazione delle attivita' necessarie al mantenimento
dell'ecosistema delle riserve naturali dello Stato
denominate "Saline di Cervia" e "Saline di Tarquinia" e'
autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni
e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a
favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia.
2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota
situati nella provincia di Cuneo, e' autorizzata la spesa
di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e
2002 da assegnare all'Amministrazione provinciale.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
regione interessata, sentiti i comuni interessati, e'
istituito il Parco nazionale "Costa dei Trabocchi e
Teatina". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il
funzionamento del Parco nazionale "Costa dei Trabocchi e
Teatina" sono finanziati nei limiti massimi di spesa di
lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001.
4. All'articolo 36, comma 1, della citata legge n.
394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera
ee-ter), e' aggiunta la seguente:
"ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di
Porco".
5. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 31
dicembre 2001, all'istruttoria tecnica necessaria per
avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui alla
lettera ee-quater) dell'articolo 36, comma 1, della citata
legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del presente
articolo.
6. All'articolo 1, primo comma, del regio
decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e
successive modificazioni, dopo le parole: "e' dichiarato
Parco nazionale dell'Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: ",
Lazio e Molise".
7. Per favorire l'estensione del patrimonio delle
aree naturali protette, i beni immobili di interesse
storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio di dissesto
idrogeologico, di proprieta' dello Stato, che insistono
sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che
risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o
all'istituzione di nuove aree naturali protette, sono
alienati, qualora sia stata gia' decisa o si decida la loro
dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle
province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo
pari all'indennita' di esproprio.
8. All'articolo 18, comma 1, della citata legge n.
394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di
concerto con il Ministro della marina mercantile e".
9. All'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'istituzione delle aree protette marine
puo' essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e
il Ministero dell'ambiente".
10. Per il funzionamento e la gestione delle aree
protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n.
979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di
lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle
medesime aree protette marine e' autorizzata per
investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere
dall'anno 2000.
11. La segreteria tecnica per le aree protette
marine, istituita dall'articolo 2, comma 14, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, dal 1° gennaio 2001 e' incrementata
di dieci unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire
900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al relativo
onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.».