Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 23 luglio 2026
Modifiche al decreto 19 dicembre 2022, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose;
Visto, in particolare, l'art. 1 del regolamento (UE) 2026/471 che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di autorizzazioni viticole;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ove si prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste provvede con decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a dare attuazione ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea in materia di politica comune agricola e forestale;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022, n. 649010, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli»;
Ritenuto necessario adeguare il decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010 alla nuova normativa in materia di autorizzazioni viticole introdotta dal regolamento (UE) 2026/471;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 7 luglio 2026;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010

1. Al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022, n. 649010, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'art. 1, comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Periodo di commercializzazione: dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.»;
b) all'art. 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le autorizzazioni concesse in conformita' del presente articolo sono valide fino all'ultimo giorno della terza campagna di commercializzazione successiva a quella in cui sono state concesse.»;
c) all'art. 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. I produttori titolari di un'autorizzazione valida, concessa in conformita' al presente articolo prima del 1° gennaio 2025, non sono soggetti alle sanzioni di cui al successivo art. 19, a condizione che essi informino le autorita' competenti, prima della data di scadenza della loro autorizzazione e al piu' tardi entro il 31 dicembre 2026, che non intendono avvalersene. Analoga informazione alle autorita' competenti, entro i medesimi termini temporali, e' effettuata dai titolari di un'autorizzazione concessa conformemente all'art. 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;
«2-ter. A seguito di richiesta motivata del titolare di un'autorizzazione all'impianto, interessato da un caso di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, le regioni possono disporre di non applicare le sanzioni previste dal successivo art. 19.»;
«2-quater. Qualora una zona ben definita sia gravemente colpita da uno o da entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2116, il Ministero ha facolta' di prorogare di dodici mesi al massimo la validita' delle autorizzazioni concesse in conformita' del presente articolo da utilizzare in tale superficie che scadono entro la fine della campagna di commercializzazione in cui si verificano uno o entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Le autorizzazioni all'impianto possono essere prorogate a norma del presente comma una sola volta. Qualora, entro il 31 dicembre della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui si sono verificati uno o entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il titolare di un'autorizzazione all'impianto informi le autorita' competenti che egli rinuncia all'autorizzazione, non si applicano le sanzioni previste dal successivo art. 19.»;
d) all'art. 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le autorizzazioni concesse in conformita' al presente articolo a far data dal 18 marzo 2026 e le autorizzazioni concesse in conformita' al presente articolo che sono valide alla data del 18 marzo 2026 rimangono valide fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna di commercializzazione successiva a quella in cui sono state concesse. I produttori che non si sono avvalsi di un'autorizzazione concessa in conformita' al presente articolo durante il periodo di sua validita' non sono soggetti a sanzioni.»;
e) all'art. 12 il comma 3 e' soppresso;
f) all'art. 17 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
«6 Le autorizzazioni concesse in conformita' al presente articolo scadono l'ultimo giorno dell'ultima campagna di commercializzazione del loro periodo di validita'.».
 
Art. 2

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente provvedimento e' inviato agli organi di controllo per la registrazione, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ed e', altresi', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2026

Il Ministro: Lollobrigida