Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 21 aprile 2026
Autorizzazione alla «Scuola di formazione in psicoterapia gruppo-antropoanalitica» a spostare la sede principale di Milano, con contestuale diminuzione del numero massimo annuale di allievi ammissibili da 20 a 16 unita' e, per l'intero corso, da 80 a 64 unita'.


IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale e' stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'istanza del 28 luglio 2022, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di formazione in psicoterapia gruppo-antropoanalitica» ha chiesto lo spostamento della sede principale di Milano, da via Vesio n. 22, che verra' chiusa, a Palermo, piazza Alberico Gentili n. 12, con contestuale diminuzione degli allievi per ciascun anno di corso, da venti a sedici unita';
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 21 luglio 2025;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' espressa dall'ANVUR con delibera 15 gennaio 2026, n. 8 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;
Vista la comunicazione del 6 febbraio 2026, con la quale il predetto istituto ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede principale di Milano, via Vesio n. 22, sara' definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attivita' formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di formazione in psicoterapia gruppo-antropoanalitica» e' autorizzata a spostare la sede principale di Milano, da via Vesio n. 22, che verra' chiusa, a Palermo, piazza Alberico Gentili n. 12.
2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili e' diminuito da venti a sedici unita' e, per l'intero corso, da ottanta a sessantaquattro unita'.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2026

Il Segretario generale: Mancini