| Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 30 luglio 2026 |
| Criteri e modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 17 settembre 2024 nella Regione Emilia-Romagna. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visti gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c), e gli articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, n. 690710, recante «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026» registrato alla Corte dei conti al n. 39 il 10 gennaio 2026; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forli' Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025, con la quale e' stato disposto un ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2025, con la quale e' stato disposto un ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 27 marzo 2025, n. 142483 «Decreto di declaratoria eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 17 al 19 settembre 2024 e dal 17 al 20 ottobre 2024»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 settembre 2024, n. 1100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2024; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 ottobre 2024, n. 1106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2024; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 novembre 2024, n. 1109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 2024; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 novembre 2024, n. 1114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 2024; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 aprile 2025, n. 1135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2025; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025; Viste le seguenti ordinanze del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale: n. 5/2023 in data 22 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 agosto 2023, foglio n. 2374, con la quale e' stata disciplinata la concessione ed erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari evacuati dalle proprie abitazioni a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, successivamente modificata e integrata con le ordinanze n. 25/2024, in data 23 maggio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 5 giugno 2024, foglio n. 1608, e n. 46/2025 in data 5 giugno 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 16 giugno 2025, foglio n. 1643; n. 11/2023 in data 20 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 25 ottobre 2023, foglio n. 2785, con la quale sono stati disciplinati criteri, modalita' e' termini per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata per le imprese titolari di attivita' economiche, situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui trattasi; n. 20/2024 in data 15 gennaio 2024, concernente la determinazione dei costi parametrici per ettaro per la determinazione del contributo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) dell'ordinanza n. 11/2023, da riconoscere alle imprese agricole che hanno provveduto in proprio o attraverso altre imprese a talune specifiche lavorazioni; n. 23/2024 in data 9 aprile 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, foglio n. 1156, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni, tra l'altro, alla richiamata ordinanza n. 11/2023 e relativamente alla quale, in sede di registrazione, la predetta Corte ha osservato, tra l'altro, che, presa visione sul sito istituzionale della struttura commissariale anche della richiamata ordinanza n. 20/2024, quest'ultima e' stata visionata ai fini dell'esame istruttorio dell'ordinanza n. 23/2024, rilevando che le modifiche apportate con tale ultimo atto alle precedenti ordinanze sono numerose, articolate e talvolta incidono su aspetti che non ineriscono strettamente a esigenze acceleratorie, ma che concernono piu' propriamente una maggiore razionalita' degli interventi; n. 29/2024 in data 18 luglio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n. 2560, con la quale sono state definite le modalita' per lo svolgimento di verifiche a campione anche sulle procedure di contributo di cui alle richiamate ordinanze n. 5/2023, n. 11/2023 e n. 14/2023; n. 31/2024 in data 12 agosto 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 4 settembre 2024, foglio n. 2400, con la quale e' stata disciplinata l'integrazione dei contributi di ricostruzione privata per i danni subiti ai beni mobili e sono state apportate ulteriori modifiche alla citata ordinanza n. 11/2023; n. 36/2024 in data 23 ottobre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, foglio n. 2888, con la quale e' stato disciplinato il riconoscimento con la modalita' del credito d'imposta anche dei contributi di cui all'ordinanza n. 14/2023; n. 52/2025 in data 21 agosto 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 29 agosto 2025, foglio n. 2311, con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20-sexies, comma 1, lettera f-ter, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, allo scopo di consentire al Commissario straordinario di aggiornare le stime dei relativi fabbisogni finanziari, sono state regolate le modalita' con le quali i soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi di cui al citato art. 20-sexies, che alla data di entrata in vigore della medesima ordinanza non avevano ancor presentato domanda di contributo, possono manifestare la volonta' di presentare la predetta istanza, mediante la compilazione, entro il 31 ottobre 2025, sulla piattaforma informatica denominata INDICA, dell'apposita dichiarazione; n. 54/2025 in data 9 novembre 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 20 novembre 2025, foglio n. 3012, con la quale si e' provveduto, tra l'altro, a differire al 30 novembre 2025 il termine per la ricognizione delle manifestazioni di volonta' di cui all'ordinanza n. 52/2025; n. 55/2025 pubblicata in data 15 gennaio 2026, con la quale si modificano le ordinanze commissariali n. 20 del 15 gennaio 2024 e successive modifiche e integrazioni e si prevedono integrazioni alle ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 20/2024 relative alle imprese agricole, in corso di registrazione alla Corte dei conti; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025 e, in particolare il comma 1-bis, in forza del quale, a decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al medesimo articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies «si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»; Visto l'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 7 maggio 2025; Visti gli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono stati individuati, tra l'altro, i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione, erogazione, gestione e rendicontazione dei contributi per la ricostruzione degli edifici produttivi, prevedendo espressamente la definizione di eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e dei costi parametrici, comprensivi delle innovazioni e semplificazioni introdotte con gli articoli 5 e 6 del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025; Visto l'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026», nell'ambito della disciplina della procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta; Visto il decreto ministeriale n. 675528 del 23 dicembre 2024, recante «Modalita' di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi»; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla definizione degli aiuti da concedere in ambito agricolo, in relazione alla tipologia di interventi e danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 17 settembre 2024 nei territori della Regione Emilia-Romagna; Visto il regime di aiuto n. SA.122427 (2026/N) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2026) 5169 final del 20 luglio 2026, recante aiuti a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 17 settembre 2024 nella Regione Emilia-Romagna; Sentita la Regione Emilia-Romagna;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 17 settembre 2024 nei territori della Regione Emilia-Romagna di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e per i quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalita' tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in conformita' alle sezioni 1.1.1.1 e 1.2.1.1 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) (di seguito solo «orientamenti»). 3. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «immobile ad uso produttivo»: l'edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche piu' unita' immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi alluvionali; b) «beni mobili strumentali»: i beni, ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»; c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»: le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attivita' dell'impresa; prodotti gia' raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino, ovvero di stoccaggio, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012; d) «contributo concesso»: cosi' come previsto all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e' l'importo che, tramite uno o piu' decreti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi, il Commissario straordinario, nel limite massimo del contributo riconosciuto, concede nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili; e) «danno periziato»: rappresenta la totalita' dei danni subiti dal soggetto, risultanti da una perizia asseverata o giurata, redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.) che esprime, sotto la sua responsabilita', una valutazione di tipo quantitativo e qualitativo, conforme alle competenze a lui attribuite dalla normativa vigente, riguardante la specifica tematica connessa alla quantificazione del danno patito. In ordine alla perizia giurata, per specifiche esigenze, il professionista, in regola con gli obblighi formativi e con gli adempimenti fiscali, giura di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verita'. |
| | Art. 2
Interventi finanziabili
Gli aiuti di cui al presente decreto sono relativi ai seguenti interventi finanziabili: a) l'integrale ripristino strutturale e funzionale dell'immobile ad uso produttivo danneggiato o il ripristino di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite, se le riparazioni o gli adeguamenti alla vigente normativa degli stessi sia valutata impossibile o maggiormente onerosa della ricostruzione, conformemente alla sezione 1.2.1.1 degli orientamenti; b) la delocalizzazione delle imprese di produzione primaria, all'interno della regione, se necessario, previa demolizione dell'immobile ad uso produttivo distrutto, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile, conformemente alla sezione 1.1.1.1. punto (152), lettera d) e punto (153), lettera f), degli orientamenti; c) la delocalizzazione temporanea, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino, nei casi in cui non occorre procedere alla demolizione dell'immobile ad uso produttivo, ma sono comunque presenti impedimenti aventi natura temporanea, determinati dagli eventi alluvionali o franosi, che non consentono una immediata ripresa delle attivita' produttive e/o agricole, conformemente alla sezione 1.2.1.1. punto (336) degli orientamenti; d) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o il risarcimento del danno derivante dalla perdita di beni mobili strumentali distrutti: i danni devono essere calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamita' naturale o dell'evento eccezionale. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamita' naturale o dell'evento eccezionale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento calamitoso, conformemente alla sezione 1.2.1.1. punto (334) degli orientamenti; e) esclusivamente per le imprese agricole attive nella produzione agricola primaria: l'acquisto dei beni mobili strumentali all'attivita' di impresa, laddove la riparazione dei beni mobili strumentali, ovvero certificati come preesistenti, risulti impossibile o maggiormente onerosa, ai fini del ripristino del potenziale produttivo danneggiato dall'evento calamitoso, in conformita' alla sezione 1.1.1.1. punto (152) lettera d) e punto (153), lettera f), degli orientamenti; f) esclusivamente per le imprese agricole attive nella produzione agricola primaria: l'acquisto di animali per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dall'evento calamitoso, in conformita' alla sezione 1.1.1.1. punto (156) lettera a) degli orientamenti; g) il ristoro dei danni subiti da scorte vive e morte connesse all'attivita' dell'impresa che siano state danneggiate o perse e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, conformemente alla sezione 1.2.1.1. degli orientamenti, punto (332) lettera a) e punto (334); h) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola, conformemente alla sezione 1.2.1.1. degli orientamenti punto (332) lettera b) e punto (335); i) altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento calamitoso dell'alluvione, frana e inondazione, in conformita' alla sezione 1.2.1.1. punto (336) degli orientamenti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: gli interventi strutturali su aree pertinenziali esterne al fabbricato, qualora gli stessi consistano in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, ripristino di aree costituenti l'unica via di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi siano certificati come funzionali per la ripresa dell'attivita'; la messa in sicurezza e il ripristino della viabilita' privata qualora ricada nell'area in dissesto in cui insistono fabbricati produttivi/terreni in attualita' di coltura a cui l'intervento e' finalizzato; il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina, in relazione al danno effettivamente subito come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza; il ripristino dei terreni danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, inclusa la rimozione di fango e detriti dai terreni agricoli, nel rispetto delle norme di carattere ambientale; la pulizia, rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall'area esterna pertinenziale; gli interventi eseguiti in economia direttamente dal titolare/i dell'impresa, e/o suoi coadiuvanti, e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, gli interventi ammessi a contributo possono riguardare il ripristino dei terreni agricoli e della loro fertilita', la sistemazione e/o il ripristino degli impianti e degli immobili, e loro pertinenze, dell'azienda, e della viabilita' aziendale e devono necessariamente risultare da perizia asseverata. Il contributo verra' concesso nella misura e nei limiti dei costi standard per ettaro e/o per metro-quadro, come definiti con successivo atto del Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili; ripristino dei terreni agricoli, realizzati anche in economia, che devono obbligatoriamente essere rendicontati con fattura. Il danno a terreni non ripristinabili deve essere calcolato basandosi sul valore agricolo medio (V.A.M.). Tale valore, moltiplicato fino a 1,5 volte, verra' riconosciuto, se rendicontato, con la dimostrazione di acquisto di altri terreni agricoli; ogni altro danno diretto subito dai beni utili all'attivita' economica e produttiva, qualora non ricompreso nel presente elenco, rilevabile dalla documentazione fiscalmente rilevante ai fini contabili e comunque espressamente indicati nella prevista perizia asseverata; Dall'importo devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento calamitoso, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario. |
| | Art. 3
Costi ammissibili e intensita' dell'aiuto
1. Per gli aiuti di cui all'art. 2, lettere a), c) d), g), h), i) i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati a scelta da un'autorita' pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorita' che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione. Gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 per cento dei costi ammissibili conformemente alla sezione 1.2.1.1. punto (339) degli orientamenti. L'importo degli aiuti sara' ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamita' naturale. 2. Per gli interventi di cui all'art. 2, lettere a), c) d), g), h), i), i danni materiali sono calcolati conformemente alle disposizioni alla sezione 1.2.1.1 punto (334) degli orientamenti. 3. Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera h), la perdita di reddito deve essere calcolata esclusivamente e conformemente alla sezione 1.2.1.1. punto (335) degli orientamenti. E' possibile utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua, come previsto al punto (338) degli orientamenti. 4. Per gli interventi di cui all'art. 2, lettere b), e) e f), possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento conformemente alla sezione 1.1.1.1. punto (153) lettera f) degli orientamenti e l'intensita' massima dell'aiuto non supera il 100 per cento. Non possono essere concessi gli aiuti previsti al punto (154) degli orientamenti, salvo quelli ammessi dal punto (156) lettera a), ovvero l'acquisto di animali effettuato per ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato dall'evento calamitoso del presente decreto. In caso di concessione di aiuti a grandi imprese, ai sensi della definizione contenuta nel punto 33(36) degli orientamenti, sono previste le condizioni aggiuntive riguardanti la proporzionalita' dell'aiuto in conformita' ai punti (98), (99) e (100), degli orientamenti. 5. Il danno e' calcolato a livello di singolo beneficiario e l'aiuto gli viene versato direttamente, conformemente alla sezione 1.2.1.1. punti (327 e 333) degli orientamenti; 6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. |
| | Art. 4
Beneficiari
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, lettere a), b), c) d), g), h), i) del presente decreto tutte le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 17 settembre 2024 nei territori della Regione Emilia-Romagna di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101; 2. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) e f) tutte le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 17 settembre 2024 nei territori della Regione Emilia-Romagna di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101; 3. Per gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, lettere b), e) e f), sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformita' ai punti 50 e 51 degli orientamenti comprese le condizioni aggiuntive di cui ai punti 52 e 53 in caso i beneficiari siano grandi imprese. Sono escluse le imprese in difficolta' ai sensi della definizione contenuta nel punto 33(63) degli orientamenti e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finche' non sia stato effettuato tale rimborso. |
| | Art. 5
Cumulabilita' dei contributi
1. Gli aiuti di cui al presente decreto, con costi ammissibili individuabili, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, con aiuti de minimis, con aiuti concessi ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. 2. Gli aiuti di cui al presente decreto, con costi ammissibili individuabili, possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili e/o con indennizzi assicurativi in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili in forza dell'art. 3 del presente decreto. 3. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui all'art. 2, lettere b), e) e f) del presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui all'art. 2, lettere a), c), d), g), h), i), del presente decreto. 4. Al fine di evitare sovracompensazioni, gli aiuti di cui al presente decreto, destinati al ristoro delle medesime perdite di reddito, nella quantificazione dei rispettivi sostegni o indennizzi, tengono conto degli importi gia' riconosciuti ai sensi dell'articolo del decreto ministeriale n. 0594120 del 25 ottobre 2023, recante «Modalita' di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditivita' economica dei produttori agricoli.». 5. Al fine di evitare sovracompensazioni, tutte le concessioni inerenti o riconducibili al presente decreto e relative agli aiuti concessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle camere di commercio, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto, pure se gia' registrate nei registri nazionali, dovranno essere censite in una specifica sezione del fascicolo aziendale presente nell'anagrafe delle aziende agricole e forestali. |
| | Art. 6
Trasparenza
1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it che contiene le seguenti informazioni previste alla sezione 3.2.4. punto (112) degli orientamenti: i) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o un link che vi dia accesso; ii) il nome dell'autorita' che concede gli aiuti; iii) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge la sua attivita' (a livello di gruppo NACE). Si puo' derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi: 10.000 euro per beneficiari attivi nella produzione agricola primaria; 100.000 euro per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli. 2. Le informazioni sono pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto e sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni nella consultazione della trasparenza del SIAN come previsto nella sezione 3.2.4., punto (114) degli orientamenti. |
| | Art. 7
Disposizioni finali
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attivita' previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 3. Le imprese potranno beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto solamente a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione europea. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2026
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1121 |
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