| Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2026 |
| Organismi nazionali competenti per l'identita' digitale europea. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 recante il «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 recante il «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare, il comma 1 dell'art. 2, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica e il comma 2, lettera h), della medesima disposizione, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio, in forma organica e integrata della funzione di coordinamento dell'attivita' amministrativa del Governo e della funzionalita' dei sistemi di controllo interno; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) e, in particolare, gli articoli 14-bis, 32-bis e 64-quater; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 19 che ha istituito l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID); Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e, in particolare, il comma 3; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 8 concernente le attribuzioni al Presidente del Consiglio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale per le attivita' di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria; Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; Visto il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123 recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III "Quadro di certificazione della cibersicurezza" del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») e, in particolare, gli articoli 6 e 9, comma 3; Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici»; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet con l'introduzione dell'art. 64-quater al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, con cui ACCREDIA, ente italiano di accreditamento conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 e accreditato presso la EA - European cooperation for accreditation, e' stato designato quale unico organismo italiano competente per lo svolgimento delle attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2026 recante l'approvazione delle linee guida del Sistema IT-Wallet e regole per la sperimentazione ai sensi dell'art. 64-quater, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2026 recante la disciplina del Sistema IT-Wallet e dei relativi servizi ai sensi dell'art. 64-quater, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»); Visti i regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2977, 2024/2979, 2024/2980 e 2024/2981, 2024/2982, 2025/846, 2025/847, 2025/848, 2025/849, 2025/1569 e 2025/2162, recanti modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identita' digitale e di portafogli europei di identita' digitale, anche con riferimento all'individuazione, alla nomina o all'incarico di soggetti, organismi o autorita' competenti da parte degli Stati membri; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e di resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Vista la decisione del Consiglio (UE) del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano di ripresa e resilienza per l'Italia; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», che ha, tra l'altro, introdotto disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Giorgia Meloni e' stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessio Butti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022 concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2024, concernente l'adozione del «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026», che introduce l'IT-Wallet nello scenario delle piattaforme nazionali che erogano servizi a cittadini e imprese o altre PA; Considerata la necessita' di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 e ai relativi regolamenti di esecuzione; Considerata la necessita' di assicurare una coerente evoluzione del Sistema IT-Wallet verso un Sistema di certificazione nazionale dei portafogli europei di identita' digitale (EUDIW-IT), le cui adozione e' prevista dall'art. 5-quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 e del relativo regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981 della commissione, del 28 novembre 2024; Rilevato che, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, come modificato, e dei relativi regolamenti di esecuzione, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare, tra l'altro, che siano identificati e comunicati alla Commissione europea gli organismi competenti in materia di portafogli europei di identita' digitale e dei relativi servizi; Ravvisata l'esigenza, al fine di dare corretta attuazione ai predetti obblighi europei, di individuare gli organismi nazionali competenti nel settore dei portafogli europei di identita' digitale e dei relativi servizi, in coerenza con i rispettivi compiti istituzionali e con il quadro normativo europeo, effettuando altresi' una ricognizione delle competenze agli stessi gia' attribuite dalla normativa vigente; Ravvisata, altresi', l'esigenza di assicurare il coordinamento amministrativo tra i predetti organismi nazionali e la corretta gestione dei flussi informativi e degli adempimenti di notifica verso le istituzioni dell'Unione europea; Sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che si e' espressa con nota del 23 luglio 2026 acquisita a protocollo DTD-0005030-A-24/07/2026; Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con nota del 28 luglio 2026 acquisita a protocollo DTD-0005091-A-28/07/2026;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «ACCREDIA»: l'ente italiano di accreditamento designato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011; b) «ACN»: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; c) «AgID»: l'Agenzia per l'Italia digitale, istituita ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; d) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; e) «Dipartimento»: il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri; f) «IPZS»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., la societa' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116; g) «Regolamento eIDAS»: il regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari, come modificato dal regolamento (UE) n. 2024/1183; h) «PagoPA»: PagoPA S.p.a., la societa' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; i) «Sistema IT-Wallet»: il sistema di portafoglio digitale italiano di cui all'art. 64-quater del CAD; l) «EUDIW-IT»: portafoglio europeo di identita' digitale fornito in Italia e conforme al regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio; m) «Sistema di certificazione EUDIW-IT»: sistema di certificazione nazionale dei portafogli europei di identita' digitale, adottato in conformita' alle previsioni di cui all'art. 5-quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 e del relativo regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981 della commissione, del 28 novembre 2024, sulla certificazione dei portafogli europei di identita' digitale; n) «parte facente affidamento sul portafoglio» o «wallet-relying party»: ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848, art. 2, paragrafo 1, numero 1), si intende sia il fornitore di servizi pubblici o privati che si avvale dei portafogli europei di identita' digitale per l'erogazione dei propri servizi, sia il fornitore di dati di identificazione personale (PID provider) e il fornitore di attestazioni elettroniche di attributi (Attestation provider, ivi inclusi i PuB-EAA provider e i QEAA provider), per quanto attinente alle interazioni con i portafogli europei di identita' digitale. |
| | Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto individua gli organismi nazionali competenti per l'identita' digitale europea e i servizi fiduciari, effettuando anche una ricognizione delle competenze gia' attribuite agli stessi dalla normativa nazionale. 2. Il presente decreto definisce, altresi', le modalita' di coordinamento tra gli organismi di cui al comma 1, al fine di assicurare l'efficace assolvimento degli obblighi di cui al regolamento eIDAS, e ai relativi regolamenti di esecuzione, nonche' la coerenza del Sistema IT-Wallet e della soluzione di portafoglio EUDIW-IT. |
| | Art. 3
Organismi nazionali competenti per l'identita' digitale europea
1. In attuazione e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, per «organismi nazionali competenti» per le soluzioni di identita' digitale si intendono i soggetti di cui ai commi seguenti e all'art. 5, con le funzioni ivi descritte. 2. In conformita' agli articoli 14-bis, comma 2, lettera i) e 64-quater, del CAD nonche' dei decreti emanati in attuazione del medesimo art. 64-quater, AgID: a. vigila sui portafogli europei di identita' digitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46-bis del regolamento eIDAS ed e' responsabile della verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti delle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate, ivi compresi i fornitori di attestazioni elettroniche di attributi che interagiscono con i portafogli («Organismo di vigilanza wallet» o «Supervisory body»); b. opera quale punto di contatto unico per i portafogli europei di identita' digitale, i servizi fiduciari e i regimi di identificazione elettronica notificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 46-quater del regolamento eIDAS («Punto di contatto unico» o «Single point of contact») e cura, d'intesa con il dipartimento e nei termini previsti, gli adempimenti connessi alle comunicazioni e notifiche alla Commissione europea delle informazioni previste del regolamento eIDAS in materia di portafogli europei di identita' digitale, ivi incluse le richieste di inclusione di attributi nel catalogo degli attributi e di schemi nel catalogo degli schemi di attestazione di attributi ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569; c. elabora e mantiene, avvalendosi di IPZS per la gestione tecnica dell'infrastruttura, il registro delle parti facenti affidamento sul portafoglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-ter del regolamento eIDAS e dell'art. 2, paragrafo 1, numero 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 («Organismo responsabile dell'elaborazione e mantenimento dell'elenco delle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate» o «Registrar of wallet-relying parties»); d. coordina la definizione e la pubblicazione dei regimi per gli attestati di attributi («Attestation rulebook») sviluppati sul territorio nazionale per gli attestati elettronici di attributi qualificati (QEAA), per gli attestati elettronici di attributi non qualificati (EAA) e per gli attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto (PuB-EAA), assicurandone la coerenza, l'interoperabilita' semantica e l'allineamento con i il catalogo di regimi per gli attestati di attributi e con il catalogo di attributi tenuti dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45-sexies del regolamento eIDAS e degli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569, nonche' con il quadro tecnico di riferimento del portafoglio europeo di identita' digitale («Coordinatore nazionale dei regimi per gli attestati di attributi»). A tal fine, AgID puo' adottare, con propri provvedimenti e sentita l'ACN per i profili di competenza, le linee guida applicabili ai fornitori nazionali di attestati elettronici di attributi («Attestation provider»); 3. In conformita' dell'art. 64-quater del CAD nonche' dei decreti emanati in attuazione del medesimo art. 64-quater, IPZS: a. garantisce che i dati di identificazione personale siano associati al portafoglio europeo di identita' digitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis, paragrafo 5, lettera f) e ai fini della notifica di cui all'art. 5-bis, paragrafo 18, lettera c) del regolamento eIDAS («Organismo responsabile di garantire che i dati di identificazione personale siano associati al portafoglio europeo di identita' digitale» o «PID Provider»); b. rilascia attestati elettronici di attributi per conto di organismi del settore pubblico responsabili di fonti autentiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, paragrafo 1, numero 46 e dell'art. 45-septies del regolamento eIDAS («Organismo del settore pubblico designato dallo Stato membro per rilasciare attestati elettronici di attributi per conto di organismi del settore pubblico» o «PuB-EAA Provider»); c. rilascia i certificati di accesso delle parti facenti affidamento sul portafoglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, paragrafo 1, numero 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 («Provider of wallet-relying party access certificates»); d. rilascia i certificati di registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, paragrafo 1, numero 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 («fornitore di certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio» o «provider of wallet-relying party registration certificates»), nel rispetto della disciplina applicabile, ferma restando la vigilanza di AgID nei limiti delle competenze previste dalla normativa vigente; e. assicura la gestione, la manutenzione e l'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica del registro delle parti facenti affidamento sul portafoglio, nell'ambito delle attivita' che AgID svolge avvalendosi di IPZS ai sensi del comma 2, lettera c); f. rilascia, secondo le modalita' tecniche definite da AgID, i certificati digitali utilizzati dai seguenti soggetti designati nel presente decreto: i. Wallet provider, per la firma delle Wallet unit attestation e delle key attestation; ii. PID provider, per la firma dei dati di identificazione personale; iii. EAA provider, per la firma degli attestati elettronici di attributi; iv. registrar, per la firma del registro delle parti facenti affidamento sul portafoglio; v. dall'Access certificate authority e dal Provider of registration certificates, per l'emissione, rispettivamente, dei certificati di accesso e dei certificati di registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio; 4. In conformita' dell'art. 64-quater del CAD nonche' dei decreti emanati in attuazione del medesimo art. 64-quater, PagoPA S.p.a. fornisce il portafoglio europeo di identita' digitale quale evoluzione della soluzione di IT-Wallet pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis, paragrafo 18, lettera b) del regolamento eIDAS («Organismo responsabile della fornitura di portafoglio europeo di identita' digitale» o «Wallet provider»). 5. In conformita' al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, ACCREDIA accredita gli organismi di valutazione della conformita' per la certificazione dei portafogli europei di identita' digitale, per gli effetti dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981 e del regolamento (CE) n. 765/2008 («Organismo nazionale di accreditamento» o «National accreditation body»). |
| | Art. 4
Sistema di certificazione EUDIW-IT
1. E' istituito il Sistema di certificazione EUDIW-IT che costituisce il Sistema nazionale di certificazione per i portafogli europei di identita' digitale. 2. Ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, numero 2), e dell'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981, il ruolo di titolare del sistema di certificazione EUDIW-IT («Schema Owner») e' assegnato: a) all'ACN, per gli aspetti legati alla cybersicurezza; b) alla AgID per gli aspetti funzionali. 3. Nell'ambito delle assegnazioni di cui al comma 2: a) l'ACN individua e aggiorna i requisiti di cybersicurezza del sistema di certificazione EUDIW-IT con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223; b) AgID, con proprio provvedimento, individua e aggiorna i requisiti funzionali del Sistema di certificazione EUDIW-IT e le relative modalita' di valutazione, in coerenza con l'evoluzione delle norme di riferimento, delle specifiche e delle procedure aggiornate periodicamente ai sensi dell'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981. Nelle more della disponibilita' degli strumenti tecnici di valutazione della conformita' funzionale a supporto della certificazione, AgID puo' definire requisiti funzionali e modalita' di valutazione di carattere transitorio, idonei a consentire l'operativita' del sistema, assicurandone il progressivo completamento e allineamento; 4. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981, gli organismi di certificazione relativi al Sistema di certificazione EUDIW-IT sono accreditati da ACCREDIA. 5. Ai sensi dell'art. 5-quater del regolamento (UE) n. 910/2014, per il sistema di certificazione EUDIW-IT: a) l'ACN e' designata quale organismo di valutazione della conformita' del Sistema di certificazione EUDIW-IT per la valutazione dei requisiti di cui al comma 3, lettera a), e rilascia i relativi certificati di cybersicurezza tramite l'Organismo di certificazione della sicurezza informatica («OCSI») di cui all'art. 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123; b) l'AgID, sulla base delle valutazioni effettuate dagli organismi di cui al comma 4, attesta il rilascio dei certificati sui requisiti di cui al comma 3, lettera b), da parte dei menzionati organismi. 6. AgID, anche in qualita' di organismo di vigilanza sui portafogli europei di identita' digitale ai sensi dell'art. 46-bis del regolamento eIDAS, sulla base dei certificati di conformita' rilasciati ai sensi del comma 5 e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5-quater, paragrafo 1, del regolamento eIDAS, informa la Commissione europea e il gruppo di cooperazione per l'identita' digitale europea, ai sensi dell'art. 5-quinquies del medesimo regolamento, in merito ai portafogli certificati, ai fini del loro inserimento nell'elenco di cui al medesimo art. 5-quinquies. Resta fermo l'adempimento, da parte di AgID, della notifica alla Commissione europea delle informazioni di cui all'art. 5-bis, paragrafo 18, del regolamento eIDAS. 7. L'ACN e AgID, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e coordinandosi tra loro, sviluppano e mantengono il Sistema di certificazione EUDIW-IT, in conformita' con il regolamento eIDAS e il relativo regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981 della Commissione. |
| | Art. 5
Coordinamento e cooperazione
1. Il dipartimento assicura il coordinamento centrale degli organismi di cui agli articoli 3 e 4, promuovendo la coerenza delle attivita' svolte dagli stessi nell'attuazione del quadro europeo in materia di identita' digitale. 2. Gli organismi di cui agli articoli 3 e 4 cooperano reciprocamente per assicurare l'efficace svolgimento dei rispettivi compiti con riferimento ai portafogli europei di identita' digitale, anche mediante la definizione di specifici accordi e protocolli operativi, e riferiscono periodicamente al dipartimento sulle attivita' intraprese in materia. 3. Il dipartimento promuove, d'intesa con gli organismi di cui agli articoli 3 e 4, iniziative comuni di informazione, formazione e confronto finalizzate a garantire l'unitarieta' dell'azione amministrativa nel settore dell'identita' digitale europea. |
| | Art. 6
Monitoraggio
1. Ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, il dipartimento riferisce periodicamente al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica sulle attivita' intraprese dagli organismi di cui agli articoli 3 e 4 nonche' sulle eventuali criticita' rilevate. 2. Il dipartimento supporta il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica nel monitoraggio dell'attuazione del presente decreto. |
| | Art. 7
Copertura finanziaria e risorse
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Gli organismi individuati, di cui agli articoli 3 e 4, provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 8
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' efficace dal giorno della sua pubblicazione. 2. Gli organismi di cui agli articoli 3 e 4 assicurano la pubblicita' del presente decreto mediante pubblicazione sui propri siti istituzionali. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 31 luglio 2026
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica Butti
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2376 |
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