Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2026 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area istruzione e ricerca - triennio 2022-2024


Il giorno 6 agosto 2026 alle ore 10,30 ha avuto luogo, presso la sede dell'A.Ra.N., l'incontro tra l'A.Ra.N. e le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative dell'area istruzione e ricerca.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area istruzione e ricerca relativo al triennio 2022-2024.
Per l'A.Ra.N. il Presidente, Cons. Antonio Naddeo (firmato)
per le Organizzazioni sindacali per le Confederazioni ANP (firmato) CIDA (firmato) FLC CGIL (firmato) CGIL (firmato) CISL FSUR (firmato) CISL (firmato) DIRIGENTISCUOLA - DISCONF (firmato) CODIRP (firmato) FED. UIL SCUOLA RUA (firmato) UIL (firmato)

 
Allegato

Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale dell'Area istruzione e ricerca

Triennio 2022-2024

Indice
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO
Art. 3 Ferie e festivita'
Dichiarazione congiunta n. 1
Art. 4 Assenze retribuite
Art. 5 Modifiche all'art. 28 del CCNL 8 luglio 2019 TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia degli enti di ricerca e dell'ASI
Art. 6 Destinatari del presente capo
Art. 7 Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
Art. 8 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 9 Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia
Capo II Trattamento economico dei dirigenti scolastici ed AFAM
Art. 10 Destinatari del presente capo
Art. 11 Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM
Art. 12 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 13 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici
Capo III Trattamento economico dei dirigenti di universita', aziende ospedaliero-universitarie e dei dirigenti di seconda fascia di enti di ricerca ed ASI
Art. 14 Destinatari del presente capo
Art. 15 Trattamento economico fisso
Art. 16 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 17 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato
Art. 18 Conferme TITOLO IV NORME SPECIALI FINALI
Art. 19 Modifiche di discipline precedenti
TABELLE
Dichiarazione congiunta n. 2

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 4 del «CCNQ per la definizione dei Comparti e delle Aree di contrattazione collettiva nazionale 2022-2024» sottoscritto il 22 febbraio 2024, di seguito CCNQ 22 febbraio 2024.
2. Con la locuzione «istituzioni scolastiche ed educative» vengono indicate: le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonche' ogni altro tipo di scuola statale.
3. Con il termine «istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica» o «AFAM» si indicano: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.
4. Con il termine «universita'» e con il termine «aziende ospedaliero-universitarie» o «AOU» si intendono le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 22 febbraio 2024.
5. Con il termine «enti di ricerca» si intendono gli enti/amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto IV e V del CCNQ 22 febbraio 2024.
6. Con l'acronimo MIM si intende il Ministero dell'istruzione e del merito, mentre con l'acronimo MUR si intende il Ministero dell'universita' e della ricerca.
7. Con la locuzione «dirigenti scolastici» si intendono i dirigenti delle istituzioni di cui al comma 2.
8. Nel presente CCNL con il termine «amministrazioni» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 2, 3, 4 e 5.
9. I riferimenti ai CCNL dell'ASI vengono indicati mediante la denominazione dell'ente interessato.
10. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono cosi' indicati:
a) CCNL 15 luglio 2010, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007», sottoscritto il 15 luglio 2010;
b) CCNL 7 agosto 2024 con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca - Triennio 2019-2021» sottoscritto il 7 agosto 2024.
11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato come «decreto legislativo n. 165/2001».
12. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001, i CCNL Area Istruzione e ricerca ed i CCNL delle precedenti aree V, VII e ASI e le specifiche norme di settore, ove compatibili e non sostituite o abrogate dalle previsioni dei successivi CCNL e del presente CCNL o da norme legislative.
 
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi
e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o PEC, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate entro un mese dalla sottoscrizione definitiva, e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
6. L'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2025-2027, continua ad essere corrisposta nelle misure e con le modalita' previste dall'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025).
7. Il presente CCNL puo' essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.
8. La sottoscrizione del presente contratto ha effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro. In particolare, fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 2, lettera b) del CCNL 7 agosto 2024, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto subentrano alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 7 agosto 2024.

 
Art. 3
Ferie e festivita'

1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie e' di ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie e' di trentadue giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dirigenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie e' rispettivamente di ventisei e di trenta giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato o in qualifiche non dirigenziali, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dirigente che ha usufruito delle assenze retribuite di cui all'art. 4 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilita' del dirigente programmare, organizzare e comunicare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinche' sia assicurata, nel periodo di sua assenza, anche mediante delega di funzioni nel rispetto della vigente normativa, la continuita' delle attivita' ordinarie e straordinarie.
10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
11. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro la fine dell'anno successivo.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, al fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresi' sospese per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 4 (Assenze retribuite), comma 1, lettera b).
14. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 21 (Assenze per malattia), comma 2, del CCNL 8 luglio 2019 il periodo di ferie non e' riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverra' anche oltre il termine di cui al comma 12.
15. Le festivita' nazionali e la ricorrenza del santo patrono nella localita' in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione.
16. Nel caso dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, i riferimenti all'«anno», contenuti nei precedenti commi 1, 5, 6, 7, 12 e 14, devono essere intesi, rispettivamente, all'«anno scolastico» e all'«anno accademico».
17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 13 del CCNL 8 luglio 2019.

Dichiarazione congiunta n. 1

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 (Ferie e festivita'), comma 10, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF - Dip. Ragioneria generale dello Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. Funzione pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternita' o paternita'.
 
Art. 4
Assenze retribuite

1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attivita' lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno solare o, per i dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per ciascun anno scolastico o accademico;
b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge 20 maggio 2016, n. 76: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro quindici giorni lavorativi dal decesso del congiunto;
c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di tre giorni nell'anno solare o, per i dirigenti scolastici e dell'AFAM, scolastico/accademico.
2. Il dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo puo' essere fruito anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione.
5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge n. 53 del 2000, sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilita'.
6. Il dirigente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre assenze retribuite previste da specifiche leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto al comma 1, lettera b).
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 15 del CCNL 8 luglio 2019.
 
Art. 5
Modifiche all'art. 28 del CCNL 8 luglio 2019

1. La lettera b) dell'art. 28, comma 8, punto 1, del CCNL 8 luglio 2019 e' sostituita dalla seguente:
«b) la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste al comma 5; la recidiva plurima nel biennio in una della mancanze previste ai commi 4, 6 e 7; la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 6 e 7 che abbia comportato una sanzione superiore a trenta giorni; le mancanze di cui ai predetti commi che si caratterizzino per una particolare gravita';».
2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 19 del CCNL 7 agosto 2024.

 
Art. 6
Destinatari del presente capo

1. Le clausole del presente capo si applicano ai dirigenti di prima fascia di enti di ricerca ed ASI che, in base ai propri ordinamenti, hanno in organico dirigenti di prima fascia.
 
Art. 7
Trattamento economico fisso
per i dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', dei dirigenti di prima fascia pari a euro 60.102,87, e' incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita':
per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 285,00 lordi mensili per tredici mensilita'.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.
3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, e' rideterminato in euro 63.807,87.
4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.
5. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 24, comma 5, del CCNL 7 agosto 2024 e' incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di euro 215,00 mensili lordi per tredici mensilita'.
6. A seguito dell'applicazione del comma 5 il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti di prima fascia e' rideterminato in euro 42.598,20.
 
Art. 8
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 7 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 7 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 
Art. 9
Incrementi del Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia di cui all'art. 26 del CCNL 7 agosto 2024 e' stabilmente incrementato del 3,65% calcolato sul monte salari anno 2021, di ciascun ente, relativo al personale destinatario del presente fondo.
2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa, definiti ai sensi dell'art. 7 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 5, e, per la parte residuale, sono destinati a retribuzione di risultato e/o welfare.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente, per proprie esigenze organizzative o gestionali, puo' ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, di ciascun ente, relativo al personale destinatario del medesimo fondo. I conseguenti oneri sono sostenuti, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci.
 
Art. 10
Destinatari del presente capo

1. Le clausole del presente capo si applicano ai dirigenti scolastici e, ove presenti, ai dirigenti AFAM.
 
Art. 11
Trattamento economico fisso
per i dirigenti scolastici ed AFAM

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', dei dirigenti scolastici ed AFAM, stabilito dall'art. 28 del CCNL 7 agosto 2024 nella misura di euro 47.015,73 e' incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita':
per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilita'.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.
3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti scolastici ed AFAM, e' rideterminato in euro 50.005,73.
4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ed AFAM, con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 13 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), e' incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 90,00 mensili lordi per tredici mensilita'.
5. Per effetto di quanto previsto al comma 4:
il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ed AFAM e' rideterminato in euro 14.515,11;
il nuovo valore massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed AFAM di cui all'art. 31 (Retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed AFAM), comma 2, del CCNL 7 agosto 2024 e' rideterminato in euro 48.084,81 annui lordi per tredici mensilita'.
6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.
 
Art. 12
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 11 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), commi 1 e 4, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 11 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
 
Art. 13
Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici di cui all'art. 30 del CCNL 7 agosto 2024 e' stabilmente incrementato di 11 milioni di euro annui, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti ai sensi dell'art. 11 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), comma 4, e, per la parte residua, sono destinati a retribuzione di risultato e/o welfare.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' altresi' incrementato:
a. degli importi previsti da specifiche disposizioni di legge che destinino o abbiano destinato risorse al suddetto fondo, per le finalita', con le decorrenze o per le annualita' indicate dalle stesse disposizioni, con particolare riferimento agli incrementi previsti dall'art. 1, comma 339 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), a decorrere dall'anno 2022, nonche' degli ulteriori incrementi previsti dal comma 340 del medesimo art. 1 per le sole annualita' 2022 e 2023;
b. di un importo annuale non superiore a 1,28 milioni di euro al netto degli oneri riflessi in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, che va ad incrementare la componente variabile.
 
Art. 14
Destinatari del presente capo

1. Le clausole del presente capo si applicano ai dirigenti di universita' e aziende ospedaliero-universitarie e ai dirigenti di seconda fascia di enti di ricerca ed ASI.
 
Art. 15
Trattamento economico fisso

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', dei dirigenti di cui al presente capo, definito dall'art. 33 del CCNL 7 agosto 2024 nella misura di euro 47.015,73, e' incrementato:
per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilita'.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.
3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al presente capo, e' rideterminato in euro 50.005,73.
4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.
5. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 23, comma 5, del CCNL 7 agosto 2024 e' incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 90,00 mensili lordi per tredici mensilita'.
6. A seguito dell'applicazione del comma 5:
il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' della retribuzione di posizione parte fissa e' rideterminato in euro 14.515,11;
il nuovo valore massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti delle universita' ed aziende ospedaliero-universitarie nonche' ai dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali di enti di ricerca ed ASI di cui all'art. 36 (Retribuzione di posizione universita' ed enti di ricerca e graduazione degli uffici), comma 2, del CCNL 7 agosto 2024 e' rideterminato in euro 48.084,81 annui lordi per tredici mensilita'.
 
Art. 16
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 15 (Trattamento economico fisso), commi 1 e 5, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 15 (Trattamento economico fisso), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
 
Art. 17
Fondo per il finanziamento
della retribuzione di posizione e risultato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 35 del CCNL 7 agosto 2024 e' stabilmente incrementato dei valori percentuali di cui all'allegata Tabella A da applicare al monte salari anno 2021, di ciascun ente o amministrazione, relativo al personale destinatario del suddetto Fondo.
2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono agli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 15 (Trattamento economico fisso), comma 5, e, per la parte residua, sono destinati a retribuzione di risultato e/o welfare.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente, per proprie esigenze organizzative o gestionali, puo' ulteriormente incrementare la componente variabile del fondo di cui al presente articolo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, di ciascun ente o amministrazione, relativo al personale destinatario del medesimo fondo. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci.
 
Art. 18
Conferme

1. Per le universita' e le aziende ospedaliero-universitarie resta fermo l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.
 
Art. 19
Modifiche di discipline precedenti

1. Il comma 4 dell'art. 9 del CCNL 15 luglio 2010, come sostituito dall'art. 39 del CCNL 7 agosto 2024, e' sostituito dal seguente comma:
«4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, si procede alla mobilita' interregionale fino alla concorrenza dell'80% dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione richiesta, fatti salvi i contingenti dei posti regionali messi a concorso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale.».
2. Il comma 3 dell'art. 14 del CCNL 11 aprile 2006 e' sostituito dal seguente:
«3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi. Nell'ipotesi di malattia il dirigente scolastico ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di diciotto mesi, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto, salvo quanto previsto dall'art. 13 (Assenza per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) del CCNL 7 agosto 2024. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 23 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 8 luglio 2019. Qualora, per effetto delle sospensioni di cui al presente comma, nell'anno scolastico di assunzione il dirigente non abbia prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi, il periodo di prova si intende prorogato per un ulteriore anno scolastico. In tale ipotesi, ai fini della maturazione dei sei mesi di servizio effettivo di cui al comma 1, concorrono anche i periodi lavorati nel primo anno scolastico di prova.».
TABELLE
Tabella A Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di cui all'art. 17
Valori %
Incremento %
dal 1.1.2024
+--------------------------------------------------------+----------+ |Universita' ed Aziende ospedaliero-universitarie | 2,78% | +--------------------------------------------------------+----------+ |Enti di ricerca ed ASI | 3,22% | +--------------------------------------------------------+----------+

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti, a seguito della sottoscrizione del CCNL 2022-2024, al fine di assicurare continuita' al processo di valorizzazione dei dirigenti dell'area e tenuto conto che le disponibilita' finanziarie da destinare al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente delle amministrazioni statali, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, sono gia' state allocate nel bilancio dello Stato con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, e che il Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso all'ARAN l'atto di indirizzo quadro relativo ai CCNL del triennio 2025-2027, riguardanti il personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, concordano, ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere sin da subito ogni azione utile a consentire un rapido avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL 2025-2027.