Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2026
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 365 unita' di dirigenti scolastici, n. 46.642 unita' di personale docente, n. 79 unita' di personale educativo, n. 2.628 unita' di insegnanti di religione cattolica e n. 12.284 unita' di personale A.T.A. - Amministrativo, tecnico e ausiliario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 64, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'art. 19, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 5 in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 20 in merito, tra l'altro, al reclutamento del personale scolastico;
Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» e, in particolare, l'art. 10, che proroga, tra l'altro, i termini in materia di istruzione;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, i commi 567 e 828 dell'art. 1, relativamente alle variazioni dell'organico dell'autonomia e alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026»;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 6, che proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione» e, in particolare, l'art. 18, recante misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR;
Visto l'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011, ha previsto che la validita' di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l'art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare continuita' alle attivita' previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita' dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera puo' chiedere, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu' di tre anni;
Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante «Regolamento concernente la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell'art. 1, apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art. 5, relativamente alla proroga di termini in materia di istruzione e merito, che, con riferimento ai dirigenti scolastici, disciplina, ai commi dall'11-quinquies all'11-novies, una procedura di reclutamento riservata e prevede, al comma 11-undecies, l'adozione di misure relativamente a soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
Visto l'art. 10-bis del citato decreto-legge n. 45 del 2025, come modificato dall'art. 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, relativamente alla disciplina transitoria circa la mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilita' degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027;
Visti il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2023, n. 127, di definizione del contingente organico DS e DSGA per il triennio 2024/2027 e il decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124, recante l'aggiornamento dei criteri di cui al citato decreto ministeriale n. 127 del 2023, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA), pari a n. 7.389, e la sua distribuzione tra le regioni per l'anno scolastico 2026/27;
Visti i commi 527 e 528 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 199 del 2025, relativamente alle immissioni in ruolo di dirigenti scolastici;
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», con particolare riferimento all'art. 18, commi 4 e 5, relativamente al dimensionamento scolastico;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606, relativamente agli interventi di qualificazione della scuola pubblica;
Visto il comma 114 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015, relativamente al concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3 in merito alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l'art. 17, comma 2, lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;
Visto l'art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019 e, in particolare, il comma 4, relativamente al reclutamento e all'abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, e il comma 18-bis, relativamente all'utilizzo di graduatorie concorsuali;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 59, recante misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente, come modificato dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 45 del 2025;
Visto l'art. 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, lettera a), b) e c), del sopra richiamato decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente all'integrazione delle graduatorie dei concorsi PNRR e al loro utilizzo;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di sostegno;
Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante «Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026» e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quinquies, che modifica l'art. 18-bis, comma 5, del sopra richiamato decreto legislativo n. 59 del 2017, relativamente all'immissione in ruolo dei docenti di sostegno;
Visti i commi 520 e 521 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 199 del 2025, relativamente all'organico dell'autonomia;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado», che disciplina, all'art. 2, le dotazioni organiche di detto personale e, all'art. 3, l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione cattolica;
Visto l'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019, come modificato dal citato decreto-legge n. 75 del 2023 e dal richiamato decreto-legge n. 132 del 2023 e, in particolare, i commi 1 e 2, con i quali il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a bandire una procedura ordinaria e una straordinaria per la copertura dei posti vacanti di insegnanti di religione cattolica;
Visto il comma 8-bis dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 25 del 2025, che, nell'aggiungere il comma 2-bis al sopra richiamato art. 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, introduce la previsione secondo cui, per l'anno scolastico 2025/2026, le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2 di detto art. 1-bis, tenendo conto delle assunzioni gia' autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili;
Visto il comma 5 dell'art. 6 del sopra richiamato decreto-legge n. 200 del 2025, che proroga all'anno scolastico 2026/2027 le disposizioni di cui all'art. 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 126 del 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito e' stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di religione cattolica, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024 e 8 agosto 2025, con i quali il Ministero dell'istruzione e del merito e' stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, su posti vacanti e disponibili, tra l'altro, n. 406 unita' di insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2024/2025 e n. 6.022 unita' di insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, il comma 81 dell'art. 4, laddove si dispone che, allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 58, commi 5 e seguenti, come, da ultimo, modificati dall'art. 10, comma 2-quater, del citato decreto-legge n. 132 del 2023, relativamente all'internalizzazione dei servizi di pulizia;
Visto il comma 524 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 199 del 2025, secondo cui a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e' determinata annualmente;
Visto l'art. 18, comma 8, del citato decreto-legge n. 19 del 2026, che novella l'art. 10, comma 3-quinquies del richiamato decreto-legge n. 71 del 2024, relativamente alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
Visto l'art. 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che, al comma 1-bis, prevede, tra l'altro, che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che la contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, che, all'art. 50, definisce il nuovo sistema di classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 19 giugno 2026, prot. n. 157345, con la quale, per l'anno scolastico 2026/2027, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1° settembre 2026, pari a n. 306 unita', e' richiesta l'autorizzazione all'assunzione di n. 382 dirigenti scolastici, di cui n. 19 per trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015, n. 346 da destinare alle nuove immissioni in ruolo e n. 17 al fine di garantire la copertura di eventuali disponibilita';
Considerato che, con la suddetta nota del 19 giugno 2026, prot. n. 157345, viene comunicato che al 1° settembre 2026 i posti vacanti e disponibili di dirigente scolastico per le immissioni in ruolo nelle scuole statali ammontano a n. 346;
Preso atto che nella suddetta nota del 19 giugno 2026, prot. n. 157345, viene reso noto che, per l'anno scolastico 2025/2026, sono state effettuate n. 8 assunzioni dalla graduatoria del concorso 2011 della Campania, n. 318 assunzioni dalle graduatorie regionali della procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023, per un totale, a valle delle immissioni in ruolo al 1° settembre 2025, di n. 7.361 DS in organico e che sono intervenuti, a livello nazionale, n. 3 restituzioni al ruolo docente, n. 7 decessi, n. 3 cessazioni/dimissioni volontarie, e n. 1 inidoneita' assoluta al servizio;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 settembre 2025, prot. n. 167604, con la quale, facendo riferimento al contingente di n. 347 unita' di dirigente scolastico autorizzato per l'anno scolastico 2025/2026 con il sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, veniva richiesta l'autorizzazione all'immissione in ruolo di ulteriori n. 24 unita' di dirigente scolastico, in quanto, nell'ambito del contingente autorizzato, n. 15 erano gia' stati immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2024/2025 in qualita' di vincitori della procedura riservata e che questi hanno rinunciato alle sedi precedentemente assegnate per accettare il nuovo incarico dirigenziale presso la sede regionale in cui sono risultati vincitori della procedura ordinaria di reclutamento, lasciando scoperti altrettanti posti e inoltre sono state rilevate n. 9 cessazioni dal servizio tardivamente intervenute che, quindi, hanno lasciato scoperti altrettanti posti;
Considerato che, con la stessa nota del 19 giugno 2026, prot. n. 157345, viene comunicato che, rispetto a quanto contenuto nella nota del 30 settembre 2025, prot. n. 167604, a seguito di una specifica rilevazione, risultano n. 17 candidati gia' immessi nei ruoli di dirigente scolastico ad opera di una delle due procedure e utilmente collocati nella graduatoria dell'altra procedura per le immissioni nei ruoli DS per l'anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2026, prot. n. 38698, di trasmissione della nota del 4 agosto 2026, prot. n. 184702, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso, per l'anno scolastico 2026/2027, all'autorizzazione all'assunzione di n. 365 dirigenti scolastici, comprensivi di n. 19 dirigenti scolastici per trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 4 giugno 2026, prot. n. 144620, con la quale, per l'anno scolastico 2026/2027, e' richiesta l'autorizzazione alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 46.642 unita' (di cui n. 35.832 su posti comuni e n. 10.810 su posti di sostegno), a fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a n. 47.115 (di cui n. 36.304 su posti comuni e n. 10.811 su posti di sostegno), ridotti a n. 46.642 detratti l'esubero di n. 473 unita' e gli accantonamenti a vario titolo, e di un numero di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall'anno scolastico 2026/2027, pari a n. 23.289;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 luglio 2026, prot. n. 33231, con la quale, nel trasmettere la nota del 7 luglio 2026, prot. n. 171890, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo ministero, si comunica di non ravvisare motivi ostativi in merito all'ulteriore corso dell'iter di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 46.642 unita' di personale docente per l'anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 15 giugno 2026, prot. n. 152656, con la quale, per l'anno scolastico 2026/2027, e' richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di n. 79 unita' di personale educativo, a fronte di un pari numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2026, e tenendo conto che il numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico e' pari a n. 623 unita';
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2026, prot. n. 5294, con la quale, nel trasmettere la nota del 16 luglio 2026, prot. n. 176014, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo ministero, si comunica di non ravvisare motivi ostativi in merito all'ulteriore corso dell'iter di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 79 unita' di personale educativo per l'anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 15 giugno 2026, prot. n. 152657, con la quale si richiede, per l'anno scolastico 2026/2027, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 2.628 unita' di personale insegnante di religione cattolica, a fronte di un pari numero di posti vacanti e disponibili, di cui n. 991 per la scuola dell'infanzia e primaria e n. 1.637 per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2026, prot. n. 35297, con la quale, nel trasmettere la nota del 16 luglio 2026, n. 176013, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo ministero, si comunica di non ravvisare motivi ostativi in merito all'ulteriore corso dell'iter di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 2.628 unita' di personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 26 giugno 2026, prot. n. 166419, con la quale, per l'anno scolastico 2026/2027, e' richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di n. 12.291 unita' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.);
Considerato che, nella stessa nota del 26 giugno 2026, prot. n. 166419, viene specificato che il predetto contingente e' stato individuato tenendo conto di n. 7 esuberi e che, relativamente alle cessazioni dal servizio, la decorrenza, per n. 11.164 unita', e' dal 1° settembre 2026 mentre, per n. 1.131, la decorrenza e' dal 1° settembre 2025, poiche', essendo state, queste ultime, tardivamente rilevate, non sono rientrate nella richiesta per l'anno scolastico 2025/2026;
Preso atto che le richiamate n. 11.164 cessazioni dal servizio comprendono n. 761 cessazioni intervenute, a diverso titolo, nell'anno scolastico 2025/2026, del personale immesso nel ruolo dei collaboratori scolastici a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia, espletate ai sensi dell'art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del 2013;
Considerato che, con la suddetta nota del 26 giugno 2026, prot. n. 166419, viene comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e' stato previsto nel decreto interministeriale relativo alla definizione dell'organico del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2026/2027, in corso di formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che, comunque, l'eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2026, prot. n. 37883, di trasmissione della nota del 30 luglio 2026, prot. n. 182239, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo ministero, con la quale viene comunicato, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad assumere per l'anno scolastico 2026/2027, nel limite di n. 12.284 unita' di personale A.T.A.;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, che l'amministrazione di cui al presente provvedimento potra' utilizzare per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione e del merito, ferma restando la disponibilita' in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, per l'anno scolastico 2026/2027, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, attingendo da graduatorie valide, un numero pari a:
n. 365 unita' di dirigenti scolastici;
n. 46.642 unita' di personale docente;
n. 79 unita' di personale educativo;
n. 2.628 unita' di insegnanti di religione cattolica;
n. 12.284 unita' di personale A.T.A.
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato, per l'anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili e attingendo da graduatorie valide, un numero pari a:
n. 365 unita' di dirigenti scolastici;
n. 46.642 unita' di personale docente;
n. 79 unita' di personale educativo;
n. 2.628 unita' di insegnanti di religione cattolica;
n. 12.284 unita' di personale A.T.A.
 
Art. 2

Il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2026, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2434