Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 21 aprile 2026
Diniego alla «Scuola di ipnoterapia cognitiva "Thomas Dowd"» ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze.


IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale e' stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'istanza del 22 maggio 2020 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di ipnoterapia cognitiva "Thomas Dowd"» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze, via della Vigna Nuova n. 9, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a dodici unita' e, per l'intero corso, a quarantotto unita';
Visto il preavviso di diniego prot. n. 11236 del 3 giugno 2025 con cui il predetto istituto veniva informato ex art. 10-bis, legge n. 241/1990 che la competente Commissione tecnico-consultiva ha espresso parere negativo sulla predetta istanza di abilitazione, rilevando che:
«L'analisi dell'ordinamento didattico (OD) e delle singole attivita' formative (AF) evidenzia una incompleta visione generale degli obiettivi propri della formazione di terzo livello all'esercizio della psicoterapia; gli obiettivi formativi sono espressi in modo vago e non adeguati nella forma attuale a descrivere compiutamente le competenze attese per uno/a psicoterapeuta. Le AF dell'OD presentano aspetti di sbilanciamento.
Sull'insieme delle 75 AF nei quattro anni, per complessive 1408 ore (esclusi i tirocini professionalizzanti), ben 536 hanno per oggetto esclusivamente la tecnica ipnotica; le restanti ore sono di supervisione ancora focalizzate sull'utilizzo delle tecniche ipnotiche sono 264. Pertanto rimangono indicativamente 600 ore per la formazione su temi di carattere generale, per gli insegnamenti obbligatori, per gli aspetti diagnostici e per le altre tecniche proprie della formazione cognitiva.
Emerge la scarsa presenza (indicativamente 4% sul totale) di insegnamenti relativi alle numerose e ben consolidate tecniche di trattamento proprie dell'ambito cognitivo/cognitivo comportamentale, essenziali a garantire una formazione adeguatamente ampia, articolata e soprattutto applicabile nei piu' comuni contesti di intervento clinico in cui la tipologia delle problematiche presentate dai/dalle pazienti, gli aspetti personologici o di setting rendano in parte o del tutto non appropriato l'utilizzo delle sole tecniche ipnotiche.
Non sono descritti i contenuti, gli obiettivi formativi, le competenze attese e le modalita' didattiche relativamente agli insegnamenti denominati "esercitazioni di psicoterapia", "pratica riflessiva sul vissuto del terapeuta" che coprono ulteriori 104 ore negli ultimi due anni di formazione.
L'OD appare quindi sostenere adeguatamente unicamente un livello di formazione ad alta specializzazione che andrebbe inserito su una base professionale e di competenze gia' consolidata, ma non sufficiente a garantire la flessibilita' e competenze necessarie per l'attivita' clinica nella sua quotidianita'.
Non sono definite le strutture della Croce rossa italiana Comitato regionale ODV presso cui verrebbe svolto il tirocinio.
I docenti presentano un profilo curriculare di esperienza per quanto riguarda l'utilizzo della tecnica ipnotica, tuttavia nella maggior parte dei casi presentano formazione ed esperienza che non evidenziano uno specifico approfondimento delle tecniche e del modello cognitivo, quanto piuttosto di altri tipi di formazione alla psicoterapia.
Non risulta agevole definire l'esatto numero dei docenti, che sono stati ripetutamente modificati nei documenti (che in taluni documenti sono quattordici, in altri quindici o sedici). Si segnala una maggioranza di docenti che hanno in carico pochi insegnamenti e le relative ore di insegnamento, e un numero ristretto di quattro docenti (Borella, Casilli, Crivellaro, Trapanotto) che coprono sulle complessive 1408 ore ben 1004 ore di didattica, corrispondenti a quarantasette insegnamenti relativi ad ambiti estremamente differenziati tra loro, con non sempre evidenti competenze specifiche nel CV; si evidenzia uno sbilanciamento significativo che rende la formazione accentrata su poche persone.
Vi sono altri punti di debolezza del corpo docente, a titolo di esempio si segnala che vi sono docenti a cui e' attribuita la didattica - anche teorica - del modello cognitivista ma che evidenziano in CV una formazione di terzo livello generalista e non specifica ulteriore formazione cognitiva (es. docente Pilleri).
Per il docente Casilli non per tutti gli insegnamenti attributi si evidenzia la relativa esperienze e competenza nel CV.
Il docente Crivellaro ha formazione ed esperienza di ipnosi eriksoniana ma una formazione da psicoterapeuta nell'ambito della terapia familiare.
Si esprime parere negativo per l'abilitazione dell'istituto in quanto il modello scientifico teorico di riferimento non risulta adeguatamente supportato da evidenze scientifiche in relazione al ruolo centrale dell'ipnosi in un progetto formativo psicoterapeutico.
In definitiva il progetto formativo proposto risulta centrato sull'ipnoterapia, tanto da attribuirne il nome alla scuola, che, dal punto di vista scientifico, e' invece trasversalmente riconosciuta come uno strumento che, in alcuni casi, e in alcune fasi, puo' risultare di aiuto/supporto a un intervento psicoterapico, ma non una base psicoterapeutica.»;
Considerato che la scuola ha inviato in data 10 giugno 2025 le osservazioni di cui al comma 1 del predetto art. 10-bis, legge n. 241/1990;
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, a seguito della riunione del 30 giugno 2025, ha espresso parere negativo sulla predetta istanza di abilitazione, rilevando quanto segue:
«A) Completezza e confermita' della documentazione e dei requisiti professionali del gestore e del rappresentante legale.
Parere positivo.
B1) Validita' scientifica dell'indirizzo metodologico e teorico culturale.
Si premette, in risposta alle osservazioni integrative ricevute, che a seguito della revoca per inattivita' a un istituto dell'abilitazione come scuola di specializzazione, in caso di nuova richiesta di abilitazione la CTC pone una particolare attenzione all'esame del modello scientifico e della relativa offerta formativa proposta.
Il modello formativo dell'istituto risulta centrato sull'ipnoterapia, come testualmente evidenziato dallo stesso richiedente, che infatti ribadisce che "la Scuola di ipnoterapia cognitiva vuole proprio essere una Scuola di ipnoterapia e non ha alcun interesse ne' velleita' di essere una Scuola di psicoterapia cognitiva (in cui, al piu', si puo' dedicare qualche ora dell'O.D. all'insegnamento dell'ipnosi clinica come tecnica aggiuntiva a quelle cognitivo-comportamentali)". Il modello scientifico di riferimento e' l'ipnoterapia cognitiva, e non un modello cognitivo-comportamentale che utilizzi uno strumento quale l'ipnoterapia, come tecnica di supporto alla propria metodologia.
Su questo sia il modello proposto dall'Istituto nella domanda di abilitazione sia le numerose osservazioni integrative avanzate, tra cui le ultime del 10 giugno u.s., sono chiare ed evidenziano in questa centralita' dell'ipnoterapia cognitiva l'elemento caratterizzante della scuola. Cio' che non e' definito in una dimensione scientifica e' cosa rende questo approccio un modello di psicoterapia scientificamente definibile. In ogni documento presentato si fa riferimento al "modello di ipnoterapia cognitiva", espressione che non e' mai accompagnata alla definizione di modello psicoterapico.
Si ricorda che il documento relativo all'indirizzo metodologico e teorico culturale della "Scuola di ipnoterapia cognitiva Thomas Dowd" presentato dal richiedente fa riferimento al modello di psicoterapia integrata di tipo assimilativo definito in letteratura "Ipnoterapia Cognitiva" e lo definisce come l'integrazione di teoria e pratica dell'ipnosi clinica e dell'ipnoterapia di matrice Ericksoniana, con la terapia cognitiva. Nella presentazione del modello cognitivo viene esplicitato che vengono acquisiti, in particolare, gli apporti del costruttivismo. Si ribadisce che l'assimilazione tra il modello cognitivo e l'approccio dell'ipnoterapia sembra piu' nascere dalla necessita' di appoggiarsi a un modello teorico di riferimento poiche' il referente esplicita nella relazione scientifica che l'approccio dell'ipnoterapia e' caratterizzata da vari limiti, ovvero manca sia di una teoria della personalita' e della psicopatologia su cui fondare la specificita' dell'intervento, sia di una definizione condivisa dell'ipnosi; spesso e' orientato alla rimozione del sintomo e tradizionalmente il ruolo del paziente e' passivo. Inoltre, le citazioni utilizzate per la descrizione del modello tripartito dei fenomeni cognitivi a sostegno dell'integrazione assimilativa tra il modello del cognitivismo e l'approccio dell'ipnoterapia fanno riferimento a una bibliografia costituita da pubblicazioni avvenute in periodi compresi tra gli anni '70 e '90, con l'unica eccezione di un manuale del 2002, che non e' una pubblicazione sottoposta a peer-review.
In risposta alle osservazioni della CTC il richiedente sottolinea che in realta' l'approccio teorico cognitivo non e' rilevante e che quindi la denominazione della scuola puo' diventare "Ipnoterapia". In tale caso mancherebbe il supporto teorico di riferimento.
Di fatto la proposta dell'istituto porta a sostegno del proprio modello unicamente il riferimento concettuale di Dowd e di pochi altri autori: tali riferimenti non appaiono essere successivi al primo decennio del 2000 e non ve ne sono relativi agli ultimi dieci anni.
Si sottolinea ulteriormente che, in generale, i riferimenti bibliografici, sia quelli teorici, sia soprattutto quelli relativi alle prove di efficacia del modello di ipnoterapia cognitiva, appaiono datati, limitati nella casistica presa in esame (numero dei partecipanti e situazioni cliniche) e, pertanto, non appaiono adeguati a sostenere, nell'attuale, la bonta' del modello proposto anche perche' presentano per lo piu' riferimenti all'intervento ipnoterapico nelle situazioni di ambito medico internistico o chirurgico e simili, mentre sono poco rappresentati gli interventi propri della psicoterapia limitandosi a una ristretta categoria di situazioni psicopatologiche. Nella relazione scientifica, infatti, e' chiaramente indicato che l'utilizzo dell'ipnosi viene considerato un tipo di intervento consolidato nel trattamento del dolore e nell'ambito della medicina, mentre vengono riportate pubblicazioni che raccomandano l'uso dell'ipnoterapia come «aggiunta al trattamento (cognitivo-comportamentale e/o farmacoterapia) per alcune tipologie di psicopatologie quali, ad esempio, depressione, PTSD e disturbo ossessivo-compulsivo. E' assente, ad esempio, ogni riferimento a un impiego in ambito psicotico che rappresenta lo spettro del disagio psichico particolarmente impegnativo per la complessita' e cronicita' delle manifestazioni cliniche, indicativo del fatto che lo stato attuale delle conoscenze non ha evidenziato applicazioni terapeutiche validate in tale ambito. Mancano pertanto riferimenti a numerose altre tipologie di psicopatologie, a indicazione di quanto circoscritta possa essere l'efficacia dell'ipnoterapia.
Inoltre, nonostante nelle osservazioni integrative pervenute il richiedente dichiari che l'ipnoterapia non e' una tecnica e che "nell'ordinamento didattico si legge chiaramente che l'ipnoterapia e' altro rispetto al semplice uso dell'ipnosi come aiuto/supporto a un intervento psicoterapeutico", si ribadisce che nella relazione teorica presentata tra le prove a sostegno citate viene esplicitato che molti autori (con riferimenti bibliografici comunque molto datati e prevalentemente pubblicazioni non peer-reviewed) hanno descritto l'incorporazione della tecnica ipnotica nella terapia cognitiva. Quindi lo stesso richiedente fa uso di una letteratura che fa riferimento all'efficacia ed efficienza aggiuntive dell'induzione di uno stato ipnotico (una tecnica) al trattamento psicoterapeutico (Dengrove, 1973), ovvero fa riferimento a un contributo coadiuvante dell'ipnosi, un completamento a terapie (in realta' non per forza esclusivamente cognitive) con un consolidato modello teorico e comprovata efficacia.
Pertanto, l'impiego dell'ipnoterapia in un ambito clinico limitato non la rende conforme ai requisiti per la formazione specialistica in psicoterapia, cui l'autorizzazione richiesta a questa CTC abilita. Infatti si ricorda che la formazione alla psicoterapia delle scuole riconosciute dal MUR ha l'obiettivo di formare, all'interno di una specifica prospettiva teorica supportata da evidenze scientifiche, una competenza trasversale e generale di psicoterapia finalizzata a effettuare interventi ad ampio spettro nelle diverse situazioni cliniche; la letteratura citata nella relazione evidenzia invece che nei quadri di disagio psichico l'ipnoterapia puo' essere un "valore aggiunto" ma non il cuore dell'intervento, che richiede competenze decisamente piu' ampie rispetto a quelle che fanno riferimento all'ipnosi.
B2) Coerenza e qualita' del programma formativo e dell'ordinamento didattico rispetto all'indirizzo teorico e metodologico.
Il programma formativo e l'OD sono in linea con il modello proposto e, in quanto tale, viene valutato come non rispondente alla necessita' per una scuola di psicoterapia di promuovere conoscenze, competenze ed esperienze indispensabili per l'esercizio della psicoterapia in tutti gli ambiti psicopatologici. L'analisi dell'ordinamento didattico (OD) e delle singole attivita' formative (AF) evidenzia una incompleta visione generale degli obiettivi propri della formazione di terzo livello all'esercizio della psicoterapia; gli obiettivi formativi non descrivono compiutamente le competenze piu' ampie attese per uno/a psicoterapeuta e, dall'esame delle osservazioni integrative trasmesse, cio' risulta rispondere a una precisa scelta applicativa del modello proposto.
L'OD appare quindi sostenere adeguatamente unicamente un livello di formazione di estrema specializzazione che andrebbe inserito su una base professionale e di competenze gia' consolidata, ma che, in termini di una specializzazione in psicoterapia, non appare sufficiente a garantire flessibilita' e competenze necessarie per l'attivita' clinica nella sua completezza e complessita'.
C) Convenzioni per il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia e alla verifica dell'efficacia dell'indirizzo seguito dall'Istituto.
Non risulta definito l'ambito clinico in cui le strutture della Croce rossa italiana Comitato regionale ODV presso cui verrebbe svolto il tirocinio possano integrare l'attivita' formativa, con particolare riferimento a servizi di psicoterapia e ipnoterapia.
D) Corpo docente.
Come riportato nelle osservazioni del 10 giugno u.s., la scelta di base dell'individuazione del numero dei docenti in rapporto agli insegnamenti non ha una motivazione didattica, come quella tra le altre di garantire una continuita' del percorso didattico, ma e' stata predisposta solo con l'intento di rispettare il piano finanziario. Tale criterio non e' rispondente ai requisiti tecnici, formativi e scientifici di una scuola di specializzazione.
1 - Giudizio istruttorio. Si esprime parere negativo per l'abilitazione dell'Istituto in quanto non e' chiaro il modello scientifico teorico di riferimento, che non presenta una solida validita' scientifica relativamente al suo utilizzo nelle varie forme di psicopatologia, ma si caratterizza per un'applicazione a un abito clinico estremamente ridotto. Il suo impiego, come coadiuvante, come valore aggiunto, a varie tipologie di psicoterapia - peraltro valutato da pubblicazioni datate e spesso non peer-reviewed e limitato solo ad alcune forme di psicopatologia - rende tale proposta di offerta formativa non idonea all'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica. L'OD proposto risulta estremamente specialistico e non coerente con una formazione professionale ampia e articolata quale quella richiesta a chi deve essere abilitato all'esercizio di un'attivita' di cura in ambito psicoterapeutico.»;
Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di abilitazione del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di ipnoterapia cognitiva "Thomas Dowd"», per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2026

Il segretario generale: Mancini