| Gazzetta n. 208 del 8 settembre 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 8 luglio 2026 |
| Modifica termini per la ricostruzione privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. (Ordinanza n. 12/2026). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri: (i) 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2023; (ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2023; (iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2023; (iv) 20 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2024; Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2023 e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69; Visto, altresi', l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024; Visto l'art. 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»; Visto, altresi', il comma 615 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025; Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime linee guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023; Viste le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: n. 1 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»; n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»; n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»; n. 5 del 23 febbraio 2026, recante «Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonche' per l'immediato avvio delle attivita' di progettazione»; n. 7 del 27 marzo 2026, recante «Modifica termini per la ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»; Visto, in particolare, l'art. 2 («Ricostruzione privata») dell'ordinanza n. 1 del 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito quanto segue: «1. Ai processi di ricostruzione privata si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni: a. n. 130 del 15 dicembre 2022, recante "Approvazione del testo unico della ricostruzione privata"; b. n. 5 del 28 novembre 2016, recante "Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili"; c. n. 9 del 14 dicembre 2016, recante "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016"; d. n. 21 del 28 aprile 2017, recante "Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017"; e. n. 51 del 28 marzo 2018 "Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati gia' interessati da precedenti eventi sismici"; f. n. 108 del 10 ottobre 2020, recante "Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e ulteriori disposizioni"; g. n. 183 del 13 maggio 2024, recante "Esercizio dei poteri sostitutivi nell'ambito della ricostruzione privata". 2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza. 3. Per gli interventi di ricostruzione privata, i soggetti interessati possono presentare manifestazione di volonta' secondo lo schema allegato al decreto del Commissario straordinario n. 1 del 28 aprile 2025 (recante "Linee guida contenenti primi indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023"), in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 della presente ordinanza, in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E. La manifestazione di volonta' di cui al presente comma, e' presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio attraverso la piattaforma Ge.Di.Si. entro il 31 marzo 2026. 4. I soggetti interessati possono domandare all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio una valutazione preventiva all'istanza di contributo in ordine alla definizione del livello operativo. 5. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilita' emesse sulla base di schede Aedes con esito B o C, in relazione ai quali il professionista incaricato dai soggetti interessati ritenga di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e piu' grave, come definito dalla tabella 1 degli allegati 4 e 5 al testo unico della ricostruzione privata (ordinanza n. 130 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni), deve essere chiesta all'Ufficio speciale per la ricostruzione la determinazione preventiva del livello operativo contestualmente alla verifica dello stato di danno ai fini dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione, indica anche il livello operativo derivante dall'esito dell'istruttoria e dall'ultima conforme dimostrazione del danno asseverata dal professionista. 6. Entro il 31 dicembre 2026, i soggetti interessati presentano all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., la richiesta per la concessione del contributo finalizzato alla ricostruzione privata. 7. Entro il 30 giugno 2026, al fine di consentire una piu' efficiente ed efficace gestione dei procedimenti per la concessione dei contributi, ove non sia gia' stata presentata la relativa richiesta, i soggetti interessati depositano all'Ufficio speciale per la ricostruzione, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., copia del contratto con il quale e' stato incaricato un professionista della progettazione degli interventi che formeranno oggetto di richiesta di contributo. 8. Le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi riguardanti gli interventi di ricostruzione privata saranno stabilite dal Commissario straordinario con successivo decreto.»; Considerata la scadenza, al 30 giugno 2026, del termine previsto dal comma 7, per il deposito presso l'USR competente per territorio di copia dei contratti con i quali sono stati incaricati singoli professionisti della progettazione degli interventi che formeranno oggetto di richiesta di contributo; Ritenuto opportuno - anche in considerazione del periodo estivo in corso - prorogare tale termine e congruo fissarlo nuovamente al prossimo 30 settembre 2026, consentendo cosi' ai cittadini un maggiore lasso temporale per concludere i contratti di incarico in questione; Ritenuto, pertanto, di modificare in tal senso l'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere al fine di fornire ai cittadini - colpiti da calamita' sismiche - un quadro chiaro delle prossime scadenze per gli adempimenti da compiere; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Umbria e Marche nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026;
Dispone:
Art. 1
Proroga termini in materia di ricostruzione privata
1. All'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche: le parole «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2026». |
| | Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 8 luglio 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2019 |
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