| Gazzetta n. 208 del 8 settembre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 4 agosto 2026 |
| Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' delle infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) nel territorio della Regione Lombardia. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti; Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Esaminato, in particolare, l'art. 26 del regolamento (UE) 2022/2472, riguardante gli «Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»; Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonche' ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile»; Visto in particolare il comma 1 dell'art. 9-bis - «Interventi per la ripresa dell'attivita' produttiva delle imprese agricole e ittiche»: «Le regioni sono autorizzate a destinare le risorse residue, risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle attuali disponibilita', vincolate nel risultato di amministrazione, per finanziare misure a favore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, nonche' delle imprese e dei consorzi della pesca e dell'acquacoltura, che hanno subito danni alla produzione a causa di calamita' naturali e di eventi assimilabili ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004», e il comma 2 del medesimo art. 9-bis: «Le regioni possono deliberare o integrare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applica l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le imprese e i consorzi di cui al comma 1 del presente articolo possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva, di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga al comma 4 e con esclusione di quanto previsto dal comma 2, lettera d), del medesimo art. 5»; Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 6309 del 15 giugno 2026, successivamente integrata e modificata dalla deliberazione n. 6534 del 20 luglio 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) a carico delle produzioni di uva nell'anno 2024 nella Citta' metropolitana di Milano e nelle Province di Lodi e Pavia; Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004; Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni di uva;
Decreta:
Art. 1
Declaratoria del carattere di eccezionalita' delle infezioni di peronospora (Plasmopara viticola)
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' delle infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) nella sottoindicata citta' metropolitana e nelle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni di uva nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalita' previste dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59: Citta' metropolitana di Milano: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) nell'anno 2024; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio del Comune di: San Colombano al Lambro; Provincia di Lodi: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) nell'anno 2024; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio del Comune di: Graffignana; Provincia di Pavia: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) nell'anno 2024; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Broni, Calvignano, Campospinoso Albaredo, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Cecima, Cigognola, Codevilla, Colli Verdi, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Inverno e Monteleone, Lirio (Montalto), Menconico, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Ponte Nizza, Portalbera, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Varzi, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo. |
| | Art. 2
Risorse finanziarie
Gli interventi di cui all'art. 1 sono finanziati esclusivamente con risorse residue risultanti dai precedenti riparti a favore della Regione Lombardia delle dotazioni di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e nei limiti delle attuali disponibilita', ai sensi del comma 1 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2026
Il Ministro: Lollobrigida |
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