Gazzetta n. 207 del 7 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 maggio 2026
Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, agli interventi del Ministero dell'universita' e della ricerca.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);
Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;
Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 e' destinato a interventi, anche gia' finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalita' di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonche' la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;
Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;
Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558, denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025, con il quale e' stata disposta l'assegnazione, per interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari a complessivi euro 140.000.000 delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale e' stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546 di cui euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;
Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, individua per il Ministero dell'universita' e della ricerca n. 8 linee di investimento, assegnando ad esse un importo pari a complessivi euro 1.514.000.000, di cui euro 238.000.000 per l'anno 2027, euro 129.000.000 per l'anno 2028, euro 62.000.000 per l'anno 2029 ed euro 155.000.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036;
Considerato che il predetto decreto Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, individua altresi' una ulteriore linea di investimento denominata «Spese per interventi di edilizia universitaria», cui sono assegnati complessivi euro 22.500.000, di cui euro 8.000.000 per l'anno 2027, euro 6.000.000 per l'anno 2028 e euro 8.500.000 per l'anno 2029, appostati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto che le risorse appostate sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca sono complessivamente pari a euro 1.536.500.000, di cui euro 246.000.000 per l'anno 2027, euro 135.000.000 per l'anno 2028, euro 70.500.000 per l'anno 2029 ed euro 155.000.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con la quale, in sezione seconda, e' stata disposta l'attribuzione di un importo complessivo pari a euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;
Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, e' stato altresi' rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonche' definanziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035.
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-bis rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;
Viste le note prot. 2237 del 19 febbraio 2026 e prot. n 4084 del 21 maggio 2026 con le quali il Ministero dell'universita' e della ricerca ha tramesso l'elenco degli interventi, identificati mediante il CUP e corredati dal relativo cronoprogramma procedurale, cui destinare le risorse assegnate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025;
Tenuto conto che gli interventi proposti presentano un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) amministrazione titolare: il Ministero dell'universita' e della ricerca;
c) intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;
d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
e) soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;
f) obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
g) economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni;
h) monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attivita' in essere per l'attuazione degli interventi;
i) sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilita' con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.
 
Allegato 1

Fondo Investimenti (Articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024) Allegato 1 - Elenco interventi Ministero dell'universita' e della
ricerca

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Elenco degli interventi

1. In attuazione dell'art. 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' approvato l'elenco degli interventi proposti dal Ministero dell'universita' e della ricerca contenuto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Restano ferme le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per l'attuazione dei singoli interventi.
2. Per ogni intervento, identificato mediante il CUP, l'allegato 1 riporta il contributo a carico delle risorse di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025. Per ogni intervento e', inoltre, allegata una scheda progettuale che riporta le informazioni relative all'intervento stesso, al soggetto attuatore e al costo complessivo, nonche' le modalita' di attuazione, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario.
3. I soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nelle schede progettuali sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in conformita' al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. I soggetti di cui al presente comma applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.
 
Art. 3

Spese anticipate

1. Le spese relative alla realizzazione dei progetti effettivamente sostenute dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono ammissibili al finanziamento a condizione che siano strettamente necessarie per la realizzazione dell'intervento e strettamente connesse ad esso e nel limite delle risorse assegnate per ciascuna annualita' dal presente provvedimento.
 
Art. 4

Rimodulazione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualita' e fermo restando l'importo assegnato a ciascun intervento, per motivate esigenze anche relative ai tempi di realizzazione dei lavori, le risorse assegnate possono essere rimodulate anche tra diversi interventi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, il Ministero dell'universita' e della ricerca comunica le richieste di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, che fornisce il riscontro entro trenta giorni; in caso di mancato riscontro nei termini o di mancata richiesta di integrazione della documentazione, la rimodulazione si intende approvata.
2. Le rimodulazioni tra gli interventi disciplinate al comma 1 possono essere disposte nell'ambito delle risorse assegnate ad ogni capitolo e piano gestionale, come indicati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025.
 
Art. 5

Modalita' di erogazione delle risorse

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualita' dal presente provvedimento, le risorse sono erogate in relazione alle richieste presentate e allo stato di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture completate.
2. I mandati di pagamento riportano il codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi riferiti a due o piu' investimenti ovvero a due o piu' CUP.
3. Le risorse assegnate, ancorche' eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione degli interventi, rimangono vincolate fino al collaudo o fino alla regolare esecuzione dell'opera, oppure fino al completamento degli interventi medesimi.
 
Art. 6

Monitoraggio, obblighi informativi e revoca

1. I soggetti attuatori degli interventi provvedono ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati e, ove richiesto, forniscono dettagliate informazioni sullo stato di realizzazione degli interventi medesimi.
2. L'amministrazione titolare entro il 31 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione complessiva che, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi di cui al comma 1, dia conto dello stato di avanzamento degli interventi.
3. Ferma restando la relazione di cui al comma 2, l'amministrazione titolare verifica il raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale. Qualora emerga, anche sulla base della relazione di cui al comma 2, il mancato raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale, l'amministrazione titolare puo' assegnare, previa verifica della compatibilita' finanziaria, un congruo termine comunque non superiore a 30 giorni, al fine di provvedere ai necessari adempimenti, comunicandolo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale oppure del termine assegnato ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'amministrazione titolare, si provvede alla revoca delle risorse assegnate.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del comma 4, le risorse finanziarie oggetto di revoca nonche' le eventuali economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi possono essere assegnate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e sulla base di apposita richiesta dell'amministrazione titolare, agli interventi riportati nell'allegato 1 al fine di compensare in via prioritaria eventuali maggiori fabbisogni rilevati, anche derivanti da approvazioni di varianti. Conseguentemente, con le medesime modalita' di cui al primo periodo, si provvede all'aggiornamento dell'allegato 1 e delle relative schede progettuali.
6. Le risorse non utilizzate all'esito di quanto previsto al comma 5 sono riversate entro il 31 dicembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario.
Il presente decreto e' comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2026

Il Ministro: Giorgetti