| Gazzetta n. 207 del 7 settembre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
| DECRETO 21 aprile 2026 |
| Abilitazione all'«APSI - Accademia di psicoterapia sistemica integrata» ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Oppeano, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo di 12 allievi ammissibili a ciascun anno di corso e di 48 allievi per l'intero corso. |
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IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale e' stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento; Vista l'istanza prot. n. 9881 del 14 maggio 2025, e successive integrazioni, con la quale la «APSI - Accademia di psicoterapia sistemica integrata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Oppeano (VR), via Quaiotto n. 102, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a dodici unita' e, per l'intero corso, a quarantotto unita'; Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 19 gennaio 2026; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' espressa dall'ANVUR con delibera 19 marzo 2026, n. 79, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «APSI - Accademia di psicoterapia sistemica integrata» e' abilitato ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del regolamento stesso, nella sede principale di Oppeano (VR), via Quaiotto n. 102, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata. 2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili e' pari a dodici unita' e, per l'intero corso, a quarantotto unita'. Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2026
Il Segretario generale: Mancini |
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