| Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 149 |
| Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149, recante: «Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2026). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 19, comma 1, lettera m-bis), concernente l'ordinamento della giurisdizione tributaria; Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, recante «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di diretta collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»; Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante «Testo unico della giustizia tributaria»; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»; Visto il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, recante «Guarentigie della magistratura»; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2026; Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 luglio 2026; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1-bis: 1) al comma 1, dopo le parole: «magistrati tributari» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1-bis»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica, i magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»; 3) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»; b) all'articolo 2: 1) al comma 1-bis, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «il magistrato o»; 2) al comma 6, dopo le parole: «altre sezioni» sono aggiunte le seguenti: «individuandoli prioritariamente tra i magistrati tributari, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»; c) all'articolo 4, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Concorso per magistrato tributario»; d) all'articolo 4-quinquies, dopo il comma 01 e' inserito il seguente: «01-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso, nei limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.»; e) all'articolo 5-bis, al comma 1 e' anteposto il seguente: «01. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria e' assicurata la formazione continua a garanzia dell'indipendenza e dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»; f) al capo II, dopo la rubrica e' inserita la seguente intestazione: «Sezione I - Disposizioni generali»; g) all'articolo 7: 1) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.»; h) all'articolo 8: 1) al comma 01, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in albi professionali, le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1.»; 2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»; 3) al comma 1-bis: 3.1) la parola: «componenti», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «giudici»; 3.2) il terzo periodo e' soppresso; 4) al comma 4, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»; 5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste dal presente articolo, provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»; i) all'articolo 11: 1) al comma 4-bis, secondo periodo, dopo la parola: «giudici» sono inserite le seguenti: «o magistrati»; 2) al comma 4-ter, lettera c), le parole: «i criteri di valutazione ed» sono soppresse; l) all'articolo 12: 1) al comma 1 e' anteposto il seguente: «01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari.»; 2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»; m) dopo l'articolo 12 e' inserita la seguente sezione: «Sezione II - Disposizioni integrative sullo stato giuridico dei magistrati tributari Art. 12-bis (Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e riammissione in servizio). - 1. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di dimissioni e riammissione al servizio previste per i magistrati ordinari. Art. 12-ter (Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente o infermita'). - 1. Se per qualsiasi infermita', giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non puo' adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, e' dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato puo' essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, tenuto conto del tipo e della gravita' dell'infermita' o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita. Se l'infermita' ha carattere temporaneo, il magistrato puo', su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermita' permanente emerga che lo stato di infermita', quale gia' accertato, e' incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, e' dispensato dal servizio. Art. 12-quater (Garanzie). - 1. I magistrati tributari non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge. Art. 12-quinquies (Trasferimento d'ufficio). - 1. Il trasferimento d'ufficio del magistrato tributario puo' avvenire nelle ipotesi di incompatibilita' di cui all'articolo 8, commi 01, 1-bis e 2, o quando, per qualsiasi causa, indipendentemente da profili di colpa, non puo' svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialita'. 2. In caso di soppressione di una corte di giustizia tributaria, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altra corte di giustizia tributaria nella stessa regione, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede. 3. Qualora venga ridotto l'organico di una corte di giustizia tributaria, i magistrati con minore anzianita' di ruolo che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altra corte della stessa regione, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede. 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si tiene conto, in quanto possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire. Art. 12-sexies (Diritto di partecipazione). - 1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies, il magistrato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, puo' presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.»; n) dopo l'articolo 12-sexies, introdotto dalla lettera m) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione III - Trattamento economico»; o) dopo l'articolo 13-bis e' inserita la seguente intestazione: «Capo II-bis - Responsabilita' e disposizioni disciplinari Sezione I - Disposizioni comuni»; p) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: «Art. 14-bis (Procedimento disciplinare). - 1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato. 2. Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni. 3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni con il deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato. 4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione. 5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere da altro componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero da un avvocato. 6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza e' applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 7. Per quanto non contemplato dal presente decreto si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari di cui al capo II del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili.»; q) dopo l'articolo 14-bis, introdotto dalla lettera p) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione II - Disposizioni disciplinari per i giudici tributari»; r) all'articolo 15, comma 2, la parola: «componenti» e' sostituita dalle seguenti: «giudici tributari»; s) dopo l'articolo 15 e' inserita la seguente sezione: «Sezione III - Disposizioni disciplinari per i magistrati tributari Art. 15-bis (Illeciti disciplinari dei magistrati tributari). - 1. Il magistrato tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo, equilibrio e rispetto della dignita' della persona. 2. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni: a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e l), i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 8; c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri componenti delle corti di giustizia tributaria o di collaboratori; e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro componente delle corti di giustizia tributaria; f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; i) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e' richiesta dalla legge; l) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; m) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; n) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei propri compiti; o) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni. Si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto; p) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato; q) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attivita' di servizio; r) per il presidente della corte o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; s) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente; t) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e' idonea a ledere indebitamente diritti altrui; u) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui; v) il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla propria attivita' di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; z) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo; aa) l'omissione, da parte del presidente della corte o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti dai componenti della corte, della sezione o del collegio; bb) l'omissione, da parte del presidente della corte ovvero da parte del presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ovvero al presidente della corte, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 8, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies; cc) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 nonche' l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011; dd) l'omissione, da parte del presidente della corte o del presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o al presidente della corte delle condotte del componente della corte o della sezione che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011; ee) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettere g), h), i), l), m), n), z) ed ee), l'attivita' di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita' disciplinare. 4. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni: a) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri; b) il frequentare persona che al magistrato consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone; c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o di attivita' tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dal comma 1; e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche' ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti; f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie; g) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato; h) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste; i) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri; l) l'omissione, da parte del componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera i). 5. L'illecito disciplinare non e' configurabile quando il fatto e' di scarsa rilevanza. L'illecito disciplinare previsto dal comma 2, lettera p), e' estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 e' stato rispettato. Il beneficio di cui al primo periodo puo' essere applicato una sola volta. 6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato: a) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria; b) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalita' e conseguenze, carattere di particolare gravita'; c) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalita' di esecuzione, carattere di particolare gravita'; d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato e' estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita. Art. 15-ter (Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari). - 1. Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) l'ammonimento; b) la censura; c) la perdita dell'anzianita'; d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo; e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni; f) la rimozione. 2. Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione prevista per l'infrazione piu' grave. Quando piu' illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, puo' essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile. 3. L'ammonimento e' un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso. 4. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare. 5. La perdita dell'anzianita' non puo' essere inferiore a due mesi e non puo' superare i due anni. 6. La temporanea incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo' superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare. 7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima qualifica; alla meta', se alla seconda e terza qualifica; a un terzo, se alla quarta o quinta qualifica. 8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 15-quater (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 15-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 8; d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita'; e) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 2, lettere d), e) e f); f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; h) i comportamenti di cui all'articolo 15-bis, comma 2, lettera q); i) la scarsa laboriosita', se abituale; l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; m) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; n) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita'. 2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianita' per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 15-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; c) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera b). 3. Si applica la sanzione della incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attivita' di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita'. 5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale. Art. 15-quinquies (Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari). - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, puo' disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento e' sempre disposto nel caso in cui e' inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni. 2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 14-bis, comma 1, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in via cautelare e provvisoria, puo' disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.»; t) l'articolo 16 e' abrogato; u) all'articolo 24, comma 1, lettera m-bis), dopo le parole «l'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «, con priorita' per i magistrati tributari,»; v) all'articolo 44-ter, le parole: «I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate» sono sostituite dalle seguenti: «I punteggi di cui alla tabella F allegata». 2. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica, i magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»; 3) al comma 5, le parole: «I criteri di valutazione e i punteggi» sono sostituite dalle seguenti: «I punteggi»; b) all'articolo 3: 1) al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «il magistrato o»; 2) al comma 7, dopo le parole: «altre sezioni» sono aggiunte le seguenti: «individuandoli prioritariamente tra i magistrati tributari, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»; c) all'articolo 5, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Concorso per magistrato tributario»; d) all'articolo 9, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso, nei limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.»; e) all'articolo 11, al comma 1 e' anteposto il seguente: «01. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria e' assicurata la formazione continua a garanzia dell'indipendenza e dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»; f) al capo II, dopo la rubrica e' inserita la seguente intestazione: «Sezione I - Disposizioni generali»; g) all'articolo 13: 1) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.»; h) all'articolo 14: 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 57, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in albi professionali, le attivita' individuate nella lettera h) del comma 2.»; 2) al comma 2, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»; 3) al comma 3: 3.1) la parola: «componenti», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «giudici»; 3.2) il terzo periodo e' soppresso; 4) al comma 6, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»; 5) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste dal presente articolo, provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»; i) all'articolo 17: 1) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «giudici» sono inserite le seguenti: «o magistrati»; 2) al comma 6, lettera c), le parole: «i criteri di valutazione ed» sono soppresse; l) all'articolo 18: 1) al comma 1 e' anteposto il seguente: «01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari.»; 2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»; m) dopo l'articolo 18 e' inserita la seguente sezione: «Sezione II - Disposizioni integrative sullo stato giuridico dei magistrati tributari Art. 18-bis (Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e riammissione in servizio). - 1. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di dimissioni e riammissione al servizio previste per i magistrati ordinari. Art. 18-ter (Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente o infermita'). - 1. Se per qualsiasi infermita', giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non puo' adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, e' dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato puo' essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, tenuto conto del tipo e della gravita' dell'infermita' o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita. Se l'infermita' ha carattere temporaneo, il magistrato puo', su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermita' permanente emerga che lo stato di infermita', quale gia' accertato, e' incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, e' dispensato dal servizio. Art. 18-quater (Garanzie). - 1. I magistrati tributari non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge. Art. 18-quinquies (Trasferimento d'ufficio). - 1. Il trasferimento d'ufficio del magistrato tributario puo' avvenire nelle ipotesi di incompatibilita' di cui all'articolo 14, commi 1, 3 e 4, o quando, per qualsiasi causa, indipendentemente da profili di colpa, non puo' svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialita'. 2. In caso di soppressione di una corte di giustizia tributaria, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altra corte di giustizia tributaria nella stessa regione, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede. 3. Qualora venga ridotto l'organico di una corte di giustizia tributaria, i magistrati con minore anzianita' di ruolo che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altra corte della stessa regione, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede. 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si tiene conto, in quanto possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire. Art. 18-sexies (Diritto di partecipazione). - 1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 18-bis, 18-ter, 18-quater e 18-quinquies, il magistrato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, puo' presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.»; n) dopo l'articolo 18-sexies, introdotto dalla lettera m) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione III - Trattamento economico»; o) dopo l'articolo 20 e' inserita la seguente intestazione: «Capo II-bis - Responsabilita' e disposizioni disciplinari Sezione I - Disposizioni comuni»; p) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: «Art. 21-bis (Procedimento disciplinare). - 1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato. 2. Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni. 3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni con il deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato. 4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione. 5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere da altro componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero da un avvocato. 6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza e' applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 7. Per quanto non contemplato dal presente testo unico si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari di cui al capo II del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili.»; q) dopo l'articolo 21-bis, introdotto dalla lettera p) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione II - Disposizioni disciplinari per i giudici tributari»; r) all'articolo 22, comma 2, la parola: «componenti» e' sostituita dalle seguenti: «giudici tributari»; s) dopo l'articolo 22 e' inserita la seguente sezione: «Sezione III - Disposizioni disciplinari per i magistrati tributari Art. 22-bis (Illeciti disciplinari dei magistrati tributari). - 1. Il magistrato tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo, equilibrio e rispetto della dignita' della persona. 2. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni: a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e l) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 14. c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri componenti delle corti di giustizia tributaria o di collaboratori; e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro componente delle corti di giustizia tributaria; f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; i) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e' richiesta dalla legge; l) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; m) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; n) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei propri compiti; o) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni. Si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto; p) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato; q) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attivita' di servizio; r) per il presidente della corte o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; s) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente; t) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e' idonea a ledere indebitamente diritti altrui; u) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui; v) il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla propria attivita' di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; z) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo; aa) l'omissione, da parte del presidente della corte o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti dai componenti della corte, della sezione o del collegio; bb) l'omissione, da parte del presidente della corte ovvero da parte del presidente di sezione della comunicazione, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ovvero al presidente della corte, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 14, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 18-ter, 18-quater e 18-quinquies; cc) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011; dd) l'omissione, da parte del presidente della corte o del presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o al presidente della corte delle condotte del componente della corte o della sezione che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011; ee) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza. 3. Fermo restando, quanto previsto dal comma 2, lettere g), h), i), l), m), n), z) ed ee), l'attivita' di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita' disciplinare. 4. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni: a) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri; b) il frequentare persona che al magistrato consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone; c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o di attivita' tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dal comma 1; e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche' ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti; f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie; g) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato; h) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste; i) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri; l) l'omissione, da parte del componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera i). 5. L'illecito disciplinare non e' configurabile quando il fatto e' di scarsa rilevanza. L'illecito disciplinare previsto, dal comma 2, lettera p), e' estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, e' stato rispettato. Il beneficio di cui al primo periodo puo' essere applicato una sola volta. 6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato: a) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria; b) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalita' e conseguenze, carattere di particolare gravita'; c) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalita' di esecuzione, carattere di particolare gravita'; d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato e' estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita. Art. 22-ter (Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari). - 1. Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) l'ammonimento; b) la censura; c) la perdita dell'anzianita'; d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo; e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni; f) la rimozione. 2. Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione prevista per l'infrazione piu' grave. Quando piu' illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, puo' essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile. 3. L'ammonimento e' un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso. 4. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare. 5. La perdita dell'anzianita' non puo' essere inferiore a due mesi e non puo' superare i due anni. 6. La temporanea incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo' superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare. 7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima qualifica; alla meta', se alla seconda e terza qualifica; a un terzo, se alla quarta o quinta qualifica. 8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 22-quater (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 22-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 14; d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita'; e) i comportamenti previsti dall'articolo 22-bis, comma 2, lettere d), e) e f); f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; h) i comportamenti di cui all'articolo 22-bis, comma 2, lettera q); i) la scarsa laboriosita', se abituale; l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; m) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; n) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita'. 2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianita' per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 22-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; c) i comportamenti previsti dall'articolo 22-bis, comma 4, lettera b). 3. Si applica la sanzione della incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attivita' di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita'. 5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 22-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale. Art. 22-quinquies (Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari). - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, puo' disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento e' sempre disposto nel caso in cui e' inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni. 2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 21-bis, comma 1, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in via cautelare e provvisoria, puo' disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.»; t) l'articolo 23 e' abrogato. u) all'articolo 30, comma 1, lettera o), dopo le parole «l'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «, con priorita' per i magistrati tributari,».
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella GazzettaUfficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023: «Art. 19 (Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario: a) coordinare con la nuova disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a finalita' deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria; b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante: 1) la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo; 2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali; 3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalita' telematiche; 4) la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza; c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalita' e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; d) rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo; e) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo; f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo; g) prevedere l'impugnabilita' dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato; h) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti; i) al fine di assicurare la parita' delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini; l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione; m) disciplinare le modalita' di assegnazione dei magistrati e dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino dell'assetto territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni gia' esercitate presso le corti accorpate o soppresse; m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, fatte salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonche' quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilita', della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 8 agosto 2025, n. 120, recante «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025: «Art. 1. - 1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, primo periodo, la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trentasei"; 2) al comma 6, le parole: "dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di cui al comma 1" e le parole: "di cui ai commi 1 o 4" sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»; b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) prevedere la possibilita' di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"; c) all'articolo 15, comma 2: 1) alla lettera a), numero 1), la parola: "diminuzione" e' sostituita dalla seguente: "revisione"; 2) alla lettera m), dopo la parola: "riordino" sono inserite le seguenti: «e revisione» e le parole: "a distanza" sono soppresse; d) all'articolo 19, comma 1, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, fatte salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonche' quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilita', della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio"; e) all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".». - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di diretta collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993. - Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante «Testo unico della giustizia tributaria» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024. - Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1941. - Il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, recante «Guarentigie della magistratura» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 22 giugno 1946. - Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1-bis, 2, 4-quinquies, 5-bis, 7, 8, 11, 12, 15, 24 e 44-ter del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente decreto: «Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria). - 1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 1-bis e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022. 1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica, i magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 2. I magistrati tributari di cui al comma 1-bis sono reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 4 a 4-quater. 3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 e' individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.». «Art. 2 (La composizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado). - 1. A ciascuna delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attivita' svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalita' di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non puo' essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro i quattro anni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente. 1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il magistrato o il giudice tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza. 2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'. 3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2. 4. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari. 5. Ogni collegio giudicante e' presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti. 6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni individuandoli prioritariamente tra i magistrati tributari, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.». «Art. 4 (Concorso per magistrato tributario). - 1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento. 2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici. 3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria. 4. La prova orale verte su: a) diritto tributario e diritto processuale tributario; b) diritto civile e diritto processuale civile; c) diritto penale tributario; d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; e) diritto commerciale; f) diritto dell'Unione europea; g) diritto internazionale pubblico e privato; h) contabilita' aziendale e bilancio; i) elementi di informatica giuridica; l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco. 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo". 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. 7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.». «Art. 4-quinquies (Nomina e tirocinio del magistrato tributario). - 01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale. 01-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso, nei limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente. 1. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio e' assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio, le modalita' di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneita' al conferimento delle funzioni giurisdizionali. 2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario affidatario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.». Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari). - 01. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria e' assicurata la formazione continua a garanzia dell'indipendenza e dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita' della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalita' separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle universita' accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, o da altri enti pubblici. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.». «Art. 7 (Requisiti generali). - 1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono: a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di eta'; e) avere idoneita' fisica e psichica; e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche; f) 1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.». «Art. 8 (Incompatibilita'). - 01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. I magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in albi professionali, le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1. 1. Non possono essere giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi; c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze; f); g) i prefetti; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici; i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attivita' di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione dei tributi o di altri enti impositori; l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia; m) ; m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i). 1-bis. Non possono essere giudici di corte di giustizia tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di primo grado. Non possono, altresi', essere giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero nelle regioni con essa confinanti. 2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado. 3. Nessuno puo' essere componente di piu' corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. 4. I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di appartenenza. 4-bis. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste dal presente articolo, provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.». «Art. 11 (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). - 1. La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, a una delle funzioni dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. 2. I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di eta'. 3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per piu' di cinque anni consecutivi. 4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto. 4-bis. Ferme restando le modalita' indicate nel comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio e' disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorita' rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici o magistrati che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore. 4-ter. L'assegnazione degli incarichi e' disposta nel rispetto delle seguenti modalita': a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria e' portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda; b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilita' indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza; c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica. 5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre; b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato. 5-bis. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.». «Art. 12 (Decadenza dall'incarico). - 01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari. 1. Decadono dall'incarico i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado i quali: a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7; b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 8; c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti; d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. 2. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.». «Art. 15 (Vigilanza e sanzioni disciplinari). - 1. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo grado aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti. 2. I giudici tributari delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7. 3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni. 4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita'; d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori; e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro giudice; f) l'omessa comunicazione al Presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze; g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; h) la scarsa laboriosita', se abituale; i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; l) l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti; m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti. 5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per: a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; c) l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone. 6. Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave. 7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.». «Art. 24 (Attribuzioni). - 1. Il consiglio di presidenza: a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle commissioni; f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti; g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in sezioni; g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari; h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata; i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; l) esprime parere sulla ripartizione fra le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento; m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1; m-bis) dispone, in caso di necessita', l'applicazione, con priorita' per i magistrati tributari, di magistrati e di giudici tributari presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno; n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. 2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attivita' giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e puo' disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. 2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza e' istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali e' nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo puo' svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attivita' presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza. 2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.». «Art. 44-ter (Modifica delle tabelle). - 1. I punteggi di cui alla tabella F allegata al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 22 e 30 del citato decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (La giurisdizione tributaria). - 1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 1-bis e dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2. 1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica, i magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 2. Nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i giudici tributari in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico. I giudici tributari, salvo quanto previsto nel terzo periodo, sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. I componenti delle Corti di giustizia tributaria nominati a seguito di appositi bandi pubblicati a partire da quello del 3 agosto 2011, Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle Corti di giustizia tributaria sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianita' anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 3. I magistrati tributari sono reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 5 a 8. 4. L'organico dei magistrati tributari e' individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado. 5. I punteggi di cui alla tabella C allegata al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.». «Art. 3 (La composizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado). - 1. A ciascuna delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attivita' svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalita' di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non puo' essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro i quattro anni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente. 2. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il magistrato o il giudice tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza. 3. Il presidente della corte di giustizia tributaria, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'. 4. Il presidente della corte di giustizia tributaria con oltre quindici sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 3. 5. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari. 6. Ogni corte in composizione collegiale e' presieduta dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti. 7. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della corte di giustizia tributaria designa i componenti di altre sezioni, individuandoli prioritariamente tra i magistrati tributari, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.». «Art. 5 (Concorso per magistrato tributario). - 1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento. 2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici. 3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria. 4. La prova orale verte su: a) diritto tributario e diritto processuale tributario; b) diritto civile e diritto processuale civile; c) diritto penale tributario; d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; e) diritto commerciale; f) diritto dell'Unione europea; g) contabilita' aziendale e bilancio; h) elementi di informatica giuridica; i) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco. 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a h), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo". 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. 7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera i), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.». «Art. 9 (Nomina e tirocinio del magistrato tributario). - 1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale. 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso, nei limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente. 2. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 5 svolgono un tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 3, al magistrato tributario in tirocinio e' assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio, le modalita' di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneita' al conferimento delle funzioni giurisdizionali. 3. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario affidatario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.». «Art. 11 (Formazione continua dei giudici e magistrati tributari). - 01. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria e' assicurata la formazione continua a garanzia dell'indipendenza e dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita' della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalita' separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle universita' accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 o da altri enti pubblici. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.». «Art. 13 (Requisiti generali). - 1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono: a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di eta'; e) avere idoneita' fisica e psichica; f) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche. 1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.». «Art. 14 (Incompatibilita'). - 1. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute, nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. I magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 57, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in albi professionali, le attivita' individuate nella lettera h) del comma 2. 2. Non possono essere giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 46, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi; c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze; f) i prefetti; g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici; h) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attivita' di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione dei tributi o di altri enti impositori; i) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia; l) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 57 ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera h). 3. Non possono essere giudici di corte di giustizia tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera h) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di primo grado. Non possono, altresi', essere giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera h) del comma 2 nella regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero nelle regioni con essa confinanti. 4. Non possono essere componenti dello stesso collegio i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado. 5. Nessuno puo' essere componente di piu' corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. 6. I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data, essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di appartenenza. 6-bis. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste dal presente articolo, provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.». «Art. 17 (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). - 1. La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2, a una delle funzioni dei componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. 2. I magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 3, e i giudici tributari del ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di eta'. 3. I presidenti di sezione, i vicepresidenti e i componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima corte per piu' di cinque anni consecutivi. 4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto. 5. Ferme restando le modalita' indicate nel comma 6, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio e' disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella C allegata al presente testo unico. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorita' rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 5 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici o magistrati che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore. 6. L'assegnazione degli incarichi e' disposta nel rispetto delle seguenti modalita': a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria e' portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda; b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilita' indicate all'articolo 14. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza; c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i punteggi stabiliti dalla tabella C e, nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica. 7. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre; b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato. 8. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni. 9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028.». «Art. 18 (Decadenza dall'incarico). - 01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari. 1. Decadono dall'incarico i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che: a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 13; b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'articolo 14; c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti; d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. 2. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa deliberazione del Consiglio di presidenza.». «Art. 22 (Vigilanza e sanzioni disciplinari). - 1. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria corte, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo grado aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti. 2. I giudici tributari delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7. 3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni. 4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita'; d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori; e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro giudice; f) l'omessa comunicazione al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze; g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; h) la scarsa laboriosita', se abituale; i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; l) l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti; m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti. 5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per: a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; c) l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone. 6. Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro giudice tributario, da parte del presidente della corte o della sezione, se ripetuta o grave. 7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.». «Art. 30 (Attribuzioni). - 1. Il Consiglio di presidenza: a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; d) formula al Ministro dell'economia e delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 36, comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle corti di giustizia tributaria; f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti; g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in sezioni; h) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati e per i giudici tributari; i) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata; l) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente testo unico o che comunque riguardano il funzionamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; m) esprime parere sulla ripartizione fra le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di loro funzionamento; n) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 19, comma 1; o) dispone, in caso di necessita', l'applicazione, con priorita' per i magistrati tributari, di magistrati e di giudici tributari presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno; p) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. 2. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attivita' giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e puo' disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. 3. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza e' istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali e' nominato un direttore. L'ufficio ispettivo puo' svolgere, col supporto del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, attivita' presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza. 4. I componenti dell'ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'ufficio e' corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 19, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.». - L'articolo 30 del citato decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, abrogato dal presente decreto, recava: «Attribuzioni». |
| | Art. 2
Disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 8-bis, primo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari». 2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»; b) all'articolo 23-bis: 1) al comma 1, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»; 2) al comma 3, le parole: «Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»; c) all'articolo 53, comma 3, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari». 3. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: «Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari». 4. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole: «magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari». 5. All'articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso. 6. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 18, le parole: «componenti delle commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «componenti delle corti»; b) al comma 66, le parole: «a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari». 7. Alla legge 17 giugno 2022, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»; b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»; c) all'articolo 18, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»; d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»; e) all'articolo 20: 1) al comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»; 2) al comma 2, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari». 8. All'articolo 116, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»; b) alla lettera a-bis), le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari». 9. Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»; b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»; c) all'articolo 16, comma 1, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari». 10. Con successivo decreto legislativo si dispone in tema di fissazione del numero massimo di magistrati tributari che possono essere collocati fuori ruolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al primo periodo il numero massimo dei magistrati tributari che possono essere collocati fuori ruolo e' fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in proporzione al numero dei magistrati tributari effettivamente in servizio. 11. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo;». 12. All'articolo 14, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al numero 1), dopo la parola: «amministrativi» sono aggiunte le seguenti e' aggiunta la seguente: «, tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo». 13. All'articolo 19, primo comma, numero 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo le parole: «i magistrati della Corte dei conti,» sono inserite le seguenti «i magistrati tributari con almeno quattro anni di anzianita' in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,». 14. All'articolo 4, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo il numero 2) e' inserito il seguente: «2-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo;». 15. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo le parole: «di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile» sono aggiunte le seguenti: «, di magistrato tributario in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509». 16. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Possono essere iscritti nella Sezione A - Commercialisti coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato tributario, se in possesso di laurea magistrale o laurea specialistica di secondo livello in scienze dell'economia (LM-56 o 64/S) o in scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non puo' esercitare la professione nell'ambito territoriale nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione.». 17. All'articolo 1, comma 22-bis, sesto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, le parole: «magistrati amministrativi, contabili e ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati amministrativi, contabili, ordinari e tributari». 18. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «magistrati amministrativi, ordinari e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati amministrativi, ordinari, contabili e tributari»; b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari». 19. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati tributari adottati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175;». 20. All'articolo 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «, entro il 31 gennaio 2023, individua» sono sostituite dalle seguenti: «individua annualmente», e dopo le parole «n. 183», sono inserite le seguenti: «, o magistrati tributari»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio provvedimento, individua i criteri per l'assegnazione d'ufficio, in via non esclusiva, dei magistrati e dei giudici tributari, con priorita' nei confronti dei magistrati tributari, tenendo comunque conto della distanza dalla sede di applicazione e dell'esigenza di funzionalita' dell'ufficio di provenienza.». 21. L'articolo 138 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente: «1. Presso ogni corte di giustizia tributaria e' costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un componente della corte di giustizia tributaria designato dal presidente della corte, nonche' da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' all'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 24 novembre 2024, n. 175, recante testo unico della giustizia tributaria, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la corte e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente e' designato anche un membro supplente. L'individuazione del presidente di sezione e la designazione del componente di cui al primo periodo avvengono, con priorita' nei confronti dei magistrati tributari sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Al presidente e ai componenti della commissione del patrocinio non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della corte di giustizia tributaria.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 8-bis della legge 2 aprile 1979, n. 97 recante: «Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato», come modificato dal presente decreto: «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, 23-bis e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. 1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421.». «Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita' tra pubblico e privato). - 1. 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. 3. Per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. Omissis.». «Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», come modificato dal presente decreto: «Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato. 2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unita' aggiuntive per ciascun ordinamento. 3. Per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo accoglimento. 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi). - 1. Le funzioni relative al coordinamento dell'attivita' normativa del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonche' la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attivita' di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative, opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR). Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 9.». - Si riporta il testo del comma 353, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dal presente decreto: «353. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalita' per l'attuazione dei commi 351 e 352; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.». - Si riporta il testo dei commi 18 e 66, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», come modificato dal presente decreto: «18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle corti tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.». «66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.». - Si riporta il testo degli articoli 15, 16, 18, 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura», modificati dal presente decreto: «Art. 15 (Eleggibilita' dei magistrati). - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale e' compresa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresi', eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui e' compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico; in tal caso si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni. 5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.». «Art. 16 (Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale). - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.». «Art. 18 (Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti). - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, ne' possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura. 2. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non direttamente giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie. 3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 e' disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi. 4. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.». «Art. 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi). - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente delle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano gia' maturato l'eta' per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non direttamente giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.». «Art. 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi). - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vice-capo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonche' presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi. 2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano gia' maturato l'eta' per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non direttamente giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione. 4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31 agosto 2026.». - Si riporta il testo dell'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», modificato dal presente decreto: «Articolo 116 (Collaudo e verifica di conformita'). - Omissis 6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformita': a) ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio; a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16; b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16; c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita' di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. Omissis.». - Il testo degli articoli 1, 11, e 16 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, recante «Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71» modificato dal presente articolo, e' il seguente: «Art. 1 (Ambito applicativo). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari.». «Art. 11 (Limiti di permanenza fuori ruolo). - 1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni. 2. Per tutti gli incarichi di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e), il tempo trascorso fuori ruolo non puo' superare complessivamente dieci anni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonche' agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attivita' giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.». «Art. 16 (Limiti di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, commi 2 e 3, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 68, primo periodo, e commi da 69 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190, non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari. 1-bis. All'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'applicazione del primo periodo, non e' mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento gia' conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.». - Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, recante «Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti» modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Nomine a referendario). - Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario; b) i sostituti procuratori dello Stato; c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari; c-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo; d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni; e) gli impiegati delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo". I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente. Per quanto altro attiene alle modalita' del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo art. 44, le norme vigenti. Alla lettera a) dell'art. 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole "della regia universita' di Roma".». - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali» modificato dal presente decreto: «Art. 14. Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purche' non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta': 1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi, tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo e della giustizia militare di qualifica equiparata; 2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato; 3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva; 4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio; 5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva; 6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni; 7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni; 8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali», modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Nomina a consigliere di Stato). - I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti: 1) in ragione della meta', ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all'art. 12, primo comma, su proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n. 2) dell'art. 7 e, tra i componenti di cui al n. 4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica piu' elevata o, a parita' di qualifica, maggiore anzianita', in base alla valutazione dell'attivita' giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati nonche' dell'anzianita' di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell'art. 21, l'anzianita' maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale; 2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonche' a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni di piena idoneita' all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell'attivita' e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere; 3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita', i magistrati della Corte dei conti, i magistrati tributari con almeno quattro anni di anzianita' in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianita', i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianita', nonche' i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso e' indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quattro mesi dell'anno. I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso stesso. Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalita' di svolgimento del concorso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444.». - Si riporta testo dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 103, recante «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» modificato dal presente decreto: «Art. 4. - La nomina ad avvocato dello Stato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purche' non abbiano superato il 45° anno di eta': 1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio; 2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata; 2-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo; 3) i magistrati amministrativi; 4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno; 5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale; 6) i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale; 7) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale. L'art. 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, numero 1611, e' abrogato.». - Si riporta testo dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Disciplina della professione di avvocato). - Omissis. 3. L'iscrizione ad un albo circondariale e' condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresi' iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, di magistrato tributario in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non puo' esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato puo' esercitare l'attivita' di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34» modificato dal presente decreto: «Art. 36 (Albo ed elenco dei non esercenti). - 1. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo. 2. Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell'archivio storico dell'Albo e dell'elenco. 3. L'Albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonche' agli altri Consigli dell'Ordine. 3-bis. Possono essere iscritti nella Sezione A - Commercialisti coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato tributario, se in possesso di laurea magistrale o laurea specialistica di secondo livello in scienze dell'economia (LM-56 o 64/S) o in scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non puo' esercitare la professione nell'ambito territoriale nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione. 4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al comma 3 avviene, con cadenza semestrale, a mezzo del portale informatico del Consiglio nazionale medesimo, per via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche regolamentari. 5. L'Albo e' diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente: a) Sezione A Commercialisti; b) Sezione B Esperti contabili. 6. Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione e' stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonche' l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili. 7. L'Albo e' compilato per ordine di anzianita' dell'iscrizione e puo' portare un indice per ordine alfabetico. 8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» modificato dal presente articolo, e' il seguente: «Art. 1. - Omissis 22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di' cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita l'Unita' per la semplificazione. L'Unita' per la semplificazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unita' per la semplificazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili, ordinari e tributari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti dell'Unita' possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dell'Unita' per la semplificazione e' costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa, da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unita' di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Dell'Unita' fanno parte inoltre non piu' di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione. Per il funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi', all'Unita' tecnica - finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 7, e 10 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69» modificato dal presente decreto: «Art. 7. - 1. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed e' scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari, contabili e tributari, tra gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'universita' e della ricerca. Omissis.». «Art. 10. - 1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'articolo 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 135 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo» modificato dal presente decreto: «Art. 135 (Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma). - 1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati tributari adottati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175; b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonche' le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 133, comma 1, lettera m), nonche' i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5 comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonche' gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992; f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2; g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z); h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; h-bis) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'AISI, dell'AISE e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; q-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-bis); q-ter) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-ter); q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro; q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche; q-septies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23. 2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria). - Omissis. 4. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individua annualmente, individua le sedi delle corti di giustizia tributaria nelle quali non e' possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, o magistrati tributari. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennita' di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Per fare fronte all'urgente necessita' di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la dotazione del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e' fissata in 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio provvedimento, individua i criteri per l'assegnazione d'ufficio, in via non esclusiva, dei magistrati e dei giudici tributari, con priorita' nei confronti dei magistrati tributari, tenendo comunque conto della distanza dalla sede di applicazione e dell'esigenza di funzionalita' dell'ufficio di provenienza. Omissis.». |
| | Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 20, valutati in euro 354.200 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in euro 700.700 per l'anno 2029 e in euro 1.093.400 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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