Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 149
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149, recante: «Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2026).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 19, comma 1, lettera m-bis), concernente l'ordinamento della giurisdizione tributaria;
Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, recante «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di diretta collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;
Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante «Testo unico della giustizia tributaria»;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»;
Visto il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, recante «Guarentigie della magistratura»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2026;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e al testo
unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14
novembre 2024, n. 175.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «magistrati tributari» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1-bis»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica, i magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
3) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «il magistrato o»;
2) al comma 6, dopo le parole: «altre sezioni» sono aggiunte le seguenti: «individuandoli prioritariamente tra i magistrati tributari, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
c) all'articolo 4, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Concorso per magistrato tributario»;
d) all'articolo 4-quinquies, dopo il comma 01 e' inserito il seguente:
«01-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso, nei limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.»;
e) all'articolo 5-bis, al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria e' assicurata la formazione continua a garanzia dell'indipendenza e dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
f) al capo II, dopo la rubrica e' inserita la seguente intestazione: «Sezione I - Disposizioni generali»;
g) all'articolo 7:
1) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.»;
h) all'articolo 8:
1) al comma 01, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in albi professionali, le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1.»;
2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
3) al comma 1-bis:
3.1) la parola: «componenti», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
3.2) il terzo periodo e' soppresso;
4) al comma 4, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste dal presente articolo, provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
i) all'articolo 11:
1) al comma 4-bis, secondo periodo, dopo la parola: «giudici» sono inserite le seguenti: «o magistrati»;
2) al comma 4-ter, lettera c), le parole: «i criteri di valutazione ed» sono soppresse;
l) all'articolo 12:
1) al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari.»;
2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
m) dopo l'articolo 12 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione II - Disposizioni integrative sullo stato giuridico dei magistrati tributari
Art. 12-bis (Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e riammissione in servizio). - 1. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di dimissioni e riammissione al servizio previste per i magistrati ordinari.
Art. 12-ter (Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente o infermita'). - 1. Se per qualsiasi infermita', giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non puo' adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, e' dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato puo' essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, tenuto conto del tipo e della gravita' dell'infermita' o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita. Se l'infermita' ha carattere temporaneo, il magistrato puo', su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermita' permanente emerga che lo stato di infermita', quale gia' accertato, e' incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, e' dispensato dal servizio.
Art. 12-quater (Garanzie). - 1. I magistrati tributari non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge.
Art. 12-quinquies (Trasferimento d'ufficio). - 1. Il trasferimento d'ufficio del magistrato tributario puo' avvenire nelle ipotesi di incompatibilita' di cui all'articolo 8, commi 01, 1-bis e 2, o quando, per qualsiasi causa, indipendentemente da profili di colpa, non puo' svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialita'.
2. In caso di soppressione di una corte di giustizia tributaria, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altra corte di giustizia tributaria nella stessa regione, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.
3. Qualora venga ridotto l'organico di una corte di giustizia tributaria, i magistrati con minore anzianita' di ruolo che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altra corte della stessa regione, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si tiene conto, in quanto possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire.
Art. 12-sexies (Diritto di partecipazione). - 1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies, il magistrato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, puo' presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.»;
n) dopo l'articolo 12-sexies, introdotto dalla lettera m) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione III - Trattamento economico»;
o) dopo l'articolo 13-bis e' inserita la seguente intestazione:
«Capo II-bis - Responsabilita' e disposizioni disciplinari
Sezione I - Disposizioni comuni»;
p) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Procedimento disciplinare). - 1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni con il deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere da altro componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero da un avvocato.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza e' applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Per quanto non contemplato dal presente decreto si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari di cui al capo II del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili.»;
q) dopo l'articolo 14-bis, introdotto dalla lettera p) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione II - Disposizioni disciplinari per i giudici tributari»;
r) all'articolo 15, comma 2, la parola: «componenti» e' sostituita dalle seguenti: «giudici tributari»;
s) dopo l'articolo 15 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione III - Disposizioni disciplinari per i magistrati tributari
Art. 15-bis (Illeciti disciplinari dei magistrati tributari). - 1. Il magistrato tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo, equilibrio e rispetto della dignita' della persona.
2. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e l), i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 8;
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri componenti delle corti di giustizia tributaria o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro componente delle corti di giustizia tributaria;
f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
i) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e' richiesta dalla legge;
l) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
m) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;
n) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei propri compiti;
o) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni. Si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;
p) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;
q) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attivita' di servizio;
r) per il presidente della corte o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
s) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
t) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e' idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
u) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui;
v) il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla propria attivita' di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;
z) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
aa) l'omissione, da parte del presidente della corte o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti dai componenti della corte, della sezione o del collegio;
bb) l'omissione, da parte del presidente della corte ovvero da parte del presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ovvero al presidente della corte, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 8, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies;
cc) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 nonche' l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
dd) l'omissione, da parte del presidente della corte o del presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o al presidente della corte delle condotte del componente della corte o della sezione che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011;
ee) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettere g), h), i), l), m), n), z) ed ee), l'attivita' di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita' disciplinare.
4. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri;
b) il frequentare persona che al magistrato consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o di attivita' tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dal comma 1;
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche' ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
g) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;
h) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
i) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l) l'omissione, da parte del componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera i).
5. L'illecito disciplinare non e' configurabile quando il fatto e' di scarsa rilevanza. L'illecito disciplinare previsto dal comma 2, lettera p), e' estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 e' stato rispettato. Il beneficio di cui al primo periodo puo' essere applicato una sola volta.
6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato:
a) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;
b) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalita' e conseguenze, carattere di particolare gravita';
c) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalita' di esecuzione, carattere di particolare gravita';
d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato e' estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita.
Art. 15-ter (Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari). - 1. Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianita';
d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
f) la rimozione.
2. Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione prevista per l'infrazione piu' grave. Quando piu' illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, puo' essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.
3. L'ammonimento e' un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
4. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.
5. La perdita dell'anzianita' non puo' essere inferiore a due mesi e non puo' superare i due anni.
6. La temporanea incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo' superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.
7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima qualifica; alla meta', se alla seconda e terza qualifica; a un terzo, se alla quarta o quinta qualifica.
8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 15-quater (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 15-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 8;
d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
e) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 2, lettere d), e) e f);
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
h) i comportamenti di cui all'articolo 15-bis, comma 2, lettera q);
i) la scarsa laboriosita', se abituale;
l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
m) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
n) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita'.
2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianita' per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 15-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
c) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera b).
3. Si applica la sanzione della incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attivita' di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita'.
5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale.
Art. 15-quinquies (Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari). - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, puo' disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento e' sempre disposto nel caso in cui e' inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.
2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 14-bis, comma 1, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in via cautelare e provvisoria, puo' disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.»;
t) l'articolo 16 e' abrogato;
u) all'articolo 24, comma 1, lettera m-bis), dopo le parole «l'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «, con priorita' per i magistrati tributari,»;
v) all'articolo 44-ter, le parole: «I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate» sono sostituite dalle seguenti: «I punteggi di cui alla tabella F allegata».
2. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica, i magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
3) al comma 5, le parole: «I criteri di valutazione e i punteggi» sono sostituite dalle seguenti: «I punteggi»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «il magistrato o»;
2) al comma 7, dopo le parole: «altre sezioni» sono aggiunte le seguenti: «individuandoli prioritariamente tra i magistrati tributari, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
c) all'articolo 5, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Concorso per magistrato tributario»;
d) all'articolo 9, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso, nei limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.»;
e) all'articolo 11, al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria e' assicurata la formazione continua a garanzia dell'indipendenza e dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
f) al capo II, dopo la rubrica e' inserita la seguente intestazione: «Sezione I - Disposizioni generali»;
g) all'articolo 13:
1) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.»;
h) all'articolo 14:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 57, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in albi professionali, le attivita' individuate nella lettera h) del comma 2.»;
2) al comma 2, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
3) al comma 3:
3.1) la parola: «componenti», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
3.2) il terzo periodo e' soppresso;
4) al comma 6, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
5) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste dal presente articolo, provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
i) all'articolo 17:
1) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «giudici» sono inserite le seguenti: «o magistrati»;
2) al comma 6, lettera c), le parole: «i criteri di valutazione ed» sono soppresse;
l) all'articolo 18:
1) al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari.»;
2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
m) dopo l'articolo 18 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione II - Disposizioni integrative sullo stato giuridico dei magistrati tributari
Art. 18-bis (Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e riammissione in servizio). - 1. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di dimissioni e riammissione al servizio previste per i magistrati ordinari.
Art. 18-ter (Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente o infermita'). - 1. Se per qualsiasi infermita', giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non puo' adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, e' dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato puo' essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, tenuto conto del tipo e della gravita' dell'infermita' o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita. Se l'infermita' ha carattere temporaneo, il magistrato puo', su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermita' permanente emerga che lo stato di infermita', quale gia' accertato, e' incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, e' dispensato dal servizio.
Art. 18-quater (Garanzie). - 1. I magistrati tributari non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge.
Art. 18-quinquies (Trasferimento d'ufficio). - 1. Il trasferimento d'ufficio del magistrato tributario puo' avvenire nelle ipotesi di incompatibilita' di cui all'articolo 14, commi 1, 3 e 4, o quando, per qualsiasi causa, indipendentemente da profili di colpa, non puo' svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialita'.
2. In caso di soppressione di una corte di giustizia tributaria, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altra corte di giustizia tributaria nella stessa regione, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.
3. Qualora venga ridotto l'organico di una corte di giustizia tributaria, i magistrati con minore anzianita' di ruolo che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altra corte della stessa regione, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si tiene conto, in quanto possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire.
Art. 18-sexies (Diritto di partecipazione). - 1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 18-bis, 18-ter, 18-quater e 18-quinquies, il magistrato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, puo' presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.»;
n) dopo l'articolo 18-sexies, introdotto dalla lettera m) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione III - Trattamento economico»;
o) dopo l'articolo 20 e' inserita la seguente intestazione:
«Capo II-bis - Responsabilita' e disposizioni disciplinari
Sezione I - Disposizioni comuni»;
p) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Procedimento disciplinare). - 1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni con il deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere da altro componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero da un avvocato.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza e' applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Per quanto non contemplato dal presente testo unico si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari di cui al capo II del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili.»;
q) dopo l'articolo 21-bis, introdotto dalla lettera p) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione II - Disposizioni disciplinari per i giudici tributari»;
r) all'articolo 22, comma 2, la parola: «componenti» e' sostituita dalle seguenti: «giudici tributari»;
s) dopo l'articolo 22 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione III - Disposizioni disciplinari per i magistrati tributari
Art. 22-bis (Illeciti disciplinari dei magistrati tributari). - 1. Il magistrato tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo, equilibrio e rispetto della dignita' della persona.
2. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e l) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 14.
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri componenti delle corti di giustizia tributaria o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro componente delle corti di giustizia tributaria;
f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
i) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e' richiesta dalla legge;
l) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
m) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;
n) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei propri compiti;
o) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni. Si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;
p) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;
q) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attivita' di servizio;
r) per il presidente della corte o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
s) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
t) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e' idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
u) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui;
v) il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla propria attivita' di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;
z) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
aa) l'omissione, da parte del presidente della corte o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti dai componenti della corte, della sezione o del collegio;
bb) l'omissione, da parte del presidente della corte ovvero da parte del presidente di sezione della comunicazione, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ovvero al presidente della corte, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 14, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 18-ter, 18-quater e 18-quinquies;
cc) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
dd) l'omissione, da parte del presidente della corte o del presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o al presidente della corte delle condotte del componente della corte o della sezione che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011;
ee) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza.
3. Fermo restando, quanto previsto dal comma 2, lettere g), h), i), l), m), n), z) ed ee), l'attivita' di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita' disciplinare.
4. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri;
b) il frequentare persona che al magistrato consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o di attivita' tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dal comma 1;
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche' ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
g) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;
h) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
i) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l) l'omissione, da parte del componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera i).
5. L'illecito disciplinare non e' configurabile quando il fatto e' di scarsa rilevanza. L'illecito disciplinare previsto, dal comma 2, lettera p), e' estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, e' stato rispettato. Il beneficio di cui al primo periodo puo' essere applicato una sola volta.
6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato:
a) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;
b) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalita' e conseguenze, carattere di particolare gravita';
c) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalita' di esecuzione, carattere di particolare gravita';
d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato e' estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita.
Art. 22-ter (Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari). - 1. Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianita';
d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
f) la rimozione.
2. Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione prevista per l'infrazione piu' grave. Quando piu' illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, puo' essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.
3. L'ammonimento e' un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
4. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.
5. La perdita dell'anzianita' non puo' essere inferiore a due mesi e non puo' superare i due anni.
6. La temporanea incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo' superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.
7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima qualifica; alla meta', se alla seconda e terza qualifica; a un terzo, se alla quarta o quinta qualifica.
8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 22-quater (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 22-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 14;
d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
e) i comportamenti previsti dall'articolo 22-bis, comma 2, lettere d), e) e f);
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
h) i comportamenti di cui all'articolo 22-bis, comma 2, lettera q);
i) la scarsa laboriosita', se abituale;
l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
m) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
n) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita'.
2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianita' per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 22-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
c) i comportamenti previsti dall'articolo 22-bis, comma 4, lettera b).
3. Si applica la sanzione della incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attivita' di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita'.
5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 22-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale.
Art. 22-quinquies (Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari). - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, puo' disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento e' sempre disposto nel caso in cui e' inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.
2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 21-bis, comma 1, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in via cautelare e provvisoria, puo' disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.»;
t) l'articolo 23 e' abrogato.
u) all'articolo 30, comma 1, lettera o), dopo le parole «l'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «, con priorita' per i magistrati tributari,».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella GazzettaUfficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 9
agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la
riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
189 del 14 agosto 2023:
«Art. 19 (Principi e criteri direttivi per la
revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario). - 1. Nell'esercizio della delega
di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i
seguenti principi e criteri direttivi specifici per la
revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario:
a) coordinare con la nuova disciplina di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a
finalita' deflativa operanti nella fase antecedente la
costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo
contenimento dei tempi di conclusione della controversia
tributaria;
b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della
giustizia tributaria mediante:
1) la semplificazione della normativa processuale
funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti
per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei
provvedimenti giurisdizionali;
3) la disciplina delle conseguenze processuali
derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle
modalita' telematiche;
4) la previsione che la discussione da remoto
possa essere chiesta anche da una sola delle parti
costituite nel processo, con istanza da notificare alle
altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di
partecipare in presenza;
c) modificare l'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615,
secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano
proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalita'
e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546
del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida
notificazione della cartella di pagamento ovvero
dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma
2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 1973;
d) rafforzare il divieto di produrre nuovi
documenti nei gradi processuali successivi al primo;
e) prevedere la pubblicazione e la successiva
comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti
giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di
merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei
trenta giorni successivi alla comunicazione del
dispositivo;
f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare
anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
g) prevedere l'impugnabilita' dell'ordinanza che
accoglie o respinge l'istanza di sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato;
h) prevedere interventi di deflazione del
contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi
compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo
la definizione agevolata delle liti pendenti;
i) al fine di assicurare la parita' delle parti in
giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le
sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle
banche di dati della giurisprudenza delle corti di
giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;
l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di
giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni
staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo
grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti,
sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di
lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli
abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e
della riscossione;
m) disciplinare le modalita' di assegnazione dei
magistrati e dei giudici tributari e del personale
amministrativo interessati al riordino dell'assetto
territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire
la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle
corti di primo e di secondo grado alle quali sono
trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi,
assicurando ai magistrati e ai giudici tributari
l'attribuzione delle medesime funzioni gia' esercitate
presso le corti accorpate o soppresse;
m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico
e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili,
a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in
particolare, fatte salve le prerogative dell'avvio del
procedimento disciplinare attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri e al presidente della corte di
giustizia tributaria di secondo grado nonche' quelle
decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative
sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilita',
della dispensa dal servizio e del trasferimento di
ufficio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 8
agosto 2025, n. 120, recante «Modifiche alla legge 9 agosto
2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma
fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9
agosto 2025:
«Art. 1. - 1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, primo periodo, la parola:
"ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trentasei";
2) al comma 6, le parole: "dalla data di entrata
in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi"
sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di cui al comma
1" e le parole: "di cui ai commi 1 o 4" sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 4»;
b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), il numero
5) e' sostituito dal seguente:
"5) prevedere la possibilita' di estendere anche
ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento
dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis,
88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14
del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato
dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi";
c) all'articolo 15, comma 2:
1) alla lettera a), numero 1), la parola:
"diminuzione" e' sostituita dalla seguente: "revisione";
2) alla lettera m), dopo la parola: "riordino"
sono inserite le seguenti: «e revisione» e le parole: "a
distanza" sono soppresse;
d) all'articolo 19, comma 1, dopo la lettera m)
e' aggiunta la seguente:
"m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato
giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto
compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con
riferimento, in particolare, fatte salve le prerogative
dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al
Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della
corte di giustizia tributaria di secondo grado nonche'
quelle decisorie del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le
relative sanzioni e procedure, e al regime delle
incompatibilita', della dispensa dal servizio e del
trasferimento di ufficio";
e) all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole:
"31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2026".».
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13
gennaio 1993.
- Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175
recante «Testo unico della giustizia tributaria» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre
2024.
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante
«Ordinamento giudiziario» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1941.
- Il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
recante «Guarentigie della magistratura» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 22 giugno 1946.
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,
recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei
magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per
la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina
in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e
trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio
2005, n. 150» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 21 marzo 2006.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1-bis, 2,
4-quinquies, 5-bis, 7, 8, 11, 12, 15, 24 e 44-ter del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria). - 1. La
giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati
tributari di cui al comma 1-bis e dai giudici tributari
nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.
1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei
magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel
quale sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo,
i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva
anzianita' di servizio nella qualifica. In caso di pari
anzianita' di servizio nella qualifica, i magistrati
tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore
anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei
magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il
mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
2. I magistrati tributari di cui al comma 1-bis sono
reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 4
a 4-quater.
3. L'organico dei magistrati tributari di cui al
comma 2 e' individuato in 448 unita' presso le corti di
giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le
corti di giustizia tributaria di secondo grado.».
«Art. 2 (La composizione delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado). - 1. A ciascuna delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e'
preposto un presidente che presiede anche la prima sezione.
L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di
esercizio effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per
una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione
positiva da parte del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria dell'attivita' svolta nel primo
triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria stabilisce con
proprio regolamento il procedimento e le modalita' di tale
valutazione, garantendo la previa interlocuzione con
l'interessato. Il Presidente non puo' essere nominato tra
soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro i
quattro anni successivi alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di partecipazione
all'interpello per ricoprire la funzione di presidente.
1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e
comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle
funzioni di cui al comma 1, il magistrato o il giudice
tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo
tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse
all'incarico di presidente di sezione nella corte di
giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era
preposto ovvero in quella di precedente provenienza.
2. Il presidente della commissione, in caso di
assenza o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non
giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore
anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'.
3. Il presidente di commissione con oltre quindici
sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali
ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al
comma 2.
4. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un
vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici
tributari.
5. Ogni collegio giudicante e' presieduto dal
presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con
numero invariabile di tre votanti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari
per costituire il collegio giudicante, il presidente della
commissione designa i componenti di altre sezioni
individuandoli prioritariamente tra i magistrati tributari,
sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria.».
«Art. 4 (Concorso per magistrato tributario). - 1. La
nomina a magistrato tributario si consegue mediante un
concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e
a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio
successivo, per i quali puo' essere attivata la procedura
di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova
scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova
orale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere disciplinate le modalita' di
svolgimento della prova scritta mediante strumenti
informatici.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di
verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico
del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati
teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e
sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova
teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza
in materia tributaria.
4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale
tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale tributario;
d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
e) diritto commerciale;
f) diritto dell'Unione europea;
g) diritto internazionale pubblico e privato;
h) contabilita' aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal
candidato all'atto della domanda di partecipazione al
concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in
ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non
inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della
prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un
giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua
straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva
nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono
ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in
ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con
l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di
insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo".
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, terminata la
valutazione degli elaborati scritti, sono nominati
componenti della commissione esaminatrice docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano
in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle
sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove
orali relative alla lingua straniera della quale sono
docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato
tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli
specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando,
comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l),
deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.».
«Art. 4-quinquies (Nomina e tirocinio del magistrato
tributario). - 01. I concorrenti dichiarati idonei
all'esito del concorso per esami sono classificati secondo
il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine,
sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti
messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di
titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della
nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il
giorno di svolgimento della prova orale.
01-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei,
secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori
posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a
concorso, nei limiti delle facolta' assunzionali
dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.
1. I magistrati tributari nominati a seguito del
superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un
tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive
della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di
giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita'
giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella
rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella
seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e
nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in
tirocinio e' assegnato un carico di lavoro fissato con
delibera del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria. Con delibera del Consiglio di presidenza sono
individuati i presidenti delle corti di giustizia
tributaria e di sezione di cui all'articolo 3, presso i
quali i magistrati tributari nominati svolgono il
tirocinio, le modalita' di affidamento e i criteri per il
conseguimento del giudizio di idoneita' al conferimento
delle funzioni giurisdizionali.
2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato
negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio
della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio
e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal
magistrato tributario affidatario, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente;
la seconda deliberazione negativa determina la cessazione
del rapporto di impiego del magistrato tributario in
tirocinio.».
Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e dei
magistrati tributari). - 01. Ai componenti delle corti di
giustizia tributaria e' assicurata la formazione continua a
garanzia dell'indipendenza e dell'efficienza
dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati
tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione
e di aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria.
1. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e
le modalita' della formazione continua e dell'aggiornamento
professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi
periodici di carattere teorico-pratico organizzati e
gestiti sulla base di apposita convenzione,
prioritariamente, dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione con modalita' separate e corsi
distinti rispetto ai corsi di formazione destinati
all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle
universita' accreditate ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19, o da altri enti pubblici. Agli oneri
per la formazione di cui al primo periodo si provvede
nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce
di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base
di un programma di formazione annuale, comunicato al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di
luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi
medesimi.».
«Art. 7 (Requisiti generali). - 1. I giudici delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti comuni
non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per
reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione o di sicurezza;
d) non avere superato, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sessantasette
anni di eta';
e) avere idoneita' fisica e psichica;
e-bis) essere muniti di laurea magistrale o
quadriennale in materie giuridiche o
economico-aziendalistiche;
f)
1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le
disposizioni relative ai requisiti generali previste per i
magistrati ordinari.».
«Art. 8 (Incompatibilita'). - 01. Ai magistrati
tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo
I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12. I magistrati tributari non
possono appartenere alle corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti
fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il
coniuge o il convivente, sono abilitati all'assistenza
tecnica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, ovvero esercitano anche in forma non
individuale, se iscritti in albi professionali, le
attivita' individuate nella lettera i) del comma 1.
1. Non possono essere giudici delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado, finche'
permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle
rispettive funzioni o attivita' professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del
Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che
applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei
tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti
di detti enti o come componenti di organi collegiali,
concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria
che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle
entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di
finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle
societa' concessionarie del servizio di riscossione delle
imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f);
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o
esecutivi nei partiti o movimenti politici;
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo
saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o
attraverso forme associative, esercitano l'attivita' di
consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e
redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di
consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi
titolo e anche nelle controversie di carattere tributario,
di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di
societa' di riscossione dei tributi o di altri enti
impositori;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i
funzionari civili dei Corpi di polizia;
m) ;
m-bis) coloro che sono iscritti in albi
professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente
individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed
esercitano, anche in forma non individuale, le attivita'
individuate nella lettera i).
1-bis. Non possono essere giudici di corte di
giustizia tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi
o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo
grado di coloro che, iscritti in albi professionali,
esercitano, anche in forma non individuale, le attivita'
individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e
nelle province confinanti con la predetta regione dove ha
sede la corte di giustizia tributaria di primo grado. Non
possono, altresi', essere giudici delle corti di giustizia
tributaria di secondo grado i coniugi, i conviventi o i
parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado
di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano,
anche in forma non individuale, le attivita' individuate
nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la
corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero nelle
regioni con essa confinanti.
2. Non possono essere componenti dello stesso
collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i
parenti ed affini entro il quarto grado.
3. Nessuno puo' essere componente di piu' corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado.
4. I giudici delle corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado, che vengano a trovarsi in una delle
condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano
nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico
fino alla data di cessazione dell'incompatibilita';
successivamente alla suddetta data essi riassumono le
rispettive funzioni anche in soprannumero presso la corte
di giustizia tributaria di primo e secondo grado di
appartenenza.
4-bis. All'accertamento della sussistenza delle cause
di incompatibilita' previste dal presente articolo,
provvede il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria.».
«Art. 11 (Durata dell'incarico e assegnazione degli
incarichi per trasferimento). - 1. La nomina dei giudici
tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4,
comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla
data del 1° gennaio 2022, a una delle funzioni dei
componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado non costituisce in nessun caso rapporto di
pubblico impiego.
2. I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis,
comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al
comma 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano
dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo
anno di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i
componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado non possono essere assegnati alla stessa
sezione della medesima commissione per piu' di cinque anni
consecutivi.
4. I componenti delle corti di giustizia tributaria
di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione
o dall'incarico svolti, non possono concorrere
all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal
giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni
dell'incarico ricoperto.
4-bis. Ferme restando le modalita' indicate nel comma
4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso
incarico per trasferimento dei componenti delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio
e' disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei
punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente
decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei
posti di presidente, di presidente di sezione, di vice
presidente e di componente presso una sede giudiziaria di
corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno
una volta l'anno e con priorita' rispetto alle procedure
concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso
incarico, interpelli per il trasferimento di giudici o
magistrati che ricoprono la medesima funzione o una
funzione superiore.
4-ter. L'assegnazione degli incarichi e' disposta nel
rispetto delle seguenti modalita':
a) la vacanza nei posti di presidente, di
presidente di sezione, di vice presidente delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado e di
componente delle corti di giustizia tributaria e' portata
dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i
componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio,
a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del
termine entro il quale chi aspira all'incarico deve
presentare domanda;
b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui
alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati
relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e
comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate
negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che
hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e
sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla
comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere
allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una
delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il
possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione
di non essere in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' indicate all'articolo 8. Le esclusioni
dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria
disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei
requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di
presidenza;
c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal
Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del
candidato, secondo i punteggi stabiliti dalla tabella F e,
nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita'
anagrafica.
5. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una
delle seguenti condizioni:
a) sanzione disciplinare irrogata al candidato
nel quinquennio antecedente la data di scadenza della
domanda per l'incarico per il quale concorre;
b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per
cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il
termine di trenta giorni a decorrere dalla data di
deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal
singolo candidato.
5-bis. Nei casi di necessita' di servizio, il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su
richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia
Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle
funzioni.».
«Art. 12 (Decadenza dall'incarico). - 01. Ai
magistrati tributari si applicano le disposizioni in
materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati
ordinari.
1. Decadono dall'incarico i giudici delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita'
previsti dall'art. 8;
c) cessano, se magistrati o altri dipendenti
dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio,
dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o
da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;
d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere
l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del
decreto di nomina;
e) non partecipano, senza giustificato motivo, a
tre sedute consecutive.
2. La decadenza e' dichiarata con decreto del
Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio
di presidenza.».
«Art. 15 (Vigilanza e sanzioni disciplinari). - 1. Il
presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di
primo e secondo grado esercita la vigilanza sugli altri
componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di
segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne
le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di
competenza. Il presidente di ciascuna corte di giustizia
tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sulla
attivita' giurisdizionale delle corti di giustizia
tributaria di primo grado aventi sede nella circoscrizione
della stessa e sui loro componenti.
2. I giudici tributari delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado, per comportamenti non
conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono
soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.
3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi
trasgressioni.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura,
per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al
comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una
delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di
astensione nei casi previsti dalla legge;
c) i comportamenti che, a causa dei rapporti
comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel
procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze,
costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
d) i comportamenti abitualmente o gravemente
scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o
di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della
corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita'
giudiziaria di altro giudice;
f) l'omessa comunicazione al Presidente della corte
di giustizia tributaria di primo e secondo grado da parte
del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
g) il perseguimento di fini diversi da quelli di
giustizia;
h) la scarsa laboriosita', se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di
riservatezza;
l) l'uso della qualita' di giudice tributario al
fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m) la reiterata e grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate
dagli organi competenti.
5. Si applica la sanzione non inferiore alla
sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due
anni, per:
a) il reiterato o grave ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al
comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito
vantaggio a una delle parti;
c) l'uso della qualita' di giudice tributario al
fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d) il frequentare persona che consti essere stata
dichiarata delinquente abituale, professionale o per
tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi
alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere
sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere
rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.
6. Si applica la sanzione dell'incapacita' a
esercitare un incarico direttivo per l'interferenza,
nell'attivita' di altro giudice tributario, da parte del
presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o
grave.
7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di
recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.».
«Art. 24 (Attribuzioni). - 1. Il consiglio di
presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri
componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio
funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro
provvedimento riguardante i componenti delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado;
d) formula al Ministro delle finanze proposte per
l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei
servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado;
e) predispone elementi per la redazione della
relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29,
comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle
commissioni;
f) stabilisce i criteri di massima per la
formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la
ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in
sezioni;
g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili,
distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici
tributari;
h) assicura l'aggiornamento professionale dei
giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di
formazione permanente, in sede centrale e decentrata;
i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di
convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque
riguardano il funzionamento delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado;
l) esprime parere sulla ripartizione fra le corti
di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi
stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le
spese di loro funzionamento;
m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo
13, comma 1;
m-bis) dispone, in caso di necessita',
l'applicazione, con priorita' per i magistrati tributari,
di magistrati e di giudici tributari presso altra corte di
giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione
staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la
durata massima di un anno;
n) delibera su ogni altra materia ad esso
attribuita dalla legge.
2. Il consiglio di presidenza vigila sul
funzionamento dell'attivita' giurisdizionale delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado e puo'
disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante.
2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente
delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio
di presidenza e' istituito, con carattere di autonomia e
indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei
magistrati o giudici tributari, tra i quali e' nominato un
direttore. L'Ufficio ispettivo puo' svolgere, col supporto
della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento
delle finanze, attivita' presso le corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle
verifiche di rispettiva competenza.
2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono
esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali
presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici
tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un
trattamento economico, sostitutivo di quello previsto
dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu'
elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici
tributari per l'incarico di presidente di corte di
giustizia tributaria.».
«Art. 44-ter (Modifica delle tabelle). - 1. I
punteggi di cui alla tabella F allegata al presente decreto
sono modificati, su conforme parere del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 5, 9, 11,
13, 14, 17, 18, 22 e 30 del citato decreto legislativo 14
novembre 2024, n. 175, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (La giurisdizione tributaria). - 1. La
giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati
tributari di cui al comma 1-bis e dai giudici tributari
presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2.
1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei
magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel
quale sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo,
i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva
anzianita' di servizio nella qualifica. In caso di pari
anzianita' di servizio nella qualifica, i magistrati
tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore
anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei
magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il
mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
2. Nel ruolo unico nazionale dei componenti delle
Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, sono inseriti,
ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i giudici tributari
in servizio alla data di entrata in vigore del presente
testo unico. I giudici tributari, salvo quanto previsto nel
terzo periodo, sono inseriti nel ruolo unico secondo la
rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. I
componenti delle Corti di giustizia tributaria nominati a
seguito di appositi bandi pubblicati a partire da quello
del 3 agosto 2011, Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico
secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del
punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative
procedure selettive. In caso di pari anzianita' di servizio
nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti
delle Corti di giustizia tributaria sono inseriti nel ruolo
unico secondo l'anzianita' anagrafica. A decorrere
dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico
annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito
istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria.
3. I magistrati tributari sono reclutati secondo le
modalita' previste dagli articoli da 5 a 8.
4. L'organico dei magistrati tributari e' individuato
in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria di
primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia
tributaria di secondo grado.
5. I punteggi di cui alla tabella C allegata al
presente decreto sono modificati, su conforme parere del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
«Art. 3 (La composizione delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado). - 1. A ciascuna delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e'
preposto un presidente che presiede anche la prima sezione.
L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di
esercizio effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per
una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione
positiva da parte del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria dell'attivita' svolta nel primo
triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria stabilisce con
proprio regolamento il procedimento e le modalita' di tale
valutazione, garantendo la previa interlocuzione con
l'interessato. Il Presidente non puo' essere nominato tra
soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro i
quattro anni successivi alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di partecipazione
all'interpello per ricoprire la funzione di presidente.
2. A seguito di valutazione negativa da parte del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e
comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle
funzioni di cui al comma 1, il magistrato o il giudice
tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo
tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse
all'incarico di presidente di sezione nella corte di
giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era
preposto ovvero in quella di precedente provenienza.
3. Il presidente della corte di giustizia tributaria,
in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle
funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con
maggiore anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'.
4. Il presidente della corte di giustizia tributaria
con oltre quindici sezioni puo' delegare sue attribuzioni
non giurisdizionali ad uno o piu' presidenti di sezione con
i criteri di cui al comma 3.
5. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un
vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici
tributari.
6. Ogni corte in composizione collegiale e'
presieduta dal presidente della sezione o dal
vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre
votanti.
7. Se in una sezione mancano i componenti necessari
per costituire il collegio giudicante, il presidente della
corte di giustizia tributaria designa i componenti di altre
sezioni, individuandoli prioritariamente tra i magistrati
tributari, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria.».
«Art. 5 (Concorso per magistrato tributario). - 1. La
nomina a magistrato tributario si consegue mediante un
concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e
a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio
successivo, per i quali puo' essere attivata la procedura
di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova
scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova
orale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere disciplinate le modalita' di
svolgimento della prova scritta mediante strumenti
informatici.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di
verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico
del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati
teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e
sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova
teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza
in materia tributaria.
4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale
tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale tributario;
d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
e) diritto commerciale;
f) diritto dell'Unione europea;
g) contabilita' aziendale e bilancio;
h) elementi di informatica giuridica;
i) colloquio in una lingua straniera, indicata dal
candidato all'atto della domanda di partecipazione al
concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in
ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non
inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della
prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a h), e un
giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua
straniera prescelta e comunque una votazione complessiva
nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono
ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in
ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con
l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di
insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo".
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, terminata la
valutazione degli elaborati scritti, sono nominati
componenti della commissione esaminatrice docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano
in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle
sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove
orali relative alla lingua straniera della quale sono
docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato
tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli
specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando,
comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera i),
deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.».
«Art. 9 (Nomina e tirocinio del magistrato
tributario). - 1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito
del concorso per esami sono classificati secondo il
punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine,
sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti
messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di
titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della
nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il
giorno di svolgimento della prova orale.
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei,
secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori
posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a
concorso, nei limiti delle facolta' assunzionali
dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.
2. I magistrati tributari nominati a seguito del
superamento del concorso di cui all'articolo 5 svolgono un
tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive
della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di
giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita'
giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella
rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella
seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e
nell'ipotesi di cui al comma 3, al magistrato tributario in
tirocinio e' assegnato un carico di lavoro fissato con
delibera del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria. Con delibera del Consiglio di presidenza sono
individuati i presidenti delle corti di giustizia
tributaria e di sezione di cui all'articolo 4, presso i
quali i magistrati tributari nominati svolgono il
tirocinio, le modalita' di affidamento e i criteri per il
conseguimento del giudizio di idoneita' al conferimento
delle funzioni giurisdizionali.
3. Il magistrato tributario in tirocinio valutato
negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio
della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio
e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal
magistrato tributario affidatario, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente;
la seconda deliberazione negativa determina la cessazione
del rapporto di impiego del magistrato tributario in
tirocinio.».
«Art. 11 (Formazione continua dei giudici e
magistrati tributari). - 01. Ai componenti delle corti di
giustizia tributaria e' assicurata la formazione continua a
garanzia dell'indipendenza e dell'efficienza
dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati
tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione
e di aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria.
1. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e
le modalita' della formazione continua e dell'aggiornamento
professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui
all'articolo 2, comma 1, mediante la frequenza di corsi
periodici di carattere teorico-pratico organizzati e
gestiti sulla base di apposita convenzione,
prioritariamente, dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione con modalita' separate e corsi
distinti rispetto ai corsi di formazione destinati
all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle
universita' accreditate ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19 o da altri enti pubblici. Agli oneri
per la formazione di cui al primo periodo si provvede
nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce
di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base
di un programma di formazione annuale, comunicato al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di
luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi
medesimi.».
«Art. 13 (Requisiti generali). - 1. I giudici delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti comuni
non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per
reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione o di sicurezza;
d) non avere superato, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sessantasette
anni di eta';
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) essere muniti di laurea magistrale o
quadriennale in materie giuridiche o
economico-aziendalistiche.
1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le
disposizioni relative ai requisiti generali previste per i
magistrati ordinari.».
«Art. 14 (Incompatibilita'). - 1. Ai magistrati
tributari reclutati ai sensi dell'articolo 5 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni contenute, nel
titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. I magistrati
tributari non possono appartenere alle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i
loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo
grado, il coniuge o il convivente, sono abilitati
all'assistenza tecnica di cui all'articolo 57, ovvero
esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in
albi professionali, le attivita' individuate nella lettera
h) del comma 2.
2. Non possono essere giudici delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado, finche'
permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle
rispettive funzioni o attivita' professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del
Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che
applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei
tributi indicati nell'articolo 46, nonche' coloro che, come
dipendenti di detti enti o come componenti di organi
collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria
che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle
entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di
finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle
societa' concessionarie del servizio di riscossione delle
imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia
e delle finanze;
f) i prefetti;
g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o
esecutivi nei partiti o movimenti politici;
h) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo
saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o
attraverso forme associative, esercitano l'attivita' di
consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e
redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di
consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi
titolo e anche nelle controversie di carattere tributario,
di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di
societa' di riscossione dei tributi o di altri enti
impositori;
i) gli appartenenti alle Forze armate ed i
funzionari civili dei Corpi di polizia;
l) coloro che sono iscritti in albi professionali,
elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati
nell'articolo 57 ed esercitano, anche in forma non
individuale, le attivita' individuate nella lettera h).
3. Non possono essere giudici di corte di giustizia
tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi o i
parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado
di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano,
anche in forma non individuale, le attivita' individuate
nella lettera h) nella regione e nelle province confinanti
con la predetta regione dove ha sede la corte di giustizia
tributaria di primo grado. Non possono, altresi', essere
giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo
grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo
grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti
in albi professionali, esercitano, anche in forma non
individuale, le attivita' individuate nella lettera h) del
comma 2 nella regione dove ha sede la corte di giustizia
tributaria di secondo grado ovvero nelle regioni con essa
confinanti.
4. Non possono essere componenti dello stesso
collegio i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed
affini entro il quarto grado.
5. Nessuno puo' essere componente di piu' corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado.
6. I giudici delle corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado, che vengano a trovarsi in una delle
condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) o che siano
nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico
fino alla data di cessazione dell'incompatibilita';
successivamente alla suddetta data, essi riassumono le
rispettive funzioni anche in soprannumero presso la corte
di giustizia tributaria di primo e secondo grado di
appartenenza.
6-bis. All'accertamento della sussistenza delle cause
di incompatibilita' previste dal presente articolo,
provvede il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria.».
«Art. 17 (Durata dell'incarico e assegnazione degli
incarichi per trasferimento). - 1. La nomina dei giudici
tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 2,
comma 2, a una delle funzioni dei componenti delle corti di
giustizia tributarie di primo e secondo grado non
costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I magistrati tributari di cui all'articolo 2,
comma 3, e i giudici tributari del ruolo unico di cui
all'articolo 2, comma 2, indipendentemente dalle funzioni
svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento
del settantesimo anno di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vicepresidenti e i
componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e
secondo grado non possono essere assegnati alla stessa
sezione della medesima corte per piu' di cinque anni
consecutivi.
4. I componenti delle corti di giustizia tributaria
di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione
o dall'incarico svolti, non possono concorrere
all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal
giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni
dell'incarico ricoperto.
5. Ferme restando le modalita' indicate nel comma 6,
l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico
per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado in servizio e'
disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei
punteggi stabiliti dalla tabella C allegata al presente
testo unico. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza
nei posti di presidente, di presidente di sezione, di
vicepresidente e di componente presso una sede giudiziaria
di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire,
almeno una volta l'anno e con priorita' rispetto alle
procedure concorsuali di cui all'articolo 5 e a quelle per
diverso incarico, interpelli per il trasferimento di
giudici o magistrati che ricoprono la medesima funzione o
una funzione superiore.
6. L'assegnazione degli incarichi e' disposta nel
rispetto delle seguenti modalita':
a) la vacanza nei posti di presidente, di
presidente di sezione, di vicepresidente delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado e di
componente delle corti di giustizia tributaria e' portata
dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i
componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio,
a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del
termine entro il quale chi aspira all'incarico deve
presentare domanda;
b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui
alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati
relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e
comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate
negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che
hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e
sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla
comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere
allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una
delle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 ed il
possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione
di non essere in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' indicate all'articolo 14. Le esclusioni
dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria
disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei
requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di
presidenza;
c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal
Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del
candidato, secondo i punteggi stabiliti dalla tabella C e,
nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita'
anagrafica.
7. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una
delle seguenti condizioni:
a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel
quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda
per l'incarico per il quale concorre;
b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento
tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine
di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e
il totale dei provvedimenti depositati dal singolo
candidato.
8. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.
9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i
componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte,
cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto
settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero
al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2027;
b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto
settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero
al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2028.».
«Art. 18 (Decadenza dall'incarico). - 01. Ai
magistrati tributari si applicano le disposizioni in
materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati
ordinari.
1. Decadono dall'incarico i giudici delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado che:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo
13;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita'
previsti dall'articolo 14;
c) cessano, se magistrati o altri dipendenti
dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio,
dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o
da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;
d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere
l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del
decreto di nomina;
e) non partecipano, senza giustificato motivo, a
tre sedute consecutive.
2. La decadenza e' dichiarata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze previa deliberazione
del Consiglio di presidenza.».
«Art. 22 (Vigilanza e sanzioni disciplinari). - 1. Il
presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di
primo e secondo grado esercita la vigilanza sugli altri
componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di
segreteria della propria corte, al fine di segnalarne le
risultanze al Dipartimento della giustizia tributaria del
Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti
di competenza. Il presidente di ciascuna corte di giustizia
tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sulla
attivita' giurisdizionale delle corti di giustizia
tributaria di primo grado aventi sede nella circoscrizione
della stessa e sui loro componenti.
2. I giudici tributari delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado, per comportamenti non
conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono
soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.
3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi
trasgressioni.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura,
per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al
comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una
delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di
astensione nei casi previsti dalla legge;
c) i comportamenti che, a causa dei rapporti
comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel
procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze,
costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
d) i comportamenti abitualmente o gravemente
scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o
di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della
corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita'
giudiziaria di altro giudice;
f) l'omessa comunicazione al presidente della corte
di giustizia tributaria di primo e secondo grado da parte
del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
g) il perseguimento di fini diversi da quelli di
giustizia;
h) la scarsa laboriosita', se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di
riservatezza;
l) l'uso della qualita' di giudice tributario al
fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m) la reiterata e grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate
dagli organi competenti.
5. Si applica la sanzione non inferiore alla
sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due
anni, per:
a) il reiterato o grave ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al
comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito
vantaggio a una delle parti;
c) l'uso della qualita' di giudice tributario al
fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d) il frequentare persona che consti essere stata
dichiarata delinquente abituale, professionale o per
tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi
alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere
sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere
rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.
6. Si applica la sanzione dell'incapacita' a
esercitare un incarico direttivo per l'interferenza,
nell'attivita' di altro giudice tributario, da parte del
presidente della corte o della sezione, se ripetuta o
grave.
7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di
recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.».
«Art. 30 (Attribuzioni). - 1. Il Consiglio di
presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri
componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio
funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro
provvedimento riguardante i componenti delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado;
d) formula al Ministro dell'economia e delle
finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle
strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti
di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
e) predispone elementi per la redazione della
relazione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 36, comma 2, anche in ordine alla
produttivita' comparata delle corti di giustizia
tributaria;
f) stabilisce i criteri di massima per la
formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la
ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in
sezioni;
h) stabilisce annualmente i carichi esigibili,
distintamente, per i magistrati e per i giudici tributari;
i) assicura l'aggiornamento professionale dei
giudici e dei magistrati tributari attraverso
l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede
centrale e decentrata;
l) esprime parere sugli schemi di regolamento e di
convenzioni previsti dal presente testo unico o che
comunque riguardano il funzionamento delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado;
m) esprime parere sulla ripartizione fra le corti
di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi
stanziati nel bilancio del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese di loro funzionamento;
n) esprime parere sul decreto di cui all'articolo
19, comma 1;
o) dispone, in caso di necessita', l'applicazione,
con priorita' per i magistrati tributari, di magistrati e
di giudici tributari presso altra corte di giustizia
tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata,
rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata
massima di un anno;
p) delibera su ogni altra materia ad esso
attribuita dalla legge.
2. Il Consiglio di presidenza vigila sul
funzionamento dell'attivita' giurisdizionale delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado e puo'
disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante.
3. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle
attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di
presidenza e' istituito, con carattere di autonomia e
indipendenza, l'ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei
magistrati o giudici tributari, tra i quali e' nominato un
direttore. L'ufficio ispettivo puo' svolgere, col supporto
del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero
dell'economia e delle finanze, attivita' presso le corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate
alle verifiche di rispettiva competenza.
4. I componenti dell'ufficio ispettivo sono esonerati
dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le
corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari
componenti dell'ufficio e' corrisposto un trattamento
economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 19,
pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato corrisposto
nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di
presidente di corte di giustizia tributaria.».
- L'articolo 30 del citato decreto legislativo 14
novembre 2024, n. 175, abrogato dal presente decreto,
recava: «Attribuzioni».
 
Art. 2

Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 8-bis, primo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari».
2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
b) all'articolo 23-bis:
1) al comma 1, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
2) al comma 3, le parole: «Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
c) all'articolo 53, comma 3, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari».
3. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: «Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole: «magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari».
5. All'articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso.
6. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «componenti delle commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «componenti delle corti»;
b) al comma 66, le parole: «a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari».
7. Alla legge 17 giugno 2022, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
c) all'articolo 18, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
e) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
2) al comma 2, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari».
8. All'articolo 116, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
b) alla lettera a-bis), le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari».
9. Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
c) all'articolo 16, comma 1, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari».
10. Con successivo decreto legislativo si dispone in tema di fissazione del numero massimo di magistrati tributari che possono essere collocati fuori ruolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al primo periodo il numero massimo dei magistrati tributari che possono essere collocati fuori ruolo e' fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in proporzione al numero dei magistrati tributari effettivamente in servizio.
11. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo;».
12. All'articolo 14, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al numero 1), dopo la parola: «amministrativi» sono aggiunte le seguenti e' aggiunta la seguente: «, tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo».
13. All'articolo 19, primo comma, numero 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo le parole: «i magistrati della Corte dei conti,» sono inserite le seguenti «i magistrati tributari con almeno quattro anni di anzianita' in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,».
14. All'articolo 4, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo il numero 2) e' inserito il seguente: «2-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo;».
15. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo le parole: «di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile» sono aggiunte le seguenti: «, di magistrato tributario in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509».
16. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Possono essere iscritti nella Sezione A - Commercialisti coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato tributario, se in possesso di laurea magistrale o laurea specialistica di secondo livello in scienze dell'economia (LM-56 o 64/S) o in scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non puo' esercitare la professione nell'ambito territoriale nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione.».
17. All'articolo 1, comma 22-bis, sesto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, le parole: «magistrati amministrativi, contabili e ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati amministrativi, contabili, ordinari e tributari».
18. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «magistrati amministrativi, ordinari e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati amministrativi, ordinari, contabili e tributari»;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari».
19. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati tributari adottati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175;».
20. All'articolo 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «, entro il 31 gennaio 2023, individua» sono sostituite dalle seguenti: «individua annualmente», e dopo le parole «n. 183», sono inserite le seguenti: «, o magistrati tributari»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio provvedimento, individua i criteri per l'assegnazione d'ufficio, in via non esclusiva, dei magistrati e dei giudici tributari, con priorita' nei confronti dei magistrati tributari, tenendo comunque conto della distanza dalla sede di applicazione e dell'esigenza di funzionalita' dell'ufficio di provenienza.».
21. L'articolo 138 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente: «1. Presso ogni corte di giustizia tributaria e' costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un componente della corte di giustizia tributaria designato dal presidente della corte, nonche' da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' all'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 24 novembre 2024, n. 175, recante testo unico della giustizia tributaria, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la corte e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente e' designato anche un membro supplente. L'individuazione del presidente di sezione e la designazione del componente di cui al primo periodo avvengono, con priorita' nei confronti dei magistrati tributari sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Al presidente e ai componenti della commissione del patrocinio non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della corte di giustizia tributaria.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis della legge 2
aprile 1979, n. 97 recante: «Norme sullo stato giuridico
dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati
ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia
militare e degli avvocati dello Stato», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e
procuratori dello Stato). - 1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato
hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, 23-bis e 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). -
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e tributari, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
delle Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche'
i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'
nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992.
n. 421.».
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita'
tra pubblico e privato). - 1. 1. In deroga all'articolo 60
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi
gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,
e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e tributari e gli
avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo
motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in
ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in
aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita'
presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono al
relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la
disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo
nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il
mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa
la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n.
29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle
quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando
l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi
e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono
collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e tributari, e per gli avvocati e procuratori
dello Stato, gli organi competenti deliberano il
collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la
facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento
della domanda.
Omissis.».
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari,
nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti,
per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
«Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche' alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta
collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri
e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei
Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio,
possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni
ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli
enti territoriali e di quelli dotati di autonomia
funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi
interessati, sono collocati, con il loro consenso, in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per
l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di
carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di
appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque
anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di
appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello
Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali
contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi
ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed
ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque,
non oltre il massimo di trenta unita' aggiuntive per
ciascun ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e tributari e per gli avvocati e procuratori
dello Stato, nonche' per il personale di livello
dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle
province, delle citta' metropolitane e dei comuni, gli
organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o
in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai
commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo
accoglimento.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede
nel rispetto di quanto previsto, dall'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
in materia di programmazione delle assunzioni del personale
delle amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi). - 1. Le funzioni relative al coordinamento
dell'attivita' normativa del Governo sono organizzate in un
apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza
con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lettere c) e
d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione
d'impatto della regolazione, la semplificazione dei
procedimenti, la qualita' del linguaggio normativo,
l'applicabilita' dell'innovazione normativa, la adempiuta
valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in
collaborazione con il Dipartimento di cui all'articolo 3,
comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed
attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria,
l'esame preliminare della situazione normativa ed economica
interna e la valutazione delle conseguenze
dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto
interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi
operanti nell'ambito della Presidenza, nonche' la
segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e
delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo
1999, n. 50. Per assicurare il supporto tecnico alle
funzioni di coordinamento delle attivita' di analisi e
verifica di impatto della regolamentazione di cui
all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
nonche' per la valutazione degli impatti economici e
sociali di iniziative normative, opera alle dirette
dipendenze del Capo del Dipartimento il Nucleo di
valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR). Al
Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori
ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento
stesso, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
tributari, ovvero avvocati dello Stato, in numero non
superiore a sette. A tale personale si applica quanto
disposto dall'articolo 12, comma 9.».
- Si riporta il testo del comma 353, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», come modificato dal presente
decreto:
«353. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il
numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione
tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle
rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi
relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalita'
per l'attuazione dei commi 351 e 352; con uno dei predetti
decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I
componenti eletti a seguito delle predette elezioni si
insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i
componenti in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge.».
- Si riporta il testo dei commi 18 e 66, dell'articolo
1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione», come modificato dal presente decreto:
«18. Ai magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello
Stato e ai componenti delle corti tributarie e' vietata,
pena la decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti
compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o
l'assunzione di incarico di arbitro unico.».
«66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi
ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in
posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque
denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi
inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di
componente degli organismi indipendenti di valutazione, a
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari, avvocati e procuratori dello Stato, devono
essere svolti con contestuale collocamento in posizione di
fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata
dell'incarico. E' escluso il ricorso all'istituto
dell'aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge cessano di diritto
se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori
ruolo.».
- Si riporta il testo degli articoli 15, 16, 18, 19 e
20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al
Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per
l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare,
nonche' disposizioni in materia ordinamentale,
organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e
ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»,
modificati dal presente decreto:
«Art. 15 (Eleggibilita' dei magistrati). - 1. I
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari non sono eleggibili alla carica di membro del
Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di
deputato o a quella di presidente della giunta regionale,
di consigliere regionale, di presidente delle province
autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere
provinciale nelle medesime province autonome se prestano
servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la
data di accettazione della candidatura, presso sedi o
uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in
parte, nella regione nella quale e' compresa la
circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresi',
eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale
se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni
precedenti la data di accettazione della candidatura,
presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente,
in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui
e' compreso il comune, o in province limitrofe. Le
disposizioni del primo periodo si applicano anche per
l'assunzione dell'incarico di assessore e di
sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo
periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico
di assessore comunale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le
giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con
competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli
altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni
superiori o presso uffici giudiziari con competenza
territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma
1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in
cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso
le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario
con competenza territoriale a carattere nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai
magistrati collocati fuori del ruolo organico; in tal caso
si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui
hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non
sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto
dell'accettazione della candidatura, non siano in
aspettativa senza assegni.
5. I magistrati non possono assumere le cariche
indicate al comma 1 se, al momento in cui sono indette le
elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della
magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.».
«Art. 16 (Aspettativa per incarichi di governo
nazionale, regionale o locale). - 1. I magistrati ordinari,
amministrativi, contabili, militari e tributari non possono
assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei
ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di
Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di
sottosegretario regionale e di assessore regionale o
comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non
sono collocati in aspettativa senza assegni.».
«Art. 18 (Ricollocamento in ruolo dei magistrati
candidati e non eletti). - 1. I magistrati ordinari,
amministrativi, contabili, militari e tributari in
aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le
giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con
competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi
ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o
europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di
consigliere comunale, successivamente alla proclamazione
degli eletti alle medesime cariche, non possono essere
ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente
competenza in tutto o in parte sul territorio di una
regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione
elettorale in cui hanno presentato la candidatura, ne'
possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un
ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il
distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento
della candidatura.
2. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso
le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari
con competenza territoriale a carattere nazionale,
candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in
ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno
allo svolgimento di attivita' non direttamente
giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, senza che
derivino posizioni soprannumerarie.
3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 e'
disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice
per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di
pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi
direttivi e semidirettivi.
4. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo
restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8,
secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361.».
«Art. 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito
della cessazione di mandati elettivi). - 1. I magistrati
ordinari, amministrativi, contabili, militari che hanno
ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di
consigliere regionale o provinciale nelle province autonome
di Trento e di Bolzano, di presidente delle giunte delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
di sindaco o di consigliere comunale, al termine del
mandato, qualora non abbiano gia' maturato l'eta' per il
pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo,
presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati
amministrativi e contabili, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e
destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo
svolgimento di attivita' non direttamente giurisdizionali,
ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto
delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali
specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi
incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o
presso altre amministrazioni senza che ne derivino
posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori
ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica
della magistratura e' reso indisponibile un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla
cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante
ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico
dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori
oneri.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.».
«Art. 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di
incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi).
- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili,
militari e tributari collocati fuori ruolo per l'assunzione
di incarichi di capo e di vice-capo dell'ufficio di
gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di
vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonche' presso i
consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno
decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano
collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il
Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato
o presso altre amministrazioni senza che ne derivino
posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati
amministrativi e contabili, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere
ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di
autogoverno allo svolgimento di attivita' non
giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, fermo
restando il rispetto delle norme ordinamentali che
disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un
ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo
periodo non possono assumere incarichi direttivi e
semidirettivi.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili,
militari e tributari, non eletti, che hanno ricoperto la
carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte
delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato,
qualora non abbiano gia' maturato l'eta' per il
pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo
presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati
amministrativi e contabili, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e
destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo
svolgimento di attivita' non direttamente giurisdizionali,
ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto
delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali
specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi
diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o
presso altre amministrazioni senza che ne derivino
posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori
ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica
della magistratura e' reso indisponibile un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla
cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante
ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico
dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori
oneri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del
decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la
cessazione consegua a dimissioni volontarie che non
dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da
altra giustificata ragione.
4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli
incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si
applicano agli incarichi ivi previsti, nelle
amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31
agosto 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 116, comma 6, del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», modificato dal presente
decreto:
«Articolo 116 (Collaudo e verifica di conformita'). -
Omissis
6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo
e di verifica di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi,
contabili, tributari e agli avvocati e procuratori dello
Stato, in attivita' di servizio;
a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi,
contabili, tributari e agli avvocati e procuratori dello
stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano
intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del
contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi
di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della
pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di
quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di
interesse di cui all'articolo 16;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno
avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli
operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti
nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono
attivita' di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare;
e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
gara.
Omissis.».
- Il testo degli articoli 1, 11, e 16 del decreto
legislativo 28 marzo 2024, n. 45, recante «Disposizioni per
il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo
dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in
attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno
2022, n. 71» modificato dal presente articolo, e' il
seguente:
«Art. 1 (Ambito applicativo). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano ai magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e tributari.».
«Art. 11 (Limiti di permanenza fuori ruolo). - 1. Ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari
non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che
superi complessivamente sette anni.
2. Per tutti gli incarichi di cui all'articolo 4,
comma 4, lettere b), c) ed e), il tempo trascorso fuori
ruolo non puo' superare complessivamente dieci anni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano agli incarichi caratterizzati dall'esercizio di
funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i
quali quelli presso Corti comunque denominate previste da
accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di
procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di
magistrato di collegamento, nonche' agli incarichi di
coordinamento e/o supporto all'attivita' giudiziaria e
giurisdizionale svolti a livello internazionale.».
«Art. 16 (Limiti di applicazione della legge 6
novembre 2012, n. 190). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 15, commi 2 e 3, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 68, primo periodo, e commi da 69 a
72, della legge 6 novembre 2012, n. 190, non si applicano
ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
tributari.
1-bis. All'articolo 1, comma 68, della legge 6
novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti
i seguenti: «Ai fini dell'applicazione del primo periodo,
non e' mai computata nel termine complessivo la durata
degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da
conferire o autorizzare presso la Presidenza della
Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di
governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si
applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli
uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e
vice capo di dipartimento gia' conferiti o da conferire
fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di
interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale
per gli investimenti complementari al PNRR di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 20
dicembre 1961, n. 1345, recante «Istituzione di una quarta
e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in
materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni
relative alla Corte dei conti» modificato dal presente
decreto:
«Art. 12 (Nomine a referendario). - Le nomine a
referendario sono conferite a seguito di concorso per
titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano
conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
b) i sostituti procuratori dello Stato;
c) i sostituti procuratori e giudici istruttori
militari;
c-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea
magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea
specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea
in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento
anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e
che abbiano superato il tirocinio formativo;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo
professionale da almeno cinque anni;
e) gli impiegati delle Amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' quelli dei due rami del
Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed
appartenenti alle carriere direttive con qualifica non
inferiore a quelle di consigliere di prima classe od
equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il
giudizio complessivo di "ottimo". I bandi di concorso
possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per
cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato
oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche
del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in
scienze dell'economia o di altro titolo di studio
equipollente. Per quanto altro attiene alle modalita' del
concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della
magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione
del testo unico previsto dal successivo art. 44, le norme
vigenti.
Alla lettera a) dell'art. 45 del regio decreto 12
ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole "della
regia universita' di Roma".».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, recante «Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali» modificato dal presente decreto:
«Art. 14. Le nomine a referendario sono conferite a
seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono
partecipare, purche' non abbiano superato il
quarantacinquesimo anno di eta':
1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che
abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i
magistrati amministrativi, tributari in possesso di laurea
magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea
specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea
in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento
anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e
che abbiano superato il tirocinio formativo e della
giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello
Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori
dello Stato;
3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in
giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di
sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo
servizio di ruolo nella carriera direttiva;
4) gli assistenti universitari di ruolo alle
cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di
servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici
a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della
laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti
attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni
di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;
7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali,
muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano
esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;
8) gli ex componenti elettivi delle giunte
provinciali amministrative, muniti di laurea in
giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per
almeno cinque anni.
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta da due
consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 27
aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della
giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria
ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali», modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Nomina a consigliere di Stato). - I posti
che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di
Stato sono conferiti:
1) in ragione della meta', ai consiglieri di
tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda
e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio
nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio
favorevole espresso dal consiglio di presidenza a
maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto
di cui all'art. 12, primo comma, su proposta di una
commissione formata dai componenti di cui al n. 2)
dell'art. 7 e, tra i componenti di cui al n. 4) dello
stesso articolo, da quello avente qualifica piu' elevata o,
a parita' di qualifica, maggiore anzianita', in base alla
valutazione dell'attivita' giurisdizionale svolta e dei
titoli, anche di carattere scientifico, presentati nonche'
dell'anzianita' di servizio. I magistrati dichiarati idonei
sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli
effetti del quarto comma dell'art. 21, l'anzianita'
maturata nella qualifica di consigliere di tribunale
amministrativo regionale;
2) in ragione di un quarto, a professori
universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati
che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei
Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre
amministrazioni pubbliche nonche' a magistrati con
qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte
d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del
Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio
dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza
espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni
di piena idoneita' all'esercizio delle funzioni di
consigliere di Stato sulla base dell'attivita' e degli
studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti
attitudinali e di carattere;
3) in ragione di un quarto, mediante concorso
pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale
possono partecipare i magistrati dei tribunali
amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita',
i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di
anzianita', i magistrati della Corte dei conti, i
magistrati tributari con almeno quattro anni di anzianita'
in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe
LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S)
oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo
l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, nonche' gli avvocati dello Stato con almeno
un anno di anzianita', i funzionari della carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati con almeno quattro anni di anzianita', nonche' i
funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica
dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle
quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il
concorso e' indetto dal presidente del Consiglio di Stato
nei primi quattro mesi dell'anno. I vincitori del concorso
conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso
stesso.
Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri,
sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le
norme di attuazione e le modalita' di svolgimento del
concorso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo
regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3, 4,
5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444.».
- Si riporta testo dell'articolo 4 della legge 3 aprile
1979, n. 103, recante «Modifiche dell'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato» modificato dal presente
decreto:
«Art. 4. - La nomina ad avvocato dello Stato e'
conferita a seguito di concorso per esame teorico e
pratico, al quale possono partecipare, purche' non abbiano
superato il 45° anno di eta':
1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di
effettivo servizio;
2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano
conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i
magistrati della giustizia militare di qualifica
equiparata;
2-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea
magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea
specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea
in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento
anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e
che abbiano superato il tirocinio formativo;
3) i magistrati amministrativi;
4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un
anno;
5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli
delle carriere direttive con almeno cinque anni di
effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di procuratore
legale;
6) i professori universitari di materie giuridiche
di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di
materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento,
che abbiano superato gli esami di abilitazione
all'esercizio della professione di procuratore legale;
7) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti
locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti
mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di
effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale
legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di procuratore legale.
L'art. 31 del testo unico approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, numero 1611, e' abrogato.».
- Si riporta testo dell'articolo 2, comma 3, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense» modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Disciplina della professione di avvocato). -
Omissis.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale e'
condizione per l'esercizio della professione di avvocato.
Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno
superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero
l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Possono essere altresi' iscritti:
a) coloro che hanno svolto le funzioni di
magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato
amministrativo o contabile, di magistrato tributario in
possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe
LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S)
oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo
l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, o di avvocato dello Stato, e che abbiano
cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel
provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti
disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei successivi due
anni, non puo' esercitare la professione nei circondari nei
quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro
anni antecedenti alla cessazione;
b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque
anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato puo'
esercitare l'attivita' di difesa davanti a tutti gli organi
giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti
alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo
speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli
albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame
di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio
2005, n. 34» modificato dal presente decreto:
«Art. 36 (Albo ed elenco dei non esercenti). - 1.
Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo.
2. Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo
trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e
dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle
occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le
relative norme che consentono la gestione dell'archivio
storico dell'Albo e dell'elenco.
3. L'Albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine,
essere comunicato al Ministero della giustizia, al
Consiglio nazionale, al presidente della Corte di appello,
ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede
l'Ordine, nonche' agli altri Consigli dell'Ordine.
3-bis. Possono essere iscritti nella Sezione A -
Commercialisti coloro che hanno svolto le funzioni di
magistrato tributario, se in possesso di laurea magistrale
o laurea specialistica di secondo livello in scienze
dell'economia (LM-56 o 64/S) o in scienze
economico-aziendali (LM-77 o 84/S), ovvero delle lauree
rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento
previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che
abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel
provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti
disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei successivi due
anni, non puo' esercitare la professione nell'ambito
territoriale nel quale ha svolto le proprie funzioni negli
ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione.
4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al
comma 3 avviene, con cadenza semestrale, a mezzo del
portale informatico del Consiglio nazionale medesimo, per
via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche
regolamentari.
5. L'Albo e' diviso in due Sezioni, denominate
rispettivamente:
a) Sezione A Commercialisti;
b) Sezione B Esperti contabili.
6. Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il
cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la
residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto)
degli studi professionali, la data ed il numero di
iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al
quale l'iscrizione e' stata disposta e l'indicazione
dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonche'
l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili.
7. L'Albo e' compilato per ordine di anzianita'
dell'iscrizione e puo' portare un indice per ordine
alfabetico.
8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono
esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta,
in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al
comma 6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 22-bis,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri» modificato dal presente articolo, e' il
seguente:
«Art. 1. - Omissis
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di'
cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita
l'Unita' per la semplificazione. L'Unita' per la
semplificazione opera in posizione di autonomia funzionale
e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di
elevata qualificazione per il Comitato interministeriale
per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualita' della regolazione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non
si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di
spesa di cui al presente comma. Della Unita' per la
semplificazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili, ordinari e tributari, avvocati dello Stato,
funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con
almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale,
dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di
elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle
pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti
dell'Unita' possono essere collocati in aspettativa o fuori
ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi
ordinamenti. La dotazione organica dell'Unita' per la
semplificazione e' costituita da una figura dirigenziale di
prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra
figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza nel settore della legislazione e
della semplificazione normativa, da tre figure dirigenziali
di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica
amministrazione, e da un contingente di sette unita' di
personale non dirigenziale che possono essere scelte tra
appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre
pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale
proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai
Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e
continuativo in godimento con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza. Dell'Unita' fanno
parte inoltre non piu' di cinque esperti di provata
competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei
settori di interesse per l'attuazione delle funzioni
delegate del Ministro per la pubblica amministrazione. Per
il funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di
cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per
cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni
e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al
presente comma e alla riallocazione delle relative risorse.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e'
abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, non si applica, altresi', all'Unita' tecnica -
finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina
di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo
6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria
tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22,
comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive
modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente
tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 7, e 10 del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante
«Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della
legge 18 giugno 2009, n. 69» modificato dal presente
decreto:
«Art. 7. - 1. Il Presidente e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, ed e' scelto tra
i magistrati amministrativi, ordinari, contabili e
tributari, tra gli avvocati dello Stato o tra professori
universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di
particolare e comprovata qualificazione o tra altri
soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano diretto per
almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta
formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche
non continuativamente, istituzioni private di alta
formazione riconosciute dal Ministero dell'universita' e
della ricerca.
Omissis.».
«Art. 10. - 1. I docenti a tempo pieno della Scuola
sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di
gestione, in numero non superiore a trenta, con propria
delibera, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per
un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono
scelti tra professori universitari, dirigenti di
amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e tributari, avvocati dello Stato
e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche
stranieri, in possesso di elevata e comprovata
qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di
individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'articolo
15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti
sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o
aspettativa dalle rispettive amministrazioni di
appartenenza.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 135 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo» modificato dal presente decreto:
«Art. 135 (Competenza funzionale inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma). - 1. Sono devolute alla competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,
salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie relative ai provvedimenti
riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi
dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958,
n. 195, quelle relative ai provvedimenti riguardanti i
magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa nonche' quelle
relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati
tributari adottati ai sensi del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545 e del decreto legislativo 14 novembre
2024, n. 175;
b) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti dell'Autorita' garante per la concorrenza ed
il mercato e quelli dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
c) le controversie di cui all'articolo 133, comma
1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 14, comma 2, nonche' le controversie di cui
all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) le controversie contro i provvedimenti
ministeriali di cui all'articolo 133, comma 1, lettera m),
nonche' i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti
d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui
ai commi da 8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,
n. 75;
e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e
i provvedimenti commissariali adottati in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonche' gli
atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225
del 1992;
f) le controversie di cui all'articolo 133, comma
1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la
produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto
ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto
previsto dall'articolo 14, comma 2;
g) le controversie di cui all'articolo 133, comma
1, lettera z);
h) le controversie relative all'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
h-bis) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
i) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari
per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
l) le controversie avverso i provvedimenti di
allontanamento di cittadini comunitari per motivi di
sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di
cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
m) le controversie avverso i provvedimenti previsti
dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
n) le controversie disciplinate dal presente codice
relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia;
o) le controversie relative al rapporto di lavoro
del personale del DIS, dell'AISI, dell'AISE e dell'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale;
p) le controversie attribuite alla giurisdizione
del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del
Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata;
q) le controversie relative ai provvedimenti
adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
q-bis) le controversie di cui all'articolo 133,
comma 1, lettera z-bis);
q-ter) le controversie di cui all'articolo 133,
comma 1, lettera z-ter);
q-quater) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita
in denaro e quelli emessi dall'Autorita' di polizia
relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi
pubblici con vincita in denaro;
q-quinquies) le controversie relative alle
decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);
q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti
di ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche delle societa' o associazioni sportive
professionistiche, o comunque incidenti sulla
partecipazione a competizioni professionistiche;
q-septies) le controversie relative alle procedure
di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di
cui al regolamento (UE) 2021/23.
2. Restano esclusi dai casi di competenza
inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti
di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla
lettera o) dello stesso comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 14, della
legge 31 agosto 2022, n. 130, recante «Disposizioni in
materia di giustizia e di processo tributari» modificato
dal presente decreto:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - Omissis.
4. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, individua annualmente, individua le sedi delle
corti di giustizia tributaria nelle quali non e' possibile
assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in
applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, al
fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in
applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti
al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, o magistrati tributari. Ai
giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennita'
di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del
compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Per fare fronte
all'urgente necessita' di attivare le procedure di riforma
previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai
sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, la dotazione del fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio dello Stato e' fissata in 4 milioni
di euro, a decorrere dall'anno 2023. Il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, con proprio
provvedimento, individua i criteri per l'assegnazione
d'ufficio, in via non esclusiva, dei magistrati e dei
giudici tributari, con priorita' nei confronti dei
magistrati tributari, tenendo comunque conto della distanza
dalla sede di applicazione e dell'esigenza di funzionalita'
dell'ufficio di provenienza.
Omissis.».
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 20, valutati in euro 354.200 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in euro 700.700 per l'anno 2029 e in euro 1.093.400 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.