| Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 148 |
| Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonche' in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2026). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, comma 6, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18 e 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni»; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante «testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante «Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»; Visto il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»; Visto il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»; Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»; Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti»; Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»; Visto il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi»; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»; Ritenuta la necessita' di introdurre disposizioni correttive e di coordinamento alle disposizioni in materia di IRPEF e IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di Statuto dei diritti del contribuente e di accise; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2026; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 28 luglio 2026; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trattamento fiscale dei familiari a carico
1. All'articolo 12, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono soppresse; b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria». 2. All'articolo 12, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono soppresse; b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria». 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.
NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella GazzettaUfficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse - Si riporta l'art. 76 Cost.: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.» L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.» - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 6, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18 e 20, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189: «Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione). - Omissis 6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.» «Art. 2 (Principi generali del diritto tributario nazionale). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali: a) fermi restando i principi della progressivita' e dell'equita' del sistema tributario, stimolare la crescita economica e la natalita' attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilita', i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di eta', i lavoratori e le imprese; b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso: 1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonche' il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti; 2) la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonche' la piena realizzazione dell'interoperabilita' delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali; c) fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilita' di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari; d) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento: 1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni; 2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge; 3) alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualita', sussidiarieta' e solidarieta'; e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo: 1) la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti gia' in suo possesso; 2) nuove e piu' efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza; 3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilita'; f) assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112; g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento: 1) ai principi generali di cui all'art. 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai principi di manovrabilita' e flessibilita' dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente; 2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni; 3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011; 4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; 5) allo sviluppo dell'interoperabilita' delle banche di dati del sistema informativo della fiscalita' per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009; 6) all'opportunita' di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196; 7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformita' ai principi di cui all'art. 9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011. 2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo puo' costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli enti territoriali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ne' altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica. 3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'art. 1 l'Amministrazione finanziaria si coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'art. 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attivita' istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'art. 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.» «Art. 4 (Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni costituiscono principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria: a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa; b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto; c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al fine di: 1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello di cui all'art. 11 della citata legge n. 212 del 2000, incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonche' tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni; 2) rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l'ammissibilita' alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi gia' emanati; 3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non e' possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; 4) subordinare l'ammissibilita' delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali; d) disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario; f) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullita'; g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidita' degli atti impositivi e degli atti della riscossione; h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitivita' dell'atto, prevedendo l'impugnabilita' del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonche', con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilita' nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose; i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, di cui all'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.» «Art. 5 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche: a) per gli aspetti generali: 1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressivita' e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalita', con particolare riguardo: 1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilita', e ai costi sostenuti per la crescita dei figli; 1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprieta' o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare; 1.3) agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonche' della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 1.4) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 1.5) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di eta'; 2) il graduale perseguimento dell'equita' orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare: 2.1) la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorita' per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione; 2.2) la possibilita' di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso; 2.3) la possibilita' per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo; 2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilita', ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 9 2.5) l'applicazione del medesimo regime di imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttivita'; 3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF; 4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne; b) per i redditi agrari: 1) l'introduzione, per le attivita' agricole di coltivazione di cui all'art. 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualita' di coltura al fine di tenere conto dei piu' evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attivita' eccedente e' considerata produttiva di reddito d'impresa; 2) la riconducibilita' dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attivita' di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attivita' agricole di cui all'art. 2135, primo comma, del codice civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata; 3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualita' e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate; 4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attivita' agricole; c) per i redditi dei fabbricati, la possibilita' di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un'attivita' d'impresa, un'arte o una professione; d) per i redditi di natura finanziaria: 1) l'armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'onnicomprensivita' della categoria; 2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilita' di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di societa' ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta; 3) la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo; 4) il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati; 5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilita' di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione; 6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilita' di optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi; 7) la previsione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione, dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale; 8) la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali; 9) la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attivita' delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilita' di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalita' pensionistica; 10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalita' della mobilita' sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarieta' sociale e della contribuzione agli enti bilaterali; f) per i redditi di lavoro autonomo: 1) l'attuazione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo alle modalita' di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicita' mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto; 2) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare: 2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attivita' artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente; 2.2) l'eliminazione della disparita' di trattamento tra l'acquisto in proprieta' e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente; 2.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie; 2.4) la neutralita' fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a societa' tra professionisti; g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilita' ordinaria che favorisca la tendenziale neutralita' tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale; h) per i redditi diversi: 1) la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprieta' degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante; 2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilita' di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene; 3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonche', in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui e' assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonche' esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.» «Art. 6 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle societa' e degli enti). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle societa' e degli enti: a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'attivita' d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa; b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della lettera a), per le imprese che non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilita' di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonche' di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilita' dei costi relativi alle medesime; c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti; d) revisione della disciplina della deducibilita' degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali; e) riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle societa' partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi: 1) revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessita' derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo; 2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali; 3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attivita' principale esercitata; 4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea; f) sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei vigenti principi di neutralita' fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento; g) previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attivita' commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attivita' in conformita' alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106; h) razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entita' estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entita' fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.» «Art. 7 (Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA): a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli piu' aderenti alla normativa dell'Unione europea; b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilita', in conformita' ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea; c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale; d) rivedere la disciplina della detrazione per: 1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione piu' aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facolta' di applicare il criterio pro rata di detraibilita' ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto; 2) armonizzare i criteri di detraibilita' dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea; 3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilita' dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura e' ricevuta; e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione; f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto; g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attivita' di interesse generale.» «Art. 9 (Ulteriori principi e criteri direttivi). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: 1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra: 1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico; 1.2) istituti di risanamento, che non determinano l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente; 2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale; 3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dell'art. 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilita' previste dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'art. 2560 del codice civile; 4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente: 4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria; 4.2) alla notificazione degli atti impositivi, prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella dell'impresa debitrice; 5) prevedere la possibilita' di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; b) rivedere la disciplina delle societa' non operative, prevedendo: 1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le societa' senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea; 2) la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attivita' in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa; c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di inerenza, neutralita' fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilita' di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilita', per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati; d) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, di cui alla lettera c): 1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni; 2) rivedere la disciplina recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facolta' di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravi amministrativi; e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'art. 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; f) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle societa' commerciali, stabilendo la definitivita' del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facolta' del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per piu' di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta; g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresi' conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022; h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea; i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali; l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalita' non commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta', nonche' i diversi regimi di deducibilita' dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica; m) completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati; n) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero.» «Art. 10 (Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA: a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile; b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro; c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti; d) prevedere l'applicazione di un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalita' da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari; e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici; f) semplificare le modalita' di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi piu' efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento; g) rivedere le modalita' di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalita' di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile; h) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.» «Art. 12 (Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi: a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili; b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa; c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli piu' compatibili con l'ambiente; d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonche' alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente; e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato; f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo.» «Art. 16 (Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilita', per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti; b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto; c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravita'; d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilita' fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale; e) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono; f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la facolta' al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico; g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, nonche' incentivare le attivita' di certificazione delle dichiarazioni fiscali; h) semplificare le modalita' di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalita' per il rilascio delle deleghe anche esclusive ai professionisti abilitati; i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica; l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale; m) prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuita', l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese; n) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi; o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria; p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello; q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti; r) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attivita' economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilita' e solvibilita', per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni; b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; c) prevedere, con finalita' di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'art. 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» «Art. 17 (Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attivita' di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti; b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche: 1) previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalita' con cui si svolge il controllo; 2) assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento; 3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente; 4) estensione del livello di maggiore tutela previsto dall'art. 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000; c) razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attivita' di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti; d) introdurre, in attuazione del principio di economicita' dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attivita' economiche; e) rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, come previsto all'art. 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione europea nonche' del regime dei dazi; f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilita' tra le banche di dati, la disponibilita' delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per: 1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti; 2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti a piu' alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi; 3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti; g) introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso: 1) il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, volto a: 1.1) accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse; 1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo anche a societa', prive dei requisiti di ammissibilita', che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti di ammissibilita', a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le societa' del gruppo; 1.3) introdurre la possibilita' di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformita' ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria; 1.4) prevedere la possibilita' di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime; 1.5) introdurre nuove e piu' penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessita' di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo; 1.6) prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessita' di effettuare ravvedimenti operosi; 1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti; 1.8) prevedere che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime; 1.9) potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in particolare: 1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformita' ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; 1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali; 1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformita' ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; 1.9.4) istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti; 2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo: 2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si rendono applicabili; 2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi; 2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica; 2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entita'; 3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonche' per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali; h) assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso: 1) la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si e' verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonche' di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili e dei supporti documentali, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti; 2) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita' e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote; 3) la limitazione della possibilita' di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine; 4) la limitazione della possibilita' di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui e' accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci. 2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo non si applicano ai fini della riforma dell'attivita' di accertamento prevista dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e criteri direttivi non si applicano altresi' ai fini della riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento doganale.» «Art. 18 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: a) incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli, orientandone l'attivita' secondo i principi di efficacia, economicita' e imparzialita' e verso obiettivi di risultato, anche attraverso: 1) la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi; 2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilita' di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili; 3) la possibilita' per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso; 4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonche', nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione; 5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformita' alla pianificazione di cui al numero 1); 6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attivita' svolta; 7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi gia' affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacita' operativa dello stesso agente; 8) la revisione della disciplina della responsabilita' dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di cui al numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilita', in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute; 9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto; 10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformita' dell'attivita' di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicita' ed efficacia: 10.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle stesse quote, e delle modalita', anche esclusivamente telematiche, di tale controllo; 10.2) per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima del 5 per cento; b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attivita' istruttorie poste in essere dall'Amministrazione finanziaria; c) favorire l'uso delle piu' evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilita' dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attivita' della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi; d) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate; e) potenziare l'attivita' di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso: 1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'art. 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidita' dell'azione di recupero; 3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo soddisfo, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'art. 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore; f) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attivita' attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attivita' di riscossione; g) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), garantire la continuita' del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonche' delle risorse umane senza soluzione di continuita'; h) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi; i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalita' di razionalizzazione e semplificazione; l) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e lettera d), non si applicano per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020. 3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresi', oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera d), i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento; b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta. 4. I principi e criteri direttivi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali.» «Art. 20 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonche' ai tributi degli enti territoriali: a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali: 1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem; 2) valutare la possibilita', fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta; 3) rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilita' e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale; 4) prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entita' delle sanzioni; 5) introdurre, in conformita' agli orientamenti giurisprudenziali, una piu' rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti; b) per le sanzioni penali: 1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilita' di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso; 2) attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto; c) per le sanzioni amministrative: 1) migliorare la proporzionalita' delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei; 2) assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al numero 1); 3) prevedere l'inapplicabilita' delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva; 4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i principi sopra specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti deflativi; 5) escludere, in virtu' dei principi di cui all'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell'art. 11, comma 6, della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212, sempreche' la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta. 2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli piu' coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalita' alla gravita' delle condotte; b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalita', all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo: 1) la punibilita' con la pena detentiva compresa tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni, nonche' adeguate soglie di non punibilita' al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi; 2) circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; 3) un'autonoma fattispecie associativa punibile con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al massimo di otto anni, provvedendo al conseguente coordinamento dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 4) il coordinamento dell'art. 266, comma 1, del codice di procedura penale; 5) la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato; 6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto; 7) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato e, quando essa non e' possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni e altre utilita' di cui il soggetto condannato abbia la disponibilita', anche per interposta persona; 8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero la possibilita' di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonche' l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta; 9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate; 10) l'estensione della disciplina attuativa dei principi e criteri direttivi di cui alla presente lettera anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la possibilita' di stabilire adeguate soglie di punibilita', anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali; 11) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che risultino superate a seguito dell'introduzione dell'illecito di cui alla presente lettera; c) la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonche' ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico; d) l'introduzione della confisca di cui all'art. 240-bis del codice penale per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni; e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. 3. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) il coordinamento e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico; b) il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'art. 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'art. 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo: 1) la razionalizzazione delle fattispecie penali; 2) la revisione delle sanzioni di natura amministrativa per adeguarle ai principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita' stabiliti dall'art. 42 del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in conformita' alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; 3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate; c) il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilita', di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravita' della condotta; d) l'integrazione del comma 3 dell'art. 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. - Il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. - Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta delle successioni e donazioni» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, S.O. - Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, S.O. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante «Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'art. 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, S.O. - Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. - La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177. Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190. - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O. - Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2023, n. 301. - Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303. - Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2024, n. 2. - Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2024, n. 231. - Il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2024, n. 232. - Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O. Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante «Testo unico della giustizia tributaria» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O. - Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2024, n. 294. - Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2025, n. 71, S.O. - Il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2025, n. 186, S.O. - Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2026, n. 24, S.O. - Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2026, n. 152, S.O. - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.»
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 12, comma 4-ter, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - Omissis 4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche' le altre persone elencate nell'art. 433 del codice civile. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 e, limitatamente alle altre persone elencate nell'art. 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.». - Il testo dell'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - Omissis 7. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche' le altre persone elencate nell'art. 433 del codice civile. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 e, limitatamente alle altre persone elencate nell'art. 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e, limitatamente alle altre persone elencate nell'art. 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.» |
| | Art. 2 Disposizioni in materia di tassazione dei fringe benefit - auto aziendali e optional
1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, e' incrementato del 5 per cento;». 2. All'articolo 53, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, e' incrementato del 5 per cento;». 3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 48-bis e' sostituito dal seguente: «48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonche' per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell'anno 2025. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore determinato ai sensi del primo periodo e' incrementato del 50 per cento. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.». 4. A partire dal 1° gennaio 2026, le disposizioni dell'articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1, si applicano anche in relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo che rientrano fra quelli di cui all'articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalita' di tassazione dei valori relativi agli accessori o agli allestimenti disciplinati dall'articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal comma 1; non si da' luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. 5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2026. Le medesime disposizioni si applicano anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell'anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui all'articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 3.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 51, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - Omissis 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, e' incrementato del 5 per cento; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato; c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.» - Il testo dell'art. 53, comma 6, del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 53 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; art. 1, comma 249 legge 11 dicembre 2016, n. 232; art. 1, comma 390, legge 30 dicembre 2024, n. 207). - Omissis 6. Ai fini dell'applicazione del comma 4: a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, e' incrementato del 5 per cento; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato; d) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 4, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno e ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. Omissis.» - Il testo dell'art. 1, comma 48-bis, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Omissis 48.bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonche' per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell'anno 2025. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore determinato ai sensi del primo periodo e' incrementato del 50 per cento. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente. Omissis.» |
| | Art. 3 Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta
1. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti: «3-quater. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta. 3-quinquies. I differenziali positivi di cui al comma 3-quater sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.». 2. All'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «6-bis. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta. 6-ter. I differenziali positivi di cui al comma 6-bis sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi da 1 a 5, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli articoli 54 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai crediti d'imposta acquistati gia' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti gia' presentata, potra' essere presentata una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322; non si da' luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
Note all'art. 3: Il testo dell'art. 54 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni; c) se sono iscritte nello stato patrimoniale; d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e' costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non concorrono alla formazione del reddito, per la parte eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale. 3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano un'attivita' artistica o professionale, ivi comprese quelle in societa' tra professionisti e in altre societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'art. 177-bis, costituiscono redditi diversi. 3-quater. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'art. 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta. 3-quinquies. I differenziali positivi di cui al comma 3-quater sono soggetti ad imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 4. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o ad un anno per le societa' sportive professionistiche, a scelta del contribuente o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci: si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente. 5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore d'avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 5-bis. 6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.» - Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 56 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attivita' artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attivita', salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V del presente titolo. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta. 2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di: a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attivita' e per i servizi a essi connessi. 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 4. Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. 5. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale. 6. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano un'attivita' artistica o professionale, ivi comprese quelle in societa' tra professionisti e in altre societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'art. 178, costituiscono redditi diversi. 6-bis. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'art. 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta. 6-ter. I differenziali positivi di cui al comma 6-bis sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 304, commi da 1 a 5, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.» - Il testo dell'art. 2, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' il seguente: «Art. 2 (Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - Omissis 8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.» |
| | Art. 4 Modifiche in materia di determinazione del reddito per le imprese agricole
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32, comma 2, lettera c), dopo le parole: «del bosco» sono inserite le seguenti: «o tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis)»; b) all'articolo 55, comma 1, le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), b-ter) e c)»; c) all'articolo 56-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle societa' semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 34, comma 2, lettera e), dopo le parole: «del bosco» sono inserite le seguenti: «o tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera c)»; b) all'articolo 64, comma 1, le parole: «lettere b) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c), d) ed e)»; c) all'articolo 66, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle societa' semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 287, comma 1.».
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 32, comma 2, 55, comma 1, e 56-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 32 (Reddito agrario). - Omissis 2. Sono considerate attivita' agricole produttive di reddito agrario: a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; b-bis) le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis; b-ter) le attivita' dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile; c) le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis) o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.» «Art. 55 (Redditi d'impresa). - 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attivita' indicate alle lettere b), b-bis), b-ter) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.» Art. 56-bis (Altre attivita' agricole). - Omissis 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle societa' semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». - Il testo degli articoli 34, comma 2, 64, comma 1 e 66, comma 6, del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 34 (Reddito agrario (art. 32 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - Omissis 2. Sono considerate attivita' agricole produttive di reddito agrario: a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 4; d) le attivita' dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile; e) le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera c) o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.» «Art. 64 (Redditi d'impresa (art. 55 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 del codice civile, e delle attivita' indicate all'art. 34, comma 2, lettere b), c), d) ed e), che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa. Omissis.» «Art. 66 (Altre attivita' agricole (art. 56-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - Omissis 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle societa' semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 287, comma 1. Omissis.». |
| | Art. 5 Revisione della disciplina della derivazione del reddito imponibile dall'utile dell'esercizio
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 94, i commi 4 e 4-bis, sono sostituiti dai seguenti: «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili. 4-bis. In deroga all'articolo 110, comma 1, lettera d), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»; b) all'articolo 95, il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. I componenti negativi imputati a conto economico, secondo corretti principi contabili, in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni, sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari, o al momento dell'estinzione della relativa passivita'; in tale momento sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati a seguito di tali operazioni.»; c) all'articolo 101, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2.»; d) all'articolo 103, il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti: «3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attivita' immateriali a vita utile indefinita e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. 3-ter. In deroga al comma 3-bis, la deduzione del valore fiscale delle attivita' immateriali, di cui al medesimo comma, e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico, nel caso in cui le predette attivita' sono: a) rilevate a seguito di operazioni di cessione d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell'acquisto; b) assunte in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 166-bis.». e) all'articolo 108, comma 3, il secondo periodo e' soppresso; f) all'articolo 110, comma 1, lettera c), le parole: «. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte» sono soppresse; g) all'articolo 162-bis: 1) al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «che svolgono» sono inserite le seguenti: «in via esclusiva o prevalente»; 2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l'esercizio in via prevalente delle attivita' ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attivita' sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 103, i commi 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti: «4. Le disposizioni dell'articolo 101, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 94, comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili. 5. In deroga all'articolo 119, comma 1, lettera d), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»; b) all'articolo 104, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. I componenti negativi imputati a conto economico, secondo corretti principi contabili, in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni, sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari, o al momento dell'estinzione della relativa passivita'; in tale momento sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati a seguito di tali operazioni.»; c) all'articolo 110, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 103; tuttavia, per i beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, lettere a) e b), e 2.»; d) all'articolo 112, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attivita' immateriali a vita utile indefinita e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. 4-bis. In deroga al comma 4, la deduzione del valore fiscale delle attivita' immateriali, di cui al medesimo comma, e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico, nel caso in cui le predette attivita' sono: a) rilevate a seguito di operazioni di cessione d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell'acquisto; b) assunte in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 192». e) all'articolo 117, comma 3, il secondo periodo e' soppresso; f) all'articolo 119, comma 1, lettera c), le parole: «. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte» sono soppresse; g) all'articolo 161: 1) al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «che svolgono» sono inserite le seguenti: «in via esclusiva o prevalente»; 2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l'esercizio in via prevalente delle attivita' ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attivita' sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.». 3. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e f) dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; tuttavia, per i beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per i beni di cui all'articolo 94, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, detenuti dai soggetti diversi da quelli che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d'imposta precedente, le plusvalenze iscritte nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal presente articolo. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), si applicano alle operazioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. 5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), si applicano all'avviamento e alle attivita' immateriali a vita utile indefinita iscritti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, nonche' ai maggiori valori riconosciuti, ai fini fiscali, dell'avviamento e alle attivita' immateriali a vita utile indefinita, in relazione a operazioni effettuate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta. 6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera e), si applicano ai contributi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. I contributi che, in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo, hanno gia' concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025; viceversa, i contributi che, ancorche' di competenza dell'esercizio in cui il reddito e' stato determinato in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo, non hanno concorso a formare il reddito del relativo periodo d'imposta, assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 nel corso dei quali si verificano i presupposti sulla base della disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo. 7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), e al comma 2, lettera g), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. 8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 131, le lettere b) e c) sono abrogate; b) al comma 132, le parole: «, lettere da a) a c),» sono soppresse.
Note all'art. 5: - Il testo degli articoli 94, 95, 101, 103, 108, 110, comma 1, 162-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 94 (Valutazione dei titoli). - 1. I titoli indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'art. 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi. 2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di «pronti contro termine» che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli. 3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche. 4. Le disposizioni dell'art. 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'art. 85, comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili. 4-bis. In deroga all'art. 110, comma 1, lettera d), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali. 5. In caso di aumento del capitale della societa' emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia' possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute per il numero complessivo delle azioni. 6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla societa' dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della societa' dagli stessi soci nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'art. 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantita' delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni. 7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in societa' ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell'art. 85, comma 1, lettera c).» «Art. 95 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'art. 100, comma 1. 2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'art. 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili. 3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. 3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. 5. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. 6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico 6-bis. I componenti negativi imputati a conto economico, secondo corretti principi contabili, in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni, sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari, o al momento dell'estinzione della relativa passivita'; in tale momento sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati a seguito di tali operazioni.» «Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a) e b), e 2. 1-bis. 2. Per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'art. 94; tuttavia, per i beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a) e b), e 2. 2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c) e d), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'art. 110, comma 1-bis. 3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. 4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'art. 87. 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. 5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. 6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa societa' che ha generato le perdite. 7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione.» «Art. 103 (Ammortamento dei beni immateriali). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo. 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso. 3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attivita' immateriali a vita utile indefinita e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. 3-ter. In deroga al comma 3-bis, la deduzione del valore fiscale delle attivita' immateriali, di cui al medesimo comma, e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico, nel caso in cui le predette attivita' sono: a) rilevate a seguito di operazioni di cessione d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell'acquisto; b) assunte in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 166-bis. 4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 102.» «Art. 108 (Spese relative a piu' esercizi). - 1. Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. 2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. 4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. 4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente puo' interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.» «Art. 110 (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente: a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia' dedotte; b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'art. 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito; d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti; e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. Omissis.» «Art. 162-bis (Intermediari finanziari e societa' di partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: a) intermediari finanziari: 1) i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1); b) societa' di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari; c) societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'art. 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'art. 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. 2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate. 3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale. 3-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l'esercizio in via prevalente delle attivita' ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attivita' sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.». - Il testo degli articoli 103, 104, 110, 112, 119 e 161 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 103 (Valutazione dei titoli (art. 94 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - 1. I titoli indicati nell'art. 94, comma 1, lettere c), d) ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'art. 101, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi. 2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di «pronti contro termine» che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli. 3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche. 4. Le disposizioni dell'art. 101, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'art. 94, comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili. 5. In deroga all'art. 119, comma 1, lettera d), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'art. 94, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali. 6. In caso di aumento del capitale della societa' emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia' possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute per il numero complessivo delle azioni. 7. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla societa' dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della societa' dagli stessi soci nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'art. 94, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantita' delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in societa' ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell'art. 94, comma 1, lettera c).» «Art. 104 (Spese per prestazioni di lavoro (art. 95 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; art. 62, legge 21 novembre 2000, n. 342; art. 4, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216; art. 1, commi 399 e 400, legge 30 dicembre 2024, n. 207)). - 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'art. 109, comma 1. 2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'art. 53, comma 6, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili. 3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite e' elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. 4. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 5. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. 6. La disposizione di cui al comma 5 si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 52, comma 1, lettera a), se la societa' cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo ivi previsto, ne' della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale. 7. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di cui all'art. 82, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. 8. Fermo restando quanto disposto dall'art. 118, comma 15, lettera b), le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. 9. I componenti negativi imputati a conto economico, secondo corretti principi contabili, in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni, sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari, o al momento dell'estinzione della relativa passivita'; in tale momento sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati a seguito di tali operazioni. 10. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e' maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 12 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, 15 e 16. L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attivita' nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. 11. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e' superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 12. Il costo riferibile all'incremento occupazionale e' pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. 13. Nessun costo e' riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. 14. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 10, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 12 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, e' moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato G. 15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie. 16. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi da 10 a 15. 17. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dei commi da 10 a 16, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente. 18. Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti: a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando i commi da 10 a 16; b) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 17.» «Art. 110 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite (art. 101 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; art. 1, comma 4, primo e secondo periodo, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; art. 1, comma 62, legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 5-quinquies, comma 3, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 94, comma 1, e 96, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'art. 95, commi 1, lettere a) e b), e 2. 2. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a euro cinque milioni, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i termini della stessa. 3. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 4. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui all'art. 118, ai commi 4, 5 e 6, di ammontare superiore a euro 50.000, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di piu' operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' delle relative operazioni alle disposizioni dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le procedure e i termini delle stesse. 5. Per la valutazione dei beni indicati nell'art. 94, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'art. 103; tuttavia, per i beni indicati nell'art. 94, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'art. 95, commi 1, lettere a) e b), e 2. 6. In deroga al comma 5, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'art. 94, comma 1, lettere c) e d), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 94, comma 4, rileva secondo le disposizioni dell'art. 119, comma 2. 7. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, numero 4), del codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. 8. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'art. 96. 9. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 115, comma 3, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 57 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, o e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della sentenza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta a un importo non superiore a euro 5.000 per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a euro 2.500 per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. 10. Per i crediti di modesta entita' e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 9, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. 11. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa societa' che ha generato le perdite. 12. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma 11 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione e il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione.» «Art. 112 (Ammortamento dei beni immateriali (art. 103 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; art. 1, comma 1079, legge 30 dicembre 2018, n. 145; art. 1, comma 714, legge 27 dicembre 2019, n. 160; art. 1, comma 16, legge 30 dicembre 2024, n. 207)). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo. 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso. 4. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attivita' immateriali a vita utile indefinita e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. 4-bis. In deroga al comma 4, la deduzione del valore fiscale delle attivita' immateriali, di cui al medesimo comma, e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico, nel caso in cui le predette attivita' sono: a) rilevate a seguito di operazioni di cessione d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell'acquisto; b) assunte in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 192. 5. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attivita' per imposte anticipate cui si applica l'art. 278, commi 1, 3, 4 e 5, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data del 1° gennaio 2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza e' deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029. 6. La deduzione della quota del 5 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 5, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi. 7. La deduzione della quota del 13 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 5, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, e' differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonche' al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi. 8. Si applica la disposizione dell'art. 111, comma 13.» «Art. 117 (Spese relative a piu' esercizi (art. 108 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - 1. Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. 2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 25 marzo 2025, n. 33. 3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. 4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente puo' interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.» «Art. 119 (Norme generali sulle valutazioni (art. 110 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; art. 1, comma 177, legge 27 dicembre 2013, n. 147)). - 1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente: a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia' dedotte; b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'art. 94, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, a esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito; d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti; e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 2. In deroga alle disposizioni del comma 1, lettere c), d) ed e) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002: a) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 94, comma 4; b) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'art. 96, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti dal medesimo art. 96, comma 1, il costo e' ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. 3. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali. 4. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti. 5. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 3, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attivita' alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico. 6. I proventi determinati a norma dell'art. 99 e i componenti negativi di cui all'art. 111, commi 1 e 11, agli articoli 113 e 115 e all'art. 116, commi 1 e 2 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi. 7. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. 8. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalita' e alle condizioni di cui all'art. 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma. 9. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 10. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e' accertato, su conforme parere della Banca d'Italia, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili. 11. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. 12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 11 sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 186, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate. 14. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 11. 15. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui all'art. 183, ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni di cui al comma 8, le societa' che operano nel settore della raccolta di pubblicita' online e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attivita', fatto salvo il ricorso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi di cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.» «Art. 161 (Intermediari finanziari e societa' di partecipazione (art. 162-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: a) intermediari finanziari: 1) i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1); b) societa' di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari; c) societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'art. 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'art. 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. 2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. 3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale. 3-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l'esercizio in via prevalente delle attivita' ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attivita' sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.». - Il testo dell'art. 85, comma 1, del citato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: «Art. 85 (Periodo d'imposta (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - 1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 89 e 93. 2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e' determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito dall'anno solare.» - Si riporta il testo dell'art. 94, comma 1, del citato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: «Art. 94 (Valutazione dei titoli). - 1. I titoli indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'art. 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi. Omissis.» - Il testo dell'art. 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Omissis 131. In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: a) in deroga all'art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter del codice civile e a norma dell'art. 121 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente; b) abrogata; c) abrogata; 132. Le operazioni di cui al comma 131 sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. Omissis.» |
| | Art. 6 Riallineamento straordinario delle divergenze tra i valori contabili e fiscali
1. Le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali emerse a seguito delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, realizzatesi in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024, esistenti al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, possono essere riallineate, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2024. 2. Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. 3. A seguito dell'accertamento di eventuali violazioni che riguardano la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2024, n. 192, l'opzione di cui al comma 2 resta valida, previa rideterminazione della somma algebrica delle differenze di cui al medesimo comma 1. 4. Si applicano le disposizioni in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso in materia di imposte dirette.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 10, comma 1 e 11, comma 1, del citato decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192: «Art. 10 (Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti fattispecie: a) prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS); b) variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) gia' adottati; c) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale; d) variazione dei principi contabili nazionali; e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa; f) applicazione per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile della disciplina di cui all'art. 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti, nonche' tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili. Omissis.» «Art. 11 (Regimi di riallineamento). - 1. Il riallineamento puo' essere attuato sulla totalita' delle divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all'art. 10, comma 7, esistenti all'inizio del periodo d'imposta e verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato art. 10, comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, e' assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, separatamente dall'imponibile complessivo. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze. Se il saldo e' negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale e' esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi d'imposta complessivi.». |
| | Art. 7 Norma di interpretazione autentica dell'articolo 84, comma 3, del TUIR
1. L'articolo 84, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una societa' che detiene il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite. 2. All'articolo 375, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo la lettera l) e' inserita la seguente: «l-bis) l'articolo 93, comma 3, si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una societa' che detiene il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite;».
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: «Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'art. 80. 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e, inoltre, viene modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La limitazione di cui al presente comma si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima meta' del medesimo periodo d'imposta. 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti. 3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della societa' che riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui all'art. 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del codice di procedura civile, ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite e' consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. 3-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi previsto dall'art. 96, comma 5, e dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.» - Il testo dell'art. 375, comma 1, del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 375 (Norme di interpretazione autentica (art. 39, comma 1, primo periodo, legge 21 novembre 2000, n. 342; art. 138, comma 14, legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 2-bis, comma 3, decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88; art. 36, commi 30 e 34-bis, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; art. 1, comma 35, legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 5, comma 3, art. 13, comma 3, e art. 15, comma 2, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; art. 7-quinquies, commi 1 e 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; art. 1, comma 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232; art. 1, comma 271, legge 27 dicembre 2017, n. 205; art. 1, comma 431, legge 27 dicembre 2019, n. 160; art. 1, comma 98, legge 30 dicembre 2024, n. 207; art. 1, comma 1-bis, decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108; art. 5-bis decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109; art. 18, comma 1, decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118; art. 8, decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186; art. 5 decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192)). - 1. Ai fini del presente testo unico: a) in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui all'art. 6, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, sono comunque considerati come redditi diversi; b) si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'art. 14, comma 4, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000; c) le disposizioni di cui all'art. 53, comma 2, lettera f), si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformita' a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale; d) l'art. 53, comma 8, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: 1) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; 2) lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede la continua mobilita' del dipendente; 3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attivita' lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennita' o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si e' effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si e' svolta; e) ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui alla lettera d), non e' applicabile la disposizione di cui all'art. 53, comma 8, e' riconosciuto il trattamento previsto per le indennita' di trasferta di cui al medesimo art. 53, comma 7; f) l'art. 53, comma 10, primo periodo, si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'art. 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'art. 158, primo e secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'art. 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, le parole da: «ad una retribuzione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «all'intera retribuzione»; g) quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazione o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche dei redditi di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 3; h) le disposizioni dell'art. 53, comma 11, si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana; i) gli articoli 69, 77, 94 e 95 del presente testo unico e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123; l) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 76, comma 1, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera p) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi del comma 1, lettere b) e c), al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene; l-bis) l'art. 93, comma 3, si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una societa' che detiene il controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite; m) i fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorche' affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo, dell'art. 97, comma 1, in materia di applicabilita' dell'imposta sul reddito delle societa' allo Stato e agli enti pubblici; n) per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l'art. 97, comma 3, lettera a), si interpreta nel senso che non sono considerate indennita' tassabili le somme indicate nel primo periodo; o) l'art. 97, comma 7, si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 7, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuita' aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicati nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Non si da' luogo al rimborso delle maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quella di cui al primo periodo; p) tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui all'art. 99, comma 2, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati dallo stesso art. 99, comma 1; q) l'art. 110, comma 9, si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entita' e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili; r) in deroga all'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 177, comma 4, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo art. 177, si applicano a condizione che: 1) le percentuali di cui al comma 3 ivi indicate sussistano per le partecipazioni dalla stessa detenute dalla societa' conferita direttamente in soggetti diversi da quelli di cui all'art. 161, comma 1, lettere b) o c), numero 1), oppure indirettamente tramite altre societa' rientranti tra i soggetti di cui all'art. 161, comma 1, lettere b) o c), numero 1, da essa controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile; 2) il valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle societa' partecipate, rilevanti ai fini del numero 1), sia costituito prevalentemente dal valore contabile dei patrimoni netti delle societa' di cui sono detenute le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiori alle soglie indicate al comma 3, calcolate tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa; a tal fine, il valore contabile dei patrimoni netti delle societa' partecipate e' determinato sulla base dei dati risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio antecedente al conferimento, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa e senza considerare i valori contabili dei patrimoni netti delle societa' rientranti tra i soggetti indicati all'art. 161, comma 1, lettere b) o c), numero 1); s) l'art. 185, comma 1, si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile e' prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il contribuente puo' inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza d'interpello ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212; t) in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'art. 185, comma 10, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui all'art. 53, comma 11; u) l'art. 1-bis, comma 4 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle universita' a decorrere dal 7 giugno 2025. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento; v) all'art. 286, commi 3 e 7, le parole: «gli investimenti qualificati» si interpretano come «gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati.» |
| | Art. 8
Revisione articoli 84, comma 3-quater, e 172, comma 8, del TUIR
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 84, comma 3-quater, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 3 a 3-ter»; b) all'articolo 172, comma 8, le parole: «la data in cui ha effetto la» sono sostituite dalle seguenti: «la data antecedente a quella di efficacia della». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 93, comma 6, le parole: «commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 3 a 5»; b) all'articolo 172, comma 10, le parole: «la data in cui ha effetto la» sono sostituite dalle seguenti: «la data antecedente a quella di efficacia della».
Note all'art. 8: - Il testo degli articoli 84 e 172, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'art. 80. 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e, inoltre, viene modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La limitazione di cui al presente comma si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima meta' del medesimo periodo d'imposta. 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti. 3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della societa' che riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui all'art. 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del codice di procedura civile, ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite e' consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. 3-quater. Le disposizioni dei commi da 3 a 3-ter si applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi previsto dall'art. 96, comma 5, e dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.» «Art. 172 (Fusione di societa'). - Omissis 8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione e' determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di apposito conto economico.». - Il testo degli articoli 93 e 172, comma 10, del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 93 (Riporto delle perdite (art. 84 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - 1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80 per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 96, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 118, comma 10. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'art. 89. 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano a una nuova attivita' produttiva. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e, inoltre, viene modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La limitazione di cui al presente comma si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima meta' del medesimo periodo d'imposta. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti. 5. Nel caso di cui al comma 4 le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della societa' che riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui all'art. 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del codice di procedura civile, ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite e' consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. 6. Le disposizioni dei commi da 3 a 5, si applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi previsto dall'art. 105, comma 5, e dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.» «Art. 172 (Fusione di societa' (art. 172 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - Omissis 10. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione e' determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di apposito conto economico.». |
| | Art. 9 Revisione alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 175, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, in luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.»; b) all'articolo 177, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 175, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, in luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.»; b) all'articolo 177, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2025 e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse.
Note all'art. 9: - Il testo degli articoli 175 e 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 175 (Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, in luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo e' determinato ai sensi dell'art. 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 87. 3. - 4.» «Art. 177 (Scambi di partecipazioni). - 1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate ovvero incrementa la percentuale di controllo, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. 2. In caso di conferimenti di azioni o quote in societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una societa' di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4: a) e' inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo; b) e' superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale. 2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo di una societa', ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ne' incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in una societa', esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all'art. 5, comma 5. 2-ter. Se sono conferite partecipazioni detenute in una societa', le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all'art. 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, le percentuali ivi indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite societa' controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile anch'esse rientranti tra i soggetti indicati all'art. 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore contabile complessivo e' superiore alla meta' del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette societa' controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. 2-quater. Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria il termine di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), e' esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite. 3. Si applicano le disposizioni dell'art. 175, comma 2.». - Il testo degli articoli 175 e 177, comma 2, del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 175 (Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento (art. 175 decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 95, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 96, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, in luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano e il valore di realizzo e' determinato ai sensi dell'art. 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'art. 96 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui all'art. 96, comma 1, lettera a).» «Art. 177 (Scambi di partecipazioni (art. 177 decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - 2. In caso di conferimenti di azioni o quote in societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una societa' di cui all'art. 82, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.». |
| | Art. 10
Perdite estere definitive
1. All'articolo 181 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. Se una societa' residente in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o piu' societa' residenti in cui la societa' risultante dalla fusione e' residente oppure e' incorporata da una societa' residente le sue perdite, determinate applicando le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo 2, Sezione I, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) sia nei periodi d'imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, una delle societa' partecipanti alla fusione controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alla fusione o tutte le societa' partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto; b) tali perdite non possono piu' essere utilizzate nello Stato di sua residenza in quanto la societa' ha cessato la propria attivita' economica e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui e' residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo di essa e' trasferito a terzi. 1-ter. Ai fini del comma 1-bis, per controllo si intendono le fattispecie di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile. 1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche per le perdite della societa' partecipata residente in uno degli Stati ivi indicati, priva dell'assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.». 2. All'articolo 191 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. Se una societa' residente in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o piu' societa' residenti in cui la societa' risultante dalla fusione e' residente oppure e' incorporata da una societa' residente le sue perdite, determinate applicando le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II, Sezione I, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) sia nei periodi d'imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, una delle societa' partecipanti alla fusione controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alla fusione o tutte le societa' partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto; b) tali perdite non possono piu' essere utilizzate nello Stato di sua residenza in quanto la societa' ha cessato la propria attivita' economica e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui e' residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo di essa e' trasferito a terzi. 1-ter. Ai fini del comma 1-bis, per controllo si intendono le fattispecie di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile. 1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche per le perdite della societa' partecipata residente in uno degli Stati ivi indicati, priva dell'assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.».
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 181 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 181 (Perdite fiscali). - 1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 178, le perdite fiscali, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'art. 96 del presente testo unico, nonche' l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza. 1-bis. Se una societa' residente in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o piu' societa' residenti in cui la societa' risultante dalla fusione e' residente oppure e' incorporata da una societa' residente le sue perdite, determinate applicando le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo 2, Sezione I, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) sia nei periodi d'imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, una delle societa' partecipanti alla fusione controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alla fusione o tutte le societa' partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto; b) tali perdite non possono piu' essere utilizzate nello Stato di sua residenza in quanto la societa' ha cessato la propria attivita' economica e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui e' residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo di essa e' trasferito a terzi. 1-ter. Ai fini del comma 1-bis, per controllo si intendono le fattispecie di cui all'art. 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile. 1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche per le perdite della societa' partecipata residente in uno degli Stati ivi indicati, priva dell'assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.» - Il testo dell'art. 191 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 191 (Perdite fiscali (art. 181 decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - 1. Nelle operazioni di cui all'art. 188, comma 1 lettere a) e b), le perdite fiscali, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'art. 105, comma 5, nonche' l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza. 1-bis. Se una societa' residente in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o piu' societa' residenti in cui la societa' risultante dalla fusione e' residente oppure e' incorporata da una societa' residente le sue perdite, determinate applicando le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II, Sezione I, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) sia nei periodi d'imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, una delle societa' partecipanti alla fusione controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alla fusione o tutte le societa' partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto; b) tali perdite non possono piu' essere utilizzate nello Stato di sua residenza in quanto la societa' ha cessato la propria attivita' economica e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui e' residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo di essa e' trasferito a terzi. 1-ter. Ai fini del comma 1-bis, per controllo si intendono le fattispecie di cui all'art. 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile. 1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche per le perdite della societa' partecipata residente in uno degli Stati ivi indicati, priva dell'assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.» |
| | Art. 11 Recepimento dei nuovi regimi elaborati dall'OCSE in materia di imposizione minima globale e altre modifiche
1. Al decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entita' di cui al primo periodo»; 1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle degli articoli 36, 39 e 39-bis), e le definizioni contenute nell'allegato A, nel rispetto di quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»; 1.3) alla lettera b), le parole: «relativamente a imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»; 1.4) alla lettera c), le parole «relativa a tutte le imprese ed entita' localizzate nel territorio dello Stato italiano;» sono sostituite dalle seguenti: «relativa a tutte le imprese e a tutte le entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma»; 2) al comma 2 le parole: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' di cui al comma 1»; 3) al comma 3 le parole: «Se una o piu' imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Se una o piu' imprese o entita' di cui al comma 1 non soddisfano le condizioni previste al comma 2»; 4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita' di investimento, e le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa o l'entita', tra quelle indicate nel primo periodo, quale responsabile dell'imposta minima nazionale e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed entita'.»; 5) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti le entita' a controllo congiunto si applicano anche alle entita' sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano»; b) all'articolo 21, dopo il comma 9, e' inserito il seguente: «9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 puo' essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.»; c) dopo l'articolo 39 e' aggiunto il seguente: «39-bis (Regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati). - 1. I regimi disciplinati nei commi da 2 a 4 integrano i regimi di semplificazione previsti da un accordo internazionale di cui all'articolo 39 e si applicano in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell'imposizione integrativa a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente a tale data. 2. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima integrativa e l'imposta minima suppletiva sono pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' la cui controllante capogruppo e' localizzata in un Paese che adotta un regime coesistente qualificato. 3. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima suppletiva e' pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' localizzate in un Paese che adotta un regime qualificato della controllante capogruppo. 4. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati e' pari a zero. Per imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati si intende la differenza, in valore assoluto, tra: a) l'imposizione integrativa calcolata in base al comma 5; b) l'imposizione integrativa che sarebbe stata calcolata senza l'esercizio dell'opzione di cui al primo periodo. 5. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 4, le imposte rilevanti rettificate delle imprese ed entita' localizzate in un Paese vengono aumentate del minore tra l'importo dell'incentivo fiscale qualificato utilizzato e il limite massimo basato sulla sostanza. 6. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e i crediti d'imposta negoziabili, che sono parametrati alle spese effettivamente sostenute oppure legati al livello della produzione, sono trattati come incentivi fiscali qualificati. In tal caso, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e i suddetti crediti non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante e diminuiscono le imposte rilevanti rettificate. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per fruire dei regimi del presente articolo, in conformita' alle regole OCSE e alla direttiva». d) all'allegato A: 1) dopo il numero 37 sono inseriti i seguenti: «37-bis): "incentivo fiscale qualificato": un incentivo fiscale basato sui costi sostenuti o sul livello di produzione effettuata in un Paese, che riduce l'importo delle imposte rilevanti, concesso con riferimento a oneri che concorrono alla formazione del reddito rilevante; 37-ter): "limite massimo basato sulla sostanza": il limite massimo dell'aumento che un gruppo multinazionale o nazionale puo' apportare alle imposte rilevanti rettificate di un esercizio ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di cui all'articolo 39-bis), comma 4, lettera a), in relazione a un Paese. Tale limite e' pari al 5,5 per cento dell'importo maggiore tra le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili che svolgono attivita' per il gruppo nel Paese e gli ammortamenti, compresi quelli connessi allo sfruttamento di risorse naturali, contabilizzati nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio in relazione alle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese per quell'esercizio. In alternativa, a seguito di opzione quinquennale, il suddetto limite massimo e' pari all'1 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese, esclusi terreni e altri beni non ammortizzabili, in ciascun esercizio; 2) dopo il numero 49 e' inserito il seguente: «49-bis): "regime coesistente qualificato": il sistema fiscale nazionale e mondiale di un Paese che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;»; 3) dopo il numero 51 e' inserito il seguente: «51-bis): "regime qualificato della controllante capogruppo": il sistema fiscale nazionale adottato dal Paese di localizzazione della controllante capogruppo che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 318: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entita' di cui al primo periodo»; 1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle degli articoli 336, 339 e 339-bis), e le definizioni contenute nell'allegato B, nel rispetto di quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»; 1.3) alla lettera b), le parole: «relativamente ad imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»; 1.4) alla lettera c), le parole «relativa a tutte le imprese ed entita' localizzate nel territorio dello Stato italiano;» sono sostituite dalle seguenti: «relativa a tutte le imprese e a tutte le entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma»; 2) al comma 2 le parole: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' di cui al comma 1»; 3) al comma 3 le parole: «Se una o piu' imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Se una o piu' imprese o entita' di cui al comma 1 non soddisfano le condizioni previste al comma 2»; 4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita' di investimento, e le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa o l'entita', tra quelle indicate nel primo periodo, quale responsabile dell'imposta minima nazionale e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed entita'.»; 5) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti le entita' a controllo congiunto si applicano anche alle entita' sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano»; b) all'articolo 321, dopo il comma 9, e' inserito il seguente: «9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 puo' essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.»; c) dopo l'articolo 339 e' aggiunto il seguente: «339-bis (Regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati). - 1. I regimi disciplinati nei commi da 2 a 4 integrano i regimi di semplificazione previsti da un accordo internazionale di cui all'articolo 339 e si applicano in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell'imposizione integrativa a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente a tale data. 2. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima integrativa e l'imposta minima suppletiva sono pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' la cui controllante capogruppo e' localizzata in un Paese che adotta un regime coesistente qualificato. 3. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima suppletiva e' pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' localizzate in un Paese che adotta un regime qualificato della controllante capogruppo. 4. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati e' pari a zero. Per imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati si intende la differenza, in valore assoluto, tra: a) l'imposizione integrativa calcolata in base al comma 5; b) l'imposizione integrativa che sarebbe stata calcolata senza l'esercizio dell'opzione di cui al primo periodo. 5. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 4, le imposte rilevanti rettificate delle imprese ed entita' localizzate in un Paese vengono aumentate del minore tra l'importo dell'incentivo fiscale qualificato utilizzato e il limite massimo basato sulla sostanza. 6. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e i crediti d'imposta negoziabili, che sono parametrati alle spese effettivamente sostenute oppure legati al livello della produzione, sono trattati come incentivi fiscali qualificati. In tal caso, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e i suddetti crediti non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante e diminuiscono le imposte rilevanti rettificate. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per fruire dei regimi del presente articolo, in conformita' alle regole OCSE e alla direttiva». d) all'allegato B: 1) dopo il numero 37 sono inseriti i seguenti: «37-bis): "incentivo fiscale qualificato": un incentivo fiscale basato sui costi sostenuti o sul livello di produzione effettuata in un Paese, che riduce l'importo delle imposte rilevanti, concesso con riferimento a oneri che concorrono alla formazione del reddito rilevante; 37-ter): "limite massimo basato sulla sostanza": il limite massimo dell'aumento che un gruppo multinazionale o nazionale puo' apportare alle imposte rilevanti rettificate di un esercizio ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di cui all'articolo 339-bis), comma 4, lettera a), in relazione a un Paese. Tale limite e' pari al 5,5 per cento dell'importo maggiore tra le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili che svolgono attivita' per il gruppo nel Paese e gli ammortamenti, compresi quelli connessi allo sfruttamento di risorse naturali, contabilizzati nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio in relazione alle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese per quell'esercizio. In alternativa, a seguito di opzione quinquennale, il suddetto limite massimo e' pari all'1 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese, esclusi terreni e altri beni non ammortizzabili, in ciascun esercizio; 2) dopo il numero 49 e' inserito il seguente: «49-bis): "regime coesistente qualificato": il sistema fiscale nazionale e mondiale di un Paese che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;»; 3) dopo il numero 51 e' inserito il seguente: «51-bis): "regime qualificato della controllante capogruppo": il sistema fiscale nazionale adottato dal Paese di localizzazione della controllante capogruppo che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;». 3. I regimi semplificati diversi da quelli disciplinati nei commi 1 e 2, previsti nelle regole OCSE pubblicate il 5 gennaio 2026 "Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Side-by-Side Package", sono facoltativi e si adottano, in relazione ai gruppi multinazionali e nazionali, con la prima decorrenza possibile tra quelle ammesse dalle regole stesse. 4. Il decreto di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e all'articolo 339-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dai commi 1 e 2, e' adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 11: - Il testo degli articoli 18 e 21 del citato decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 18 (Imposta minima nazionale). - 1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, relativa alle imprese e alle entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e alle entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale, e' inferiore alla aliquota minima di imposta, e' dovuta una imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entita'. Ai fini dell'imposta minima nazionale, da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entita' di cui al primo periodo da parte di qualsiasi controllante del gruppo multinazionale o nazionale: a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle degli articoli 36, 39 e 39-bis), e le definizioni contenute nell'allegato A, nel rispetto di quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma; b) non si tiene conto, in relazione ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 31, delle imposte rilevanti dovute in altri Paesi da un'impresa proprietaria e da una casa madre ivi localizzate relativamente alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma; c) l'imposizione integrativa relativa a tutte le imprese e a tutte le entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma in un esercizio e' pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'art. 36. 2. Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' di cui al comma 1 e l'importo dell'imposta minima nazionale sono calcolati sulla base dei bilanci o rendiconti redatti in conformita' ai principi contabili da queste adottati in ottemperanza alla normativa fiscale o societaria italiana oppure sulla base dei bilanci o rendiconti soggetti a revisione contabile esterna qualora questi siano redatti in conformita' a tali principi contabili sebbene la normativa fiscale o societaria italiana non le obblighi ad adottarli. 3. Se una o piu' imprese o entita' di cui al comma 1 non soddisfano le condizioni previste al comma 2 o redigono il bilancio o rendiconto avendo a riferimento un esercizio differente da quello del bilancio consolidato del gruppo, il profitto eccedente e l'imposta minima nazionale sono calcolati sulla base dei principi contabili adottati nel bilancio consolidato predisposto dalla controllante capogruppo in conformita' all'art. 22, comma 1, secondo periodo o dei principi contabili adottati in conformita' all'art. 22, comma 2. 4. Nei casi di cui al comma 2, se tutte le imprese o le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, le disposizioni del presente articolo sono applicate utilizzando importi denominati in euro. Viceversa, se non tutte le imprese o le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, l'impresa dichiarante puo' esercitare un'opzione quinquennale per scegliere di effettuare i calcoli dell'imposta minima nazionale in relazione a tutte le imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano utilizzando la valuta di presentazione del bilancio consolidato oppure l'euro. Le suddette imprese o entita' a controllo congiunto che utilizzano una diversa valuta funzionale rispetto a quella prescelta operano la conversione sulla base delle regole di conversione valutaria previste nel principio contabile adottato ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. 5. Nei casi di cui al comma 3, le disposizioni del presente articolo sono applicate utilizzando gli importi denominati nella valuta di presentazione del bilancio consolidato. 6. Ai fini dell'imposta minima nazionale, non si applicano le esclusioni previste nell'art. 56 per i gruppi multinazionali o nazionali di imprese. 7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita' di investimento, e le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa o l'entita', tra quelle indicate nel primo periodo, quale responsabile dell'imposta minima nazionale e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed entita'. 8. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite e versate a fronte del riaddebito dell'imposta minima nazionale di cui al comma 1 effettuato tra le imprese e entita' a controllo congiunto. 8-bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti le entita' a controllo congiunto si applicano anche alle entita' sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano. 9. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» «Art. 21 (Calcolo e imputazione dell'imposta minima suppletiva). - 1. L'imposta minima suppletiva attribuita allo Stato italiano si determina moltiplicando l'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, calcolata ai sensi del comma 2, per la percentuale di sua pertinenza, determinata ai sensi del comma 5. 2. L'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, relativo ad un dato esercizio, e' pari alla somma della imposizione integrativa relativa a ciascuna delle imprese del gruppo multinazionale dovuta per il medesimo esercizio ai sensi dell'art. 34, tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. L'importo della imposta minima suppletiva relativa ad un'impresa a bassa imposizione e' pari a zero se, nell'esercizio, tutte le partecipazioni della controllante capogruppo in tale impresa sono detenute direttamente o indirettamente per il tramite di una o piu' controllanti che sono localizzate in Paesi che applicano una imposta minima integrativa equivalente con riferimento a detta impresa a bassa imposizione per il medesimo esercizio. 4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'importo dell'imposta minima suppletiva relativa ad un'impresa a bassa imposizione e' ridotto in misura pari all'importo dell'imposizione integrativa dovuta da una controllante che, con riferimento ad essa, applica un'imposta minima integrativa equivalente. 5. La percentuale dell'imposta minima suppletiva imputabile allo Stato italiano calcolata con riferimento ad un dato esercizio e in relazione ad un gruppo multinazionale e' pari al 50 per cento della somma dei seguenti rapporti: a) numero dei dipendenti impiegati da tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per il numero dei dipendenti complessivamente impiegati da tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate in Paesi in cui e' in vigore una imposta minima suppletiva equivalente; b) il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate in Paesi che applicano una imposta minima suppletiva equivalente. 6. Ai fini del calcolo di cui al comma 5: a) il numero dei dipendenti corrisponde al numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno, calcolati su basa annua rispetto alle ore medie di un lavoratore a tempo pieno, impiegati da tutte le imprese localizzate nel Paese di pertinenza, comprensivi dei lavoratori che partecipano ordinariamente alle attivita' operative di queste ultime alle dipendenze di fornitori non appartenenti al gruppo multinazionale; b) ad una stabile organizzazione sono attribuiti i lavoratori dipendenti il cui costo e' contabilizzato nel suo conto economico in conformita' alle disposizioni dell'art. 25, comma 1 e comma 2. I dipendenti che sono attribuiti alla stabile organizzazione in conformita' al precedente periodo non rilevano ai fini del computo dei lavoratori dipendenti relativo al Paese di localizzazione della casa madre; c) ad una stabile organizzazione sono attribuiti i beni tangibili che sono rilevati nello stato patrimoniale ad essa relativo, in conformita' alle disposizioni dell'art. 25, comma 1 e comma 2. I beni tangibili che sono attribuiti alla stabile organizzazione in conformita' al precedente periodo non rilevano ai fini del computo del valore contabile netto dei beni tangibili relativo al Paese di localizzazione della casa madre; d) i beni tangibili comprendono quelli di tutte le imprese localizzate nel Paese di pertinenza ad eccezione delle disponibilita' liquide o attivi equivalenti e delle immobilizzazioni immateriali o finanziarie; e) il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili rispettivamente impiegati e detenute da una entita' di investimento non sono presi in considerazione; f) il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili rispettivamente impiegati e detenute da una entita' trasparente sono irrilevanti salvo che essi sono attribuiti ad una stabile organizzazione ovvero, in assenza di una stabile organizzazione, alle imprese localizzate nel suo Paese di costituzione. 7. In deroga a quanto previsto al comma 5, la percentuale dell'imposta minima suppletiva relativa a un gruppo multinazionale, imputabile ad un Paese e riferita ad un determinato esercizio e' pari a zero se in detto Paese l'imposta di sua pertinenza relativa ad un esercizio precedente non abbia generato, per il suo intero ammontare, un onere fiscale supplementare esigibile sulle imprese del gruppo ivi localizzate. In tal caso, il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili delle imprese del gruppo ivi localizzate sono esclusi ai fini del calcolo indicato al comma 5. 8. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 se, conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, in un esercizio, la percentuale di imposta suppletiva relativa a un gruppo multinazionale imputabile a tutti i Paesi in cui sono localizzate le sue imprese e' pari a zero. 9. Su opzione dell'impresa dichiarante, per gli esercizi di durata non superiore a dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026, l'imposta minima suppletiva dovuta in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo e' pari a zero se tale Paese applica l'imposta sul reddito delle societa' con un'aliquota nominale pari o superiore al 20 per cento. 9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 puo' essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.». - Il testo degli articoli 318 e 321, del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 318 (Imposta minima nazionale (art. 18 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)). - 1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, relativa alle imprese e alle entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e alle entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale, e' inferiore alla aliquota minima di imposta, e' dovuta una imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entita'. Ai fini dell'imposta minima nazionale, da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entita' di cui al primo periodo da parte di qualsiasi controllante del gruppo multinazionale o nazionale: a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle degli articoli 336, 339 e 339-bis e le definizioni contenute nell'allegato B, nel rispetto di quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma; b) non si tiene conto, in relazione all'art. 331, commi 1, 3, 4, 5 e 6, delle imposte rilevanti dovute in altri Paesi da un'impresa proprietaria e da una casa madre ivi localizzate relativamente alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma; c) l'imposizione integrativa relativa a tutte le imprese e a tutte le entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma in un esercizio e' pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'art. 336. 2. Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' di cui al comma 1 e l'importo dell'imposta minima nazionale sono calcolati sulla base dei bilanci o rendiconti redatti in conformita' ai principi contabili da queste adottati in ottemperanza alla normativa fiscale o societaria italiana oppure sulla base dei bilanci o rendiconti soggetti a revisione contabile esterna qualora questi siano redatti in conformita' a tali principi contabili sebbene la normativa fiscale o societaria italiana non le obblighi ad adottarli. 3. Se una o piu' imprese o entita' di cui al comma 1 non soddisfano le condizioni previste al comma 2 o redigono il bilancio o rendiconto avendo a riferimento un esercizio differente da quello del bilancio consolidato del gruppo, il profitto eccedente e l'imposta minima nazionale sono calcolati sulla base dei principi contabili adottati nel bilancio consolidato predisposto dalla controllante capogruppo in conformita' all'art. 322, comma 1, secondo periodo o dei principi contabili adottati in conformita' all'art. 322, comma 2. 4. Nei casi di cui al comma 2, se tutte le imprese o le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, le disposizioni del presente articolo sono applicate utilizzando importi denominati in euro. Viceversa, se non tutte le imprese o le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, l'impresa dichiarante puo' esercitare un'opzione quinquennale per scegliere di effettuare i calcoli dell'imposta minima nazionale in relazione a tutte le imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano utilizzando la valuta di presentazione del bilancio consolidato oppure l'euro. Le suddette imprese o entita' a controllo congiunto che utilizzano una diversa valuta funzionale rispetto a quella prescelta operano la conversione sulla base delle regole di conversione valutaria previste nel principio contabile adottato ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. 5. Nei casi di cui al comma 3, le disposizioni del presente articolo sono applicate utilizzando gli importi denominati nella valuta di presentazione del bilancio consolidato. 6. Ai fini dell'imposta minima nazionale, non si applicano le esclusioni previste nell'art. 356 per i gruppi multinazionali o nazionali di imprese. 7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita' di investimento, e le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa o l'entita' tra quelle indicate nel primo periodo quale responsabile dell'imposta minima nazionale e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed entita'. 8. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite e versate a fronte del riaddebito dell'imposta minima nazionale di cui al comma 1 effettuato tra le imprese e entita' a controllo congiunto. 9. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 8-bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti le entita' a controllo congiunto si applicano anche alle entita' sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano.» «Art. 321 (Calcolo e imputazione dell'imposta minima suppletiva (art. 21 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)). - 1. L'imposta minima suppletiva attribuita allo Stato italiano si determina moltiplicando l'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, calcolata ai sensi del comma 2, per la percentuale di sua pertinenza, determinata ai sensi del comma 5. 2. L'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, relativo a un dato esercizio, e' pari alla somma della imposizione integrativa relativa a ciascuna delle imprese del gruppo multinazionale dovuta per il medesimo esercizio ai sensi dell'art. 334, tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. L'importo della imposta minima suppletiva relativa a un'impresa a bassa imposizione e' pari a zero se, nell'esercizio, tutte le partecipazioni della controllante capogruppo in tale impresa sono detenute direttamente o indirettamente per il tramite di una o piu' controllanti che sono localizzate in Paesi che applicano una imposta minima integrativa equivalente con riferimento a detta impresa a bassa imposizione per il medesimo esercizio. 4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'importo dell'imposta minima suppletiva relativa a un'impresa a bassa imposizione e' ridotto in misura pari all'importo dell'imposizione integrativa dovuta da una controllante che, con riferimento a essa, applica un'imposta minima integrativa equivalente. 5. La percentuale dell'imposta minima suppletiva imputabile allo Stato italiano calcolata con riferimento a un dato esercizio e in relazione a un gruppo multinazionale e' pari al 50 per cento della somma dei seguenti rapporti: a) numero dei dipendenti impiegati da tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per il numero dei dipendenti complessivamente impiegati da tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate in Paesi in cui e' in vigore una imposta minima suppletiva equivalente; b) il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate in Paesi che applicano una imposta minima suppletiva equivalente. 6. Ai fini del calcolo di cui al comma 5: a) il numero dei dipendenti corrisponde al numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno, calcolati su base annua rispetto alle ore medie di un lavoratore a tempo pieno, impiegati da tutte le imprese localizzate nel Paese di pertinenza, comprensivi dei lavoratori che partecipano ordinariamente alle attivita' operative di queste ultime alle dipendenze di fornitori non appartenenti al gruppo multinazionale; b) a una stabile organizzazione sono attribuiti i lavoratori dipendenti il cui costo e' contabilizzato nel suo conto economico in conformita' alle disposizioni dell'art. 325, commi 1 e 2. I dipendenti che sono attribuiti alla stabile organizzazione in conformita' al primo periodo non rilevano ai fini del computo dei lavoratori dipendenti relativo al Paese di localizzazione della casa madre; c) a una stabile organizzazione sono attribuiti i beni tangibili che sono rilevati nello stato patrimoniale a essa relativo, in conformita' alle disposizioni dell'art. 325, commi 1 e 2. I beni tangibili che sono attribuiti alla stabile organizzazione in conformita' al primo periodo non rilevano ai fini del computo del valore contabile netto dei beni tangibili relativo al Paese di localizzazione della casa madre; d) i beni tangibili comprendono quelli di tutte le imprese localizzate nel Paese di pertinenza a eccezione delle disponibilita' liquide o attivi equivalenti e delle immobilizzazioni immateriali o finanziarie; e) il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili rispettivamente impiegati e detenute da una entita' di investimento non sono presi in considerazione; f) il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili rispettivamente impiegati e detenute da una entita' trasparente sono irrilevanti salvo che essi sono attribuiti a una stabile organizzazione ovvero, in assenza di una stabile organizzazione, alle imprese localizzate nel suo Paese di costituzione. 7. In deroga a quanto previsto al comma 5, la percentuale dell'imposta minima suppletiva relativa a un gruppo multinazionale, imputabile a un Paese e riferita a un determinato esercizio e' pari a zero se in detto Paese l'imposta di sua pertinenza relativa a un esercizio precedente non abbia generato, per il suo intero ammontare, un onere fiscale supplementare esigibile sulle imprese del gruppo ivi localizzate. In tal caso, il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili delle imprese del gruppo ivi localizzate sono esclusi ai fini del calcolo indicato al comma 5. 8. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 se, conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, in un esercizio, la percentuale di imposta suppletiva relativa a un gruppo multinazionale imputabile a tutti i Paesi in cui sono localizzate le sue imprese e' pari a zero. 9. Su opzione dell'impresa dichiarante, per gli esercizi di durata non superiore a dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026, l'imposta minima suppletiva dovuta in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo e' pari a zero se tale Paese applica l'imposta sul reddito delle societa' con un'aliquota nominale pari o superiore al 20 per cento. 9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 puo' essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.». |
| | Art. 12
Detrazione
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, le parole: «all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno successivo a quello»; b) all'articolo 25, primo comma, le parole: «all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura». 2. Al testo unico dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 56, comma 1, secondo periodo, le parole: «all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno successivo a quello»; b) all'articolo 88, comma 1, le parole: «all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» sono sostituite con le seguenti: «al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura».
Note all'art. 12: - Il testo degli articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Omissis.» «Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'art. 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. Omissis.». - Il testo degli articoli 56, comma 1, e 88, comma 1, del citato decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 56 (Detrazione (art. 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; art. 3, comma 5, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; art. 45 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)). - 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma dell'art. 64, comma 1 o dell'eccedenza di cui all'art. 114, comma 1, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Omissis.» «Art. 88 (Registrazione degli acquisti (art. 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)). - 1. Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma dell'art. 64, comma 2, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. Omissis.». |
| | Art. 13 Modifica delle norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni
1. All'articolo 4-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «per la corresponsione dell'imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale»; b) al secondo periodo, dopo le parole: «la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote», sono inserite le seguenti: «dell'imposta sulle successioni e donazioni»; c) al terzo periodo dopo la parola: «imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni»; d) al quarto periodo, le parole: «dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte», le parole: «per cui e' stata corrisposta l'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per cui sono state corrisposte le imposte» e, in fine, dopo la parola «all'imposta» sono aggiunte le seguenti: «sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale»; e) al quinto periodo, le parole: «dell'imposta assolta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte assolte». 2. All'articolo 90, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «per la corresponsione dell'imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale»; b) al secondo periodo, dopo le parole: «la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote», sono inserite le seguenti: «dell'imposta sulle successioni e donazioni»; c) al terzo periodo dopo la parola: «imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni»; d) al quarto periodo, le parole: «dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte», le parole: «per cui e' stata corrisposta l'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per cui sono state corrisposte le imposte» e, in fine, dopo la parola «all'imposta» sono aggiunte le seguenti: «sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale»; e) al quinto periodo, le parole: «dell'imposta assolta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte assolte».
Note all'art. 13: Il testo dell'art. 4-bis, comma 3, del citato decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 4-bis (Trust e altri vincoli di destinazione). - Omissis 3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee puo' optare per la corresponsione dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta sulle successioni e donazioni si calcola sulla base dell'aliquota piu' elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione delle imposte ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui sono state corrisposte le imposte in via anticipata non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale. Non si da' luogo al rimborso delle imposte assolte dal disponente o dal trustee.» - Il testo dell'art. 90, comma 3, del citato decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 90 (Trust e altri vincoli di destinazione (art. 4-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)). - Omissis 3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee puo' optare per la corresponsione dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni della presente parte III con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta sulle successioni e donazioni si calcola sulla base dell'aliquota piu' elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 93 e 133. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione delle imposte ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui sono state corrisposte le imposte in via anticipata non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale. Non si da' luogo al rimborso delle imposte assolte dal disponente o dal trustee. Omissis.» |
| | Art. 14 Modifica all'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
1. All'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo,». 2. All'articolo 309, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, le parole: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 120, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123».
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 34, comma 1, del citato decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 34 (Rettifica e liquidazione della maggiore imposta (Art. 26 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 8 legge n. 880/86 - Art. 12 D.L. n. 70/88 conv. legge n. 154/88)). - 1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 37, comma 1, primo periodo, nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. Omissis.» - Il testo dell'art. 309, comma 1, del citato decreto legislativo 5 agosto 2026, n, 141, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 309 (Rettifica e liquidazione della maggiore imposta (art. 34 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; art. 2, comma 63, legge 24 dicembre 2003, n. 350; art. 1-bis, comma 7, decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; art. 2, comma 45, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)). - 1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 120, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 nella misura del 2,50 per cento per ogni semestre compiuto. Omissis.» |
| | Art. 15 Modifica all'articolo 13, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347
1. All'articolo 13, comma 2-bis, primo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 13, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 13 (Procedimenti e termini). - Omissis 2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e nei termini di cui all'art. 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.» |
| | Art. 16 Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.»; b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 possono comunicare, all'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio della medesima opzione, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. 2-ter. In relazione alle comunicazioni di cui al comma 2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validita' dell'opzione di cui al comma 1, e contenenti gli elementi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b). 2-quater. Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 146, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione nella misura prevista dall'articolo 69-tricies ter, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.»; b) all'articolo 149, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 possono comunicare, all'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio della medesima opzione, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. 2-ter. In relazione alle comunicazioni di cui al comma 2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validita' dell'opzione di cui al comma 1, e contenenti gli elementi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b). 2-quater. Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione nella misura prevista dall'articolo 69-tricies ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), si applicano alle comunicazioni di rischi fiscali di cui alle citate lettere effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 16: - Il testo degli articoli 6 e 7-bis del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 6 (Effetti). - 1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilita' dell'anticipazione del controllo. 2. L'adesione al regime comporta altresi' per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello e' in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessita' di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento. 2-bis. Nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni attuative del presente comma. 3. Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto e' esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), devono contenere gli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. 3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino alla definitivita' dell'accertamento. 3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano i commi 3 e 4. Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. 4. Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Per gli effetti di cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), contengono gli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. 5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate. 6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette. Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA di cui all'art. 70-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al primo periodo si applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo. Per i soggetti di cui al secondo periodo, l'esonero dalla prestazione di garanzia si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221. 6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e' certificato da professionisti indipendenti qualificati ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, i termini di decadenza di cui agli articoli 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono ridotti di due anni. 6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si applica il regime i termini di decadenza di cui agli articoli 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente e' rilasciata la certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui viene attestata la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonche' l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attivita' indicati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6-quater. Non trovano applicazione i termini previsti ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento delle violazioni di cui al primo periodo. 6-quinquies. Le riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si cumulano con quella prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.» «Art. 7-bis (Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale). - 1. I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'art. 7, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'art. 4, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui e' esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed e' irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. 2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1: a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello; b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. 2-bis. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 possono comunicare, all'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio della medesima opzione, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. 2-ter. In relazione alle comunicazioni di cui al comma 2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validita' dell'opzione di cui al comma 1, e contenenti gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b). 2-quater. Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo». - Il testo degli articoli 146, comma 5 e 149 del citato decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 146 (Effetti (art. 6, commi da 1 a 3 e da 3-ter a 6-quinquies, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)). - Omissis 5. E' facolta' del contribuente comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano i commi 4 e 6. Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione nella misura prevista dall'art. 69-tricies ter, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi nella misura prevista dall'art. 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.» «Art. 149 (Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (art. 7-bis decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)). - 1. I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'art. 147, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'art. 144, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui e' esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed e' irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. 2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1: a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello; b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 2-bis. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 possono comunicare, all'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio della medesima opzione, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. 2-ter. In relazione alle comunicazioni di cui al comma 2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validita' dell'opzione di cui al comma 1, e contenenti gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b). 2-quater. Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione nella misura prevista dall'art. 69-tricies ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi nella misura prevista dall'art. 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.». |
| | Art. 17 Differimento del termine per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai fini dell'ammissione al regime di adempimento collaborativo
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 2. All'articolo 148, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 14 (Disposizioni in materia di adempimento collaborativo). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'art. 4, comma 1-bis, del medesimo decreto. 2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il termine del 31 dicembre 2026. 3. Per i soggetti di cui al comma 1, la mancata presentazione della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale entro il termine fissato al comma 2 costituisce causa di esclusione dal regime ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 per inosservanza degli impegni assunti.» - Il testo dell'art. 148 del citato decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 148 (Deroga alle disposizioni in materia di adempimento collaborativo (art. 14 decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192)). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 147, comma 6, per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'art. 144, comma 2. 2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il termine del 31 dicembre 2026. 3. Per i soggetti di cui al comma 1, la mancata presentazione della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale entro il termine fissato al comma 2 costituisce causa di esclusione dal regime ai sensi dell'art. 147, comma 7, per inosservanza degli impegni assunti.» |
| | Art. 18 Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a tal fine, si applica il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto» e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «In deroga a quanto previsto dal comma 2, l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e' effettuata dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.». 2. All'articolo 69, comma 1, lettera a), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a tal fine, si applica il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto» e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e' effettuata dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.». 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle attivita' di controllo effettuate sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023.
Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 39, comma 1, del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 39 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'art. 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente e, a tal fine, si applica il termine previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto. In deroga a quanto previsto dal comma 2, l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e' effettuata dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; a-bis) - a-ter).» - Il testo all'art. 69, comma 1, del citato decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 69 (Sanzioni per violazioni degli intermediari (art. 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997)). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al primo periodo e i soggetti di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al secondo periodo e, a tal fine, si applica il termine previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto. In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e' effettuata dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'art. 14. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'art. 123, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'art. 7, comma 3; b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.» |
| | Art. 19
Modifiche all'articolo 152 del TUIR
1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai seguenti, all'articolo 152, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rendiconto di cui al primo periodo deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.». 2. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai seguenti, all'articolo 150, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rendiconto di cui al primo periodo deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.».
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 152, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 152 (Reddito di societa' ed enti commerciali non residenti derivante da attivita' svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione). - 1. Per le societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione e' determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al rendiconto di cui al primo periodo deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. Omissis.» - Il testo dell'art. 150, comma 1, del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 150 (Reddito di societa' ed enti commerciali non residenti derivante da attivita' svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione (art. 152 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; art. 7, comma 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)). - 1. Per le societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione e' determinato in base agli utili e alle perdite a essa riferibili, e secondo le disposizioni della sezione I, del capo II, del titolo II, della parte I sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al rendiconto di cui al primo periodo deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. Omissis.» |
| | Art. 20 Disposizioni in materia di procedure di controllo sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicita' immobiliare
1. All'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per le formalita' di pubblicita' immobiliare richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ufficio controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risultino dovuti maggiori tributi, l'ufficio notifica, entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui all'articolo 11 del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dei tributi nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui i tributi medesimi avrebbero dovuto essere pagati. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.». 2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per le formalita' di pubblicita' immobiliare richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, lettera b), l'ufficio controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risultino dovuti maggiori tributi, l'ufficio notifica, entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui all'articolo 80, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dei tributi nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui i tributi medesimi avrebbero dovuto essere pagati. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.».
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 3-ter del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 3-ter (Procedure di controllo sulle autoliquidazioni). - 1. Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti di cui all'art. 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarita' agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai e' ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilita' di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria. 1-bis. Per le formalita' di pubblicita' immobiliare richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 10, lettera b), del testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ufficio controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risultino dovuti maggiori tributi, l'ufficio notifica, entro i termini di decadenza previsti dall'art. 17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui all'art. 11 del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dei tributi nonche' della sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui i tributi medesimi avrebbero dovuto essere pagati. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.» - Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 13 (Procedure di controllo sulle autoliquidazioni (art. 3-ter decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463)). - 1. Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'art. 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarita' agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai e' ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilita' di richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria. 1-bis. Per le formalita' di pubblicita' immobiliare richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 10, lettera b), l'ufficio controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risultino dovuti maggiori tributi, l'ufficio notifica, entro i termini di decadenza previsti dall'art. 17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui all'art. 80, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dei tributi nonche' della sanzione amministrativa di cui all'art. 38 del testo unico delle sanzioni amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui i tributi medesimi avrebbero dovuto essere pagati. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.» |
| | Art. 21 Modifica dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
1. Con effetto a partire dal periodo d'imposta 2026, all'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «; per i contribuenti» a «e' ridotto di un anno» sono soppresse. 2. Con effetto a partire dal periodo d'imposta 2026, all'articolo 240 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le parole da «; per i contribuenti» a «e' ridotto di un anno» sono soppresse.
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 1, comma 74, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Omissis 74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attivita' produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonche' le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Omissis.» |
| | Art. 22
Termine per l'accertamento dei componenti a efficacia pluriennale
1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti e' stata dedotta. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonche' alle quote delle spese relative a piu' esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.». 2. All'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti e' stata dedotta. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l'applicazione dell'articolo 293, comma 6. 1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonche' alle quote delle spese relative a piu' esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.». 3. Il presente articolo si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 43 (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa ad efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi ad operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti e' stata dedotta. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l'applicazione dell'art. 1, comma 640, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali, nonche' alle quote delle spese relative a piu' esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.». - Il testo dell'art. 293 del citato decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 293 (Termine per gli accertamenti (art. 43 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; art. 57 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633; art. 1, comma 640, lettera b), legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 3 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)). - 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti e' stata dedotta. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l'applicazione dell'art. 293, comma 6. 1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonche' alle quote delle spese relative a piu' esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 3. Gli avvisi di accertamento aventi a oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi 1, 2, 3 e 5 le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di annullabilita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 5. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. 6. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dell'art. 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore i termini per l'accertamento di cui al comma 1 decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione. 7. I termini di decadenza del comma 1 sono ridotti di due anni solo per i soggetti passivi di cui all'art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilita' dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a euro 500.» |
| | Art. 23
Societa' di capitali a ristretta base partecipativa
1. In caso di accertamento del reddito delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza: a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati; b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perche' inesistenti. 2. Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 47, 59 e 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 256 e' inserito il seguente: «Articolo 256-bis (Societa' di capitali a ristretta base partecipativa). - 1. In caso di accertamento del reddito delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza: a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati; b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perche' inesistenti. 2. 2. Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 49, 70 e 98 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.».
Note all'art. 23: - Il testo degli articoli 47, 59 e 89 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: «Art. 47 (Utili da partecipazione). - 1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. 2. Nel caso di contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'art. 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'art. 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. 3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109. 4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'art. 167, in societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell'art. 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'art. 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo art. 47-bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, e' riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'art. 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'art. 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori. 5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. 6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e' considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. 7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta di cui al titolo II.» «Art. 59 (Dividendi). - 1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'art. 73, nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'art. 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente. 1-bis. - 2.» «Art. 89 (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'art. 5. 2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b). 2.1. 2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti. 3. Verificandosi la condizione dell'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo art. 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'art. 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e' riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'art. 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'art. 167, in societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'art. 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti finanziari e sui contratti indicati dall'art. 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso art. 109; b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'art. 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. 3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una societa' che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che: a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate. 4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili. 5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. 6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.». |
| | Art. 24
Accertamento per antieconomicita'
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la difformita' tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato puo' costituire un indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformita', siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformita' in questione risulti manifesta e rilevante. 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 252 e' inserito il seguente: «Articolo 252-bis (Accertamento per antieconomicita'). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la difformita' tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato puo' costituire un indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformita', siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformita' in questione risulti manifesta e rilevante.». |
| | Art. 25
Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente
1. All'articolo 10-septies, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: «ai quali devono attenersi le circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali si conformano le attivita' degli uffici e che tengono luogo delle circolari di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) fino al momento della loro adozione in modo conforme agli atti di indirizzo».
Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 10-septies, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 10-septies (Circolari). - 1. L'amministrazione finanziaria pubblica circolari per fornire: a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti; b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali; c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessita'; d) istruzioni operative ai suoi uffici. 2. Nella elaborazione delle circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'amministrazione finanziaria, nei casi di maggiore interesse, puo' effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonche' farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando nominato, il suo Vice Ministro delegato per l'amministrazione finanziaria, adotta su proposta dell'Amministrazione finanziaria gli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai quali si conformano le attivita' degli uffici e che tengono luogo delle circolari di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) fino al momento della loro adozione in modo conforme agli atti di indirizzo.» |
| | Art. 26 Aumento dell'aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei
1. All'articolo 27, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «all'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento». 2. All'articolo 55, comma 4, secondo periodo, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «all'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento». 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sugli utili corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 26: - Il testo dell'art. 27, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - Omissis 3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 20 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.» - Il testo dell'art. 55, comma 4, del citato decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 55 (Ritenuta sui dividendi (art. 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)). - Omissis 4. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societa' ed enti indicati nel comma 5, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 20 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'art. 71, comma 4, lettera c), e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al predetto regolamento (UE) 2019/1238 e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle societa' ed enti indicati nel comma 5, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.» |
| | Art. 27
Affrancamento partecipazioni black list
1. All'articolo 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «pari al 21 per cento» sono inserite le seguenti: «e, per i titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, al 36 per cento»; b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, in relazione a titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non puo' essere rateizzata.». 2. All'articolo 169 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «pari al 21 per cento» sono inserite le seguenti: «e, per i titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, al 36 per cento»; b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, in relazione a titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, non puo' essere rateizzata.».
Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 5, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni). - 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale e' pari alla frazione del patrimonio netto della societa', associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali. Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio e' determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente. 1-bis. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 21 per cento e, per i titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 47-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, al 36 per cento ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre di ciascun anno. 3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, in relazione a titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 47-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non puo' essere rateizzata. 4. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno. 5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto della stessa societa' od ente nel quale la partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio di ogni anno, la relativa spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. 6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 5 dell'art. 68 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della societa' periziata. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 68, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da societa' ed enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.» All'art. 169 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 169 (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni (art. 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448)). - 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 76, comma 1, lettere d) ed e), per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale e' pari alla frazione del patrimonio netto della societa', associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali. Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio e' determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 21 per cento e, per i titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 162, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, al 36 per cento ed e' versata, con le modalita' previste dagli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, entro il 30 novembre di ciascun anno. 3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, in relazione a titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 162, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, non puo' essere rateizzata. 4. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno. 5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto della stessa societa' o ente nel quale la partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio di ogni anno, la relativa spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. 6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell'art. 77, comma 6. 7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 306 e 307, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della societa' periziata. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 77, comma 3, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da societa' ed enti commerciali di cui all'art. 82, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.» |
| | Art. 28
Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale
1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.»; b) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera b-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»; 1.2) alla lettera b-quinquies), dopo le parole: «ovvero a una societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247» sono inserite le seguenti: «, che esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal contribuente»; 1.3) alla lettera b-sexies), dopo le parole: «che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, derivanti dall'esercizio di attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato dalle predette societa' o associazioni»; 2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, e' priva di effetti.»; c) all'articolo 14, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'articolo 19, comma 3, i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11, lettere a), b) ed e), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono cosi' riconosciuti: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui; c) l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte, effettuati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per le medesime annualita' d'imposta non sono dovuti gli interessi.»; d) all'articolo 19, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»; e) all'articolo 20, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.». f) all'articolo 21, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera b-ter) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»; 2) alla lettera b-quinquies), dopo le parole: «alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato» e' inserito il seguente periodo: «. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato»; 3) alla lettera b-sexies), dopo le parole: «non determinano il reddito sulla base dell'adesione» e' inserita la seguente: «alla»; dopo le parole: «cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata.» e' inserito il seguente periodo: «E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato.»; g) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» sono inserite le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2», sono soppresse; 1.2) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati; c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;»; 1.3) la lettera d) e' soppressa; 2) al comma 2, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)»; 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 93, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.»; b) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»; 1.2) alla lettera f), dopo le parole: «ovvero a una societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247» sono inserite le seguenti: «, che esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal contribuente»; 1.3) alla lettera g), dopo le parole: «che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, derivanti dall'esercizio di attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato dalle predette societa' o associazioni»; 2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, e' priva di effetti.»; c) all'articolo 97, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'articolo 102, comma 3, i benefici di cui all'articolo 49, comma 15, lettere a), b) ed e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono cosi' riconosciuti: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui; c) l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 293, comma 1. 1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte effettuati ai sensi dell'articolo 10 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le medesime annualita' d'imposta non sono dovuti gli interessi.»; d) all'articolo 102, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'articolo 33 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 14 del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.»; e) all'articolo 103, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.». f) all'articolo 105, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»; 2) alla lettera f), dopo le parole: «alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato» e' inserito il seguente periodo: «. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato;»; 3) alla lettera g), dopo le parole: «non determinano il reddito sulla base dell'adesione» e' inserita la seguente: «alla»; dopo le parole «cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata» e' inserito il seguente periodo: «E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato;» g) all'articolo 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» sono inserite le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2», sono soppresse; 1.2) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati; c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;»; 1.3) la lettera d) e' soppressa; 2) al comma 2, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)». 3. Le disposizioni introdotte con il presente articolo si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.
Note all'art. 28: - Il testo degli articoli 10, 11, 14, 19, 20, 21 e 22 del citato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 10 (Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale - requisiti). - 1. I contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilita' di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalita' indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III. 2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non piu' soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, e' inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. 2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.» «Art. 11 (Cause di esclusione). - 1. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento; b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'art. 2621 del codice civile, nonche' dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna e' equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni; b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014; b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la societa' o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la societa' o l'associazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato; in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro; b-quinquies) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una societa' tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una societa' tra avvocati di cui all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal contribuente. La predetta causa di esclusione non opera se l'associazione o la societa' partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato; b-sexies) l'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' di cui all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dall'esercizio di attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato dalle predette societa' o associazioni. 1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, e' priva di effetti.» «Art. 14 (Rinnovo del concordato). - 1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'art. 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 11, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalita' di cui all'art. 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente puo' aderire nei termini di cui all'art. 9, comma 3. 1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'art. 19, comma 3, i benefici di cui all'art. 9-bis, comma 11, lettere a), b) ed e), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono cosi' riconosciuti: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui; c) l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte, effettuati ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per le medesime annualita' d'imposta non sono dovuti gli interessi.» «Art. 19 (Rilevanza delle basi imponibili concordate). - 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilita' per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16. 2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. 3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'art. 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.» «Art. 20 (Determinazione degli acconti). - 1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato e' determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. 2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato: a) se l'acconto delle imposte sui redditi e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16; b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'art. 17; c) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. 3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto. 3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.» «Art. 21 (Cessazione del concordato). - 1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni: a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attivita' e' prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; b) il contribuente cessa l'attivita'; b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b-ter) la societa' o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la societa' o l'associazione di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato; in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro; b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilita' fiscale maggiorato del 50 per cento; b-quinquies) il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati di cui all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato; b-sexies) l'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati di cui all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato.» «Art. 22 (Decadenza del concordato). - 1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui: a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati; b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati; c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2; d) soppressa; e) e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attivita' di cui all'art. 12, comma 2, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Con riferimento alla lettera c) del comma 1, sono di non lieve entita': a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato; b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento; c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: 1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 2) all'art. 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi; 3) all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 4) all'art. 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' all'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. 3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.». - Il testo degli articoli 93, 94, 97, 102, 103, 105 e 106, del citato decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 93 (Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale - requisiti (art. 10 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)). - 1. I contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilita' di cui all'art. 49, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalita' indicate nel presente titolo. 2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non piu' soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'art. 92, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, e' inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. 2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.» «Art. 94 (Cause di esclusione (art. 11 decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13; art. 9, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025 n. 81)). - 1. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento; b) condanna per uno dei reati previsti dalla parte II, titolo I, capo I, sezioni I, II e III del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, dall'art. 2621 del codice civile, nonche' dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna e' equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; c) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni; d) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117; e) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la societa' o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la societa' o l'associazione di cui all'art. 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e' interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato; in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro; f) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una societa' tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una societa' tra avvocati di cui all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal contribuente. La predetta causa di esclusione non opera se l'associazione o la societa' partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato; g) l'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' di cui all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 56, comma 1, del suddetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dall'esercizio di attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato dalle predette societa' o associazioni. 1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, e' priva di effetti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima del 13 giugno 2025.» «Art. 97 (Rinnovo del concordato (art. 14 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)). - 1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'art. 93 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalita' di cui all'art. 92, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente puo' aderire nei termini di cui all'art. 92, comma 3. 1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'art. 102, comma 3, i benefici di cui all'art. 49, comma 15, lettere a), b) ed e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono cosi' riconosciuti: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui; c) l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'art. 293, comma 1. 1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte effettuati ai sensi dell'art. 10 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le medesime annualita' d'imposta non sono dovuti gli interessi.» «Art. 102 (Rilevanza delle basi imponibili concordate (art. 19 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)). - 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 98, 99 e 100 e al comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilita' per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 98 e 99. 2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del trenta per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. 3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'art. 49, comma 15. 3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'art. 33 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 14 del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.» «Art. 103 (Determinazione degli acconti (art. 20 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)). - 1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato e' determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. 2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato: a) se l'acconto delle imposte sui redditi e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 98 e 99; b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'art. 100; c) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. 3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto. 3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.» «Art. 105 (Cessazione del concordato (art. 21 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; art. 9, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)). - 1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni: a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attivita' e' prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale di cui all'art. 49; b) il contribuente cessa l'attivita'; c) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117; d) la societa' o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la societa' o l'associazione di cui all'art. 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e' interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato; in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro; e) il contribuente dichiara ricavi di cui all'art. 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 56, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilita' fiscale maggiorato del 50 per cento; f) il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e l'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati di cui all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato; g) l'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati di cui all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 56, comma 1, del suddetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima del 13 giugno 2025.» «Art. 106 (Decadenza del concordato (art. 22 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)). - 1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui: a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati; b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati; c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2; d) soppressa; e) e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attivita' di cui all'art. 95, comma 2, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell'art. 292, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 243, comma 3. 2. Con riferimento alla lettera c) del comma 1, sono di non lieve entita': a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui alla parte II, titolo I, capo I, sezioni I, II e III, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato; b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'art. 49, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento; c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: 1) agli articoli 27, comma 1, 28, comma 1, e 30, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173; 2) all'art. 31, commi 3 e 4, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi; 3) all'art. 34, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173; 4) all'art. 36, commi 9 e 10, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'art. 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 4. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.». |
| | Art. 29 Imposta sostitutiva per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023 dei soggetti che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027
1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo. 2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, nei periodi d'imposta dal 2020 al e 2023 e il valore dello stesso incrementato nella misura del: a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; b)10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10; c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. 3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2. 4. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del: a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8; b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6. 5. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento. 6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento. 7. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2020 e il 2023: a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. 8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento: a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento; c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento. 9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c). 10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro. 11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati. 12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. 13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2023; c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo; d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo. 14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17. 15. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore del presente articolo e non si da' luogo a rimborso. 16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. 17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio d'imposta 2026-2027 e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027. 18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo. 19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 17.521.250 euro per l'anno 2027, 3.675.000 euro per l'anno 2028, 4.348.750 euro per l'anno 2029, 8.942.500 euro per l'anno 2030 e 5.512.500 euro per l'anno 2031, si provvede, quanto a 6.700.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e quanto a 10.821.250 euro per l'anno 2027, a 3.675.000 euro per l'anno 2028, a 4.348.750 euro per l'anno 2029, a 8.942.500 euro per l'anno 2030 e a 5.512.500 euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. 20. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, dopo l'articolo 365 e' inserito il seguente: «Articolo 365-bis (Imposta sostitutiva per il periodo d'imposta 2023 dei soggetti che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027). - 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui alla parte II, titolo I, capo I, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10. 2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, nei periodi d'imposta dal 2020 al 2023 e il valore dello stesso incrementato nella misura del: a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10; c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. 3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2. 4. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del: a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8; b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6. 5. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento. 6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento. 7. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2020 e il 2023: a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 49, comma 10; b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 49, comma 10, lettera a); c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. 8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento: a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento; c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento. 9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c). 10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro. 11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati. 12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. 13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 254, nonche' quelle di cui all'articolo 283, comma 2, secondo periodo, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 106; b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dalla parte II del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 76, 82, 83, e 84, comma 1, nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2023; c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11; d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo. 14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17. 15. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore del presente articolo e non si da' luogo a rimborso. 16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. 17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio d'imposta 2026-2027 e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 293, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 293, sono prorogati al 31 dicembre 2027. 18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.».
Note all'art. 29: - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e' il seguente: «Art. 6 (Finalita'). - 1. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attivita' nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalita' previste dal presente titolo.» - Per il testo dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vedi note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vedi note all'art. 3. - Il testo dell'art. 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' il seguente: «Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita' fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a piu' periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11. 2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-bis. L'attivita' di revisione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma 2 tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realta' dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attivita' economiche Ateco. 3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonche' da altre fonti. 4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma e' emanato entro il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta. 4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. 4-ter. Nell'ottica di semplificare l'adempimento di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalita' con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definiti i dati su cui si fonda l'analisi funzionali alla revisione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al comma 2 ed inoltre alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia stessa. 5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici. 5-bis. I programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. 5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al comma 5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026. 6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente: a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; b) dichiara ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate tipologie di contribuenti. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione e' sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione. 9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita' fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui; c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle societa' non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilita', dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse, ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attivita' svolto dal contribuente. 13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 15. All'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore,» sono inserite le seguenti: «degli indici sintetici di affidabilita' fiscale». La societa' indicata nell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento nonche', per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attivita' di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attivita' svolte dalla medesima societa' per altre finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per le finalita' stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della societa' di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo contraddittorio, da attivare ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. 18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. 19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» - Il testo dell'art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' il seguente: «Art. 148 (Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA)). - 1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo art. 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria: a) la societa' di cui all'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'art. 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati gia' disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonche' i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica; b) in deroga a quanto previsto all'art. 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale; c) i termini di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione. 2. Considerate le difficolta' correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilita' fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.». - Il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: «Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o l'associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societa' o l'associazione nel suo complesso. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.» - Il testo degli articoli 73, comma 1, 115 e 116, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: «Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa': a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Omissis.» «Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130. 2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. 3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate. 4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali della societa' partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. 5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di validita' dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta' assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della societa' partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2. 7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa' partecipata, sia per i soci. 8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito. 9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all'art. 129. 10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della societa' partecipata secondo le modalita' previste dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti. 12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.» «Art. 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base proprietaria [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 125, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117]). - 1. L'opzione di cui all'art. 115 puo' essere esercitata con le stesse modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo art. 115, dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. 2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell'art. 115 e quelle del comma 3 dell'art. 8. Le plusvalenze di cui all'art. 87 e gli utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'art. 58, comma 2, e nell'art. 59. 2-bis.». - Il testo dell'art. 6-bis della citata legge 27 luglio 2000, n. 212, e' il seguente: «Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilita', da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. 2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. 3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e' adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. 4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed e' motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.» - Il testo dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' il seguente: «Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'art. 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione; b) quando alla dichiarazione non e' stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite; c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto; d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito di impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo» - Il testo dell'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: «Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - Omissis. L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.» - Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e' il seguente: «Art. 22 (Decadenza del concordato). - 1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui: a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2; b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali e' avvenuta l'accettazione della proposta di concordato; c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; d) ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, comma 2; e) e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attivita' di cui all'art. 12, comma 2, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve entita': a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato; b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento; c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: 1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 2) all'art. 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi; 3) all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 4) all'art. 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' all'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. 3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.» - Il testo degli articoli 4, 10-bis, 10-ter, 10-quater, comma 1, del citato decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' il seguente: «Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b).» «Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'art. 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a cinquantamila euro.» «Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro due-centocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'art. 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a settantacinquemila euro.» «Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualita' che fondano la spettanza del credito.». - Il testo dell'art. 2621 del codice civile e' il seguente: «Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.» - Il testo degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e' il seguente: «Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.» «Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.» «Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio). - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'art. 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.». - Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' il seguente: «Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore; b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'art. 12, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate. 2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attivita' di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.» - Il testo dell'art. 1, commi da 174 a 178, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' il seguente: «Omissis. 174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano state gia' contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonche' della sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. 176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. 177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si da' luogo a rimborso. 178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalita' di attuazione dei commi da 174 a 177. Omissis.» |
| | Art. 30
Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo Settore
1. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 82, e' inserito il seguente: «Articolo 82-bis (Disposizioni in materia di IRAP). - 1. Per gli enti del Terzo settore di cui al presente titolo, diversi dalle imprese sociali, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la qualificazione fiscale dell'attivita' svolta si determina, per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. |
| | Art. 31
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
1. All'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' per le attivita' di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attivita' di competenza». 2. All'articolo 77, comma 7, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' per le attivita' di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attivita' di competenza».
Note all'art. 31: Il testo dell'art. 1, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati). - Omissis 5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attivita' di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali; b-bis) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attivita' di vigilanza e di controllo di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' per le attivita' di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attivita' di competenza; b-ter) dall'Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attivita' di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalita' attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.» |
| | Art. 32
Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative¸ di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono, inoltre, considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.»; b) all'articolo 53, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) per i consumi dei servizi ausiliari connessi alla produzione di un'officina elettrica, diversa da quelle di cui al comma 2, lettera a), collegata alla rete di trasmissione o distribuzione.»; c) all'articolo 56, comma 2, dopo le parole: «e calore», sono inserite le seguenti: «e impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente»; d) all'articolo 62-quater.2, comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.»; e) all'articolo 62-quinquies, dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente: «7-quinquies. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.»; f) all'articolo 9-septies, comma 1, la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»; g) all'articolo 5, comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «i prodotti soggetti ad accisa, detenuti dalle predette Amministrazioni presso depositi fiscali di terzi, non sono considerati al fine della determinazione della cauzione di cui alla presente lettera;»; h) all'articolo 61, comma 1, lettera c), prima delle parole: «l'immissione in consumo», sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7-bis,»; i) all'articolo 62, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Non sono considerati immessi in consumo i prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3 ricevuti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi in impianti nazionali nei quali sono sottoposti a lavorazione o confezionamento; per tali prodotti l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione ai diretti utilizzatori o consumatori o a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.». 2. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, le parole: «decadono al sessantesimo» sono sostituite dalle seguenti: «decadono al centoventesimo» e la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi».
Note all'art. 32: - Il testo degli articoli 5, comma 3, 9-septies, comma 1, 26, comma 5, 53, comma 3, 56, comma 2, 61, comma 1, 62, 62-quater.2, comma 13 e 62-quinquies del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - Omissis 3. Il depositario e' obbligato: a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non puo' essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Si applicano le disposizioni dell'art. 64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lettera a). Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonche' l'organismo centrale di stoccaggio istituito dallo Stato ai sensi della direttiva (UE) 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, per garantire il mantenimento delle scorte nazionali di prodotti petroliferi; i prodotti soggetti ad accisa, detenuti dalle predette Amministrazioni presso depositi fiscali di terzi, non sono considerati al fine della determinazione della cauzione di cui alla presente lettera; b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale; d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilita' di cui alla lettera c), al momento della presa in consegna di cui all'art. 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa; e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.» «Art. 9-septies (Monitoraggio e revoca della qualifica di soggetto obbligato accreditato). - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 9-quater, i profili di affidabilita' e il relativo punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Omissis.» «Art. 26 (Gas naturale). - Omissis 5. Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonche', limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche. Sono, inoltre, considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.» «Art. 53 (Soggetti obbligati). - Omissis 3. Previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono riconosciuti soggetti obbligati i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica: a) utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW; b) da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili nello stesso sito superiori a 200.000 kWh; b-bis) per i consumi dei servizi ausiliari connessi alla produzione di un'officina elettrica, diversa da quelle di cui al comma 2, lettera a), collegata alla rete di trasmissione o distribuzione.» «Art. 56 (Particolari modalita' di pagamento dell'accisa (Artt. 14 e 15 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio 1975, n. 391 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286)). - Omissis 2. Gli esercenti officine elettriche costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore e impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza elettrica disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone annuo di abbonamento.» «Art. 61 (Disposizioni generali (Artt. 29 e 32 D.L. n. 331/1993)). - 1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalita': a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo; b) obbligato al pagamento dell'imposta e': 1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato; 2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria; 3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi; c) fatto salvo quanto previsto dall'art. 62, comma 7-bis, l'immissione in consumo si verifica: 1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; 2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione; 3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione; 4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non e' possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione; d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta; e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze; f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane con le modalita' previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari; g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennita' di mora e gli interessi previsti nell'art. 3, comma 4.» «Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21, sono sottoposti ad imposta di consumo, con l'aliquota stabilita nell'allegato I: a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica gia' immessi in consumo, qualora: 1) destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione; 2) utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione; b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00). 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. Ai fini dell'applicazione dell'imposta si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con otto o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume. 3. L'imposta di consumo di cui al comma 1 si applica altresi' agli oli lubrificanti e ai bitumi, limitatamente al loro quantitativo e con l'applicazione delle rispettive aliquote indicate nell'allegato I, contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea. 4. Sono esenti dall'imposta di consumo gli oli lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione ai quali i prodotti energetici sono esenti dall'accisa, ai sensi della tabella A, punti 2 e 3, allegata al presente testo unico. 5. L'imposta di consumo non si applica: a) ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia e a quelli impiegati come combustibile nei cementifici; b) agli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 1. 6. Per i prodotti energetici ottenuti, congiuntamente agli oli lubrificanti, durante il processo di rigenerazione degli oli usati trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21; le medesime disposizioni non si applicano invece agli oli lubrificanti usati destinati alla combustione e ai prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione degli oli lubrificanti. 7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati a imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. Ai fini dell'esecuzione degli inventari periodici dei prodotti di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3, e della determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti, e' consentita, previa approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la tenuta delle contabilita' in forma aggregata di prodotti, sottoposti al medesimo trattamento tributario, che possono essere considerati omogenei. 7-bis. Non sono considerati immessi in consumo i prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3 ricevuti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi in impianti nazionali nei quali sono sottoposti a lavorazione o confezionamento; per tali prodotti l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione ai diretti utilizzatori o consumatori o a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita. 8. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.» «Art. 62-quater.2 (Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco). - Omissis 13. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano, per la presentazione e la vendita, i requisiti di cui all'art. 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, nonche' le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 21 del medesimo decreto; trovano altresi' applicazione, per la riduzione dell'offerta e la tutela dei minori, le disposizioni di cui all'art. 24 del medesimo decreto legislativo. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 18, per quanto applicabili. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 50.» «Art. 62-quinquies (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo). - 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico. 2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e' legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalita' previste al comma 5. 3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 4. L'imposta di consumo e' dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita' previste dall'art. 39-decies. 5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonche' gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta. 6. E' vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1. 7. Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. 7-bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresi' applicazione l'art. 40-quater. 7-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno a oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. 7-quater. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter. 7-quinquies. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'art. 18. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 50.». - Il testo dell'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 8 (Disposizioni finali). - Omissis 6. I provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei confronti di soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita', ai sensi degli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e aventi validita' alla data di cui al comma 3, decadono al centoventesimo giorno successivo alla medesima data prevista dal comma 3; se i predetti soggetti, entro il medesimo termine di centoventi giorni, presentano l'istanza di cui all'art. 9-quinquies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dal presente decreto, i provvedimenti di cui al presente comma continuano a essere efficaci fino al sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione dell'istruttoria, ai sensi del medesimo art. 9-quinquies, comma 5.» |
| | Art. 33 Disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 2-quinquies, ultimo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento»; b) all'articolo 12, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.». 2. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 36, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento»; b) all'articolo 37, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.».
Note all'art. 33: - Il testo degli articoli 11, comma 2-quinquies e 12, comma 2, del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto). - Omissis 2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.» «Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto). - Omissis 2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'art. 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. Con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.» - Il testo dell'art. 36 e 37 del citato decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 36 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (art. 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997)). - 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'art. 13. 4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'art. 13. 6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'art. 13. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. 8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'art. 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro. 9. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'art. 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato art. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746 se la violazione di cui al primo periodo si riferisce agli apparecchi misuratori previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con la stessa sanzione di cui al secondo periodo e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso, nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri. 11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000. 12. Quando la garanzia di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'art. 73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 13. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica la sanzione prevista dall'art. 33, comma 7. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. 14. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica l'art. 13. 15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non adempie agli obblighi di cui all'art. 35, comma 7-quater, terzo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e' irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si applica l'art. 13.» «Art. 37 (Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto). - 1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel titolo I, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000. 2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'art. 7, comma 3, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla meta'. 3. Qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 18, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del titolo I, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'art. 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. Con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento. 4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la quarta violazione. 5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato. 7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'art. 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi dell'art. 31, comma 15. 8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'art. 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5. 9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8 siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati. 10. Se e' accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'art. 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.» |
| | Art. 34
Disposizioni sanzionatorie in materia di adempimento collaborativo
1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 69-tricies bis e' inserito il seguente: Articolo 69-triecies ter (Omesso pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate in materia di rischi fiscali nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo). - 1. Nei casi di mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 149, comma 2-quinquies, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. |
| | Art. 35
Disposizioni di coordinamento
1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, e' efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 1 e 2, 24, comma 1, 29, commi da 1 a 17, sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 368 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141.
Note all'art. 35: - Il testo dell'art. 377 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e' il seguente: «Art. 377 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.» Il testo dell'art. 368 del citato decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, e' il seguente: «Art. 368 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.» |
| | Art. 36
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 46.308.750 euro per l'anno 2027, di 4.331.250 euro per l'anno 2029, di 3.167.500 euro per l'anno 2031, di 8.680.000 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, di 8.727.666 euro per l'anno 2041 e di 4.627.666 euro annui a decorrere dall'anno 2042. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 10, 11, 22, 28 e 29, valutati in 73.191.250 euro per l'anno 2027, 41.595.000 euro per l'anno 2028, 31.468.750 euro per l'anno 2029, 36.062.500 euro per l'anno 2030, 32.632.500 euro per l'anno 2031, 27.120.000 euro per l'anno 2032, 27.120.000 euro per l'anno 2033, 36.672.334 euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2040, 31.172.334 euro annui a decorrere dall'anno 2041 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 46.308.750 euro per l'anno 2027, 4.331.250 euro per l'anno 2029, 3.167.500 euro per l'anno 2031, 8.680.000 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 8.727.666 euro per l'anno 2041 e 4.627.666 euro annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede: a) quanto a 119,5 milioni di euro per l'anno 2027, 35,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, 39,9 milioni di euro per l'anno 2041 e 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2042 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 26, 27 e 29; b) quanto a 5.795.000 euro per l'anno 2028, 262.500 euro per l'anno 2030 e 872.334 euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2040 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Note all'art. 36: - Il testo dell'art. 62, comma 1, del citato decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' il seguente: «Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.» |
| | Art. 37
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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