Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 148
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonche' in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2026).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, comma 6, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18 e 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni»;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante «testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante «Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»;
Visto il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»;
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti»;
Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
Ritenuta la necessita' di introdurre disposizioni correttive e di coordinamento alle disposizioni in materia di IRPEF e IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di Statuto dei diritti del contribuente e di accise;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2026;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 28 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trattamento fiscale dei familiari a carico

1. All'articolo 12, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono soppresse;
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria».
2. All'articolo 12, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono soppresse;
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria».
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella GazzettaUfficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse
- Si riporta l'art. 76 Cost.:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 6, 2, 4,
5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18 e 20, della legge 9 agosto
2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma
fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
2023, n. 189:
«Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del
sistema tributario e termini di attuazione). - Omissis
6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi
medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine
di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dalla presente legge e secondo la
procedura di cui al presente articolo.»
«Art. 2 (Principi generali del diritto tributario
nazionale). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'art. 1 il Governo osserva i seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) fermi restando i principi della progressivita' e
dell'equita' del sistema tributario, stimolare la crescita
economica e la natalita' attraverso l'aumento
dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione
del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le
famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una
persona con disabilita', i giovani che non hanno compiuto
il trentesimo anno di eta', i lavoratori e le imprese;
b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e
l'elusione fiscale, anche attraverso:
1) la piena utilizzazione dei dati che
affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il
ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di
intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali,
nonche' il rafforzamento del regime di adempimento
collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di
istituti, anche premiali, volti a favorire forme di
collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i
contribuenti;
2) la piena utilizzazione dei dati resi
disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla
trasmissione telematica dei corrispettivi nonche' la piena
realizzazione dell'interoperabilita' delle banche di dati,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla
tutela dei dati personali;
c) fermo restando il rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica e di riduzione del
debito, prevedere la possibilita' di destinare alla
compensazione della riduzione della pressione fiscale le
risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'art. 1,
comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti
dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi
tributari;
d) razionalizzare e semplificare il sistema
tributario anche con riferimento:
1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il
profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione
finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di
informazioni;
2) all'individuazione e all'eliminazione di
micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei
contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito
trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure
compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati
ai sensi della presente legge;
3) alla normativa fiscale riguardante gli enti del
Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il
coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento
tributario nel rispetto dei principi di mutualita',
sussidiarieta' e solidarieta';
e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di
versamento a carico dei contribuenti prevedendo:
1) la riduzione degli oneri documentali anche
mediante il rafforzamento del divieto, per
l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al
contribuente documenti gia' in suo possesso;
2) nuove e piu' efficienti forme di erogazione di
informazioni e di assistenza;
3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da
parte delle persone anziane o con disabilita';
f) assicurare un trattamento particolare per gli atti
di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in
favore di persone con disabilita', fermo restando quanto
previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016,
n. 112;
g) assicurare la piena applicazione dei principi di
autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla
legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, con riferimento:
1) ai principi generali di cui all'art. 2, comma 2,
lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai principi
di manovrabilita' e flessibilita' dei tributi di cui agli
articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini almeno
equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa
statale vigente;
2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale
su tributi e compartecipazioni;
3) all'attuazione, compatibilmente con gli
equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del
decreto legislativo n. 68 del 2011;
4) alla partecipazione agli indirizzi di politica
fiscale, tramite la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica;
5) allo sviluppo dell'interoperabilita' delle
banche di dati del sistema informativo della fiscalita' per
la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'art. 7,
comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009;
6) all'opportunita' di considerare le eventuali
perdite di gettito rispetto a quanto previsto a
legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi
relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al
servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei
principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e
dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
7) alla garanzia della previsione di meccanismi
perequativi in conformita' ai principi di cui all'art. 9
della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare
all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 15 del
decreto legislativo n. 68 del 2011.
2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di
cui all'art. 1 il Governo puo' costituire appositi tavoli
tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli enti
territoriali, le organizzazioni sindacali, le associazioni
di categoria e dei professionisti maggiormente
rappresentative a livello nazionale e le associazioni
familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale
ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai
componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono
essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese ne' altri emolumenti, comunque denominati, a
carico della finanza pubblica.
3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di
cui all'art. 1 l'Amministrazione finanziaria si coordina
con la segreteria tecnica della Cabina di regia di cui
all'art. 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di
cui all'art. 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, per la cura dell'attivita' istruttoria con le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale
subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma
1.14, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti
legislativi di cui all'art. 1, assicura piena
collaborazione con le regioni e gli enti locali.»
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi per la revisione
dello statuto dei diritti del contribuente). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi
specifici per la revisione dello statuto dei diritti del
contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le
cui disposizioni costituiscono principi generali
dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice
della legislazione tributaria:
a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti
impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui
si fonda la pretesa;
b) valorizzare il principio del legittimo affidamento
del contribuente e il principio di certezza del diritto;
c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al
fine di:
1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello
di cui all'art. 11 della citata legge n. 212 del 2000,
incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi
di carattere generale, anche indicanti una casistica delle
fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito
dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le
associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali
di interessi collettivi nonche' tenendo conto delle
proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
2) rafforzare il divieto di presentazione di
istanze di interpello, riservandone l'ammissibilita' alle
sole questioni che non trovano soluzione in documenti
interpretativi gia' emanati;
3) subordinare, per le persone fisiche e i
contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della
procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non e'
possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di
interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso
l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza
artificiale;
4) subordinare l'ammissibilita' delle istanze di
interpello al versamento di un contributo, da graduare in
relazione a diversi fattori, quali la tipologia di
contribuente o il valore della questione oggetto
dell'istanza, finalizzato al finanziamento della
specializzazione e della formazione professionale continua
del personale delle agenzie fiscali;
d) disciplinare l'istituto della consulenza
giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone
presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne
derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
e) prevedere una disciplina generale del diritto di
accesso agli atti del procedimento tributario;
f) prevedere una generale applicazione del principio
del contraddittorio a pena di nullita';
g) prevedere una disciplina generale delle cause di
invalidita' degli atti impositivi e degli atti della
riscossione;
h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela
estendendone l'applicazione agli errori manifesti
nonostante la definitivita' dell'atto, prevedendo
l'impugnabilita' del diniego ovvero del silenzio nei
medesimi casi nonche', con riguardo alle valutazioni di
diritto e di fatto operate, limitando la responsabilita'
nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte
dei conti alle sole condotte dolose;
i) prevedere l'istituzione e la definizione dei
compiti del Garante nazionale del contribuente, quale
organo monocratico con incarico di durata quadriennale,
rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione
del Garante del contribuente, operante presso ogni
direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate
delle province autonome, di cui all'art. 13 della legge 27
luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva
invarianza degli oneri finanziari.»
«Art. 5 (Principi e criteri direttivi per la revisione
del sistema di imposizione sui redditi delle persone
fisiche). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art.
1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione del sistema di
imposizione sui redditi delle persone fisiche:
a) per gli aspetti generali:
1) la revisione e la graduale riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel
rispetto del principio di progressivita' e nella
prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota
impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni
dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle
aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e
dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalita',
con particolare riguardo:
1.1) alla composizione del nucleo familiare, in
particolare di quelli in cui sia presente una persona con
disabilita', e ai costi sostenuti per la crescita dei
figli;
1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa,
in proprieta' o in locazione, e di quello della salute
delle persone, dell'istruzione e della previdenza
complementare;
1.3) agli obiettivi del miglioramento
dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio
sismico del patrimonio edilizio esistente nonche' della
rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia,
valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e
conservazione dei beni culturali di cui all'art. 10 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
1.4) a misure volte a favorire la propensione a
stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
1.5) a misure volte a favorire lo stabile
inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non
hanno compiuto il trentesimo anno di eta';
2) il graduale perseguimento dell'equita'
orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della
revisione di cui al numero 1), in particolare:
2.1) la progressiva applicazione della medesima
area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo
nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del
reddito prodotto, con priorita' per l'equiparazione tra i
redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
2.2) la possibilita' di consentire la deduzione
dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in
misura forfetizzata, delle spese sostenute per la
produzione dello stesso;
2.3) la possibilita' per il contribuente di
dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di
determinazione del reddito della pertinente categoria e
l'eccedenza dal reddito complessivo;
2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per
scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF
e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle
retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che
eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati
all'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima
mensilita', ferma restando la complessiva valutazione,
anche a fini prospettici, del regime sperimentale di
tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per
l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attivita'
d'impresa, arti o professioni; 9
2.5) l'applicazione del medesimo regime di
imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di
produttivita';
3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante
ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici
a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei
redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute
alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;
4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato
di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di
residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come
individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;
b) per i redditi agrari:
1) l'introduzione, per le attivita' agricole di
coltivazione di cui all'art. 2135, primo comma, del codice
civile, di nuove classi e qualita' di coltura al fine di
tenere conto dei piu' evoluti sistemi di coltivazione,
riordinando il relativo regime di imposizione su base
catastale e individuando il limite oltre il quale
l'attivita' eccedente e' considerata produttiva di reddito
d'impresa;
2) la riconducibilita' dei redditi relativi ai
beni, anche immateriali, derivanti dalle attivita' di
coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela
dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro
limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attivita'
agricole di cui all'art. 2135, primo comma, del codice
civile con eventuale assoggettamento a imposizione
semplificata;
3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali,
che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i
conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31
dicembre di ogni anno, le qualita' e le classi di coltura
indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;
4) la revisione, a fini di semplificazione, del
regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di
redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di
modesto ammontare svolgono attivita' agricole;
c) per i redditi dei fabbricati, la possibilita' di
estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di
immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il
conduttore sia un esercente un'attivita' d'impresa, un'arte
o una professione;
d) per i redditi di natura finanziaria:
1) l'armonizzazione della relativa disciplina,
prevedendo un'unica categoria reddituale mediante
l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi
di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi
attualmente configurabili come redditi di capitale e
redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme
di chiusura volte a garantire l'onnicomprensivita' della
categoria;
2) la determinazione dei redditi di natura
finanziaria sulla base del principio di cassa, con
possibilita' di compensazione, comprendendo, oltre alle
perdite derivanti dalla liquidazione di societa' ed enti e
da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del
capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto
dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di
erosione dell'imposta;
3) la previsione di un'imposizione sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente
soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;
4) il mantenimento del livello di tassazione
attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di
Stato ed equiparati;
5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul
risultato complessivo netto dei redditi di natura
finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando
algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi
finanziari negativi, con possibilita' di riportare le
eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a
quello di formazione;
6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei
redditi di natura finanziaria da parte del contribuente,
con la possibilita' di optare per l'applicazione di
modalita' semplificate di riscossione dell'imposta
attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano
stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione
dei medesimi redditi;
7) la previsione dell'obbligo di comunicazione
all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che
intervengono nella riscossione, dei redditi di natura
finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il
regime opzionale;
8) la razionalizzazione della disciplina in materia
di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di
tecnologie digitali;
9) la revisione del sistema di tassazione dei
rendimenti delle attivita' delle forme pensionistiche
complementari secondo il principio di cassa, con
possibilita' di compensazione, prevedendo la tassazione del
risultato realizzato annuale della gestione, con
mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione
della finalita' pensionistica;
10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in
misura agevolata sui redditi di natura finanziaria
conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati,
la revisione e la semplificazione delle disposizioni
riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione
del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non
concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei
compensi in natura, salvaguardando le finalita' della
mobilita' sostenibile, dell'attuazione della previdenza
complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica,
dell'assistenza sanitaria, della solidarieta' sociale e
della contribuzione agli enti bilaterali;
f) per i redditi di lavoro autonomo:
1) l'attuazione del principio di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo
alle modalita' di versamento dell'IRPEF dovuta dai
lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai
contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di
affidabilita' fiscale, fermo restando il vigente sistema di
calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e
realizzando, senza peggioramenti per il contribuente
rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del
carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva
introduzione della periodicita' mensile dei versamenti
degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della
ritenuta d'acconto;
2) la semplificazione e la razionalizzazione dei
criteri di determinazione del reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in
particolare:
2.1) il concorso alla formazione di tale reddito
di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attivita'
artistica o professionale, ad esclusione delle somme
percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e
riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito
dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di
imputazione temporale dei compensi deve essere
corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da
parte del committente;
2.2) l'eliminazione della disparita' di
trattamento tra l'acquisto in proprieta' e l'acquisizione
in locazione finanziaria (leasing) degli immobili
strumentali e di quelli adibiti promiscuamente
all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o
familiare del contribuente;
2.3) la riduzione delle ritenute operate sui
compensi degli esercenti arti o professioni che si
avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di
dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine
di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni
creditorie;
2.4) la neutralita' fiscale delle operazioni di
aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali,
comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni
professionali a societa' tra professionisti;
g) per i redditi d'impresa, la previsione di un
regime opzionale di tassazione per le imprese in
contabilita' ordinaria che favorisca la tendenziale
neutralita' tra i diversi sistemi di tassazione mediante
l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle
societa' (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad
aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES,
restando ferma la partecipazione alla formazione del
reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore
e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle
somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e
prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta
personale;
h) per i redditi diversi:
1) la revisione del criterio di determinazione
delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria, stabilendo che, qualora la proprieta' degli
stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si
assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato
dal donante;
2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla
rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche
edificabili, con possibilita' di stabilire aliquote
differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;
3) l'introduzione di una disciplina sulle
plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di
attivita' d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte,
di antiquariato o da collezione nonche', in generale, di
opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle
arti figurative, escludendo i casi in cui e' assente
l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza
relativa a beni acquisiti per successione o donazione,
nonche' esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di
carattere patrimoniale.»
«Art. 6 (Principi e criteri direttivi per la revisione
del sistema di imposizione sui redditi delle societa' e
degli enti). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi
e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema
di imposizione sui redditi delle societa' e degli enti:
a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui
sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento
a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in
schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili
una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito
entro i due periodi d'imposta successivi alla sua
produzione. La riduzione non si applica al reddito
corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono
distribuiti o destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'attivita' d'impresa. La distribuzione degli utili
stessi si presume avvenuta qualora sia accertata
l'esistenza di componenti reddituali positivi non
contabilizzati o di componenti negativi inesistenti;
coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni
in materia di reddito d'impresa;
b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e
al secondo periodo della lettera a), per le imprese che non
beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera,
prevedere la possibilita' di fruire di eventuali incentivi
fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche
attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonche' di
misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni,
anche attraverso la possibile maggiorazione della
deducibilita' dei costi relativi alle medesime;
c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di
riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al
fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento
fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal
fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto
contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi
non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente
riconosciuti;
d) revisione della disciplina della deducibilita'
degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di
apposite franchigie, fermo restando il contrasto
dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi
societari transnazionali;
e) riordino del regime di compensazione delle perdite
fiscali e di circolazione di quelle delle societa'
partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato
fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti
principi:
1) revisione del regime delle perdite nel
consolidato, al fine di evitare le complessita' derivanti
dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla
consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca
della tassazione di gruppo;
2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle
condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
3) modifica della disciplina del riporto delle
perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione
aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire
dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e
revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore
del patrimonio netto e della nozione di modifica
dell'attivita' principale esercitata;
4) definizione delle perdite finali ai fini del
loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla
giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione
europea;
f) sistematizzazione e razionalizzazione della
disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di
partecipazioni mediante conferimento, con particolare
riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel
rispetto dei vigenti principi di neutralita' fiscale e di
valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in
base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio
netto formato dalla conferitaria per effetto del
conferimento;
g) previsione di un regime speciale in caso di
passaggio dei beni dall'attivita' commerciale a quella non
commerciale e viceversa per effetto del mutamento della
qualificazione fiscale di tali attivita' in conformita'
alle disposizioni adottate in attuazione della delega
conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;
h) razionalizzazione in materia di qualificazione
fiscale interna delle entita' estere, prendendo in
considerazione la loro qualificazione di entita'
fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata
dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di
costituzione o di residenza fiscale.»
«Art. 7 (Principi e criteri direttivi per la revisione
dell'imposta sul valore aggiunto). - 1. Nell'esercizio
della delega di cui all'art. 1 il Governo osserva altresi'
i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la
revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):
a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di
renderli piu' aderenti alla normativa dell'Unione europea;
b) rivedere le disposizioni che disciplinano le
operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le
quali i contribuenti possono optare per l'imponibilita', in
conformita' ai criteri posti dalla normativa dell'Unione
europea;
c) razionalizzare il numero e la misura delle
aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa
dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale
omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi
similari, anche individuati mediante il richiamo alla
nomenclatura combinata o alla classificazione statistica,
meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare
le esigenze di maggiore rilevanza sociale;
d) rivedere la disciplina della detrazione per:
1) consentire ai soggetti passivi di rendere la
detrazione piu' aderente all'effettivo utilizzo dei beni e
dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette
all'imposta, prevedendo, in particolare, la facolta' di
applicare il criterio pro rata di detraibilita' ai soli
beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per
operazioni che danno diritto a detrazione sia per
operazioni che non danno tale diritto;
2) armonizzare i criteri di detraibilita'
dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla
normativa dell'Unione europea;
3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi
acquistati o importati per i quali l'esigibilita'
dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di
ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa
essere esercitato al piu' tardi con la dichiarazione
relativa all'anno in cui la fattura e' ricevuta;
e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di
opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del
Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota
ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione;
f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al
fine di semplificare le disposizioni previste per la
costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;
g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti
del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli
adempimenti relativi alle attivita' di interesse generale.»
«Art. 9 (Ulteriori principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice
della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
1) prevedere un regime di tassazione del reddito
delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese,
che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
1.1) istituti liquidatori, da cui discende
l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito
d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo
attivo conseguito in un periodo unico;
1.2) istituti di risanamento, che non determinano
l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica
l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con
conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti,
anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle
procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo
d'imposta precedente;
2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al
concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di
adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la
liquidazione giudiziale;
3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al
citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione
delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonche' dell'art. 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e
10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilita'
previste dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e dall'art. 2560 del codice civile;
4) introdurre disposizioni che disciplinino gli
effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei
predetti istituti relativamente:
4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti
d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo
che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano
possibili anche prima della chiusura della procedura,
previo accertamento degli stessi crediti da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
4.2) alla notificazione degli atti impositivi,
prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi
giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle
procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli
organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella
dell'impresa debitrice;
5) prevedere la possibilita' di estendere anche ai
tributi regionali e locali la disciplina del trattamento
dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis,
88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14
del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato
dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi;
b) rivedere la disciplina delle societa' non operative,
prevedendo:
1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare
periodicamente, che consentano di individuare le societa'
senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati,
in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
2) la determinazione di cause di esclusione che
tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo
numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di
attivita' in settori economici oggetto di specifica
regolamentazione normativa;
c) semplificare e razionalizzare i criteri di
determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli
adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di
inerenza, neutralita' fiscale delle operazioni di
riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto,
attraverso la revisione della disciplina dei costi
parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di
avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
prevedendo la possibilita' di limitare le variazioni in
aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del
conto economico quali, in particolare, quelle concernenti
gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di
durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i
crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la
possibilita', per alcune fattispecie, di applicare tale
avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio
bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero
sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da
professionisti qualificati, che attestano la correttezza
degli imponibili dichiarati;
d) al fine di garantire il rafforzamento del processo
di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
di cui alla lettera c):
1) semplificare e razionalizzare la disciplina del
codice civile in materia di bilancio, con particolare
riguardo alle imprese di minori dimensioni;
2) rivedere la disciplina recata dal decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i
soggetti che adottano i principi contabili internazionali
IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facolta' di
applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le
eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune
dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di
esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare
eccessivi aggravi amministrativi;
e) introduzione della disciplina fiscale relativa
alla scissione societaria parziale disciplinata dall'art.
2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
f) semplificare e razionalizzare la disciplina della
liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle
societa' commerciali, stabilendo la definitivita' del
reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva
la facolta' del contribuente, se la liquidazione non si
protrae rispettivamente per piu' di tre o di cinque
esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai
periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in
base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione
dell'imposta;
g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai
principi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), gli
incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di
determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresi'
conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14
dicembre 2022;
h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza
con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato,
privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al fine di consentire il
riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza
la previa autorizzazione da parte della Commissione
europea;
i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e
la riduzione del divario territoriale, valutando la
semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei
riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli
investimenti, con particolare riferimento alle zone
economiche speciali;
l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le
disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto
dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in
favore dei soggetti che svolgono con modalita' non
commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel
rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta',
nonche' i diversi regimi di deducibilita' dal reddito
complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore
degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca scientifica;
m) completare e razionalizzare le misure fiscali
previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con
le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con
l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la
formazione allo sport dei giovani e dei soggetti
svantaggiati;
n) adottare misure volte a favorire la permanenza in
Italia di studenti ivi formati, anche mediante la
razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia
di persone ivi formate occupate all'estero.»
«Art. 10 (Principi e criteri direttivi per la
razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta
sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e
degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi
specifici per la razionalizzazione dell'imposta di
registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni,
dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti
diversi dall'IVA:
a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi,
anche mediante l'accorpamento o la soppressione di
fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della
base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;
b) prevedere il sistema di autoliquidazione per
l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro;
c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e
dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della
dematerializzazione dei documenti e degli atti;
d) prevedere l'applicazione di un'imposta,
eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di
bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi
speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti
assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle
successioni e donazioni e per le conseguenti formalita' da
eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;
e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico
dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove
soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi
telematici;
f) semplificare le modalita' di pagamento dei
tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi
di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla
lettera b), e assicurare sistemi piu' efficienti di
riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici
di pagamento;
g) rivedere le modalita' di applicazione dell'imposta
di registro sugli atti giudiziari con finalita' di
semplificazione e con la previsione della preventiva
richiesta del tributo alla parte soccombente, ove
agevolmente identificabile;
h) riordinare le tasse automobilistiche, anche
nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del
prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento
dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per
le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto
promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185
chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica a carico del settore delle tasse
automobilistiche.»
«Art. 12 (Principi e criteri direttivi per la revisione
delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte
indirette sulla produzione e sui consumi). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi
specifici per la revisione delle disposizioni in materia di
accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui
consumi:
a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti
energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto
dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con
l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle
emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento
atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici
ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;
b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni
dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di
accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano,
di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre
risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di
meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia
elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a
consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota
agevolata o dell'esenzione dall'accisa;
c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici
impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di
incentivare l'utilizzo di quelli piu' compatibili con
l'ambiente;
d) procedere al riordino e alla revisione delle
agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e
sull'energia elettrica nonche' alla progressiva
soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle
disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni
obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle
agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente
dannosi, che risultano particolarmente impattanti per
l'ambiente;
e) semplificare gli adempimenti amministrativi
relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione
dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa
anche attraverso la progressiva informatizzazione del
sistema dei relativi contrassegni di Stato;
f) rivedere la disciplina dell'applicazione
dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi
di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la
lubrificazione meccanica, con particolare riguardo
all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella
base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del
mercato di riferimento e alla semplificazione delle
procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti
all'applicazione della medesima imposta di consumo.»
«Art. 16 (Principi e criteri direttivi per la revisione
generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in
materia di accise e di altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi). - 1. Nell'esercizio della delega
di cui all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti
principi e criteri direttivi specifici per la revisione
generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento
ai tributi degli enti territoriali:
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale
collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli
obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche
mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della
semplificazione, della razionalizzazione e della revisione
degli indici sintetici di affidabilita', per rendere meno
gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari,
anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la
scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare
attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;
c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel
caso di inadempimenti formali o di minore gravita';
d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti,
inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei
crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti
livelli di affidabilita' fiscale, misurati anche sulla base
degli indicatori statistico-economici utilizzati per la
definizione degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale;
e) semplificare la modulistica prescritta per
l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento,
prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche
tecniche siano resi disponibili con un anticipo non
inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al
quale si riferiscono;
f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la
facolta' al contribuente di utilizzare un rapporto
interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di
pagamento elettronico;
g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione
delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di
contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi
telematici per i soggetti con minore attitudine
all'utilizzo degli strumenti informatici, nonche'
incentivare le attivita' di certificazione delle
dichiarazioni fiscali;
h) semplificare le modalita' di accesso dei
contribuenti ai servizi messi a disposizione
dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando
le modalita' per il rilascio delle deleghe anche esclusive
ai professionisti abilitati;
i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei
cittadini utilizzando la piattaforma digitale per
l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di
dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare
anche direttamente per via telematica;
l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto
fiscale;
m) prevedere misure volte a incentivare, anche in
prospettiva e garantendone la gratuita', l'utilizzo dei
pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di
pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie
imprese;
n) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli
organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e
dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle
entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di
facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non
censiti e degli immobili abusivi;
o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei
termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e
dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni,
degli inviti e delle richieste di atti, documenti,
registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione
finanziaria;
p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei
termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle
istanze di interpello;
q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse
applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione
finanziaria e dai contribuenti;
r) rafforzare la specializzazione e la formazione
professionale continua del personale dell'Amministrazione
finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di
contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo
delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle
attivita' economiche, all'utilizzo dei big data e al
relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non
si applicano ai fini della revisione degli adempimenti
previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia
di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione
e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la
revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e
delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della
generale revisione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, il Governo osserva, in particolare, i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il
pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi e introdurre un sistema di
qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei
predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici
livelli di affidabilita' e solvibilita', per la
concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti
nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e
nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della
prestazione delle predette cauzioni;
b) rivedere le procedure amministrative per la
gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e
dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504;
c) prevedere, con finalita' di contrasto del mercato
illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei
minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il divieto
di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel
territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide contenenti
nicotina, di cui all'art. 62-quater del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»
«Art. 17 (Principi e criteri direttivi in materia di
procedimento accertativo, di adesione e di adempimento
spontaneo). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi
e criteri direttivi specifici per la revisione
dell'attivita' di accertamento, anche con riferimento ai
tributi degli enti territoriali:
a) semplificare il procedimento accertativo, anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con
conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico
dei contribuenti;
b) applicare in via generalizzata il principio del
contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei
controlli automatizzati e delle ulteriori forme di
accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e
prevedere una disposizione generale sul diritto del
contribuente a partecipare al procedimento tributario,
secondo le seguenti caratteristiche:
1) previsione di una disciplina omogenea
indipendentemente dalle modalita' con cui si svolge il
controllo;
2) assegnazione di un termine non inferiore a
sessanta giorni a favore del contribuente per formulare
osservazioni sulla proposta di accertamento;
3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente
impositore, di formulare espressa motivazione sulle
osservazioni formulate dal contribuente;
4) estensione del livello di maggiore tutela
previsto dall'art. 12, comma 7, della citata legge n. 212
del 2000;
c) razionalizzare e riordinare le disposizioni
normative concernenti le attivita' di analisi del rischio,
nel rispetto della normativa in materia di tutela della
riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi
alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;
d) introdurre, in attuazione del principio di
economicita' dell'azione amministrativa, specifiche forme
di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere
che effettuano attivita' di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi in materia tributaria e
previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei
confronti dei contribuenti e delle loro attivita'
economiche;
e) rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e delle pronunce della Corte di giustizia
dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di
accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi
membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni
nazionali territorialmente competenti, le disposizioni
finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla
repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime
doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al
momento dell'importazione nell'Unione europea, come
previsto all'art. 143, paragrafo 1, lettera d), della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
anche al fine della tutela del bilancio nazionale e
dell'Unione europea nonche' del regime dei dazi;
f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali,
anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale,
al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilita'
tra le banche di dati, la disponibilita' delle informazioni
rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:
1) realizzare interventi volti a prevenire gli
errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere
l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti a piu'
alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e
sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;
3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione
e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di
adempimento spontaneo dei contribuenti;
g) introdurre misure che incentivino l'adempimento
spontaneo dei contribuenti attraverso:
1) il potenziamento del regime dell'adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, volto a:
1.1) accelerare il processo di progressiva
riduzione della soglia di accesso all'applicazione
dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo
incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;
1.2) consentire l'accesso all'applicazione del
regime dell'adempimento collaborativo anche a societa',
prive dei requisiti di ammissibilita', che appartengono ad
un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede
i requisiti di ammissibilita', a condizione che il gruppo
adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo
unitario per tutte le societa' del gruppo;
1.3) introdurre la possibilita' di certificazione
da parte di professionisti qualificati dei sistemi
integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformita'
ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria;
1.4) prevedere la possibilita' di gestire
nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche
questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti
all'ammissione al regime;
1.5) introdurre nuove e piu' penetranti forme di
contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con
particolare riguardo alla risposta alle istanze di
interpello o agli altri pareri, comunque denominati,
richiesti dai contribuenti aderenti al regime
dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la
necessita' di un'interlocuzione preventiva rispetto alla
notificazione di un parere negativo;
1.6) prevedere procedure semplificate per la
regolarizzazione della posizione del contribuente in caso
di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che
comportino la necessita' di effettuare ravvedimenti
operosi;
1.7) prevedere l'emanazione di un codice di
condotta che disciplini i diritti e gli obblighi
dell'amministrazione e dei contribuenti;
1.8) prevedere che l'esclusione dal regime
dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni
fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco
affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il
contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, al termine del quale si determina la
fuoriuscita o la permanenza nel regime;
1.9) potenziare gli effetti premiali connessi
all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo
prevedendo, in particolare:
1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale
esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per
tutti i rischi di natura fiscale comunicati
preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei
confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche
in ordine alla conformita' ai principi contabili, fatti
salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da
condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e
il contribuente;
1.9.2) l'esclusione, ferme restando le
disposizioni previste ai sensi dell'art. 20, comma 1,
lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con
particolare riguardo a quelle connesse al reato di
dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti
aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno
tenuto comportamenti collaborativi e comunicato
preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi
rischi fiscali;
1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei
termini di decadenza per l'attivita' di accertamento
previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 57,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale sia certificato da
professionisti qualificati, anche in ordine alla loro
conformita' ai principi contabili, fatti salvi i casi di
violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;
1.9.4) istituti speciali di definizione, in un
predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario
circoscritto, in presenza di apposite certificazioni
rilasciate da professionisti qualificati che attestano la
correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;
2) per i soggetti di minore dimensione,
l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui
possono accedere i contribuenti titolari di reddito di
impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:
2.1) l'impegno del contribuente, previo
contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare e
a rispettare la proposta per la definizione biennale della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche
utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua
disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori
sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si rendono
applicabili;
2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui
redditi e dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali
obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi
imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi
restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole
ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione
telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;
2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui,
a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non
ha correttamente documentato, negli anni oggetto del
concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi
per un importo superiore in misura significativa rispetto
al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali
di non lieve entita';
3) l'introduzione di un regime di adempimento
collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la
propria residenza in Italia nonche' per quelle che la
mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta
persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un
reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a
imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo
d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di
euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli
adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni
amministrative e penali;
h) assicurare la certezza del diritto tributario,
attraverso:
1) la previsione della decorrenza del termine di
decadenza per l'accertamento a partire dal periodo
d'imposta nel quale si e' verificato il fatto generatore,
per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di
esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale
termine nonche' di quello relativo all'obbligo di
conservazione delle scritture contabili e dei supporti
documentali, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei
rimborsi eventualmente richiesti;
2) la revisione dei termini di accertamento
dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di
allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del
relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita' e
dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della
razionalizzazione delle relative aliquote;
3) la limitazione della possibilita' di fondare la
presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di
minori componenti reddituali negativi sulla base del valore
di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni
ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a
tal fine;
4) la limitazione della possibilita' di presumere la
distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi
delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa
ai soli casi in cui e' accertata, sulla base di elementi
certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali
positivi non contabilizzati o di componenti negativi
inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito
finanziario conseguito dai predetti soci.
2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al
presente articolo non si applicano ai fini della riforma
dell'attivita' di accertamento prevista dalla disciplina
doganale e da quella in materia di accisa e delle altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste
dal titolo III del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e
criteri direttivi non si applicano altresi' ai fini della
riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento
doganale.»
«Art. 18 (Principi e criteri direttivi per la revisione
del sistema nazionale della riscossione). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi
specifici per la revisione del sistema nazionale della
riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti
territoriali:
a) incrementare l'efficienza dei sistemi della
riscossione, nazionale e locali, e semplificarli,
orientandone l'attivita' secondo i principi di efficacia,
economicita' e imparzialita' e verso obiettivi di
risultato, anche attraverso:
1) la pianificazione annuale, da concordare con il
Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di
recupero che l'agente della riscossione deve svolgere,
anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per
codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;
2) il discarico automatico, al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle
quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote
per le quali sono in corso procedure esecutive o
concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni
fiscali o previdenziali e di quelle interessate da
dilazioni di pagamento, e con possibilita' di discarico
anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili
ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;
3) la possibilita' per l'ente creditore,
successivamente al discarico automatico, di riaffidare in
riscossione le somme discaricate, quando divengano noti
nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali,
ovvero di affidare in concessione a soggetti privati,
tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la
gestione della riscossione coattiva delle predette somme,
secondo le procedure di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale
dell'importo effettivamente riscosso;
4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante
il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di
pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di
affidamento del carico, nonche', nella misura e secondo le
indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero
1), di atti interruttivi della prescrizione;
5) la gestione del processo di recupero coattivo in
conformita' alla pianificazione di cui al numero 1);
6) la tempestiva trasmissione telematica delle
informazioni relative all'attivita' svolta;
7) una disciplina transitoria dei tentativi di
recupero delle somme contenute nei carichi gia' affidati
all'agente della riscossione, tenendo conto della capacita'
operativa dello stesso agente;
8) la revisione della disciplina della
responsabilita' dell'agente della riscossione, prevedendola
in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal
mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni
adottate in attuazione del principio di cui al numero 4)
sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di
credito, con possibilita', in tali casi, di definizione
abbreviata delle relative controversie e di pagamento in
misura ridotta delle somme dovute;
9) l'individuazione in via tassativa dei casi in
cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche
che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di
qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto;
10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e
delle finanze del potere di verificare la conformita'
dell'attivita' di recupero dei crediti affidati all'agente
della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1),
nel rispetto dei seguenti principi di economicita' ed
efficacia:
10.1) per i crediti tributari erariali,
determinare i criteri di individuazione delle quote
automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in
misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle
stesse quote, e delle modalita', anche esclusivamente
telematiche, di tale controllo;
10.2) per i restanti crediti, determinare i
criteri di individuazione delle quote da sottoporre a
controllo, nella misura massima del 5 per cento;
b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel
corso delle attivita' istruttorie poste in essere
dall'Amministrazione finanziaria;
c) favorire l'uso delle piu' evolute tecnologie e
delle forme di integrazione e interoperabilita' dei sistemi
e del patrimonio informativo funzionali alle attivita'
della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative,
logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei
costi;
d) modificare progressivamente le condizioni di
accesso ai piani di rateazione, in vista della
stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;
e) potenziare l'attivita' di riscossione coattiva
dell'agente della riscossione, anche attraverso:
1) il progressivo superamento dello strumento del
ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da
affidare all'agente della riscossione, al fine di
anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme
dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle
azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la
semplificazione del procedimento di cui all'art. 29, comma
1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
2) l'estensione del termine di efficacia degli atti
di riscossione, per assicurare una maggiore rapidita'
dell'azione di recupero;
3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la
semplificazione delle procedure di pignoramento dei
rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere
complessivamente la misura della sorte capitale, degli
interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo
soddisfo, anche mediante l'introduzione di meccanismi di
cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione
stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'art. 75-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore
del debitore;
f) individuare un nuovo modello organizzativo del
sistema nazionale della riscossione, anche mediante il
trasferimento delle funzioni e delle attivita' attualmente
svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte
delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da
superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta
separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della
funzione della riscossione, e l'Agenzia delle
entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attivita' di
riscossione;
g) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di
cui alla lettera f), garantire la continuita' del servizio
della riscossione attraverso il conseguente trasferimento
delle risorse strumentali nonche' delle risorse umane senza
soluzione di continuita';
h) semplificare e accelerare le procedure relative ai
rimborsi;
i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto con finalita' di razionalizzazione e
semplificazione;
l) prevedere una disciplina della riscossione nei
confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti
che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del
credito erariale e il diritto di difesa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
numeri 2) e 3), e lettera d), non si applicano per la
revisione del sistema della riscossione delle risorse
proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020.
3. Per la revisione del sistema della riscossione
dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, il Governo osserva altresi', oltre ai principi e
criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto
previsto dalla lettera d), i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) rivedere il sistema di determinazione,
liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia
elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o
autoconsumati, al fine di superare, in particolare,
l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare
i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia
elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel
periodo di riferimento;
b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la
decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la
prescrizione del diritto all'imposta.
4. I principi e criteri direttivi di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle
disposizioni da adottare in relazione agli agenti della
riscossione degli enti territoriali.»
«Art. 20 (Principi e criteri direttivi per la revisione
del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e
penale). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1
il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione del sistema
sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con
riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri
tributi indiretti nonche' ai tributi degli enti
territoriali:
a) per gli aspetti comuni alle sanzioni
amministrative e penali:
1) razionalizzare il sistema sanzionatorio
amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore
integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del
completo adeguamento al principio del ne bis in idem;
2) valutare la possibilita', fissandone le
condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati
versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati
nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei
confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla
piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e
sino alla concorrenza del debito di imposta;
3) rivedere i rapporti tra il processo penale e il
processo tributario prevedendo, in coerenza con i principi
generali dell'ordinamento, che, nei casi di sentenza
irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste o
l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati
in sede dibattimentale facciano stato nel processo
tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi e
adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle
ipotesi di non punibilita' e di applicazione di circostanze
attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei
debiti tributari, anche nella fase antecedente
all'esercizio dell'azione penale;
4) prevedere che la volontaria adozione di un
efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale, di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva
comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di
imprese che non possiedono i requisiti per aderire al
regime dell'adempimento collaborativo possano assumere
rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entita' delle
sanzioni;
5) introdurre, in conformita' agli orientamenti
giurisprudenziali, una piu' rigorosa distinzione normativa
anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione
indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;
b) per le sanzioni penali:
1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di
sopravvenuta impossibilita' di far fronte al pagamento del
tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto
stesso;
2) attribuire specifico rilievo alle definizioni
raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini
della valutazione della rilevanza penale del fatto;
c) per le sanzioni amministrative:
1) migliorare la proporzionalita' delle sanzioni
tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai
livelli esistenti in altri Stati europei;
2) assicurare l'effettiva applicazione delle
sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante
una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con
il principio previsto al numero 1);
3) prevedere l'inapplicabilita' delle sanzioni in
misura maggiorata per recidiva prima della definizione del
giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni,
meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;
4) rivedere la disciplina del concorso formale e
materiale e della continuazione, onde renderla coerente con
i principi sopra specificati, anche estendendone
l'applicazione agli istituti deflativi;
5) escludere, in virtu' dei principi di cui
all'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che
presentino una dichiarazione integrativa al fine di
adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione
finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati
ai sensi dell'art. 11, comma 6, della medesima legge 27
luglio 2000, n. 212, sempreche' la violazione dipenda da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il
contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.
2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia
di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e
sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori
amministrativo e penale per semplificarli e renderli piu'
coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in
particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalita'
alla gravita' delle condotte;
b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con
qualsiasi mezzo e modalita', all'accertamento o al
pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al
titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:
1) la punibilita' con la pena detentiva compresa
tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni,
nonche' adeguate soglie di non punibilita' al fine di
applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali
e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno
gravi;
2) circostanze aggravanti coerenti con quelle
previste dalla disciplina doganale in materia di
contrabbando di tabacchi lavorati;
3) un'autonoma fattispecie associativa punibile con
la pena della reclusione dal minimo di tre anni al massimo
di otto anni, provvedendo al conseguente coordinamento
dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
4) il coordinamento dell'art. 266, comma 1, del
codice di procedura penale;
5) la punizione del tentativo con la stessa pena
prevista per il reato consumato;
6) la confisca obbligatoria delle cose che
servirono o furono destinate a commettere l'illecito e
delle cose che ne sono l'oggetto;
7) nel caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del
codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del
prodotto o del profitto del reato e, quando essa non e'
possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme
di denaro, beni e altre utilita' di cui il soggetto
condannato abbia la disponibilita', anche per interposta
persona;
8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati,
diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero la possibilita' di affidarli
ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non
economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile
o di tutela ambientale, nonche' l'assegnazione dei beni
acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo
di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e
ne facciano richiesta;
9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla
presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose
sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o
confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;
10) l'estensione della disciplina attuativa dei
principi e criteri direttivi di cui alla presente lettera
anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento
dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli
62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la
possibilita' di stabilire adeguate soglie di punibilita',
anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi
prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni
amministrative in luogo di quelle penali;
11) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17
luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27,
che risultino superate a seguito dell'introduzione
dell'illecito di cui alla presente lettera;
c) la razionalizzazione e il coordinamento
sistematico delle disposizioni vigenti in materia di
vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non
autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di
cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonche' ai
prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e
62-quinquies del medesimo testo unico;
d) l'introduzione della confisca di cui all'art.
240-bis del codice penale per i reati previsti dal predetto
testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel
limite massimo, a cinque anni;
e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo
unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative
effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Per la revisione del sistema sanzionatorio
applicabile alle violazioni della normativa doganale il
Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) il coordinamento e la revisione della disciplina
sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con
quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della
lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza
con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando
previste dal citato testo unico;
b) il riordino della disciplina sanzionatoria
contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai
tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel
territorio della Repubblica italiana nei casi previsti
dall'art. 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che
istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal
medesimo territorio, nei casi previsti dall'art. 82 del
medesimo regolamento (UE), prevedendo:
1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;
2) la revisione delle sanzioni di natura
amministrativa per adeguarle ai principi di effettivita',
proporzionalita' e dissuasivita' stabiliti dall'art. 42 del
citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in conformita'
alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea;
3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla
custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle
cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose
confiscate;
c) il riordino e la revisione della disciplina
sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di
revisione, l'introduzione di soglie di punibilita', di
sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura
proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione
alla gravita' della condotta;
d) l'integrazione del comma 3 dell'art.
25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni
interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b),
del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma
2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Il testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
recante «Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta delle successioni e donazioni» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n.
277, S.O.
- Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
recante «Testo unico delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecaria e catastale» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, S.O.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
«Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 1997, n. 174.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
recante «Semplificazione in materia di versamenti unitari
per tributi determinati dagli enti impositori e di
adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma
dell'art. 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23
dicembre 1996, n. 662.» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, S.O.
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione,
in attuazione della delega prevista dalla legge 28
settembre 1998, n. 337» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
«Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 2000, n. 177.
Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante
«Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di
controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma
1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23» e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015,
n. 190.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
«Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179,
S.O.
- Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,
recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di
fiscalita' internazionale» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2023, n. 301.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216,
recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle
imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in
tema di imposte sui redditi» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219,
recante «Modifiche allo statuto dei diritti del
contribuente» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 gennaio 2024, n. 2.
- Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta
di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni,
dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti
diversi dall'IVA» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 ottobre 2024, n. 231.
- Il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141,
recante «Disposizioni nazionali complementari al codice
doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio
in materia di accise e altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2024, n. 232.
- Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,
recante «Testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O.
Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante
«Testo unico della giustizia tributaria» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n.
279, S.O.
- Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192,
recante «Revisione del regime impositivo dei redditi
(IRPEF-IRES)» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 dicembre 2024, n. 294.
- Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante
«Testo unico in materia di versamenti e di riscossione» e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2025, n.
71, S.O.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta di registro e di altri tributi
indiretti» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
agosto 2025, n. 186, S.O.
- Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2026, n. 24, S.O.
- Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2026, n. 152, S.O.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12, comma 4-ter, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). -
Omissis
4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento
alle persone indicate nel presente articolo, si
considerano, ancorche' non spetti una detrazione per
carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi,
affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge
deceduto, nonche' le altre persone elencate nell'art. 433
del codice civile. Qualora siano anche richiamate le
condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa
riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si
considerano i soggetti di cui al primo periodo che
possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti
indicati nello stesso comma 2 e, limitatamente alle altre
persone elencate nell'art. 433 del codice civile, che
convivono con il contribuente o percepiscono assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria.».
- Il testo dell'art. 12, comma 7, del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917)). - Omissis
7. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento
alle persone indicate nel presente articolo, si
considerano, ancorche' non spetti una detrazione per
carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi,
affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge
deceduto, nonche' le altre persone elencate nell'art. 433
del codice civile. Qualora siano anche richiamate le
condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa
riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si
considerano i soggetti di cui al primo periodo che
possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti
indicati nello stesso comma 2 e, limitatamente alle altre
persone elencate nell'art. 433 del codice civile, che
convivono con il contribuente o percepiscono assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria e, limitatamente alle altre persone elencate
nell'art. 433 del codice civile, che convivono con il
contribuente o percepiscono assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.»
 
Art. 2
Disposizioni in materia di tassazione dei fringe benefit - auto
aziendali e optional

1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, e' incrementato del 5 per cento;».
2. All'articolo 53, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, e' incrementato del 5 per cento;».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 48-bis e' sostituito dal seguente:
«48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonche' per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell'anno 2025. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore determinato ai sensi del primo periodo e' incrementato del 50 per cento. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.».
4. A partire dal 1° gennaio 2026, le disposizioni dell'articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1, si applicano anche in relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo che rientrano fra quelli di cui all'articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalita' di tassazione dei valori relativi agli accessori o agli allestimenti disciplinati dall'articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal comma 1; non si da' luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2026. Le medesime disposizioni si applicano anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell'anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui all'articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 3.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 51, comma 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - Omissis
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i
ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per
cento dell'importo corrispondente a una percorrenza
convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del
costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il
30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo
d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente
trattenute al dipendente in relazione alla concessione del
veicolo, incluse quelle relative agli accessori e
allestimenti. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per
cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente
elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi
plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del
secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima
immatricolazione. In presenza di accessori o di
allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo
periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il
valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e
terzo, e' incrementato del 5 per cento;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso
fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo
degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata
inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.»
- Il testo dell'art. 53, comma 6, del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 53 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente (art. 51 decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; art. 1, comma 249 legge 11
dicembre 2016, n. 232; art. 1, comma 390, legge 30 dicembre
2024, n. 207). - Omissis
6. Ai fini dell'applicazione del comma 4:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i
ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per
cento dell'importo corrispondente a una percorrenza
convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del
costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il
30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo
d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente
trattenute al dipendente in relazione alla concessione del
veicolo, incluse quelle relative agli accessori e
allestimenti. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per
cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente
elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi
plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del
secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima
immatricolazione. In presenza di accessori o di
allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo
periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il
valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e
terzo, e' incrementato del 5 per cento;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso
fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo
degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata
inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
d) per i servizi di trasporto ferroviario di persone
prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari
eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente
all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal
Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una
percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente
ai soggetti di cui al comma 4, di 2.600 chilometri. Il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno e ha effetto
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data della sua emanazione.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 1, comma 48-bis, della citata
legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Omissis
48.bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina
dettata dall'art. 51, comma 4, lettera a), del citato testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione,
per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2024, nonche' per i veicoli ordinati dai
datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in
uso promiscuo nell'anno 2025. Dopo il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione
il valore determinato ai sensi del primo periodo e'
incrementato del 50 per cento. Le disposizioni di cui al
primo e secondo periodo si applicano anche nei casi in cui
i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo
ad altro dipendente.
Omissis.»
 
Art. 3
Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o
dall'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta

1. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-quater. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.
3-quinquies. I differenziali positivi di cui al comma 3-quater sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.».
2. All'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«6-bis. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.
6-ter. I differenziali positivi di cui al comma 6-bis sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi da 1 a 5, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli articoli 54 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai crediti d'imposta acquistati gia' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti gia' presentata, potra' essere presentata una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322; non si da' luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

Note all'art. 3:
Il testo dell'art. 54 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le
plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da
quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a
formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni;
c) se sono iscritte nello stato patrimoniale;
d) se i beni vengono destinati al consumo personale
o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma
1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il
corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
in denaro eventualmente pattuito.
2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni
finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma
dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi
speciali, non concorrono alla formazione del reddito, per
la parte eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali
maggiori valori concorrono a formare il reddito
nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque
realizzati.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la
plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di
cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e
professioni, costituiscono redditi di capitale.
3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni
e societa' che esercitano un'attivita' artistica o
professionale, ivi comprese quelle in societa' tra
professionisti e in altre societa' per l'esercizio di
attivita' professionali regolamentate nel sistema
ordinistico di cui all'art. 177-bis, costituiscono redditi
diversi.
3-quater. I differenziali positivi derivanti dalla
cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi
da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte,
compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi
di cui all'art. 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di
compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono
determinati con riferimento alla parte del costo o valore
di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme
compensate nel periodo d'imposta.
3-quinquies. I differenziali positivi di cui al comma
3-quater sono soggetti ad imposta sostitutiva, con la
stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, da corrispondere mediante versamento diretto nei
termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte
sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le
disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai
crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di
una prestazione artistica o professionale, il quale
concorre alla formazione del reddito per la parte
corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo
d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
4. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del
comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non
inferiore a tre anni o ad un anno per le societa' sportive
professionistiche, a scelta del contribuente o in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. Per i beni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo
precedente si applica per quelli iscritti come tali negli
ultimi tre bilanci: si considerano ceduti per primi i beni
acquisiti in data piu' recente.
5. Concorrono alla formazione del reddito anche le
plusvalenze delle aziende, compreso il valore d'avviamento,
realizzate unitariamente mediante cessione a titolo
oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano
quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del
comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda per causa
di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce
realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e'
assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei
confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo
precedente si applicano anche qualora, a seguito dello
scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della
successione, della societa' esistente tra gli eredi, la
predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
5-bis.
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.»
- Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo
19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 56 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo (art. 54 decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917)). - 1. Il reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla
differenza tra tutte le somme e i valori in genere a
qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in
relazione all'attivita' artistica o professionale e
l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'attivita', salvo quanto diversamente
stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del
capo V del presente titolo. Le somme e i valori in genere
percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui
gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta
si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo
per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.
2. Non concorrono a formare il reddito le somme
percepite a titolo di:
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti
dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte
o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate
analiticamente in capo al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute
per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche
promiscuamente, per l'esercizio dell'attivita' e per i
servizi a essi connessi.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b),
le somme percepite a titolo di rimborso delle spese,
sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto,
alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici
non di linea di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i
pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'art. 14 del testo unico in materia di versamenti e di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n.
33.
4. Le spese relative all'esecuzione di un incarico
conferito e sostenute direttamente dal committente non
costituiscono compensi in natura per il professionista.
5. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui
al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e
professioni, costituiscono redditi di capitale.
6. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni
e societa' che esercitano un'attivita' artistica o
professionale, ivi comprese quelle in societa' tra
professionisti e in altre societa' per l'esercizio di
attivita' professionali regolamentate nel sistema
ordinistico di cui all'art. 178, costituiscono redditi
diversi.
6-bis. I differenziali positivi derivanti dalla
cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi
da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte,
compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi
di cui all'art. 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di
compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono
determinati con riferimento alla parte del costo o valore
di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme
compensate nel periodo d'imposta.
6-ter. I differenziali positivi di cui al comma 6-bis
sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota
prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 304,
commi da 1 a 5, da corrispondere mediante versamento
diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento
delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla
dichiarazione. Le disposizioni di cui al primo periodo non
si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il
corrispettivo di una prestazione artistica o professionale,
il quale concorre alla formazione del reddito per la parte
corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo
d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.»
- Il testo dell'art. 2, comma 8, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' il
seguente:
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - Omissis
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»
 
Art. 4
Modifiche in materia di determinazione del reddito per le imprese
agricole

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, comma 2, lettera c), dopo le parole: «del bosco» sono inserite le seguenti: «o tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis)»;
b) all'articolo 55, comma 1, le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), b-ter) e c)»;
c) all'articolo 56-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle societa' semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, comma 2, lettera e), dopo le parole: «del bosco» sono inserite le seguenti: «o tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera c)»;
b) all'articolo 64, comma 1, le parole: «lettere b) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c), d) ed e)»;
c) all'articolo 66, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle societa' semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 287, comma 1.».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 32, comma 2, 55, comma 1, e
56-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 32 (Reddito agrario). - Omissis
2. Sono considerate attivita' agricole produttive di
reddito agrario:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette
alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
b-bis) le attivita' dirette alla produzione di
vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di
censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle
categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8,
D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla
produzione non eccedente il doppio della superficie agraria
di riferimento definita con il decreto di cui al comma
3-bis;
b-ter) le attivita' dirette alla produzione di beni,
anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione,
l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela
dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei
limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate
o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attivita'
di cui all'art. 2135 del codice civile;
c) le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135
del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o tramite l'utilizzo di immobili di cui
alla lettera b-bis) o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali.»
«Art. 55 (Redditi d'impresa). - 1. Sono redditi
d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si
intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 c.c., e
delle attivita' indicate alle lettere b), b-bis), b-ter) e
c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi
stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.»
Art. 56-bis (Altre attivita' agricole). - Omissis
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli imprenditori individuali, alle societa' semplici e ai
soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1,
comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Il testo degli articoli 34, comma 2, 64, comma 1 e
66, comma 6, del citato decreto legislativo 19 giugno 2026,
n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 34 (Reddito agrario (art. 32 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). -
Omissis
2. Sono considerate attivita' agricole produttive di
reddito agrario:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette
alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
c) le attivita' dirette alla produzione di vegetali
tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al
catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie
catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e
D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione
non eccedente il doppio della superficie agraria di
riferimento definita con il decreto di cui al comma 4;
d) le attivita' dirette alla produzione di beni,
anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione,
l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela
dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei
limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate
o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attivita'
di cui all'art. 2135 del codice civile;
e) le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135
del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o tramite l'utilizzo di immobili di cui
alla lettera c) o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.»
«Art. 64 (Redditi d'impresa (art. 55 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). -
1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano
dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di
imprese commerciali si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate
nell'art. 2195 del codice civile, e delle attivita'
indicate all'art. 34, comma 2, lettere b), c), d) ed e),
che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non
organizzate in forma d'impresa.
Omissis.»
«Art. 66 (Altre attivita' agricole (art. 56-bis decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)).
- Omissis
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli imprenditori individuali, alle societa' semplici e ai
soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art.
287, comma 1.
Omissis.».
 
Art. 5
Revisione della disciplina della derivazione del reddito imponibile
dall'utile dell'esercizio

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 94, i commi 4 e 4-bis, sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili.
4-bis. In deroga all'articolo 110, comma 1, lettera d), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»;
b) all'articolo 95, il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
«6-bis. I componenti negativi imputati a conto economico, secondo corretti principi contabili, in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni, sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari, o al momento dell'estinzione della relativa passivita'; in tale momento sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati a seguito di tali operazioni.»;
c) all'articolo 101, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2.»;
d) all'articolo 103, il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:
«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attivita' immateriali a vita utile indefinita e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
3-ter. In deroga al comma 3-bis, la deduzione del valore fiscale delle attivita' immateriali, di cui al medesimo comma, e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico, nel caso in cui le predette attivita' sono:
a) rilevate a seguito di operazioni di cessione d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell'acquisto;
b) assunte in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 166-bis.».
e) all'articolo 108, comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
f) all'articolo 110, comma 1, lettera c), le parole: «. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte» sono soppresse;
g) all'articolo 162-bis:
1) al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «che svolgono» sono inserite le seguenti: «in via esclusiva o prevalente»;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l'esercizio in via prevalente delle attivita' ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attivita' sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 103, i commi 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le disposizioni dell'articolo 101, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 94, comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili.
5. In deroga all'articolo 119, comma 1, lettera d), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»;
b) all'articolo 104, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. I componenti negativi imputati a conto economico, secondo corretti principi contabili, in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni, sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari, o al momento dell'estinzione della relativa passivita'; in tale momento sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati a seguito di tali operazioni.»;
c) all'articolo 110, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 103; tuttavia, per i beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, lettere a) e b), e 2.»;
d) all'articolo 112, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attivita' immateriali a vita utile indefinita e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
4-bis. In deroga al comma 4, la deduzione del valore fiscale delle attivita' immateriali, di cui al medesimo comma, e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico, nel caso in cui le predette attivita' sono:
a) rilevate a seguito di operazioni di cessione d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell'acquisto;
b) assunte in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 192».
e) all'articolo 117, comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
f) all'articolo 119, comma 1, lettera c), le parole: «. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte» sono soppresse;
g) all'articolo 161:
1) al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «che svolgono» sono inserite le seguenti: «in via esclusiva o prevalente»;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l'esercizio in via prevalente delle attivita' ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attivita' sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.».
3. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e f) dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; tuttavia, per i beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per i beni di cui all'articolo 94, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, detenuti dai soggetti diversi da quelli che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d'imposta precedente, le plusvalenze iscritte nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), si applicano alle operazioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), si applicano all'avviamento e alle attivita' immateriali a vita utile indefinita iscritti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, nonche' ai maggiori valori riconosciuti, ai fini fiscali, dell'avviamento e alle attivita' immateriali a vita utile indefinita, in relazione a operazioni effettuate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera e), si applicano ai contributi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. I contributi che, in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo, hanno gia' concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025; viceversa, i contributi che, ancorche' di competenza dell'esercizio in cui il reddito e' stato determinato in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo, non hanno concorso a formare il reddito del relativo periodo d'imposta, assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 nel corso dei quali si verificano i presupposti sulla base della disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo.
7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), e al comma 2, lettera g), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 131, le lettere b) e c) sono abrogate;
b) al comma 132, le parole: «, lettere da a) a c),» sono soppresse.

Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 94, 95, 101, 103, 108, 110,
comma 1, 162-bis, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 94 (Valutazione dei titoli). - 1. I titoli
indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e),
esistenti al termine di un esercizio, sono valutati
applicando le disposizioni dell'art. 92, commi 1, 2, 3, 4,
5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di
riporto o di «pronti contro termine» che prevedono per il
cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli,
non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non
si tiene conto del valore e si considerano della stessa
natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi
uguali caratteristiche.
4. Le disposizioni dell'art. 92, comma 5, si applicano
solo per la valutazione dei titoli di cui all'art. 85,
comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la
valutazione operata alla data di chiusura dell'esercizio in
base alla corretta applicazione dei principi contabili.
4-bis. In deroga all'art. 110, comma 1, lettera d), per
i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta
applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini
fiscali.
5. In caso di aumento del capitale della societa'
emittente mediante passaggio di riserve a capitale il
numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al
numero di quelle gia' possedute in proporzione alle
quantita' delle singole voci della corrispondente categoria
e il valore unitario si determina, per ciascuna voce,
dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute
per il numero complessivo delle azioni.
6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o
in conto capitale alla societa' dai propri soci o della
rinuncia ai crediti nei confronti della societa' dagli
stessi soci nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei titoli e
delle quote di cui all'art. 85, comma 1, lettera c), in
proporzione alla quantita' delle singole voci della
corrispondente categoria; la stessa disposizione vale
relativamente agli apporti effettuati dei detentori di
strumenti finanziari assimilati alle azioni.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche per la valutazione delle quote di partecipazione in
societa' ed enti non rappresentate da titoli, indicati
nell'art. 85, comma 1, lettera c).»
«Art. 95 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a
favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'art. 100,
comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'art. 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di
cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti
che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per
esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita',
per il periodo d'imposta in cui si verifica il
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti
canoni e spese sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad
euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23
per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare
dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare
un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine
di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
ovvero 20 se con motore diesel.
3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese,
sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei
dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2
e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
5. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche
spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili
anche se non imputati al conto economico.
6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 109, comma
9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai
lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione
sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto
economico
6-bis. I componenti negativi imputati a conto
economico, secondo corretti principi contabili, in
relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni,
sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari
dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota
di opzioni esercitate da parte dei beneficiari, o al
momento dell'estinzione della relativa passivita'; in tale
momento sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle
partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del
gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono
consegnati a seguito di tali operazioni.»
«Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85,
comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
sono realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a)
e b), e 2.
1-bis.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'art. 94; tuttavia, per i beni indicati nell'art. 85,
comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono
realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a) e b),
e 2.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1,
lettere c) e d), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, rileva
secondo le disposizioni dell'art. 110, comma 1-bis.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'art. 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'art.
106, sono deducibili se risultano da elementi certi e
precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il
debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'art.
67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure estere
equivalenti, previste in Stati o territori con i quali
esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del
presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina
la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di
ammissione alla procedura di concordato preventivo o del
decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o
del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le
procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione
ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di
modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo
non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante
dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500
euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del
credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal
bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli
vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a
procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti
ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei
debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione
della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5,
nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta
imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a
quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli
elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale, sempreche'
l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta
successivo a quello in cui, secondo la corretta
applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto
procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza dalla stessa societa' che ha generato le
perdite.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della
partecipazione.»
«Art. 103 (Ammortamento dei beni immateriali). - 1. Le
quote di ammortamento del costo dei diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti
industriali, dei processi, formule e informazioni relativi
ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50
per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un
diciottesimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla
durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi
d'impresa, dell'avviamento e delle attivita' immateriali a
vita utile indefinita e' ammessa in misura non superiore a
un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo
d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi
costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
3-ter. In deroga al comma 3-bis, la deduzione del
valore fiscale delle attivita' immateriali, di cui al
medesimo comma, e' ammessa in misura non superiore a un
diciottesimo della differenza tra tale valore e quello
rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a
conto economico, nel caso in cui le predette attivita'
sono:
a) rilevate a seguito di operazioni di cessione
d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole
diverse dal metodo dell'acquisto;
b) assunte in applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 166-bis.
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art.
102.»
«Art. 108 (Spese relative a piu' esercizi). - 1. Le
spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite
della quota imputabile a ciascun esercizio.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai
requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in funzione della
natura e della destinazione delle stesse. Le spese del
periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei
ricavi e proventi della gestione caratteristica
dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi
relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per
cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la
parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c)
allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte
eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le
spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore
unitario non superiore a euro 50. Le spese di cui al
presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti
con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito
agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli
stessi diminuito dell'importo gia' dedotto.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
imprese di nuova costituzione, comprese le spese di
impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i
primi ricavi.
4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2, il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera
a), in ordine alla qualificazione di determinate spese,
sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di
propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.»
«Art. 110 (Norme generali sulle valutazioni). - 1.
Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri
accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi
passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali
e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in
bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di
disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si
possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per
gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita'
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli
di cui all'art. 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli
strumenti finanziari similari alle azioni si intende non
comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
Omissis.»
«Art. 162-bis (Intermediari finanziari e societa' di
partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si
definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art.
112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti
nell'elenco di cui all'art. 111 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
1);
b) societa' di partecipazione finanziaria: i
soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente
l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari
finanziari;
c) societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita' non nei confronti del pubblico di cui
al comma 2 dell'art. 3 del regolamento emanato in materia
di intermediari finanziari in attuazione degli articoli
106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonche' dell'art. 7-ter, comma
1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati
del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio
chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti
diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in
base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo
esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle
partecipazioni in detti soggetti e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente
considerati, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale.
3-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2,
l'esercizio in via prevalente delle attivita' ivi indicate
sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato
relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare
complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali
attivita' sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri
proventi complessivi.».
- Il testo degli articoli 103, 104, 110, 112, 119 e 161
del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 103 (Valutazione dei titoli (art. 94 decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)).
- 1. I titoli indicati nell'art. 94, comma 1, lettere c),
d) ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono
valutati applicando le disposizioni dell'art. 101, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di
riporto o di «pronti contro termine» che prevedono per il
cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli,
non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non
si tiene conto del valore e si considerano della stessa
natura i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi
uguali caratteristiche.
4. Le disposizioni dell'art. 101, comma 5, si applicano
solo per la valutazione dei titoli di cui all'art. 94,
comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la
valutazione operata alla data di chiusura dell'esercizio in
base alla corretta applicazione dei principi contabili.
5. In deroga all'art. 119, comma 1, lettera d), per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'art. 94,
comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta
applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini
fiscali.
6. In caso di aumento del capitale della societa'
emittente mediante passaggio di riserve a capitale il
numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al
numero di quelle gia' possedute in proporzione alle
quantita' delle singole voci della corrispondente categoria
e il valore unitario si determina, per ciascuna voce,
dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute
per il numero complessivo delle azioni.
7. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o
in conto capitale alla societa' dai propri soci o della
rinuncia ai crediti nei confronti della societa' dagli
stessi soci nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei titoli e
delle quote di cui all'art. 94, comma 1, lettera c), in
proporzione alla quantita' delle singole voci della
corrispondente categoria; la stessa disposizione vale
relativamente agli apporti effettuati dei detentori di
strumenti finanziari assimilati alle azioni.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano
anche per la valutazione delle quote di partecipazione in
societa' ed enti non rappresentate da titoli, indicati
nell'art. 94, comma 1, lettera c).»
«Art. 104 (Spese per prestazioni di lavoro (art. 95
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; art. 62, legge 21 novembre 2000, n. 342; art. 4,
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216; art. 1, commi
399 e 400, legge 30 dicembre 2024, n. 207)). - 1. Le spese
per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a
favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'art. 109,
comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'art. 53, comma 6, lettera c). Qualora i fabbricati di
cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti
che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per
esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita',
per il periodo d'imposta in cui si verifica il
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti
canoni e spese sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro
180,76; il predetto limite e' elevato a euro 258,23 per le
trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei
predetti rapporti sia stato autorizzato a utilizzare un
autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di
essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
ovvero 20 se con motore diesel.
4. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonche' i
rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute
nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti,
sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i
pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale
ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'art. 14 del testo unico in materia di versamenti e di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n.
33.
5. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica ai fini
della determinazione del reddito di cui all'art. 52, comma
1, lettera a), se la societa' cooperativa autorizzata
all'autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo
ivi previsto, ne' della deduzione analitica delle spese
sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci
fuori del territorio comunale.
7. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' ed enti di cui all'art. 82, comma 1, sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche
spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili
anche se non imputati al conto economico.
8. Fermo restando quanto disposto dall'art. 118, comma
15, lettera b), le partecipazioni agli utili spettanti ai
lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione
sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto
economico.
9. I componenti negativi imputati a conto economico,
secondo corretti principi contabili, in relazione alle
operazioni con pagamento basato su azioni, sono deducibili
al momento della consegna ai beneficiari dei predetti
strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni
esercitate da parte dei beneficiari, o al momento
dell'estinzione della relativa passivita'; in tale momento
sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle
partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del
gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono
consegnati a seguito di tali operazioni.
10. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa
attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 9
agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a
favore degli operatori economici, per i titolari di reddito
d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo
del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e' maggiorato, ai fini
della determinazione del reddito, di un importo pari al 20
per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale
determinato ai sensi del comma 12 e nel rispetto delle
ulteriori disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, 15 e 16.
L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti
che hanno esercitato l'attivita' nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque
giorni. L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti
in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione
giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla
crisi d'impresa.
11. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione
che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al
termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2023 e' superiore al numero dei dipendenti a
tempo indeterminato mediamente occupato del periodo
d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in societa' controllate ai sensi dell'art.
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto.
12. Il costo riferibile all'incremento occupazionale e'
pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai
nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art.
2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile
rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31
dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del
bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto
economico di cui all'art. 2425 del codice civile si
assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I
costi riferibili al personale dipendente sono imputati
temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della
determinazione del reddito del contribuente.
13. Nessun costo e' riferibile all'incremento
occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo
determinato, risulti inferiore o pari al numero degli
stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2023.
14. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 10,
al fine di incentivare l'assunzione di particolari
categorie di soggetti, il costo di cui al comma 12
riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della
determinazione dell'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art.
2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice
civile, e' moltiplicato per coefficienti di maggiorazione
laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di
lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui
all'Allegato G.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disciplina, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo,
con particolare riguardo alla determinazione dei
coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di
lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la
complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del
costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
16. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui
redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle
disposizioni del presente articolo. Nella determinazione
dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando le disposizioni dei commi da 10 a 15.
17. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le
disposizioni dei commi da 10 a 16, si applicano, nei limiti
e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi
occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei
predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta
precedente.
18. Nella determinazione degli acconti delle imposte
sui redditi dovuti:
a) per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando i commi da 10 a 16;
b) per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si
tiene conto delle disposizioni di cui al comma 17.»
«Art. 110 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite (art. 101 decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; art. 1, comma 4, primo
e secondo periodo, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265; art. 1, comma 62, legge 24 dicembre 2007, n. 244;
art. 5-quinquies, comma 3, decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248)). - 1. Le minusvalenze dei beni
relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli
articoli 94, comma 1, e 96, determinate con gli stessi
criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze,
sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'art. 95,
commi 1, lettere a) e b), e 2.
2. Relativamente alle minusvalenze di ammontare
complessivo superiore a euro cinque milioni, derivanti da
cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, il
contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le
notizie necessari al fine di consentire l'accertamento
della conformita' dell'operazione di cessione con le
disposizioni dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000,
n. 212. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di
comunicazione, nonche' le procedure e i termini della
stessa.
3. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si
applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze
negative di cui all'art. 118, ai commi 4, 5 e 6, di
ammontare superiore a euro 50.000, derivanti da operazioni
su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di piu'
operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e
realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 12
dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia
delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di
consentire l'accertamento della conformita' delle relative
operazioni alle disposizioni dell'art. 10-bis della legge
27 luglio 2000, n. 212. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le
notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le procedure e
i termini delle stesse.
5. Per la valutazione dei beni indicati nell'art. 94,
comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'art. 103; tuttavia, per i beni indicati nell'art. 94,
comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono
realizzate ai sensi dell'art. 95, commi 1, lettere a) e b),
e 2.
6. In deroga al comma 5, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei
beni indicati nell'art. 94, comma 1, lettere c) e d), che
si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell'art. 94, comma 4, rileva secondo le disposizioni
dell'art. 119, comma 2.
7. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'art. 2426, numero 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
8. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'art. 96.
9. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 115, comma
3, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi
e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore
e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell'art. 57 del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, o accordi in esecuzione di piani attestati di
risanamento ai sensi dell'art. 56 del citato decreto
legislativo n. 14 del 2019, o e' assoggettato a procedure
estere equivalenti, previste in Stati o territori con i
quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini
del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa della liquidazione giudiziale o del
provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o della sentenza di omologazione
dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone
la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti,
dalla data di ammissione ovvero, per i predetti accordi in
esecuzione di piani attestati di risanamento, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di
modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta a un importo
non superiore a euro 5.000 per le imprese di piu' rilevante
dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a euro
2.500 per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del
credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal
bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
10. Per i crediti di modesta entita' e per quelli
vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a
procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti
ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei
debiti o accordi in esecuzione di piani attestati di
risanamento, la deduzione della perdita su crediti e'
ammessa, ai sensi del comma 9, nel periodo di imputazione
in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un
periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del
predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi
ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un
periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la
corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe
dovuto procedere alla cancellazione del credito dal
bilancio.
11. Le perdite attribuite per trasparenza dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza dalla stessa societa' che ha generato le
perdite.
12. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
11 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione e il relativo
ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della
partecipazione.»
«Art. 112 (Ammortamento dei beni immateriali (art.
103 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; art. 1, comma 1079, legge 30 dicembre 2018,
n. 145; art. 1, comma 714, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
art. 1, comma 16, legge 30 dicembre 2024, n. 207)). - 1. Le
quote di ammortamento del costo dei diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti
industriali, dei processi, formule e informazioni relativi
a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50
per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore a un
diciottesimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla
durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
4. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi
d'impresa, dell'avviamento e delle attivita' immateriali a
vita utile indefinita e' ammessa in misura non superiore a
un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo
d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi
costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
4-bis. In deroga al comma 4, la deduzione del valore
fiscale delle attivita' immateriali, di cui al medesimo
comma, e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo
della differenza tra tale valore e quello rilevato in
bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico,
nel caso in cui le predette attivita' sono:
a) rilevate a seguito di operazioni di cessione
d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole
diverse dal metodo dell'acquisto;
b) assunte in applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 192.
5. Le quote di ammortamento relative al valore
dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali che
hanno dato luogo all'iscrizione di attivita' per imposte
anticipate cui si applica l'art. 278, commi 1, 3, 4 e 5,
non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2017, sono deducibili per il 5 per cento del loro
ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro
ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare
complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31
dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento
previste precedentemente alla data del 1° gennaio 2019, se
di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base
alla disposizione del primo periodo; in tal caso, la
differenza e' deducibile nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2029.
6. La deduzione della quota del 5 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma
5, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019,
e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.
7. La deduzione della quota del 13 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma
5, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e
per quello successivo, e' differita, in quote costanti,
rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2026 e ai tre successivi nonche' al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
8. Si applica la disposizione dell'art. 111, comma 13.»
«Art. 117 (Spese relative a piu' esercizi (art. 108
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917)). - 1. Le spese relative a piu' esercizi sono
deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun
esercizio.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai
requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in funzione della
natura e della destinazione delle stesse. Le spese del
periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei
ricavi e proventi della gestione caratteristica
dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi
relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino
a euro 10 milioni;
b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per
la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per
la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque
deducibili le spese relative a beni distribuiti
gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.
Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i
pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale
ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'art. 14 del testo unico in materia di versamenti e di
riscossione di cui al decreto legislativo 25 marzo 2025, n.
33.
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito
agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli
stessi diminuito dell'importo gia' dedotto.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
imprese di nuova costituzione, comprese le spese di
impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i
primi ricavi.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 2, il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in ordine alla
qualificazione di determinate spese, sostenute dal
contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda
ovvero tra quelle di rappresentanza.»
«Art. 119 (Norme generali sulle valutazioni (art. 110
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; art. 1, comma 177, legge 27 dicembre 2013, n.
147)). - 1. Agli effetti delle norme del presente capo che
fanno riferimento al costo dei beni senza disporre
diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri
accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi
passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali
e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in
bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di
disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si
possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per
gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita'
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli
di cui all'art. 94, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, a
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli
strumenti finanziari similari alle azioni si intende non
comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. In deroga alle disposizioni del comma 1, lettere c),
d) ed e) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002:
a) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'art. 94, comma 4;
b) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
quello indicato nell'art. 96, comma 1, lettera a), aventi
gli altri requisiti previsti dal medesimo art. 96, comma 1,
il costo e' ridotto dei relativi utili percepiti durante il
periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione
del reddito.
3. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
4. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi
contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione
del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo
sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la
tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione
del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti.
5. In deroga alle norme degli articoli precedenti del
presente capo e ai commi da 1 a 3, non concorrono alla
formazione del reddito i componenti positivi e negativi che
risultano dalla valutazione delle cripto-attivita' alla
data di chiusura del periodo di imposta a prescindere
dall'imputazione al conto economico.
6. I proventi determinati a norma dell'art. 99 e i
componenti negativi di cui all'art. 111, commi 1 e 11, agli
articoli 113 e 115 e all'art. 116, commi 1 e 2 sono
ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e'
inferiore o superiore a dodici mesi.
7. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'Agenzia delle
entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
8. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento
alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica
anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le
modalita' e alle condizioni di cui all'art. 31-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere determinate, sulla base delle
migliori pratiche internazionali, le linee guida per
l'applicazione del presente comma.
9. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
10. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere della Banca d'Italia,
con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono
tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti
da operatori internazionali indipendenti utilizzati
dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in
valuta, purche' la relativa quotazione sia resa disponibile
attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
11. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti
da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione,
intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in
Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono
ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale,
determinato ai sensi dell'art. 9. Si considerano Paesi o
territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni
individuate nell'allegato I alla lista UE delle
giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova
che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta
esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi
deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e
ai sensi del comma 11 sono separatamente indicati nella
dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di
procedere all'emissione dell'avviso di accertamento
d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all'interessato un apposito avviso con il quale e' concessa
al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di
novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve
darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A
tale fine, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e),
della legge 27 luglio 2000, n. 212.
13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 non si applicano
per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui
risulti applicabile l'art. 186, concernente disposizioni in
materia di imprese estere controllate.
14. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello
stesso comma 11.
15. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in
materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui
all'art. 183, ai fini della determinazione del reddito
d'impresa relativo alle operazioni di cui al comma 8, le
societa' che operano nel settore della raccolta di
pubblicita' online e dei servizi ad essa ausiliari sono
tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da
quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento
della propria attivita', fatto salvo il ricorso alla
procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi di
cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»
«Art. 161 (Intermediari finanziari e societa' di
partecipazione (art. 162-bis decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). - 1. Ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, si definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art.
112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti
nell'elenco di cui all'art. 111 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
1);
b) societa' di partecipazione finanziaria: i
soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente
l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari
finanziari;
c) societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita' non nei confronti del pubblico di cui
al comma 2 dell'art. 3 del regolamento emanato in materia
di intermediari finanziari in attuazione degli articoli
106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonche' dell'art. 7-ter, comma
1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati
del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio
chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati,
inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie
rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni a erogare
fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti
diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in
base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo
esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle
partecipazioni in detti soggetti e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente
considerati, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale.
3-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2,
l'esercizio in via prevalente delle attivita' ivi indicate
sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato
relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare
complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali
attivita' sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri
proventi complessivi.».
- Il testo dell'art. 85, comma 1, del citato D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
«Art. 85 (Periodo d'imposta (art. 76 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). -
1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno
dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma
salvo quanto stabilito negli articoli 89 e 93.
2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o
periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato
dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata
dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata
dalla legge o dall'atto costitutivo, o e' determinata in
due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito
dall'anno solare.»
- Si riporta il testo dell'art. 94, comma 1, del citato
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 94 (Valutazione dei titoli). - 1. I titoli
indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c), d), ed e),
esistenti al termine di un esercizio, sono valutati
applicando le disposizioni dell'art. 92, commi 1, 2, 3, 4,
5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 1, commi 131 e 132, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Omissis
131. In attesa dell'attuazione dei principi e criteri
direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto
2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2025:
a) in deroga all'art. 83 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si comprende tra i
ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla
cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a
norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo
comma, e 2359-ter del codice civile e a norma dell'art. 121
del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, nel medesimo periodo d'imposta, e
il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano
cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in
data meno recente;
b) abrogata;
c) abrogata;
132. Le operazioni di cui al comma 131 sono indicate in
un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
Omissis.»
 
Art. 6
Riallineamento straordinario delle divergenze tra i valori contabili
e fiscali

1. Le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali emerse a seguito delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, realizzatesi in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024, esistenti al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, possono essere riallineate, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2024.
2. Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
3. A seguito dell'accertamento di eventuali violazioni che riguardano la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2024, n. 192, l'opzione di cui al comma 2 resta valida, previa rideterminazione della somma algebrica delle differenze di cui al medesimo comma 1.
4. Si applicano le disposizioni in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso in materia di imposte dirette.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 10, comma 1 e 11,
comma 1, del citato decreto legislativo 13 dicembre 2024,
n. 192:
«Art. 10 (Disciplina delle divergenze tra i valori
contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei
principi). - 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle seguenti fattispecie:
a) prima applicazione dei principi contabili
internazionali (IAS/IFRS);
b) variazioni dei principi contabili internazionali
(IAS/IFRS) gia' adottati;
c) passaggio dai principi contabili internazionali
(IAS/IFRS) alla normativa nazionale;
d) variazione dei principi contabili nazionali;
e) cambiamento degli obblighi informativi di
bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni
dell'impresa;
f) applicazione per le micro-imprese di cui
all'art. 2435-ter del codice civile della disciplina di cui
all'art. 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali
effettuate tra soggetti che adottano principi contabili
differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di
bilancio differenti, nonche' tra soggetti che adottano i
medesimi principi contabili.
Omissis.»
«Art. 11 (Regimi di riallineamento). - 1. Il
riallineamento puo' essere attuato sulla totalita' delle
divergenze positive e negative, escluse quelle di cui
all'art. 10, comma 7, esistenti all'inizio del periodo
d'imposta e verificatesi nel medesimo periodo d'imposta,
ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di
cui al citato art. 10, comma 1, lettera g). La somma
algebrica delle differenze stesse, se positiva, e'
assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui
sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'imposta
sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, separatamente dall'imponibile
complessivo. Il riallineamento ha effetto a partire dal
periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la
relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei
redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta
e' versata in unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative al periodo
d'imposta in cui sono emerse le divergenze. Se il saldo e'
negativo, la relativa deduzione concorre, per quote
costanti, alla formazione dell'imponibile del periodo
d'imposta per il quale e' esercitata l'opzione per il
riallineamento e dei successivi fino a un numero di periodi
d'imposta pari alla maggiore durata residua delle
fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in
misura non inferiore a dieci periodi d'imposta
complessivi.».
 
Art. 7
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 84, comma 3, del
TUIR

1. L'articolo 84, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una societa' che detiene il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite.
2. All'articolo 375, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo la lettera l) e' inserita la seguente:
«l-bis) l'articolo 93, comma 3, si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una societa' che detiene il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite;».

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 84 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il
seguente:
«Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di
un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi in misura non superiore all'ottanta per cento
del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero
importo che trova capienza in tale ammontare. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito
negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei
proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all'art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109,
comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere computata
in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che
l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti
compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla
fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle
eccedenze di cui all'art. 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le
partecipazioni complessivamente rappresentanti la
maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria
del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o
comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e,
inoltre, viene modificata l'attivita' principale in fatto
esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono
state realizzate. La modifica dell'attivita' si intende
realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto
merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo
di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo
d'imposta in corso al momento del trasferimento o
acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La
limitazione di cui al presente comma si applica alle
perdite che risultano al termine del periodo di imposta
precedente al trasferimento o all'acquisizione delle
partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del
periodo di imposta in corso alla data del trasferimento,
qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima meta' del
medesimo periodo d'imposta.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si
applicano qualora dal conto economico del soggetto che
riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo
all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite
di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e
proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico
corrispondenti.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono
riportabili per un importo, complessivamente considerato,
non eccedente il valore economico del patrimonio netto
della societa' che riporta le perdite, alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale
risultante da una relazione giurata di stima redatta da un
soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui
all'art. 2409-bis, primo comma, del codice civile e al
quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del
codice di procedura civile, ridotto di un importo pari al
doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti
negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3; tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma
di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza
della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite
e' consentito nei limiti del valore del patrimonio netto
contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi
ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non
si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici.
3-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi
passivi previsto dall'art. 96, comma 5, e dell'eccedenza,
ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica
previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.»
- Il testo dell'art. 375, comma 1, del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 375 (Norme di interpretazione autentica (art.
39, comma 1, primo periodo, legge 21 novembre 2000, n. 342;
art. 138, comma 14, legge 23 dicembre 2000, n. 388; art.
2-bis, comma 3, decreto legge 27 marzo 2026, n. 38,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026,
n. 88; art. 36, commi 30 e 34-bis, decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248; art. 1, comma 35, legge 24 dicembre
2007, n. 244; art. 5, comma 3, art. 13, comma 3, e art. 15,
comma 2, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
art. 7-quinquies, commi 1 e 2, decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225; art. 1, comma 162, legge 11 dicembre
2016, n. 232; art. 1, comma 271, legge 27 dicembre 2017, n.
205; art. 1, comma 431, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
art. 1, comma 98, legge 30 dicembre 2024, n. 207; art. 1,
comma 1-bis, decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025,
n. 108; art. 5-bis decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025,
n. 109; art. 18, comma 1, decreto-legge 30 giugno 2025, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2025, n. 118; art. 8, decreto legislativo 4 dicembre 2025,
n. 186; art. 5 decreto legislativo 18 dicembre 2025, n.
192)). - 1. Ai fini del presente testo unico:
a) in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, la disposizione di cui all'art. 6, comma 4, si
interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati,
qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito
di cui all'art. 6, comma 1, sono comunque considerati come
redditi diversi;
b) si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili
ai sensi dell'art. 14, comma 4, gli importi delle
erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle
popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da
altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati,
eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del
5 luglio 2000;
c) le disposizioni di cui all'art. 53, comma 2,
lettera f), si interpretano nel senso che le stesse si
applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal
datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in
conformita' a disposizioni di contratto collettivo
nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di
contratto collettivo territoriale;
d) l'art. 53, comma 8, si interpreta nel senso che
i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono
quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti
condizioni:
1) la mancata indicazione, nel contratto o nella
lettera di assunzione, della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che
richiede la continua mobilita' del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione
allo svolgimento dell'attivita' lavorativa in luoghi sempre
variabili e diversi, di un'indennita' o maggiorazione di
retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere
se il dipendente si e' effettivamente recato in trasferta e
dove la stessa si e' svolta;
e) ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata
contestuale esistenza delle condizioni di cui alla lettera
d), non e' applicabile la disposizione di cui all'art. 53,
comma 8, e' riconosciuto il trattamento previsto per le
indennita' di trasferta di cui al medesimo art. 53, comma
7;
f) l'art. 53, comma 10, primo periodo, si
interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di
cui all'art. 152 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a
33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,
costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche
ai fini della determinazione dei contributi e dei premi
previdenziali dovuti ai sensi dell'art. 158, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto
dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile
2000, n. 103. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo
restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti
della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi
e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'art. 158,
primo e secondo comma, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967, sono determinati sulla
base dell'intera retribuzione e, all'art. 2, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.
103, le parole da: «ad una retribuzione» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «all'intera
retribuzione»;
g) quando le vigenti disposizioni fanno
riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazione o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche dei redditi di cui alla lettera f) del comma 3
dell'art. 3;
h) le disposizioni dell'art. 53, comma 11, si
interpretano nel senso che sono compresi nella loro
applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi,
soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a
183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una
volta alla settimana;
i) gli articoli 69, 77, 94 e 95 del presente testo
unico e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel
senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche'
per la costituzione e il trasferimento di diritti reali
sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non
e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se
dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di
registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di
cui al testo unico in materia di imposta di registro e di
altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2025, n. 123;
l) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, l'art. 76, comma 1, si interpreta nel
senso che il reddito derivante dalla concessione di
usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di
godimento su un bene immobile costituisce un reddito
diverso imponibile ai sensi della lettera p) dello stesso
comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto
reale sul bene immobile, mentre si qualifica come
plusvalenza, tassabile ai sensi del comma 1, lettere b) e
c), al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste,
se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente
di ogni diritto reale sul bene;
l-bis) l'art. 93, comma 3, si interpreta nel senso
che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente
rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le
perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto
dello stesso siano le partecipazioni di una societa' che
detiene il controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma,
numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto
che riporta le perdite;
m) i fondi pubblici di agevolazione, istituiti da
leggi dello Stato o delle regioni, ancorche' affidati in
gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni
legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni,
devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo,
dell'art. 97, comma 1, in materia di applicabilita'
dell'imposta sul reddito delle societa' allo Stato e agli
enti pubblici;
n) per assicurare la corretta esecuzione in ambito
nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea
dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle
dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli
62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da
decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme
corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti
amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute
imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da
imposizione fiscale. Conseguentemente, l'art. 97, comma 3,
lettera a), si interpreta nel senso che non sono
considerate indennita' tassabili le somme indicate nel
primo periodo;
o) l'art. 97, comma 7, si interpreta nel senso che
non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del
primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti
dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione
giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di
concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del
secondo periodo del medesimo comma 7, le riduzioni dei
debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in
continuita' aziendale, di accordo di ristrutturazione dei
debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di accordi in
esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi
dell'art. 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019,
pubblicati nel registro delle imprese, ovvero di un piano
di ristrutturazione soggetto a omologazione. Non si da'
luogo al rimborso delle maggiori imposte versate per
effetto di interpretazioni difformi da quella di cui al
primo periodo;
p) tra le spese e gli altri componenti negativi
indeducibili di cui all'art. 99, comma 2, non si
comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti
contratti per l'acquisizione degli immobili indicati dallo
stesso art. 99, comma 1;
q) l'art. 110, comma 9, si interpreta nel senso che
le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entita' e
di quelli vantati nei confronti di debitori che siano
assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere
equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di
ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di
risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta
in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale
ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono
deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla
cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei
principi contabili;
r) in deroga all'art. 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, l'art. 177, comma 4, si interpreta nel
senso che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo
art. 177, si applicano a condizione che:
1) le percentuali di cui al comma 3 ivi indicate
sussistano per le partecipazioni dalla stessa detenute
dalla societa' conferita direttamente in soggetti diversi
da quelli di cui all'art. 161, comma 1, lettere b) o c),
numero 1), oppure indirettamente tramite altre societa'
rientranti tra i soggetti di cui all'art. 161, comma 1,
lettere b) o c), numero 1, da essa controllate, ai sensi
dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice
civile;
2) il valore contabile complessivo dei patrimoni
netti delle societa' partecipate, rilevanti ai fini del
numero 1), sia costituito prevalentemente dal valore
contabile dei patrimoni netti delle societa' di cui sono
detenute le partecipazioni che rappresentano una
percentuale di diritti di voto oppure una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiori alle soglie indicate al
comma 3, calcolate tenendo conto della eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa; a
tal fine, il valore contabile dei patrimoni netti delle
societa' partecipate e' determinato sulla base dei dati
risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio
antecedente al conferimento, tenendo conto della eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa e
senza considerare i valori contabili dei patrimoni netti
delle societa' rientranti tra i soggetti indicati all'art.
161, comma 1, lettere b) o c), numero 1);
s) l'art. 185, comma 1, si interpreta nel senso che
sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di
una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra
l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre
alla formazione dell'imponibile e' prodotto sia le altre
imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in
cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito
alla natura di un tributo estero non oggetto delle
anzidette convenzioni, il contribuente puo' inoltrare
all'amministrazione finanziaria istanza d'interpello ai
sensi e per gli effetti dell'art. 11, della legge 27 luglio
2000, n. 212;
t) in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui all'art. 185, comma 10,
devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta
relativi ai redditi di cui all'art. 53, comma 11;
u) l'art. 1-bis, comma 4 del decreto-legge 7 aprile
2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2025, n. 79, si interpreta nel senso che la
soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le
borse di studio conferite dalle universita' per attivita'
di ricerca post laurea ha efficacia unicamente per le borse
di studio conferite dalle universita' a decorrere dal 7
giugno 2025. Le borse di studio conferite prima di tale
data conservano, per la loro intera durata, il regime
fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento;
v) all'art. 286, commi 3 e 7, le parole: «gli
investimenti qualificati» si interpretano come «gli impegni
vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente
investimenti qualificati.»
 
Art. 8

Revisione articoli 84, comma 3-quater, e 172, comma 8, del TUIR

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 84, comma 3-quater, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 3 a 3-ter»;
b) all'articolo 172, comma 8, le parole: «la data in cui ha effetto la» sono sostituite dalle seguenti: «la data antecedente a quella di efficacia della».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93, comma 6, le parole: «commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 3 a 5»;
b) all'articolo 172, comma 10, le parole: «la data in cui ha effetto la» sono sostituite dalle seguenti: «la data antecedente a quella di efficacia della».

Note all'art. 8:
- Il testo degli articoli 84 e 172, comma 8, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di
un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi in misura non superiore all'ottanta per cento
del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero
importo che trova capienza in tale ammontare. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito
negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei
proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all'art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109,
comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere computata
in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che
l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti
compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla
fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle
eccedenze di cui all'art. 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le
partecipazioni complessivamente rappresentanti la
maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria
del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o
comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e,
inoltre, viene modificata l'attivita' principale in fatto
esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono
state realizzate. La modifica dell'attivita' si intende
realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto
merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo
di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo
d'imposta in corso al momento del trasferimento o
acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La
limitazione di cui al presente comma si applica alle
perdite che risultano al termine del periodo di imposta
precedente al trasferimento o all'acquisizione delle
partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del
periodo di imposta in corso alla data del trasferimento,
qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima meta' del
medesimo periodo d'imposta.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si
applicano qualora dal conto economico del soggetto che
riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo
all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite
di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e
proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico
corrispondenti.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono
riportabili per un importo, complessivamente considerato,
non eccedente il valore economico del patrimonio netto
della societa' che riporta le perdite, alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale
risultante da una relazione giurata di stima redatta da un
soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui
all'art. 2409-bis, primo comma, del codice civile e al
quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del
codice di procedura civile, ridotto di un importo pari al
doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti
negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3; tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma
di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza
della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite
e' consentito nei limiti del valore del patrimonio netto
contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi
ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non
si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici.
3-quater. Le disposizioni dei commi da 3 a 3-ter si
applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi
passivi previsto dall'art. 96, comma 5, e dell'eccedenza,
ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica
previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.»
«Art. 172 (Fusione di societa'). - Omissis
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate
relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di
imposta e la data antecedente a quella di efficacia della
fusione e' determinato, secondo le disposizioni applicabili
in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze
di apposito conto economico.».
- Il testo degli articoli 93 e 172, comma 10, del
citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 93 (Riporto delle perdite (art. 84 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). -
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le
stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
puo' essere computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80
per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per
l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per
i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione
dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che
eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del
reddito negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita
dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all'art. 96, per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 118,
comma 10. Detta differenza potra' tuttavia essere computata
in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che
l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti
compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla
fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle
eccedenze di cui all'art. 89.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano a una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le
partecipazioni complessivamente rappresentanti la
maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria
del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o
comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e,
inoltre, viene modificata l'attivita' principale in fatto
esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono
state realizzate. La modifica dell'attivita' si intende
realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto
merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo
di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo
d'imposta in corso al momento del trasferimento o
acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La
limitazione di cui al presente comma si applica alle
perdite che risultano al termine del periodo di imposta
precedente al trasferimento o all'acquisizione delle
partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del
periodo di imposta in corso alla data del trasferimento,
qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima meta' del
medesimo periodo d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
qualora dal conto economico del soggetto che riporta le
perdite, quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio
chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al
comma 3, risulta un ammontare di ricavi e proventi
dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle spese
per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico
corrispondenti.
5. Nel caso di cui al comma 4 le perdite sono
riportabili per un importo, complessivamente considerato,
non eccedente il valore economico del patrimonio netto
della societa' che riporta le perdite, alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale
risultante da una relazione giurata di stima redatta da un
soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui
all'art. 2409-bis, primo comma, del codice civile e al
quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del
codice di procedura civile, ridotto di un importo pari al
doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti
negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3; tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma
di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza
della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite
e' consentito nei limiti del valore del patrimonio netto
contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi
ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non
si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici.
6. Le disposizioni dei commi da 3 a 5, si applicano
anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi
previsto dall'art. 105, comma 5, e dell'eccedenza, ai sensi
dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.
216, relativa all'aiuto alla crescita economica previsto
dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.»
«Art. 172 (Fusione di societa' (art. 172 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). -
Omissis
10. Il reddito delle societa' fuse o incorporate
relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di
imposta e la data antecedente a quella di efficacia della
fusione e' determinato, secondo le disposizioni applicabili
in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze
di apposito conto economico.».
 
Art. 9
Revisione alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni
minusvalenti

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 175, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, in luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.»;
b) all'articolo 177, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 175, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, in luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.»;
b) all'articolo 177, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2025 e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse.

Note all'art. 9:
- Il testo degli articoli 175 e 177 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 175 (Conferimenti di partecipazioni di
controllo o di collegamento). - 1. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 86,
fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 87, per i
conferimenti di partecipazioni di controllo o di
collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
contenente disposizioni in materia di societa' controllate
e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia
nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore
di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute
in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili
del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello
attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture
contabili del soggetto conferitario.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai
sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite;
tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore
normale, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, in
luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di
realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro
valore normale.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il
valore di realizzo e' determinato ai sensi dell'art. 9 nel
caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di
collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui
all'art. 87 se le partecipazioni ricevute non sono
anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare
quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art.
87.
3. - 4.»
«Art. 177 (Scambi di partecipazioni). - 1. La
permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati
nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra
una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359,
comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni
in materia di societa' controllate e collegate ovvero
incrementa la percentuale di controllo, in altro soggetto
indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai
soci di quest'ultimo proprie azioni, non da' luogo a
componenti positivi o negativi del reddito imponibile a
condizione che il costo delle azioni o quote date in
permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in
cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare
il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le
condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 e quella
parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
2. In caso di conferimenti di azioni o quote in
societa', mediante i quali la societa' conferitaria
acquisisce, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero
1), del codice civile, il controllo di una societa' di cui
all'art. 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la
percentuale di controllo, si considera valore di realizzo,
ai fini della determinazione del reddito del conferente,
quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio
netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del
conferimento. Le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo,
determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta
inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta
inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi
dell'art. 9, comma 4, il valore di realizzo e' dato dal
minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite e il loro valore normale. In tal
caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 87,
qualora il valore normale, determinato ai sensi dell'art.
9, comma 4:
a) e' inferiore al predetto valore di realizzo, la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla
differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite e il valore di realizzo;
b) e' superiore al predetto valore di realizzo, la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla
differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite e il valore normale.
2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce
il controllo di una societa', ai sensi dell'art. 2359,
primo comma, numero 1), del codice civile, ne' incrementa
la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al
comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono
entrambe le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o
al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni
rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati
o di altre partecipazioni;
b) le partecipazioni sono conferite in una societa',
esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente
dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona
fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all'art.
5, comma 5.
2-ter. Se sono conferite partecipazioni detenute in una
societa', le cui azioni non sono negoziate in mercati
regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra
tra i soggetti indicati all'art. 162-bis, comma 1, lettere
b) o c), numero 1), ai fini dell'applicazione della
disposizione di cui al comma 2-bis, le percentuali ivi
indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa
detenute direttamente, o indirettamente tramite societa'
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile
anch'esse rientranti tra i soggetti indicati all'art.
162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore
contabile complessivo e' superiore alla meta' del valore
contabile totale delle partecipazioni da essa detenute
direttamente o indirettamente tramite le suddette societa'
controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali
rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione
del loro valore contabile si tiene conto della eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
2-quater. Nel caso di effettuazione di conferimenti ai
sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria
il termine di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), e'
esteso fino al sessantesimo mese precedente quello
dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 175, comma
2.».
- Il testo degli articoli 175 e 177, comma 2, del
citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 175 (Conferimenti di partecipazioni di
controllo o di collegamento (art. 175 decreto del
presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). -
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 95, fatti salvi i casi di esenzione di cui
all'art. 96, per i conferimenti di partecipazioni di
controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, contenente disposizioni in materia di
societa' controllate e collegate, effettuati tra soggetti
residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali,
si considera valore di realizzo quello attribuito alle
partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito,
nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero,
se superiore, quello attribuito alle partecipazioni
conferite nelle scritture contabili del soggetto
conferitario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi
del medesimo periodo, risulta inferiore al costo
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite;
tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore
normale, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, in
luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di
realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro
valore normale.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano e il
valore di realizzo e' determinato ai sensi dell'art. 9 nel
caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di
collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui
all'art. 96 se le partecipazioni ricevute non sono
anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare
quello di cui all'art. 96, comma 1, lettera a).»
«Art. 177 (Scambi di partecipazioni (art. 177 decreto
del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)).
- 2. In caso di conferimenti di azioni o quote in societa',
mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce, ai
sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice
civile, il controllo di una societa' di cui all'art. 82,
comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale
di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini
della determinazione del reddito del conferente, quello
corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto
formato dalla societa' conferitaria per effetto del
conferimento. Le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo,
determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta
inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta
inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi
dell'art. 9, comma 4, il valore di realizzo e' dato dal
minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite e il loro valore normale.».
 
Art. 10

Perdite estere definitive

1. All'articolo 181 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Se una societa' residente in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o piu' societa' residenti in cui la societa' risultante dalla fusione e' residente oppure e' incorporata da una societa' residente le sue perdite, determinate applicando le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo 2, Sezione I, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) sia nei periodi d'imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, una delle societa' partecipanti alla fusione controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alla fusione o tutte le societa' partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto;
b) tali perdite non possono piu' essere utilizzate nello Stato di sua residenza in quanto la societa' ha cessato la propria attivita' economica e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui e' residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo di essa e' trasferito a terzi.
1-ter. Ai fini del comma 1-bis, per controllo si intendono le fattispecie di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche per le perdite della societa' partecipata residente in uno degli Stati ivi indicati, priva dell'assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.».
2. All'articolo 191 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Se una societa' residente in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o piu' societa' residenti in cui la societa' risultante dalla fusione e' residente oppure e' incorporata da una societa' residente le sue perdite, determinate applicando le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II, Sezione I, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) sia nei periodi d'imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, una delle societa' partecipanti alla fusione controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alla fusione o tutte le societa' partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto;
b) tali perdite non possono piu' essere utilizzate nello Stato di sua residenza in quanto la societa' ha cessato la propria attivita' economica e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui e' residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo di essa e' trasferito a terzi.
1-ter. Ai fini del comma 1-bis, per controllo si intendono le fattispecie di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche per le perdite della societa' partecipata residente in uno degli Stati ivi indicati, priva dell'assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.».

Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 181 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 181 (Perdite fiscali). - 1. Nelle operazioni di
cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 178, le
perdite fiscali, l'eccedenza di interessi indeducibili
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'art. 96
del presente testo unico, nonche' l'eccedenza relativa
all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non
residente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 172,
comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi
dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla
stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato
risultante dall'operazione e nei limiti di detta
differenza.
1-bis. Se una societa' residente in uno Stato
appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato
aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale
l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo
scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o
piu' societa' residenti in cui la societa' risultante dalla
fusione e' residente oppure e' incorporata da una societa'
residente le sue perdite, determinate applicando le
disposizioni contenute nel Titolo II, Capo 2, Sezione I,
possono essere portate in diminuzione del reddito della
societa' risultante dalla fusione o incorporante qualora
sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) sia nei periodi d'imposta di realizzazione delle
perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha
efficacia ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 2
marzo 2023, n. 19, una delle societa' partecipanti alla
fusione controlla l'altra o le altre societa' partecipanti
alla fusione o tutte le societa' partecipanti alla fusione
sono controllate dallo stesso soggetto;
b) tali perdite non possono piu' essere utilizzate
nello Stato di sua residenza in quanto la societa' ha
cessato la propria attivita' economica e alienato a terzi
o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e,
ai sensi della normativa dello Stato in cui e' residente,
tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo
di essa e' trasferito a terzi.
1-ter. Ai fini del comma 1-bis, per controllo si
intendono le fattispecie di cui all'art. 2359, primo comma,
numero 1), e secondo comma, del codice civile.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si
applica anche per le perdite della societa' partecipata
residente in uno degli Stati ivi indicati, priva
dell'assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene
una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al
50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.»
- Il testo dell'art. 191 del citato decreto legislativo
19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 191 (Perdite fiscali (art. 181 decreto del
presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). -
1. Nelle operazioni di cui all'art. 188, comma 1 lettere a)
e b), le perdite fiscali, l'eccedenza di interessi
indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'art.
105, comma 5, nonche' l'eccedenza relativa all'aiuto alla
crescita economica di cui all'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente
alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 172, comma 7,
proporzionalmente alla differenza tra gli elementi
dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla
stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato
risultante dall'operazione e nei limiti di detta
differenza.
1-bis. Se una societa' residente in uno Stato
appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato
aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale
l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo
scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o
piu' societa' residenti in cui la societa' risultante dalla
fusione e' residente oppure e' incorporata da una societa'
residente le sue perdite, determinate applicando le
disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II, Sezione I,
possono essere portate in diminuzione del reddito della
societa' risultante dalla fusione o incorporante qualora
sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) sia nei periodi d'imposta di realizzazione delle
perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha
efficacia ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 2
marzo 2023, n. 19, una delle societa' partecipanti alla
fusione controlla l'altra o le altre societa' partecipanti
alla fusione o tutte le societa' partecipanti alla fusione
sono controllate dallo stesso soggetto;
b) tali perdite non possono piu' essere utilizzate
nello Stato di sua residenza in quanto la societa' ha
cessato la propria attivita' economica e alienato a terzi
o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e,
ai sensi della normativa dello Stato in cui e' residente,
tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo
di essa e' trasferito a terzi.
1-ter. Ai fini del comma 1-bis, per controllo si
intendono le fattispecie di cui all'art. 2359, primo comma,
numero 1), e secondo comma, del codice civile.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si
applica anche per le perdite della societa' partecipata
residente in uno degli Stati ivi indicati, priva
dell'assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene
una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al
50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.»
 
Art. 11
Recepimento dei nuovi regimi elaborati dall'OCSE in materia di
imposizione minima globale e altre modifiche

1. Al decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entita' di cui al primo periodo»;
1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle degli articoli 36, 39 e 39-bis), e le definizioni contenute nell'allegato A, nel rispetto di quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»;
1.3) alla lettera b), le parole: «relativamente a imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»;
1.4) alla lettera c), le parole «relativa a tutte le imprese ed entita' localizzate nel territorio dello Stato italiano;» sono sostituite dalle seguenti: «relativa a tutte le imprese e a tutte le entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma»;
2) al comma 2 le parole: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' di cui al comma 1»;
3) al comma 3 le parole: «Se una o piu' imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Se una o piu' imprese o entita' di cui al comma 1 non soddisfano le condizioni previste al comma 2»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita' di investimento, e le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa o l'entita', tra quelle indicate nel primo periodo, quale responsabile dell'imposta minima nazionale e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed entita'.»;
5) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti le entita' a controllo congiunto si applicano anche alle entita' sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano»;
b) all'articolo 21, dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
«9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 puo' essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.»;
c) dopo l'articolo 39 e' aggiunto il seguente:
«39-bis (Regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati). - 1. I regimi disciplinati nei commi da 2 a 4 integrano i regimi di semplificazione previsti da un accordo internazionale di cui all'articolo 39 e si applicano in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell'imposizione integrativa a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente a tale data.
2. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima integrativa e l'imposta minima suppletiva sono pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' la cui controllante capogruppo e' localizzata in un Paese che adotta un regime coesistente qualificato.
3. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima suppletiva e' pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' localizzate in un Paese che adotta un regime qualificato della controllante capogruppo.
4. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati e' pari a zero. Per imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati si intende la differenza, in valore assoluto, tra:
a) l'imposizione integrativa calcolata in base al comma 5;
b) l'imposizione integrativa che sarebbe stata calcolata senza l'esercizio dell'opzione di cui al primo periodo.
5. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 4, le imposte rilevanti rettificate delle imprese ed entita' localizzate in un Paese vengono aumentate del minore tra l'importo dell'incentivo fiscale qualificato utilizzato e il limite massimo basato sulla sostanza.
6. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e i crediti d'imposta negoziabili, che sono parametrati alle spese effettivamente sostenute oppure legati al livello della produzione, sono trattati come incentivi fiscali qualificati. In tal caso, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e i suddetti crediti non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante e diminuiscono le imposte rilevanti rettificate.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per fruire dei regimi del presente articolo, in conformita' alle regole OCSE e alla direttiva».
d) all'allegato A:
1) dopo il numero 37 sono inseriti i seguenti:
«37-bis): "incentivo fiscale qualificato": un incentivo fiscale basato sui costi sostenuti o sul livello di produzione effettuata in un Paese, che riduce l'importo delle imposte rilevanti, concesso con riferimento a oneri che concorrono alla formazione del reddito rilevante;
37-ter): "limite massimo basato sulla sostanza": il limite massimo dell'aumento che un gruppo multinazionale o nazionale puo' apportare alle imposte rilevanti rettificate di un esercizio ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di cui all'articolo 39-bis), comma 4, lettera a), in relazione a un Paese. Tale limite e' pari al 5,5 per cento dell'importo maggiore tra le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili che svolgono attivita' per il gruppo nel Paese e gli ammortamenti, compresi quelli connessi allo sfruttamento di risorse naturali, contabilizzati nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio in relazione alle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese per quell'esercizio. In alternativa, a seguito di opzione quinquennale, il suddetto limite massimo e' pari all'1 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese, esclusi terreni e altri beni non ammortizzabili, in ciascun esercizio;
2) dopo il numero 49 e' inserito il seguente:
«49-bis): "regime coesistente qualificato": il sistema fiscale nazionale e mondiale di un Paese che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;»;
3) dopo il numero 51 e' inserito il seguente:
«51-bis): "regime qualificato della controllante capogruppo": il sistema fiscale nazionale adottato dal Paese di localizzazione della controllante capogruppo che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 318:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entita' di cui al primo periodo»;
1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle degli articoli 336, 339 e 339-bis), e le definizioni contenute nell'allegato B, nel rispetto di quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»;
1.3) alla lettera b), le parole: «relativamente ad imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»;
1.4) alla lettera c), le parole «relativa a tutte le imprese ed entita' localizzate nel territorio dello Stato italiano;» sono sostituite dalle seguenti: «relativa a tutte le imprese e a tutte le entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma»;
2) al comma 2 le parole: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' di cui al comma 1»;
3) al comma 3 le parole: «Se una o piu' imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Se una o piu' imprese o entita' di cui al comma 1 non soddisfano le condizioni previste al comma 2»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita' di investimento, e le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa o l'entita', tra quelle indicate nel primo periodo, quale responsabile dell'imposta minima nazionale e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed entita'.»;
5) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti le entita' a controllo congiunto si applicano anche alle entita' sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano»;
b) all'articolo 321, dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
«9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 puo' essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.»;
c) dopo l'articolo 339 e' aggiunto il seguente:
«339-bis (Regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati). - 1. I regimi disciplinati nei commi da 2 a 4 integrano i regimi di semplificazione previsti da un accordo internazionale di cui all'articolo 339 e si applicano in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell'imposizione integrativa a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente a tale data.
2. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima integrativa e l'imposta minima suppletiva sono pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' la cui controllante capogruppo e' localizzata in un Paese che adotta un regime coesistente qualificato.
3. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima suppletiva e' pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' localizzate in un Paese che adotta un regime qualificato della controllante capogruppo.
4. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati e' pari a zero. Per imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati si intende la differenza, in valore assoluto, tra:
a) l'imposizione integrativa calcolata in base al comma 5;
b) l'imposizione integrativa che sarebbe stata calcolata senza l'esercizio dell'opzione di cui al primo periodo.
5. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 4, le imposte rilevanti rettificate delle imprese ed entita' localizzate in un Paese vengono aumentate del minore tra l'importo dell'incentivo fiscale qualificato utilizzato e il limite massimo basato sulla sostanza.
6. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e i crediti d'imposta negoziabili, che sono parametrati alle spese effettivamente sostenute oppure legati al livello della produzione, sono trattati come incentivi fiscali qualificati. In tal caso, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e i suddetti crediti non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante e diminuiscono le imposte rilevanti rettificate.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per fruire dei regimi del presente articolo, in conformita' alle regole OCSE e alla direttiva».
d) all'allegato B:
1) dopo il numero 37 sono inseriti i seguenti:
«37-bis): "incentivo fiscale qualificato": un incentivo fiscale basato sui costi sostenuti o sul livello di produzione effettuata in un Paese, che riduce l'importo delle imposte rilevanti, concesso con riferimento a oneri che concorrono alla formazione del reddito rilevante;
37-ter): "limite massimo basato sulla sostanza": il limite massimo dell'aumento che un gruppo multinazionale o nazionale puo' apportare alle imposte rilevanti rettificate di un esercizio ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di cui all'articolo 339-bis), comma 4, lettera a), in relazione a un Paese. Tale limite e' pari al 5,5 per cento dell'importo maggiore tra le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili che svolgono attivita' per il gruppo nel Paese e gli ammortamenti, compresi quelli connessi allo sfruttamento di risorse naturali, contabilizzati nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio in relazione alle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese per quell'esercizio. In alternativa, a seguito di opzione quinquennale, il suddetto limite massimo e' pari all'1 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese, esclusi terreni e altri beni non ammortizzabili, in ciascun esercizio;
2) dopo il numero 49 e' inserito il seguente:
«49-bis): "regime coesistente qualificato": il sistema fiscale nazionale e mondiale di un Paese che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;»;
3) dopo il numero 51 e' inserito il seguente:
«51-bis): "regime qualificato della controllante capogruppo": il sistema fiscale nazionale adottato dal Paese di localizzazione della controllante capogruppo che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;».
3. I regimi semplificati diversi da quelli disciplinati nei commi 1 e 2, previsti nelle regole OCSE pubblicate il 5 gennaio 2026 "Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Side-by-Side Package", sono facoltativi e si adottano, in relazione ai gruppi multinazionali e nazionali, con la prima decorrenza possibile tra quelle ammesse dalle regole stesse.
4. Il decreto di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e all'articolo 339-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dai commi 1 e 2, e' adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Note all'art. 11:
- Il testo degli articoli 18 e 21 del citato decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 18 (Imposta minima nazionale). - 1. Se in un
esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, relativa
alle imprese e alle entita' a controllo congiunto
localizzate nel territorio dello Stato italiano e alle
entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge
dello Stato italiano appartenenti a un gruppo
multinazionale o nazionale, e' inferiore alla aliquota
minima di imposta, e' dovuta una imposta minima nazionale
pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le
suddette imprese ed entita'. Ai fini dell'imposta minima
nazionale, da calcolare indipendentemente dalla quota di
partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entita' di
cui al primo periodo da parte di qualsiasi controllante del
gruppo multinazionale o nazionale:
a) si applicano le diposizioni di cui al presente
titolo, incluse quelle degli articoli 36, 39 e 39-bis), e
le definizioni contenute nell'allegato A, nel rispetto di
quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli
valori relativi alle imprese e alle entita' di cui al primo
periodo dell'alinea del presente comma;
b) non si tiene conto, in relazione ai commi 1, 3,
4, 5 e 6 dell'art. 31, delle imposte rilevanti dovute in
altri Paesi da un'impresa proprietaria e da una casa madre
ivi localizzate relativamente alle imprese e alle entita'
di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;
c) l'imposizione integrativa relativa a tutte le
imprese e a tutte le entita' di cui al primo periodo
dell'alinea del presente comma in un esercizio e' pari al
prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota
di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione
integrativa addizionale relativa al Paese, determinata ai
sensi dell'art. 36.
2. Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte
le entita' di cui al comma 1 e l'importo dell'imposta
minima nazionale sono calcolati sulla base dei bilanci o
rendiconti redatti in conformita' ai principi contabili da
queste adottati in ottemperanza alla normativa fiscale o
societaria italiana oppure sulla base dei bilanci o
rendiconti soggetti a revisione contabile esterna qualora
questi siano redatti in conformita' a tali principi
contabili sebbene la normativa fiscale o societaria
italiana non le obblighi ad adottarli.
3. Se una o piu' imprese o entita' di cui al comma 1
non soddisfano le condizioni previste al comma 2 o redigono
il bilancio o rendiconto avendo a riferimento un esercizio
differente da quello del bilancio consolidato del gruppo,
il profitto eccedente e l'imposta minima nazionale sono
calcolati sulla base dei principi contabili adottati nel
bilancio consolidato predisposto dalla controllante
capogruppo in conformita' all'art. 22, comma 1, secondo
periodo o dei principi contabili adottati in conformita'
all'art. 22, comma 2.
4. Nei casi di cui al comma 2, se tutte le imprese o le
entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio
dello Stato italiano adottano l'euro come valuta
funzionale, le disposizioni del presente articolo sono
applicate utilizzando importi denominati in euro.
Viceversa, se non tutte le imprese o le entita' a controllo
congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano
adottano l'euro come valuta funzionale, l'impresa
dichiarante puo' esercitare un'opzione quinquennale per
scegliere di effettuare i calcoli dell'imposta minima
nazionale in relazione a tutte le imprese o entita' a
controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato
italiano utilizzando la valuta di presentazione del
bilancio consolidato oppure l'euro. Le suddette imprese o
entita' a controllo congiunto che utilizzano una diversa
valuta funzionale rispetto a quella prescelta operano la
conversione sulla base delle regole di conversione
valutaria previste nel principio contabile adottato ai fini
della predisposizione del bilancio consolidato.
5. Nei casi di cui al comma 3, le disposizioni del
presente articolo sono applicate utilizzando gli importi
denominati nella valuta di presentazione del bilancio
consolidato.
6. Ai fini dell'imposta minima nazionale, non si
applicano le esclusioni previste nell'art. 56 per i gruppi
multinazionali o nazionali di imprese.
7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita'
di investimento, e le entita' a controllo congiunto
localizzate nel territorio dello Stato italiano e le
entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge
dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e
congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta
minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo
multinazionale o nazionale individua l'impresa o l'entita',
tra quelle indicate nel primo periodo, quale responsabile
dell'imposta minima nazionale e stabilisce la ripartizione
del relativo onere tra le suddette imprese ed entita'.
8. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite e
versate a fronte del riaddebito dell'imposta minima
nazionale di cui al comma 1 effettuato tra le imprese e
entita' a controllo congiunto.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo
riguardanti le entita' a controllo congiunto si applicano
anche alle entita' sussidiarie a controllo congiunto
localizzate nel territorio dello Stato italiano.
9. Le disposizioni attuative del presente articolo sono
adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.»
«Art. 21 (Calcolo e imputazione dell'imposta minima
suppletiva). - 1. L'imposta minima suppletiva attribuita
allo Stato italiano si determina moltiplicando l'importo
complessivo dell'imposta minima suppletiva, calcolata ai
sensi del comma 2, per la percentuale di sua pertinenza,
determinata ai sensi del comma 5.
2. L'importo complessivo dell'imposta minima
suppletiva, relativo ad un dato esercizio, e' pari alla
somma della imposizione integrativa relativa a ciascuna
delle imprese del gruppo multinazionale dovuta per il
medesimo esercizio ai sensi dell'art. 34, tenuto conto di
quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. L'importo della imposta minima suppletiva relativa
ad un'impresa a bassa imposizione e' pari a zero se,
nell'esercizio, tutte le partecipazioni della controllante
capogruppo in tale impresa sono detenute direttamente o
indirettamente per il tramite di una o piu' controllanti
che sono localizzate in Paesi che applicano una imposta
minima integrativa equivalente con riferimento a detta
impresa a bassa imposizione per il medesimo esercizio.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'importo
dell'imposta minima suppletiva relativa ad un'impresa a
bassa imposizione e' ridotto in misura pari all'importo
dell'imposizione integrativa dovuta da una controllante
che, con riferimento ad essa, applica un'imposta minima
integrativa equivalente.
5. La percentuale dell'imposta minima suppletiva
imputabile allo Stato italiano calcolata con riferimento ad
un dato esercizio e in relazione ad un gruppo
multinazionale e' pari al 50 per cento della somma dei
seguenti rapporti:
a) numero dei dipendenti impiegati da tutte le
imprese del gruppo multinazionale localizzate nello Stato
italiano diviso per il numero dei dipendenti
complessivamente impiegati da tutte le imprese del gruppo
multinazionale localizzate in Paesi in cui e' in vigore una
imposta minima suppletiva equivalente;
b) il valore contabile netto dei beni tangibili di
tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate
nello Stato italiano diviso per il valore contabile netto
dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo
multinazionale localizzate in Paesi che applicano una
imposta minima suppletiva equivalente.
6. Ai fini del calcolo di cui al comma 5:
a) il numero dei dipendenti corrisponde al numero di
dipendenti equivalenti a tempo pieno, calcolati su basa
annua rispetto alle ore medie di un lavoratore a tempo
pieno, impiegati da tutte le imprese localizzate nel Paese
di pertinenza, comprensivi dei lavoratori che partecipano
ordinariamente alle attivita' operative di queste ultime
alle dipendenze di fornitori non appartenenti al gruppo
multinazionale;
b) ad una stabile organizzazione sono attribuiti i
lavoratori dipendenti il cui costo e' contabilizzato nel
suo conto economico in conformita' alle disposizioni
dell'art. 25, comma 1 e comma 2. I dipendenti che sono
attribuiti alla stabile organizzazione in conformita' al
precedente periodo non rilevano ai fini del computo dei
lavoratori dipendenti relativo al Paese di localizzazione
della casa madre;
c) ad una stabile organizzazione sono attribuiti i
beni tangibili che sono rilevati nello stato patrimoniale
ad essa relativo, in conformita' alle disposizioni
dell'art. 25, comma 1 e comma 2. I beni tangibili che sono
attribuiti alla stabile organizzazione in conformita' al
precedente periodo non rilevano ai fini del computo del
valore contabile netto dei beni tangibili relativo al Paese
di localizzazione della casa madre;
d) i beni tangibili comprendono quelli di tutte le
imprese localizzate nel Paese di pertinenza ad eccezione
delle disponibilita' liquide o attivi equivalenti e delle
immobilizzazioni immateriali o finanziarie;
e) il numero dei dipendenti e il valore contabile
netto dei beni tangibili rispettivamente impiegati e
detenute da una entita' di investimento non sono presi in
considerazione;
f) il numero dei dipendenti e il valore contabile
netto dei beni tangibili rispettivamente impiegati e
detenute da una entita' trasparente sono irrilevanti salvo
che essi sono attribuiti ad una stabile organizzazione
ovvero, in assenza di una stabile organizzazione, alle
imprese localizzate nel suo Paese di costituzione.
7. In deroga a quanto previsto al comma 5, la
percentuale dell'imposta minima suppletiva relativa a un
gruppo multinazionale, imputabile ad un Paese e riferita ad
un determinato esercizio e' pari a zero se in detto Paese
l'imposta di sua pertinenza relativa ad un esercizio
precedente non abbia generato, per il suo intero ammontare,
un onere fiscale supplementare esigibile sulle imprese del
gruppo ivi localizzate. In tal caso, il numero dei
dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili
delle imprese del gruppo ivi localizzate sono esclusi ai
fini del calcolo indicato al comma 5.
8. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 5 se, conformemente alle disposizioni di cui al
comma 7, in un esercizio, la percentuale di imposta
suppletiva relativa a un gruppo multinazionale imputabile a
tutti i Paesi in cui sono localizzate le sue imprese e'
pari a zero.
9. Su opzione dell'impresa dichiarante, per gli
esercizi di durata non superiore a dodici mesi che iniziano
entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre
2026, l'imposta minima suppletiva dovuta in relazione al
Paese di localizzazione della controllante capogruppo e'
pari a zero se tale Paese applica l'imposta sul reddito
delle societa' con un'aliquota nominale pari o superiore al
20 per cento.
9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non
superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 puo' essere
esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi
che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il
3 gennaio 2027.».
- Il testo degli articoli 318 e 321, del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 318 (Imposta minima nazionale (art. 18 decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)). - 1. Se in un
esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, relativa
alle imprese e alle entita' a controllo congiunto
localizzate nel territorio dello Stato italiano e alle
entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge
dello Stato italiano appartenenti a un gruppo
multinazionale o nazionale, e' inferiore alla aliquota
minima di imposta, e' dovuta una imposta minima nazionale
pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le
suddette imprese ed entita'. Ai fini dell'imposta minima
nazionale, da calcolare indipendentemente dalla quota di
partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entita' di
cui al primo periodo da parte di qualsiasi controllante del
gruppo multinazionale o nazionale:
a) si applicano le diposizioni di cui al presente
titolo, incluse quelle degli articoli 336, 339 e 339-bis e
le definizioni contenute nell'allegato B, nel rispetto di
quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli
valori relativi alle imprese e alle entita' di cui al primo
periodo dell'alinea del presente comma;
b) non si tiene conto, in relazione all'art. 331,
commi 1, 3, 4, 5 e 6, delle imposte rilevanti dovute in
altri Paesi da un'impresa proprietaria e da una casa madre
ivi localizzate relativamente alle imprese e alle entita'
di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;
c) l'imposizione integrativa relativa a tutte le
imprese e a tutte le entita' di cui al primo periodo
dell'alinea del presente comma in un esercizio e' pari al
prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota
di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione
integrativa addizionale relativa al Paese, determinata ai
sensi dell'art. 336.
2. Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte
le entita' di cui al comma 1 e l'importo dell'imposta
minima nazionale sono calcolati sulla base dei bilanci o
rendiconti redatti in conformita' ai principi contabili da
queste adottati in ottemperanza alla normativa fiscale o
societaria italiana oppure sulla base dei bilanci o
rendiconti soggetti a revisione contabile esterna qualora
questi siano redatti in conformita' a tali principi
contabili sebbene la normativa fiscale o societaria
italiana non le obblighi ad adottarli.
3. Se una o piu' imprese o entita' di cui al comma 1
non soddisfano le condizioni previste al comma 2 o redigono
il bilancio o rendiconto avendo a riferimento un esercizio
differente da quello del bilancio consolidato del gruppo,
il profitto eccedente e l'imposta minima nazionale sono
calcolati sulla base dei principi contabili adottati nel
bilancio consolidato predisposto dalla controllante
capogruppo in conformita' all'art. 322, comma 1, secondo
periodo o dei principi contabili adottati in conformita'
all'art. 322, comma 2.
4. Nei casi di cui al comma 2, se tutte le imprese o le
entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio
dello Stato italiano adottano l'euro come valuta
funzionale, le disposizioni del presente articolo sono
applicate utilizzando importi denominati in euro.
Viceversa, se non tutte le imprese o le entita' a controllo
congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano
adottano l'euro come valuta funzionale, l'impresa
dichiarante puo' esercitare un'opzione quinquennale per
scegliere di effettuare i calcoli dell'imposta minima
nazionale in relazione a tutte le imprese o entita' a
controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato
italiano utilizzando la valuta di presentazione del
bilancio consolidato oppure l'euro. Le suddette imprese o
entita' a controllo congiunto che utilizzano una diversa
valuta funzionale rispetto a quella prescelta operano la
conversione sulla base delle regole di conversione
valutaria previste nel principio contabile adottato ai fini
della predisposizione del bilancio consolidato.
5. Nei casi di cui al comma 3, le disposizioni del
presente articolo sono applicate utilizzando gli importi
denominati nella valuta di presentazione del bilancio
consolidato.
6. Ai fini dell'imposta minima nazionale, non si
applicano le esclusioni previste nell'art. 356 per i gruppi
multinazionali o nazionali di imprese.
7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita'
di investimento, e le entita' a controllo congiunto
localizzate nel territorio dello Stato italiano sono tra
loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il
pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1.
Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa o
l'entita' tra quelle indicate nel primo periodo quale
responsabile dell'imposta minima nazionale e stabilisce la
ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed
entita'.
8. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite e
versate a fronte del riaddebito dell'imposta minima
nazionale di cui al comma 1 effettuato tra le imprese e
entita' a controllo congiunto.
9. Le disposizioni attuative del presente articolo sono
adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo
riguardanti le entita' a controllo congiunto si applicano
anche alle entita' sussidiarie a controllo congiunto
localizzate nel territorio dello Stato italiano.»
«Art. 321 (Calcolo e imputazione dell'imposta minima
suppletiva (art. 21 decreto legislativo 27 dicembre 2023,
n. 209)). - 1. L'imposta minima suppletiva attribuita allo
Stato italiano si determina moltiplicando l'importo
complessivo dell'imposta minima suppletiva, calcolata ai
sensi del comma 2, per la percentuale di sua pertinenza,
determinata ai sensi del comma 5.
2. L'importo complessivo dell'imposta minima
suppletiva, relativo a un dato esercizio, e' pari alla
somma della imposizione integrativa relativa a ciascuna
delle imprese del gruppo multinazionale dovuta per il
medesimo esercizio ai sensi dell'art. 334, tenuto conto di
quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. L'importo della imposta minima suppletiva relativa a
un'impresa a bassa imposizione e' pari a zero se,
nell'esercizio, tutte le partecipazioni della controllante
capogruppo in tale impresa sono detenute direttamente o
indirettamente per il tramite di una o piu' controllanti
che sono localizzate in Paesi che applicano una imposta
minima integrativa equivalente con riferimento a detta
impresa a bassa imposizione per il medesimo esercizio.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'importo
dell'imposta minima suppletiva relativa a un'impresa a
bassa imposizione e' ridotto in misura pari all'importo
dell'imposizione integrativa dovuta da una controllante
che, con riferimento a essa, applica un'imposta minima
integrativa equivalente.
5. La percentuale dell'imposta minima suppletiva
imputabile allo Stato italiano calcolata con riferimento a
un dato esercizio e in relazione a un gruppo multinazionale
e' pari al 50 per cento della somma dei seguenti rapporti:
a) numero dei dipendenti impiegati da tutte le
imprese del gruppo multinazionale localizzate nello Stato
italiano diviso per il numero dei dipendenti
complessivamente impiegati da tutte le imprese del gruppo
multinazionale localizzate in Paesi in cui e' in vigore una
imposta minima suppletiva equivalente;
b) il valore contabile netto dei beni tangibili di
tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate
nello Stato italiano diviso per il valore contabile netto
dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo
multinazionale localizzate in Paesi che applicano una
imposta minima suppletiva equivalente.
6. Ai fini del calcolo di cui al comma 5:
a) il numero dei dipendenti corrisponde al numero di
dipendenti equivalenti a tempo pieno, calcolati su base
annua rispetto alle ore medie di un lavoratore a tempo
pieno, impiegati da tutte le imprese localizzate nel Paese
di pertinenza, comprensivi dei lavoratori che partecipano
ordinariamente alle attivita' operative di queste ultime
alle dipendenze di fornitori non appartenenti al gruppo
multinazionale;
b) a una stabile organizzazione sono attribuiti i
lavoratori dipendenti il cui costo e' contabilizzato nel
suo conto economico in conformita' alle disposizioni
dell'art. 325, commi 1 e 2. I dipendenti che sono
attribuiti alla stabile organizzazione in conformita' al
primo periodo non rilevano ai fini del computo dei
lavoratori dipendenti relativo al Paese di localizzazione
della casa madre;
c) a una stabile organizzazione sono attribuiti i
beni tangibili che sono rilevati nello stato patrimoniale a
essa relativo, in conformita' alle disposizioni dell'art.
325, commi 1 e 2. I beni tangibili che sono attribuiti alla
stabile organizzazione in conformita' al primo periodo non
rilevano ai fini del computo del valore contabile netto dei
beni tangibili relativo al Paese di localizzazione della
casa madre;
d) i beni tangibili comprendono quelli di tutte le
imprese localizzate nel Paese di pertinenza a eccezione
delle disponibilita' liquide o attivi equivalenti e delle
immobilizzazioni immateriali o finanziarie;
e) il numero dei dipendenti e il valore contabile
netto dei beni tangibili rispettivamente impiegati e
detenute da una entita' di investimento non sono presi in
considerazione;
f) il numero dei dipendenti e il valore contabile
netto dei beni tangibili rispettivamente impiegati e
detenute da una entita' trasparente sono irrilevanti salvo
che essi sono attribuiti a una stabile organizzazione
ovvero, in assenza di una stabile organizzazione, alle
imprese localizzate nel suo Paese di costituzione.
7. In deroga a quanto previsto al comma 5, la
percentuale dell'imposta minima suppletiva relativa a un
gruppo multinazionale, imputabile a un Paese e riferita a
un determinato esercizio e' pari a zero se in detto Paese
l'imposta di sua pertinenza relativa a un esercizio
precedente non abbia generato, per il suo intero ammontare,
un onere fiscale supplementare esigibile sulle imprese del
gruppo ivi localizzate. In tal caso, il numero dei
dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili
delle imprese del gruppo ivi localizzate sono esclusi ai
fini del calcolo indicato al comma 5.
8. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 5 se, conformemente alle disposizioni di cui al
comma 7, in un esercizio, la percentuale di imposta
suppletiva relativa a un gruppo multinazionale imputabile a
tutti i Paesi in cui sono localizzate le sue imprese e'
pari a zero.
9. Su opzione dell'impresa dichiarante, per gli
esercizi di durata non superiore a dodici mesi che iniziano
entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre
2026, l'imposta minima suppletiva dovuta in relazione al
Paese di localizzazione della controllante capogruppo e'
pari a zero se tale Paese applica l'imposta sul reddito
delle societa' con un'aliquota nominale pari o superiore al
20 per cento.
9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non
superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 puo' essere
esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi
che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il
3 gennaio 2027.».
 
Art. 12

Detrazione

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, le parole: «all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno successivo a quello»;
b) all'articolo 25, primo comma, le parole: «all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura».
2. Al testo unico dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56, comma 1, secondo periodo, le parole: «all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno successivo a quello»;
b) all'articolo 88, comma 1, le parole: «all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» sono sostituite con le seguenti: «al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura».

Note all'art. 12:
- Il testo degli articoli 19, comma 1, e 25, primo
comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la determinazione
dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o
dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e'
detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello
in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo.
Omissis.»
«Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il
contribuente deve annotare in un apposito registro le
fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai
servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa,
arte o professione, comprese quelle emesse a norma del
secondo comma dell'art. 17, anteriormente alla liquidazione
periodica nella quale e' esercitato il diritto alla
detrazione della relativa imposta e comunque entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale
relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione
della fattura.
Omissis.».
- Il testo degli articoli 56, comma 1, e 88, comma 1,
del citato decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 56 (Detrazione (art. 19 decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; art. 3, comma 5,
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; art. 45
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)). - 1.
Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma dell'art.
64, comma 1 o dell'eccedenza di cui all'art. 114, comma 1,
e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello
in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo.
Omissis.»
«Art. 88 (Registrazione degli acquisti (art. 25
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633)). - 1. Il contribuente deve annotare in un apposito
registro le fatture e i riepiloghi ai fini contabili della
dichiarazione doganale di importazione relative ai beni e
ai servizi acquistati o importati nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a
norma dell'art. 64, comma 2, anteriormente alla
liquidazione periodica nella quale e' esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale
relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione
della fattura.
Omissis.».
 
Art. 13
Modifica delle norme in materia di imposta sulle successioni e
donazioni

1. All'articolo 4-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per la corresponsione dell'imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote», sono inserite le seguenti: «dell'imposta sulle successioni e donazioni»;
c) al terzo periodo dopo la parola: «imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni»;
d) al quarto periodo, le parole: «dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte», le parole: «per cui e' stata corrisposta l'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per cui sono state corrisposte le imposte» e, in fine, dopo la parola «all'imposta» sono aggiunte le seguenti: «sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale»;
e) al quinto periodo, le parole: «dell'imposta assolta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte assolte».
2. All'articolo 90, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per la corresponsione dell'imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote», sono inserite le seguenti: «dell'imposta sulle successioni e donazioni»;
c) al terzo periodo dopo la parola: «imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni»;
d) al quarto periodo, le parole: «dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte», le parole: «per cui e' stata corrisposta l'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per cui sono state corrisposte le imposte» e, in fine, dopo la parola «all'imposta» sono aggiunte le seguenti: «sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale»;
e) al quinto periodo, le parole: «dell'imposta assolta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte assolte».

Note all'art. 13:
Il testo dell'art. 4-bis, comma 3, del citato decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 4-bis (Trust e altri vincoli di destinazione).
- Omissis
3. Il disponente del trust o di altro vincolo di
destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee
puo' optare per la corresponsione dell'imposta sulle
successioni e donazioni, nonche' delle imposte ipotecaria e
catastale in occasione di ciascun conferimento dei beni e
dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal
caso, la base imponibile nonche' le franchigie e le
aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni
applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni
del presente testo unico con riferimento al valore
complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra
disponente e beneficiario risultanti al momento del
conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel
caso in cui al momento del conferimento ovvero
dell'apertura della successione non sia possibile
determinare la categoria di beneficiario, l'imposta sulle
successioni e donazioni si calcola sulla base dell'aliquota
piu' elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui
agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso
di trust testamentario, il trustee opti per la
corresponsione delle imposte ai sensi del presente comma, i
successivi trasferimenti a favore dei beneficiari
appartenenti alla medesima categoria per cui sono state
corrisposte le imposte in via anticipata non sono soggetti
all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte
ipotecaria e catastale. Non si da' luogo al rimborso delle
imposte assolte dal disponente o dal trustee.»
- Il testo dell'art. 90, comma 3, del citato decreto
legislativo 1° agosto 2025, n. 123, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 90 (Trust e altri vincoli di destinazione (art.
4-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)). -
Omissis
3. Il disponente del trust o di altro vincolo di
destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee
puo' optare per la corresponsione dell'imposta sulle
successioni e donazioni, nonche' delle imposte ipotecaria e
catastale in occasione di ciascun conferimento dei beni e
dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal
caso, la base imponibile nonche' le franchigie e le
aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni
applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni
della presente parte III con riferimento al valore
complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra
disponente e beneficiario risultanti al momento del
conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel
caso in cui al momento del conferimento ovvero
dell'apertura della successione non sia possibile
determinare la categoria di beneficiario, l'imposta sulle
successioni e donazioni si calcola sulla base dell'aliquota
piu' elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui
agli articoli 93 e 133. Qualora il disponente ovvero, in
caso di trust testamentario, il trustee opti per la
corresponsione delle imposte ai sensi del presente comma, i
successivi trasferimenti a favore dei beneficiari
appartenenti alla medesima categoria per cui sono state
corrisposte le imposte in via anticipata non sono soggetti
all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte
ipotecaria e catastale. Non si da' luogo al rimborso delle
imposte assolte dal disponente o dal trustee.
Omissis.»
 
Art. 14
Modifica all'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

1. All'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo,».
2. All'articolo 309, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, le parole: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 120, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123».

Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 34, comma 1, del citato decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 34 (Rettifica e liquidazione della maggiore
imposta (Art. 26 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 8 legge n.
880/86 - Art. 12 D.L. n. 70/88 conv. legge n. 154/88)). -
1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, se ritiene che la
dichiarazione della successione, o la dichiarazione
sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele,
provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi
decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine
di cui all'art. 37, comma 1, primo periodo, nella misura
del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 309, comma 1, del citato decreto
legislativo 5 agosto 2026, n, 141, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 309 (Rettifica e liquidazione della maggiore
imposta (art. 34 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346; art. 2, comma 63, legge 24 dicembre 2003, n. 350; art.
1-bis, comma 7, decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191; art. 2, comma 45, decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286)). - 1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate,
se ritiene che la dichiarazione della successione, o la
dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o
infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi
decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine
di cui all'art. 120, comma 1, primo periodo, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2025, n. 123 nella misura del 2,50
per cento per ogni semestre compiuto.
Omissis.»
 
Art. 15
Modifica all'articolo 13, comma 2-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347

1. All'articolo 13, comma 2-bis, primo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 13, comma 2-bis, del citato
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 13 (Procedimenti e termini). - Omissis
2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione
di imposta di successione, provvedono a correggere gli
errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari
nell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 33,
comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di
omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la
maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e nei
termini di cui all'art. 27 del suddetto decreto legislativo
n. 346 del 1990.»
 
Art. 16
Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo di cui al
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128

1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.»;
b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 possono comunicare, all'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio della medesima opzione, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
2-ter. In relazione alle comunicazioni di cui al comma 2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validita' dell'opzione di cui al comma 1, e contenenti gli elementi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b).
2-quater. Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione nella misura prevista dall'articolo 69-tricies ter, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.»;
b) all'articolo 149, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 possono comunicare, all'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio della medesima opzione, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
2-ter. In relazione alle comunicazioni di cui al comma 2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validita' dell'opzione di cui al comma 1, e contenenti gli elementi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b).
2-quater. Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione nella misura prevista dall'articolo 69-tricies ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), si applicano alle comunicazioni di rischi fiscali di cui alle citate lettere effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 16:
- Il testo degli articoli 6 e 7-bis del citato decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 6 (Effetti). - 1. L'adesione al regime comporta
la possibilita' per i contribuenti di pervenire con
l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle
situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso
forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi
di fatto, inclusa la possibilita' dell'anticipazione del
controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresi' per i
contribuenti una procedura abbreviata di interpello
preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti, in relazione ai quali
l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e
conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la
sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta
con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello
e' in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal
ricevimento della domanda ovvero della documentazione
integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate
effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone
con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili
per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il
comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello
oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le
procedure per la regolarizzazione della posizione del
contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia
delle entrate che comportano la necessita' di effettuare
ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio
preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti
per la definizione del procedimento.
2-bis. Nei riguardi dei contribuenti in regime di
adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima
di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di
interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra
posizione contraria a una comunicazione di rischio
effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b),
invita il contribuente a un contraddittorio per
illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni
attuative del presente comma.
3. Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate
da condotte simulatorie o fraudolente e tali da
pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione
finanziaria e il contribuente, non si applicano sanzioni
amministrative al contribuente che aderisce al regime e
che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali
ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali,
comunica all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed
esauriente, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero
ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), i rischi fiscali
e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto e'
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al
primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'art. 5, comma 2, lettera b), devono contenere gli
elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d)
ed e), e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta
riconducibile a un rischio fiscale non significativo
ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni
amministrative sono ridotte della meta' e comunque non
possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino
alla definitivita' dell'accertamento.
3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare i rischi
fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di
imposta precedenti a quello di ingresso al regime,
sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo
esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di
indagini penali sui rischi comunicati. In relazione alle
comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate
improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica
del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli
elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d)
ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 giugno 2016, n. 148, nonche' l'esposizione in modo
chiaro e univoco del comportamento adottato dal
contribuente, si applicano i commi 3 e 4. Le somme dovute
in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate
possono essere versate in unica soluzione o in forma
rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di
pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o
dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro
sessanta giorni dalla notifica al contribuente della
risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
calcolati dal giorno successivo al termine di versamento
della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate
diverse dalla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi,
nonche' della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata
della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo
di imposta, e degli interessi nella misura prevista
dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal pagamento della
prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve
essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza
della rateazione.
4. Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate
da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti
dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi
passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie
dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo
tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate,
mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'art. 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione
delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle
relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento
tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a
quello rappresentato in occasione dell'interpello o della
comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e
le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale. Per gli
effetti di cui al primo periodo le comunicazioni effettuate
ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), contengono gli
elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d)
ed e), e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale
dell'Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono
tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi
delle imposte, sia dirette sia indirette. Nel caso di
adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che
abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA di cui
all'art. 70-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'esonero dalla
prestazione della garanzia di cui al primo periodo si
applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto
eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo. Per i
soggetti di cui al secondo periodo, l'esonero dalla
prestazione di garanzia si applica anche ai rimborsi in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.
6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema
integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale e' certificato da professionisti
indipendenti qualificati ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
i termini di decadenza di cui agli articoli 43, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di due anni.
6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si applica il
regime i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di un ulteriore anno se al contribuente e'
rilasciata la certificazione tributaria di cui all'art. 36
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui viene
attestata la corretta applicazione delle norme tributarie
sostanziali, nonche' l'esecuzione degli adempimenti, dei
controlli e delle attivita' indicati annualmente con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6-quater. Non trovano applicazione i termini previsti
ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le
violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento
delle violazioni di cui al primo periodo.
6-quinquies. Le riduzioni dei termini per
l'accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si
cumulano con quella prevista dall'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»
«Art. 7-bis (Regime opzionale di adozione del sistema
di controllo del rischio fiscale). - 1. I contribuenti che
non possiedono i requisiti per aderire al regime di
adempimento collaborativo di cui all'art. 7, possono optare
per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto
previsto dall'art. 4, dandone apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha effetto dall'inizio
del periodo di imposta in cui e' esercitata, ha una durata
di due periodi d'imposta ed e' irrevocabile. Al termine del
predetto periodo, l'opzione si intende tacitamente
rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa
revoca da esercitare secondo le modalita' e i termini
previsti per la comunicazione dell'opzione.
2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1:
a) fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non
si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni
relative a rischi di natura fiscale comunicati
preventivamente con interpello di cui all'art. 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione
delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle
relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento
tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a
quello rappresentato in occasione dell'interpello;
b) fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o
dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di
elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme
tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale
comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la
presentazione di un'istanza di interpello di cui all'art.
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre che il
comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente
corrispondente a quello rappresentato in occasione
dell'interpello, non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e
le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale.
2-bis. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di
cui al comma 1 possono comunicare, all'articolazione
dell'Agenzia delle entrate competente per la gestione delle
interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di
adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a
condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a
quello di esercizio della medesima opzione, sempreche' la
loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima
che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di
accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque
attivita' di accertamento amministrativo o di indagini
penali sui rischi comunicati.
2-ter. In relazione alle comunicazioni di cui al comma
2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni
dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei
requisiti di validita' dell'opzione di cui al comma 1, e
contenenti gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettere
a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 156, nonche' l'esposizione in modo
chiaro e univoco del comportamento adottato dal
contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma
2, lettere a) e b).
2-quater. Le somme dovute in esecuzione della risposta
dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica
soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti
rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale
delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve
essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al
contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di
versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una
delle rate diverse dalla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal
beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei
residui importi, nonche' della sanzione di cui all'art. 13,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
aumentata della meta' e applicata sul residuo importo
dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura
prevista dall'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal
pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di
pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
decadenza della rateazione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo».
- Il testo degli articoli 146, comma 5 e 149 del citato
decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 146 (Effetti (art. 6, commi da 1 a 3 e da 3-ter
a 6-quinquies, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)).
- Omissis
5. E' facolta' del contribuente comunicare i rischi
fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di
imposta precedenti a quello di ingresso al regime,
sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo
esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di
indagini penali sui rischi comunicati. In relazione alle
comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate
improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica
del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli
elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d)
ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 giugno 2016, n. 148, nonche' l'esposizione in modo
chiaro e univoco del comportamento adottato dal
contribuente, si applicano i commi 4 e 6. Le somme dovute
in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate
possono essere versate in unica soluzione o in forma
rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di
pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o
dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro
sessanta giorni dalla notifica al contribuente della
risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
calcolati dal giorno successivo al termine di versamento
della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate
diverse dalla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi,
nonche' della sanzione nella misura prevista dall'art.
69-tricies ter, del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173, e degli interessi nella misura
prevista dall'art. 97 del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, con decorrenza dal pagamento della
prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve
essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza
della rateazione.»
«Art. 149 (Regime opzionale di adozione del sistema
di controllo del rischio fiscale (art. 7-bis decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128)). - 1. I contribuenti
che non possiedono i requisiti per aderire al regime di
adempimento collaborativo di cui all'art. 147, possono
optare per l'adozione di un sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in
base a quanto previsto dall'art. 144, dandone apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha
effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui e'
esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed e'
irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per altri due periodi
d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione
dell'opzione.
2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1:
a) fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non
si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni
relative a rischi di natura fiscale comunicati
preventivamente con interpello di cui all'art. 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione
delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle
relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento
tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a
quello rappresentato in occasione dell'interpello;
b) fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o
dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di
elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme
tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale
comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la
presentazione di un'istanza di interpello di cui all'art.
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre che il
comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente
corrispondente a quello rappresentato in occasione
dell'interpello, non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 76 del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173, e le stesse non costituiscono
notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di
procedura penale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo.
2-bis. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di
cui al comma 1 possono comunicare, all'articolazione
dell'Agenzia delle entrate competente per la gestione delle
interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di
adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a
condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a
quello di esercizio della medesima opzione, sempreche' la
loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima
che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di
accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque
attivita' di accertamento amministrativo o di indagini
penali sui rischi comunicati.
2-ter. In relazione alle comunicazioni di cui al comma
2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni
dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei
requisiti di validita' dell'opzione di cui al comma 1, e
contenenti gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettere
a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 156, nonche' l'esposizione in modo
chiaro e univoco del comportamento adottato dal
contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma
2, lettere a) e b).
2-quater. Le somme dovute in esecuzione della risposta
dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica
soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti
rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale
delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve
essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al
contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di
versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una
delle rate diverse dalla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal
beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei
residui importi, nonche' della sanzione nella misura
prevista dall'art. 69-tricies ter del testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli
interessi nella misura prevista dall'art. 97 del testo
unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con decorrenza
dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.».
 
Art. 17
Differimento del termine per la certificazione del sistema integrato
di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale ai fini dell'ammissione al regime di adempimento
collaborativo

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. All'articolo 148, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
18 dicembre 2025, n. 192, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di adempimento
collaborativo). - 1. In deroga alle disposizioni di cui
all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, per le domande di adesione al regime di adempimento
collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e
2025, l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa
vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime
anche in assenza della certificazione del sistema integrato
di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale di cui all'art. 4, comma 1-bis, del
medesimo decreto.
2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione del
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il
termine del 31 dicembre 2026.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, la mancata
presentazione della certificazione del sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale entro il termine fissato al comma 2 costituisce
causa di esclusione dal regime ai sensi dell'art. 7, comma
3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 per inosservanza
degli impegni assunti.»
- Il testo dell'art. 148 del citato decreto legislativo
5 agosto 2026, n. 141, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 148 (Deroga alle disposizioni in materia di
adempimento collaborativo (art. 14 decreto legislativo 18
dicembre 2025, n. 192)). - 1. In deroga alle disposizioni
di cui all'art. 147, comma 6, per le domande di adesione al
regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi
di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate, al
sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi
previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione
dei contribuenti al regime anche in assenza della
certificazione del sistema integrato di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di
cui all'art. 144, comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione del
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il
termine del 31 dicembre 2026.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, la mancata
presentazione della certificazione del sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale entro il termine fissato al comma 2 costituisce
causa di esclusione dal regime ai sensi dell'art. 147,
comma 7, per inosservanza degli impegni assunti.»
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241

1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a tal fine, si applica il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto» e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «In deroga a quanto previsto dal comma 2, l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e' effettuata dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.».
2. All'articolo 69, comma 1, lettera a), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a tal fine, si applica il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto» e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e' effettuata dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.».
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle attivita' di controllo effettuate sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023.

Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 39, comma 1, del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 39 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle
sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilasciano
il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele
si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro
2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione
dei redditi presentata con le modalita' di cui all'art. 13
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione
di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'art.
35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per
cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il
visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa
o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo
per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui
al periodo precedente e, a tal fine, si applica il termine
previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b), del medesimo
decreto. In deroga a quanto previsto dal comma 2,
l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30 per cento della
maggiore imposta riscontrata e' effettuata dalla direzione
provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente in base al domicilio fiscale del contribuente.
Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione
tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia'
stata contestata con la comunicazione di cui all'art. 26,
comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di
assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una
dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione,
puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla
rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la
somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e'
punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni, di cui all'art. 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in
caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti
del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di
controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'art. 12-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e'
disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione
dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e
l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso
di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo
di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al
presente comma non sono oggetto della maggiorazione
prevista dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472;
a-bis) - a-ter).»
- Il testo all'art. 69, comma 1, del citato decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 69 (Sanzioni per violazioni degli intermediari
(art. 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997)). - 1.
Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando
l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme
tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'art. 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che rilasciano il visto
di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica
la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il
visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi
presentata con le modalita' di cui all'art. 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al
primo periodo e i soggetti di cui all'art. 35 del decreto
legislativo n. 241 del 1997 sono tenuti al pagamento di una
somma pari al 30 per cento della maggiore imposta
riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato
indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione
mediante ruolo di cui al testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, le comunicazioni con le quali sono
richieste le somme di cui al secondo periodo e, a tal fine,
si applica il termine previsto dall'art. 25, comma 1,
lettera b), del medesimo decreto. In deroga a quanto
previsto dal comma 3, l'iscrizione a ruolo della somma pari
al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e'
effettuata dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle
entrate territorialmente competente in base al domicilio
fiscale del contribuente. Eventuali controversie sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche'
l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la
comunicazione di cui all'art. 26, comma 3-ter, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, il centro di assistenza fiscale o il
professionista puo' trasmettere una dichiarazione
rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente
non intende presentare la nuova dichiarazione, puo'
trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla
rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, la
somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'art. 14. La
violazione e' punibile in caso di liquidazione delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in
base alle dichiarazioni, di cui all'art. 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e
seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di
liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che
non trovi applicazione l'art. 123, comma 1, del testo unico
in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
decreto legislativo n. 33 del 2025. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e'
disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione
dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e
l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso
di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo
di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al
presente comma non sono oggetto della maggiorazione
prevista dall'art. 7, comma 3;
b) al professionista che rilascia una
certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, infedele, si applica la
sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso
di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel
corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla
facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un
periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita
in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di
violazioni di particolare gravita'. Si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione.»
 
Art. 19

Modifiche all'articolo 152 del TUIR

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai seguenti, all'articolo 152, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rendiconto di cui al primo periodo deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.».
2. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai seguenti, all'articolo 150, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rendiconto di cui al primo periodo deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.».

Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 152, comma 1, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 152 (Reddito di societa' ed enti commerciali
non residenti derivante da attivita' svolte nel territorio
dello Stato mediante stabile organizzazione). - 1. Per le
societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, il reddito della stabile
organizzazione e' determinato in base agli utili e alle
perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della
Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un
apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi
secondo i principi contabili previsti per i soggetti
residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella
della emissione di strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato
membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico
di cui all'art. 116 testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al rendiconto di cui
al primo periodo deve essere attribuita data certa entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al medesimo periodo d'imposta mediante vidimazione
con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi
delle vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti
devono risultare da un apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 150, comma 1, del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 150 (Reddito di societa' ed enti commerciali
non residenti derivante da attivita' svolte nel territorio
dello Stato mediante stabile organizzazione (art. 152
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; art. 7, comma 3, decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147)). - 1. Per le societa' e gli enti commerciali
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il
reddito della stabile organizzazione e' determinato in base
agli utili e alle perdite a essa riferibili, e secondo le
disposizioni della sezione I, del capo II, del titolo II,
della parte I sulla base di un apposito rendiconto
economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi
contabili previsti per i soggetti residenti aventi le
medesime caratteristiche, salva quella della emissione di
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea
ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Al rendiconto di cui al primo periodo deve
essere attribuita data certa entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
medesimo periodo d'imposta mediante vidimazione con
marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle
vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti devono
risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei
redditi.
Omissis.»
 
Art. 20
Disposizioni in materia di procedure di controllo sulle
autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico
informatico ai fini della pubblicita' immobiliare

1. All'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le formalita' di pubblicita' immobiliare richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ufficio controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risultino dovuti maggiori tributi, l'ufficio notifica, entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui all'articolo 11 del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dei tributi nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui i tributi medesimi avrebbero dovuto essere pagati. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.».
2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le formalita' di pubblicita' immobiliare richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, lettera b), l'ufficio controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risultino dovuti maggiori tributi, l'ufficio notifica, entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui all'articolo 80, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dei tributi nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui i tributi medesimi avrebbero dovuto essere pagati. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.».

Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 3-ter del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 3-ter (Procedure di controllo sulle
autoliquidazioni). - 1. Gli uffici controllano la
regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle
imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili
dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano,
anche per via telematica, entro il termine di sessanta
giorni dalla presentazione del modello unico informatico,
apposito avviso di liquidazione per l'integrazione
dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte
dei soggetti di cui all'art. 10, lettera b), del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della
suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti
gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo
giorno utile per la richiesta della registrazione e si
applica la sanzione di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o
colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici
segnalano le irregolarita' agli organi di controllo
competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti
disciplinari. Per i notai e' ammessa la compensazione di
tutte le somme versate in eccesso in sede di
autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data
posteriore, con conseguente esclusione della possibilita'
di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
1-bis. Per le formalita' di pubblicita' immobiliare
richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 10,
lettera b), del testo unico dell'imposta di registro di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, l'ufficio controlla la regolarita'
dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal
contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel
caso in cui risultino dovuti maggiori tributi, l'ufficio
notifica, entro i termini di decadenza previsti dall'art.
17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, apposito avviso di
liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui
all'art. 11 del medesimo testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, con l'invito
a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il
pagamento per l'integrazione dei tributi nonche' della
sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di
mora decorrenti dalla data in cui i tributi medesimi
avrebbero dovuto essere pagati. Se il pagamento e'
effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della
sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.»
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
1° agosto 2025, n. 123, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 13 (Procedure di controllo sulle
autoliquidazioni (art. 3-ter decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 463)). - 1. Gli uffici controllano la
regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle
imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili
dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano,
anche per via telematica, entro il termine di sessanta
giorni dalla presentazione del modello unico informatico,
apposito avviso di liquidazione per l'integrazione
dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte
dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), entro
quindici giorni dalla data della suindicata notifica;
trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori
computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la
richiesta della registrazione e si applica la sanzione di
cui all'art. 38 del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173. Nel caso di dolo o colpa grave
nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano
le irregolarita' agli organi di controllo competenti per
l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per
i notai e' ammessa la compensazione di tutte le somme
versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le
imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente
esclusione della possibilita' di richiedere il rimborso
all'amministrazione finanziaria.
1-bis. Per le formalita' di pubblicita' immobiliare
richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 10,
lettera b), l'ufficio controlla la regolarita'
dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal
contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel
caso in cui risultino dovuti maggiori tributi, l'ufficio
notifica, entro i termini di decadenza previsti dall'art.
17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, apposito avviso di
liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui
all'art. 80, con l'invito a effettuare, entro il termine di
sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dei
tributi nonche' della sanzione amministrativa di cui
all'art. 38 del testo unico delle sanzioni amministrative e
penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n.
173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui
i tributi medesimi avrebbero dovuto essere pagati. Se il
pagamento e' effettuato entro il termine indicato,
l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto
a un terzo.»
 
Art. 21
Modifica dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n.
190

1. Con effetto a partire dal periodo d'imposta 2026, all'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «; per i contribuenti» a «e' ridotto di un anno» sono soppresse.
2. Con effetto a partire dal periodo d'imposta 2026, all'articolo 240 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le parole da «; per i contribuenti» a «e' ridotto di un anno» sono soppresse.

Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 1, comma 74, della citata legge 23
dicembre 2014, n. 190, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Omissis
74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle
attivita' produttive. In caso di infedele indicazione, da
parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e
le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la
cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89,
nonche' le condizioni di cui al comma 65, le misure delle
sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento
se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento
quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere
applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a
seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno
taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si
verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.
Omissis.»
 
Art. 22

Termine per l'accertamento dei componenti a efficacia pluriennale

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti e' stata dedotta. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonche' alle quote delle spese relative a piu' esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.».
2. All'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti e' stata dedotta. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l'applicazione dell'articolo 293, comma 6.
1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonche' alle quote delle spese relative a piu' esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.».
3. Il presente articolo si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027.

Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 43 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - 1. Gli
avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa
ad efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli
relativi ad operazioni inesistenti, il termine di cui al
comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al
periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota
di detti componenti e' stata dedotta. Intervenuta la
notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo
d'imposta in corso al momento della notifica, per quello
precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1.
Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei
rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma
l'applicazione dell'art. 1, comma 640, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei
beni materiali ed immateriali, nonche' alle quote delle
spese relative a piu' esercizi, la disposizione del comma
1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento
dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di
accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre
del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il
recupero delle somme relative a misure di natura fiscale
che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non
subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione
ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
denominati, il cui importo non e' determinabile nei
predetti provvedimenti, ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella
quale sono dichiarati, di cui all'art. 10 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115,
devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31
dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.».
- Il testo dell'art. 293 del citato decreto legislativo
5 agosto 2026, n. 141, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 293 (Termine per gli accertamenti (art. 43
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; art. 57 decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre del 1972, n. 633; art. 1, comma 640, lettera b),
legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 3 decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127)). - 1. Gli avvisi relativi alle
rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.
1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa
a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli
relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al
comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al
periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota
di detti componenti e' stata dedotta. Intervenuta la
notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo
d'imposta in corso al momento della notifica, per quello
precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1.
Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei
rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma
l'applicazione dell'art. 293, comma 6.
1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei
beni materiali e immateriali, nonche' alle quote delle
spese relative a piu' esercizi, la disposizione del comma
1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento
dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di
accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre
del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Gli avvisi di accertamento aventi a oggetto il
recupero delle somme relative a misure di natura fiscale
che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non
subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione
ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
denominati, il cui importo non e' determinabile nei
predetti provvedimenti, ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella
quale sono dichiarati, di cui all'art. 10 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115,
devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31
dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
1, 2, 3 e 5 le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di
annullabilita', i nuovi elementi e gli atti o fatti
attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
dell'Agenzia delle entrate.
5. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
dell'imposta sul valore aggiunto detraibile risultante
dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica
della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la
data della loro consegna intercorre un periodo superiore a
quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli
anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
6. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione
integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma
6-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dell'art. 14 del
testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e
penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n.
173, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o
dell'errore i termini per l'accertamento di cui al comma 1
decorrono dalla presentazione della dichiarazione
integrativa, limitatamente agli elementi oggetto
dell'integrazione.
7. I termini di decadenza del comma 1 sono ridotti di
due anni solo per i soggetti passivi di cui all'art. 77 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo
19 gennaio 2026, n. 10, che garantiscono, nei modi
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, la tracciabilita' dei pagamenti ricevuti ed
effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a
euro 500.»
 
Art. 23

Societa' di capitali a ristretta base partecipativa

1. In caso di accertamento del reddito delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza:
a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perche' inesistenti.
2. Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 47, 59 e 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 256 e' inserito il seguente:
«Articolo 256-bis (Societa' di capitali a ristretta base partecipativa). - 1. In caso di accertamento del reddito delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza:
a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perche' inesistenti. 2.
2. Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 49, 70 e 98 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.».

Note all'art. 23:
- Il testo degli articoli 47, 59 e 89 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' il seguente:
«Art. 47 (Utili da partecipazione). - 1.
Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono
prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le
riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse
non accantonata in sospensione di imposta.
2. Nel caso di contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), se l'associante determina il reddito in base
alle disposizioni di cui all'art. 66, gli utili concorrono
alla formazione del reddito imponibile complessivo
dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora
l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle
rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo
complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
criteri di cui all'art. 110 al netto dei relativi
ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non
residenti, la disposizione del periodo precedente si
applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art.
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali
condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il
valore imponibile e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
del comma 2 dell'art. 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'art. 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi
al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'art.
167, in societa' residenti all'estero che conseguono utili
dalla partecipazione in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e
nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi
utili siano gia' stati imputati al socio ai sensi del comma
6 dell'art. 167 o sia dimostrato, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'art.
47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso
della partecipazione, della condizione di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione
operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del
medesimo art. 47-bis, per gli utili di cui ai periodi
precedenti, e' riconosciuto al soggetto controllante, ai
sensi del comma 2 dell'art. 167, residente nel territorio
dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti
percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi
dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa
o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo
di possesso della partecipazione, in proporzione degli
utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al
periodo precedente e' computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il
contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal
primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'art.
47-bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello
prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola
presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, deve essere
segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-ter,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche alle remunerazioni di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), relative a contratti stipulati con associanti
residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti
all'imposta di cui al titolo II.»
«Art. 59 (Dividendi). - 1. Gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e
degli enti di cui all'art. 73, nonche' quelli relativi ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44,
comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella
misura del 58,14 per cento del loro ammontare,
nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'art. 47,
per quanto non diversamente previsto dal periodo
precedente.
1-bis. - 2.»
«Art. 89 (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell'art. 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'art. 73, comma
1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito
dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi
dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente
ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa
esclusione si applica alla remunerazione corrisposta
relativamente ai contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b).
2.1.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono
percepiti.
3. Verificandosi la condizione dell'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si
applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'art.
73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti
o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art.
47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia
dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello
di cui al medesimo art. 47-bis, comma 3, il rispetto, sin
dal primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera
b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'art. 73,
comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, e le
remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non
concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono
percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito
dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del
loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a
seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'art.
47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al
comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e'
riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2
dell'art. 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero
alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un
credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in ragione delle
imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli
utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al
periodo precedente e' computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del
presente comma, si considerano provenienti da imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di
partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
di controllo, ai sensi del comma 2 dell'art. 167, in
societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di
tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nella lettera b)
del comma 2 dell'art. 47-bis ma non abbia presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, deve
essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte
del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-ter,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano
le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo.
3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti
finanziari e sui contratti indicati dall'art. 109, comma 9,
lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota
di esse non deducibile ai sensi dello stesso art. 109;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al
capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli
strumenti finanziari di cui all'art. 44, provenienti dai
soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter
del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della
quota di esse non deducibile nella determinazione del
reddito del soggetto erogante.
3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma
3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni
provenienti da una societa' che riveste una delle forme
previste dall'allegato I, parte A, della direttiva
2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non
inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un
anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro
dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di
una convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori
dell'Unione europea;
b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza
possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a
una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della
citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che
sostituisca una delle imposte indicate.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base
a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel
periodo di durata del contratto. La differenza positiva o
negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto,
concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.».
 
Art. 24

Accertamento per antieconomicita'

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la difformita' tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato puo' costituire un indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformita', siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformita' in questione risulti manifesta e rilevante.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 252 e' inserito il seguente:
«Articolo 252-bis (Accertamento per antieconomicita'). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la difformita' tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato puo' costituire un indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformita', siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformita' in questione risulti manifesta e rilevante.».
 
Art. 25

Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente

1. All'articolo 10-septies, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: «ai quali devono attenersi le circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali si conformano le attivita' degli uffici e che tengono luogo delle circolari di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) fino al momento della loro adozione in modo conforme agli atti di indirizzo».

Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 10-septies, comma 3, della citata
legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 10-septies (Circolari). - 1. L'amministrazione
finanziaria pubblica circolari per fornire:
a) la ricostruzione del procedimento formativo
delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti
dei loro contenuti;
b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi
conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e
giurisprudenziali;
c) inquadramenti sistematici su tematiche di
particolare complessita';
d) istruzioni operative ai suoi uffici.
2. Nella elaborazione delle circolari di cui al comma
1, lettere a), b) e c), l'amministrazione finanziaria, nei
casi di maggiore interesse, puo' effettuare interlocuzioni
preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini
professionali, associazioni di categoria o altri enti
esponenziali di interessi collettivi, nonche' farle oggetto
di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze ovvero,
quando nominato, il suo Vice Ministro delegato per
l'amministrazione finanziaria, adotta su proposta
dell'Amministrazione finanziaria gli atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai quali si conformano le attivita' degli uffici e che
tengono luogo delle circolari di cui al comma 1, lettere
a), b), c) e d) fino al momento della loro adozione in modo
conforme agli atti di indirizzo.»
 
Art. 26
Aumento dell'aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a
fondi pensione europei

1. All'articolo 27, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «all'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento».
2. All'articolo 55, comma 4, secondo periodo, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «all'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento».
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sugli utili corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 27, comma 3, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - Omissis
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 20 per cento sugli
utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai sottoconti
esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238. I soggetti non
residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi
pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e, dai
sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle
societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al
rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi
della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato
estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica
sugli utili corrisposti a organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi
alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla
citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a
forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito
ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni.»
- Il testo dell'art. 55, comma 4, del citato decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 55 (Ritenuta sui dividendi (art. 27 decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)). -
Omissis
4. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 5, in relazione
alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui
all'art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e ai contratti di associazione
in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
del medesimo testo unico, non relative a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della
ritenuta e' ridotta al 20 per cento sugli utili corrisposti
ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti
emanati in attuazione dell'art. 71, comma 4, lettera c), e
ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. I
soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di
risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al predetto
regolamento (UE) 2019/1238 e, dai sottoconti esteri di
prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui
al secondo periodo e dalle societa' ed enti indicati nel
comma 5, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza
degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che
dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva
sugli stessi utili mediante certificazione del competente
ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al
primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a
OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui
gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero
nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,
istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che consentono un adeguato scambio di informazioni.»
 
Art. 27

Affrancamento partecipazioni black list

1. All'articolo 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «pari al 21 per cento» sono inserite le seguenti: «e, per i titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, al 36 per cento»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, in relazione a titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non puo' essere rateizzata.».
2. All'articolo 169 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «pari al 21 per cento» sono inserite le seguenti: «e, per i titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, al 36 per cento»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, in relazione a titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, non puo' essere rateizzata.».

Note all'art. 27:
- Il testo dell'art. 5, della citata legge 28 dicembre
2001, n. 448, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni). - 1. Agli effetti della determinazione
delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 67,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote
o i diritti negoziati o non negoziati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, puo'
essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il
valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia
assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo
quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le
quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale
e' pari alla frazione del patrimonio netto della societa',
associazione o ente, determinato sulla base di una perizia
giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di
procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel
registro dei revisori legali. Per i titoli, le quote o i
diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data
del 1° gennaio e' determinato ai sensi dell'art. 9, comma
4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con
riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.
1-bis.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al
21 per cento e, per i titoli, quote o diritti non negoziati
in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui
al comma 1 dell'art. 47-bis del citato testo unico delle
imposte sui redditi, al 36 per cento ed e' versata, con le
modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre di ciascun anno.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino al
massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla
predetta data del 30 novembre. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a
ciascuna rata. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, in
relazione a titoli, quote o diritti non negoziati in
mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti
o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al
comma 1 dell'art. 47-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non puo' essere rateizzata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia e al codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
e il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per
conto della stessa societa' od ente nel quale la
partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
quote o diritti alla data del 1° gennaio di ogni anno, la
relativa spesa e' portata in aumento del valore di acquisto
della partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 5 dell'art. 68
del citato testo unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, per i quali il contribuente si e'
avvalso della facolta' di cui al comma 1, gli intermediari
abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del
nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di
acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia stessa e al codice fiscale della societa'
periziata.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell'art.
68, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da societa' ed
enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera d),
del medesimo testo unico, privi di stabile organizzazione
nel territorio dello Stato.»
All'art. 169 del citato decreto legislativo 19 giugno
2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 169 (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni (art. 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448)). -
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
delle minusvalenze di cui all'art. 76, comma 1, lettere d)
ed e), per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non
negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1°
gennaio di ciascun anno, puo' essere assunto, in luogo del
costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data,
a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30
novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi secondo quanto disposto dal presente
articolo. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione il valore normale e' pari alla frazione del
patrimonio netto della societa', associazione o ente,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
si applica l'art. 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei
revisori legali. Per i titoli, le quote o i diritti
negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data
del 1° gennaio e' determinato ai sensi dell'art. 9, comma
4, lettera a), con riferimento al mese di dicembre
dell'anno precedente.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al
21 per cento e, per i titoli, quote o diritti non negoziati
in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui
all'art. 162, comma 1, del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
al 36 per cento ed e' versata, con le modalita' previste
dagli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1
a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico
in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, entro il 30 novembre di
ciascun anno.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino al
massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla
predetta data del 30 novembre. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a
ciascuna rata. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, in
relazione a titoli, quote o diritti non negoziati in
mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti
o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato, individuati in base ai criteri di cui
all'art. 162, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, non puo' essere
rateizzata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia e al codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
e il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per
conto della stessa societa' o ente nel quale la
partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
quote o diritti alla data del 1° gennaio di ogni anno, la
relativa spesa e' portata in aumento del valore di acquisto
della partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi dell'art. 77, comma 6.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, per i quali il contribuente si e'
avvalso della facolta' di cui al comma 1, gli intermediari
abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma
degli articoli 306 e 307, tengono conto del nuovo valore,
in luogo di quello del costo o del valore di acquisto,
soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e
delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente
ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa
e al codice fiscale della societa' periziata.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell'art.
77, comma 3, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da
societa' ed enti commerciali di cui all'art. 82, comma 1,
lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio
dello Stato.»
 
Art. 28

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.»;
b) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»;
1.2) alla lettera b-quinquies), dopo le parole: «ovvero a una societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247» sono inserite le seguenti: «, che esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal contribuente»;
1.3) alla lettera b-sexies), dopo le parole: «che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, derivanti dall'esercizio di attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato dalle predette societa' o associazioni»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, e' priva di effetti.»;
c) all'articolo 14, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'articolo 19, comma 3, i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11, lettere a), b) ed e), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono cosi' riconosciuti:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui;
c) l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte, effettuati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per le medesime annualita' d'imposta non sono dovuti gli interessi.»;
d) all'articolo 19, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
e) all'articolo 20, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.».
f) all'articolo 21, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b-ter) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»;
2) alla lettera b-quinquies), dopo le parole: «alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato» e' inserito il seguente periodo: «. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato»;
3) alla lettera b-sexies), dopo le parole: «non determinano il reddito sulla base dell'adesione» e' inserita la seguente: «alla»; dopo le parole: «cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata.» e' inserito il seguente periodo: «E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato.»;
g) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» sono inserite le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2», sono soppresse;
1.2) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;
c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;»;
1.3) la lettera d) e' soppressa;
2) al comma 2, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)»;
2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.»;
b) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»;
1.2) alla lettera f), dopo le parole: «ovvero a una societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247» sono inserite le seguenti: «, che esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal contribuente»;
1.3) alla lettera g), dopo le parole: «che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, derivanti dall'esercizio di attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato dalle predette societa' o associazioni»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, e' priva di effetti.»;
c) all'articolo 97, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'articolo 102, comma 3, i benefici di cui all'articolo 49, comma 15, lettere a), b) ed e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono cosi' riconosciuti:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui;
c) l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 293, comma 1.
1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte effettuati ai sensi dell'articolo 10 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le medesime annualita' d'imposta non sono dovuti gli interessi.»;
d) all'articolo 102, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'articolo 33 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 14 del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.»;
e) all'articolo 103, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.».
f) all'articolo 105, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»;
2) alla lettera f), dopo le parole: «alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato» e' inserito il seguente periodo: «. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato;»;
3) alla lettera g), dopo le parole: «non determinano il reddito sulla base dell'adesione» e' inserita la seguente: «alla»; dopo le parole «cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata» e' inserito il seguente periodo: «E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato;»
g) all'articolo 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» sono inserite le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2», sono soppresse;
1.2) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;
c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;»;
1.3) la lettera d) e' soppressa;
2) al comma 2, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)».
3. Le disposizioni introdotte con il presente articolo si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Note all'art. 28:
- Il testo degli articoli 10, 11, 14, 19, 20, 21 e 22
del citato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 10 (Concordato per i soggetti che applicano gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale - requisiti). -
1. I contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni che applicano gli indici sintetici di
affidabilita' di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato
preventivo biennale secondo le modalita' indicate nel
presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo
III.
2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i
contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al
periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la
proposta, non hanno debiti per tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti
di cui al primo periodo rilevano se definitivamente
accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi
non piu' soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere
al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini
previsti dall'art. 9, comma 3, hanno estinto i debiti di
cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito
residuo, compresi interessi e sanzioni, e' inferiore alla
soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i
debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di
rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo
le specifiche disposizioni applicabili.
2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.»
«Art. 11 (Cause di esclusione). - 1. Non possono
accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i
contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle
seguenti cause di esclusione:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei
redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi
d'imposta precedenti a quelli di applicazione del
concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale
adempimento;
b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'art. 2621 del codice
civile, nonche' dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1
del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi
d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del
concordato. Alla pronuncia di condanna e' equiparata la
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti;
b-bis) con riferimento al periodo d'imposta
precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver
conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e
professioni, redditi o quote di redditi, comunque
denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non
concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40
per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o
di arti e professioni;
b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta
oggetto del concordato, al regime forfetario di cui
all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
b-quater) nel primo anno cui si riferisce la
proposta di concordato la societa' o l'ente risulta
interessato da operazioni di fusione, scissione,
conferimento, ovvero, la societa' o l'associazione di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e' interessata da modifiche della
compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o
degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu'
eredi in caso di decesso del socio o associato; in ipotesi
di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le
eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla
presente lettera in caso di ingresso di soci o associati
che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro
dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro
autonomo per importi complessivamente non superiori a
35.000 euro;
b-quinquies) con riferimento al periodo d'imposta
precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno
dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di
cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente,
partecipato a un'associazione di cui all'art. 5, comma 3,
lettera c), del medesimo testo unico o a una societa' tra
professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, ovvero a una societa' tra avvocati di cui
all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che
esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo
indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato
individualmente dal contribuente. La predetta causa di
esclusione non opera se l'associazione o la societa'
partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale
per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o
l'associato;
b-sexies) l'associazione di cui all'art. 5, comma
3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, ovvero la societa' tra professionisti di
cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
ovvero la societa' di cui all'art. 4-bis della legge 31
dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono
al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi
d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano
individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art.
54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui
redditi, derivanti dall'esercizio di attivita' economiche
riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita'
fiscale applicato dalle predette societa' o associazioni.
1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una
delle cause di esclusione di cui al comma 1, e' priva di
effetti.»
«Art. 14 (Rinnovo del concordato). - 1. Decorso il
biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di
cui all'art. 10 e in assenza delle cause di esclusione di
cui all'art. 11, l'Agenzia delle entrate formula, con le
modalita' di cui all'art. 9, una nuova proposta di
concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui
il contribuente puo' aderire nei termini di cui all'art. 9,
comma 3.
1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma
l'applicazione dell'art. 19, comma 3, i benefici di cui
all'art. 9-bis, comma 11, lettere a), b) ed e), del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono
cosi' riconosciuti:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' per la compensazione di crediti per un importo
non superiore a 100.000 euro annui relativamente
all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non
superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte
dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 100.000 euro annui;
c) l'anticipazione di due anni dei termini di
decadenza per l'attivita' di accertamento previsti
dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al
reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il
biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte,
effettuati ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, per le medesime annualita' d'imposta
non sono dovuti gli interessi.»
«Art. 19 (Rilevanza delle basi imponibili
concordate). - 1. Fermo restando quanto previsto agli
articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali
maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori
valori della produzione netta effettivi, nel periodo di
vigenza del concordato, non rilevano ai fini della
determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' dei
contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la
possibilita' per il contribuente di versare i contributi
sul reddito effettivo se di importo superiore a quello
concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16.
2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che
determinano minori redditi effettivi o minori valori della
produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per
cento rispetto a quelli oggetto del concordato,
quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal
periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai
contribuenti che aderiscono alla proposta formulata
dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici,
compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto,
previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.
3-bis. In caso di modifica o integrazione della
dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 2, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai
ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione
dei redditi o comunicati ai fini della definizione della
proposta di concordato, il reddito o il valore netto della
produzione concordati sono rideterminati sulla base dei
dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle
violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione
disposta dall'art. 8 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, possono essere definite mediante il ricorso
all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»
«Art. 20 (Determinazione degli acconti). - 1.
L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive relativo ai periodi
d'imposta oggetto del concordato e' determinato secondo le
regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore
della produzione netta concordati.
2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al
concordato:
a) se l'acconto delle imposte sui redditi e'
determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo
precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al
10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito
concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo
dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo
quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e' determinato sulla base dell'imposta
relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione
di importo pari al 3 per cento della differenza, se
positiva, tra il valore della produzione netta concordato e
quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato
secondo quanto previsto dall'art. 17;
c) se l'acconto e' determinato sulla base
dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata
di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto
complessivamente dovuto in base al reddito e al valore
della produzione netta concordato e quanto versato con la
prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
sono versate entro il termine previsto per il versamento
della seconda o unica rata dell'acconto.
3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.»
«Art. 21 (Cessazione del concordato). - 1. Il
concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo
d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti
condizioni:
a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel
corso del biennio concordatario rispetto a quella
esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio
stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove
attivita' e' prevista l'applicazione del medesimo indice
sintetico di affidabilita' fiscale di cui all'art. 9-bis
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) il contribuente cessa l'attivita';
b-bis) il contribuente aderisce al regime
forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge
23 dicembre 2014, n. 190;
b-ter) la societa' o l'ente risulta interessato da
operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la
societa' o l'associazione di cui all'art. 5 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' interessata da
modifiche della compagine sociale che ne aumentano il
numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro
di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o
associato; in ipotesi di rinnovo dell'adesione al
concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della
compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di
ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a
quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito
d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente
non superiori a 35.000 euro;
b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui
all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere
c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal
decreto di approvazione o revisione dei relativi indici
sintetici di affidabilita' fiscale maggiorato del 50 per
cento;
b-quinquies) il contribuente che dichiara
individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art.
54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e l'associazione di cui all'art. 5, comma 3,
lettera c), del citato testo unico, ovvero la societa' tra
professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati di cui
all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, cui
partecipa, non determinano il reddito sulla base
dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi
periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato. E'
fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa'
tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui
al primo periodo non esercitano attivita' economiche
riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita'
fiscale applicato individualmente dal socio o
dall'associato;
b-sexies) l'associazione di cui all'art. 5, comma
3, lettera c) del citato testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, ovvero la societa' tra professionisti di
cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
ovvero la societa' tra avvocati di cui all'art. 4-bis della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli
associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro
autonomo di cui all'art. 54, comma 1, del suddetto testo
unico delle imposte sui redditi non determinano il reddito
sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei
medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la
societa' partecipata. E' fatta salva l'ipotesi in cui
l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la
societa' tra avvocati di cui al primo periodo non
esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo
indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato
individualmente dal socio o dall'associato.»
«Art. 22 (Decadenza del concordato). - 1. Il
concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi
periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di
imposta oggetto del concordato o in quello precedente,
risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o
l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate,
per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi o
compensi dichiarati;
b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta
precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la
presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini
della definizione della proposta di concordato, tali che il
reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla
base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30
per cento rispetto al reddito o al valore netto della
produzione concordati;
c) risultano commesse altre violazioni di non lieve
entita' di cui al comma 2;
d) soppressa;
e) e' omesso il versamento delle somme dovute a
seguito delle attivita' di cui all'art. 12, comma 2,
qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
2. Con riferimento alla lettera c) del comma 1, sono di
non lieve entita':
a) le violazioni constatate che integrano le
fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del
concordato;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui
all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o
valore netto della produzione oggetto del concordato per un
importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del
concordato, di cui:
1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
2) all'art. 6, commi 2-bis e 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero
pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471;
4) all'art. 11, commi 5 e 5-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' all'art. 2
della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il
contribuente abbia regolarizzato la propria posizione
mediante ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreche' la
violazione non sia stata gia' constatata e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto
formale conoscenza.
3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano
dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto
del reddito e del valore della produzione netta concordati
se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.».
- Il testo degli articoli 93, 94, 97, 102, 103, 105 e
106, del citato decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 93 (Concordato per i soggetti che applicano gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale - requisiti (art.
10 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)). - 1. I
contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni che applicano gli indici sintetici di
affidabilita' di cui all'art. 49, accedono al concordato
preventivo biennale secondo le modalita' indicate nel
presente titolo.
2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i
contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al
periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la
proposta, non hanno debiti per tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti
di cui al primo periodo rilevano se definitivamente
accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi
non piu' soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere
al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini
previsti dall'art. 92, comma 3, hanno estinto i debiti di
cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito
residuo, compresi interessi e sanzioni, e' inferiore alla
soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i
debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di
rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo
le specifiche disposizioni applicabili.
2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.»
«Art. 94 (Cause di esclusione (art. 11 decreto
legislativo 12 febbraio 2024 n. 13; art. 9, comma 2,
decreto legislativo 12 giugno 2025 n. 81)). - 1. Non
possono accedere alla proposta di concordato preventivo
biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una
delle seguenti cause di esclusione:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei
redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi
d'imposta precedenti a quelli di applicazione del
concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale
adempimento;
b) condanna per uno dei reati previsti dalla parte
II, titolo I, capo I, sezioni I, II e III del testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui
al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, dall'art.
2621 del codice civile, nonche' dagli articoli 648-bis,
648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli
ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di
applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna e'
equiparata la sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti;
c) con riferimento al periodo d'imposta precedente
a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito,
nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o
quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte,
esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in
misura superiore al 40 per cento del reddito derivante
dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
d) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto
del concordato, al regime forfetario di cui alla parte II,
titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
e) nel primo anno cui si riferisce la proposta di
concordato la societa' o l'ente risulta interessato da
operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la
societa' o l'associazione di cui all'art. 5 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.
117, e' interessata da modifiche della compagine sociale
che ne aumentano il numero dei soci o degli associati,
fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di
decesso del socio o associato; in ipotesi di rinnovo
dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali
modifiche della compagine sociale di cui alla presente
lettera in caso di ingresso di soci o associati che
nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro
dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di
cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.
117, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di
lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori
a 35.000 euro;
f) con riferimento al periodo d'imposta precedente
a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato
individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art.
56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e, contemporaneamente,
partecipato a un'associazione di cui all'art. 5, comma 3,
lettera c), del medesimo testo unico o a una societa' tra
professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, ovvero a una societa' tra avvocati di cui
all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che
esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo
indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato
individualmente dal contribuente. La predetta causa di
esclusione non opera se l'associazione o la societa'
partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale
per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o
l'associato;
g) l'associazione di cui all'art. 5, comma 3,
lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero la societa' tra
professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, ovvero la societa' di cui all'art. 4-bis
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui
non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei
medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che
dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di
cui all'art. 56, comma 1, del suddetto testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
derivanti dall'esercizio di attivita' economiche
riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita'
fiscale applicato dalle predette societa' o associazioni.
1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una
delle cause di esclusione di cui al comma 1, e' priva di
effetti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g),
si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per
l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026,
purche' non esercitate prima del 13 giugno 2025.»
«Art. 97 (Rinnovo del concordato (art. 14 decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)). - 1. Decorso il
biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di
cui all'art. 93 e in assenza delle cause di esclusione di
cui all'art. 94, l'Agenzia delle entrate formula, con le
modalita' di cui all'art. 92, una nuova proposta di
concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui
il contribuente puo' aderire nei termini di cui all'art.
92, comma 3.
1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma
l'applicazione dell'art. 102, comma 3, i benefici di cui
all'art. 49, comma 15, lettere a), b) ed e), del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5
agosto 2026, n. 141, sono cosi' riconosciuti:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' per la compensazione di crediti per un importo
non superiore a 100.000 euro annui relativamente
all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non
superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte
dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 100.000 euro annui;
c) l'anticipazione di due anni dei termini di
decadenza per l'attivita' di accertamento previsti
dall'art. 293, comma 1.
1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il
biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte
effettuati ai sensi dell'art. 10 del testo unico in materia
di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le medesime
annualita' d'imposta non sono dovuti gli interessi.»
«Art. 102 (Rilevanza delle basi imponibili concordate
(art. 19 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)). -
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 98, 99 e
100 e al comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi
effettivi, o maggiori o minori valori della produzione
netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non
rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, nonche' dei contributi previdenziali
obbligatori. Resta ferma la possibilita' per il
contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo
se di importo superiore a quello concordato come integrato
ai sensi degli articoli 98 e 99.
2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che
determinano minori redditi effettivi o minori valori della
produzione netta effettivi, eccedenti la misura del trenta
per cento rispetto a quelli oggetto del concordato,
quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal
periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai
contribuenti che aderiscono alla proposta formulata
dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici,
compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto,
previsti dall'art. 49, comma 15.
3-bis. In caso di modifica o integrazione della
dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 2, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai
ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione
dei redditi o comunicati ai fini della definizione della
proposta di concordato, il reddito o il valore netto della
produzione concordati sono rideterminati sulla base dei
dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle
violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione
disposta dall'art. 33 del testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, possono essere
definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento
operoso di cui all'art. 14 del predetto testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali.»
«Art. 103 (Determinazione degli acconti (art. 20
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)). - 1.
L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive relativo ai periodi
d'imposta oggetto del concordato e' determinato secondo le
regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore
della produzione netta concordati.
2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al
concordato:
a) se l'acconto delle imposte sui redditi e'
determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo
precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al
10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito
concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo
dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo
quanto previsto dagli articoli 98 e 99;
b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e' determinato sulla base dell'imposta
relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione
di importo pari al 3 per cento della differenza, se
positiva, tra il valore della produzione netta concordato e
quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato
secondo quanto previsto dall'art. 100;
c) se l'acconto e' determinato sulla base
dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata
di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto
complessivamente dovuto in base al reddito e al valore
della produzione netta concordato e quanto versato con la
prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
sono versate entro il termine previsto per il versamento
della seconda o unica rata dell'acconto.
3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.»
«Art. 105 (Cessazione del concordato (art. 21 decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; art. 9, comma 2,
decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)). - 1. Il
concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo
d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti
condizioni:
a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel
corso del biennio concordatario rispetto a quella
esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio
stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove
attivita' e' prevista l'applicazione del medesimo indice
sintetico di affidabilita' fiscale di cui all'art. 49;
b) il contribuente cessa l'attivita';
c) il contribuente aderisce al regime forfetario di
cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.
117;
d) la societa' o l'ente risulta interessato da
operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la
societa' o l'associazione di cui all'art. 5 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.
117 e' interessata da modifiche della compagine sociale che
ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto
salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso
del socio o associato; in ipotesi di rinnovo dell'adesione
al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della
compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di
ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a
quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi di cui al
decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano
conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per
importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;
e) il contribuente dichiara ricavi di cui all'art.
94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed
e), o compensi di cui all'art. 56, comma 1, del citato
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, di ammontare superiore al limite
stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei
relativi indici sintetici di affidabilita' fiscale
maggiorato del 50 per cento;
f) il contribuente che dichiara individualmente
redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 56, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, e l'associazione di cui all'art. 5,
comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la
societa' tra professionisti di cui all'art. 10 della legge
12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati
di cui all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
cui partecipa, non determinano il reddito sulla base
dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi
periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato. E'
fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa'
tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui
al primo periodo non esercitano attivita' economiche
riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita'
fiscale applicato individualmente dal socio o
dall'associato;
g) l'associazione di cui all'art. 5, comma 3,
lettera c) del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero la
societa' tra professionisti di cui all'art. 10 della legge
12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati
di cui all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247
e uno dei soci o degli associati, che dichiarano
individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art.
56, comma 1, del suddetto testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi non
determinano il reddito sulla base dell'adesione alla
proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui
aderisce l'associazione o la societa' partecipata. E' fatta
salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra
professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al
primo periodo non esercitano attivita' economiche
riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita'
fiscale applicato individualmente dal socio o
dall'associato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g),
si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per
l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026,
purche' non esercitate prima del 13 giugno 2025.»
«Art. 106 (Decadenza del concordato (art. 22 decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)). - 1. Il concordato
cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di
imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di
imposta oggetto del concordato o in quello precedente,
risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o
l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate,
per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi o
compensi dichiarati;
b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta
precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la
presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini
della definizione della proposta di concordato, tali che il
reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla
base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30
per cento rispetto al reddito o al valore netto della
produzione concordati;
c) risultano commesse altre violazioni di non lieve
entita' di cui al comma 2;
d) soppressa;
e) e' omesso il versamento delle somme dovute a
seguito delle attivita' di cui all'art. 95, comma 2,
qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai
sensi dell'art. 292, entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione prevista dall'art. 243, comma 3.
2. Con riferimento alla lettera c) del comma 1, sono di
non lieve entita':
a) le violazioni constatate che integrano le
fattispecie di cui alla parte II, titolo I, capo I, sezioni
I, II e III, del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173, relativamente ai periodi di imposta
oggetto del concordato;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui
all'art. 49, in misura tale da determinare un minor reddito
o valore netto della produzione oggetto del concordato per
un importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del
concordato, di cui:
1) agli articoli 27, comma 1, 28, comma 1, e 30,
comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173;
2) all'art. 31, commi 3 e 4, del testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, contestate in
numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) all'art. 34, comma 2, del testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
4) all'art. 36, commi 9 e 10, del testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il
contribuente abbia regolarizzato la propria posizione
mediante ravvedimento ai sensi dell'art. 14 del testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui
al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreche'
la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto
formale conoscenza.
4. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute
le imposte e i contributi determinati tenendo conto del
reddito e del valore della produzione netta concordati se
maggiori di quelli effettivamente conseguiti.».
 
Art. 29
Imposta sostitutiva per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023 dei
soggetti che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il
biennio 2026-2027

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, nei periodi d'imposta dal 2020 al e 2023 e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b)10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6.
5. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2020 e il 2023:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2023;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.
14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.
15. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore del presente articolo e non si da' luogo a rimborso.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio d'imposta 2026-2027 e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 17.521.250 euro per l'anno 2027, 3.675.000 euro per l'anno 2028, 4.348.750 euro per l'anno 2029, 8.942.500 euro per l'anno 2030 e 5.512.500 euro per l'anno 2031, si provvede, quanto a 6.700.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e quanto a 10.821.250 euro per l'anno 2027, a 3.675.000 euro per l'anno 2028, a 4.348.750 euro per l'anno 2029, a 8.942.500 euro per l'anno 2030 e a 5.512.500 euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
20. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, dopo l'articolo 365 e' inserito il seguente:
«Articolo 365-bis (Imposta sostitutiva per il periodo d'imposta 2023 dei soggetti che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027). - 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui alla parte II, titolo I, capo I, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, nei periodi d'imposta dal 2020 al 2023 e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6.
5. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2020 e il 2023:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 49, comma 10;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 49, comma 10, lettera a);
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 254, nonche' quelle di cui all'articolo 283, comma 2, secondo periodo, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 106;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dalla parte II del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 76, 82, 83, e 84, comma 1, nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2023;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.
14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.
15. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore del presente articolo e non si da' luogo a rimborso.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio d'imposta 2026-2027 e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 293, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 293, sono prorogati al 31 dicembre 2027.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.».

Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
12 febbraio 2024, n. 13, e' il seguente:
«Art. 6 (Finalita'). - 1. Al fine di razionalizzare
gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento
spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di
reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attivita'
nel territorio dello Stato, possono accedere a un
concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le
modalita' previste dal presente titolo.»
- Per il testo dell'art. 85 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vedi note
all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vedi note
all'art. 3.
- Il testo dell'art. 9-bis, comma 7, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, e' il seguente:
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea
delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari da parte dei contribuenti e il
rafforzamento della collaborazione tra questi e
l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di
forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze
fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita'
fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici,
elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e
informazioni relativi a piu' periodi d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a
verificare la normalita' e la coerenza della gestione
aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse
basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il
grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun
contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo,
sulla base dei dati dichiarati entro i termini
ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di
cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del
periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono
applicati. Le eventuali integrazioni degli indici,
indispensabili per tenere conto di situazioni di natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad
andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo
a determinate attivita' economiche o aree territoriali,
sono approvate entro il mese di aprile del periodo
d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni
dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono
individuate le attivita' economiche per le quali devono
essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata
la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
2-bis. L'attivita' di revisione degli indici sintetici
di affidabilita' fiscale di cui al comma 2 tiene conto di
analisi finalizzate alla riorganizzazione e
razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare
adeguatamente la realta' dei comparti economici cui si
riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione
delle attivita' economiche Ateco.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della
realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli
indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste
dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative
disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie
fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea
raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi,
sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati
di cui al periodo precedente. La disposizione del primo
periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
ai parametri previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di
settore previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del
presente comma e' emanato entro il termine previsto
dall'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai
predetti periodi d'imposta.
4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici
sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei
modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'art.
1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo
restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle
entrate rende disponibili agli operatori economici,
nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili
per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
4-ter. Nell'ottica di semplificare l'adempimento di cui
al comma 4, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai
contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante
l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie,
gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili
allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o
pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli indici. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali nei casi
previsti dall'art. 36, comma 1, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, sono individuati gli elementi e le
informazioni da fornire al contribuente, le fonti
informative e le modalita' con cui tali dati sono messi a
disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione
dei modelli degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definiti i dati su cui
si fonda l'analisi funzionali alla revisione degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al comma 2 ed
inoltre alla eliminazione delle informazioni non
indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o
dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati
precompilati da parte dell'Agenzia stessa.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti o degli intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli
elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
5-bis. I programmi informatici di cui al comma 5 di
ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono
resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del
periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi
sono riferibili.
5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al
comma 5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei
quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'art. 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di esperti, designati
dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della
pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere
sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui
si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali devono essere elaborati gli indici. I componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese
eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono
svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art. 10,
comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di
quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al
presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9
non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a
condizione che il versamento delle relative imposte sia
effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai
sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita'
fiscale conseguenti all'applicazione degli indici,
determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i
seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' per la compensazione di crediti per un importo
non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta
sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 70.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina
delle societa' non operative di cui all'art. 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto
al secondo periodo del comma 36-decies dell'art. 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione
in funzione del livello di affidabilita', dei termini di
decadenza per l'attivita' di accertamento previsti
dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al
reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuati i livelli di affidabilita'
fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse,
ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali
indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici
possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato
dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di
violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di
finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono
conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle
informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998,
n. 146, dopo le parole: «studi di settore,» sono inserite
le seguenti: «degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale». La societa' indicata nell'art. 10, comma 12,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresi', a
porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare
innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare
le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione
all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura
contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento nonche', per favorire
l'introduzione del concordato preventivo e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in
essere le attivita' di progettazione, di sviluppo e di
realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati,
relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il
coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle
entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte
della Sogei S.p.A.. Al fine di consentire lo svolgimento
delle attivita' di cui al precedente periodo e di
assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri
soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo
scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione
degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei
medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle
entrate, prima della contestazione della violazione, mette
a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui
all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso,
invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del
comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle
entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui
al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo
contraddittorio, da attivare ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai
sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dell'art. 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie
per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari relative
all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti
dall'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli
articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei
confronti dei soggetti interessati agli stessi, con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli
indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente
articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le
attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono abrogati l'art. 10-bis della legge 8 maggio
1998, n. 146, e l'art. 7-bis del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»
- Il testo dell'art. 148 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' il seguente:
«Art. 148 (Modifiche alla disciplina degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale (ISA)). - 1. Per i
periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e
2022, al fine di tenere conto degli effetti di natura
straordinaria della crisi economica e dei mercati
conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori
ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'art. 9-bis
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto
conto di quanto previsto dal medesimo art. 9-bis, comma 7,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando
l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la
massima valorizzazione delle informazioni gia' nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria:
a) la societa' di cui all'art. 10, comma 12, della
legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'art. 9-bis
del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
definisce specifiche metodologie basate su analisi ed
elaborazioni utilizzando, anche attraverso
l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le
banche dati gia' disponibili per l'Amministrazione
finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale
di statistica nonche' i dati e gli elementi acquisibili
presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e
nell'analisi economica;
b) in deroga a quanto previsto all'art. 9-bis,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da
parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini
professionali presenti nella Commissione di esperti di cui
al predetto art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori
dati e informazioni necessari per una migliore valutazione
dello stato di crisi individuale;
c) i termini di cui all'art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per
l'approvazione degli indici e per la loro eventuale
integrazione sono differiti rispettivamente al 31 marzo e
al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.
2. Considerate le difficolta' correlate al primo
periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale e gli effetti sull'economia e sui
mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella
definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14
dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di
finanza tengono conto anche del livello di affidabilita'
fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di
affidabilita' fiscale piu' elevato derivante
dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. Per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene
conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu'
elevato derivante dall'applicazione degli indici per i
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31
dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di
affidabilita' fiscale piu' elevato derivante
dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il
seguente:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in
via principale. Per sede di direzione effettiva si intende
la continua e coordinata assunzione delle decisioni
strategiche riguardanti la societa' o l'associazione nel
suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il
continuo e coordinato compimento degli atti della gestione
corrente riguardanti la societa' o l'associazione nel suo
complesso.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.»
- Il testo degli articoli 73, comma 1, 115 e 116, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' il seguente:
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
Omissis.»
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma
1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata
dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione agli
utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente
dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione
al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non
si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
e la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume
pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni
medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono
sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di
cui agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'art. 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.»
«Art. 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria [n.d.r.: Per la
nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr.
art. 125, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117]). - 1. L'opzione
di cui all'art. 115 puo' essere esercitata con le stesse
modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo art. 115, dalle
societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi
non supera le soglie previste per l'applicazione degli
studi di settore e con una compagine sociale composta
esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
periodo del comma 3 dell'art. 115 e quelle del comma 3
dell'art. 8. Le plusvalenze di cui all'art. 87 e gli utili
di cui all'art. 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il
reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente,
nell'art. 58, comma 2, e nell'art. 59.
2-bis.».
- Il testo dell'art. 6-bis della citata legge 27 luglio
2000, n. 212, e' il seguente:
«Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). - 1.
Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti
autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della
giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di
annullabilita', da un contraddittorio informato ed
effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi
del presente articolo per gli atti automatizzati,
sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di
controllo formale delle dichiarazioni individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche'
per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione
finanziaria comunica al contribuente, con modalita' idonee
a garantirne la conoscibilita', lo schema di atto di cui al
comma 1, assegnando un termine non inferiore
complessivamente a sessanta giorni per consentirgli
eventuali controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed
estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e'
adottato prima della scadenza del termine di cui al primo
periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a
quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto
conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato
per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine
di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale
ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno
successivo alla data di scadenza del termine di esercizio
del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene
conto delle osservazioni del contribuente ed e' motivato
con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di
non accogliere.»
- Il testo dell'art. 39 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
il seguente:
«Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma
1 dell'art. 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma
dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o
trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle
dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e
7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti
di altri contribuenti o da altri atti e documenti in
possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b) quando alla dichiarazione non e' stato allegato il
bilancio con il conto dei profitti e delle perdite;
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione
di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di
settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione
dei predetti modelli che comporti una differenza superiore
al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o
compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base
dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati
indicati in dichiarazione.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito di impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo»
- Il testo dell'art. 54, secondo comma, secondo
periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente:
«Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - Omissis.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27
e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere
accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati
nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui
agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della
completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni
sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle
risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati
e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e
51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni
possono essere indirettamente desunte da tali risultanze,
dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di
presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
concordanti.»
- Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo
12 febbraio 2024, n. 13, e' il seguente:
«Art. 22 (Decadenza del concordato). - 1. Il
concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi
periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di
imposta oggetto del concordato o in quello precedente,
risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o
l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate,
per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi
dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di
non lieve entita' di cui al comma 2;
b) a seguito di modifica o integrazione della
dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal
contribuente determinano una quantificazione diversa dei
redditi o del valore della produzione netta rispetto a
quelli in base ai quali e' avvenuta l'accettazione della
proposta di concordato;
c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi,
dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della
definizione della proposta di concordato;
d) ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 11
ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, comma
2;
e) e' omesso il versamento delle somme dovute a
seguito delle attivita' di cui all'art. 12, comma 2,
qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di
non lieve entita':
a) le violazioni constatate che integrano le
fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del
concordato;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui
all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o
valore netto della produzione oggetto del concordato per un
importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del
concordato, di cui:
1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
2) all'art. 6, commi 2-bis e 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero
pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471;
4) all'art. 11, commi 5 e 5-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' all'art. 2
della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il
contribuente abbia regolarizzato la propria posizione
mediante ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano
dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto
del reddito e del valore della produzione netta concordati
se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.»
- Il testo degli articoli 4, 10-bis, 10-ter, 10-quater,
comma 1, del citato decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, e' il seguente:
«Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi inesistenti, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per
cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi
indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro
due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del
comma 1, non si tiene conto della non corretta
classificazione, della valutazione di elementi attivi o
passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i
criteri concretamente applicati sono stati comunque
indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione
rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di
determinazione dell'esercizio di competenza, della non
inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi
reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno
luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente
considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per
cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale
percentuale non si tiene conto nella verifica del
superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma
1, lettere a) e b).»
«Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute
certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi
a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti
per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per
ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e'
in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi
dell'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione
ai sensi dell'art. 15-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole e'
punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a
cinquantamila euro.»
«Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione annuale,
l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima
dichiarazione, per un ammontare superiore a euro
due-centocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il
debito tributario non e' in corso di estinzione mediante
rateazione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza
dal beneficio della rateazione ai sensi dell'art. 15-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, il colpevole e' punito se l'ammontare del
debito residuo e' superiore a settantacinquemila euro.»
«Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo
superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a
sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per
un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui
al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica
delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva
incertezza in ordine agli specifici elementi o alle
particolari qualita' che fondano la spettanza del
credito.».
- Il testo dell'art. 2621 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai
casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, al fine di conseguire per se' o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno
a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla
societa' per conto di terzi.»
- Il testo degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1
del codice penale e' il seguente:
«Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di
concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto,
ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in
modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con
l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a
sei mesi.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.»
«Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di
provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie
denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con
l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a
sei mesi.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al quarto
comma dell'art. 648.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.»
«Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio). - Si applica la
pena della reclusione da due a otto anni e della multa da
euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre
utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in
modo da ostacolare concretamente l'identificazione della
loro provenienza delittuosa.
La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e
della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto
riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione
punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel
minimo a sei mesi.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma
se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un
delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui
all'art. 416-bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono
punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre
utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al
godimento personale.
La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi
nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di
altra attivita' professionale.
La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia
efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano
portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove
del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle
altre utilita' provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e' il seguente:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e'
stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista
dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o
dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui
all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza
che sia stata presentata istanza di accertamento con
adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, primo periodo
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che
sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai
sensi dell'art. 5-quater del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello
schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo
precedente non si applica alle violazioni indicate negli
articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di
omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati
incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
b-quinquies) a un quarto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui
all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art.
24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata
presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi
dell'art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente
alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle
accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al
presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'art.
12, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione
alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare
la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche
mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione
dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene
dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1,
lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le
percentuali di riduzione ivi contemplate.
2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso,
esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con
un ritardo superiore a novanta giorni.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Nei casi di omissione o di errore, che non
ostacolano un'attivita' di accertamento in corso e che non
incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se
la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o
dall'errore.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.»
- Il testo dell'art. 1, commi da 174 a 178, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' il seguente:
«Omissis.
174. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti, possono essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del
minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il
versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo
puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con
scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano
state gia' contestate, alla data del versamento di quanto
dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di
cui all'art. 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero
della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora
dovuti, nonche' della sanzione di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
misura prevista all'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza
dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.
176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla
data di entrata in vigore della presente legge e non si da'
luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate possono essere definite le modalita' di attuazione
dei commi da 174 a 177.
Omissis.»
 
Art. 30

Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo Settore

1. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 82, e' inserito il seguente:
«Articolo 82-bis (Disposizioni in materia di IRAP). - 1. Per gli enti del Terzo settore di cui al presente titolo, diversi dalle imprese sociali, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la qualificazione fiscale dell'attivita' svolta si determina, per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
 
Art. 31

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

1. All'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' per le attivita' di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attivita' di competenza».
2. All'articolo 77, comma 7, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' per le attivita' di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attivita' di competenza».

Note all'art. 31:
Il testo dell'art. 1, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati). - Omissis
5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai
sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione
di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle
funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di
Finanza per le attivita' di analisi del rischio e di
controllo a fini fiscali;
b-bis) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per
le attivita' di vigilanza e di controllo di cui all'art. 18
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' per le
attivita' di analisi dei rischi e di controllo a fini
fiscali e doganali nelle materie e attivita' di competenza;
b-ter) dall'Agenzia delle entrate per mettere a
disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi
alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da
debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei
confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a
quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione,
per le attivita' di analisi mirate all'avvio di procedure
esecutive presso terzi. Le modalita' attuative della
disposizione di cui alla presente lettera sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»
 
Art. 32

Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative¸ di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono, inoltre, considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.»;
b) all'articolo 53, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) per i consumi dei servizi ausiliari connessi alla produzione di un'officina elettrica, diversa da quelle di cui al comma 2, lettera a), collegata alla rete di trasmissione o distribuzione.»;
c) all'articolo 56, comma 2, dopo le parole: «e calore», sono inserite le seguenti: «e impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente»;
d) all'articolo 62-quater.2, comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.»;
e) all'articolo 62-quinquies, dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente:
«7-quinquies. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.»;
f) all'articolo 9-septies, comma 1, la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
g) all'articolo 5, comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «i prodotti soggetti ad accisa, detenuti dalle predette Amministrazioni presso depositi fiscali di terzi, non sono considerati al fine della determinazione della cauzione di cui alla presente lettera;»;
h) all'articolo 61, comma 1, lettera c), prima delle parole: «l'immissione in consumo», sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7-bis,»;
i) all'articolo 62, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Non sono considerati immessi in consumo i prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3 ricevuti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi in impianti nazionali nei quali sono sottoposti a lavorazione o confezionamento; per tali prodotti l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione ai diretti utilizzatori o consumatori o a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.».
2. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, le parole: «decadono al sessantesimo» sono sostituite dalle seguenti: «decadono al centoventesimo» e la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi».

Note all'art. 32:
- Il testo degli articoli 5, comma 3, 9-septies, comma
1, 26, comma 5, 53, comma 3, 56, comma 2, 61, comma 1, 62,
62-quater.2, comma 13 e 62-quinquies del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - Omissis
3. Il depositario e' obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i
singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10
per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale,
in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi
utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non
puo' essere inferiore alla media aritmetica degli importi
mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo
avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario
autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal
termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle
immissioni in consumo che hanno determinato la variazione
dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data
dell'adeguamento. Si applicano le disposizioni dell'art.
64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la
cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari
ammontare, fermo restando quanto previsto dall'art. 2,
comma 4, lettera a). Sono esonerate dall'obbligo di
prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici nonche' l'organismo centrale di
stoccaggio istituito dallo Stato ai sensi della direttiva
(UE) 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, per
garantire il mantenimento delle scorte nazionali di
prodotti petroliferi; i prodotti soggetti ad accisa,
detenuti dalle predette Amministrazioni presso depositi
fiscali di terzi, non sono considerati al fine della
determinazione della cauzione di cui alla presente lettera;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per
l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
movimentati nel deposito fiscale;
d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere
nella contabilita' di cui alla lettera c), al momento della
presa in consegna di cui all'art. 6, comma 6, tutti i
prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;
e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a
sottoporsi a controlli o accertamenti.»
«Art. 9-septies (Monitoraggio e revoca della
qualifica di soggetto obbligato accreditato). - 1.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la
permanenza dei requisiti di ammissione di cui all'art.
9-quater, i profili di affidabilita' e il relativo
punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di
informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro
quarantacinque giorni dalla richiesta.
Omissis.»
«Art. 26 (Gas naturale). - Omissis
5. Sono considerati usi non domestici gli impieghi del
gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonche',
limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati
per la produzione di energia termica, l'impiego del gas
naturale destinato alla combustione in impianti
cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le
caratteristiche tecniche di cui all'art. 11, comma 2,
lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la
rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.
Sono, inoltre, considerati usi non domestici gli impieghi
del gas naturale, destinato alla combustione, nelle
attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti.»
«Art. 53 (Soggetti obbligati). - Omissis
3. Previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono riconosciuti soggetti obbligati i soggetti
che acquistano, per uso proprio, energia elettrica:
a) utilizzata con impiego unico previa trasformazione
o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile
superiore a 200 kW;
b) da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi
mensili nello stesso sito superiori a 200.000 kWh;
b-bis) per i consumi dei servizi ausiliari connessi
alla produzione di un'officina elettrica, diversa da quelle
di cui al comma 2, lettera a), collegata alla rete di
trasmissione o distribuzione.»
«Art. 56 (Particolari modalita' di pagamento
dell'accisa (Artt. 14 e 15 T.U. energia elettrica 1924 -
Art. 3 legge 17 luglio 1975, n. 391 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25
novembre 1947, n. 1286)). - Omissis
2. Gli esercenti officine elettriche costituite da
impianti di produzione combinata di energia elettrica e
calore e impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi
della normativa vigente, con potenza elettrica disponibile
non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta
mediante canone annuo di abbonamento.»
«Art. 61 (Disposizioni generali (Artt. 29 e 32 D.L.
n. 331/1993)). - 1. Le imposizioni indirette sulla
produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai
titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione sui
fiammiferi, si applicano con le seguenti modalita':
a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in
consumo nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota
vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in
consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel
territorio dello Stato;
2) il soggetto che effettua la prima immissione
in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
3) l'importatore per i prodotti di provenienza da
Paesi terzi;
c) fatto salvo quanto previsto dall'art. 62, comma
7-bis, l'immissione in consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della
cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a
ditte esercenti il commercio che ne effettuano la
rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria,
all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto
acquirente ovvero nel momento in cui si considera
effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la
cessione, da parte del venditore residente in altro Stato
membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono
nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi,
all'atto dell'importazione;
4) per i prodotti che risultano mancanti alle
verifiche e per i quali non e' possibile accertare il
regolare esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta
sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. Gli
stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto
annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10
per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto
giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta
mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la
dichiarazione presentata ai fini del pagamento
dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei
dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione
finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione
mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini
dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si
riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato
il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione
delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono
essere modificati con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze;
f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi
l'imposta viene accertata e riscossa dall'Agenzia delle
dogane con le modalita' previste per i diritti di confine,
fermo restando che il pagamento non puo' essere dilazionato
per un periodo di tempo superiore a quello mediamente
previsto per i prodotti nazionali e comunitari;
g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano
le indennita' di mora e gli interessi previsti nell'art. 3,
comma 4.»
«Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti, sui
bitumi di petrolio ed altri prodotti). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 21, sono sottoposti ad imposta di
consumo, con l'aliquota stabilita nell'allegato I:
a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a
2710 19 99), anche ottenuti dalla rigenerazione di oli
usati derivanti da oli a base minerale o sintetica gia'
immessi in consumo, qualora:
1) destinati, messi in vendita o impiegati per
usi diversi dalla combustione o carburazione;
2) utilizzati in miscela con i carburanti con
funzione di lubrificazione;
b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00).
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21, gli oli
minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici
(codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli
sintetici (codice NC 3817 00) e i polimeri poliolefinici
sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima
imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono
destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione
meccanica. Ai fini dell'applicazione dell'imposta si
considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli
di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena
alchilica con otto o piu' atomi di carbonio, ottenuti per
alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi,
liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche
impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume.
3. L'imposta di consumo di cui al comma 1 si applica
altresi' agli oli lubrificanti e ai bitumi, limitatamente
al loro quantitativo e con l'applicazione delle rispettive
aliquote indicate nell'allegato I, contenuti nelle
preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri
prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da
altri Stati membri dell'Unione europea.
4. Sono esenti dall'imposta di consumo gli oli
lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione
ai quali i prodotti energetici sono esenti dall'accisa, ai
sensi della tabella A, punti 2 e 3, allegata al presente
testo unico.
5. L'imposta di consumo non si applica:
a) ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di
pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia e a
quelli impiegati come combustibile nei cementifici;
b) agli oli lubrificanti impiegati nella produzione e
nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la
fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione
delle materie plastiche e delle resine artificiali o
sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione
degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi
di cui all'art. 22, comma 1.
6. Per i prodotti energetici ottenuti, congiuntamente
agli oli lubrificanti, durante il processo di rigenerazione
degli oli usati trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 21; le medesime disposizioni non si applicano
invece agli oli lubrificanti usati destinati alla
combustione e ai prodotti energetici contenuti nei residui
di lavorazione della rigenerazione degli oli lubrificanti.
7. Per la circolazione e per il deposito degli oli
lubrificanti e dei bitumi assoggettati a imposta si
applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. Ai fini
dell'esecuzione degli inventari periodici dei prodotti di
cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3, e della determinazione
delle giacenze fiscalmente rilevanti, e' consentita, previa
approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la
tenuta delle contabilita' in forma aggregata di prodotti,
sottoposti al medesimo trattamento tributario, che possono
essere considerati omogenei.
7-bis. Non sono considerati immessi in consumo i
prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3 ricevuti da altri Paesi
dell'Unione europea o da Paesi terzi in impianti nazionali
nei quali sono sottoposti a lavorazione o confezionamento;
per tali prodotti l'immissione in consumo si verifica
all'atto della cessione ai diretti utilizzatori o
consumatori o a ditte esercenti il commercio che ne
effettuano la rivendita.
8. Le disposizioni attuative del presente articolo sono
stabilite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze.»
«Art. 62-quater.2 (Prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze solide diverse dal
tabacco). - Omissis
13. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano, per
la presentazione e la vendita, i requisiti di cui all'art.
21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n. 6, nonche' le disposizioni di cui ai commi 9 e 10
dell'art. 21 del medesimo decreto; trovano altresi'
applicazione, per la riduzione dell'offerta e la tutela dei
minori, le disposizioni di cui all'art. 24 del medesimo
decreto legislativo. La commercializzazione dei prodotti di
cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli ai sensi delle disposizioni di
cui all'art. 18, per quanto applicabili. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 50.»
«Art. 62-quinquies (Imposta di consumo sui prodotti
accessori ai tabacchi da fumo). - 1. Le cartine, le cartine
arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad
arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di
consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in
ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e'
legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita
tabella di commercializzazione, secondo le modalita'
previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al
pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di
cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
4. L'imposta di consumo e' dovuta dal produttore o
fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del
produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei
prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita'
previste dall'art. 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita' di
presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento
dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di
commercializzazione previste per ciascuna delle categorie
di prodotto, nonche' gli obblighi contabili e
amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento
dell'imposta.
6. E' vietata la vendita a distanza, anche
transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai
consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri
dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita'
alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso,
attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al
comma 1.
7. Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85
delle disposizioni nazionali complementari al codice
doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato
ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9
agosto 2023, n. 111, si applicano anche ai prodotti di cui
al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini
dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a
5 grammi di prodotti di cui al comma 1.
7-bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, per le
violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei
prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento
dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e 40-ter, secondo
il criterio in base al quale un grammo convenzionale di
tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione
delle sanzioni che ai fini della determinazione delle
soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti
di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova
altresi' applicazione l'art. 40-quater.
7-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'art.
40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno a
oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il
criterio in base al quale un grammo convenzionale di
tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione
delle sanzioni che ai fini della determinazione delle
soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti
di cui al comma 1.
7-quater. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano,
inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies,
44, 44-bis e 44-ter.
7-quinquies. La commercializzazione dei prodotti di cui
al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'art. 18. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 50.».
- Il testo dell'art. 8, comma 6, del citato decreto
legislativo 28 marzo 2025, n. 43, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 8 (Disposizioni finali). - Omissis
6. I provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei
confronti di soggetti riconosciuti affidabili e di notoria
solvibilita', ai sensi degli articoli 5, comma 3, lettera
a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella
formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e aventi validita' alla data di cui al
comma 3, decadono al centoventesimo giorno successivo alla
medesima data prevista dal comma 3; se i predetti soggetti,
entro il medesimo termine di centoventi giorni, presentano
l'istanza di cui all'art. 9-quinquies, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,
introdotto dal presente decreto, i provvedimenti di cui al
presente comma continuano a essere efficaci fino al
sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione
dell'istruttoria, ai sensi del medesimo art. 9-quinquies,
comma 5.»
 
Art. 33
Disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva
trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2-quinquies, ultimo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento»;
b) all'articolo 12, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.».
2. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento»;
b) all'articolo 37, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.».

Note all'art. 33:
- Il testo degli articoli 11, comma 2-quinquies e 12,
comma 2, del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - Omissis
2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero
per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, commi 1,
1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, se la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo, si applica la sanzione
amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione,
comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun
trimestre. Non si applica l'art. 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. Le disposizioni dei periodi
precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli
obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti
elettronici di cui all'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salvo il caso in cui tra
il numero delle operazioni regolate con pagamento
elettronico, registrate e memorizzate ai fini della
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il
numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una
discrepanza non superiore al 5 per cento.»
«Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto). - Omissis
2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso
di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale
compiute in giorni diversi, anche se non sono state
irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle
disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del
1997, e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
tre giorni ad un mese. In deroga all'art. 19, comma 7, del
medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche
nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni
consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o
trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione
con dati incompleti o non veritieri. Con riferimento alle
ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il
caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con
pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini
della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri,
e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una
discrepanza non superiore al 5 per cento.»
- Il testo dell'art. 36 e 37 del citato decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 36 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto (art. 11 del
decreto legislativo n. 471 del 1997)). - 1. Sono punite con
la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le
seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'art. 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'art. 13.
4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'art.
21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro
2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione
e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla
scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se,
nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione
corretta dei dati.
5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 1, comma
3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1°
luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro
2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400
mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite
massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze
stabilite dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e'
effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si
applica l'art. 13.
6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la
trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, commi 1,
1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni
regolate con pagamento elettronico, registrate e
memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei
corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti
elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore
al 5 per cento, se la violazione non ha inciso sulla
corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione
amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione,
comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun
trimestre. Non si applica l'art. 13. Le disposizioni di cui
ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di
violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione
dei pagamenti elettronici di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro
1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di
presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta
inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del
loro controllo. La sanzione non si applica se i dati
mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a
seguito di richiesta.
8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle
minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'art. 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5
milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni
che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui
all'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, e' punita con la sanzione amministrativa del
10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e'
omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e
un massimo di 30.000 euro.
9. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1
della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti
di attuazione di cui al medesimo comma. La sanzione di cui
al primo periodo si applica anche nel caso di mancato
collegamento dello strumento hardware o software mediante
il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui
all'art. 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'art.
2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati
o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le
disposizioni di cui al comma 1 del citato art. si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
12.000. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la
sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746 se la
violazione di cui al primo periodo si riferisce agli
apparecchi misuratori previsti dall'art. 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18. Con la stessa sanzione di cui al
secondo periodo e' punito, salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in
parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti
indicati nell'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, o
li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso,
nonche' chiunque, senza avere concorso nella
falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o
registri.
11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a euro
2.000.
12. Quando la garanzia di cui all'art. 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'art. 73, terzo comma, del
medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.000 a euro 4.000.
13. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica la sanzione
prevista dall'art. 33, comma 7. La sanzione e' raddoppiata
nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria
disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni
soggettive del soggetto passivo.
14. Il contribuente destinatario del provvedimento
emesso ai sensi dell'art. 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' soggetto alla sanzione amministrativa di euro
3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che
dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica
l'art. 13.
15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato
ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che
non adempie agli obblighi di cui all'art. 35, comma
7-quater, terzo periodo, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e' irrogata la
sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si
applica l'art. 13.»
«Art. 37 (Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette e imposta sul valore aggiunto). - 1. Quando e'
irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro
50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni
accessorie previste nel titolo I, per un periodo da tre a
sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere
elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata e'
superiore a euro 100.000.
2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei
confronti dei soggetti di cui all'art. 7, comma 3, le
soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui
al comma 1 sono ridotte alla meta'.
3. Qualora siano state contestate ai sensi dell'art.
18, nel corso di un quinquennio, quattro distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o
lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se
non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
delle disposizioni del titolo I, e' disposta la sospensione
della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita'
medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga
all'art. 126, comma 9, del testo unico della giustizia
tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024,
il provvedimento di sospensione e' immediatamente
esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi
oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la
sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei
mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo periodo si
applicano anche nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1,
1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, se le violazioni consistono nella mancata o non
tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella
memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non
veritieri. Con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le
sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero
delle operazioni regolate con pagamento elettronico,
registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei
dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei
pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non
superiore al 5 per cento.
4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente
per territorio in relazione al domicilio fiscale del
contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e'
assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le
sottoscrizioni del personale incaricato.
7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche
nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati
pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei
rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'art. 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi
dell'art. 31, comma 15.
8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti
iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso
di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
di emettere il documento certificativo dei corrispettivi
compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la
sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione
all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un
mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per
un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga
all'art. 126, comma 9, del testo unico della giustizia
tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024,
n. 175, il provvedimento di sospensione e' immediatamente
esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati
all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla
tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul
relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei
commi 4 e 5.
9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8
siano commesse nell'esercizio in forma associata di
attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al
medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli
associati.
10. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'art. 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e
al secondo periodo si applicano anche all'omessa
installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli
strumenti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure
alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di
cui al medesimo comma. Le sanzioni di cui al primo e
secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato
collegamento dello strumento hardware o software mediante
il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui
all'art. 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127.»
 
Art. 34

Disposizioni sanzionatorie in materia di adempimento collaborativo

1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 69-tricies bis e' inserito il seguente:
Articolo 69-triecies ter (Omesso pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate in materia di rischi fiscali nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo). - 1. Nei casi di mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 149, comma 2-quinquies, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
 
Art. 35

Disposizioni di coordinamento

1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, e' efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 1 e 2, 24, comma 1, 29, commi da 1 a 17, sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 368 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141.

Note all'art. 35:
- Il testo dell'art. 377 del citato decreto legislativo
19 giugno 2026, n. 117, e' il seguente:
«Art. 377 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del
presente testo unico si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2027.»
Il testo dell'art. 368 del citato decreto legislativo 5
agosto 2026, n. 141, e' il seguente:
«Art. 368 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del
presente testo unico si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2027.»
 
Art. 36

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 46.308.750 euro per l'anno 2027, di 4.331.250 euro per l'anno 2029, di 3.167.500 euro per l'anno 2031, di 8.680.000 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, di 8.727.666 euro per l'anno 2041 e di 4.627.666 euro annui a decorrere dall'anno 2042.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 10, 11, 22, 28 e 29, valutati in 73.191.250 euro per l'anno 2027, 41.595.000 euro per l'anno 2028, 31.468.750 euro per l'anno 2029, 36.062.500 euro per l'anno 2030, 32.632.500 euro per l'anno 2031, 27.120.000 euro per l'anno 2032, 27.120.000 euro per l'anno 2033, 36.672.334 euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2040, 31.172.334 euro annui a decorrere dall'anno 2041 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 46.308.750 euro per l'anno 2027, 4.331.250 euro per l'anno 2029, 3.167.500 euro per l'anno 2031, 8.680.000 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 8.727.666 euro per l'anno 2041 e 4.627.666 euro annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede:
a) quanto a 119,5 milioni di euro per l'anno 2027, 35,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, 39,9 milioni di euro per l'anno 2041 e 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2042 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 26, 27 e 29;
b) quanto a 5.795.000 euro per l'anno 2028, 262.500 euro per l'anno 2030 e 872.334 euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2040 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Note all'art. 36:
- Il testo dell'art. 62, comma 1, del citato decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' il seguente:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.»
 
Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.