| Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 147 |
| Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante: «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2026). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 13 e 14, recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province; Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, che ha introdotto: «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, lettera a), numero 1), che ha esteso a trentasei mesi il termine per l'attuazione della legge delega, e la lettera b), che ha previsto la possibilita' di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e di introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025; Preso atto che, nella seduta del 28 luglio 2026, la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 non ha raggiunto la prescritta intesa; Vista la deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, nella riunione del 29 luglio 2026, con la quale si e' dato atto delle ragioni del mancato raggiungimento dell'intesa sullo schema di decreto legislativo e si e' deciso di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente
1. Nella gestione dei tributi le regioni e gli enti locali assumono iniziative volte, in particolare, a: a) attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalita' di diffusione di informazioni in materia tributaria; b) implementare le attivita' di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti; c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti; d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti; e) introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente; f) semplificare le modalita' di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell'ente; g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilita'; h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali; i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati; l) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati. 2. Le regioni e gli enti locali assicurano l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia, a norma rispettivamente dell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212. Le regioni e gli enti locali provvedono, tra l'altro, a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.
NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella GazzettaUfficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di Promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si ripota l'art 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riportano gli artt. 13 e 14 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189: «Art. 13 (Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale: a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalita' applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento: 1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi, previsti a legislazione vigente, anche attraverso la possibilita' di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative; 2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialita' delle entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011; 3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanita', e' stabilita, a livello nazionale, in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56; b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo: 1) la modificazione e, ove necessario, l'abolizione nonche' l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia; 2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facolta' di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.» «Art. 14 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province: a) mantenere il principio della progressivita' fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali; b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potesta' regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonche' di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacita' fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica; d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacita' fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti; e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilita' a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio; f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti: 1) semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalita' di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilita' di adempiere mediante compensazione, con facolta' di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali; 2) revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere piu' efficienti le attivita' di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attivita' dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attivita' di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonche' sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate; 3) revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalita' delle sanzioni tributarie; g) attribuire agli enti locali la facolta' di prevedere direttamente, in virtu' dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potesta' regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge. 2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle citta' metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono: a) per le province, un tributo proprio destinato ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, con adeguata manovrabilita' e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonche' la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione; b) per le citta' metropolitane, un tributo proprio destinato ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, con adeguata manovrabilita' e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonche' la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.». - Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), della legge 8 agosto 2025, n. 120 (Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2025, n. 184: «Art. 1. - 1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, primo periodo, la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trentasei"; (omissis) b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) prevedere la possibilita' di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"; (omissis)». - Si riportano gli articoli 23, 63, 64-bis, comma 1-bis, 88, 245, comma 5 e 284-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 141 recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.: «Art. 23 (Conclusione delle trattative). - 1. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto, con uno o piu' creditori oppure con una o piu' parti interessate all'operazione di risanamento, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, e' idoneo ad assicurare la continuita' aziendale per un periodo non inferiore a due anni; b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62; c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonche' e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto da' atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza. 2. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore puo' anche, alternativamente: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56; b) chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), e' ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione e' proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies; d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo puo' accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4. 2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore puo' formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non puo' essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta e' rivolta e una relazione sulla completezza e veridicita' dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato. L'accordo e' sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo e' sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo e' sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarita' della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo e' privo di effetti. L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti. 2-ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, puo' essere apposta successivamente.» «Art. 63 (Transazione su crediti tributari e contributivi). - 1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente di cui all'articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando e' prevista la continuita' dell'impresa. 2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, e' depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Alla proposta di transazione e' allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 5, terzo e quarto periodo. L'adesione alla proposta e' espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione e' apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale. Quando la proposta ha oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e prevede una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui al quarto periodo, e' espresso dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta e' espressa dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale l'adesione alla proposta e' espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale. L'atto e' sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 3, l'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. Se la proposta di transazione e' modificata, il predetto termine e' aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Nei casi in cui la modifica contiene una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente e' aumentato di ulteriori novanta giorni. 3. La domanda di omologazione e' proposta una volta ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l'opposizione di cui all'articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione dell'avviso. 4. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale: a) l'accordo non ha carattere liquidatorio; b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti; c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti e' non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta; d) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo. 5. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 60 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo. 6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi: a) se, fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto; b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale e' pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa alla medesima data; 2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 7. L'ipotesi di cui al comma 6, lettera a), si verifica anche quando il proponente ha proseguito, ancorche' solo parzialmente, a seguito di fusione o scissione, cessione di azienda, anche di fatto, conferimento o affitto di azienda ovvero a seguito di atti produttivi di effetti analoghi, l'attivita' esercitata da un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti il deposito della proposta, ha concluso una transazione risolta di diritto ai sensi del comma 8, ovvero risponde a qualsiasi titolo di debiti tributari o contributivi del debitore originario. 8. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.» «Art. 64-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione). - 1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza puo' prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purche' la proposta sia approvata dall'unanimita' delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione. 1-bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore puo' proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta e' allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicita' dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta e' depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine e' aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente e' aumentato a novanta giorni. 2. La domanda e' presentata nelle forme dell'articolo 40, anche con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46. 3. Un professionista indipendente attesta la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano. 4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) valutata la ritualita' della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale; b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d). 5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. 6. L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonche' dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto puo' arrecare pregiudizio ai creditori o non e' coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106. 7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta e' approvata se e' raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purche' abbiano votato i creditori titolari di almeno la meta' del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purche' la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente e' di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta. 8. Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione. 9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87, commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e 102, nonche' le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114-bis e di cui al capo I del titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a 162. 9-bis. Quando il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o piu' rami su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, puo' autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresi' il rispetto del principio di competitivita' nella selezione dell'acquirente.» «Art. 88 (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). - 1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonche' dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuita' aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. 2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuita' aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale. 3. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. 4. Nel concordato in continuita' aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza e' raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. 5. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, e' presentata agli uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, e' presentata, per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi e, infine, per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. 6. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. 7. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.» «Art. 245 (Giudizio di omologazione). - 1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. 2. Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi. 3. La richiesta di omologazione si propone con ricorso a norma dell'articolo 124, comma 3. L'opposizione e' proposta con memoria depositata nel termine di cui al comma 2, terzo periodo. 4. Il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, nonche', se sono state proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con decreto motivato il concordato. 5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti e' conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale. 6. Il decreto che provvede sulla omologazione e' pubblicato a norma dell'articolo 45.» «Art. 284-bis (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). - 1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88. 2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della societa', ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge. 3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati dall'articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284. 4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l'autonomia delle masse attive e passive prevista dall'articolo 284.». - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno». - Si riporta il comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997: «3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.».
Note all'art. 1: - Si riportano gli artt. 1, commi 3, 3-bis e 3-ter e 6-bis, comma2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»: «Art. 1 (Principi generali). - (omissis) 3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge. 3-bis. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contradditorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalita' e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.». «Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). - (omissis) 2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. (omissis)». |
| | Allegato 1 TABELLA A FORNITURA DEI DATI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE CONFLUISCONO NELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - ANTA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2 Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale
1. All'articolo 118-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale»; b) al comma 1: 1) al primo periodo, la parola: «deliberazione» e' sostituita dalle parole: «legge o regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e la parola: «obbligato» e' sostituita dalle seguenti: «del tributo»; 2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le regioni e gli enti locali possono stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.»; c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per le entrate delle regioni e degli enti locali, per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 118-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 118-ter (Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale). - 1. Gli enti territoriali possono, con propria legge o regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo del tributo provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale. Le regioni e gli enti locali possono stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale. 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per le entrate delle regioni e degli enti locali, per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». |
| | Art. 3
Adempimento spontaneo degli obblighi tributari
1. Le regioni e gli enti locali, prima dell'avvio dell'attivita' di accertamento, possono inviare ai contribuenti comunicazioni con le quali mettono a disposizione degli stessi gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla determinazione dell'obbligazione tributaria, allo scopo di consentirne il corretto assolvimento tramite l'istituto del ravvedimento. Possono, altresi', inviare ai contribuenti avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti, prevedendo l'applicazione di una sanzione ridotta determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quella di cui all'articolo 14, comma 8, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 2. Il contribuente, entro sessanta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1, puo' inviare in forma scritta, anche telematica, chiarimenti in ordine ai dati contenuti nelle suddette comunicazioni e puo' trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ente territoriale in sede di controllo.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e' il seguente: «Art. 13 (Ravvedimento). - (omissis) 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.». - Il testo dell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 05 novembre 2024, n. 173 recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» e' il seguente: «Art. 14 (Ravvedimento (articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997)). - (omissis) 8. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.». - Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2024, n. 279, S.O. |
| | Art. 4 Estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali degli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza»
1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate-Riscossione», sono inserite le seguenti: «e agli enti pubblici territoriali», dopo le parole: «del debito», sono inserite le seguenti: «inerente ai tributi»; 2) dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni l'accordo e' sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»; b) all'articolo 63: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e di quelli degli enti pubblici territoriali»; 2) al comma 2, dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni l'accordo e' sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»; 3) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «l'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, le regioni e gli enti locali»; 3.2) al terzo periodo, dopo le parole: «Per l'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, le regioni e gli enti locali»; 4) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) nell'alinea, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «l'adesione», sono inserite le seguenti: «di tali creditori»; 4.2) alla lettera d), dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»; 5) al comma 5, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»; 6) al comma 6, lettera b), numero 1), dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»; 7) al comma 8, dopo le parole: «alle agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «, alle regioni e agli enti locali»; c) all'articolo 64-bis, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dagli enti locali»; d) all'articolo 88: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dagli enti locali»; 2) al comma 3, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali», e dopo le parole: «della predetta amministrazione» sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»; 3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali», e dopo le parole: «della predetta amministrazione», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»; 4) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) al primo periodo, dopo le parole: «agli uffici competenti», sono inserite le seguenti: «delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie», e dopo le parole: «del debitore», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonche' a ciascuna regione e a ciascun ente locale, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore»; 4.2) il secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonche' delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, e' presentata: a) per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale; b) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi; c) per gli enti pubblici territoriali, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1; d) per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale.»; 5) al comma 6, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per i tributi delle regioni e degli enti locali il voto sulla proposta e' espresso, ai sensi dell'articolo 107, dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»; e) all'articolo 245, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «della predetta amministrazione» sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»; f) all'articolo 284-bis dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Relativamente ai tributi delle regioni e degli enti locali, le proposte di cui al comma 1 sono in ogni caso presentate ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni cui il pagamento di tali tributi e' dovuto indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli artt. 23, comma 2-bis, 63, 64-bis, comma 1-bis, 88, 245 e 284-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Conclusione delle trattative). - (omissis) 2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore puo' formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione e agli enti pubblici territoriali che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito inerente ai tributi e dei relativi accessori. La proposta non puo' essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta e' rivolta e una relazione sulla completezza e veridicita' dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato. L'accordo e' sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo e' sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo e' sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Per i tributi dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni l'accordo e' sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali. Il giudice, verificata la regolarita' della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo e' privo di effetti. L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti. (omissis)». «Art. 63 (Transazione su crediti tributari e contributivi). - 1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali e di quelli degli enti pubblici territoriali, nonche' dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente di cui all'articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando e' prevista la continuita' dell'impresa. 2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, e' depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Alla proposta di transazione e' allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 5, terzo e quarto periodo. L'adesione alla proposta e' espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione e' apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale. Quando la proposta ha oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e prevede una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui al quarto periodo, e' espresso dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta e' espressa dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i tributi dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni l'accordo e' sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale l'adesione alla proposta e' espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale. L'atto e' sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 3, l'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. Se la proposta di transazione e' modificata, il predetto termine e' aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Nei casi in cui la modifica contiene una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente e' aumentato di ulteriori novanta giorni. 3. La domanda di omologazione e' proposta una volta ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria, le regioni e gli enti locali e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Per l'amministrazione finanziaria, le regioni e gli enti locali e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l'opposizione di cui all'articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione dell'avviso. 4. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria, delle regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l'adesione di tali creditori e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale: a) l'accordo non ha carattere liquidatorio; b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti; c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti e' non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta; d) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria, delle regioni e degli enti locali e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo. 5. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria, delle regioni e degli enti locali e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 60 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo. 6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi: a) se, fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto; b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, delle regioni e degli enti locali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale e' pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa alla medesima data; 2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 7. L'ipotesi di cui al comma 6, lettera a), si verifica anche quando il proponente ha proseguito, ancorche' solo parzialmente, a seguito di fusione o scissione, cessione di azienda, anche di fatto, conferimento o affitto di azienda ovvero a seguito di atti produttivi di effetti analoghi, l'attivita' esercitata da un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti il deposito della proposta, ha concluso una transazione risolta di diritto ai sensi del comma 8, ovvero risponde a qualsiasi titolo di debiti tributari o contributivi del debitore originario. 8. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali, alle regioni e agli enti locali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.». «Art. 64-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione). - (omissis) 1-bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore puo' proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, dalle regioni e dagli enti locali nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta e' allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicita' dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta e' depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine e' aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente e' aumentato a novanta giorni. (omissis)». «Art. 88 (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). - 1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, dalle regioni e dagli enti locali nonche' dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuita' aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. 2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuita' aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale. 3. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria, delle regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione, delle regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. 4. Nel concordato in continuita' aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria, delle regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione, delle regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza e' raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. 5. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, e' presentata agli uffici competenti delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore nonche' a ciascuna regione e a ciascun ente locale, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore. La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonche' delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, e' presentata: a) per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale; b) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi; c) per gli enti pubblici territoriali, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1; d) per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. 6. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i tributi delle regioni e degli enti locali il voto sulla proposta e' espresso, ai sensi dell'articolo 107, dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. 7. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.». «Art. 245 (Giudizio di omologazione). - (omissis) 5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria, delle regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione, delle regioni e degli enti locali o dei predetti enti e' conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale. (omissis)» «Art. 284-bis (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). - 1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88. 2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della societa', ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge. 3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati dall'articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284. 4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l'autonomia delle masse attive e passive prevista dall'articolo 284. 4-bis. Relativamente ai tributi delle regioni e degli enti locali, le proposte di cui al comma 1 sono in ogni caso presentate ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni cui il pagamento di tali tributi e' dovuto indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore.». |
| | Art. 5 Vigilanza sui soggetti iscritti nell'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali
1. L'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente: «Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali). - 1. Presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali; in una sezione separata del medesimo albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle stesse entrate. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), non possono svolgere attivita' di incasso diretto. 2. L'albo di cui al comma 1 e' tenuto da una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni e degli enti locali, designati dall'associazione nazionale comuni italiani e dall'unione province italiane, nonche' da rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate ulteriori disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della Commissione stessa. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese. 3. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, le condizioni e i requisiti professionali e morali, nonche' le cause di incompatibilita', rilevanti per l'iscrizione nell'albo e sono individuati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dal medesimo albo, connessi al venir meno di tali requisiti, nonche' disciplinati i relativi effetti. Con i medesimi regolamenti sono, inoltre, stabilite le modalita' per l'iscrizione e la verifica periodica dei requisiti richiesti per l'iscrizione. 4. La Commissione di cui al comma 2 non ha competenza in merito a eventuali irregolarita' riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonche' delle relative attivita' di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo. 5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e' istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali nonche' degli iscritti nell'albo di cui al comma 1. La partecipazione ai lavori della Commissione e' in ogni caso gratuita e non da' diritto ad alcun compenso, emolumenti o altre indennita', ne' a rimborsi spese. 6. La Commissione di cui al comma 5 adotta le linee guida relative: a) alla definizione di criteri riguardanti l'affidamento e le modalita' di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonche' delle relative attivita' di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalita'; b) agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari: 1) delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate; 2) delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attivita' affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate; 3) delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attivita' di accertamento e di riscossione. 7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definite le modalita' di trasmissione e pubblicazione, in via esclusivamente telematica, delle informazioni e dei dati di cui al comma 6. 8. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le iscrizioni nell'albo, eseguite ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022, continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 2 e 3. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dai medesimi provvedimenti per l'iscrizione nell'albo.». 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi 805 e 806 sono abrogati. |
| | Art. 6 Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160: a) dopo il comma 790 e' inserito il seguente: «790-bis. Salvo che per la riscossione dell'imposta di cui al comma 738, nel caso in cui i versamenti delle entrate degli enti locali sono effettuati attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la riscossione delle medesime entrate e' affidata a un soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le relative somme sono accreditate agli enti titolari e ai soggetti affidatari ciascuno per la quota di rispettiva competenza, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I soggetti affidatari emettono, entro il giorno 10 di ciascuna mensilita', fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati da PagoPA nel mese precedente, corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza. Il riversamento delle somme spettanti ai soggetti affidatari, relative a entrate riscosse sulla base di altri canali di pagamento, e' disciplinato dal comma 790.»; b) il comma 807 e' sostituito dal seguente: «807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale, secondo le modalita' previste dal codice civile: a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento e di riscossione delle entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; b) 5.000.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento e di riscossione delle entrate nelle regioni, nelle province e nelle citta' metropolitane, nonche' nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti; c) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti; d) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti; e) 1.000.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate, nelle regioni, nelle province e nelle citta' metropolitane, nonche' nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.». |
| | Art. 7
Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole: «e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva» sono soppresse; b) al comma 1: 1) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Fanno eccezione i casi in cui le entrate sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso. Fanno, altresi', eccezione le entrate rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore, presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio e le somme riscosse sono riversate sul conto corrente dell'ente creditore, entro il termine previsto dall'ente locale, comunque non superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla riscossione per essere acquisite al bilancio dell'ente stesso.»; 2) al secondo periodo, le parole: «al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU)».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal presente decreto: «Art. 2-bis (Interventi a tutela del pubblico denaro).- 1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalita' previste dallo stesso codice. Fanno eccezione i casi in cui le entrate sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso. Fanno, altresi', eccezione le entrate rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore, presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio e le somme riscosse sono riversate sul conto corrente dell'ente creditore, entro il termine previsto dall'ente locale, comunque non superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla riscossione per essere acquisite al bilancio dell'ente stesso. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato con le stesse modalita' di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale gia' riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3.». |
| | Art. 8
Disposizioni in materia di atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali
1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati alla lettera a) del presente comma, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027, o, se precedente, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascun tributo, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'atto di accertamento relativo a tributi regionali, emesso dalle regioni e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai quali detti enti hanno affidato il servizio di accertamento e di riscossione delle proprie entrate, di seguito denominati «soggetti affidatari», e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contengono anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero l'indicazione che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, relative all'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono, altresi', recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonche' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti e' riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi delle norme regionali approvate in materia di accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e all'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027 al citato articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, nonche' in caso di definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al terzo periodo, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e' ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'emanazione di detto decreto, le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono stabilite con apposito provvedimento della regione; c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata, se diverso da quello che ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo, informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione; d) in presenza di fondato pericolo debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera e nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa ivi prevista; e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo, di cui alla lettera a), procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di riscossione coattiva; f) le regioni e i soggetti affidatari si avvalgono, per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal titolo VI del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con esclusione dell'articolo 144 dello stesso testo unico; g) ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalita' determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza; h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 146 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; i) nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora, nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 111 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano le quote di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 209, comma 3 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ai fini del successivo riversamento al bilancio dello Stato, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 209, comma 4, del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; l) ai fini della procedura di riscossione di cui al presente comma, i riferimenti contenuti nelle norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a). 2. Il dirigente o il soggetto affidatario, con proprio provvedimento, nomina uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneita', previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato dalla regione, dalle associazioni rappresentative degli enti locali e dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria dell'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano ferme le abilitazioni gia' conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneita' all'esercizio delle funzioni e' subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione puo' essere revocata con provvedimento motivato. 3. L'atto di cui al comma 1 non e' suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando e' stato emesso per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da piu' annualita'. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e puo' essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 1 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. 4. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 1 e' divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, le regioni o gli affidatari devono inviare un sollecito di pagamento con cui avvisano il debitore che il termine indicato nell'atto e' scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero degli importi fino a 1.000 euro, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 145, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 5. In assenza di un'apposita disciplina legislativa regionale, le regioni o i soggetti affidatari, su richiesta del debitore, concedono la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficolta' e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili. 6. Le regioni possono ulteriormente regolamentare con propria legge condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01. 7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 5 e 6, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dalle regioni a norma del comma 6, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 9. 8. Ricevuta la richiesta di rateazione, le regioni o i soggetti affidatari possono iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive gia' avviate alla data di concessione della rateazione. 9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non puo' piu' essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 10. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. 11. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutivita' dell'atto di cui al comma 1 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale, che puo' essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dalle regioni con apposita legge. 12. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutivita' dell'atto di cui al comma 1, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2023, n. 100, nonche' dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie. 13. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 12 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 14. In caso di affidamento, da parte delle regioni, dell'attivita' di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 1. 15. Allo scopo di facilitare le attivita' di riscossione delle regioni si applicano le seguenti disposizioni in materia di accesso ai dati: a) ai fini della riscossione, anche coattiva, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; b) gli enti, sotto la propria responsabilita', consentono a tal fine ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali; c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalita' di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonche' del pubblico registro automobilistico. 16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le regioni e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' di accesso ai dati di cui al comma 15 esclusivamente per le finalita' e nei limiti ivi previsti. Il provvedimento introduce adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni. 17. Si applica l'articolo 1, commi da 809 a 813, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Note all'art. 8: - Il testo all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' il seguente: «Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni). - (omissis) 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attivita', i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente che la controlla; che svolga la propria attivita' solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. (omissis)». - Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' il seguente: «Art. 19 (Esecuzione delle sanzioni). - 1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario. 2. La commissione tributaria regionale puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie; la sanzione e' riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale e' proposto ricorso amministrativo, nei limiti della meta' dell'ammontare da questo stabilito. L'autorita' giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione puo' derivare un danno grave ed irreparabile, puo' disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia. 5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorita' giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria e' riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4. 6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo». - Il testo dell'articolo 126 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante «Testo unico della giustizia tributaria», e' il seguente: «Art. 126 (Pagamento del tributo e delle sanzioni in pendenza del processo (articoli 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997)). - 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado; d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto. 2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado. 3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. 4. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia. 5. Con riferimento all'esecuzione delle sanzioni, in caso di ricorso alle corti di giustizia tributaria, anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dai commi 1 e 2. 6. La corte di giustizia tributaria di secondo grado puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 106. 7. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'articolo 127. 8. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi del comma 2. 9. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.». - Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente: «Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione.). - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4-ter. 4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni: a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza; b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima. 5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica la sanzione pari al settanta per cento del credito utilizzato in compensazione. 5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al doppio. 6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle societa' controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. 7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.». - Il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali», e' il seguente: «Art. 38 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997)). - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 14, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 73, comma 1, lettere l) e m). 5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25 per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 6. 6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni: a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza; b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima. 7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si applica la sanzione pari al 70 per cento del credito utilizzato in compensazione. 8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la sanzione di cui al comma 7 e' aumentata dalla meta' al doppio. 9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 12, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle societa' controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. 10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente.». - Il Regio Decreto 4 aprile 1910, n. 639, Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1910, n. 227. - Il testo dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e' il seguente: «Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro. 1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attivita' professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore: a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito. 2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.». - Il testo dell'articolo 144 del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' il seguente: «Art. 144 (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 48-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 85, legge 30 dicembre 2024, n. 207)). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 105 nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 2. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a 2.500 euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026. 4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.». - Il testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e' il seguente: «Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. 2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.». - Il testo dell'articolo 146 del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' il seguente: «Art. 146 (Termine per l'inizio dell'esecuzione (articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)). - 1. L'agente della riscossione procede a espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento. 2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 102, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.». - Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e' il seguente: «Art. 2 (Disposizioni in materia di riscossione locale). - 1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017". 2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie. 2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attivita' di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO - Asset management company S.p.A. 2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis puo' riguardare anche i carichi gia' affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. 2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. le attivita' di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies. 2-quinquies. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. provvede alle attivita' di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarita' delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies. 2-sexies. Per le finalita' di cui al comma 2-quater, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. puo' costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o piu' patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed e' depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. 2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva. 2-octies. Per le attivita' di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o piu' operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e concorrenza. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attivita' di monitoraggio delle attivita' svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attivita' di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformita' alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilita' e corretta gestione delle risorse. 2-novies. I soggetti affidatari dell'attivita' di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare: a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneita' della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attivita' e l'assunzione del rischio operativo; b) della capacita' di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente; c) della capacita' organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilita' di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato; d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di piu' debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali. 2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate - Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facolta' di opposizione previste dalle normative vigenti. 2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies.». - Il testo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' il seguente: «Art. 30 (Interessi di mora). - 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.». - Il testo dell'articolo 111 del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' il seguente: «Art. 111 (Interessi di mora (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)). - 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 101, comma 4, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.». - Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' il seguente: «Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione). - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato: a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso; b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a); c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a); d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota puo' essere rimodulata fino alla meta', in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione. 4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilita' delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.». - Il testo dell'articolo 209 del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' il seguente: «Art. 209 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)). - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione, a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 3. Sono riversate e acquisite all'entrata del bilancio dello Stato: a) una quota, a carico del debitore, denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso; b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a); c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a); d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota puo' essere rimodulata fino alla meta', in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione. 4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilita' delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore. 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.». - Il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' il seguente: «Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4). 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.». - Il comma 544 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' il seguente: «544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.» - Il testo dell'articolo 145, comma 5, del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' il seguente: «Art. 145 (Espropriazione forzata (articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 20, comma 7-ter, della legge 23 febbraio 1999, n. 44)). - (omissis) 5. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, salvo il caso in cui l'Agenzia delle entrate abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneita' della documentazione ai sensi dell'articolo 120, comma 3, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. (omissis)». - Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2023, n. 100. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2001, n. 302. - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1997, n. 95. - Il decreto del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150. - Il testo dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' il seguente: «Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - (omissis) Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle attivita' economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui e' attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. (omissis)». - Si riportano i commi da 809 a 813 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160: «809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto. 810. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni. 811. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviate all'Agenzia delle entrate. 813. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.». |
| | Art. 9 Modifiche alla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali
1. All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a): 1) al primo periodo, dopo le parole: «n. 472» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,»; 2) al terzo periodo le parole: «e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997» sono sostituite con le seguenti: «dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, del citato articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024,»; 3) al quarto periodo, dopo le parole: «n. 471,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,»; b) alla lettera c), dopo le parole: «soggetto legittimato alla riscossione forzata» sono inserite le seguenti: «, se diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo,»; c) alla lettera f): 1) dopo le parole: «del 1997» sono inserite le seguenti: «, nonche' i soggetti di cui all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013,»; 2) dopo le parole: «n. 602,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal titolo VI del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33,»; 3) dopo le parole: «del 1973» sono inserite, in fine, le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 144 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;»; d) alla lettera h), dopo le parole: «del 1973» sono inserite, in fine, le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 146 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;»; e) alla lettera i): 1) dopo le parole: «n. 602 del 1973» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 111 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; 2) le parole: «comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 209, comma 3, del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ai fini del successivo riversamento al bilancio dello Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, del citato articolo 209, comma 4, del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025».
Note all'art. 9: - Si riporta il comma 792 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal presente decreto: «792. Le attivita' di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonche' il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresi' recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonche' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente e' riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, del citato articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, nonche' in caso di definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e' ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata, se diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo, informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione; d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c); e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di riscossione coattiva; f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche' i soggetti di cui all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal titolo VI del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 144 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalita' determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza; h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 146 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 111 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 209, comma 3, del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ai fini del successivo riversamento al bilancio dello Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, del citato articolo 209, comma 4, del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025; l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).». |
| | Art. 10
Estensione del privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti per i tributi delle regioni
1. All'articolo 13, comma 13, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e degli enti locali».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria). - (omissis) 13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi delle regioni e degli enti locali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (omissis)». |
| | Art. 11 Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali
1. La quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento per gli anni dal 2026 al 2028. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Note all'art. 11: - Il testo dell'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' il seguente: «Art. 2 (Devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare). - (omissis) 10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario: a) e' assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto; b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo; c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi: 1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio; 2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; 3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio; 4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita' di lavoro autonomo o di impresa; d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali; e) il sistema informativo della fiscalita' e' integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata. (omissis)». - Il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' il seguente: «Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.». |
| | Art. 12
Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi delle regioni e degli enti locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative in materia tributaria contenuta nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella parte I, titolo I, capo I del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 2. Per l'omesso o parziale versamento nel termine prescritto per ciascun tributo delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Per l'incompletezza dei documenti di versamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 40 del citato testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento, e a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell'articolo 14, comma 2, del citato testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 si applicano anche ai tributi delle regioni e degli enti locali. 4. All'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «dal duecento al quattrocento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente del 200 per cento e del 150 per cento dell'ammontare» e, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»; 5. All'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «dal 100 per cento al 200» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 100»; b) al secondo periodo, le parole: «dal 50 per cento al 100» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 40»; c) al terzo periodo, dopo la parola: «sanzione» ovunque ricorra e' inserita la seguente: «amministrativa»; d) al quarto periodo, dopo la parola: «sanzioni» e' inserita la seguente: «amministrative». 6. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 695 la parola: «IUC» e' sostituita dalla seguente: «TARI»; b) al comma 696 le parole: «dal 100 per cento al 200» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 100»; c) al comma 697 le parole: «dal 50 per cento al 100» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 40»; d) al comma 698 dopo la parola: «sanzione» e' inserita la seguente: «amministrativa». 7. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.»; b) al comma 3-bis, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.». 8. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.». 9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027.
Note all'art. 12: - Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente: «Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4-ter. 4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni: a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza; b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima. 5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica la sanzione pari al settanta per cento del credito utilizzato in compensazione. 5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al doppio. 6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle societa' controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. 7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.». - Il testo dell'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e' il seguente: «Art. 38 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997)). - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 14, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 73, comma 1, lettere l) e m). 5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25 per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 6. 6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni: a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza; b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima. 7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si applica la sanzione pari al 70 per cento del credito utilizzato in compensazione. 8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la sanzione di cui al comma 7 e' aumentata dalla meta' al doppio. 9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 12, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle societa' controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. 10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente.». - Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente: «Art. 15 (Incompletezza dei documenti di versamento). - 1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. 2. Il concessionario per la riscossione e' tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore. 2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.». - Il testo dell'articolo 40 del citato testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e' il seguente: «Art. 40 (Incompletezza dei documenti di versamento (articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997)). - 1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. 2. Il concessionario per la riscossione e' tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore. 3. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.». - Il testo dell'articolo 13, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' il seguente: «Art. 13 (Ravvedimento). - (omissis) 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (omissis)». - Il testo dell'articolo 14, comma 2, del citato testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e' il seguente: «Art. 14 (Ravvedimento (articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997)). - (omissis) 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (omissis)». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal presente decreto: «Art. 3. - (omissis) 31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa rispettivamente del 200 per cento e del 150 per cento dell'ammontare del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. (omissis)». - Si riporta il comma 775 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal presente decreto: «775. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune puo' applicare la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro. Le sanzioni amministrative di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.». - Si riporta il testo dei commi da 695 a 698 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal presente decreto: «695. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Imposta di soggiorno). - (omissis) 1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro. 2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. 3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del contributo nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - (omissis) 5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro. (omissis)». |
| | Art. 13
Tributi propri derivati dotati di maggiore autonomia impositiva
1 All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva». 2. Le eventuali norme di esenzione dal pagamento dalle tasse automobilistiche, previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2027, non esonerano dal pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la quale trovano applicazione le sole esenzioni della tassa automobilistica stabilite con legge statale.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Ulteriori tributi regionali). - (omissis) 2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva. (omissis)». - Il testo dell'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e' il seguente: «Art. 23 (Norme in materia tributaria). - (omissis) 21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato. (omissis)». |
| | Art. 14
Principio di territorialita'
1. All'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «La competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati, in ogni caso, in relazione al luogo di residenza del soggetto passivo del tributo di cui al trentaduesimo comma. Per le persone giuridiche si ha riguardo alla sede legale. Nel caso in cui la sede legale e' diversa dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito della tassa. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi piu' sedi secondarie in Italia, la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in base alla sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi della tassa automobilistica alla camera di commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi gia' iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA, indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del terzo periodo del comma 1, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, per sede della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.».
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dal presente decreto: «A decorrere dal 1° gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla L. 21 maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l'art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1976, n. 786. La competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati, in ogni caso, in relazione al luogo di residenza del soggetto passivo del tributo di cui al trentaduesimo comma. Per le persone giuridiche si ha riguardo alla sede legale. Nel caso in cui la sede legale e' diversa dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito della tassa. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi piu' sedi secondarie in Italia, la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in base alla sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi della tassa automobilistica alla camera di commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi gia' iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA, indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del terzo periodo del comma 1, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, per sede della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale. (omissis)». |
| | Art. 15
Semplificazione del pagamento
1. A decorrere dal 1° gennaio 2028, all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463» sono sostituite dalle seguenti: «al primo giorno del periodo di tassazione»; b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La tassa automobilistica e' corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria e' riferita a dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato per il periodo decorrente dal mese in cui e' avvenuta la cessazione o la sospensione, al mese precedente a quello corrispondente al mese di prima immatricolazione e il relativo versamento deve essere eseguito entro il mese successivo a quello in cui e' avvenuta la cessazione dall'esenzione o sospensione d'imposta. La tassa automobilistica puo' essere corrisposta quadrimestralmente a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo per le tipologie di veicoli individuate dalle regioni con propria legge. Per i veicoli immatricolati al 31 dicembre 2027, per i quali e' intervenuto un evento di cessazione dal regime di esenzione o sospensione di imposta successivamente al 31 dicembre 2027, la tassa automobilistica e' corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. Per gli ulteriori veicoli gia' immatricolati al 31 dicembre 2027 restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, salvo diverse disposizioni stabilite dalle singole leggi regionali.». 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 e' abrogato il decreto del Ministro delle finanze del 18 novembre 1998, n. 462, recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, previsto dall'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,7 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dal presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2028: «Art. 5. - (omissis) Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, al primo giorno del periodo di tassazione, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine senza conducente dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati. La tassa automobilistica e' corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria e' riferita a dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato per il periodo decorrente dal mese in cui e' avvenuta la cessazione o la sospensione, al mese precedente a quello corrispondente al mese di prima immatricolazione e il relativo versamento deve essere eseguito entro il mese successivo a quello in cui e' avvenuta la cessazione dall'esenzione o sospensione d'imposta. La tassa automobilistica puo' essere corrisposta quadrimestralmente a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo per le tipologie di veicoli individuate dalle regioni con propria legge. Per i veicoli immatricolati al 31 dicembre 2027, per i quali e' intervenuto un evento di cessazione dal regime di esenzione o sospensione di imposta successivamente al 31 dicembre 2027, la tassa automobilistica e' corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. Per gli ulteriori veicoli gia' immatricolati al 31 dicembre 2027 restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, salvo diverse disposizioni stabilite dalle singole leggi regionali.». - Il decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462 recante «Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1999, n. 4. - Il testo dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 e' il seguente: «Art. 18. - Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.». - Il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale», e' il seguente: «Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.». |
| | Art. 16
Adempimenti in materia di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente
1. All'articolo 7, comma 2-bis, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «gli utilizzatori» sono inserite le seguenti: «di veicoli»; b) dopo le parole: «commi 3-ter e 3-quater del presente articolo» sono inserite le seguenti: «nonche' a decorrere dal 1° gennaio 2027 gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente sulla base del contratto annotato al PRA, e fino alla data di scadenza del contratto stesso,»; 2. All'articolo 5, trentaduesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «a titolo di locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «e di locazione a lungo termine senza conducente»; b) le parole: «i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e» sono soppresse. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b) e 2 si applicano ai contratti di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente stipulati dal 1° gennaio 2027, a quelli stipulati prima di detta data che siano oggetto di proroga o rinnovo con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026, nonche', ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2027, la cui esecuzione abbia inizio a partire da tale data.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). - (omissis) 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori di veicoli a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalita' di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo, nonche' a decorrere dal 1° gennaio 2027 gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente sulla base del contratto annotato al PRA, e fino alla data di scadenza del contratto stesso, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo; e' configurabile la responsabilita' solidale della societa' di leasing e della societa' di locazione a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in cui queste abbiano provveduto, in base alle modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto. (omissis)». - Si riporta il testo dell'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dal presente decreto: «Art. 5. - (omissis) Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine senza conducente dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati. (omissis)». |
| | Art. 17
Interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il quarantaquattresimo comma e' sostituito dal seguente: «La cessione di veicoli da chiunque effettuata a soggetti che ne fanno professionalmente commercio determina l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica nel solo caso in cui venga trascritta al Pubblico registro automobilistico-PRA.»; b) il quarantacinquesimo comma e' sostituito dal seguente «L'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica di cui al quarantaquattresimo comma decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della cessione del veicolo e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le scadenze e i termini previsti dal trentaduesimo comma.»; c) il quarantaseiesimo comma e' sostituito dal seguente: «Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica di cui al quarantaquattresimo comma la consegna dei veicoli ai soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuata mediante procura speciale per la vendita, ne' l'esibizione della fattura di vendita al concessionario senza la trascrizione del titolo di proprieta' al PRA, ai sensi del quarantaquattresimo comma. Non interrompe, altresi', l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di un veicolo usato da parte di soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuato senza il rispetto delle modalita' previste al quarantaquattresimo comma.»; d) al quarantasettesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: «Le imprese consegnatarie» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al quarantaquattresimo comma»; 2) le parole: «o l'autoscafo» sono soppresse; 3) l'ultimo periodo e' soppresso. e) il quarantottesimo comma e' sostituito dal seguente: «Per ciascun veicolo per il quale, a seguito di trascrizione al PRA della relativa cessione secondo le modalita' indicate al quarantaquattresimo comma, si interrompe l'obbligo del pagamento del tributo, deve essere corrisposto all'ente impositore un diritto fisso pari ad euro 1,55, nei termini e con le modalita' stabilite dall'ente stesso. E' fatta salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di rinunciare ad introitare il diritto fisso.»; f) il quarantanovesimo comma e' sostituito dal seguente «Le trascrizioni al PRA di cui al quarantaquattresimo comma effettuate dopo sessanta giorni dalla data della cessione del veicolo non costituiscono titolo per beneficiare dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi tributari ricompresi fino alla data dell'effettiva trascrizione al PRA della cessione stessa.».
Note all'art. 17: - Il testo dell'articolo 5, quarantasettesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: «Art. 5. - (omissis) I soggetti di cui al quarantaquattresimo comma, salvo i casi di circolazione con targa di prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il veicolo per il quale e' stata richiesta l'interruzione del pagamento e' posto in circolazione anteriormente alla rivendita. (omissis)». |
| | Art. 18
Versamento a ente impositore incompetente
1. L'ente impositore che viene a conoscenza, anche a seguito di comunicazione dell'interessato, di aver introitato somme a titolo di tassa automobilistica spettanti ad un ente diverso da quello destinatario del tributo, attiva tempestivamente le procedure piu' idonee per il riversamento all'ente impositore competente degli importi indebitamente percepiti. 2. Gli enti impositori mettono a disposizione del contribuente il modello di comunicazione, o altro strumento tecnologico, utile a trasmettere i dati relativi agli estremi del pagamento, all'importo versato e al veicolo a cui si riferisce il versamento, sia all'ente impositore effettivo destinatario delle somme versate, sia all'ente che ha riscosso erroneamente la tassa automobilistica. |
| | Art. 19
Il fermo amministrativo del veicolo
1. All'articolo 5, trentasettesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La tassa automobilistica e' comunque dovuta nel caso di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 187 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dall'agente della riscossione o dai soggetti ai quali l'ente territoriale ha affidato il servizio di riscossione del tributo.».
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 5, trentasettesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dal presente decreto: «Art. 5. - (omissis) La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione. La tassa automobilistica e' comunque dovuta nel caso di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 187 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dall'agente della riscossione o dai soggetti ai quali l'ente territoriale ha affidato il servizio di riscossione del tributo. (omissis)». |
| | Art. 20
Adeguamento delle tariffe
1. Alla tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, come sostituita dalla tabella 2 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle tariffe della tassa automobilistica le parole: «Euro 4 e Euro 5», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «Euro 4, Euro 5 e superiori». 2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 relativa alle tariffe della tassa automobilistica per i motocicli dopo le parole: «Euro 3» sono inserite le seguenti: «e superiori». |
| | Art. 21
Tariffa per le autovetture adibite a noleggio con conducente
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per «autovetture da noleggio di rimessa» di cui all'allegato 1, tariffa C), n. 1) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, si intendono le «autovetture adibite a noleggio con conducente».
Note all'art. 21: - Il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e' il seguente: Art. 1 (Principi generali). - Omissis 2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. Omissis.». - Il testo dell'allegato 1, tariffa C), n. 1) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' il seguente: «1) per le autovetture da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per cento; per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1945 la riduzione del 60 per cento;». |
| | Art. 22 Integrazione e coordinamento degli archivi dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento e riscossione coattiva del tributo
1. All'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo la parola «acquisiti», sono inserite le seguenti: «nell'apposita sezione denominata "Archivio nazionale delle tasse automobilistiche - ANTA"», e la parola: «transitoriamente» e' soppressa; b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantirne il continuo aggiornamento.». 2. Il gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), ai sensi del citato articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, assicura alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'Agenzia delle entrate per i tributi erariali di propria competenza, lo svolgimento delle attivita' necessarie per garantire la completa integrazione e il coordinamento informatico tra l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e gli archivi dei singoli enti impositori sulla base degli indirizzi annualmente approvati dal comitato interregionale di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (CIGANTA), di cui al protocollo di intesa tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'economia e delle finanze del 15 aprile 2003, di concerto con il gestore del PRA stesso. Ferme restando le funzioni svolte direttamente dai singoli enti impositori, il gestore del PRA, nella tenuta dell'ANTA, provvede: alla gestione di specifiche tipologie di veicoli; allo svolgimento delle funzioni a supporto della piattaforma Pago-Pa, consistenti nella determinazione dell'importo dovuto e nell'abbinamento del versamento effettuato dal contribuente con l'ente impositore competente; all'integrazione dei dati dell'ANTA con i dati provenienti dalle fonti certificate della pubblica amministrazione e con i dati utili per le azioni di contrasto all'evasione fiscale; alla fornitura agli enti impositori dei dati necessari per la corretta gestione della tassa automobilistica; al controllo degli accessi all'ANTA da parte degli operatori autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264; all'analisi dei dati e allo svolgimento di studi a supporto delle politiche fiscali sia nazionali che regionali e provinciali. 3. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Agenzia delle entrate continuano a gestire i propri archivi dei dati rilevanti ai fini delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione con il gestore del PRA. La cooperazione e' regolata da un apposito disciplinare nel quale vengono individuate, tra quelle di seguito elencate, le attivita' informatiche messe a disposizione dal gestore del PRA relative: alla costituzione degli archivi degli enti impositori; alla gestione degli archivi degli enti impositori; all'aggiornamento e alla bonifica dei dati degli archivi; all'analisi e al controllo di qualita' dei dati; alla generazione delle liste delle posizioni fiscali; al controllo degli accessi agli archivi degli enti impositori da parte degli operatori autorizzati ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, alle modalita' di acquisizione delle informazioni e dei dati in possesso degli enti impositori necessari ad implementare gli archivi stessi. Nel disciplinare sono stabilite, altresi', le modalita' di verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, il controllo di qualita' sui risultati di gestione, il rimborso delle spese sostenute e documentate dal soggetto gestore del PRA e le relative modalita' di rendicontazione. 4. I servizi relativi alla gestione della fase di accertamento della tassa automobilistica sono svolti dall'ente impositore direttamente o, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, mediante affidamento ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La riscossione coattiva della tassa automobilistica puo' essere svolta direttamente dall'ente impositore o dai soggetti individuati ai sensi del citato articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o con l'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 8 seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel titolo VI del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, o puo' essere affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 5. Gli enti impositori e il gestore PRA per le azioni di bonifica dei rispettivi archivi possono avvalersi dei soggetti di cui alla legge n. 264 del 1991, stabilendone con apposito provvedimento le modalita' attuative, sentite le associazioni di categoria di questi ultimi maggiormente rappresentative a livello nazionale e ferma restando, in ogni caso, la necessaria convalida, da parte del titolare dell'archivio, dei dati acquisiti. 6. Al fine di garantire il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nell'ANTA e allo scopo di assicurare al contempo l'interoperabilita' delle banche dati, gli enti indicati nella tabella A, dell'allegato 1 al presente decreto, previa convenzione da sottoporre all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, forniscono gratuitamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, agli enti impositori e al gestore del PRA, i dati di rispettiva competenza necessari per la corretta applicazione della tassa automobilistica e per contrastarne l'evasione. Le medesime informazioni sono rese disponibili gratuitamente dal gestore del PRA alle citta' metropolitane e alle province per il contrasto all'evasione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Attivita' informatiche in favore di organismi pubblici). - (omissis) 2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonche' allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti nell'apposita sezione denominata "Archivio nazionale delle tasse automobilistiche - ANTA anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo in modo da garantirne il continuo aggiornamento. (omissis). - La legge 8 agosto 1991, n. 264 recante «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195. - Si riporta l'articolo 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: «Art. 51 (Attivita' informatiche in favore di organismi pubblici). - (omissis) 2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis. (omissis)». - Il testo dell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' il seguente: «Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni). - omissis) 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attivita', i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente che la controlla; che svolga la propria attivita' solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.». - Il Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1910, n. 227. - Il decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. - Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2025, n. 71, S.O. - Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e' il seguente: «Art. 2 (Disposizioni in materia di riscossione locale). - 1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017". 2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie. 2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attivita' di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO - Asset management company S.p.A. 2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis puo' riguardare anche i carichi gia' affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. 2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. le attivita' di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies. 2-quinquies. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. provvede alle attivita' di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarita' delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies. 2-sexies. Per le finalita' di cui al comma 2-quater, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. puo' costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o piu' patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed e' depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. 2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva. 2-octies. Per le attivita' di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o piu' operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e concorrenza. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attivita' di monitoraggio delle attivita' svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attivita' di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformita' alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilita' e corretta gestione delle risorse. 2-novies. I soggetti affidatari dell'attivita' di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare: a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneita' della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attivita' e l'assunzione del rischio operativo; b) della capacita' di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente; c) della capacita' organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilita' di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato; d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di piu' debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali. 2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate - Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facolta' di opposizione previste dalle normative vigenti. 2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies.». - Il testo dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: «Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni). - omissis) 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. omissis)». - Il testo dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' il seguente: «Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'imposta si applica anche alle formalita' di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1-bis. Le formalita' di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza. Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale sia distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attivita' della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore del noleggio dei veicoli, aventi piu' sedi secondarie in Italia, la provincia o la citta' metropolitana destinataria dell'imposta e' quella ove e' situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attivita'. 1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al comma 1-bis, gia' iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis. 2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalita' di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto devono eseguirsi piu' formalita' di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacita' fiscale tra province. 3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutivita' copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le formalita' effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa. 4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attivita', se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita. 4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta e' richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento e' stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute e' richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la citta' metropolitana provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis, in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province e le citta' metropolitane accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026. 6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonche' le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. 7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. 8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti. 9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 10. Abrogato 11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.». |
| | Art. 23 Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) al comma 1, dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: «detrazioni e»; 2) il comma 3 e' abrogato; b) all'articolo 6: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di base» sono inserite le seguenti: «fino ad azzerarla»; 2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso; 3) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le regioni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non e' dovuta e al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo.»; 4) al comma 11, dopo la parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «o azzeramento»; le parole: «e' esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusivamente» e la parola: «comporta» e' sostituita dalla seguente: «comportano». 2. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 1,23 per cento. Ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano con propria legge, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare la suddetta aliquota fino al limite massimo stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per le regioni a statuto ordinario, e fino al limite massimo stabilito dalle norme statali, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Note all'art. 23: - Si riporta il testo degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive). - 1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, puo' ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre detrazioni e deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15. 3. (abrogato) 4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.». «Art. 6 (Addizionale regionale all'IRPEF). - 1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario puo', con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base fino ad azzerarla e' pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non puo' essere superiore: a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. 2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facolta' delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base. 3. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12. 4. Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Le regioni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non e' dovuta e al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo. 5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresi' con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma. 6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta' orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale. 7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 2015. 8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 e' esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3, ultimo periodo. 9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 e' sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali e' stata applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per mancato rispetto del piano stesso. 10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. 11. L'eventuale riduzione o azzeramento dell'addizionale regionale all'IRPEF sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.». - Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente decreto: «Art. 50 (Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche). - (omissis) 3. L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 1,23 per cento. Ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano con propria legge, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare la suddetta aliquota fino al limite massimo stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per le regioni a statuto ordinario, e fino al limite massimo stabilito dalle norme statali, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se piu' favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi. (omissis)». |
| | Art. 24 Modifica del termine per l'adozione delle misure della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi
1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 21, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; b) al comma 29: 1) al primo periodo, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; 2) al secondo periodo le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «con legge entrata in vigore entro il 30 settembre».
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 21 e 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal presente decreto: «Art 3. - (omissis) 21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato. (omissis) 29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della regione entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni con legge entrata in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (omissis)». |
| | Art. 25
Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione
1. All'articolo 56, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 56, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente: «Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). - (omissis) 1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al comma 1-bis, gia' iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis. (omissis)». |
| | Art. 26
Semplificazione in materia di imposta municipale propria
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 759, lettera g-bis: 1) le parole: «secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrate in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,» sono sopresse; 2) dopo le parole: «diritto all'esenzione» sono inserite le seguenti: «utilizzando il modello di cui al successivo comma 768-bis»; 3) le parole: «Analoga comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Analoga dichiarazione»; b) dopo il comma 768 e' inserito il seguente: «768-bis. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e costituisce l'unica modalita' per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili. Per gli enti di cui al comma 759, lettera g), si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, puo' essere differito il termine di presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023.»; c) i commi 769 e 770 sono abrogati.
Note all'art. 26: - Si riporta il comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal presente decreto: «759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200; g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione utilizzando il modello di cui al successivo comma 768-bis. Analoga dichiarazione deve essere trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione.». |
| | Art. 27
Razionalizzazione della disciplina relativa all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine
1. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La base imponibile e' determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»; b) al comma 7, le parole: «13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» sono sostituite dalle seguenti: «1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dal presente decreto: «Art. 38 (Imposta immobiliare sulle piattaforme marine). - 1. A decorrere dall'anno 2020 e' istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione. 2. La base imponibile e' determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 3. L'imposta e' calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. E' riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, e' attribuita ai comuni individuati ai sensi del comma 4. E' esclusa la manovrabilita' dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante. 4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalita' di attribuzione e di versamento nonche' la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque adottato. 5. Limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvedera' all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020 di spettanza dei comuni. 5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta e' effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni. 6. Le attivita' di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilita' in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili. 8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.». |
| | Art. 28
Modifiche in materia di tariffa sui rifiuti
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 645, le parole: «e assimilati» sono soppresse; b) al comma 662, la parola: «assimilati» e' sostituita dalla seguente: «urbani»; c) al comma 667, le parole: «e dei rifiuti assimilati» sono soppresse; d) dopo il comma 649 e' inserito il seguente: «649-bis. Le utenze non domestiche che producono e conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al di fuori del servizio pubblico, e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di riciclo o recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria proporzionata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. La scelta di cui al primo periodo deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.»; e) al comma 654 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nella determinazione della tariffa e' prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa cio' deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.»; f) al comma 658 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.»; g) al comma 684, le parole: «alla IUC entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo» sono sostituite con le seguenti: «alla TARI, al comune o al gestore del servizio rifiuti, entro novanta giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo»; h) al comma 685, le parole: «entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data»; i) al comma 690, la parola: «IUC» e' sostituita dalla seguente: «TARI». 2. All'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quarto periodo e' soppresso. 3. L'articolo 208, comma 19-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' abrogato.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dei commi 645, 654, 658, 662, 667, 684, 685 e 690 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal presente decreto: «645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.» «654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Nella determinazione della tariffa e' prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa cio' deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.» «658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.» «662. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.» «667. Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.» «684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI, al comune o al gestore del servizio rifiuti, entro novanta giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unita' immobiliare, la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.» «685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro novanta giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.» «690. La TARI e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.» - Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come modificato dal presente decreto: «Art. 30 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga). - (omissis) 5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. (omissis)». - Si riporta il testo dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto: «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. 2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero dei rifiuti: a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi; b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3; c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g); d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11; e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorita' da essa delegata alla gestione della materia; f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale; g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e degli enti locali sul cui territorio e' realizzato l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. 5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. 6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione. 8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. 9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. 10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo della conformita' dell'impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico. 11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. 12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo' essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. 12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente decreto. 15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale. 17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis. 17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 e secondo gli standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico, indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) ragione sociale; b) sede legale dell'impresa autorizzata; c) sede dell'impianto autorizzato; d) attivita' di gestione autorizzata; e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; f) quantita' autorizzate; g) scadenza dell'autorizzazione. 17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER) secondo standard condivisi. 18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189. 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. 19-bis. (abrogato)». |
| | Art. 29 Modifiche all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di tassa sui rifiuti
1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' sostituito dal seguente: «Art. 238 (Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico). - 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.». |
| | Art. 30 Efficacia delle delibere relative al canone unico, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
1. A decorrere dall'anno 2026, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano alle delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone unico», di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le delibere regolamentari e tariffarie relative al canone unico gia' adottate per gli anni d'imposta dal 2021 al 2025 sono efficaci, in deroga al richiamato articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, per ciascun anno di riferimento, a condizione che siano inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011. Le delibere inserite ai sensi del secondo periodo sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 30 novembre 2026.
Note all'art. 30: - Il testo dell'articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' il seguente: «Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria). - (omissis) 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. (omissis)». - L'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», contiene la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. |
| | Art. 31
Altre disposizioni in materia di canone unico
1. All'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), dopo le parole: «suolo pubblico», sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile».
Note all'art. 31: - Si riporta il testo del comma 819 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», come modificato dal presente decreto: «819. Il presupposto del canone e': a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. (omissis)». |
| | Art. 32
Assoggettamento IMU dei fabbricati con rendita impugnata
1. In deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia delle entrate, il comune accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali. Entro gli stessi termini, e' richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Note all'art. 32: - Il testo del comma 161 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e' il seguente: «161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.». - L'articolo 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, contiene la disciplina dell'imposta municipale propria. - Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, recante «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300. |
| | Art. 33 Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale
1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)). - 1. A decorrere dall'anno 2027, alle regioni a statuto ordinario e' attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura, fermi i limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. 2. Con il decreto di cui al comma 1 e' stabilita un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF tale da garantire annualmente al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei seguenti trasferimenti statali in favore delle medesime regioni che sono soppressi a decorrere dall'anno 2027: a) somme a titolo di quota non sanita' della compartecipazione IVA, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per 424 milioni di euro annui; b) somma per l'erogazione gratuita di libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 110 milioni di euro annui; c) somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, per 34 milioni di euro annui; d) somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 per 5.259,6 milioni di euro annui. 3. Tenuto conto del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1, al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ai sensi dei commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo in favore delle medesime regioni, con dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti di cui al comma 2, incrementata, fermo quanto previsto dal secondo periodo, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi. Nelle more dell'aggiornamento della legge di contabilita', fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'entita' dell'incremento di cui al primo periodo puo' essere stabilita, ai sensi del suddetto articolo 21, nel disegno di legge di bilancio al fine di tenere conto dell'andamento delle entrate e dei risultati ottenuti dalle Regioni in termini di miglioramento di efficienza. Eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo di cui al primo periodo, come rimodulato ai sensi del secondo periodo, restano acquisite al bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti, nelle more dell'entrata in vigore della fase di perequazione a regime di cui all'articolo 15, i criteri di assegnazione annuale delle quote del fondo, nonche' i necessari meccanismi che consentano di garantire, nell'ambito della dotazione complessiva del fondo medesimo, forme di perequazione: a) prioritariamente in misura pari alla quota dei trasferimenti statali soppressi, ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7; b) per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard o, nelle more, secondo modalita' individuate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di auto coordinamento, nel rispetto del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione. 4. Negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7, alle amministrazioni statali e' affidato il coordinamento e il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 1. Nei medesimi ambiti e', comunque, assicurato dalle regioni, anche nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, il concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo, lettera p), e 119 della Costituzione. Le finalita' di cui al presente comma, ove necessario, sono assicurate anche attraverso il ricorso all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2028, e' disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4. 6. In considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicita' del gettito dell'IRPEF, potra' procedersi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1.»; b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per gli anni dal 2011 fino al termine dell'operativita' transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, l'aliquota e' determinata con le modalita' previste dall'articolo 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.». 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, le modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il principio di territorialita'. Il principio di territorialita' tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione puo' essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. Ai fini dell'applicazione del principio di territorialita' si tiene conto anche dei dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialita'.». 3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, l'aliquota di cui al comma 2, destinata al finanziamento del settore sanitario, e' stabilita in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.»; c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo» sono soppresse; d) all'articolo 7, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti: «1. A decorrere dall'anno 2028, possono essere soppressi ulteriori trasferimenti statali, rispetto a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, destinati alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle competenze regionali, aventi carattere di generalita' e permanenza, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In tal caso, l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF prevista dall'articolo 2, comma 1, e' rideterminata con il decreto di cui al comma 2 e si provvede all'adeguamento del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. 2. I trasferimenti statali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.»; e) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti: a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4; b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF; c) la compartecipazione al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 2; d) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; e) le quote del fondo perequativo di cui al comma 5; f) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.»; 2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e' valutato in base all'aliquota di base applicabile ai sensi dell'articolo 6.»; 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti: a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, commi 2 e 3; b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3), della citata legge n. 42 del 2009; c) la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 2; d) le quote del fondo perequativo di cui al comma 7.»; 4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. E' istituito un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalita' della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26.»; 5) al comma 7, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo con quota delle risorse del comma 4, lettere a), b) e c), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;»; 6) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione del comma 7, lettere a), b), c) e d), sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.»; 7) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi tre anni di operativita' transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo.». f) all'articolo 39, il comma 5 e' abrogato. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.», come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto). - 1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). 2. Per gli anni dal 2011 fino al termine dell'operativita' transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, l'aliquota e' determinata con le modalita' previste dall'articolo 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. 3. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, le modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il principio di territorialita'. Il principio di territorialita' tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione puo' essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. Ai fini dell'applicazione del principio di territorialita' si tiene conto anche dei dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialita'. 3-bis. Nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, l'aliquota di cui al comma 2, destinata al finanziamento del settore sanitario, e' stabilita in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.» - Si riporta il testo degli artt. 6, 7, 15 e 39 del citato decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Addizionale regionale all'IRPEF). - 1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario puo', con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base e' pari a 1,23 per cento. La maggiorazione non puo' essere superiore: a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. 2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facolta' delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base. 3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12. 4. Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. 5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresi' con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma. 6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta' orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale. 7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 2015. 8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 e' esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3, ultimo periodo. 9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 e' sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali e' stata applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per mancato rispetto del piano stesso. 10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. 11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF e' esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.». «Art. 7 (Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2028, possono essere soppressi ulteriori trasferimenti statali, rispetto a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, destinati alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle competenze regionali, aventi carattere di generalita' e permanenza, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In tal caso, l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF prevista dall'articolo 2, comma 1, e' rideterminata con il decreto di cui al comma 2 e si provvede all'adeguamento del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. 2. I trasferimenti statali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. 3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42.». «Art. 15 (Fase a regime e fondo perequativo). - 1. In conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti: a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4; b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF; c) la compartecipazione al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 2; d) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; e) le quote del fondo perequativo di cui al comma 5; f) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010. 2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e' valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e' valutato in base all'aliquota di base applicabile ai sensi dell'articolo 6. Il gettito e', inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. 3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5. 4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti: a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, commi 2 e 3; b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3), della citata legge n. 42 del 2009; c) la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 2; d) le quote del fondo perequativo di cui al comma 7. 5. E' istituito un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalita' della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26. 6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, e' determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9. E' inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo 9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato e' acquisito al bilancio dello Stato. 7. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle regioni sulla base dei seguenti criteri: a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo con quota delle risorse del comma 4, lettere a), b) e c), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante; b) le regioni con minore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante; c) il principio di perequazione delle differenti capacita' fiscali dovra' essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacita' fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacita' fiscale per abitante; d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalita' previste al comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa. 8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione del comma 7, lettere a), b), c) e d), sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. 8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi tre anni di operativita' transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo.» «Art. 39 (Disposizioni finali di coordinamento). - 1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009. 2. In coerenza con quanto stabilito con il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo, al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 9. 3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonche', in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilita' e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformita' con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2. 4. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la conferenza Stato-Regioni, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le politiche europee, nonche' dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruita' delle risorse, nonche' l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilita' con i citati vincoli di finanza pubblica. Il governo propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilita', ovvero individua con apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma. 5. (abrogato) 6. Si applicano anche alle province le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.». - Il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' il seguente: «Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.». |
| | Art. 34
Fondo in favore delle Regioni a statuto ordinario
1. In attuazione dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nel rispetto del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 3), della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di concorrere al recupero delle riduzioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito tra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Note all'art. 34: - Per il testo dell'articolo 39 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 si veda nelle note all'articolo 33. - Il testo dell'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111 e' il seguente: «Art. 2 (Principi generali del diritto tributario nazionale). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali: a) fermi restando i principi della progressivita' e dell'equita' del sistema tributario, stimolare la crescita economica e la natalita' attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilita', i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di eta', i lavoratori e le imprese; b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso: 1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonche' il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti; 2) la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonche' la piena realizzazione dell'interoperabilita' delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali; c) fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilita' di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari; d) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento: 1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni; 2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge; 3) alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualita', sussidiarieta' e solidarieta'; e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo: 1) la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti gia' in suo possesso; 2) nuove e piu' efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza; 3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilita'; f) assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112; g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento: 1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai principi di manovrabilita' e flessibilita' dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente; 2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni; 3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011; 4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; 5) allo sviluppo dell'interoperabilita' delle banche di dati del sistema informativo della fiscalita' per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009; 6) all'opportunita' di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196; 7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformita' ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011. 2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo puo' costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli enti territoriali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ne' altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica. 3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attivita' istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.» - Il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' il seguente: «Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali). - (omissis) 2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. Omissis.». - Il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' riportato nelle note all'articolo 33. |
| | Art. 35 Tavolo tecnico per la fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di compartecipazione ai tributi erariali
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Il tavolo ha il compito di studiare modalita' di fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di istituzione di meccanismi di compartecipazione a tributi erariali. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. |
| | Art. 36 Istituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le citta' metropolitane
1. A decorrere dall'anno 2027, e' istituita in favore delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura della compartecipazione e' fissata per l'anno 2027 nello 0,92 per cento e a decorrere dall'anno 2028 nello 0,97 per cento, dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 2. 2. Al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione, come determinate ai sensi del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito, a decorrere dall'anno 2027, un fondo, con una dotazione iniziale di 1.802,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.973,4 milioni di euro per l'anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030. Il fondo di cui al presente comma e' ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. 3. I criteri e le modalita' di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalita' di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonche' le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicita' del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026, d'intesa con la Conferenza Stato citta' e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 30 novembre 2026. 4. La compartecipazione di cui al comma 1 sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Il gettito dell'imposta sulla responsabilita' civile autoveicoli (RCA) di cui al primo periodo nei territori di cui al comma 1 e' acquisito allo Stato, per l'aliquota pari al 12,5 per cento, a decorrere dai versamenti effettuati dal mese di febbraio 2027. Le province e le citta' metropolitane di cui al comma 1, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, possono aumentare l'aliquota dell'imposta sulla RCA in misura non superiore a 3,5 punti percentuali e il relativo gettito e' attribuito alle medesime province e citta' metropolitane. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita' per il versamento dell'imposta per la quota di spettanza erariale e per l'eventuale maggiorazione di cui al terzo periodo. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 2029, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2029, e' disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti. Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicita' del gettito dell'IRPEF, potra' procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.802,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.973,4 milioni di euro per l'anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.125,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1.793,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.970,8 milioni di euro per l'anno 2028, 1.999,4 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.028,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2027, 2,6 milioni di euro per l'anno 2028, 41,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 97,6 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Note all'art. 36: - Il testo dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' il seguente: «29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la Commissione e' formata da quattordici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.». - Il testo dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' il seguente: «Art. 60 (Attribuzione alle province e ai comuni del gettito di imposte erariali). - 1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione. 2. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4. 4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario. 5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data.». - Il testo dell'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e' il seguente: «Art. 18 (Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da: a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990; b) un contributo dello Stato determinato secondo modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di euro 41.316.551,93 (lire 80 miliardi), iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000; c) una quota pari alla meta' dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. 2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, puo' essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a).». - Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.", e' il seguente: «Art. 17. - 1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. 2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di pubblicazione delle suddette delibere di variazione. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 2011, e' approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta e' corrisposta con le modalita' del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3 prevedendo l'obbligatorieta' della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n. 1216 del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le attivita' concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 5. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A. e la relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA. 7. Con il disegno di legge di stabilita', ovvero con disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell'IPT di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in conformita' alle seguenti norme generali: a) individuazione del presupposto dell'imposta nella registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive intestazioni; b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato; c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi; d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento; e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni; f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta. 8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31 dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle province l'IPT con le modalita' previste dalla vigente normativa. La riscossione puo' essere effettuata dall'ACI senza oneri per le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso.». - Per il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, si veda nelle note all'articolo 33. |
| | Art. 37
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. |
| | Art. 38
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 15, 33, 34 e 36, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 39
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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