Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 147
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante: «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2026).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 13 e 14, recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province;
Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, che ha introdotto: «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, lettera a), numero 1), che ha esteso a trentasei mesi il termine per l'attuazione della legge delega, e la lettera b), che ha previsto la possibilita' di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e di introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025;
Preso atto che, nella seduta del 28 luglio 2026, la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 non ha raggiunto la prescritta intesa;
Vista la deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, nella riunione del 29 luglio 2026, con la quale si e' dato atto delle ragioni del mancato raggiungimento dell'intesa sullo schema di decreto legislativo e si e' deciso di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Potenziamento delle forme di collaborazione
con il contribuente

1. Nella gestione dei tributi le regioni e gli enti locali assumono iniziative volte, in particolare, a:
a) attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalita' di diffusione di informazioni in materia tributaria;
b) implementare le attivita' di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti;
c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti;
e) introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente;
f) semplificare le modalita' di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell'ente;
g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilita';
h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali;
i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati;
l) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati.
2. Le regioni e gli enti locali assicurano l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia, a norma rispettivamente dell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212. Le regioni e gli enti locali provvedono, tra l'altro, a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella GazzettaUfficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
Promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si ripota l'art 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli artt. 13 e 14 della legge 9 agosto
2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma
fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
2023, n. 189:
«Art. 13 (Principi e criteri direttivi per la piena
attuazione del federalismo fiscale regionale). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel
rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo
119 della Costituzione, il Governo osserva altresi' i
seguenti principi e criteri direttivi specifici per
realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale
regionale:
a) rivedere le norme del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle
procedure e delle modalita' applicative necessarie ad
assicurare la completa attuazione dei principi in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario,
con particolare riferimento:
1) alla revisione del meccanismo previsto
dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del
2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a
statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei
trasferimenti statali soppressi, previsti a legislazione
vigente, anche attraverso la possibilita' di rimodulare
l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento
alternative;
2) all'attribuzione alle regioni a statuto
ordinario delle somme a titolo di compartecipazione
regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri
che assicurano l'attuazione del principio di
territorialita' delle entrate, da applicare anche al
recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 68 del 2011;
3) alla garanzia di prevedere che, nelle more
della definizione dell'aliquota di compartecipazione
all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto
legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo
4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, destinata al
finanziamento della sanita', e' stabilita, a livello
nazionale, in misura pari a quella individuata annualmente
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
recante la rideterminazione della compartecipazione
regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56;
b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:
1) la modificazione e, ove necessario,
l'abolizione nonche' l'eventuale trasformazione di alcuni
tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero
in tributi regionali dotati di maggiore autonomia;
2) la semplificazione degli adempimenti e degli
altri procedimenti tributari in linea con i principi e i
criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20,
anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni
della facolta' di disciplinarli con proprie leggi, con
particolare riferimento all'estensione dell'accertamento
esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche
sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate
erariali.»
«Art. 14 (Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema fiscale dei comuni, delle citta'
metropolitane e delle province). - 1. Nell'esercizio della
delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare
dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione,
il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni,
delle citta' metropolitane e delle province:
a) mantenere il principio della progressivita'
fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione
tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli
enti sui tributi statali;
b) consolidare il sistema dell'autonomia
finanziaria nell'ambito della potesta' regolamentare degli
enti locali in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione;
c) assicurare la piena attuazione del federalismo
fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia
finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a
tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di
assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni
fondamentali attribuite, nonche' di superare le differenze
territoriali per gli enti locali con minore capacita'
fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di
evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacita'
fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei
dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la
circolazione delle informazioni per accelerare
l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi
mancanti;
e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi
locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi,
alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle
esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la
manovrabilita' a garanzia del mantenimento della dimensione
complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;
f) prevedere, in linea con i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i
seguenti:
1) semplificazione degli adempimenti dichiarativi
e delle modalita' di versamento a carico dei contribuenti,
estendendo la possibilita' di adempiere mediante
compensazione, con facolta' di introdurre forme di
cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli
obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle
sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle
tecnologie digitali;
2) revisione del sistema della riscossione delle
entrate degli enti locali anche attraverso forme di
cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante
incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per
rendere piu' efficienti le attivita' di gestione delle
entrate degli enti locali con particolare riferimento alle
attivita' dirette all'individuazione di basi imponibili
immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare
anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad
effettuare l'attivita' di accertamento e di riscossione
delle entrate degli enti locali, nonche' sui soggetti che
svolgono esclusivamente le relative funzioni e attivita' di
supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione
delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi
partecipate;
3) revisione del sistema sanzionatorio, con
particolare riguardo al miglioramento della
proporzionalita' delle sanzioni tributarie;
g) attribuire agli enti locali la facolta' di
prevedere direttamente, in virtu' dell'autonomia
finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119
della Costituzione, tipologie di definizione agevolata,
anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le
entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli
enti locali, attraverso l'esercizio della potesta'
regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
h) razionalizzare le entrate anche di carattere
patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno
elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di
un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando
le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei
decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.
2. Al fine di garantire la separazione in due
distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e
alle citta' metropolitane, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo
fiscale, prevedono:
a) per le province, un tributo proprio destinato ad
assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, con
adeguata manovrabilita' e una compartecipazione a un
tributo erariale di carattere generale, anche in
sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonche' la
previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo
119 della Costituzione;
b) per le citta' metropolitane, un tributo proprio
destinato ad assicurare l'esercizio delle funzioni
fondamentali, con adeguata manovrabilita' e una
compartecipazione a un tributo erariale di carattere
generale, anche in sostituzione di tributi attualmente
esistenti, nonche' la previsione di un fondo perequativo ai
sensi dell'articolo 119 della Costituzione.».
- Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1) e
lettera b), della legge 8 agosto 2025, n. 120 (Modifiche
alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo
per la riforma fiscale 9, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 2025, n. 184:
«Art. 1. - 1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, primo periodo, la parola:
"ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trentasei";
(omissis)
b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), il numero
5) e' sostituito dal seguente:
"5) prevedere la possibilita' di estendere anche
ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento
dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis,
88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14
del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato
dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi";
(omissis)».
- Si riportano gli articoli 23, 63, 64-bis, comma
1-bis, 88, 245, comma 5 e 284-bis del decreto legislativo
12 gennaio 2019 n. 141 recante «Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 febbraio 2019, n. 38, S.O.:
«Art. 23 (Conclusione delle trattative). - 1. Quando
e' individuata una soluzione idonea al superamento della
situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti
possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o piu'
creditori oppure con una o piu' parti interessate
all'operazione di risanamento, che produce gli effetti di
cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione
dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, e' idoneo ad
assicurare la continuita' aziendale per un periodo non
inferiore a due anni;
b) concludere la convenzione di moratoria di cui
all'articolo 62;
c) concludere un accordo sottoscritto
dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre
parti interessate all'operazione di risanamento che vi
hanno aderito nonche' e dall'esperto che produce gli
effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e
324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto da' atto
che il piano di risanamento appare coerente con la
regolazione della crisi o dell'insolvenza.
2. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma
1, l'imprenditore puo' anche, alternativamente:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di
cui all'articolo 56;
b) chiedere l'omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60
e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2,
lettera c), e' ridotta al 60 per cento se il raggiungimento
dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o
se la domanda di omologazione e' proposta nei sessanta
giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo
17, comma 8;
c) proporre la domanda di concordato semplificato
per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo
25-sexies;
d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente
codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
L'imprenditore agricolo puo' accedere agli strumenti di cui
all'articolo 25-quater, comma 4.
2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore puo'
formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie
fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede
il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei
relativi accessori. La proposta non puo' essere formulata
in relazione ai tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la
relazione di un professionista indipendente che ne attesta
la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione
giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta e'
rivolta e una relazione sulla completezza e veridicita' dei
dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della
revisione legale, se esistente, o da un revisore legale
iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.
L'accordo e' sottoscritto dalle parti e comunicato
all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il
tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i
tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo
e' sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere
conforme della competente Direzione regionale. Per i
tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli l'accordo e' sottoscritto dal Direttore delle
Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione
territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi
emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore
delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata
la regolarita' della documentazione allegata e
dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in
alternativa, dichiara che l'accordo e' privo di effetti.
L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della
liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o
di accertamento dello stato di insolvenza oppure se
l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.
2-ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono
intervenire durante le trattative o a conclusione della
composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto,
quando prevista, puo' essere apposta successivamente.»
«Art. 63 (Transazione su crediti tributari e
contributivi). - 1. Nell'ambito delle trattative che
precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione
di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo' proporre
il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e
dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali,
nonche' dei contributi e premi amministrati dagli enti
gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni
obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data
di presentazione della proposta di transazione. In tali
casi l'attestazione del professionista indipendente di cui
all'articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali,
previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la
convenienza del trattamento proposto rispetto alla
liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere
liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non
deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando e'
prevista la continuita' dell'impresa.
2. La proposta di transazione, unitamente alla
documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, e'
depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88,
comma 5. Alla proposta di transazione e' allegata la
dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo
legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che la documentazione di cui al periodo precedente
rappresenta fedelmente e integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 88, comma 5, terzo e quarto periodo.
L'adesione alla proposta e' espressa con la sottoscrizione
dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente
Direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente
una Direzione provinciale, la sottoscrizione e' apposta
previo parere conforme della relativa Direzione regionale.
Quando la proposta ha oggetto tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate e prevede una falcidia del
debito originario, comprensivo dei relativi accessori,
superiore alla percentuale e all'importo definiti con
apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, il parere conforme di cui al quarto periodo, e'
espresso dalla struttura centrale individuata con il
medesimo provvedimento. Per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla
proposta e' espressa dalle competenti Direzioni
territoriali, dalla competente Direzione territoriale
interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per
gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi
previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale l'adesione alla proposta e' espressa con
la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del
Direttore dell'ufficio territoriale competente su decisione
del Direttore regionale. L'atto e' sottoscritto anche
dall'agente della riscossione in ordine al trattamento
degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'adesione
espressa sulla proposta di transazione equivale a
sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini
del comma 3, l'eventuale adesione dei creditori deve
intervenire entro novanta giorni dal deposito della
proposta di transazione. Se la proposta di transazione e'
modificata, il predetto termine e' aumentato di sessanta
giorni decorrenti dal deposito della modifica della
proposta presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma
5. Nei casi in cui la modifica contiene una nuova proposta,
il termine di cui al periodo precedente e' aumentato di
ulteriori novanta giorni.
3. La domanda di omologazione e' proposta una volta
ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui
al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore
avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle
imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di
forme di previdenza, assistenza e assicurazioni
obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta
elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale
dell'istante. Per l'amministrazione finanziaria e gli enti
gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni
obbligatorie, il termine per l'opposizione di cui
all'articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione
dell'avviso.
4. Il tribunale omologa gli accordi di
ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che
comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione
finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza,
assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla
base delle risultanze della relazione del professionista
indipendente, l'adesione e' determinante ai fini del
raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57,
comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da
parte del tribunale:
a) l'accordo non ha carattere liquidatorio;
b) il credito complessivo vantato dagli altri
creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari
ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
c) il soddisfacimento dell'amministrazione
finanziaria o dei predetti enti e' non deteriore rispetto
all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data
della proposta;
d) il soddisfacimento dei crediti
dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno
pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun
ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo
restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso
legale vigente nel corso di tale periodo.
5. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati
dagli altri creditori aderenti agli accordi di
ristrutturazione e' inferiore a un quarto dell'importo
complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori
aderenti, la disposizione di cui al comma 4 trova
applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di
cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la
percentuale di soddisfacimento dei crediti
dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno
pari al 60 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun
ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, e la
dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di
dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi
interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di
tale periodo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano
applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi:
a) se, fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58,
nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il
debitore ha concluso una transazione nell'ambito degli
accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto
debiti della stessa natura, risolta di diritto;
b) se ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
1) il debito nei confronti dell'amministrazione
finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza,
assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al
giorno anteriore a quello del deposito della proposta di
transazione fiscale e' pari o superiore all'ottanta per
cento dell'importo complessivo dei debiti maturati
dall'impresa alla medesima data;
2) il debito, tributario o previdenziale, deriva
prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali,
di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno
cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure
deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto
di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento
di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
7. L'ipotesi di cui al comma 6, lettera a), si
verifica anche quando il proponente ha proseguito,
ancorche' solo parzialmente, a seguito di fusione o
scissione, cessione di azienda, anche di fatto,
conferimento o affitto di azienda ovvero a seguito di atti
produttivi di effetti analoghi, l'attivita' esercitata da
un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti il
deposito della proposta, ha concluso una transazione
risolta di diritto ai sensi del comma 8, ovvero risponde a
qualsiasi titolo di debiti tributari o contributivi del
debitore originario.
8. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi
di ristrutturazione e' risolta di diritto se il debitore
non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali
e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e
assicurazioni obbligatorie.»
«Art. 64-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a
omologazione). - 1. Con il piano di ristrutturazione
soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale che non
dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato
di crisi o di insolvenza puo' prevedere il soddisfacimento
dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi
secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei,
distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga
agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle
disposizioni che regolano la graduazione delle cause
legittime di prelazione, purche' la proposta sia approvata
dall'unanimita' delle classi. In ogni caso i crediti
assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n.
1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro
integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.
1-bis. Prima della presentazione della domanda di
omologazione del piano il debitore puo' proporre il
pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi
accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonche' dei
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di
previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei
relativi accessori. Alla proposta e' allegata la relazione
del professionista indipendente incaricato ai sensi del
comma 3, che attesta, oltre alla veridicita' dei dati
aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore
di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione
giudiziale. La proposta e' depositata presso gli uffici
indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e
quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori
deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della
proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il
termine e' aumentato di sessanta giorni decorrenti dal
deposito della modifica della proposta e se la modifica si
sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al
periodo precedente e' aumentato a novanta giorni.
2. La domanda e' presentata nelle forme dell'articolo
40, anche con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1,
lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta
e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39,
commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5
dell'articolo 46.
3. Un professionista indipendente attesta la
veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano.
4. A seguito della presentazione del ricorso, il
tribunale pronuncia decreto con il quale:
a) valutata la ritualita' della proposta e
verificata la correttezza dei criteri di formazione delle
classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina
oppure conferma il commissario giudiziale;
b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47,
comma 2, lettere c) e d).
5. Dalla data della presentazione della domanda e
fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione
ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo
del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel
comma 6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente
interesse dei creditori.
6. L'imprenditore informa preventivamente il
commissario, per iscritto, del compimento di atti di
straordinaria amministrazione nonche' dell'esecuzione di
pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di
ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene
che l'atto puo' arrecare pregiudizio ai creditori o non e'
coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto
all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante
la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario
giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini
di cui all'articolo 106.
7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli
107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna
classe la proposta e' approvata se e' raggiunta la
maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in
mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei
crediti dei creditori votanti, purche' abbiano votato i
creditori titolari di almeno la meta' del totale dei
crediti della medesima classe. I creditori muniti di
diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro,
integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione,
e purche' la garanzia reale che assiste il credito
ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla
liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e
diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso
di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo
2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al
periodo precedente e' di trenta giorni. Se non ricorrono le
condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti
di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente,
sono inseriti in una classe distinta.
8. Il tribunale omologa con sentenza il piano di
ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte
le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente
eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il
tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla
proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non
inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di
apertura della liquidazione giudiziale alla data della
domanda di omologazione.
9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano
di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87,
commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e
102, nonche' le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI,
del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni
di cui agli articoli 112 e 114-bis e di cui al capo I del
titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di
cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla
presentazione della domanda unitamente alla proposta, al
piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39,
comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e
da 154 a 162.
9-bis. Quando il piano prevede, anche prima
dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo
dell'azienda o di uno o piu' rami su richiesta
dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalita'
degli atti rispetto alla continuita' aziendale e alla
migliore soddisfazione dei creditori, puo' autorizzare
l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o
uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo
2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure
ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti
interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti;
resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale
verifica altresi' il rispetto del principio di
competitivita' nella selezione dell'acquirente.»
«Art. 88 (Trattamento dei crediti tributari e
contributivi). - 1. Con il piano di concordato il debitore,
esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del
presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o
anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori
amministrati dalle agenzie fiscali nonche' dei contributi e
premi amministrati dagli enti gestori di forme di
previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei
relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione, indicato nella relazione di un
professionista indipendente. Fermo restando per il
concordato in continuita' aziendale il rispetto
dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e
contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i
tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono
essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli
offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e
interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli
enti di cui al primo periodo. Se il credito tributario o
contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di
degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere
differenziato rispetto a quello degli altri crediti
chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi,
dei crediti rispetto ai quali e' previsto un trattamento
piu' favorevole.
2. L'attestazione del professionista indipendente,
relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad
oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza
del trattamento proposto rispetto alla liquidazione
giudiziale e, nel concordato in continuita' aziendale, la
sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi
crediti rispetto alla liquidazione giudiziale.
3. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa
il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende
il voto contrario, da parte dell'amministrazione
finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza,
assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione
e' determinante ai fini del raggiungimento delle
percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche
sulla base delle risultanze della relazione del
professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento
della predetta amministrazione o degli enti gestori di
forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie
e' conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione
giudiziale.
4. Nel concordato in continuita' aziendale, ferme
restando le altre condizioni previste dall'articolo 112,
comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in
mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da
parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori
di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni
obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di
previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta
non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione
giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il
tribunale omologa se tale adesione e' determinante ai fini
del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista
dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa
maggioranza e' raggiunta escludendo dal computo le classi
dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini
della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2,
lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori
pubblici deve essere espressa.
5. Copia della proposta e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso il
tribunale, e' presentata agli uffici competenti sulla base
dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. La
documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla
copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e'
pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle
dichiarazioni integrative presentate fino alla data di
presentazione della domanda di trattamento dei crediti
tributari e contributivi, e' presentata, per l'Agenzia
delle entrate, alla competente Direzione provinciale o
regionale, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle
competenti Direzioni territoriali e alla competente
Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla
Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente
emessi e, infine, per gli enti previdenziali e
assicurativi, alla competente Direzione provinciale.
L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla
data della presentazione, deve trasmettere al debitore una
certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a
ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei
precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere
alla liquidazione dei tributi risultanti dalle
dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di
irregolarita', di accertamento, di liquidazione e di
addebito, unitamente a una certificazione attestante
l'entita' del debito derivante da atti di accertamento,
ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a
ruolo, nonche' dai ruoli vistati ma non ancora consegnati
all'agente della riscossione. Dopo la nomina del
commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle
certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti
previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106.
6. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle
entrate il voto sulla proposta e' espresso ai sensi
dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere
conforme della relativa Direzione regionale ove competente
sia una Direzione provinciale. Per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla
proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalle
competenti Direzioni territoriali, dalla competente
Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna
Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente
emessi. Per i contributi previdenziali amministrati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per i
premi amministrati dall'Istituto nazionale
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto
sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla
competente Direzione territoriale su decisione del
Direttore regionale.
7. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione
limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.»
«Art. 245 (Giudizio di omologazione). - 1. Decorso il
termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al
giudice delegato una relazione sul loro esito.
2. Se la proposta e' stata approvata, il giudice
delegato dispone che il curatore ne dia immediata
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al
proponente, affinche' richieda l'omologazione del
concordato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione
e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non e'
possibile procedere alla comunicazione con modalita'
telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa
un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore
a trenta giorni per la proposizione di eventuali
opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato,
e per il deposito da parte del comitato dei creditori di
una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il
comitato dei creditori non provvede nel termine, la
relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette
giorni successivi.
3. La richiesta di omologazione si propone con
ricorso a norma dell'articolo 124, comma 3. L'opposizione
e' proposta con memoria depositata nel termine di cui al
comma 2, terzo periodo.
4. Il tribunale, verificata la regolarita' della
procedura e l'esito della votazione, nonche', se sono state
proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assunti i
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio,
omologa con decreto motivato il concordato.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1,
secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe
dissenziente contesta la convenienza della proposta, il
tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito
possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non
inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione
giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto
contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli
enti gestori di forme di previdenza o assistenza
obbligatorie, quando il voto e' determinante ai fini del
raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244,
comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della
relazione del professionista indipendente di cui
all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento
della predetta amministrazione o dei predetti enti e'
conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione
della liquidazione giudiziale.
6. Il decreto che provvede sulla omologazione e'
pubblicato a norma dell'articolo 45.»
«Art. 284-bis (Trattamento dei crediti tributari e
contributivi). - 1. Le imprese di cui al comma 1
dell'articolo 284 possono presentare unitariamente le
proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88.
2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle
imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e
degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e
assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le
proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni
previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la
proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata
agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di
forme di previdenza, assistenza e assicurazioni
obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale
della societa', ente o persona fisica che, in base alla
pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice
civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento
oppure, in mancanza, dell'impresa che, alla data di
presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore
esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli
uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie
distintamente competenti ai sensi delle ordinarie
disposizioni di legge.
3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono
essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli
ivi indicati, anche quelli indicati dall'articolo 284,
comma 4, e con la proposta devono essere fornite le
informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo
articolo 284.
4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del
trattamento dei crediti tributari, l'autonomia delle masse
attive e passive prevista dall'articolo 284.».
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997:
«3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.».

Note all'art. 1:
- Si riportano gli artt. 1, commi 3, 3-bis e 3-ter e
6-bis, comma2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante
«Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente»:
«Art. 1 (Principi generali). - (omissis)
3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
3-bis. Le amministrazioni statali osservano le
disposizioni della presente legge concernenti la garanzia
del contradditorio e dell'accesso alla documentazione
amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il
divieto del bis in idem, il principio di proporzionalita' e
l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come
principi per le regioni e per gli enti locali che
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel
rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione alle disposizioni della
presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare
i procedimenti amministrativi di loro competenza, non
possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate
dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono
prevedere livelli ulteriori di tutela.».
«Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). -
(omissis)
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai
sensi del presente articolo per gli atti automatizzati,
sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di
controllo formale delle dichiarazioni individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche'
per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
(omissis)».
 
Allegato 1
TABELLA A FORNITURA DEI DATI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE CONFLUISCONO NELL'ARCHIVIO
NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - ANTA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in
caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario
o postale

1. All'articolo 118-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale»;
b) al comma 1:
1) al primo periodo, la parola: «deliberazione» e' sostituita dalle parole: «legge o regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e la parola: «obbligato» e' sostituita dalle seguenti: «del tributo»;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le regioni e gli enti locali possono stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.»;
c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per le entrate delle regioni e degli enti locali, per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 118-ter del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 118-ter (Riduzione di aliquote e tariffe delle
regioni e degli enti locali in caso di versamento con
addebito diretto sul conto corrente bancario o postale). -
1. Gli enti territoriali possono, con propria legge o
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilire una
riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle
tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali,
applicabile a condizione che il soggetto passivo del
tributo provveda ad adempiere mediante autorizzazione
permanente all'addebito diretto del pagamento su conto
corrente bancario o postale. Le regioni e gli enti locali
possono stabilire anche un importo massimo sul quale
applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute
oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione per le entrate delle regioni e degli enti
locali, per le quali la riscossione avviene esclusivamente
mediante il sistema dei versamenti unitari di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.».
 
Art. 3

Adempimento spontaneo degli obblighi tributari

1. Le regioni e gli enti locali, prima dell'avvio dell'attivita' di accertamento, possono inviare ai contribuenti comunicazioni con le quali mettono a disposizione degli stessi gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla determinazione dell'obbligazione tributaria, allo scopo di consentirne il corretto assolvimento tramite l'istituto del ravvedimento. Possono, altresi', inviare ai contribuenti avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti, prevedendo l'applicazione di una sanzione ridotta determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quella di cui all'articolo 14, comma 8, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
2. Il contribuente, entro sessanta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1, puo' inviare in forma scritta, anche telematica, chiarimenti in ordine ai dati contenuti nelle suddette comunicazioni e puo' trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ente territoriale in sede di controllo.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante «Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e' il
seguente:
«Art. 13 (Ravvedimento). - (omissis)
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
- Il testo dell'articolo 14, comma 8, del decreto
legislativo 05 novembre 2024, n. 173 recante «Testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali» e' il
seguente:
«Art. 14 (Ravvedimento (articolo 13 del decreto
legislativo n. 472 del 1997)). - (omissis)
8. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
- Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173
recante «Testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 novembre 2024, n. 279, S.O.
 
Art. 4
Estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali degli
istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza»

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate-Riscossione», sono inserite le seguenti: «e agli enti pubblici territoriali», dopo le parole: «del debito», sono inserite le seguenti: «inerente ai tributi»;
2) dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni l'accordo e' sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;
b) all'articolo 63:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e di quelli degli enti pubblici territoriali»;
2) al comma 2, dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni l'accordo e' sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;
3) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «l'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, le regioni e gli enti locali»;
3.2) al terzo periodo, dopo le parole: «Per l'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, le regioni e gli enti locali»;
4) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) nell'alinea, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «l'adesione», sono inserite le seguenti: «di tali creditori»;
4.2) alla lettera d), dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»;
5) al comma 5, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»;
6) al comma 6, lettera b), numero 1), dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»;
7) al comma 8, dopo le parole: «alle agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «, alle regioni e agli enti locali»;
c) all'articolo 64-bis, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dagli enti locali»;
d) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dagli enti locali»;
2) al comma 3, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali», e dopo le parole: «della predetta amministrazione» sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»;
3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali», e dopo le parole: «della predetta amministrazione», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»;
4) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) al primo periodo, dopo le parole: «agli uffici competenti», sono inserite le seguenti: «delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie», e dopo le parole: «del debitore», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonche' a ciascuna regione e a ciascun ente locale, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore»;
4.2) il secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonche' delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, e' presentata: a) per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale; b) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi; c) per gli enti pubblici territoriali, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1; d) per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale.»;
5) al comma 6, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per i tributi delle regioni e degli enti locali il voto sulla proposta e' espresso, ai sensi dell'articolo 107, dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;
e) all'articolo 245, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «della predetta amministrazione» sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»;
f) all'articolo 284-bis dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Relativamente ai tributi delle regioni e degli enti locali, le proposte di cui al comma 1 sono in ogni caso presentate ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni cui il pagamento di tali tributi e' dovuto indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli artt. 23, comma 2-bis, 63,
64-bis, comma 1-bis, 88, 245 e 284-bis del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23 (Conclusione delle trattative). - (omissis)
2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore puo'
formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie
fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione e agli enti
pubblici territoriali che prevede il pagamento, parziale o
dilazionato, del debito inerente ai tributi e dei relativi
accessori. La proposta non puo' essere formulata in
relazione ai tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la
relazione di un professionista indipendente che ne attesta
la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione
giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta e'
rivolta e una relazione sulla completezza e veridicita' dei
dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della
revisione legale, se esistente, o da un revisore legale
iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.
L'accordo e' sottoscritto dalle parti e comunicato
all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il
tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i
tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo
e' sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere
conforme della competente Direzione regionale. Per i
tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli l'accordo e' sottoscritto dal Direttore delle
Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione
territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi
emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore
delle medesime Direzioni centrali. Per i tributi dei
comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle
regioni l'accordo e' sottoscritto dal soggetto competente
secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e
degli enti locali. Il giudice, verificata la regolarita'
della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza
l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che
l'accordo e' privo di effetti. L'accordo si risolve di
diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o
della liquidazione controllata o di accertamento dello
stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue
integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze
previste, i pagamenti dovuti.
(omissis)».
«Art. 63 (Transazione su crediti tributari e
contributivi). - 1. Nell'ambito delle trattative che
precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione
di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo' proporre
il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e
dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali e
di quelli degli enti pubblici territoriali, nonche' dei
contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme
di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e
dei relativi accessori, sorti sino alla data di
presentazione della proposta di transazione. In tali casi
l'attestazione del professionista indipendente di cui
all'articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali,
previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la
convenienza del trattamento proposto rispetto alla
liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere
liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non
deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando e'
prevista la continuita' dell'impresa.
2. La proposta di transazione, unitamente alla
documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, e'
depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88,
comma 5. Alla proposta di transazione e' allegata la
dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo
legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che la documentazione di cui al periodo precedente
rappresenta fedelmente e integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 88, comma 5, terzo e quarto periodo.
L'adesione alla proposta e' espressa con la sottoscrizione
dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente
Direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente
una Direzione provinciale, la sottoscrizione e' apposta
previo parere conforme della relativa Direzione regionale.
Quando la proposta ha oggetto tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate e prevede una falcidia del
debito originario, comprensivo dei relativi accessori,
superiore alla percentuale e all'importo definiti con
apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, il parere conforme di cui al quarto periodo, e'
espresso dalla struttura centrale individuata con il
medesimo provvedimento. Per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla
proposta e' espressa dalle competenti Direzioni
territoriali, dalla competente Direzione territoriale
interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per
gli atti impositivi direttamente emessi. Per i tributi dei
comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle
regioni l'accordo e' sottoscritto dal soggetto competente
secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e
degli enti locali. Per i contributi previdenziali
amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale l'adesione alla proposta e' espressa con la
sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore
dell'ufficio territoriale competente su decisione del
Direttore regionale. L'atto e' sottoscritto anche
dall'agente della riscossione in ordine al trattamento
degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'adesione
espressa sulla proposta di transazione equivale a
sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini
del comma 3, l'eventuale adesione dei creditori deve
intervenire entro novanta giorni dal deposito della
proposta di transazione. Se la proposta di transazione e'
modificata, il predetto termine e' aumentato di sessanta
giorni decorrenti dal deposito della modifica della
proposta presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma
5. Nei casi in cui la modifica contiene una nuova proposta,
il termine di cui al periodo precedente e' aumentato di
ulteriori novanta giorni.
3. La domanda di omologazione e' proposta una volta
ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui
al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore
avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle
imprese l'amministrazione finanziaria, le regioni e gli
enti locali e gli enti gestori di forme di previdenza,
assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante
comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata
alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base
dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Per
l'amministrazione finanziaria, le regioni e gli enti locali
e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e
assicurazioni obbligatorie, il termine per l'opposizione di
cui all'articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione
dell'avviso.
4. Il tribunale omologa gli accordi di
ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che
comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione
finanziaria, delle regioni e degli enti locali o degli enti
gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni
obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze
della relazione del professionista indipendente, l'adesione
di tali creditori e' determinante ai fini del
raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57,
comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da
parte del tribunale:
a) l'accordo non ha carattere liquidatorio;
b) il credito complessivo vantato dagli altri
creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari
ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
c) il soddisfacimento dell'amministrazione
finanziaria o dei predetti enti e' non deteriore rispetto
all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data
della proposta;
d) il soddisfacimento dei crediti
dell'amministrazione finanziaria, delle regioni e degli
enti locali e degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie e' almeno pari al 50 per cento
dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore,
esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento
degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel
corso di tale periodo.
5. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati
dagli altri creditori aderenti agli accordi di
ristrutturazione e' inferiore a un quarto dell'importo
complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori
aderenti, la disposizione di cui al comma 4 trova
applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di
cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la
percentuale di soddisfacimento dei crediti
dell'amministrazione finanziaria, delle regioni e degli
enti locali e degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie e' almeno pari al 60 per cento
dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore,
esclusi sanzioni ed interessi, e la dilazione di pagamento
richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo
restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione
al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano
applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi:
a) se, fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58,
nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il
debitore ha concluso una transazione nell'ambito degli
accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto
debiti della stessa natura, risolta di diritto;
b) se ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
1) il debito nei confronti dell'amministrazione
finanziaria, delle regioni e degli enti locali e degli enti
gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni
obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del
deposito della proposta di transazione fiscale e' pari o
superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo
dei debiti maturati dall'impresa alla medesima data;
2) il debito, tributario o previdenziale, deriva
prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali,
di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno
cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure
deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto
di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento
di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
7. L'ipotesi di cui al comma 6, lettera a), si
verifica anche quando il proponente ha proseguito,
ancorche' solo parzialmente, a seguito di fusione o
scissione, cessione di azienda, anche di fatto,
conferimento o affitto di azienda ovvero a seguito di atti
produttivi di effetti analoghi, l'attivita' esercitata da
un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti il
deposito della proposta, ha concluso una transazione
risolta di diritto ai sensi del comma 8, ovvero risponde a
qualsiasi titolo di debiti tributari o contributivi del
debitore originario.
8. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi
di ristrutturazione e' risolta di diritto se il debitore
non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali,
alle regioni e agli enti locali e agli enti gestori di
forme di previdenza, assistenza e assicurazioni
obbligatorie.».
«Art. 64-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a
omologazione). - (omissis)
1-bis. Prima della presentazione della domanda di
omologazione del piano il debitore puo' proporre il
pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi
accessori amministrati dalle agenzie fiscali, dalle regioni
e dagli enti locali nonche' dei contributi amministrati
dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e
assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla
proposta e' allegata la relazione del professionista
indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta,
oltre alla veridicita' dei dati aziendali, la sussistenza
di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto
all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta
e' depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88,
comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo
88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale
adesione dei creditori deve intervenire entro novanta
giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la
proposta venga modificata, il termine e' aumentato di
sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica
della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova
proposta, il termine di cui al periodo precedente e'
aumentato a novanta giorni.
(omissis)».
«Art. 88 (Trattamento dei crediti tributari e
contributivi). - 1. Con il piano di concordato il debitore,
esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del
presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o
anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori
amministrati dalle agenzie fiscali, dalle regioni e dagli
enti locali nonche' dei contributi e premi amministrati
dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e
assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il
piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a
quella realizzabile, in ragione della collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione
giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o
ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione,
indicato nella relazione di un professionista indipendente.
Fermo restando per il concordato in continuita' aziendale
il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito
tributario e contributivo e' assistito da privilegio, la
percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie
non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a
quelli offerti ai creditori che hanno un grado di
privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione
giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle
agenzie e degli enti di cui al primo periodo. Se il credito
tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a
seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non
puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri
crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in
classi, dei crediti rispetto ai quali e' previsto un
trattamento piu' favorevole.
2. L'attestazione del professionista indipendente,
relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad
oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza
del trattamento proposto rispetto alla liquidazione
giudiziale e, nel concordato in continuita' aziendale, la
sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi
crediti rispetto alla liquidazione giudiziale.
3. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa
il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende
il voto contrario, da parte dell'amministrazione
finanziaria, delle regioni e degli enti locali o degli enti
gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni
obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del
raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109,
comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della
relazione del professionista indipendente, la proposta di
soddisfacimento della predetta amministrazione, delle
regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme
previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e'
conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione
giudiziale.
4. Nel concordato in continuita' aziendale, ferme
restando le altre condizioni previste dall'articolo 112,
comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in
mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da
parte dell'amministrazione finanziaria, delle regioni e
degli enti locali o degli enti gestori di forme di
previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la
proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione,
delle regioni e degli enti locali o degli enti gestori di
forme di previdenza, assistenza e assicurazioni
obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa
della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo
periodo il tribunale omologa se tale adesione e'
determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza
delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera
d), oppure se la stessa maggioranza e' raggiunta escludendo
dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In
ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo
112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei
creditori pubblici deve essere espressa.
5. Copia della proposta e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso il
tribunale, e' presentata agli uffici competenti delle
agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di
previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie sulla
base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore nonche' a
ciascuna regione e a ciascun ente locale, titolari dei
crediti oggetto della proposta di cui al comma 1,
indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore. La
documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla
copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e'
pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonche' delle
dichiarazioni integrative presentate fino alla data di
presentazione della domanda di trattamento dei crediti
tributari e contributivi, e' presentata: a) per l'Agenzia
delle entrate, alla competente Direzione provinciale o
regionale; b) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
alle competenti Direzioni territoriali e alla competente
Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla
Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente
emessi; c) per gli enti pubblici territoriali, ai comuni,
alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni,
titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma
1; d) per gli enti previdenziali e assicurativi, alla
competente Direzione provinciale. L'agente della
riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della
presentazione, deve trasmettere al debitore una
certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a
ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei
precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere
alla liquidazione dei tributi risultanti dalle
dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di
irregolarita', di accertamento, di liquidazione e di
addebito, unitamente a una certificazione attestante
l'entita' del debito derivante da atti di accertamento,
ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a
ruolo, nonche' dai ruoli vistati ma non ancora consegnati
all'agente della riscossione. Dopo la nomina del
commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle
certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti
previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106.
6. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle
entrate il voto sulla proposta e' espresso ai sensi
dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere
conforme della relativa Direzione regionale ove competente
sia una Direzione provinciale. Per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla
proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalle
competenti Direzioni territoriali, dalla competente
Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna
Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente
emessi. Per i tributi delle regioni e degli enti locali il
voto sulla proposta e' espresso, ai sensi dell'articolo
107, dal soggetto competente secondo le disposizioni degli
ordinamenti delle regioni e degli enti locali. Per i
contributi previdenziali amministrati dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale e per i premi
amministrati dall'Istituto nazionale dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta e'
espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente
Direzione territoriale su decisione del Direttore
regionale.
7. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione
limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».
«Art. 245 (Giudizio di omologazione). - (omissis)
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1,
secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe
dissenziente contesta la convenienza della proposta, il
tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito
possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non
inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione
giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto
contrario da parte dell'amministrazione finanziaria, delle
regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme
di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto e'
determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze
di cui all'articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla
base delle risultanze della relazione del professionista
indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta
di soddisfacimento della predetta amministrazione, delle
regioni e degli enti locali o dei predetti enti e'
conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione
della liquidazione giudiziale.
(omissis)»
«Art. 284-bis (Trattamento dei crediti tributari e
contributivi). - 1. Le imprese di cui al comma 1
dell'articolo 284 possono presentare unitariamente le
proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88.
2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle
imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e
degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e
assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le
proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni
previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la
proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata
agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di
forme di previdenza, assistenza e assicurazioni
obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale
della societa', ente o persona fisica che, in base alla
pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice
civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento
oppure, in mancanza, dell'impresa che, alla data di
presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore
esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli
uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie
distintamente competenti ai sensi delle ordinarie
disposizioni di legge.
3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono
essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli
ivi indicati, anche quelli indicati dall'articolo 284,
comma 4, e con la proposta devono essere fornite le
informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo
articolo 284.
4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del
trattamento dei crediti tributari, l'autonomia delle masse
attive e passive prevista dall'articolo 284.
4-bis. Relativamente ai tributi delle regioni e degli
enti locali, le proposte di cui al comma 1 sono in ogni
caso presentate ai comuni, alle province, alle citta'
metropolitane e alle regioni cui il pagamento di tali
tributi e' dovuto indipendentemente dal domicilio fiscale
del debitore.».
 
Art. 5
Vigilanza sui soggetti iscritti nell'Albo per l'accertamento e la
riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali). - 1. Presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali; in una sezione separata del medesimo albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle stesse entrate. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), non possono svolgere attivita' di incasso diretto.
2. L'albo di cui al comma 1 e' tenuto da una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni e degli enti locali, designati dall'associazione nazionale comuni italiani e dall'unione province italiane, nonche' da rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate ulteriori disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della Commissione stessa. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.
3. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, le condizioni e i requisiti professionali e morali, nonche' le cause di incompatibilita', rilevanti per l'iscrizione nell'albo e sono individuati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dal medesimo albo, connessi al venir meno di tali requisiti, nonche' disciplinati i relativi effetti. Con i medesimi regolamenti sono, inoltre, stabilite le modalita' per l'iscrizione e la verifica periodica dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
4. La Commissione di cui al comma 2 non ha competenza in merito a eventuali irregolarita' riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonche' delle relative attivita' di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e' istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali nonche' degli iscritti nell'albo di cui al comma 1. La partecipazione ai lavori della Commissione e' in ogni caso gratuita e non da' diritto ad alcun compenso, emolumenti o altre indennita', ne' a rimborsi spese.
6. La Commissione di cui al comma 5 adotta le linee guida relative:
a) alla definizione di criteri riguardanti l'affidamento e le modalita' di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonche' delle relative attivita' di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalita';
b) agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari:
1) delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate;
2) delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attivita' affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate;
3) delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attivita' di accertamento e di riscossione.
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definite le modalita' di trasmissione e pubblicazione, in via esclusivamente telematica, delle informazioni e dei dati di cui al comma 6.
8. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le iscrizioni nell'albo, eseguite ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022, continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 2 e 3. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dai medesimi provvedimenti per l'iscrizione nell'albo.».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi 805 e 806 sono abrogati.
 
Art. 6
Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
a) dopo il comma 790 e' inserito il seguente: «790-bis. Salvo che per la riscossione dell'imposta di cui al comma 738, nel caso in cui i versamenti delle entrate degli enti locali sono effettuati attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la riscossione delle medesime entrate e' affidata a un soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le relative somme sono accreditate agli enti titolari e ai soggetti affidatari ciascuno per la quota di rispettiva competenza, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I soggetti affidatari emettono, entro il giorno 10 di ciascuna mensilita', fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati da PagoPA nel mese precedente, corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza. Il riversamento delle somme spettanti ai soggetti affidatari, relative a entrate riscosse sulla base di altri canali di pagamento, e' disciplinato dal comma 790.»;
b) il comma 807 e' sostituito dal seguente: «807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale, secondo le modalita' previste dal codice civile:
a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento e di riscossione delle entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) 5.000.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento e di riscossione delle entrate nelle regioni, nelle province e nelle citta' metropolitane, nonche' nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
c) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
e) 1.000.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate, nelle regioni, nelle province e nelle citta' metropolitane, nonche' nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.».
 
Art. 7

Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva» sono soppresse;
b) al comma 1:
1) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Fanno eccezione i casi in cui le entrate sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso. Fanno, altresi', eccezione le entrate rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore, presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio e le somme riscosse sono riversate sul conto corrente dell'ente creditore, entro il termine previsto dall'ente locale, comunque non superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla riscossione per essere acquisite al bilancio dell'ente stesso.»;
2) al secondo periodo, le parole: «al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU)».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2-bis (Interventi a tutela del pubblico
denaro).- 1. In deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle
entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali
deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di
tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti
postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei
versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli
strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli
enti impositori o attraverso la piattaforma di cui
all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalita'
previste dallo stesso codice. Fanno eccezione i casi in cui
le entrate sono riscosse sulla base di un contratto a
canone fisso. Fanno, altresi', eccezione le entrate
rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore,
presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che
occupano aree mercatali o di posteggio e le somme riscosse
sono riversate sul conto corrente dell'ente creditore,
entro il termine previsto dall'ente locale, comunque non
superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla
riscossione per essere acquisite al bilancio dell'ente
stesso. Restano comunque ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, relative al versamento dell'imposta municipale propria
(IMU). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il
versamento deve essere effettuato con le stesse modalita'
di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei
versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, a decorrere dal
1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore
del relativo servizio che risulti comunque iscritto
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione
del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione
collettiva e solidale gia' riconosciute
dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in
presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da
parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre
il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e
dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. I
versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52,
comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n.
446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati
direttamente a favore dell'ente affidatario.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle
entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3.».
 
Art. 8

Disposizioni in materia di atto
di accertamento esecutivo per i tributi regionali

1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati alla lettera a) del presente comma, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027, o, se precedente, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascun tributo, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'atto di accertamento relativo a tributi regionali, emesso dalle regioni e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai quali detti enti hanno affidato il servizio di accertamento e di riscossione delle proprie entrate, di seguito denominati «soggetti affidatari», e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contengono anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero l'indicazione che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, relative all'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono, altresi', recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonche' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti e' riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi delle norme regionali approvate in materia di accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e all'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027 al citato articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, nonche' in caso di definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al terzo periodo, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e' ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'emanazione di detto decreto, le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono stabilite con apposito provvedimento della regione;
c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata, se diverso da quello che ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo, informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
d) in presenza di fondato pericolo debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera e nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa ivi prevista;
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo, di cui alla lettera a), procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di riscossione coattiva;
f) le regioni e i soggetti affidatari si avvalgono, per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal titolo VI del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con esclusione dell'articolo 144 dello stesso testo unico;
g) ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalita' determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;
h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 146 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora, nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 111 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano le quote di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 209, comma 3 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ai fini del successivo riversamento al bilancio dello Stato, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 209, comma 4, del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
l) ai fini della procedura di riscossione di cui al presente comma, i riferimenti contenuti nelle norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).
2. Il dirigente o il soggetto affidatario, con proprio provvedimento, nomina uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneita', previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato dalla regione, dalle associazioni rappresentative degli enti locali e dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria dell'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano ferme le abilitazioni gia' conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneita' all'esercizio delle funzioni e' subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione puo' essere revocata con provvedimento motivato.
3. L'atto di cui al comma 1 non e' suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando e' stato emesso per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da piu' annualita'. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e puo' essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 1 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
4. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 1 e' divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, le regioni o gli affidatari devono inviare un sollecito di pagamento con cui avvisano il debitore che il termine indicato nell'atto e' scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero degli importi fino a 1.000 euro, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 145, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
5. In assenza di un'apposita disciplina legislativa regionale, le regioni o i soggetti affidatari, su richiesta del debitore, concedono la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficolta' e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
6. Le regioni possono ulteriormente regolamentare con propria legge condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 5 e 6, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dalle regioni a norma del comma 6, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 9.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, le regioni o i soggetti affidatari possono iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive gia' avviate alla data di concessione della rateazione.
9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non puo' piu' essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
10. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
11. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutivita' dell'atto di cui al comma 1 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale, che puo' essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dalle regioni con apposita legge.
12. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutivita' dell'atto di cui al comma 1, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2023, n. 100, nonche' dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
13. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 12 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
14. In caso di affidamento, da parte delle regioni, dell'attivita' di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 1.
15. Allo scopo di facilitare le attivita' di riscossione delle regioni si applicano le seguenti disposizioni in materia di accesso ai dati:
a) ai fini della riscossione, anche coattiva, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
b) gli enti, sotto la propria responsabilita', consentono a tal fine ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalita' di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonche' del pubblico registro automobilistico.
16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le regioni e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' di accesso ai dati di cui al comma 15 esclusivamente per le finalita' e nei limiti ivi previsti. Il provvedimento introduce adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni.
17. Si applica l'articolo 1, commi da 809 a 813, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Note all'art. 8:
- Il testo all'articolo 52, comma 5, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' il seguente:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - (omissis)
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
(omissis)».
- Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e' il seguente:
«Art. 19 (Esecuzione delle sanzioni). - 1. In caso di
ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui
non e' prevista riscossione frazionata si applicano le
disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario.
2. La commissione tributaria regionale puo'
sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili,
le previsioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
3. La sospensione deve essere concessa se viene
prestata la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Quando non sussiste la giurisdizione delle
commissioni tributarie; la sanzione e' riscossa
provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale e'
proposto ricorso amministrativo, nei limiti della meta'
dell'ammontare da questo stabilito. L'autorita' giudiziaria
ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione puo'
derivare un danno grave ed irreparabile, puo' disporre la
sospensione e deve disporla se viene offerta idonea
garanzia.
5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorita'
giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la
decisione dell'organo amministrativo, la sanzione
pecuniaria e' riscossa per intero o per il suo residuo
ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva
l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello
secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.
6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo
grado la somma corrisposta eccede quella che risulta
dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi
dell'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il
provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo».
- Il testo dell'articolo 126 del decreto legislativo 14
novembre 2024, n. 175 recante «Testo unico della giustizia
tributaria», e' il seguente:
«Art. 126 (Pagamento del tributo e delle sanzioni in
pendenza del processo (articoli 68 del decreto legislativo
n. 546 del 1992 e 19 del decreto legislativo n. 472 del
1997)). - 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle
singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la
riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio
davanti alle corti di giustizia tributaria, il tributo, con
i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve
essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di
giustizia tributaria di primo grado che respinge il
ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della
corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque
non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente
il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella
sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo
grado;
d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del
giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di
cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero
importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli
importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto
gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo
corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla
sentenza della corte di giustizia tributaria, con i
relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve
essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla
notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione
del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza
a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia
tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e'
pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia
tributaria di secondo grado.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte
dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con
ricorso in cassazione.
4. Il pagamento, in pendenza di processo, delle
risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione 2020/2053/UE,
Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e dell'imposta
sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta
disciplinato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e
dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.
5. Con riferimento all'esecuzione delle sanzioni, in
caso di ricorso alle corti di giustizia tributaria, anche
nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata si
applicano le disposizioni dettate dai commi 1 e 2.
6. La corte di giustizia tributaria di secondo grado
puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto
compatibili, le previsioni dell'articolo 106.
7. La sospensione deve essere concessa se viene
prestata la garanzia di cui all'articolo 127.
8. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo
grado la somma corrisposta eccede quella che risulta
dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi del
comma 2.
9. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il
provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.».
- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e' il seguente:
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione.). - 1. Chi
non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze,
i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
venticinque per cento di ogni importo non versato, anche
quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di
calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione
annuale, risulti una maggiore imposta o una minore
eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui
al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi
di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si
considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti
rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere
g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non
spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la
sanzione pari al venticinque per cento del credito
utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo
periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in
difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non
previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non
sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma
4-ter.
4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta
euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in
difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di
carattere strumentale, sempre che siano rispettante
entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di
decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle
imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della
violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro
un anno dalla commissione della violazione medesima.
5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero
1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si
applica la sanzione pari al settanta per cento del credito
utilizzato in compensazione.
5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater),
numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la
sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al
doppio.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma
, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 , si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.».
- Il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173 recante «Testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali», e' il seguente:
«Art. 38 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione (articolo 13
del decreto legislativo n. 471 del 1997)). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
25 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in
seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione
dell'articolo 14, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi
di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano
inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente
previsti dall'articolo 73, comma 1, lettere l) e m).
5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante
ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica,
salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25
per cento del credito utilizzato in compensazione. La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il
credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti
amministrativi non previsti a pena di decadenza e le
relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini
stabiliti dal comma 6.
6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il
credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei
prescritti adempimenti amministrativi di carattere
strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le
seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di
decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle
imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della
violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro
un anno dalla commissione della violazione medesima.
7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si
applica la sanzione pari al 70 per cento del credito
utilizzato in compensazione.
8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la
sanzione di cui al comma 7 e' aumentata dalla meta' al
doppio.
9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma
12, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello
competente.».
- Il Regio Decreto 4 aprile 1910, n. 639, Approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1910,
n. 227.
- Il testo dell'art. 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e' il seguente:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui
all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche al pagamento di importi superiori a
duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al
medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e'
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.
1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo
54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per
l'attivita' professionale dai medesimi svolta, anche in
favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello
Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026,
anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal
caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se
il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a
cinquemila euro e, in caso affermativo, sono tenuti a
procedere, direttamente in base all'esito della verifica,
al pagamento in favore:
a) dell'agente della riscossione, fino a
concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme
eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.».
- Il testo dell'articolo 144 del Testo unico in materia
di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' il seguente:
«Art. 144 (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni (articolo 48-bis decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1,
comma 85, legge 30 dicembre 2024, n. 207)). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il
pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano,
anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al pagamento e segnalano la circostanza
all'agente della riscossione competente per territorio, ai
fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle
somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si
applica alle aziende o societa' per le quali sia stato
disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo
240-bis del codice penale o del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero che abbiano ottenuto la
dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 105 nonche'
ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un
pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate
aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16
gennaio 2018.
2. Limitatamente alle somme dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche al pagamento di importi superiori a
2.500 euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo
comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno a 5.000 euro.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con
riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
5. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.».
- Il testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e' il seguente:
«Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.
Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei
confronti del quale procede, salve le disposizioni relative
alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in
conformita' al modello approvato con decreto del Ministero
delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla
data della notifica.».
- Il testo dell'articolo 146 del Testo unico in materia
di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' il seguente:
«Art. 146 (Termine per l'inizio dell'esecuzione
(articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602)). - 1. L'agente della riscossione
procede a espropriazione forzata quando e' inutilmente
decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione
della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del
quale procede, salve le disposizioni relative alla
dilazione e alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo 102, di un avviso che contiene l'intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in
conformita' al modello approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate e perde efficacia
trascorso un anno dalla data della notifica.».
- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, e' il seguente:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di riscossione
locale). - 1. All'articolo 10, comma 2-ter del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole:
"31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2017".
2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni
locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare
di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale
le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate tributarie o patrimoniali proprie.
2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare
il servizio relativo alle attivita' di riscossione coattiva
delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO -
Asset management company S.p.A.
2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis puo'
riguardare anche i carichi gia' affidati all'Agenzia delle
entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al
comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO - Asset
Management Company S.p.A. le attivita' di riscossione
coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da
2-quinquies a 2-undecies.
2-quinquies. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A.
provvede alle attivita' di riscossione dei crediti affidati
in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella
titolarita' delle amministrazioni locali, alle condizioni
che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate
nel decreto di cui al comma 2-undecies.
2-sexies. Per le finalita' di cui al comma 2-quater,
l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. puo' costituire,
con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o
piu' patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste
dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni
destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti
per un valore anche superiore al 10 per cento del
patrimonio netto della societa'. La deliberazione
dell'organo di amministrazione determina i beni e i
rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del
codice civile.
2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono
della facolta' di cui al comma 2-bis e che, al termine dei
contratti in essere con i soggetti affidatari della
riscossione coattiva, registrano una percentuale di
riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1,
tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale
definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene
obbligatorio il ricorso all'AMCO - Asset Management Company
S.p.A. per la riscossione coattiva.
2-octies. Per le attivita' di cui ai commi da 2-bis a
2-septies, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. si
avvale di uno o piu' operatori dotati dei requisiti di cui
al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura
competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita' e concorrenza. L'AMCO - Asset Management
Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di
riscossione ed effettua un'attivita' di monitoraggio delle
attivita' svolte da ciascun soggetto affidatario
dell'attivita' di riscossione e di rendicontazione dei
flussi di cassa, in conformita' alle disposizioni in
materia di trasparenza, tracciabilita' e corretta gestione
delle risorse.
2-novies. I soggetti affidatari dell'attivita' di
riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono
selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti
iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura
competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi
di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO -
Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al
comma 2-undecies e in particolare:
a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e
dell'idoneita' della stessa a garantire l'effettivo
svolgimento dell'attivita' e l'assunzione del rischio
operativo;
b) della capacita' di attuare procedure di recupero
coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei
diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in
materia di tutela del contribuente;
c) della capacita' organizzativa, tecnologica e
operativa, inclusa la disponibilita' di strumenti
informatici e di personale qualificato e numericamente
adeguato;
d) della dotazione di sistemi di segregazione dei
crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei
presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti
d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi
esposizioni debitorie nei confronti di piu' debitori, tra
cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti
creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.
2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di
cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO - Asset
Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata
dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i
poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate - Riscossione
di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le
tutele e le facolta' di opposizione previste dalle
normative vigenti.
2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 1°
marzo 2026, sono stabilite le modalita' di attuazione dei
commi da 2-bis a 2-decies.».
- Il testo dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' il seguente:
«Art. 30 (Interessi di mora). - 1. Decorso inutilmente
il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme
iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie
e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della
notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli
interessi di mora al tasso determinato annualmente con
decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media
dei tassi bancari attivi.».
- Il testo dell'articolo 111 del Testo unico in materia
di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' il seguente:
«Art. 111 (Interessi di mora (articolo 30 decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)). -
1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo
101, comma 4, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le
sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi si
applicano, a partire dalla data della notifica della
cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di
mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi.».
- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e' il seguente:
«Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio
nazionale della riscossione). - 1. Al fine di assicurare il
funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per
il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea
agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di
deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della
riscossione ha diritto alla copertura dei costi da
sostenere per il servizio nazionale della riscossione a
valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio
dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo
1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225.
3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato:
a) una quota, a carico del debitore, denominata
"spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure
esecutive e cautelari da parte dell'agente della
riscossione, nella misura fissata con decreto non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
che individua anche le tipologie di spese oggetto di
rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, correlata alla
notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di
riscossione, da determinare con il decreto di cui alla
lettera a);
c) una quota, a carico degli enti creditori,
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie
fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta
all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di
tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente
medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in
parte non dovute le somme affidate, nella misura
determinata con il decreto di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento,
pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli
enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali,
che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota
puo' essere rimodulata fino alla meta', in aumento o in
diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi
annui affidati e dell'andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono
riversate dall'agente della riscossione ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il
giorno quindici del mese successivo a quello in cui il
medesimo agente della riscossione ha la disponibilita'
delle somme e delle informazioni complete relative
all'operazione di versamento effettuata dal debitore.».
- Il testo dell'articolo 209 del Testo unico in materia
di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' il seguente:
«Art. 209 (Oneri di funzionamento del servizio
nazionale della riscossione (articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112)). - 1. Al fine di
assicurare il funzionamento del servizio nazionale della
riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di
adesione spontanea agli obblighi tributari e per il
presidio della funzione di deterrenza e contrasto
dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla
copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale
della riscossione, a valere sulle risorse a tal fine
stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225.
3. Sono riversate e acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato:
a) una quota, a carico del debitore, denominata
«spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure
esecutive e cautelari da parte dell'agente della
riscossione, nella misura fissata con decreto non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
che individua anche le tipologie di spese oggetto di
rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, correlata alla
notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di
riscossione, da determinare con il decreto di cui alla
lettera a);
c) una quota, a carico degli enti creditori,
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie
fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta
all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di
tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente
medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in
parte non dovute le somme affidate, nella misura
determinata con il decreto di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento,
pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli
enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali,
che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota
puo' essere rimodulata fino alla meta', in aumento o in
diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi
annui affidati e dell'andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono
riversate dall'agente della riscossione ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il
giorno quindici del mese successivo a quello in cui il
medesimo agente della riscossione ha la disponibilita'
delle somme e delle informazioni complete relative
all'operazione di versamento effettuata dal debitore.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.».
- Il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e' il seguente:
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le
attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».
- Il comma 544 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e' il seguente:
«544. In tutti i casi di riscossione coattiva di
debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente
creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di
inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539,
non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del
decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta
ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio
delle iscrizioni a ruolo.»
- Il testo dell'articolo 145, comma 5, del Testo unico
in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' il seguente:
«Art. 145 (Espropriazione forzata (articolo 49
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602; articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre
2012, n. 228; articolo 20, comma 7-ter, della legge 23
febbraio 1999, n. 44)). - (omissis)
5. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti
fino a 1.000 euro, salvo il caso in cui l'Agenzia delle
entrate abbia notificato al debitore la comunicazione di
inidoneita' della documentazione ai sensi dell'articolo
120, comma 3, non si procede alle azioni cautelari ed
esecutive prima del decorso di centoventi giorni
dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione
contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
(omissis)».
- Il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 14 aprile 2023, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 aprile 2023, n. 100.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 dicembre 2001, n. 455 e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2001, n. 302.
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 11
febbraio 1997, n. 109 e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1997, n. 95.
- Il decreto del Ministro della giustizia 15 maggio
2009, n. 80 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
luglio 2009, n. 150.
- Il testo dell'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e' il seguente:
«Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). -
(omissis)
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa'
devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le
notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter)
del primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
(omissis)».
- Si riportano i commi da 809 a 813 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«809. I conservatori dei pubblici registri
immobiliari e del pubblico registro automobilistico
eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni
dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo
richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata
in esenzione da ogni tributo e diritto.
810. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare
in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato
alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e
iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la
specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti
e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte
le trascrizioni e le iscrizioni.
811. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate
rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla
riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali
relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e
svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973.
812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i
provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione
prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del
1910 o l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano
ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere
inviate all'Agenzia delle entrate.
813. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non
registrati, l'imposta di registro si applica nella misura
fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta
provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa
di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla
legge.».
 
Art. 9
Modifiche alla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in
materia di tributi locali

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) al primo periodo, dopo le parole: «n. 472» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,»;
2) al terzo periodo le parole: «e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997» sono sostituite con le seguenti: «dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, del citato articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024,»;
3) al quarto periodo, dopo le parole: «n. 471,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «soggetto legittimato alla riscossione forzata» sono inserite le seguenti: «, se diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo,»;
c) alla lettera f):
1) dopo le parole: «del 1997» sono inserite le seguenti: «, nonche' i soggetti di cui all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013,»;
2) dopo le parole: «n. 602,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal titolo VI del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33,»;
3) dopo le parole: «del 1973» sono inserite, in fine, le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 144 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;»;
d) alla lettera h), dopo le parole: «del 1973» sono inserite, in fine, le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 146 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;»;
e) alla lettera i):
1) dopo le parole: «n. 602 del 1973» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 111 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) le parole: «comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 209, comma 3, del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ai fini del successivo riversamento al bilancio dello Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, del citato articolo 209, comma 4, del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025».

Note all'art. 9:
- Si riporta il comma 792 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal presente
decreto:
«792. Le attivita' di riscossione relative agli atti
degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal
1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti
alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna
entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi
degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle
entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti
affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma
691, della legge n. 147 del 2013, nonche' il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di
entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica
dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate
patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli
stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione
del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio
2027, all'articolo 126 del testo unico della giustizia
tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024,
n. 175, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150. Gli atti devono altresi' recare espressamente
l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo
idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari
nonche' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta
giorni dal termine ultimo per il pagamento, procedera' alla
riscossione delle somme richieste, anche ai fini
dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al
periodo precedente e' riprodotto anche nei successivi atti
da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano
rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di
accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato
dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui
al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e,
a decorrere dal 1° gennaio 2027, del citato articolo 126
del testo unico della giustizia tributaria, di cui al
decreto legislativo n. 175 del 2024, nonche' in caso di
definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al
periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve
avvenire entro sessanta giorni dalla data di
perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027,
dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie
amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173, non si applica nei casi di omesso,
carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei
termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti
ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano
efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per
la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al
testo unico delle disposizioni di legge relative alla
procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei
proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle
tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine
ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato
alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un
periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico
degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato
alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e'
ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme
richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha
notificato l'avviso di accertamento. Nelle more
dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono individuate dal competente ufficio
dell'ente. Le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono demandate a un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) la sospensione non si applica con riferimento
alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore. La predetta sospensione non opera in caso di
accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato,
nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza
dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione
forzata, se diverso da quello che ha emesso l'atto di
accertamento esecutivo, informa con raccomandata semplice o
posta elettronica il debitore di aver preso in carico le
somme per la riscossione;
d) in presenza di fondato pericolo, debitamente
motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il
positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni
dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la
riscossione delle somme in essi indicate, nel loro
ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni,
puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla
riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle
lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,
e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla
medesima lettera c);
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione
forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti
dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di
riscossione coattiva;
f) gli enti e i soggetti affidatari di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997, nonche' i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si
avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli
enti delle norme di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e, a
decorrere dal 1° gennaio 2027, dal titolo VI del testo
unico versamenti e riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con l'esclusione di
quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n.
602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027,
all'articolo 144 del testo unico versamenti e riscossione
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione
dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come
trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le
modalita' determinate con il decreto di cui alla lettera
b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione
dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto
legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la
provenienza;
h) decorso un anno dalla notifica degli atti
indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e'
preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo
146 del testo unico versamenti e riscossione di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a
quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di
cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora
nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e, a decorrere
dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 111 del testo unico
versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24
marzo 2025, n. 33, calcolati a partire dal giorno
successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente
della riscossione spettano gli oneri di riscossione,
interamente a carico del debitore, e le quote di cui
all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027,
all'articolo 209, comma 3, del testo unico versamenti e
riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025,
n. 33, ai fini del successivo riversamento al bilancio
dello Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo n. 112 del 1999, e, a decorrere dal
1° gennaio 2027, del citato articolo 209, comma 4, del
testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto
legislativo n. 33 del 2025;
l) ai fini della procedura di riscossione
contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla
cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).».
 
Art. 10

Estensione del privilegio generale sui mobili
del debitore ai crediti per i tributi delle regioni

1. All'articolo 13, comma 13, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e degli enti locali».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 13, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - (omissis)
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi delle regioni e degli enti
locali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai
commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e'
consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo
risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile
2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato,
di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
(omissis)».
 
Art. 11
Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito
dei tributi erariali

1. La quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento per gli anni dal 2026 al 2028.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Note all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 2, comma 10, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' il seguente:
«Art. 2 (Devoluzione ai comuni della fiscalita'
immobiliare). - (omissis)
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita'
di gestione delle entrate comunali e di incentivare la
partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento
tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior
gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
non dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi
statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per
cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in
relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite
ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le
modalita' stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti
nell'anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni
altra informazione riguardante il possesso o la detenzione
degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel
proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso
un'attivita' di lavoro autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le
modalita' di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca
dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a
soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa
essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o
di tributi locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e'
integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al
fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i
servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli
articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di
entrata.
(omissis)».
- Il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209, e' il seguente:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».
 
Art. 12

Disposizioni sulle sanzioni amministrative
in materia di tributi delle regioni e degli enti locali

1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi delle regioni e degli enti locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative in materia tributaria contenuta nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella parte I, titolo I, capo I del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
2. Per l'omesso o parziale versamento nel termine prescritto per ciascun tributo delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Per l'incompletezza dei documenti di versamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 40 del citato testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento, e a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell'articolo 14, comma 2, del citato testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 si applicano anche ai tributi delle regioni e degli enti locali.
4. All'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «dal duecento al quattrocento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente del 200 per cento e del 150 per cento dell'ammontare» e, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;
5. All'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dal 100 per cento al 200» sono sostituite dalle seguenti:
«amministrativa pari al 100»;
b) al secondo periodo, le parole: «dal 50 per cento al 100» sono sostituite dalle seguenti:
«amministrativa pari al 40»;
c) al terzo periodo, dopo la parola: «sanzione» ovunque ricorra e' inserita la seguente:
«amministrativa»;
d) al quarto periodo, dopo la parola: «sanzioni» e' inserita la seguente: «amministrative».
6. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 695 la parola: «IUC» e' sostituita dalla seguente: «TARI»;
b) al comma 696 le parole: «dal 100 per cento al 200» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 100»;
c) al comma 697 le parole: «dal 50 per cento al 100» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 40»;
d) al comma 698 dopo la parola: «sanzione» e' inserita la seguente: «amministrativa».
7. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.»;
b) al comma 3-bis, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.».
8. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.».
9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027.

Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e' il seguente:
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
venticinque per cento di ogni importo non versato, anche
quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di
calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione
annuale, risulti una maggiore imposta o una minore
eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui
al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi
di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si
considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti
rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere
g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non
spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la
sanzione pari al venticinque per cento del credito
utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo
periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in
difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non
previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non
sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma
4-ter.
4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta
euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in
difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di
carattere strumentale, sempre che siano rispettante
entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di
decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle
imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della
violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro
un anno dalla commissione della violazione medesima.
5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero
1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si
applica la sanzione pari al settanta per cento del credito
utilizzato in compensazione.
5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater),
numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la
sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al
doppio.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.».
- Il testo dell'articolo 38 del testo unico sanzioni
tributarie amministrative e penali di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e' il seguente:
«Art. 38 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione (articolo 13
del decreto legislativo n. 471 del 1997)). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
25 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in
seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione
dell'articolo 14, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi
di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano
inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente
previsti dall'articolo 73, comma 1, lettere l) e m).
5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante
ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica,
salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25
per cento del credito utilizzato in compensazione. La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il
credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti
amministrativi non previsti a pena di decadenza e le
relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini
stabiliti dal comma 6.
6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il
credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei
prescritti adempimenti amministrativi di carattere
strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le
seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di
decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle
imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della
violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro
un anno dalla commissione della violazione medesima.
7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si
applica la sanzione pari al 70 per cento del credito
utilizzato in compensazione.
8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la
sanzione di cui al comma 7 e' aumentata dalla meta' al
doppio.
9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma
12, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello
competente.».
- Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e' il seguente:
«Art. 15 (Incompletezza dei documenti di versamento).
- 1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i
versamenti diretti non contengono gli elementi necessari
per l'identificazione del soggetto che li esegue e per
l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione
amministrativa da euro 100 a euro 500.
2. Il concessionario per la riscossione e' tenuto a
comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.
2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di
versamento contenente i dati relativi alla eseguita
compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta
a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni
lavorativi.».
- Il testo dell'articolo 40 del citato testo unico
sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e' il
seguente:
«Art. 40 (Incompletezza dei documenti di versamento
(articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997)). -
1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti
diretti non contengono gli elementi necessari per
l'identificazione del soggetto che li esegue e per
l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione
amministrativa da euro 100 a euro 500.
2. Il concessionario per la riscossione e' tenuto a
comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.
3. Per l'omessa presentazione del modello di
versamento contenente i dati relativi alla eseguita
compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta
a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni
lavorativi.».
- Il testo dell'articolo 13, comma 1-ter, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' il seguente:
«Art. 13 (Ravvedimento). - (omissis)
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
(omissis)».
- Il testo dell'articolo 14, comma 2, del citato testo
unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui
al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e' il
seguente:
«Art. 14 (Ravvedimento (articolo 13 del decreto
legislativo n. 472 del 1997)). - (omissis)
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, alinea, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La preclusione di
cui al comma 1, alinea, salva la notifica di avvisi di
pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i
tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 31, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3. - (omissis)
31. Per l'omessa o infedele registrazione delle
operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le
sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si
applica la sanzione amministrativa rispettivamente del 200
per cento e del 150 per cento dell'ammontare del tributo
relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele
dichiarazione si applica la sanzione da euro 100 a euro
500. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente e
contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della
sanzione.
(omissis)».
- Si riporta il comma 775 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal presente
decreto:
«775. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari
al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di
50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la
sanzione amministrativa pari al 40 per cento del tributo
non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario, si applica
la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500; in caso
di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla
notifica, il comune puo' applicare la sanzione
amministrativa da 50 a 200 euro. Le sanzioni amministrative
di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se,
entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta
salva la facolta' del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto
dei principi stabiliti dalla normativa statale.».
- Si riporta il testo dei commi da 695 a 698
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificato dal presente decreto:
«695. In caso di omesso o insufficiente versamento
della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
696. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari
al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di
50 euro.
697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la
sanzione amministrativa pari al 40 per cento del tributo
non versato, con un minimo di 50 euro.
698. In caso di mancata, incompleta o infedele
risposta al questionario di cui al comma 693, entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si
applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro
500.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Imposta di soggiorno). - (omissis)
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo
le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo
precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere
presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno
d'imposta 2021. Per l'omessa presentazione della
dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100
per cento del tributo non versato e comunque non inferiore
a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la
sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non
versato e comunque non inferiore a 50 euro.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa
presentazione della dichiarazione si applica la sanzione
amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e
comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele
dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40
per cento del tributo non versato e comunque non inferiore
a 50 euro. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158
a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo
di sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti nel comune,
dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai
componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino
aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo
comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono
prevedere nel regolamento modalita' applicative del
contributo nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per
particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
possono altresi' prevedere un aumento del contributo fino
ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi
di tempo. I comuni possono altresi' prevedere un contributo
fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a
zone disciplinate nella loro fruizione per motivi
ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di origine
vulcanica; in tal caso il contributo puo' essere riscosso
dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate
o da altri soggetti individuati dall'amministrazione
comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del
contributo e' destinato a finanziare interventi di raccolta
e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e
salvaguardia ambientale nonche' interventi in materia di
turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole
minori.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5-ter, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). -
(omissis)
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16,
lettera e) , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita'
approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
presentazione della dichiarazione si applica la sanzione
amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e
comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele
dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40
per cento del tributo non versato e comunque non inferiore
a 50 euro.
(omissis)».
 
Art. 13

Tributi propri derivati dotati
di maggiore autonomia impositiva

1 All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva».
2. Le eventuali norme di esenzione dal pagamento dalle tasse automobilistiche, previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2027, non esonerano dal pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la quale trovano applicazione le sole esenzioni della tassa automobilistica stabilite con legge statale.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 8 (Ulteriori tributi regionali). - (omissis)
2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita'
previsti dalla legislazione statale, le regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale quale
tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia
impositiva.
(omissis)».
- Il testo dell'articolo 23, comma 21, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e' il seguente:
«Art. 23 (Norme in materia tributaria). - (omissis)
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e
per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa
automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di
potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque
chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello
Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale
della tassa automobilistica di cui al primo periodo e'
fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.
L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i
termini da stabilire con Provvedimento del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle
Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. In caso di
omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si
applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento
dell'importo non versato.
(omissis)».
 
Art. 14

Principio di territorialita'

1. All'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «La competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati, in ogni caso, in relazione al luogo di residenza del soggetto passivo del tributo di cui al trentaduesimo comma. Per le persone giuridiche si ha riguardo alla sede legale. Nel caso in cui la sede legale e' diversa dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito della tassa. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi piu' sedi secondarie in Italia, la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in base alla sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi della tassa automobilistica alla camera di commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi gia' iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA, indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del terzo periodo del comma 1, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, per sede della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, trentunesimo
comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, come modificato dal presente decreto:
«A decorrere dal 1° gennaio 1983 i veicoli e gli
autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe
annesse alla L. 21 maggio 1955, n. 463, per effetto della
loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le
disposizioni del presente comma e dei successivi si
applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed
alla soprattassa istituita con l'art. 8 del D.L. 8 ottobre
1976, n. 691 convertito in legge, con modificazioni, dalla
L. 30 novembre 1976, n. 786. La competenza e il gettito
della tassa automobilistica sono determinati, in ogni caso,
in relazione al luogo di residenza del soggetto passivo del
tributo di cui al trentaduesimo comma. Per le persone
giuridiche si ha riguardo alla sede legale. Nel caso in cui
la sede legale e' diversa dalla sede in cui avviene la
gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo
in cui vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli
atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo
complesso, quest'ultima costituisce la sede da considerare
ai fini della destinazione del gettito della tassa. In caso
di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi
piu' sedi secondarie in Italia, la competenza e il gettito
della tassa automobilistica sono determinati in base alla
sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di
gestione ordinaria in via principale. Le comunicazioni
effettuate dai soggetti passivi della tassa automobilistica
alla camera di commercio territorialmente competente,
riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti
passivi gia' iscritti alla camera di commercio procedono
all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio
delle notizie economiche e amministrative-REA, indicando
l'indirizzo della sede individuata ai sensi del terzo
periodo del comma 1, entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo
di cui al periodo precedente, per sede della persona
giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via
principale.
(omissis)».
 
Art. 15

Semplificazione del pagamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2028, all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463» sono sostituite dalle seguenti: «al primo giorno del periodo di tassazione»;
b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La tassa automobilistica e' corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria e' riferita a dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato per il periodo decorrente dal mese in cui e' avvenuta la cessazione o la sospensione, al mese precedente a quello corrispondente al mese di prima immatricolazione e il relativo versamento deve essere eseguito entro il mese successivo a quello in cui e' avvenuta la cessazione dall'esenzione o sospensione d'imposta. La tassa automobilistica puo' essere corrisposta quadrimestralmente a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo per le tipologie di veicoli individuate dalle regioni con propria legge. Per i veicoli immatricolati al 31 dicembre 2027, per i quali e' intervenuto un evento di cessazione dal regime di esenzione o sospensione di imposta successivamente al 31 dicembre 2027, la tassa automobilistica e' corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. Per gli ulteriori veicoli gia' immatricolati al 31 dicembre 2027 restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, salvo diverse disposizioni stabilite dalle singole leggi regionali.».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 e' abrogato il decreto del Ministro delle finanze del 18 novembre 1998, n. 462, recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, previsto dall'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,7 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, trentaduesimo
comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, come modificato dal presente decreto, a
decorrere dal 1° gennaio 2028:
«Art. 5. - (omissis)
Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente
sono tenuti coloro che, al primo giorno del periodo di
tassazione, risultano essere proprietari, usufruttuari,
acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal
pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso
iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli
in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti
veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo
cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi
dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al pagamento
delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli
acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di
locazione a lungo termine senza conducente dei ciclomotori,
degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori
fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e
degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per
i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati
agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i
periodi di imposta nei quali vengono utilizzati. La tassa
automobilistica e' corrisposta ogni anno, in un'unica
soluzione. L'obbligazione tributaria e' riferita a dodici
mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo.
Il termine per il primo pagamento della tassa e' fissato
nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di
immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima, il
termine per il pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo
giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato
immatricolato. Nel caso di cessazione dal regime di
esenzione o sospensione d'imposta, il pagamento della tassa
automobilistica deve essere effettuato per il periodo
decorrente dal mese in cui e' avvenuta la cessazione o la
sospensione, al mese precedente a quello corrispondente al
mese di prima immatricolazione e il relativo versamento
deve essere eseguito entro il mese successivo a quello in
cui e' avvenuta la cessazione dall'esenzione o sospensione
d'imposta. La tassa automobilistica puo' essere corrisposta
quadrimestralmente a decorrere dal mese di immatricolazione
del veicolo per le tipologie di veicoli individuate dalle
regioni con propria legge. Per i veicoli immatricolati al
31 dicembre 2027, per i quali e' intervenuto un evento di
cessazione dal regime di esenzione o sospensione di imposta
successivamente al 31 dicembre 2027, la tassa
automobilistica e' corrisposta ogni anno, in un'unica
soluzione. Per gli ulteriori veicoli gia' immatricolati al
31 dicembre 2027 restano in vigore le scadenze di pagamento
previste alla stessa data, salvo diverse disposizioni
stabilite dalle singole leggi regionali.».
- Il decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462
recante «Regolamento recante modalita' e termini di
pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi
dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1999, n. 4.
- Il testo dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955,
n. 463 e' il seguente:
«Art. 18. - Il Ministro per le finanze ha facolta' di
stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento
delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i
termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo
previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39.».
- Il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209 recante «Attuazione della riforma
fiscale in materia di fiscalita' internazionale», e' il
seguente:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».
 
Art. 16

Adempimenti in materia di locazione di veicoli
a lungo termine senza conducente

1. All'articolo 7, comma 2-bis, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «gli utilizzatori» sono inserite le seguenti: «di veicoli»;
b) dopo le parole: «commi 3-ter e 3-quater del presente articolo» sono inserite le seguenti: «nonche' a decorrere dal 1° gennaio 2027 gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente sulla base del contratto annotato al PRA, e fino alla data di scadenza del contratto stesso,»;
2. All'articolo 5, trentaduesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «a titolo di locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «e di locazione a lungo termine senza conducente»;
b) le parole: «i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e» sono soppresse.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b) e 2 si applicano ai contratti di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente stipulati dal 1° gennaio 2027, a quelli stipulati prima di detta data che siano oggetto di proroga o rinnovo con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026, nonche', ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2027, la cui esecuzione abbia inizio a partire da tale data.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2-bis,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Semplificazione e razionalizzazione della
riscossione della tassa automobilistica per le singole
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). -
(omissis)
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli
utilizzatori di veicoli a titolo di locazione finanziaria,
sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data
di scadenza del contratto medesimo, e, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, gli utilizzatori in locazione a lungo termine
senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al sistema
informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
secondo le modalita' di cui ai commi 3-ter e 3-quater del
presente articolo, nonche' a decorrere dal 1° gennaio 2027
gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine
senza conducente sulla base del contratto annotato al PRA,
e fino alla data di scadenza del contratto stesso, sono
tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa
automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto e fino alla scadenza del medesimo; e'
configurabile la responsabilita' solidale della societa' di
leasing e della societa' di locazione a lungo termine senza
conducente solo nella particolare ipotesi in cui queste
abbiano provveduto, in base alle modalita' stabilite
dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo
degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi
compresi nella durata del contratto.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, trentaduesimo
comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5. - (omissis)
Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente
sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per
il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge
21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari,
usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e di
locazione a lungo termine senza conducente, dal pubblico
registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e
dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed
autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con
la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti
registri. Sono altresi' soggetti al pagamento delle stesse
tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con
patto di riservato dominio, nonche' gli utilizzatori a
titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo
termine senza conducente dei ciclomotori, degli autoscafi
non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati
agli autoscafi, nonche' dei veicoli e degli autoscafi
importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli
autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi,
l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di
imposta nei quali vengono utilizzati.
(omissis)».
 
Art. 17

Interruzione dell'obbligo di pagamento in caso
di cessione del veicolo per la successiva rivendita

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarantaquattresimo comma e' sostituito dal seguente: «La cessione di veicoli da chiunque effettuata a soggetti che ne fanno professionalmente commercio determina l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica nel solo caso in cui venga trascritta al Pubblico registro automobilistico-PRA.»;
b) il quarantacinquesimo comma e' sostituito dal seguente «L'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica di cui al quarantaquattresimo comma decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della cessione del veicolo e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le scadenze e i termini previsti dal trentaduesimo comma.»;
c) il quarantaseiesimo comma e' sostituito dal seguente: «Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica di cui al quarantaquattresimo comma la consegna dei veicoli ai soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuata mediante procura speciale per la vendita, ne' l'esibizione della fattura di vendita al concessionario senza la trascrizione del titolo di proprieta' al PRA, ai sensi del quarantaquattresimo comma. Non interrompe, altresi', l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di un veicolo usato da parte di soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuato senza il rispetto delle modalita' previste al quarantaquattresimo comma.»;
d) al quarantasettesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «Le imprese consegnatarie» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al quarantaquattresimo comma»;
2) le parole: «o l'autoscafo» sono soppresse;
3) l'ultimo periodo e' soppresso.
e) il quarantottesimo comma e' sostituito dal seguente: «Per ciascun veicolo per il quale, a seguito di trascrizione al PRA della relativa cessione secondo le modalita' indicate al quarantaquattresimo comma, si interrompe l'obbligo del pagamento del tributo, deve essere corrisposto all'ente impositore un diritto fisso pari ad euro 1,55, nei termini e con le modalita' stabilite dall'ente stesso. E' fatta salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di rinunciare ad introitare il diritto fisso.»;
f) il quarantanovesimo comma e' sostituito dal seguente «Le trascrizioni al PRA di cui al quarantaquattresimo comma effettuate dopo sessanta giorni dalla data della cessione del veicolo non costituiscono titolo per beneficiare dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi tributari ricompresi fino alla data dell'effettiva trascrizione al PRA della cessione stessa.».

Note all'art. 17:
- Il testo dell'articolo 5, quarantasettesimo comma,
del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come
modificato dal presente articolo, e' il seguente:
«Art. 5. - (omissis)
I soggetti di cui al quarantaquattresimo comma, salvo
i casi di circolazione con targa di prova, decadono dal
regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della
tassa se il veicolo per il quale e' stata richiesta
l'interruzione del pagamento e' posto in circolazione
anteriormente alla rivendita.
(omissis)».
 
Art. 18

Versamento a ente impositore incompetente

1. L'ente impositore che viene a conoscenza, anche a seguito di comunicazione dell'interessato, di aver introitato somme a titolo di tassa automobilistica spettanti ad un ente diverso da quello destinatario del tributo, attiva tempestivamente le procedure piu' idonee per il riversamento all'ente impositore competente degli importi indebitamente percepiti.
2. Gli enti impositori mettono a disposizione del contribuente il modello di comunicazione, o altro strumento tecnologico, utile a trasmettere i dati relativi agli estremi del pagamento, all'importo versato e al veicolo a cui si riferisce il versamento, sia all'ente impositore effettivo destinatario delle somme versate, sia all'ente che ha riscosso erroneamente la tassa automobilistica.
 
Art. 19

Il fermo amministrativo del veicolo

1. All'articolo 5, trentasettesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La tassa automobilistica e' comunque dovuta nel caso di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 187 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dall'agente della riscossione o dai soggetti ai quali l'ente territoriale ha affidato il servizio di riscossione del tributo.».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, trentasettesimo
comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5. - (omissis)
La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo
per forza maggiore o per fatto di terzo o la
indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita'
giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei
registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno
l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta
successivi a quello in cui e' stata effettuata
l'annotazione. La tassa automobilistica e' comunque dovuta
nel caso di fermo amministrativo del veicolo disposto ai
sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, a decorrere dal 1°
gennaio 2027, dall'articolo 187 del testo unico versamenti
e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025,
n. 33, dall'agente della riscossione o dai soggetti ai
quali l'ente territoriale ha affidato il servizio di
riscossione del tributo.
(omissis)».
 
Art. 20

Adeguamento delle tariffe

1. Alla tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, come sostituita dalla tabella 2 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle tariffe della tassa automobilistica le parole: «Euro 4 e Euro 5», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «Euro 4, Euro 5 e superiori».
2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 relativa alle tariffe della tassa automobilistica per i motocicli dopo le parole: «Euro 3» sono inserite le seguenti: «e superiori».
 
Art. 21

Tariffa per le autovetture adibite
a noleggio con conducente

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per «autovetture da noleggio di rimessa» di cui all'allegato 1, tariffa C), n. 1) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, si intendono le «autovetture adibite a noleggio con conducente».

Note all'art. 21:
- Il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212 e' il seguente:
Art. 1 (Principi generali). - Omissis
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica. Omissis.».
- Il testo dell'allegato 1, tariffa C), n. 1) del testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39, e' il seguente:
«1) per le autovetture da noleggio di rimessa:
riduzione del 50 per cento; per le autovetture costruite o
immatricolate prima del 1945 la riduzione del 60 per
cento;».
 
Art. 22
Integrazione e coordinamento degli archivi dei dati rilevanti ai fini
dell'accertamento e riscossione coattiva del tributo

1. All'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola «acquisiti», sono inserite le seguenti: «nell'apposita sezione denominata "Archivio nazionale delle tasse automobilistiche - ANTA"», e la parola:
«transitoriamente» e' soppressa;
b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantirne il continuo aggiornamento.».
2. Il gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), ai sensi del citato articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, assicura alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'Agenzia delle entrate per i tributi erariali di propria competenza, lo svolgimento delle attivita' necessarie per garantire la completa integrazione e il coordinamento informatico tra l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e gli archivi dei singoli enti impositori sulla base degli indirizzi annualmente approvati dal comitato interregionale di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (CIGANTA), di cui al protocollo di intesa tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'economia e delle finanze del 15 aprile 2003, di concerto con il gestore del PRA stesso. Ferme restando le funzioni svolte direttamente dai singoli enti impositori, il gestore del PRA, nella tenuta dell'ANTA, provvede: alla gestione di specifiche tipologie di veicoli; allo svolgimento delle funzioni a supporto della piattaforma Pago-Pa, consistenti nella determinazione dell'importo dovuto e nell'abbinamento del versamento effettuato dal contribuente con l'ente impositore competente; all'integrazione dei dati dell'ANTA con i dati provenienti dalle fonti certificate della pubblica amministrazione e con i dati utili per le azioni di contrasto all'evasione fiscale; alla fornitura agli enti impositori dei dati necessari per la corretta gestione della tassa automobilistica; al controllo degli accessi all'ANTA da parte degli operatori autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264; all'analisi dei dati e allo svolgimento di studi a supporto delle politiche fiscali sia nazionali che regionali e provinciali.
3. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Agenzia delle entrate continuano a gestire i propri archivi dei dati rilevanti ai fini delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione con il gestore del PRA. La cooperazione e' regolata da un apposito disciplinare nel quale vengono individuate, tra quelle di seguito elencate, le attivita' informatiche messe a disposizione dal gestore del PRA relative: alla costituzione degli archivi degli enti impositori; alla gestione degli archivi degli enti impositori; all'aggiornamento e alla bonifica dei dati degli archivi; all'analisi e al controllo di qualita' dei dati; alla generazione delle liste delle posizioni fiscali; al controllo degli accessi agli archivi degli enti impositori da parte degli operatori autorizzati ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, alle modalita' di acquisizione delle informazioni e dei dati in possesso degli enti impositori necessari ad implementare gli archivi stessi. Nel disciplinare sono stabilite, altresi', le modalita' di verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, il controllo di qualita' sui risultati di gestione, il rimborso delle spese sostenute e documentate dal soggetto gestore del PRA e le relative modalita' di rendicontazione.
4. I servizi relativi alla gestione della fase di accertamento della tassa automobilistica sono svolti dall'ente impositore direttamente o, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, mediante affidamento ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La riscossione coattiva della tassa automobilistica puo' essere svolta direttamente dall'ente impositore o dai soggetti individuati ai sensi del citato articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o con l'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 8 seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel titolo VI del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, o puo' essere affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
5. Gli enti impositori e il gestore PRA per le azioni di bonifica dei rispettivi archivi possono avvalersi dei soggetti di cui alla legge n. 264 del 1991, stabilendone con apposito provvedimento le modalita' attuative, sentite le associazioni di categoria di questi ultimi maggiormente rappresentative a livello nazionale e ferma restando, in ogni caso, la necessaria convalida, da parte del titolare dell'archivio, dei dati acquisiti.
6. Al fine di garantire il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nell'ANTA e allo scopo di assicurare al contempo l'interoperabilita' delle banche dati, gli enti indicati nella tabella A, dell'allegato 1 al presente decreto, previa convenzione da sottoporre all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, forniscono gratuitamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, agli enti impositori e al gestore del PRA, i dati di rispettiva competenza necessari per la corretta applicazione della tassa automobilistica e per contrastarne l'evasione. Le medesime informazioni sono rese disponibili gratuitamente dal gestore del PRA alle citta' metropolitane e alle province per il contrasto all'evasione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 2-bis,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 51 (Attivita' informatiche in favore di
organismi pubblici). - (omissis)
2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonche'
allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare
l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire
risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico
registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, sono acquisiti nell'apposita sezione
denominata "Archivio nazionale delle tasse automobilistiche
- ANTA anche i dati delle tasse automobilistiche, per
assolvere alla funzione di integrazione e coordinamento dei
relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili
all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far
confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei
propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato
sistema informativo in modo da garantirne il continuo
aggiornamento.
(omissis).
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 recante «Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
21 agosto 1991, n. 195.
- Si riporta l'articolo 51, comma 2-ter, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:
«Art. 51 (Attivita' informatiche in favore di
organismi pubblici). - (omissis)
2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a
gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche,
anche mediante la cooperazione, regolata da apposito
disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico, acquisendo i relativi dati con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre
1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al
comma 2-bis.
(omissis)».
- Il testo dell'articolo 52, comma 5, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' il seguente:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - omissis)
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.».
- Il Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1910, n. 227.
- Il decreto Presidente della Repubblica 29 settembre
1973 n. 602 recante «Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
- Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 recante
«Testo unico in materia di versamenti e di riscossione» e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2025, n.
71, S.O.
- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, e' il seguente:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di riscossione
locale). - 1. All'articolo 10, comma 2-ter del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole:
"31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2017".
2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni
locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare
di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale
le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate tributarie o patrimoniali proprie.
2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare
il servizio relativo alle attivita' di riscossione coattiva
delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO -
Asset management company S.p.A.
2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis puo'
riguardare anche i carichi gia' affidati all'Agenzia delle
entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al
comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO - Asset
Management Company S.p.A. le attivita' di riscossione
coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da
2-quinquies a 2-undecies.
2-quinquies. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A.
provvede alle attivita' di riscossione dei crediti affidati
in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella
titolarita' delle amministrazioni locali, alle condizioni
che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate
nel decreto di cui al comma 2-undecies.
2-sexies. Per le finalita' di cui al comma 2-quater,
l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. puo' costituire,
con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o
piu' patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste
dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni
destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti
per un valore anche superiore al 10 per cento del
patrimonio netto della societa'. La deliberazione
dell'organo di amministrazione determina i beni e i
rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del
codice civile.
2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono
della facolta' di cui al comma 2-bis e che, al termine dei
contratti in essere con i soggetti affidatari della
riscossione coattiva, registrano una percentuale di
riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1,
tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale
definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene
obbligatorio il ricorso all'AMCO - Asset Management Company
S.p.A. per la riscossione coattiva.
2-octies. Per le attivita' di cui ai commi da 2-bis a
2-septies, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. si
avvale di uno o piu' operatori dotati dei requisiti di cui
al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura
competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita' e concorrenza. L'AMCO - Asset Management
Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di
riscossione ed effettua un'attivita' di monitoraggio delle
attivita' svolte da ciascun soggetto affidatario
dell'attivita' di riscossione e di rendicontazione dei
flussi di cassa, in conformita' alle disposizioni in
materia di trasparenza, tracciabilita' e corretta gestione
delle risorse.
2-novies. I soggetti affidatari dell'attivita' di
riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono
selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti
iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura
competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi
di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO -
Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al
comma 2-undecies e in particolare:
a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e
dell'idoneita' della stessa a garantire l'effettivo
svolgimento dell'attivita' e l'assunzione del rischio
operativo;
b) della capacita' di attuare procedure di recupero
coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei
diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in
materia di tutela del contribuente;
c) della capacita' organizzativa, tecnologica e
operativa, inclusa la disponibilita' di strumenti
informatici e di personale qualificato e numericamente
adeguato;
d) della dotazione di sistemi di segregazione dei
crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei
presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti
d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi
esposizioni debitorie nei confronti di piu' debitori, tra
cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti
creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.
2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di
cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO - Asset
Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata
dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i
poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate - Riscossione
di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le
tutele e le facolta' di opposizione previste dalle
normative vigenti.
2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 1°
marzo 2026, sono stabilite le modalita' di attuazione dei
commi da 2-bis a 2-decies.».
- Il testo dell'articolo 50, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - omissis)
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque
salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
omissis)».
- Il testo dell'articolo 56 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e' il seguente:
«Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1.
Le province possono, con regolamento adottato a norma
dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle
formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
veicoli richieste al pubblico registro automobilistico,
avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo
regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
L'imposta si applica anche alle formalita' di registrazione
di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-bis. Le formalita' di cui al comma 1 possono essere
eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni
strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione
del gettito dell'imposta alla Provincia ove il soggetto
passivo, inteso come avente causa o intestatario del
veicolo, ha la sede legale o la residenza. Per i soggetti
passivi che operano professionalmente nel settore del
noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale sia
distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in
via principale dell'attivita' della persona giuridica,
quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini
della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di
persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel
settore del noleggio dei veicoli, aventi piu' sedi
secondarie in Italia, la provincia o la citta'
metropolitana destinataria dell'imposta e' quella ove e'
situata la sede secondaria in cui avviene la gestione
ordinaria in via principale dell'attivita'.
1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le
comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel
medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente,
riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I
soggetti passivi di cui al comma 1-bis, gia' iscritti alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA),
indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del
comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo
di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis.
2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita
tariffa determinata secondo le modalita' di cui al comma
11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con
successiva deliberazione approvata nel termine di cui
all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento,
ed e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta
di formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo
stesso credito ed in virtu' dello stesso atto devono
eseguirsi piu' formalita' di natura ipotecaria. Le
maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale
aumento non saranno computate ai fini della determinazione
dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della
capacita' fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla
data di esecutivita' copia autentica della deliberazione
istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al
competente ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione
per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario
interessa le formalita' effettuate e gli atti formati dalla
sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con
riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la
notifica prevista dal presente comma, opera dalla data
della notifica stessa.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le
province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione
e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle
sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Tali attivita', se non gestite
direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5
dell'articolo 52, sono affidate, a condizioni da stabilire
tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico
registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria
della provincia titolare del tributo ai sensi del comma
1-bis le somme riscosse inviando alla provincia stessa la
relativa documentazione. In ogni caso deve essere
assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati
fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono
essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui
la formalita' e' stata eseguita.
4-bis. In caso di parziale od omesso versamento,
l'imposta e' richiesta, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il
versamento e' stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il
rimborso delle somme versate e non dovute e' richiesto dal
soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni
dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato
accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la
citta' metropolitana provvede ad effettuare il rimborso
entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza.
5. Le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 4 e 4-bis, in conformita' ai rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.
5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie
politiche tributarie, le province e le citta' metropolitane
accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del
pubblico registro automobilistico e della motorizzazione
civile, secondo modalita' disciplinate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da
chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne
fanno commercio, nonche' le cessioni degli stessi a seguito
di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di
locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento
dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di
circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a
servire detti veicoli, sempreche' non siano adatti al
trasporto di cose, l'imposta e' ridotta ad un quarto.
Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla
tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di
cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad
uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione
tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli
senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia'
esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai
veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro
validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta
pari al doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il
termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
relativa imposta decorre a partire dal sesto mese
successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e
comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle
parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale
di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette
alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le
disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
10. Abrogato
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le misure dell'imposta provinciale di
trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale
di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
provinciale.».
 
Art. 23
Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche

1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: «detrazioni e»;
2) il comma 3 e' abrogato;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di base» sono inserite le seguenti: «fino ad azzerarla»;
2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso;
3) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le regioni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non e' dovuta e al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo.»;
4) al comma 11, dopo la parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «o azzeramento»; le parole: «e' esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusivamente» e la parola: «comporta» e' sostituita dalla seguente: «comportano».
2. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 1,23 per cento. Ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano con propria legge, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare la suddetta aliquota fino al limite massimo stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per le regioni a statuto ordinario, e fino al limite massimo stabilito dalle norme statali, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo degli artt. 5 e 6 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Riduzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive). - 1. A decorrere dall'anno 2013
ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge,
puo' ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre
detrazioni e deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto
della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti
giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione
europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione
dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi
di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio
della regione e non comportano alcuna forma di
compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.
3. (abrogato)
4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti
dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi
di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia
di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le
regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit
sanitari.».
«Art. 6 (Addizionale regionale all'IRPEF). - 1. A
decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto
ordinario puo', con propria legge, aumentare o diminuire
l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La
predetta aliquota di base fino ad azzerarla e' pari a 1,23
per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione
non puo' essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e
2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno
2015.
2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le
aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle
regioni che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la
facolta' delle medesime regioni di deliberare la loro
riduzione fino alla medesima aliquota di base.
3. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non
trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo
scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione del
presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve
assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante
dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma
2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti
regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo
articolo 12.
4. Per assicurare la razionalita' del sistema
tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri
di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, le
regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale
regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
stabiliti dalla legge statale. Le regioni possono stabilire
una soglia di esenzione in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali, intesa come limite di
reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale
all'IRPEF non e' dovuta e al di sopra del quale la stessa
si applica al reddito complessivo.
5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui
al presente articolo, possono disporre, con propria legge,
detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le
detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni
adottano altresi' con propria legge misure di erogazione di
misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti
IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta
netta, calcolata anche su base familiare, non consente la
fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.
6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di
sussidiarieta' orizzontale di cui all'articolo 118, quarto
comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della
addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre
disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale
stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni
servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla
legislazione regionale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si
applicano a decorrere dal 2015.
8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi
5 e 6 e' esclusivamente a carico del bilancio della regione
che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione
da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la
previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.
9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui
ai commi 5 e 6 e' sospesa per le regioni impegnate nei
piani di rientro dal deficit sanitario alle quali e' stata
applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83,
lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per
mancato rispetto del piano stesso.
10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti
dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi
di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia
di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le
regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari.
11. L'eventuale riduzione o azzeramento
dell'addizionale regionale all'IRPEF sono esclusivamente a
carico del bilancio della regione e non comportano alcuna
forma di compensazione da parte dei fondi di cui
all'articolo 15.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 50 (Istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche). - (omissis)
3. L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al
comma 1 e' fissata allo 1,23 per cento. Ciascuna regione o
provincia autonoma di Trento e di Bolzano con propria
legge, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione
o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano non oltre
il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui
l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare la suddetta
aliquota fino al limite massimo stabilito dall'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per
le regioni a statuto ordinario, e fino al limite massimo
stabilito dalle norme statali, per le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
regioni possono deliberare che la maggiorazione, se piu'
favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente,
si applichi anche al periodo di imposta al quale si
riferisce l'addizionale. Ai fini della semplificazione
delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti
d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche' degli
altri intermediari, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della
pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si
riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione
dell'addizionale regionale, individuati con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto
sito informatico dei dati rilevanti ai fini della
determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita'
di sanzioni e di interessi.
(omissis)».
 
Art. 24
Modifica del termine per l'adozione delle misure della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario, del tributo
speciale per il deposito in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 21, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; b) al comma 29:
1) al primo periodo, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; 2) al secondo periodo le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «con legge entrata in vigore entro il 30 settembre».

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 21 e 29,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal
presente decreto:
«Art 3. - (omissis)
21. Le regioni e le province autonome rideterminano
l'importo della tassa per il diritto allo studio
articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia
piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica
a coloro che presentano una condizione economica non
superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione
economica equivalente corrispondente ai requisiti di
eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.
I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140
euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di
situazione economica equivalente rispettivamente superiore
al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto
dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del
diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il
diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le
Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il
30 settembre di ciascun anno, l'importo della tassa di
ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140
euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e'
aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.
(omissis)
29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge
della regione entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno
successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura
non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01
per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per
i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13
marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del
21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e
non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e
pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo
decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da
parte delle regioni con legge entrata in vigore entro il 30
settembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende
prorogata la misura vigente. Il tributo e' determinato
moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo,
espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in
discarica, nonche' per un coefficiente di correzione che
tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle
condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della
commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da
stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
(omissis)».
 
Art. 25

Modifiche alla disciplina
dell'imposta provinciale di trascrizione

1. All'articolo 56, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 56, comma 1-ter,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come
modificato dal presente:
«Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). -
(omissis)
1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le
comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel
medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente,
riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I
soggetti passivi di cui al comma 1-bis, gia' iscritti alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA),
indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del
comma 1-bis entro il termine perentorio di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo
di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis.
(omissis)».
 
Art. 26

Semplificazione in materia
di imposta municipale propria

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 759, lettera g-bis:
1) le parole: «secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrate in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,» sono sopresse;
2) dopo le parole: «diritto all'esenzione» sono inserite le seguenti: «utilizzando il modello di cui al successivo comma 768-bis»;
3) le parole: «Analoga comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Analoga dichiarazione»;
b) dopo il comma 768 e' inserito il seguente:
«768-bis. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e costituisce l'unica modalita' per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili. Per gli enti di cui al comma 759, lettera g), si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, puo' essere differito il termine di presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023.»;
c) i commi 769 e 770 sono abrogati.

Note all'art. 26:
- Si riporta il comma 759 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal presente
decreto:
«759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e
alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti
di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
200;
g-bis) gli immobili non utilizzabili ne'
disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia
all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli
articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per
la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o
iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo
comunica al comune interessato, il possesso dei requisiti
che danno diritto all'esenzione utilizzando il modello di
cui al successivo comma 768-bis. Analoga dichiarazione deve
essere trasmessa allorche' cessa il diritto
all'esenzione.».
 
Art. 27

Razionalizzazione della disciplina relativa
all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine

1. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La base imponibile e' determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
b) al comma 7, le parole: «13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» sono sostituite dalle seguenti: «1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 38 (Imposta immobiliare sulle piattaforme
marine). - 1. A decorrere dall'anno 2020 e' istituita
l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in
sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale
ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si
intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla
coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare
territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice
della Navigazione.
2. La base imponibile e' determinata in misura pari
al valore calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 746,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. L'imposta e' calcolata ad aliquota pari al 10,6
per mille. E' riservata allo Stato la quota di imposta
calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la
restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per
mille, e' attribuita ai comuni individuati ai sensi del
comma 4. E' esclusa la manovrabilita' dell'imposta da parte
dei comuni per la quota loro spettante.
4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta
derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille
sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con
il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello
stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalita' di
attribuzione e di versamento nonche' la quota del gettito
spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la
condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e'
comunque adottato.
5. Limitatamente all'anno 2020, il versamento
dell'imposta e' effettuato in un'unica soluzione, entro il
16 dicembre, allo Stato che provvedera' all'attribuzione
del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di
cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei
comuni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito
capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero
dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio
finanziario 2020 di spettanza dei comuni.
5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento
dell'imposta e' effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo
Stato che provvede all'attribuzione del gettito di
spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma
4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno
2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo
del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di
spettanza dei comuni.
6. Le attivita' di accertamento e riscossione
relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai
comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta,
interessi e sanzioni.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni relative alla
deducibilita' in materia di imposta municipale propria di
cui all'articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e le altre disposizioni della medesima
imposta, in quanto compatibili.
8. Restano ferme le disposizioni relative ai
manufatti di cui al comma 728 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano
esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo.».
 
Art. 28

Modifiche in materia di tariffa sui rifiuti

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 645, le parole: «e assimilati» sono soppresse;
b) al comma 662, la parola: «assimilati» e' sostituita dalla seguente: «urbani»;
c) al comma 667, le parole: «e dei rifiuti assimilati» sono soppresse;
d) dopo il comma 649 e' inserito il seguente:
«649-bis. Le utenze non domestiche che producono e conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al di fuori del servizio pubblico, e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di riciclo o recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria proporzionata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. La scelta di cui al primo periodo deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.»;
e) al comma 654 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nella determinazione della tariffa e' prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa cio' deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.»;
f) al comma 658 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.»;
g) al comma 684, le parole: «alla IUC entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo» sono sostituite con le seguenti: «alla TARI, al comune o al gestore del servizio rifiuti, entro novanta giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo»;
h) al comma 685, le parole: «entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data»;
i) al comma 690, la parola: «IUC» e' sostituita dalla seguente: «TARI».
2. All'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quarto periodo e' soppresso.
3. L'articolo 208, comma 19-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' abrogato.

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dei commi 645, 654, 658, 662,
667, 684, 685 e 690 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, come modificato dal presente decreto:
«645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici
catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio
successivo alla data di emanazione di un apposito
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
previo accordo da sancire in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta
completa attuazione delle disposizioni di cui al comma
647.»
«654. In ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformita' alla normativa vigente. Nella
determinazione della tariffa e' prevista la copertura anche
di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle
strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa
cio' deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei
bilanci dei soggetti affidatari del servizio.»
«658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle
utenze domestiche. Alle utenze non domestiche che
effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui
costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti
nell'ambito delle attivita' agricole e vivaistiche e alle
utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico
individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci
e potature da giardino e' applicata una riduzione della
tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.»
«662. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il
regolamento le modalita' di applicazione della TARI, in
base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione
e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183
giorni nel corso dello stesso anno solare.»
«667. Al fine di dare attuazione al principio "chi
inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da
parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della
quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di
sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di
correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di
tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione
europea.»
«684. I soggetti passivi dei tributi presentano la
dichiarazione relativa alla TARI, al comune o al gestore
del servizio rifiuti, entro novanta giorni dalla data di
inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle
aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in
comune di un'unita' immobiliare, la dichiarazione puo'
essere presentata anche da uno solo degli occupanti.»
«685. La dichiarazione, redatta su modello messo a
disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni
successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei
dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del
tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro
novanta giorni dalla data in cui sono intervenute le
predette modificazioni. Al fine di acquisire le
informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione
civica interna ed esterna di ciascun comune, nella
dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione
ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati
catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e
il numero dell'interno, ove esistente.»
«690. La TARI e' applicata e riscossa dal comune,
fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al
comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.»
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 5, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 30 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni di
proroga). - (omissis)
5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti
della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del
piano economico finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze
di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di
approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla
tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione
del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad
effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile. Solo
per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il
31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 208 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti
che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma
13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,
in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero
dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo
sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione
integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il
rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,
prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la
partecipazione alla conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i
partecipanti alla conferenza di servizio di cui
all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata,
specifica in conferenza le garanzie finanziarie da
richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera
g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente
integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma
11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
comma 11, sono prestate a favore della Regione, o
dell'autorita' da essa delegata alla gestione della
materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta
l'evento incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa
vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree
vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di
tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per
una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte
dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da
adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono
essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento
o il coincenerimento con recupero di energia sono
subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un
livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto
delle migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per
le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo
6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame
dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono
disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il
quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino
situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni
di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di
rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel
rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis.
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al registro nazionale
per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle
procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma
3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 e secondo gli
standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico,
indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
concluse (RECER) secondo standard condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
19-bis. (abrogato)».
 
Art. 29
Modifiche all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 in materia di tassa sui rifiuti

1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' sostituito dal seguente:
«Art. 238 (Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico). - 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
 
Art. 30
Efficacia delle delibere relative al canone unico, di cui
all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160

1. A decorrere dall'anno 2026, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano alle delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone unico», di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le delibere regolamentari e tariffarie relative al canone unico gia' adottate per gli anni d'imposta dal 2021 al 2025 sono efficaci, in deroga al richiamato articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, per ciascun anno di riferimento, a condizione che siano inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011. Le delibere inserite ai sensi del secondo periodo sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 30 novembre 2026.

Note all'art. 30:
- Il testo dell'articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' il
seguente:
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - (omissis)
15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
delle province e delle citta' metropolitane, la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere
dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare
per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni
utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche
medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o
il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e
dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata
dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia'
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
(omissis)».
- L'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», contiene la
disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di
concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a mercati realizzati anche in strutture
attrezzate.
 
Art. 31

Altre disposizioni in materia di canone unico

1. All'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), dopo le parole: «suolo pubblico», sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile».

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo del comma 819 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», come
modificato dal presente decreto:
«819. Il presupposto del canone e':
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli
enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo
pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e
simili infissi di carattere stabile;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche
abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su
beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o
aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero
all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso
privato.
(omissis)».
 
Art. 32

Assoggettamento IMU dei fabbricati
con rendita impugnata

1. In deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia delle entrate, il comune accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali. Entro gli stessi termini, e' richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Note all'art. 32:
- Il testo del comma 161 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», e' il seguente:
«161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di
propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio
delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono
essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.».
- L'articolo 1, commi da 739 a 783 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, contiene la disciplina dell'imposta
municipale propria.
- Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, recante «Regolamento recante norme per
l'automazione delle procedure di aggiornamento degli
archivi catastali e delle conservatorie dei registri
immobiliari», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 dicembre 1994, n. 300.
 
Art. 33
Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di
fiscalizzazione e perequazione regionale

1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)). - 1. A decorrere dall'anno 2027, alle regioni a statuto ordinario e' attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura, fermi i limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato.
2. Con il decreto di cui al comma 1 e' stabilita un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF tale da garantire annualmente al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei seguenti trasferimenti statali in favore delle medesime regioni che sono soppressi a decorrere dall'anno 2027: a) somme a titolo di quota non sanita' della compartecipazione IVA, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per 424 milioni di euro annui; b) somma per l'erogazione gratuita di libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 110 milioni di euro annui; c) somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, per 34 milioni di euro annui; d) somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 per 5.259,6 milioni di euro annui.
3. Tenuto conto del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1, al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ai sensi dei commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo in favore delle medesime regioni, con dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti di cui al comma 2, incrementata, fermo quanto previsto dal secondo periodo, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi. Nelle more dell'aggiornamento della legge di contabilita', fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'entita' dell'incremento di cui al primo periodo puo' essere stabilita, ai sensi del suddetto articolo 21, nel disegno di legge di bilancio al fine di tenere conto dell'andamento delle entrate e dei risultati ottenuti dalle Regioni in termini di miglioramento di efficienza. Eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo di cui al primo periodo, come rimodulato ai sensi del secondo periodo, restano acquisite al bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti, nelle more dell'entrata in vigore della fase di perequazione a regime di cui all'articolo 15, i criteri di assegnazione annuale delle quote del fondo, nonche' i necessari meccanismi che consentano di garantire, nell'ambito della dotazione complessiva del fondo medesimo, forme di perequazione:
a) prioritariamente in misura pari alla quota dei trasferimenti statali soppressi, ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7;
b) per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard o, nelle more, secondo modalita' individuate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di auto coordinamento, nel rispetto del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.
4. Negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7, alle amministrazioni statali e' affidato il coordinamento e il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 1. Nei medesimi ambiti e', comunque, assicurato dalle regioni, anche nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, il concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo, lettera p), e 119 della Costituzione. Le finalita' di cui al presente comma, ove necessario, sono assicurate anche attraverso il ricorso all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2028, e' disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4.
6. In considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicita' del gettito dell'IRPEF, potra' procedersi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1.»;
b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per gli anni dal 2011 fino al termine dell'operativita' transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, l'aliquota e' determinata con le modalita' previste dall'articolo 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.».
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, le modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il principio di territorialita'. Il principio di territorialita' tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione puo' essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. Ai fini dell'applicazione del principio di territorialita' si tiene conto anche dei dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialita'.».
3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, l'aliquota di cui al comma 2, destinata al finanziamento del settore sanitario, e' stabilita in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.»;
c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo» sono soppresse;
d) all'articolo 7, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dall'anno 2028, possono essere soppressi ulteriori trasferimenti statali, rispetto a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, destinati alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle competenze regionali, aventi carattere di generalita' e permanenza, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In tal caso, l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF prevista dall'articolo 2, comma 1, e' rideterminata con il decreto di cui al comma 2 e si provvede all'adeguamento del fondo di cui all'articolo 2, comma 3.
2. I trasferimenti statali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.»;
e) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF;
c) la compartecipazione al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 2;
d) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
e) le quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
f) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.»;
2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e' valutato in base all'aliquota di base applicabile ai sensi dell'articolo 6.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, commi 2 e 3;
b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 2;
d) le quote del fondo perequativo di cui al comma 7.»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. E' istituito un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalita' della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26.»;
5) al comma 7, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo con quota delle risorse del comma 4, lettere a), b) e c), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;»;
6) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione del comma 7, lettere a), b), c) e d), sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.»;
7) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi tre anni di operativita' transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo.».
f) all'articolo 39, il comma 5 e' abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.»,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto). - 1. A ciascuna regione a statuto
ordinario spetta una compartecipazione al gettito
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Per gli anni dal 2011 fino al termine
dell'operativita' transitoria del fondo di cui all'articolo
2, comma 3, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis,
l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e'
calcolata in base alla normativa vigente, al netto di
quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle
risorse UE. A decorrere dall'anno di entrata in vigore
della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo
15, comma 8-bis, l'aliquota e' determinata con le modalita'
previste dall'articolo 15, commi 3 e 5, primo periodo, al
netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e
delle risorse UE.
3. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della
fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15,
comma 8-bis, le modalita' di attribuzione del gettito della
compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario
sono stabilite in conformita' con il principio di
territorialita'. Il principio di territorialita' tiene
conto del luogo di consumo, identificando il luogo di
consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel
caso dei servizi, il luogo della prestazione puo' essere
identificato con quello del domicilio del soggetto
fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa
riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle
dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in
possesso dell'Amministrazione finanziaria vengono elaborati
per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo
a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti
pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori
finali. Ai fini dell'applicazione del principio di
territorialita' si tiene conto anche dei dati della
fatturazione elettronica e della trasmissione telematica
dei corrispettivi. I criteri di attuazione del presente
comma sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, sentite la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e la Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, previo parere della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine
di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema
di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze
di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del
principio di territorialita'.
3-bis. Nelle more della definizione dell'aliquota di
compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e
5, l'aliquota di cui al comma 2, destinata al finanziamento
del settore sanitario, e' stabilita in misura pari a quella
individuata annualmente dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.»
- Si riporta il testo degli artt. 6, 7, 15 e 39 del
citato decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Addizionale regionale all'IRPEF). - 1. A
decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto
ordinario puo', con propria legge, aumentare o diminuire
l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La
predetta aliquota di base e' pari a 1,23 per cento. La
maggiorazione non puo' essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e
2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno
2015.
2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le
aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle
regioni che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la
facolta' delle medesime regioni di deliberare la loro
riduzione fino alla medesima aliquota di base.
3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5
punti percentuali, se la regione abbia disposto la
riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti
percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti
nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione del
presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve
assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante
dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma
2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti
regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo
articolo 12.
4. Per assicurare la razionalita' del sistema
tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri
di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, le
regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale
regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
stabiliti dalla legge statale.
5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui
al presente articolo, possono disporre, con propria legge,
detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le
detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni
adottano altresi' con propria legge misure di erogazione di
misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti
IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta
netta, calcolata anche su base familiare, non consente la
fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.
6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di
sussidiarieta' orizzontale di cui all'articolo 118, quarto
comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della
addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre
disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale
stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni
servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla
legislazione regionale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si
applicano a decorrere dal 2015.
8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi
5 e 6 e' esclusivamente a carico del bilancio della regione
che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione
da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la
previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.
9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui
ai commi 5 e 6 e' sospesa per le regioni impegnate nei
piani di rientro dal deficit sanitario alle quali e' stata
applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83,
lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per
mancato rispetto del piano stesso.
10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti
dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi
di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia
di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le
regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari.
11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale
all'IRPEF e' esclusivamente a carico del bilancio della
regione e non comporta alcuna forma di compensazione da
parte dei fondi di cui all'articolo 15.».
«Art. 7 (Soppressione dei trasferimenti dallo Stato
alle regioni a statuto ordinario). - 1. A decorrere
dall'anno 2028, possono essere soppressi ulteriori
trasferimenti statali, rispetto a quelli indicati
all'articolo 2, comma 2, di parte corrente e, ove non
finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto
capitale, destinati alle regioni a statuto ordinario per
l'esercizio delle competenze regionali, aventi carattere di
generalita' e permanenza, ivi compresi quelli finalizzati
all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni.
Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al
fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549. In tal caso, l'aliquota di
compartecipazione all'IRPEF prevista dall'articolo 2, comma
1, e' rideterminata con il decreto di cui al comma 2 e si
provvede all'adeguamento del fondo di cui all'articolo 2,
comma 3.
2. I trasferimenti statali di cui al comma 1 sono
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della
Commissione tecnica fabbisogni standard di cui all'articolo
1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata e
previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario. Allo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una
relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere
finanziario.
3. In caso di trasferimento di funzioni
amministrative dallo Stato alle regioni, in attuazione
dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' che assicurano adeguate forme di copertura
finanziaria, in conformita' a quanto previsto dall'articolo
8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42.».
«Art. 15 (Fase a regime e fondo perequativo). - 1. In
conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza
verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle
spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono
le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo
4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF;
c) la compartecipazione al gettito dell'IRPEF di
cui all'articolo 2;
d) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione
con altri tributi;
e) le quote del fondo perequativo di cui al comma
5;
f) le entrate proprie, nella misura
convenzionalmente stabilita nel riparto delle
disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario
nazionale per l'anno 2010.
2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e'
valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in
assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle
variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del
comma 1, il gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e'
valutato in base all'aliquota di base applicabile ai sensi
dell'articolo 6. Il gettito e', inoltre, valutato su base
imponibile uniforme, con le modalita' stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita
la Conferenza Stato-Regioni.
3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e'
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello
minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno
finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli
essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il
finanziamento integrale dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e'
insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di
cui al comma 5.
4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8,
commi 2 e 3;
b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), numero 3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) la compartecipazione al gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 2;
d) le quote del fondo perequativo di cui al comma
7.
5. E' istituito un fondo perequativo alimentato dal
gettito prodotto da una compartecipazione al gettito
dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni
regione il finanziamento integrale delle spese di cui
all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento
del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in
base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove
stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente
convergere verso i costi standard. Le modalita' della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, previo parere della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro
il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato.
Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le
conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente
comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il
fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi
dell'articolo 26.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario
necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo
14, comma 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse
dedicati, e' determinato con l'esclusione delle variazioni
di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia
tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9. E'
inoltre garantita la copertura del differenziale
certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo
gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo
9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso
in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai
dati previsionali, il differenziale certificato e'
acquisito al bilancio dello Stato.
7. Per il finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, le quote del fondo perequativo
sono assegnate alle regioni sulla base dei seguenti
criteri:
a) le regioni con maggiore capacita' fiscale,
ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante
dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito
medio nazionale per abitante, alimentano il fondo
perequativo con quota delle risorse del comma 4, lettere
a), b) e c), in relazione all'obiettivo di ridurre le
differenze interregionali di gettito per abitante rispetto
al gettito medio nazionale per abitante;
b) le regioni con minore capacita' fiscale, ovvero
quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale
per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo
perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera
a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze
interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito
medio nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti
capacita' fiscali dovra' essere applicato in modo da
ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per
cento, tra i territori con diversa capacita' fiscale per
abitante senza alternarne la graduatoria in termini di
capacita' fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene
conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un
numero di abitanti determinato con le modalita' previste al
comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione
demografica in relazione inversa alla dimensione
demografica stessa.
8. Le quote del fondo perequativo risultanti
dall'applicazione del presente articolo sono distintamente
indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non
comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di
funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di
cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori
di spesa storica; nei successivi quattro anni la
perequazione deve gradualmente convergere verso le
capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche'
le modalita' di attuazione del comma 7, lettere a), b), c)
e d), sono stabilite con decreto di natura regolamentare
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, previo parere della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro
il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato.
Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le
conseguenze di carattere finanziario.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano decorsi tre anni di operativita' transitoria del
fondo di cui all'articolo 2, comma 3. A decorrere dalla
data di cui al primo periodo, le risorse del fondo di cui
all'articolo 2, comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi
perequativi di cui al presente articolo.»
«Art. 39 (Disposizioni finali di coordinamento). - 1.
Gli elementi informativi necessari all'attuazione del
presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi
indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo
stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della
citata legge n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge
n. 42 del 2009.
2. In coerenza con quanto stabilito con il Documento
di economia e finanza di cui all'articolo 10 della citata
legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della
pressione fiscale complessiva, la conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del
presente decreto legislativo, al fine di garantire il
rispetto del predetto limite e propone al Governo le
eventuali misure correttive. Resta fermo quanto stabilito
dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 9.
3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea, nonche', in
applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del
Patto di stabilita' e crescita, con il leale e responsabile
concorso dei diversi livelli di governo per il loro
conseguimento anno per anno, in conformita' con quanto
stabilito dall'articolo 14, comma 2, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dall'anno 2012
nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.
4. Ferme restando le funzioni della Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, presso la conferenza Stato-Regioni, un
tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto
ordinario, costituito dal Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per le
riforme per il federalismo, dal Ministro per la
semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro per le politiche europee,
nonche' dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo
individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare
l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente
comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne
consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone
modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruita'
delle risorse, nonche' l'adeguatezza del complesso delle
risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche
con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione,
e la relativa compatibilita' con i citati vincoli di
finanza pubblica. Il governo propone, nell'ambito del
disegno di legge di stabilita', ovvero individua con
apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare
attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo
di confronto di cui al presente comma.
5. (abrogato)
6. Si applicano anche alle province le disposizioni
di cui all'articolo 14, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 23 del 2011.».
- Il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209, e' il seguente:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».
 
Art. 34

Fondo in favore delle Regioni a statuto ordinario

1. In attuazione dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nel rispetto del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 3), della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di concorrere al recupero delle riduzioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito tra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Note all'art. 34:
- Per il testo dell'articolo 39 del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68 si veda nelle note all'articolo 33.
- Il testo dell'articolo 2 della legge 9 agosto 2023,
n. 111 e' il seguente:
«Art. 2 (Principi generali del diritto tributario
nazionale). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) fermi restando i principi della progressivita' e
dell'equita' del sistema tributario, stimolare la crescita
economica e la natalita' attraverso l'aumento
dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione
del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le
famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una
persona con disabilita', i giovani che non hanno compiuto
il trentesimo anno di eta', i lavoratori e le imprese;
b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e
l'elusione fiscale, anche attraverso:
1) la piena utilizzazione dei dati che
affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il
ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di
intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali,
nonche' il rafforzamento del regime di adempimento
collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di
istituti, anche premiali, volti a favorire forme di
collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i
contribuenti;
2) la piena utilizzazione dei dati resi
disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla
trasmissione telematica dei corrispettivi nonche' la piena
realizzazione dell'interoperabilita' delle banche di dati,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla
tutela dei dati personali;
c) fermo restando il rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica e di riduzione del
debito, prevedere la possibilita' di destinare alla
compensazione della riduzione della pressione fiscale le
risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo
1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti
dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi
tributari;
d) razionalizzare e semplificare il sistema
tributario anche con riferimento:
1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il
profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione
finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di
informazioni;
2) all'individuazione e all'eliminazione di
micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei
contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito
trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure
compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati
ai sensi della presente legge;
3) alla normativa fiscale riguardante gli enti
del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il
coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento
tributario nel rispetto dei principi di mutualita',
sussidiarieta' e solidarieta';
e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di
versamento a carico dei contribuenti prevedendo:
1) la riduzione degli oneri documentali anche
mediante il rafforzamento del divieto, per
l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al
contribuente documenti gia' in suo possesso;
2) nuove e piu' efficienti forme di erogazione di
informazioni e di assistenza;
3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi
da parte delle persone anziane o con disabilita';
f) assicurare un trattamento particolare per gli
atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti
in favore di persone con disabilita', fermo restando quanto
previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016,
n. 112;
g) assicurare la piena applicazione dei principi di
autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla
legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, con riferimento:
1) ai principi generali di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai
principi di manovrabilita' e flessibilita' dei tributi di
cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini
almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla
normativa statale vigente;
2) all'attribuzione dei gettiti da recupero
fiscale su tributi e compartecipazioni;
3) all'attuazione, compatibilmente con gli
equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3,
del decreto legislativo n. 68 del 2011;
4) alla partecipazione agli indirizzi di politica
fiscale, tramite la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica;
5) allo sviluppo dell'interoperabilita' delle
banche di dati del sistema informativo della fiscalita' per
la gestione e l'accertamento dei tributi di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del
2009;
6) all'opportunita' di considerare le eventuali
perdite di gettito rispetto a quanto previsto a
legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi
relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al
servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei
principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e
dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
7) alla garanzia della previsione di meccanismi
perequativi in conformita' ai principi di cui all'articolo
9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in
particolare all'attuazione delle previsioni di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.
2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di
cui all'articolo 1 il Governo puo' costituire appositi
tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli enti
territoriali, le organizzazioni sindacali, le associazioni
di categoria e dei professionisti maggiormente
rappresentative a livello nazionale e le associazioni
familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale
ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai
componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono
essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese ne' altri emolumenti, comunque denominati, a
carico della finanza pubblica.
3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di
cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si
coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di
cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR
Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attivita'
istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma
del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1,
componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa
e resilienza.
4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena
collaborazione con le regioni e gli enti locali.»
- Il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' il seguente:
«Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali). - (omissis)
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo
periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole:
«e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base
al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo
spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in
misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le
predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e
modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e recepiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto
della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto
del patto di stabilita' interno e della minore incidenza
percentuale della spesa per il personale rispetto alla
spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di misure
di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di
azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso
di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209, e' riportato nelle note all'articolo
33.
 
Art. 35
Tavolo tecnico per la fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza
dei comuni e di compartecipazione ai tributi erariali

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Il tavolo ha il compito di studiare modalita' di fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di istituzione di meccanismi di compartecipazione a tributi erariali. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 36
Istituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche per le province e per le citta'
metropolitane

1. A decorrere dall'anno 2027, e' istituita in favore delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura della compartecipazione e' fissata per l'anno 2027 nello 0,92 per cento e a decorrere dall'anno 2028 nello 0,97 per cento, dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 2.
2. Al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione, come determinate ai sensi del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito, a decorrere dall'anno 2027, un fondo, con una dotazione iniziale di 1.802,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.973,4 milioni di euro per l'anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030. Il fondo di cui al presente comma e' ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
3. I criteri e le modalita' di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalita' di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonche' le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicita' del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026, d'intesa con la Conferenza Stato citta' e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 30 novembre 2026.
4. La compartecipazione di cui al comma 1 sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Il gettito dell'imposta sulla responsabilita' civile autoveicoli (RCA) di cui al primo periodo nei territori di cui al comma 1 e' acquisito allo Stato, per l'aliquota pari al 12,5 per cento, a decorrere dai versamenti effettuati dal mese di febbraio 2027. Le province e le citta' metropolitane di cui al comma 1, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, possono aumentare l'aliquota dell'imposta sulla RCA in misura non superiore a 3,5 punti percentuali e il relativo gettito e' attribuito alle medesime province e citta' metropolitane. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita' per il versamento dell'imposta per la quota di spettanza erariale e per l'eventuale maggiorazione di cui al terzo periodo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 2029, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2029, e' disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti. Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicita' del gettito dell'IRPEF, potra' procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.802,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.973,4 milioni di euro per l'anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.125,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1.793,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.970,8 milioni di euro per l'anno 2028, 1.999,4 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.028,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2027, 2,6 milioni di euro per l'anno 2028, 41,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 97,6 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Note all'art. 36:
- Il testo dell'articolo 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' il seguente:
«29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la
Commissione e' formata da quattordici componenti, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione
territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di
statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree
vaste, e tre designati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome.».
- Il testo dell'articolo 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e' il seguente:
«Art. 60 (Attribuzione alle province e ai comuni del
gettito di imposte erariali). - 1. Il gettito dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi
i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo
6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle province dove
hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i
veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole,
alle province nel cui territorio risiede l'intestatario
della carta di circolazione.
2.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in conformita' dei
rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni del
comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti
finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti
locali al fine di mantenere il necessario equilibrio
finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno
effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento
all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a
decorrere dalla predetta data.».
- Il testo dell'articolo 18 della legge 23 febbraio
1999, n. 44, e' il seguente:
«Art. 18 (Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2,
sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello
Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi,
auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo
modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di
euro 41.316.551,93 (lire 80 miliardi), iscritto nello stato
di previsione dell'entrata, unita' previsionale di base
1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il
1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla meta' dell'importo, per
ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' una quota pari ad un terzo
dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite
disposte a norma dell'articolo 2-undecies della suddetta
legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili
ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della
medesima legge n. 575 del 1965.
2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, puo' essere rideterminata, in relazione alle
esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di
quanto disposto dal comma 1, lettera a).».
- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, recante "Disposizioni in materia di
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario.", e' il
seguente:
«Art. 17. - 1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi
i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle
province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60,
commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del
1997.
2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari
al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province
possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non
superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le
diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della
delibera di variazione sul sito informatico del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da
adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di
pubblicazione delle suddette delibere di variazione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottarsi entro il 2011, e' approvato il
modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui
alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i
dati da indicare nel predetto modello. L'imposta e'
corrisposta con le modalita' del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. L'accertamento delle violazioni alle norme del
presente articolo compete alle amministrazioni provinciali.
A tal fine l'Agenzia delle entrate con proprio
provvedimento adegua il modello di cui al comma 3
prevedendo l'obbligatorieta' della segnalazione degli
importi, distinti per contratto ed ente di destinazione,
annualmente versati alle province. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le
imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n.
1216 del 1961. Le province possono stipulare convenzioni
non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento,
in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione,
accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le
attivita' concernenti il relativo contenzioso. Sino alla
stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni
sono svolte dall'Agenzia delle entrate.
5. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo nei confronti
delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e
delle province autonome sono stabilite, in conformita' con
i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo
27 della citata legge n. 42 del 2009.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale
di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27
novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la
previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti
soggetti a I.V.A. e la relativa misura dell'imposta sia
determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non
soggetti ad IVA.
7. Con il disegno di legge di stabilita', ovvero con
disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il
riordino dell'IPT di cui all'articolo 56 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, in conformita' alle seguenti
norme generali:
a) individuazione del presupposto dell'imposta
nella registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e
nelle successive intestazioni;
b) individuazione del soggetto passivo nel
proprietario e in ogni altro intestatario del bene mobile
registrato;
c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad
autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza
e rimorchi;
d) determinazione uniforme dell'imposta per i
veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore
e alla classe di inquinamento;
e) coordinamento ed armonizzazione del vigente
regime delle esenzioni ed agevolazioni;
f) destinazione del gettito alla provincia in cui
ha residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.
8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31
dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle province
l'IPT con le modalita' previste dalla vigente normativa. La
riscossione puo' essere effettuata dall'ACI senza oneri per
le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni
stipulate tra le province e l'ACI stesso.».
- Per il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo
27 dicembre 2023, n. 209, si veda nelle note all'articolo
33.
 
Art. 37

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
 
Art. 38

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 15, 33, 34 e 36, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.