Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2026 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 20 agosto 2026
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di maralixibat cloruro, «Livmarli». (Determina n. 1183/2026).


IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;
Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;
Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalita' per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;
Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;
Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalita' per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;
Vista la lettera di approvazione dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 21 ottobre 2024 (prot. n. 21092-17/02/2025-AIFA-UMGR-P) con la quale e' stato autorizzato l'aggiornamento del materiale educazionale del prodotto medicinale «Livmarli» (Maralixibat cloruro);
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2026, che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;
Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13-17 aprile 2026;
Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:
LIVMARLI,
descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.
2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio on-line: https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verra' data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sara' applicato l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).
4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilita', ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 agosto 2026

Il Presidente: Nistico'
 
Allegato

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.
Nuove confezioni:
LIVMARLI
principio attivo: Maralixibat cloruro;
codice procedura: EMEA/H/C/005857/X/0015;
codice ATC: A05AX04;
titolare: Mirum Pharmaceuticals International B.V.;
GUUE: 31 marzo 2026.
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche
«Livmarli» compresse e' indicato negli adulti e negli adolescenti di eta' pari o superiore a dodici anni per il trattamento di:
prurito colestatico in pazienti affetti da sindrome di Alagille (ALGS);
colestasi intraepatica familiare progressiva (PFIC). Modo di somministrazione
«Livmarli» compresse va somministrato per via orale 30 minuti prima di un pasto, la mattina per la somministrazione una volta al giorno, oppure la mattina e la sera per la somministrazione due volte al giorno.
Confezioni autorizzate:
EU/1/22/1704/003 A.I.C.: 050418033 in base 32: 1J2NCK - 10 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;
EU/1/22/1704/004 A.I.C.: 050418045 in base 32: 1J2NCX - 15 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;
EU/1/22/1704/005 A.I.C.: 050418058 in base 32: 1J2NDB - 20 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;
EU/1/22/1704/006 A.I.C.: 050418060 in base 32: 1J2NDD - 30 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio
Prima dell'uso di «Livmarli» 9,5 mg/ml e/o 19 mg/ml soluzione orale in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'autorita' nazionale competente il contenuto e il formato delle guide al dosaggio specifiche per patologia (guida al dosaggio per l'ALGS e guida al dosaggio per la PFIC) e del libretto per il paziente (per pazienti con ALGS o PFIC).
I materiali formativi e di informazione sulla sicurezza riguardanti il rischio di errori terapeutici sono volti a fornire ai medici prescrittori, ai pazienti con sindrome di Alagille, ai pazienti con colestasi intraepatica familiare progressiva e ai loro caregiver un supporto per identificare con maggiore semplicita' il volume corretto della dose singola «Livmarli» soluzione orale.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che, in ogni Stato membro in cui e' commercializzato «Livmarli» 9,5 mg/ml e/o 19 mg/ml soluzione orale, tutti gli operatori sanitari e i pazienti/caregiver che si prevede debbano prescrivere o utilizzare «Livmarli» soluzione orale abbiano accesso al/ricevano il seguente pacchetto formativo:
guide al dosaggio per l'ALGS e per la PFIC;
libretto per il paziente.
Le due guide al dosaggio specifiche per patologia (una per l'ALGS e una per la PFIC) dovranno contenere gli elementi fondamentali elencati di seguito:
informazioni sui dosaggi disponibili di «Livmarli» soluzione orale;
informazioni sul regime posologico in base al peso del paziente, sul dosaggio di «Livmarli» soluzione orale e sulla dose massima raccomandata nei pazienti con ALGS o PFIC;
informazioni sulla dimensione necessaria della siringa da utilizzare, indicata da diversi colori.
Il libretto per il paziente dovra' contenere gli elementi fondamentali elencati di seguito:
appositi spazi nei quali riportare il dosaggio prescritto di «Livmarli» soluzione orale e nei quali documentare il peso del paziente, la dose, i valori calcolati di dose e volume e la dimensione della siringa per somministrare la dose prescritta di «Livmarli», specificamente per il dosaggio prescritto di «Livmarli» soluzione orale, con relativa data di registrazione. Obbligo specifico di completare le attivita' post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata in circostanze eccezionali.
La presente autorizzazione all'immissione in commercio e' rilasciata in circostanze eccezionali; pertanto ai sensi dell'art. 14, paragrafo 8, del Regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita':
===================================================================== | Descrizione  | Tempistica  | +=======================================+===========================+ |Per caratterizzare ulteriormente la | | |sicurezza e l'efficacia a lungo termine| | |di maralixibat nel trattamento del | | |prurito colestatico in pazienti affetti| | |da sindrome di Alagille (ALGS) e nel | | |trattamento di pazienti con PFIC, il | | |titolare dell'autorizzazione | | |all'immissione in commercio deve | | |condurre lo studio LEAP (MRX-803) | | |secondo un protocollo concordato, e |Annuale (all'interno della | |presentarne i risultati.  |rivalutazione annuale)  | +---------------------------------------+---------------------------+ |Per garantire un monitoraggio adeguato | | |della sicurezza e dell'efficacia di | | |maralixibat nel trattamento di pazienti| | |affetti da sindrome di Alagille (ALGS) | | |e colestasi intraepatica familiare | | |progressiva (PFIC), il titolare | | |dell'autorizzazione all'immissione in | | |commercio deve fornire aggiornamenti | | |annuali su qualsiasi nuova informazione| | |relativa alla sicurezza e all'efficacia|Annuale (all'interno della | |di maralixibat.  |rivalutazione annuale)  | +---------------------------------------+---------------------------+

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti identificati dalle regioni (RRL).