Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2026, n. 156
Regolamento recante definizione dei compiti e dell'organizzazione del sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e, in particolare gli articoli 1, 10, 14-bis, 73, 75, 80 e 131;
Vista la direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI;
Visto il regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA), che prevede, fra l'altro, la costituzione di un Sistema europeo di allerta sulle droghe (EDAS), in una logica di complementarita' con i pertinenti sistemi di allerta nazionali;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 1;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante «Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'Interno per il potenziamento dell'attivita' antidroga»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante le «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, comma 243;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante «Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalita' di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, lettera f), e 17, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e, in particolare, l'articolo 46, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione 20 novembre 2012, e, in particolare, gli articoli 2 e 5, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il «Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, recante «Riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza», e, in particolare, l'articolo 69, comma 2, lettera a);
Visto il decreto del Ministero della salute 23 giugno 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2025, con il quale sono individuate le strutture pubbliche di base deputate allo svolgimento degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sulle sostanze sequestrate ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto lo Statuto dell'Istituto superiore di sanita' allegato al decreto del Ministro della salute 24 ottobre 2014, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014;
Visto il «Piano d'azione dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025» approvato dal Consiglio il 21 giugno 2021, e, in particolare, l'azione 47, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C272/2 dell'8 luglio 2021;
Visto l'«Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 56/CSR del 28 febbraio 2008 concernente la definizione di attivita' e i requisiti basilari di funzionamento dei Centri Antiveleni», con il quale sono definiti il ruolo e le funzioni dei CAV nel Servizio sanitario nazionale, identificandoli come servizi specialistici che forniscono, senza competenza territoriale, consulenza medica per la diagnosi, la valutazione prognostica e il trattamento dei casi di intossicazione;
Visto il «Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 (PNP)» del Ministero della salute adottato il 6 agosto 2020 e, in particolare, la Linea di supporto centrale n. 11, pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Ministero;
Visto il «Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici», approvato in data 12 marzo 2024 e pubblicato sul sito istituzione del Dipartimento contro le droghe e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerato che al Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e' assegnato il compito di provvedere mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e alla attivazione delle attivita' di prevenzione e delle possibili conseguenze rilevanti per la salute e della mortalita' della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni centrali nonche' dagli altri organismi internazionali;
Considerato che il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e' la struttura di supporto per la promozione, il coordinamento e il raccordo dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga;
Considerato che, per effetto dell'articolo 87 testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la Direzione centrale per i servizi antidroga e' destinataria delle comunicazioni di sequestro effettuate sul territorio nazionale dalle Forze di polizia e si prefigge l'obiettivo di rafforzare progressivamente il proprio ruolo propulsivo nell'acquisizione, valorizzazione e trasmissione delle relative informazioni e, in particolare, di quelle provenienti dagli accertamenti tossicologici di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;
Considerato che nel 2009, in ottemperanza alla Decisione del Consiglio europeo 2005/387/JHA, in Italia e' stato sviluppato, sulla base di specifiche iniziative progettuali, il Sistema nazionale di allerta precoce (SNAP) all'interno del Dipartimento delle politiche antidroga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale Punto focale nazionale della rete Reitox per lo scambio di informazioni sulla droga in Europa;
Considerati gli accordi e le convenzioni in essere tra il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e i laboratori di tossicologia forense per la realizzazione di nuovi flussi informativi per la raccolta dati sulle sostanze stupefacenti circolanti sul territorio italiano per potenziare l'efficacia e l'efficienza operativa del sistema di allerta nazionale;
Considerato il ruolo specialistico riconosciuto ai Centri antiveleni dalle linee guida OMS/WHO del 2020 (Guidelines for establishing a poison centre) nelle attivita' di tossicovigilanza, valutazione, cura, prevenzione e gestione delle problematiche analitiche e clinico-tossicologiche correlate all'abuso di sostanze psicoattive e, in modo specifico, delle nuove sostanze psicoattive;
Considerate le attivita' di vigilanza svolte dai Centri antiveleni, quali fondamentali strutture di supporto del Ministero della salute, le regioni, le aziende sanitarie locali, le agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA), le Prefetture-UTG e la Protezione civile, nei casi di assistenza sanitaria e per la gestione di emergenze con possibili risvolti sanitari;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso il 12 marzo 2026;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 gennaio 2026 e del 26 maggio 2026;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D)», il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe di cui all'articolo 14-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di seguito denominato «NEWS-D»;
b) «Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (European union drug agency - EUDA)», l'Agenzia europea sulle droghe di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, di seguito denominata «EUDA»;
c) «rete Reitox», la rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, formata dai Punti focali nazionali dei Paesi membri nonche' da un Punto focale per la Commissione europea;
d) «Punto focale nazionale», il Punto focale nazionale della rete Reitox di EUDA di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, attivato con contratto annuale sottoscritto tra la citata EUDA e il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze;
e) «Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze», il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Dipartimento»;
f) «Servizio sanitario nazionale», il Servizio sanitario nazionale istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di seguito denominato «SSN»;
g) «Direzione centrale per i servizi antidroga», la Direzione centrale per i servizi antidroga istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno con la legge 15 gennaio 1991, n. 16, di seguito denominata «DCSA»;
h) «Istituto superiore di sanita'», l'Istituto superiore di sanita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, di seguito denominato «ISS»;
i) «Centri antiveleni», i Centri antiveleni di cui all'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 56/CSR del 28 febbraio 2008, di seguito denominati «CAV»;
l) «centri collaborativi di primo e secondo livello», i centri collaborativi previsti dall'articolo 14-bis, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;
m) «laboratori», i laboratori di tossicologia clinica e forense, universitari, pubblici e privati, i laboratori di tossicologia clinica del Sistema sanitario nazionale, le strutture delle Forze di polizia, le strutture pubbliche di base individuate con decreto del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 75, comma 10, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;
n) «laboratori delle Forze di polizia», le strutture specialistiche del Servizio polizia scientifica, i Gabinetti interregionali e regionali di Polizia scientifica della Polizia di stato, il Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (Ra.C.I.S), i Reparti carabinieri investigazioni scientifiche (R.I.S.) e i Laboratori di analisi sostanze stupefacenti (LASS) dell'Arma dei carabinieri;
o) «sostanze stupefacenti o psicotrope», le sostanze stupefacenti e psicotrope, incluse nelle tabelle I, II, III e IV e nella «tabella medicinali» allegate al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in cui sia stata rilevata la presenza di miscele con altre sostanze psicoattive o tossicologicamente attive, adulteranti, additivi e sostanze da taglio pericolosi, modifiche significative delle percentuali di purezza al dettaglio ovvero che sono oggetto di tendenze emergenti, nuove o piu' insidiose modalita' di assunzione e forme di consumo, ovvero ancora sequestrate con frequenza atipica rispetto a una specifica zona geografica o mai sequestrate a livello nazionale o unionale;
p) «sostanze a rischio», le sostanze, anche sotto forma di miscela, non incluse nelle tabelle allegate al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, potenzialmente oggetto di abuso o con capacita' di indurre intossicazioni acute o croniche ovvero nuove forme di dipendenza;
q) «nuove sostanze psicoattive» (New psychoactive substances - NPS), le sostanze allo stato puro o contenute in preparati non contemplate dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 ma che possono presentare rischi sanitari sociali analoghi a quelli presentati dalle sostanze contemplate da tali convenzioni», ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, di seguito denominate «NPS»;
r) «sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo», le nuove sostanze psicoattive ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo elaborata da EUDA sulla base di informazioni che evidenziano potenziali gravi rischi sociali o per la salute pubblica;
s) «precursori» sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, come definite dall'articolo 70, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;
t) «campioni biologici», i campioni biologici quali campioni di sangue, plasma, urine, capelli e tessuti prelevati nei casi clinici o forensi di intossicazione o decesso, ai fini di analisi tossicologiche volte all'identificazione di nuove sostanze psicoattive, precursori, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti;
u) «campioni non biologici», i campioni non biologici costituiti da reperti di nuove sostanze psicoattive, precursori, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti;
v) «dati anonimizzati», i dati e le informazioni raccolti e trasmessi mediante tecniche di anonimizzazione di cui al Parere 5/2014 del Gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE che impediscono o comunque non consentono piu' l'identificazione del soggetto cui si riferiscono;
z) «documenti di output», i documenti elaborati sulla base delle segnalazioni al NEWS-D, predisposti dallo stesso NEWS_D ed emanati dal Dipartimento nella forma di segnalazioni ad EUDA, informative, allerte o comunicazioni EUDA;
aa) «segnalazione al NEWS-D», le segnalazioni relative alla presenza di esiti «anomali» delle analisi sui campioni di nuove sostanze psicoattive, precursori, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti in campioni non biologici; segnalazioni di nuove sostanze psicoattive, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo in campioni biologici prelevati nei casi clinici o forensi di intossicazione o decesso associati ai dati clinici di anamnesi, diagnosi e terapia, effettuate, in forma anonimizzata, dai centri collaborativi di primo e secondo livello; le segnalazioni trasmesse dalla DCSA, sempre in qualita' di centro collaborativo di primo livello, sulla base delle comunicazioni dei reparti e uffici delle Forze di polizia e degli uffici antidroga all'estero; le segnalazioni trasmesse da EUDA al Punto focale nazionale e le segnalazioni inviate da altre organizzazioni, dagli organismi, dagli uffici e dalle agenzie europee e internazionali competenti;
bb) «segnalazione ad EUDA», documento di output del NEWS-D, formulato sulla base delle risultanze del processo di raccolta, convalida e analisi dei dati e delle informazioni nazionali sui casi clinici di intossicazione e di decesso, sulle nuove sostanze psicoattive, sui precursori, sulle sostanze a rischio, sulle sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo e sulle sostanze stupefacenti, nonche' su nuovi sviluppi e sui cambiamenti di tendenza nei consumi, effettuato dal NEWS-D e trasmesso dal Punto focale nazionale ad EUDA nei tempi e nei modi indicati dal regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023;
cc) «comunicazioni, informative e allerte», documenti di output del NEWS-D, formulati sulla base delle segnalazioni al NEWS-D da parte dei centri collaborativi e da EUDA, predisposti dai centri collaborativi di primo livello, approvati dal Dipartimento e trasmessi dallo stesso NEWS-D agli altri centri collaborativi di primo e secondo livello;
dd) «dati e informazioni utili per la formulazione dei documenti di output del NEWS-D», i dati e le informazioni, anonimizzati, relativi a nuove sostanze psicoattive, precursori, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti, utili per la formulazione di allerte, comunicazioni o informative, provenienti dai centri collaborativi di primo e secondo livello su aspetti bio-tossicologici, chimico-tossicologici, clinico-tossicologici nonche' emergenti dagli accertamenti analitici condotti sulle sostanze sequestrate ai sensi degli articoli 73 e 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; analoghi dati e informazioni provenienti da EUDA, dalla DCSA sulla base delle comunicazioni dei reparti e uffici delle Forze di polizia; qualsiasi altra analoga informazione acquisita dalle organizzazioni, dagli organismi, dagli uffici e dalle agenzie europee e internazionali competenti o da fonti aperte qualificate. Sono in ogni caso esclusi i dati personali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 1) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
ee) «Testo unico in materia di sostanze stupefacenti», il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988 - S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 10, 14-bis, 73,
75, 80 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, recante «Testo Unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990 - S.O n. 67:
«Art. 1 ((Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 1,
commi 1 e 2, e 2) Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori di sostanze stupefacenti). - 1. E' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato e' composto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli
affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della
sanita', del lavoro e della previdenza sociale,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi
delle aree urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono
essere delegate al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati
a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da
trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di
promozione della politica generale di prevenzione e di
intervento contro la illecita produzione e diffusione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed
internazionale.
6. Il Comitato formula proposte al Governo per
l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento
delle attivita' amministrative di competenza delle regioni
nel settore.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre
dipendenze e' istituito un Osservatorio permanente che
verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza,
secondo le previsioni del comma 8, e delle altre dipendenze
patologiche. Il Ministro per la solidarieta' sociale
disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il
funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo
svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127,
comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio
permanente.
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei
criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e
sistematicamente dati:
a) sulla entita' della popolazione
tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia
delle sostanze assunte e sul rapporto tra le
caratteristiche del mercato del lavoro e delle attivita'
lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e
psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei
servizi pubblici e privati operanti nel settore della
prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle
iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i
servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e
nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati
reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita'
lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso
strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui
risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la
somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla
lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate,
nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli
istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico
illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel
settore della prevenzione e repressione del traffico
illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per
reati previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle
tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per
funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita',
della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza
sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono
tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al
comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni
anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle
prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere
ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e
regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di
quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono
ottenere informazioni dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica
istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove
campagne informative sugli effetti negativi sulla salute
derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope,
nonche' sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno
criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate
attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi
pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e
periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi
telefonici e telematici di informazione e di consulenza e
sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi
annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga destinata agli
interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta'
sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in
deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni
pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra
stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e
televisive nazionali e locali nonche' a favore di
iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul
territorio nazionale.
14.
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, nella sua qualita' di Presidente del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca
una conferenza nazionale sui problemi connessi con la
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla
quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la
loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura
della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze
sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare
eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate
dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi
internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori delle materie di base dalle quali si estraggono
le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti
alternative di reddito per liberare le popolazioni locali
dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui
attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti
previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.».
«Art. 10 ((Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5,
comma 1, e 25, comma 2; decreto-legge 1° aprile 1988, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno
1988, n. 176, art. 2-bis). Servizio centrale antidroga). -
1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno
in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze
di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per
la prevenzione e la repressione del traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del
Servizio centrale antidroga, gia' istituito nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi
dell'articolo 35 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
2. Ai fini della necessaria cooperazione
internazionale nella prevenzione e repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio
mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi
delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione
internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol),
nonche' con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri
operanti in Italia.
3. Il Servizio cura, altresi', i rapporti con gli
organismi internazionali interessati alla coperazione nelle
attivita' di polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del
Servizio centrale antidroga e' equivalente, agli effetti
dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei
rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
5. Per le attivita' del Servizio centrale antidroga,
nonche' per gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio
del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono
stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire
in ragione d'anno.».
«Art. 14-bis (Sistema nazionale di allerta rapida per
le droghe - NEWS-D). - 1. Al fine di dare piena attuazione
operativa all'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1322
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023,
a decorrere dal 1° gennaio 2025, e' istituito, presso il
Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri, il Sistema nazionale di allerta
rapida per le droghe (NEWS-D), quale strumento di
coordinamento operativo delle informazioni di allerta che
opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato,
finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute
pubblica, per individuare tempestivamente e prevenire
fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa
di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze
stupefacenti gia' vietate.
2. Il Sistema di cui al comma 1 si avvale, per il
proprio funzionamento, dei centri collaborativi di primo e
di secondo livello di cui ai commi 3 e 4.
3. Sono centri collaborativi di primo livello:
a) l'Istituto superiore di sanita', di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai
centri collaborativi di secondo livello su aspetti
bio-tossicologici;
b) i centri antiveleno, pubblici o privati, per la
raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri
collaborativi di secondo livello, su aspetti
clinico-tossicologici, in grado di assicurare una
disponibilita' per l'intera giornata, con laboratori
interni e capacita' analitiche nel settore delle nuove
sostanze psicoattive, da individuare a cura del
Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
c) la Direzione centrale per i servizi antidroga
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio
1991, n. 16, per il concorso allo sviluppo del Sistema di
cui al comma 1, per il coordinamento delle Forze di polizia
nell'alimentazione informativa del predetto Sistema nonche'
per la raccolta di dati e informazioni, utili per la
formulazione di allerta o informative, emergenti dagli
esami tossicologici condotti dai centri collaborativi di
secondo livello di cui al comma 4, lettera e), sulle
sostanze stupefacenti sequestrate.
4. Possono essere centri collaborativi di secondo
livello:
a) gli istituti di medicina legale;
b) i laboratori universitari di tossicologia
forense;
c) le amministrazioni centrali e periferiche
competenti in materia di droga;
d) le strutture di emergenza;
e) i laboratori delle Forze di polizia;
f) le strutture pubbliche di base individuate ai
sensi dell'articolo 75, comma 10;
g) gli enti, le agenzie e le associazioni
scientifiche ovvero i soggetti pubblici o privati operanti
nell'ambito della prevenzione, della cura e della
riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti,
individuati, sulla base di criteri specifici, dal
Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
5. Al fine di garantire la piena operativita' del
Sistema di cui al comma 1 e la tempestiva individuazione di
nuove sostanze stupefacenti e psicoattive, nonche' i loro
effetti sulla salute, il Dipartimento per le politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzato, anche in deroga alle disposizioni contenute
nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a stipulare convenzioni e
contratti con strutture private in possesso dei requisiti
di cui al comma 3, lettera b).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i compiti e l'organizzazione del Sistema di cui al
comma 1.».
«Art. 73 ((Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14,
comma 1) Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla
tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000. (34) (68)
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e'
punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo
17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di
cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura
che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e'
punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la
multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente
articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle
sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della
reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro
1.032 a euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve
entita' quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti
ovvero per le modalita' dell'azione, le condotte di cui al
comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e
abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal
primo periodo e' punito con la pena della reclusione da
diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a
euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non
occasionalita'.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente
ai reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n.
274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso
delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto
legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico
ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666
del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita'
dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si
applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di
cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria
condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il
quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena
su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle
cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando
essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di
cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto
o prodotto. Nei casi di cui al periodo precedente, e'
ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli o altri
beni mobili registrati e non registrati che risultino
essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti
previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano
agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato.».
«Art. 75 (Condotte integranti illeciti
amministrativi). - 1. Chiunque, per farne uso personale,
illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o
psicotrope e' sottoposto, per un periodo da due mesi a un
anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e
per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV
previste dallo stesso articolo, a una o piu' delle seguenti
sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida, del
certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a
tre anni;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o
divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro
documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi
di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino
extracomunitario.
1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione
ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente
o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene
conto delle seguenti circostanze:
a) che la quantita' di sostanza stupefacente o
psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
antidroga, nonche' della modalita' di presentazione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso
lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad
altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le
sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
b) che i medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei
medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il
quantitativo prescritto.
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i
presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico
e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro
programma educativo e informativo personalizzato in
relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal
servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per
territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da
una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo
116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di
polizia procedono alla contestazione immediata, se
possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro
dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle
sostanze sequestrate effettuati presso le strutture
pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai
sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento,
l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita'
di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono
altresi' all'immediato ritiro della patente di guida.
Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore,
gli organi accertatori ritirano anche il certificato di
idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo
amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche'
del certificato di idoneita' tecnica e il fermo
amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta
giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto
previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni. La patente di guida e il certificato di
idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai
sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante
il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di
circolazione con il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni
previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla
ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene
fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza
convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi
a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per
valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni
amministrative da irrogare e la loro durata nonche',
eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In
tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del
nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio
territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si
avvalga delle facolta' previste dall'articolo 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione
degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha
effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza
con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare
entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti
difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove
richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini
e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata
presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle
sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il
prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la
persona segnalata puo' essere proposta opposizione al
giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla
notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione
viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la
competenza territoriale in merito all'opposizione gli
stessi criteri indicati al comma 13.
5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il
prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze
educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne
esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di
fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma
2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da
1 a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini
dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste
nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.
7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e
di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo
che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in
cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo'
ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla
sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata
posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di
polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per
territorio in relazione al luogo, come determinato al comma
13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del
permesso di soggiorno.
9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga
le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula
l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento
della notifica all'interessato, puo' essere fatta
opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150. Copia del decreto e' contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e
tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti
di medicina legale, i laboratori universitari di
tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia
ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare
con decreto del Ministero della salute.
10-bis. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo per gli accertamenti
medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di
4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione
degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di
cui al comma 10.
10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al
comma 10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto,
con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il
prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni,
dandone comunicazione al questore e al giudice di pace
competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme
della sezione II del capo I e il secondo comma
dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in
relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di
domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti,
in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto,
applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di
cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di
particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi
tali da far presumere che la persona si asterra', per il
futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della
sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto
puo' definire il procedimento con il formale invito a non
fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno.».
«Art. 80 ((Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18,
comma 1) Aggravanti specifiche). - 1. Le pene previste per
i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo
alla meta':
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e
psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona
di eta' minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del
primo comma dell'art. 112 del codice penale;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a
cooperare nella commissione del reato, persona dedita
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto e' stato commesso da persona armata
o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono
adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti
accentuata la potenzialita' lesiva;
f) se l'offerta o la cessione e' finalizzata ad
ottenere prestazioni sessuali da parte di persona
tossicodipendente;
g) se l'offerta o la cessione e' effettuata
all'interno o in prossimita' di scuole di ogni ordine o
grado, comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali,
strutture per la cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze
stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla
meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione
quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73
riguardano quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o
psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e)
del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il
colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per
se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha
fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma
dell'art. 112 del codice penale.
5.».
«Art. 131 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro
per la solidarieta' sociale, anche sulla base dei dati allo
scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno
di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati
relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia,
sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli
indirizzi che saranno seguiti nonche' sull'attivita'
relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al
sostegno delle attivita' di prevenzione, riabilitazione,
reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.».
- La direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la
decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di
includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di
«stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI e'
pubblicata nella GUUE L 305/12 del 21 novembre 2017.
- Il regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 giugno 2023 riguardante
l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1920/2006 e' pubblicato nella
GUUE L 166/6 del 30 giugno 2023.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del servizio
sanitario nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.360 del 28 dicembre 1978 S.O:
«Art. 1 (I principi). - La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettivita' mediante il servizio sanitario
nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve
avvenire nel rispetto della dignita' e della liberta' della
persona umana.
Il servizio sanitario nazionale e' costituito dal
complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e
delle attivita' destinati alla promozione, al mantenimento
ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la
popolazione senza distinzione di condizioni individuali o
sociali e secondo modalita' che assicurino l'eguaglianza
dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del
servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle
regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la
partecipazione dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale e' assicurato il
collegamento ed il coordinamento con le attivita' e con gli
interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e
servizi, che svolgono nel settore sociale attivita'
comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e
della collettivita'.
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai
fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei
modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile
1981 S.O.
- La legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante «Norme di
adeguamento dell'organizzazione delle strutture del
Ministero dell'Interno per il potenziamento dell'attivita'
antidroga» e' publicata nella Gazzetta Ufficiale e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio
1991.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio
1994 S.O. n. 3.
- Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
recante le «Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30
novembre 1998, n. 419» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999 S.O. n. 132.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205
del 1° settembre 1999 S.O. n. 167.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 29 luglio 2003 S.O. n. 123.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 6 maggio 2008, e' convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio
2018.
- Si riporta il testo del comma 243, dell'articoli 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2025 S.O. n.
2:
«243. Al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo l'articolo 14 e'
inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Sistema nazionale di allerta rapida
per le droghe - NEWS-D). - 1. Al fine di dare piena
attuazione operativa all'articolo 13 del regolamento (UE)
2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e' istituito,
presso il Dipartimento per le politiche antidroga della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema nazionale
di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), quale strumento
di coordinamento operativo delle informazioni di allerta
che opera anche attraverso un dispositivo informatico
dedicato, finalizzato alla prevenzione e alla tutela della
salute pubblica, per individuare tempestivamente e
prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla
comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di
sostanze stupefacenti gia' vietate.
2. Il Sistema di cui al comma 1 si avvale, per il
proprio funzionamento, dei centri collaborativi di primo e
di secondo livello di cui ai commi 3 e 4.
3. Sono centri collaborativi di primo livello:
a) l'Istituto superiore di sanita', di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai
centri collaborativi di secondo livello su aspetti
bio-tossicologici;
b) i centri antiveleno, pubblici o privati, per
la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri
collaborativi di secondo livello, su aspetti
clinico-tossicologici, in grado di assicurare una
disponibilita' per l'intera giornata, con laboratori
interni e capacita' analitiche nel settore delle nuove
sostanze psicoattive, da individuare a cura del
Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
c) la Direzione centrale per i servizi antidroga
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio
1991, n. 16, per il concorso allo sviluppo del Sistema di
cui al comma 1, per il coordinamento delle Forze di polizia
nell'alimentazione informativa del predetto Sistema nonche'
per la raccolta di dati e informazioni, utili per la
formulazione di allerta o informative, emergenti dagli
esami tossicologici condotti dai centri collaborativi di
secondo livello di cui al comma 4, lettera e), sulle
sostanze stupefacenti sequestrate.
4. Possono essere centri collaborativi di secondo
livello:
a) gli istituti di medicina legale;
b) i laboratori universitari di tossicologia
forense;
c) le amministrazioni centrali e periferiche
competenti in materia di droga;
d) le strutture di emergenza;
e) i laboratori delle Forze di polizia;
f) le strutture pubbliche di base individuate ai
sensi dell'articolo 75, comma 10;
g) gli enti, le agenzie e le associazioni
scientifiche ovvero i soggetti pubblici o privati operanti
nell'ambito della prevenzione, della cura e della
riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti,
individuati, sulla base di criteri specifici, dal
Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
5. Al fine di garantire la piena operativita' del
Sistema di cui al comma 1 e la tempestiva individuazione di
nuove sostanze stupefacenti e psicoattive, nonche' i loro
effetti sulla salute, il Dipartimento per le politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzato, anche in deroga alle disposizioni contenute
nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a stipulare convenzioni e
contratti con strutture private in possesso dei requisiti
di cui al comma 3, lettera b).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i compiti e l'organizzazione del Sistema di cui al
comma 1».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
2018, n. 15, recante «Regolamento a norma dell'articolo 57
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi
del Codice in materia di protezione dei dati personali
relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le
finalita' di polizia, da organi, uffici e comandi di
polizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del
14 marzo 2018.
- Il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015,
n. 70, recante: «Regolamento recante la definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno
2015.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1322 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023 si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 23 dicembre 1978, n. 833
si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 15 gennaio 1991, n. 16
si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106 «Riorganizzazione degli
enti vigilati dal Ministero della salute, a norma
dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio
2012:
«Art. 1 (Programmazione delle attivita'). - 1.
L'Istituto superiore di sanita', di seguito denominato
"Istituto", adotta un piano triennale di attivita',
aggiornato annualmente, in conformita' alle finalita' ed
obiettivi ad esso demandati, ed in coerenza anche con le
linee di indirizzo e di programmazione relative al Centro
nazionale per i trapianti di cui alla legge 1° aprile 1999,
n. 91 e al Centro nazionale sangue di cui alla legge 21
ottobre 2005, n. 219, definite dal Ministro della salute,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce gli
indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e
risorse per l'intero periodo, definisce i risultati
scientifici e socio-economici attesi, nonche' le correlate
risorse di personale, strumentali e finanziarie previste
per ciascuno dei programmi e progetti in cui e' articolato.
Il piano comprende la programmazione triennale del
fabbisogno delle risorse umane, alla quale si applica
l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, con l'approvazione da parte del Ministero
della salute, previo parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze e del dipartimento della
funzione pubblica.
3. Il piano, predisposto dal presidente
dell'Istituto, e' reso pubblico per almeno trenta giorni,
al fine della formulazione da parte del personale
dell'Istituto di eventuali osservazioni. Il piano e'
deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere
del Comitato scientifico, ed e' approvato dal Ministro
della salute, anche ai fini della identificazione e dello
sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del
coordinamento con il programma di ricerca individuato dal
Piano sanitario nazionale.
4. Il Ministro della salute presenta, ogni tre anni,
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) pubblicato nella GUUE L 119/1
del 4 maggio 2016:
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i compiti e l'organizzazione del NEWS-D, istituito presso il Dipartimento, quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta, che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato, finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica e all'attuazione delle disposizioni in materia dell'Unione europea.
 
Art. 3

Obiettivi del NEWS-D

1. Il NEWS-D persegue i seguenti obiettivi:
a) individuare precocemente e valutare situazioni di potenziale rischio, pericolo o danno per la salute pubblica correlate alla comparsa delle sostanze di cui all'articolo 4;
b) allertare o informare i centri collaborativi e fornire supporto al SSN al fine di prevenire e ridurre potenziali fenomeni di abuso o di intossicazioni acute e croniche, forme di dipendenza ovvero potenziali situazioni di rischio per la salute pubblica associate al consumo delle sostanze di cui all'articolo 4 sul territorio o in specifiche aree dello stesso;
c) individuare e monitorare la comparsa di tendenze emergenti, nuove o piu' insidiose modalita' di assunzione e forme di consumo e potenziali rischi e pericoli per la salute che ne derivano correlati alle sostanze di cui all'articolo 4;
d) monitorare la presenza delle sostanze di cui all'articolo 4 sul territorio nazionale, mediante sia la raccolta e l'analisi delle informazioni e dei dati contenuti nelle segnalazioni al NEWS-D sia la trasmissione di informative, allerte e comunicazioni;
e) scambiare con il Sistema di allerta rapida sulle nuove sostanze psicoattive (Early warning system on new psychoactive substances - EWS) di EUDA e con il Sistema europeo di allerta sulle droghe (European drug alert system - EDAS) le informazioni sulle sostanze di cui all'articolo 4 attraverso il Punto focale nazionale deputato ad effettuare le segnalazioni ad EUDA nei tempi e nei modi indicati dagli articoli 8 e 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, nonche' a riceve i dati e le informazioni trasmessi da EUDA per la formulazione e la trasmissione di informative, allerte e comunicazioni;
f) supportare le azioni di contrasto relative alla diffusione e alla cessione illecita delle sostanze di cui all'articolo 4.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1322 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 4

Sostanze oggetto di interesse per il NEWS-D

1. Sono d'interesse del NEWS-D le NPS, i precursori, le sostanze a rischio, le sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo e le sostanze stupefacenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) riportate nelle tabelle allegate al testo unico nei casi di cui all'articolo 5, individuate nei campioni non biologici e in quelli biologici prelevati nei casi clinici o forensi di intossicazione o decesso.
 
Art. 5

Segnalazione al NEWS-D

1. Sulla base dei criteri minimi indicati nell'articolo 6, i centri collaborativi di primo e secondo livello segnalano al NEWS-D, in forma anonimizzata, l'identificazione di NPS, precursori, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo e sostanze stupefacenti in campioni non biologici o in quelli biologici prelevati nei casi clinici o forensi di intossicazione o decesso.
2. I reparti, uffici e laboratori delle Forze di polizia trasmettono la segnalazione al NEWS-D per il tramite della DCSA, con le modalita' indicate nell'articolo 18, comma 1, e nell'articolo 19, comma 1.
 
Art. 6

Criteri minimi per le segnalazioni al NEWS-D

1. I centri collaborativi di primo e secondo livello sono tenuti alla segnalazione al NEWS-D in presenza di campioni «anomali» biologici e non biologici.
2. Si considera «anomalo» un campione non biologico che soddisfi almeno uno tra i seguenti criteri «qualitativi» e «quantitativo».
3. Si considera soddisfatto il criterio «qualitativo» quando sono identificate:
a) NPS;
b) precursori secondo l'articolo 70 del testo unico e secondo la legislazione europea di settore;
c) sostanze stupefacenti in cui sia stata rilevata la presenza di miscele con altre sostanze psicoattive o tossicologicamente attive, adulteranti, additivi e sostanze da taglio pericolosi;
d) sostanze stupefacenti che sono oggetto di tendenze emergenti, nuove o piu' insidiose modalita' di assunzione e forme di consumo, ovvero ancora sequestrate con frequenza atipica rispetto a una specifica zona geografica o mai sequestrate a livello nazionale o unionale;
e) sostanze a rischio oggetto di abuso o che hanno causato intossicazioni acute o croniche ovvero correlate a nuove forme di dipendenza.
4. Si considera soddisfatto il criterio «quantitativo» quando e' individuata una sostanza inclusa nelle tabelle allegate al testo unico con valori di concentrazione superiori alle medie riportate nella piu' recente relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 131 del testo unico.
5. Si considera «anomalo» un campione biologico prelevato nei casi clinici o forensi di intossicazione o decesso che contenga:
a) NPS e sostanze a rischio;
b) sostanze stupefacenti identificate in serie di casi di intossicazione e decesso;
c) sostanze a rischio di abuso ovvero correlate a nuove forme di dipendenza.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 70 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309:
«Art. 70 (Precursori di droghe). - 1. Ai fini del
presente articolo si intende per:
a) sostanze suscettibili di impiego per la
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di
seguito denominate "sostanze classificate o precursori di
droghe": tutte le sostanze individuate e classificate nelle
categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e nelle categorie 1, 2, 3 e 4 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005, compresi miscele e prodotti
naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi le miscele
e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate,
composti in modo che le sostanze stesse non possano essere
facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile
applicazione o economici, i medicinali quali definiti
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e i medicinali
veterinari quali definiti all'articolo 4, numero 1) del
regolamento (UE) 2019/6, in conformita' al richiamo di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n.
218 ad eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari
elencati nell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.;
b) operatore: una persona fisica o giuridica che
operi nell'attivita' di immissione sul mercato di sostanze
classificate, nonche' una persona fisica o giuridica che
operi, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n.
111/2005, nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione
di sostanze classificate nei confronti di paesi non
comunitari o svolga attivita' di intermediazione ad esse
relative, comprese le persone la cui attivita' autonoma
consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia
a titolo principale sia a titolo accessorio rispetto ad
un'altra attivita';
c) immissione sul mercato: l'attivita' di fornire,
a titolo oneroso o gratuito, sostanze classificate nella
Comunita' ovvero di immagazzinare, di fabbricare, di
produrre, di trasformare, di commerciare, di distribuire o
di intermediare tali sostanze, ai fini di fornitura nella
Comunita'.
2. Gli operatori che intendono effettuare, in
relazione a sostanze classificate nelle categorie 1 e 2
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell'allegato al regolamento n. 111/2005, taluna delle
attivita' di immissione sul mercato indicate nel comma 1,
devono nominare un responsabile della commercializzazione,
in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal
regolamento (CE) n. 273/2004, notificando al Ministero
della salute le generalita' della persona nominata.
L'operatore che viola tale obbligo e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600
euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato il provvedimento di
sospensione della licenza ad operare con sostanze
classificate nella categoria 1 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, nonche' l'attivita' svolta dall'operatore
con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie
2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a
un mese e non superiore a un anno.
3. Gli operatori che, in relazione a taluna delle
sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, intendano compiere taluna delle attivita'
indicate nel comma 1, o comunque intendano detenere tali
sostanze, devono munirsi di licenza rilasciata dal
Ministero della salute in conformita' e nei limiti di
quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n.
111/2005 e n. 1277/2005. Sono escluse dall'obbligo di
licenza le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di
sostanze classificate in categoria 1, e la vendita o la
cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento.
La licenza ha validita' triennale ed e' soggetta alla tassa
di concessione governativa ed al pagamento della tariffa
individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le
licenze sono comunicate al Dipartimento della Pubblica
sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del
Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza
ed alla Agenzia delle Dogane che impartiscono ai dipendenti
organi periferici le istruzioni necessarie per la
vigilanza. Il Ministero della salute puo' rilasciare
licenze speciali ai laboratori ufficiali delle autorita'
competenti.
4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze
classificate nella categoria 1 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul
mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1,
ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver
conseguito la licenza di cui al comma 3, e' punito con la
reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da
15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' commesso da
soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a
sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della
detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del
comma 5, la pena e' della reclusione da sei a venti anni e
della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi
alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il
divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei
anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone
inoltre la sospensione dell'attivita' svolta
dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle
categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005,
per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non
superiore ad un anno e sei mesi.
5. Gli operatori che immettono sul mercato, importano
o esportano sostanze classificate di cui alla categoria 2
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, eccetto gli
spedizionieri doganali o i vettori che agiscono unicamente
in tale qualita', devono registrarsi presso il Ministero
della salute, in conformita' e nei limiti di quanto
disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n.
1277/2005. Sono esclusi da detto obbligo gli operatori che
effettuano transazioni nel corso dell'intero anno solare
per quantita' di sostanze classificate in categoria 2 non
superiori ai valori soglia di cui all'allegato II al
regolamento (CE) n. 273/2004. All'obbligo di registrazione
sono altresi' tenuti gli operatori che esercitano attivita'
di esportazione riguardanti una delle sostanze classificate
di cui alla categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE)
n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.
111/2005, con esclusione degli operatori che esportano nel
corso dell'intero anno solare, quantita' di sostanze
classificate in categoria 3 non superiori ai valori soglia
di cui all'allegato I al regolamento delegato (UE)
2015/1011 della Commissione del 24 aprile 2015. Sono
altresi' escluse dall'obbligo di registrazione le farmacie,
per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in
categoria 2, e la vendita o la cessione di tali sostanze in
dose e forma di medicamento, nonche' le strutture o
istituzioni, quali universita', laboratori di tossicologia
forense, laboratori di sanita' pubblica, laboratori di
ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi
di polizia, laboratori ufficiali di autorita' pubbliche e
forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di
sostanze classificate in categoria 2. La registrazione di
cui al presente comma ha validita' triennale, e' soggetta
al pagamento della tariffa individuata secondo le modalita'
di cui al comma 21. Le modalita' di registrazione sono rese
pubbliche sul sito del Ministero della salute.
6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di
registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle
operazioni di immissione sul mercato di cui all'articolo 2,
lettera c) del regolamento (CE) n. 273/2004, e di
importazione o esportazione di cui all'articolo 2, lettere
c) e d), del regolamento (CE) 111/2005, e' punito con la
reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro
a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a
sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005 e con la reclusione fino a quattro anni e
la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di
esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. Se il
fatto e' commesso da soggetto titolare della licenza di cui
al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o
registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto
dell'operazione, la pena e' della reclusione da quattro a
dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro
qualora si tratti di operazioni relative a sostanze
classificate nella categoria 2, dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005 e della reclusione fino a cinque anni e
della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di
esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. In tali
casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze
classificate nella categoria 2, dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, alla condanna consegue la revoca della
licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per
la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il
giudice dispone inoltre la sospensione, per un periodo non
inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a un anno
e sei mesi, dell'attivita' svolta dall'operatore con
riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e
3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche'
dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle
sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005. Qualora si tratti di
esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, o
nella categoria 4 dell'Allegato al regolamento (CE) n.
111/2005, alla condanna consegue la revoca della licenza,
nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata
di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice
dispone inoltre, per un periodo non inferiore a un mese e
non superiore a un anno, la sospensione dell'attivita'
svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze
classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, nonche' dell'attivita' svolta
dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate
nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n.
111/2005.
7. In caso di operazioni di immissione sul mercato,
importazione o esportazione di sostanze classificate
compiute in violazione degli obblighi di cui regolamenti
(CE) n. 273/2004, 111/2005, 1277/2005 e 297/2009, il
Ministero della salute puo' sospendere la licenza o la
registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno. Il provvedimento di sospensione e'
notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato
all'autorita' sanitaria locale, alla questura competente
per territorio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento politiche antidroga, al Dipartimento della
Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi
antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della
Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane.
8. La distruzione delle sostanze di cui al comma 1,
limitatamente a quelle di cui alla categoria 1, e'
effettuata nel rispetto delle disposizioni, in quanto
compatibili, di cui agli articoli 22, 23, 25 e 25-bis.
9. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle
categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione di esportazione
da parte del Ministero della salute, in conformita' e nei
limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005
e n. 1277/2005. E' altresi' subordinata al rilascio
dell'autorizzazione del Ministero della salute
l'esportazione delle sostanze appartenenti alla categoria 3
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 verso uno dei
Paesi di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE)
2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015.
L'importazione delle sostanze appartenenti alla categoria 1
e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione di
importazione da parte del Ministero della salute in
conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti
(CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. Le autorizzazioni di cui
sopra hanno validita' semestrale, sono soggette alla tassa
di concessione governativa e al pagamento della tariffa
individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Tutte
le esportazioni di sostanze classificate elencate alle
categorie 1 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n.
111/2005 e le esportazioni di sostanze classificate
elencate nelle categorie 2 e 3 del medesimo allegato, a
destinazione dei paesi di cui all'articolo 10 del
regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del
24 aprile 2015, sono precedute da una notificazione
preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorita'
competenti del paese di destinazione, in conformita' e nei
limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005.
Il Ministero della salute, rilasciata l'autorizzazione di
importazione o di esportazione, ne da' tempestivo avviso
alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere
effettuata l'operazione.
10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o
importazione di sostanze classificate nella categoria 1
senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9,
e' punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze
classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005 senza aver conseguito
l'autorizzazione di cui al comma 9, e' punito ai sensi del
comma 6.
11. All'interno del territorio dell'Unione europea le
sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 possono essere fornite
unicamente agli operatori in possesso di licenza per
l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1, fatte
salve le esclusioni di cui al comma 3. Il trasgressore e'
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300
euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna,
puo' disporre la revoca della licenza con divieto di
ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni e la
sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di
cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un mese
e non superiore ad un anno.
12. Gli acquirenti di sostanze classificate nelle
categorie 1 e 2 devono rilasciare apposita dichiarazione
all'operatore, che la certifica ed utilizza in conformita'
e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
273/2004. L'operatore che viola tale obbligo e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
600 euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato, per un periodo
non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il
provvedimento di sospensione della licenza ad operare con
sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005. Puo' essere altresi' adottato, per un
periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno,
il provvedimento di sospensione dell'attivita' svolta
dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate
nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE)
n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.
111/2005, nonche' il provvedimento di sospensione
dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle
sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005.
13. Gli operatori sono tenuti a documentare le
transazioni che portano alla immissione sul mercato di
sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I
al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005, secondo le modalita' indicate
nell'allegato III, in conformita' e nei limiti di quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. Essi devono
inoltre documentare le operazioni di importazione ed
esportazione concernenti sostanze classificate, e le
relative attivita' di intermediazione, in conformita' e nei
limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005.
Gli operatori devono altresi' accertarsi, prima della
fornitura di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2,
della presenza di etichette recanti i nomi delle sostanze,
come indicati nell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005.
Analoga verifica deve essere svolta su tutte le spedizioni
di sostanze classificate, nell'ambito di operazioni di
importazione, esportazione o intermediazione, in
conformita' di quanto previsto nel regolamento (CE) n.
111/2005.
14. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 600 euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato,
per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un
anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad
operare con sostanze classificate nella categoria 1
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Puo' essere
altresi' adottato, per un periodo non inferiore a un mese e
non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione
dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle
sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I
al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' il provvedimento di
sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con
riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.
15. Gli operatori che svolgono attivita' commerciali
all'interno del territorio nazionale e tra l'Italia e paesi
dell'Unione europea, nonche' attivita' di importazione,
esportazione e transito tra l'Italia e Paesi
extracomunitari, hanno l'obbligo di comunicare al
Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale
per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, al piu'
tardi al momento della loro effettuazione, le singole
operazioni commerciali relative alle sostanze classificate
nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE)
n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.
111/2005, le esportazioni delle sostanze appartenenti alla
categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
nonche' le esportazioni delle sostanze appartenenti alla
categoria 3 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 9. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una
volta l'anno entro il 15 febbraio al Ministero della salute
una rendicontazione sintetica delle movimentazioni di
sostanze classificate effettuate nel corso dell'anno
precedente, secondo le modalita' indicate nell'allegato
III, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai
regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005.
16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15
e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 300 euro a
3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo'
disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore
rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione,
per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un
anno, dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento
alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e alle
sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.
17. Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare
in ogni altro modo con il Dipartimento della Pubblica
sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del
Ministero dell'Interno, in particolare fornendo ogni
informazione eventualmente richiesta, nonche' segnalando
immediatamente ogni fatto od elemento che, per
caratteristiche, entita', natura o per qualsiasi altra
circostanza conosciuta in ragione dell'attivita'
esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate
possono essere in qualsiasi modo impiegate per la
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il
trasgressore e' punito, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, ai sensi del comma 14.
18. La vigilanza nei confronti degli operatori e'
esercitata dal Ministero della salute, in conformita' di
quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n.
111/2005. La vigilanza predetta si effettua mediante
ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui esecuzione
il predetto Ministero puo' avvalersi della collaborazione
degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di
accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le
attivita' previste dal presente articolo. Ai fini della
vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono
tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della salute
ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i
documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla
registrazione.
19. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo
svolgimento delle attivita' di vigilanza, controllo ed
ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la
sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza
con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro
anni, e la sospensione, per un periodo non inferiore a un
mese e non superiore a un anno, dell'attivita' svolta
dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate
nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE)
n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2,
3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.
20. L'allegato III puo' essere modificato con decreto
del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'interno e sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento politiche antidroga, in conformita'
a nuove disposizioni di modifica della disciplina
comunitaria.
21. Alle attivita' di rilascio della licenza, di
registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9,
il Ministero della salute provvede mediante tariffe a
carico degli operatori, da determinarsi ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente
comma e le relative modalita' di versamento. Le tariffe
sono aggiornate almeno ogni due anni.
- Per il testo dell'articolo 131 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 7

Tempi della segnalazione

1. I laboratori, in qualita' di centri collaborativi di secondo livello del NEWS-D, effettuano la segnalazione dei dati anomali relativi a campioni biologici e non biologici:
a) tempestivamente e comunque senza ritardo in caso di esiti positivi degli accertamenti analitici in relazione al criterio qualitativo;
b) con cadenza almeno mensile, con dati aggregati, nel caso di superamento delle soglie di concentrazione media in relazione al criterio quantitativo.
2. Gli altri centri collaborativi di primo e secondo livello effettuano la segnalazione senza ritardo.
 
Art. 8

Modalita' di compilazione della segnalazione

1. La segnalazione e' trasmessa al NEWS-D, compilando l'apposita scheda presente sul dispositivo informatico dedicato.
2. In caso di campione non biologico, la scheda e' compilata con le seguenti informazioni minime:
a) data e provincia del sequestro;
b) organo che ha effettuato il sequestro;
c) descrizione quali-quantitativa del reperto e del suo confezionamento con riproduzione fotografica ove disponibile;
d) tecniche analitiche utilizzate;
e) sostanze identificate con annessi parametri di identificazione come lo spettro di massa, il confronto con lo standard analitico e/o la banca dati utilizzata, nel caso del criterio qualitativo;
f) concentrazioni anomale di principi attivi stupefacenti, relativa percentuale di purezza e quantita' di principio attivo, nel caso del criterio quantitativo.
3. In caso di campione biologico, la scheda e' compilata con le seguenti informazioni minime:
a) data e regione dell'intossicazione o decesso;
b) dati utili e necessari per circostanziare i casi di intossicazioni o decesso;
c) risultati analitici confermati qualitativamente e, se possibile, quantitativamente;
d) interpretazione e valutazione clinica e tossicologica dei dati;
e) tracciati analitici, ove disponibili.
4. La segnalazione puo' contenere una valutazione in ordine al potenziale di rischio tossicologico per la salute predisposta dal laboratorio o dal servizio clinico che effettua la segnalazione e qualsiasi altro dato o informazione ritenuto utile per il perseguimento degli obiettivi del NEWS-D indicati nell'articolo 3.
 
Art. 9

Processo di allerta

1. Il processo di funzionamento del NEWS-D si basa sulle seguenti fasi:
a) raccolta da parte del dispositivo informatico dedicato delle segnalazioni al NEWS-D, di cui all'articolo 5;
b) invio della segnalazione all'ISS, centro collaborativo di primo livello referente per gli aspetti bio-tossicologici e chimico-tossicologici, ai CAV designati, referenti per gli aspetti clinico-tossicologici, per la verifica e la convalida dei dati e delle informazioni di competenza e alla DCSA. In questa fase, nel caso in cui i laboratori non abbiano la possibilita' di effettuare analisi di conferma, l'ISS e i CAV designati, per il tramite del NEWS-D, possono richiedere l'acquisizione di campioni della medesima sostanza in sequestro oggetto di segnalazione alla DCSA, in caso di sequestro ai sensi dell'articolo 73 del testo unico, o al laboratorio che ha eseguito gli accertamenti, ai sensi dell'articolo 75 dello stesso testo unico. Analoga richiesta puo' essere rivolta al laboratorio che ha effettuato le analisi dei campioni biologici, se questo non ha la possibilita' di effettuare analisi di conferma;
c) valutazione bio-tossicologica, chimico-tossicologica, clinico-tossicologica e determinazione della pericolosita' attraverso l'analisi e l'approfondimento congiunto dei dati e delle informazioni da parte dei tre centri collaborativi di primo livello che al termine individuano la tipologia del documento di output;
d) elaborazione del documento di output da parte dei centri collaborativi di primo livello nell'ambito delle rispettive competenze;
e) approvazione del documento di output da parte del Dipartimento;
f) diramazione del documento di output a cura del NEWS-D verso i centri collaborativi di primo e secondo livello e sulla base di una valutazione dell'urgenza e del grado di pericolosita', verso altri specifici destinatari e il SSN. Alla diramazione del documento di output del NEWS-D agli uffici, reparti e laboratori delle Forze di polizia si provvede per il tramite della DCSA;
g) monitoraggio degli esiti.
2. Gli esiti delle fasi di cui al comma 1, lettere b) e c), che hanno per oggetto NPS, possono costituire elementi utili per la formazione del parere richiesto all'ISS ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo unico.

Note all'art. 9:
- Per il testo degli articoli 13, 73 e 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 10

Comunicazione, informative e allerta

1. Al termine della fase di valutazione prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera c), i centri collaborativi di primo livello referenti per gli aspetti bio-tossicologici, chimico-tossicologici, clinico-tossicologici e la DCSA stabiliscono la tipologia di documento di output del NEWS-D.
2. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il NEWS-D, a seconda del grado di urgenza e del contenuto, dirama:
a) la «comunicazione EUDA», quale documento, a cadenza mensile, a carattere di non urgenza, finalizzato alla condivisione di dati e informazioni sulle NPS notificate in Europa nel mese precedente e segnalate al NEWS-D da EUDA, allo scopo di tenere aggiornati i centri collaborativi di primo e secondo livello sulla comparsa delle predette NPS nel territorio unionale;
b) l'«informativa», quale documento a carattere di non urgenza finalizzato a condividere con i centri collaborativi e il SSN, limitatamente a servizi non clinici e non inclusi nel contesto dell'urgenza, dati e informazioni utili su NPS, precursori, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti rilevate in campioni non biologici segnalati al NEWS-D dagli stessi centri collaborativi di primo e secondo livello o da EUDA o da altre organizzazioni, organismi, uffici e agenzie europee e internazionali;
c) l'«informativa rapida», quale documento a carattere di non urgenza ma da adottarsi nei casi in cui si ravvisa un rischio «emergente» per la salute pubblica, non di tale livello da allertare il settore dell'urgenza, relativo alla individuazione di NPS, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti rilevate in campioni non biologici segnalati al NEWS-D dai centri collaborativi di primo e secondo livello o da EUDA o da altre organizzazioni, organismi, uffici e agenzie europee e internazionali;
d) l'«allerta», quale documento a carattere di urgenza finalizzato a informare tempestivamente e comunque senza ritardo i centri collaborativi, il SSN nonche' gli altri enti e le istituzioni da individuarsi a seconda della necessita' su dati e informazioni segnalati al NEWS-D dagli stessi centri collaborativi di primo e secondo livello o da EUDA. L'allerta e' graduata, secondo il seguente ordine crescente in base al grado di rischio per la salute pubblica:
1) allerta di grado 1: qualora si tratti di un rischio «potenziale» per la salute pubblica determinato dalla individuazione di NPS, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti rilevate in campioni biologici prelevati nei casi clinici o forensi di intossicazione o decesso nel territorio unionale o internazionale;
2) allerta di grado 2: qualora si tratti di un rischio «moderato» per la salute pubblica determinato dalla individuazione di NPS, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti rilevate in campioni non biologici o in quelli biologici prelevati nei casi clinici o forensi di intossicazione nel territorio nazionale, in grado di provocare disturbi temporanei o permanenti non letali;
3) allerta di grado 3: qualora si tratti di un rischio «elevato» per la salute pubblica determinato dalla individuazione di NPS, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti rilevate in campioni non biologici o in quelli biologici prelevati nei casi clinici o forensi di decesso nel territorio nazionale. L'adozione dell'allerta di grado 3 e' giustificata anche in assenza di decessi, qualora l'intossicazione correlata alle sostanze di cui al primo periodo evidenzi, per frequenza e gravita', un impatto significativo e in crescita sulla salute pubblica.
3. Il documento di cui ai commi 1 e 2, prima della diramazione, e' approvato dal Dipartimento.
 
Art. 11

Compiti del Dipartimento

1. Il Dipartimento coordina il NEWS-D e puo' individuare, con atto del capo del Dipartimento, il soggetto pubblico o l'ente pubblico, di cui avvalersi per la gestione del NEWS-D, tra quelli operanti nel settore delle tossicodipendenze e in possesso di adeguate conoscenze sulle NPS e sulle sostanze stupefacenti, nonche' in collegamento con i sistemi nazionali e internazionali di monitoraggio per le droghe.
2. Il Dipartimento, attraverso il Punto focale nazionale, recepisce le segnalazioni provenienti da EUDA o da altre organizzazioni, dagli organismi, dagli uffici e dalle agenzie europee e internazionali competenti e le inserisce nel dispositivo informatico dedicato.
3. Il Dipartimento, attraverso il Punto focale nazionale, mette a disposizione di EUDA o di altre organizzazioni, organismi, uffici e agenzie europee e internazionali competenti in materia, i dati e le informazioni del NEWS-D, al fine di assolvere ai compiti previsti negli articoli 8 e 13 del regolamento (EU) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023 istitutivo di EUDA.
4. Il capo del Dipartimento adotta i provvedimenti di cui agli articoli 12, comma 2, 16, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del presente decreto.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1322 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 12

Consulenza delle associazioni scientifiche

1. Al fine di potenziare l'efficacia e l'efficienza operativa del NEWS-D, il Dipartimento si avvale della consulenza delle associazioni scientifiche del settore tossicologico forense, operanti nei seguenti ambiti:
a) formulazioni di pareri su questioni scientifiche riguardanti le intossicazioni o decessi da NPS; cluster di intossicazioni; NPS; le sostanze d'abuso che per percentuali di purezza, modalita' di assunzione o sostanze da taglio siano particolarmente pericolose; i precursori; le sostanze a rischio; le sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo e le sostanze stupefacenti; i nuovi sviluppi e cambiamenti di tendenza nei consumi;
b) interpretazione di casi di interesse tossicologico forense;
c) realizzazione di flussi informativi sui decessi droga-correlati e sulle intossicazioni non mortali da sostanze stupefacenti o tossiche nonche' sulle sostanze stupefacenti circolanti sul territorio italiano;
d) attivita' di ricerca tossicologica forense;
e) attivita' analitiche tossicologico forensi volte al supporto delle attivita' di cui sopra;
f) aggiornamento dei criteri minimi di cui all'articolo 6;
g) predisposizione di contributi informativi concernente i dati relativi ai decessi droga correlati, ai controlli ai sensi degli articoli 186 e 187 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, effettuati in ambito ospedaliero, ad intossicazioni non mortali d'interesse tossicologico forense.
2. Le associazioni scientifiche di cui al comma 1 sono individuate con atto del capo del Dipartimento e operano attraverso la sottoscrizione di protocolli o accordi di collaborazione.
3. I dati e le informazioni nonche' i contributi informativi di cui al comma 1, lettera g), elaborati sotto forma di analisi statistiche aggregate e anonimizzate, possono essere utilizzati dal Dipartimento per l'inserimento nella relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 131 del testo unico.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 186 e 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo
codice della strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
114 del 18 maggio 1992 S.O. n. 74:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1.
E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove
il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro
(g/l). All'accertamento della violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e
l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000,
l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato, la durata della
sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della
pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata
la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta
la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il
reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca
un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del
presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono
raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del
veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto
previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del
comma 2 del presente articolo, la patente di guida e'
sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo e' il tribunale in composizione
monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni
accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro
ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere
guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto
trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino
alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
sono interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata
da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le
ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con
l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
risultante dall'aumento conseguente alla predetta
aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento
dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha
ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies
e' destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalita'
notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3
agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al
comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente
ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli
organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1
e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da
parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia
della certificazione di cui al periodo precedente deve
essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni
del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e'
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o
5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2,
lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che
precede comporta la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le
stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera
c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione.
Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da
soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la
sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve
avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato,
il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione
della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della
patente fino all'esito della visita medica di cui al comma
8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis
del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo'
essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella
del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le
modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri
specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto
penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio
locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di
verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica
utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del
decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica
utilita' ha una durata corrispondente a quella della
sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di
pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del
lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova
udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione
alla meta' della sanzione della sospensione della patente e
revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e'
ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice
dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di
ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della
entita' e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella
sostituita e della sanzione amministrativa della
sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di
pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di
una volta.
9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i
reati di cui al comma 2, lettere b) e c), e' sempre
disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano
apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice
68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69.
Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di
tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui
all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale
prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata
imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in
occasione della conferma di validita', per un periodo di
almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b),
e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera
c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione
della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di
condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il
prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di
guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire
l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al
presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di
guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza
in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni
dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.
9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere
a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del
conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma
9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo
125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere
a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel
caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo
125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero
siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.».
«Art. 187 (Guida dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti). - 1. Chiunque guida dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda
da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un
anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato, la durata della
sospensione della patente e' raddoppiata. Per i conducenti
di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui
al primo e al secondo periodo del presente comma sono
aumentate da un terzo alla meta'. Si applicano le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente
di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI, quando il reato e' commesso da uno dei
conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1
dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel
triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se
e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e'
stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo
224-ter.
1-bis. Se il conducente dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le
pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo
quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma
1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo e' il tribunale in composizione
monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo
186, comma 2-quater.
1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata
da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le
ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui ai
commi 2-bis e 3, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite
dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi
portatili.
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2
danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti
ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto
della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido
del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite
congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero
della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni
di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da
laboratori certificati, in conformita' ai metodi applicati
per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche in caso di incidente,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e di
soccorso.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia
possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del
cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili
afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero
presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la
presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e di
soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali
e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma
3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. Omissis. Copia del referto sanitario
positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura
dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti,
al prefetto del luogo della commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai
commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e
gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito
positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre
il ritiro della patente di guida fino all'esito degli
accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a
dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di
continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non
possa essere guidato da altra persona idonea presente o
prontamente reperibile, e' fatto trasportare fino al luogo
indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina
autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al
gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto
sono interamente a carico del conducente sottoposto a
controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216
in quanto compatibili. La patente ritirata e' depositata
presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo
accertatore.
5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo
procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5
e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito
positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire
immediatamente al conducente di continuare a condurre il
veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da
altra persona idonea presente o prontamente reperibile, e'
fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o
fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il
recupero e il trasporto sono interamente a carico del
conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base
dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui
al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare
di patente di guida positivo ai predetti accertamenti
qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui
all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di
sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo
128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo
119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui
all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneita' del
conducente alla guida, e' sempre disposta la revoca della
patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non puo'
conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni
decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di
revoca.
6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli
accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della
certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui
ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente
titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga
alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che
deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in
via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito
dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e
con le modalita' indicati dal regolamento. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle
disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui
l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti
l'inidoneita' del conducente alla guida, e' sempre disposta
la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130.
L'interessato non puo' conseguire una nuova patente di
guida prima di tre anni decorrenti dalla data del
provvedimento di revoca
6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei
confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai
commi 1 e 8, se non ne sia gia' titolare al momento del
fatto di reato, non puo' conseguire una patente di guida,
neanche per conversione di patente rilasciata all'estero ai
sensi dell'articolo 136, prima del compimento del
ventiquattresimo anno di eta'. Qualora, al momento della
commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente
articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a
esercitarsi ai sensi dell'articolo 122, le disposizioni
relative alla sospensione e alla revoca della patente
previste dal presente articolo si applicano anche
all'autorizzazione all'esercitazione di guida e
l'interessato non puo' conseguire una nuova autorizzazione
a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno
di eta'.
6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi
da persona non munita di patente di guida, in luogo della
sospensione cautelare della patente ai sensi dell'articolo
223 si applica il divieto di conseguirla, anche per
conversione di patente rilasciata all'estero di cui
all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i
medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona
non munita di patente di guida, quando ai sensi delle
disposizioni del presente articolo dovrebbero essere
disposte le sanzioni amministrative accessorie della
sospensione della patente di guida o della revoca di essa,
in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di
conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo
corrispondente alla durata della sospensione o per i tre
anni successivi all'accertamento dei predetti reati.
6-quater. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la
visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente
articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla
guida, la durata della validita' della patente non puo'
essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la
durata della validita' della patente non puo' eccedere tre
anni e cinque anni alle conferme successive.
7.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4,
il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo
186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione
della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame
di revisione, che deve avvenire nel termine e con le
modalita' indicate dal regolamento.
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis
del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo'
essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella
del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le
modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, nonche' nella
partecipazione ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come
definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il
giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale
ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n.
274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e
della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250
euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso
di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il
giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il
reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della
sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il
ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che
ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di
violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del
lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il
giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero
o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della
entita' e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella
sostituita e della sanzione amministrativa della
sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di
pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di
una volta.».
- Per il testo dell'articolo 131 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 13

Rapporti con EUDA

1. In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento (EU) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, istitutivo di EUDA, il Punto focale nazionale, attraverso il NEWS-D, assicura il collegamento con il Sistema di allerta rapida sulle nuove sostanze psicoattive (EWS) di cui all'articolo 8 del regolamento (EU) 2023/1322 e con il Sistema europeo di allerta sulle droghe (EDAS) di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento nonche' con i sistemi di allerta nazionali dei Paesi membri.
2. Il Punto focale nazionale trasmette ad EUDA la segnalazione predisposta dal NEWS-D sulla base delle risultanze del processo di raccolta, convalida e analisi dei dati e delle informazioni nazionali su casi clinici di intossicazione o decesso, sulle NPS, sui precursori, sulle sostanze a rischio, sulle sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo e sulle sostanze stupefacenti, nonche' su nuovi sviluppi e sui cambiamenti di tendenza nei consumi, nei tempi e con le modalita' indicati dal regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023.
3. Il NEWS-D, attraverso il Punto focale nazionale, riceve le segnalazioni di EUDA relative alle NPS:
a) a carattere di urgenza, finalizzate alla predisposizione di un'allerta di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d);
b) periodiche, finalizzate alla condivisione di dati e informazioni su casi clinici di intossicazione e decesso nonche' sulle NPS identificate in Europa nel mese precedente allo scopo di tenere aggiornati i centri collaborativi di primo e secondo livello sulla comparsa delle predette NPS nel territorio unionale;
c) concernenti le sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1322 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 14

Concorso dell'ISS

1. L'ISS, in qualita' di centro collaborativo di primo livello, riceve dal NEWS-D i dati e le informazioni provenienti dai centri collaborativi di primo e secondo livello su aspetti bio-tossicologici e chimico-tossicologici relativi alle NPS, alle sostanze a rischio e alle sostanze stupefacenti.
2. Con la presa in carico delle segnalazioni di cui al comma 1, l'ISS:
a) effettua la verifica e la convalida dei dati e delle informazioni contenute nella segnalazione, anche attraverso le analisi di conferma effettuate nei casi e con le modalita' indicate all'articolo 9, comma 1, lettera b);
b) collabora e supporta il centro referente per gli aspetti clinico-tossicologici e la DCSA nella predisposizione del documento da sottoporre alla valutazione congiunta dei centri collaborativi di primo livello;
c) effettua la valutazione bio-tossicologica e chimico-tossicologica, la convalida, l'analisi e l'approfondimento dei dati e delle informazioni, unitamente agli altri centri collaborativi di primo livello;
d) individua, in collaborazione con gli altri centri collaborativi di primo livello, la tipologia di documento di output del NEWS-D.
 
Art. 15
Acquisizione e distribuzione ai centri collaborativi di standard di
NPS

1. Il Dipartimento demanda all'ISS l'acquisizione, in forma centralizzata, e la distribuzione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 28, ai laboratori aderenti al NEWS-D degli standard analitici di NPS, sostanze a rischio e sostanze stupefacenti al fine di implementare la capacita' di identificazione analitica dei laboratori stessi in campioni biologici e non biologici.
 
Art. 16

Concorso dei CAV

1. I CAV in grado di assicurare un'operativita' per l'intera giornata, con propri laboratori interni e con capacita' analitiche nel settore delle sostanze di cui all'articolo 4, raccolgono e ricevono, in qualita' di centro collaborativo di primo livello, i dati e le informazioni provenienti dai centri collaborativi di primo e secondo livello su aspetti clinico-tossicologici relativi a intossicazioni e decessi dovuti alle NPS, alle sostanze a rischio e alle sostanze stupefacenti.
2. Per poter svolgere i compiti di centro collaborativo di primo livello, i CAV designati devono possedere i seguenti requisiti e assicurare lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) operativita' continua e garantita per l'intera giornata (24/24) e per l'intera settimana (7/7) ai fini della consulenza specialistica per la gestione, interpretazione e valutazione clinica, la diagnosi e il trattamento dei casi di intossicazione provocata dalle sostanze di cui all'articolo 4, con raccolta dei dati necessari per la caratterizzazione delle diverse intossicazioni e per l'individuazione dei rischi e degli effetti sull'uomo;
b) disponibilita' di laboratori specialistici per le analisi chimico-tossicologiche di screening e di conferma dei casi di intossicazione provocate dalle sostanze di cui all'articolo 4 e da altre sostanze concausali;
c) attivita' clinica specialistica per la valutazione e lo studio di casi complessi di intossicazione correlati alle sostanze di cui all'articolo 4;
d) competenza specialistica clinico-tossicologica nel campo delle NPS;
e) competenze scientifiche in grado di assicurare attivita' di ricerca, clinica e sperimentale, sui problemi di salute correlati all'uso di NPS.
3. I CAV che presentino le caratteristiche di cui al comma 2, sono designati quali centri collaborativi di primo livello per gli aspetti clinico-tossicologici, con atto del capo del Dipartimento che ne definisce anche le competenze areali.
4. Il Dipartimento, anche in deroga alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stipula convenzioni e contratti con i CAV in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
5. Con la presa in carico delle segnalazioni di cui al comma 1, i CAV designati:
a) effettuano la verifica della correttezza e della completezza dei dati e delle informazioni contenute nella segnalazione e la loro convalida, anche attraverso le analisi di conferma svolte nei casi e con le modalita' indicate nell'articolo 9, comma 1, lettera b);
b) effettuano la valutazione specialistica clinico-tossicologica, la convalida, l'analisi e l'approfondimento dei dati e delle informazioni, unitamente agli altri centri collaborativi di primo livello;
c) individuano, in collaborazione con gli altri centri collaborativi di primo livello, la tipologia di documento di output del NEWS-D.

Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 S.O. n.
12.
 
Art. 17

Concorso della DCSA nello sviluppo del NEWS-D

1. La DCSA, in qualita' di centro collaborativo di primo livello, concorre, con la sua struttura centrale e periferica costituita dagli uffici antidroga all'estero di cui all'articolo 11 del testo unico, allo sviluppo, nazionale e di cooperazione internazionale, del NEWS-D, proponendo al Dipartimento iniziative organizzative, strumentali, normative e progettuali.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309:
«Art. 11 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma
1) Uffici antidroga all'estero). - 1. Il Dipartimento della
pubblica sicurezza puo' destinare, fuori del territorio
nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni, personale appartenente alla
Direzione centrale per i servizi antidroga, che operera'
presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari in qualita' di esperti per la sicurezza, per lo
svolgimento di attivita' di studio, osservazione,
consulenza e informazione in vista della promozione della
cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita',
riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione
centrale per i servizi antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione
internazionale nella prevenzione e repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la
Direzione centrale per i servizi antidroga puo' costituire
uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro
di specifici accordi di cooperazione stipulati con i
Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la
condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti
delle autorita' locali. Al personale inviato presso gli
uffici di cui al primo periodo spetta il trattamento
economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza di cui
al comma 1.
4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato
personale della Direzione centrale per i servizi antidroga,
nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 e'
pari a 2.065.828 euro annui a decorrere dal 1990 per le
spese riguardanti il personale e a 516.457 euro per le
spese di carattere funzionale relativamente al 1990.
L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 e'
complessivamente pari a 810.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2025, di cui 725.000 euro annui per le spese di
personale e 85.000 euro annui per le spese di
funzionamento.».
 
Art. 18
Coordinamento delle Forze di polizia nell'alimentazione informativa
del NEWS-D

1. I reparti e uffici delle Forze di polizia comunicano alla DCSA dati e informazioni utili per le finalita' del NEWS-D, corredati da elementi di situazione ostensibili relativi alla presenza sul territorio di fenomeni o circostanze di interesse. La DCSA verifica e completa con eventuali risultanze disponibili i dati e le informazioni di cui al primo periodo e li trasmette al NEWS-D.
2. Gli uffici e i reparti delle Forze di polizia trasmettono alla DCSA, senza ritardo, le comunicazioni afferenti ai sequestri di sostanze stupefacenti e psicotrope effettuati ai sensi degli articoli 73 e 75 del testo unico. All'esito degli accertamenti tossicologici di cui all'articolo 75, comma 3, del testo unico, gli uffici e i reparti delle Forze di polizia inviano alla DCSA i relativi rapporti analitici ai fini del monitoraggio del mercato illecito delle sostanze stupefacenti.
3. La DCSA provvede alla diramazione delle allerte e informative nonche' delle altre comunicazioni d'interesse ricevute dal NEWS-D agli uffici, ai reparti e ai laboratori delle Forze di polizia.

Note all'art. 18:
- Per il testo degli articoli 73 e 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 19
Raccolta di dati e informazioni utili per la formulazione di allerte
o informative emergenti dagli esami chimico-tossicologici condotti
dai laboratori delle Forze di polizia
1. I laboratori delle Forze di polizia, in caso di individuazione di NPS, di sostanze a rischio o di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 4, inoltrano la segnalazione prevista dall'articolo 5 alla DCSA che la trasmette al NEWS-D, completata con eventuali risultanze disponibili.
2. Qualora i dati e le informazioni di cui al comma 1 e all'articolo 18, comma 1 provengano da sequestri effettuati nei casi di cui all'articolo 73 del testo unico o da attivita' investigative, gli uffici, i reparti e i laboratori delle Forze di polizia procedenti, ove ritenuto necessario, acquisiscono preventivamente il nulla osta dell'autorita' giudiziaria alla segnalazione dei dati e delle informazioni al NEWS-D.

Note all'art. 19:
- Per il testo dell'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 20

Richiesta di dati e informazioni per la valutazione del rischio

1. La DCSA, in qualita' di centro collaborativo di primo livello, riceve dal NEWS-D i dati e le informazioni provenienti dai centri collaborativi di primo e secondo livello, al fine di concorrere alla procedura indicata nell'articolo 9, comma 1, lettera c), e fornisce, ove disponibili, dati e informazioni per la valutazione del rischio connesso alla diffusione delle sostanze indicate nell'articolo 4.
2. A tal fine puo' trasmettere, a richiesta del NEWS-D:
a) propri elaborati contenenti informazioni supplementari di carattere statistico;
b) elementi informativi ostensibili in ordine ai sequestri e all'insistenza sul territorio di fenomeni criminali o pregiudizievoli per la sicurezza pubblica connessi alle sostanze d'interesse del NEWS-D;
c) dati relativi a pregresse identificazioni sul territorio nazionale delle NPS e delle sostanze stupefacenti nei casi di sequestro;
d) elementi informativi per la descrizione di fenomeni di consumo e l'evoluzione dei relativi modelli di consumo acquisiti anche mediante la rete internet.
3. I dati e le informazioni di cui al comma 2 sono acquisiti dagli archivi della DCSA o da quelli degli uffici, reparti e laboratori delle Forze di polizia, ovvero dalle attivita' di monitoraggio della rete internet.
4. Al termine della fase di valutazione prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera c), la DCSA stabilisce con i centri collaborativi di primo livello referenti per gli aspetti bio-tossicologici, chimico-tossicologici e clinico-tossicologici, la tipologia di documento di output del NEWS-D.
5. La DCSA, su richiesta del NEWS-D, fornisce altresi' dati e informazioni di specifico interesse dello stesso NEWS-D provenienti dagli uffici antidroga all'estero, di cui all'articolo 11 del testo unico, ovvero acquisiti nell'ambito di accordi e intese sottoscritti dalla stessa DCSA con le rispettive autorita' dei Paesi terzi. A richiesta del Dipartimento e per le esigenze del NEWS-D, l'ufficio antidroga all'estero con sede in Lisbona, per il tramite della DCSA, assicura il collegamento con il Sistema di allerta rapida sulle nuove sostanze psicoattive (EWS) di EUDA e con il Sistema europeo di allerta sulle droghe (EDAS).
6. La DCSA, anche per il tramite dei reparti e uffici delle Forze di polizia, puo' richiedere all'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico, la consegna di campioni di sostanze stupefacenti sequestrate, laddove emerga un interesse specifico del NEWS-D, per le esigenze di conferma e approfondimento analitico, di studio e di ricerca.
7. La DCSA puo' richiedere al NEWS-D informazioni e notizie nella disponibilita' dello stesso NEWS-D per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Note all'art. 20:
- Per il testo dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 si
vedano le note all'articolo 17.
- Si riporta il testo dell'articolo 88 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:
«Art. 88 ((Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985,
n. 297, art. 3, comma 3) Destinazione dei campioni delle
sostanze sequestrate). - 1. Il Servizio centrale antidroga,
istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica
sicurezza, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria la
consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate.
Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle
singole forze di polizia o dal Ministero della sanita'
tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorita'
giudiziaria, se la quantita' delle sostanze sequestrate lo
consente, e se le richieste sono pervenute prima della
esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le
richieste stesse dando la priorita' a quelle del Servizio
centrale antidroga e determina le modalita' della
consegna.».
 
Art. 21

Centri collaborativi di secondo livello

1. Sono centri collaborativi di secondo livello i soggetti indicati nell'articolo 14-bis, comma 4, del testo unico.
2. Per poter essere riconosciuti, con atto del capo del Dipartimento, come centri collaborativi di secondo livello, i soggetti privati operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, di cui all'articolo 14-bis, comma 4, lettera g) del testo unico devono soddisfare i seguenti criteri:
a) possedere l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale rispettivamente ai sensi degli articoli 116 e 117 del testo unico;
b) dimostrare competenza nel campo delle sostanze stupefacenti e delle NPS, anche attraverso attivita' formative, progettuali o di ricerca gia' svolte;
c) partecipare a reti di collaborazione nazionali o regionali per la condivisione di dati, esperienze e buone pratiche.
3. Per poter essere riconosciuti, con atto del capo del Dipartimento, come centri collaborativi di secondo livello, i laboratori privati di cui all'articolo 14-bis, comma 4, lettera g) del testo unico devono soddisfare i seguenti criteri:
a) disporre di competenze tecnico-scientifiche adeguate, comprovate da esperienze pregresse o collaborazioni, al fine di assicurare la valutazione dei dati e delle informazioni provenienti dai casi identificati;
b) dimostrare capacita' organizzativa nella raccolta e conservazione dei campioni biologici e non biologici, anche mediante protocolli operativi condivisi;
c) avere adottato procedure standardizzate per assicurare qualita', tracciabilita' e confrontabilita' delle analisi;
d) partecipare a programmi di qualita' esterna o inter-laboratorio, per garantire l'affidabilita' dei risultati.
4. I centri collaborativi di secondo livello che ne fanno richiesta sono autorizzati all'accesso al dispositivo informatico del NEWS-D dal Dipartimento che stabilisce i privilegi di operativita' di ciascuno.
5. I centri collaborativi di secondo livello aderenti al NEWS-D, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 18, comma 1, e 19, comma 1, effettuano le segnalazioni di cui all'articolo 5 secondo le modalita' di trasmissione stabilite dal dispositivo informatico nonche' nei tempi e nei modi previsti dal presente decreto.

Note all'art. 21:
- Per il testo dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 116 e 117 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309:
«Art. 116 (Livelli essenziali relativi alla liberta'
di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione
delle strutture private). - 1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello
essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta'
di scelta di ogni singolo utente relativamente alla
prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.
La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita'
sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti
tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad
autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. L'autorizzazione alla specifica attivita'
prescelta e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti
minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o
privato o natura di associazione riconosciuta o
riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del
codice civile;
b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate
al tipo di attivita' prescelta;
c) personale dotato di comprovata esperienza nel
settore di attivita' prescelto;
d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta
dalle figure professionali del medico con specializzazioni
attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o
del medico formato e perfezionato in materia di
tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo
abilitato all'esercizio della psicoterapia e
dell'infermiere professionale, qualora l'attivita'
prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
e) presenza numericamente adeguata di educatori,
professionali e di comunita', supportata dalle figure
professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori
figure richieste per la specifica attivita' prescelta di
cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato
con espresso riferimento alle normative vigenti o al
possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le
modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti
indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla
sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede
internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare
accordi finalizzati a promuovere e supportare le attivita'
e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni
italiane in paesi esteri per il trattamento e la
riabilitazione dei tossicodipendenti.
6. L'autorizzazione con indicazione delle attivita'
prescelte e' condizione necessaria oltre che per
l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli
accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:
a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo
114;
b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128
e 129;
c) la stipula con il Ministero della giustizia
delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto
l'esecuzione dell'attivita' per la quale e' stata
rilasciata l'autorizzazione.
7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del
presente articolo sono autorizzati all'attivita' gli enti
iscritti negli albi regionali e provinciali.
8. Presso il Ministero della giustizia e' tenuto
l'elenco delle strutture private autorizzate e
convenzionate, con indicazione dell'attivita' identificata
quale oggetto della convenzione. L'elenco e' annualmente
aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
9. Per le finalita' indicate nel comma 1
dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome
di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni
liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del
suddetto articolo. Le regioni e le province autonome
ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui
all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati
ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.».
«Art. 117 (Accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali). - 1. Le regioni e le province autonome
fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali,
tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli
enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento
istituzionale per lo svolgimento di attivita' di
prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e
riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
2. L'esercizio delle attivita' di prevenzione, cura,
recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del
Servizio sanitario nazionale e' subordinato alla stipula
degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.».
 
Art. 22

Requisiti minimi

1. Si applica ai laboratori dei centri collaborativi di secondo livello la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero della salute 23 giugno 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2025, concernente il possesso dei requisiti minimi indicati nell'allegato I al predetto decreto.
2. L'ISS, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, puo' effettuare, a campione, i controlli per la verifica del possesso dei requisiti minimi indicati nel comma 1.
 
Art. 23

Avvalimento

1. Nelle more del perfezionamento della procedura di individuazione di cui all'articolo 11, comma 1, il Dipartimento si avvale dell'ISS per la gestione del NEWS-D.
2. L'ISS, per conto del Dipartimento:
a) coordina il NEWS-D, assicurando il flusso informativo e gestendo le fasi del processo di allerta di cui all'articolo 9;
b) gestisce il dispositivo informatico dedicato;
c) cura la formazione e l'aggiornamento delle mailing list dei centri collaborativi e degli altri destinatari dei documenti di output;
d) raccoglie, inserisce nel NEWS-D e trasmette ai centri collaborativi di primo livello le segnalazioni provenienti da EUDA e da altre organizzazioni, dagli organismi, dagli uffici e dalle agenzie europee e internazionali competenti;
e) assicura il coordinamento operativo dei dati e delle informazioni utili per il NEWS-D;
f) elabora i documenti di output del NEWS-D nei casi di competenza;
g) dirama, dopo l'approvazione del Dipartimento, i documenti di output del NEWS-D;
h) supporta il Punto focale nazionale con la predisposizione dei documenti da trasmettere ad EUDA relativi a:
1) segnalazioni di NPS e di sostanze stupefacenti mai individuate sul territorio nazionale in casi di sequestro o in casi di intossicazione o decesso;
2) segnalazioni di NPS ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo redatta e periodicamente aggiornata da EUDA;
3) riscontro in Italia di fenomeni o sostanze oggetto di segnalazione da parte di EUDA;
i) acquisisce, in forma centralizzata, e distribuisce, nei limiti delle disponibilita', ai laboratori aderenti al NEWS-D gli standard analitici di NPS, sostanze a rischio e sostanze stupefacenti;
l) predispone annualmente il contributo informativo concernente i dati e le informazioni contenute nel NEWS-D da inserire nella Relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 131 del testo unico.
3. L'ISS, in qualita' di gestore del NEWS-D, agisce in nome e per conto del Dipartimento.

Note all'art. 23:
- Per il testo dell'articolo 131 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si
vedono le note alle premesse.
 
Art. 24

Proprieta' dei dati

1. I dati e le informazioni contenute nella segnalazione di cui all'articolo 5 sono di proprieta' del centro collaborativo di primo o secondo livello che effettua la segnalazione.
2. I dati e le informazioni contenuti nel dispositivo informatico dedicato e destinati alla formulazione dei documenti di output del NEWS-D sono di proprieta' del Dipartimento e del centro collaborativo di primo o secondo livello che ha effettuato la segnalazione di cui all'articolo 5.
 
Art. 25

Trattamento dei dati

1. Il NEWS-D raccoglie e trasmette dati anonimizzati in conformita' alle tecniche di anonimizzazione e non contiene dati personali nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) 2016/679, ivi compresi quelli relativi ai casi di intossicazione e decesso.
2. I dati e le informazioni contenuti nel dispositivo informatico dedicato e destinati alla formulazione dei documenti di output del NEWS-D potranno essere utilizzati esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

Note all'art. 25:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2016 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 26

Utilizzazione dei risultati, pubblicazioni di studi e ricerche

1. I dati e le informazioni del NEWS-D, riepilogati in appositi documenti di sintesi, sono pubblicati annualmente nella relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 131 del testo unico.
2. Eventuali pubblicazioni, contenenti i dati di cui all'articolo 24 e i documenti di output del NEWS-D dovranno fare esplicitamente menzione della fonte e sono subordinate all'autorizzazione da parte del Dipartimento e del centro collaborativo che ha effettato la segnalazione.
3. Restano comunque escluse ipotesi di sfruttamento economico di elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nel dispositivo informatico dedicato.

Note all'art. 26:
- Per il testo dell'articolo 131 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si
vedono le note alle premesse.
 
Art. 27

Divulgazione dei risultati a mezzo stampa o canali digitali

1. La divulgazione, a mezzo stampa o attraverso canali di comunicazione anche digitale, dei dati nella disponibilita' del NEWS-D dovra' ottenere la preventiva autorizzazione del Dipartimento, sentita la DCSA per i dati provenienti dai reparti, uffici e laboratori delle Forze di polizia.
 
Art. 28

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri gia' nella disponibilita' del Dipartimento per la specifica esigenza e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 luglio 2026

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri
Mantovano Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2318