Gazzetta n. 201 del 31 agosto 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2026, n. 155
Regolamento recante modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell'Autorita' di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale nel porto di Catania.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 2 e 4;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c);
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» e, in particolare, gli articoli 5, comma 1, lettera b), e 6, comma 15;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1994, recante «Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale di Catania», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 gennaio 2000, recante «Estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale di Catania», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 11 marzo 2022, con il quale e' stato approvato il documento di pianificazione strategica di sistema portuale (DPSS) dell'Autorita' di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale;
Considerato che l'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 e' stato sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, e prevede ora, al comma 15, che alla modifica dei limiti territoriali delle Autorita' di sistema portuale si provveda con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 5 febbraio 2026;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche alla circoscrizione territoriale dell'Autorita' di sistema
portuale del Mare di Sicilia Orientale nel porto di Catania

1. La circoscrizione territoriale dell'Autorita' di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale, come individuata nel porto di Catania dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000, e' integrata dalle aree appartenenti al demanio marittimo e dagli antistanti specchi acquei compresi tra il limite a nord della medesima circoscrizione e i punti aventi coordinate piane, espresse secondo il sistema di riferimento WGS84 (EPSG: 3857):
a) sulla costa: 4509909.468 nord e 1681234.488 est;
b) in mare: 4509907.811 nord e 1682382.017 est.

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988 - S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Statoe previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante: «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis)
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e)
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo , ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di
importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi,
se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1, e 6,
comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante:
«Riordino della legislazione in materia portuale»:
«Art. 5 (Documento di programmazione strategica di
sistema. Piano regolatore portuale). - 1. Le Autorita' di
sistema portuale redigono un documento di programmazione
strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano
generale dei trasporti e della logistica e con gli
orientamenti europei in materia di portualita', logistica e
reti infrastrutturali nonche' con il Piano strategico
nazionale della portualita' e della logistica. Il DPSS:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo
dell'Autorita' di sistema portuale;
b) individua gli ambiti portuali, intesi come
delimitazione geografica dei singoli porti amministrati
dall'Autorita' di sistema portuale che comprendono, oltre
alla circoscrizione territoriale dell'Autorita' di sistema
portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private,
assoggettate alla giurisdizione dell'Autorita' di sistema
portuale;
c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali,
retro-portuali e di interazione tra porto e citta';
d) individua i collegamenti infrastrutturali di
ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli
porti del sistema esterni all'ambito portuale nonche' gli
attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini
dell'operativita' dei singoli porti del sistema.
Omissis.».
«Art. 6 (Autorita' di sistema portuale). - Omissis.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali di
ciascuna delle istituite autorita' di sistema portuale.».
- Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante:
«Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto
2015, n. 124» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203
del 31 agosto 2016.
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 giugno 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2639