Gazzetta n. 201 del 31 agosto 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 1 luglio 2026
Disciplina attuativa dell'articolo 27, comma 3, lettera b), della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante: «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo».


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» e, in particolare, l'art. 27 concernente, tra l'altro, la concessione di finanziamenti a soggetti aventi finalita' di lucro a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito ai sensi dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e l'affidamento a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito, «CDP»), con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle attivita' di gestione dei predetti finanziamenti, ciascuno dei quali e' valutato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo congiuntamente a CDP, in qualita' di istituto gestore del predetto fondo rotativo;
Visto l'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, che disciplina le modalita' di concessione dei crediti concessionali a valere sul fondo rotativo e prevede, tra l'altro, che «La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all'art. 27, comma 3, puo' essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee»;
Visto l'art. 27, comma 3, lettera b), della legge n. 125 del 2014, secondo cui una quota del sopra citato fondo rotativo puo' essere destinata alla concessione di «finanziamenti in qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali affinche' finanzino imprese anche aventi sede in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi»;
Visto l'art. 27, comma 4, della legge n. 125 del 2014, in base al quale «Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) la quota del fondo rotativo che puo' annualmente essere impiegata per le finalita' di cui al comma 3;
b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalita' e delle priorita' geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma.»;
Vista la convenzione tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e CDP, sottoscritta il 14 dicembre 2020, prorogata fino al 31 dicembre 2026 con atto sottoscritto in data 19 dicembre 2025, che disciplina, tra l'altro, le attivita' svolte da CDP e dalle societa' da essa partecipate per le attivita' ivi contemplate e, in particolare, l'art. 6 concernente le attivita' inerenti alle iniziative di cui all'art. 27 della legge n. 125 del 2014;
Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP, sottoscritta il 24 giugno 2021, che regola le modalita' della gestione da parte di CDP del fondo rotativo fuori bilancio costituito ai sensi dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e che impegna CDP a prestare i servizi e le attivita' relativi ai crediti concessionali di cui all'art. 8 della legge n. 125 del 2014, mentre la prestazione dei servizi e delle attivita' relativi alla concessione dei finanziamenti e delle garanzie previsti dall'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014 e' subordinata alla definizione del quadro normativo e attuativo di riferimento nonche' alla stipula dei necessari atti integrativi alla convenzione;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 3 marzo 2022, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Disciplina attuativa dell'art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 90 del 16 aprile 2022;
Vista la delibera del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo n. 77 del 29 settembre 2022, relativa alle «Procedure per la concessione e la gestione dei finanziamenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera a), della legge n. 125/2014»;
Visto l'atto integrativo alla summenzionata convenzione del 24 giugno 2021, sottoscritto il 28 settembre 2023, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP, alla luce dell'adozione del sopra citato decreto 3 marzo 2022, hanno disciplinato la gestione dei finanziamenti di cui all'art. 27, comma 3, lettera a), della legge n. 125/2014;
Ritenuta l'esigenza di dare attuazione all'art. 27, commi 3, lettera b), e 4, della legge n. 125 del 2014, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi partner;
Ritenuto opportuno escludere dall'ambito della disciplina di attuazione dell'art. 27, comma 3, lettera b), la concessione di finanziamenti indiretti in forma di garanzia in ragione della possibile sovrapposizione con altri strumenti gia' operativi;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
a) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 21 della legge n. 125 del 2014;
b) «Decreto 3 marzo 2022»: decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 3 marzo 2022, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Disciplina attuativa dell'art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 90 del 16 aprile 2022;
c) «Finanziamenti indiretti»: i finanziamenti di cui all'art. 27, comma 3, lettera b), della legge n. 125 del 2014, concessi in modalita' indiretta sotto qualsiasi forma ai sensi del presente decreto, ad esclusione delle garanzie;
d) «Fondo rotativo»: fondo rotativo fuori bilancio costituito ai sensi dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227;
e) «Paesi partner»: i Paesi destinatari di interventi di cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 125 del 2014, indicati nella lista dei Paesi in via di sviluppo beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo definita dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 125 del 2014, il presente decreto definisce i destinatari, i criteri e le condizioni per la concessione dei Finanziamenti indiretti.
2. Il Comitato congiunto, nell'ambito delle disposizioni attuative stabilite ai sensi dell'art. 8, puo' ripartire tra le finalita' previste dall'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014 la quota di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 3 marzo 2022, pari, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, alle disponibilita' esistenti, come pro tempore variate in conseguenza degli utilizzi e degli incassi imputati per effetto della gestione al gia' istituito «sottoconto per i finanziamenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125».
 
Art. 3
Apporti finanziari al Fondo rotativo impiegabili per le finalita' di
cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014

1. Le risorse del Fondo rotativo disponibili per le finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, come definite dall'art. 3, comma 1, del decreto 3 marzo 2022, possono essere incrementate dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 125 del 2014, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al Fondo rotativo in un'apposita sezione speciale.
2. Il Comitato congiunto delibera la costituzione della sezione speciale di cui al comma 1 e di sottosezioni, ciascuna dotata di propria contabilita' separata, nelle quali sono conferite le risorse integrative, in funzione del soggetto che ha disposto l'apporto finanziario.
3. Con atti aggiuntivi alla convenzione sottoscritta il 24 giugno 2021 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP sono disciplinate le modalita' di utilizzo delle risorse integrative di cui al comma 1 in funzione delle destinazioni e condizioni di utilizzo di ciascuna risorsa integrativa.
 
Art. 4

Investitori

1. Ai fini dell'art. 27, comma 3, lettera b), della legge n. 125 del 2014 per investitori pubblici o privati e organizzazioni internazionali si intendono:
a) le istituzioni finanziarie europee;
b) le banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e sottoposti a vigilanza prudenziale da parte dell'autorita' competente nella giurisdizione di riferimento;
c) le istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali, regionali, multilaterali e sovranazionali;
d) gli istituti nazionali di sviluppo e di promozione che svolgono attivita' finanziaria;
e) le istituzioni finanziarie costituite tramite accordi internazionali;
f) i fondi di investimento di debito o di investimento in partecipazioni;
g) i fondi di investimento multilaterali di sviluppo;
h) i fondi di fondi di debito o di investimento in partecipazioni;
i) altri organismi di investimento collettivo del risparmio o schemi di investimento individuati dal Comitato congiunto.
 
Art. 5

Criteri e condizioni

1. I Finanziamenti indiretti sono destinati ad iniziative:
a) nei settori e per le finalita' individuate nel documento triennale di programmazione e di indirizzo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 12 della legge n. 125 del 2014;
b) che presentano le caratteristiche individuate con le modalita' di cui all'art. 8 del presente decreto;
c) da realizzarsi nei Paesi partner da parte di imprese con sede legale nell'Unione europea o di imprese con sede legale in Paesi partner al fine di promuovere lo sviluppo dei Paesi medesimi.
2. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, a valere sulla quota del Fondo rotativo prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto 3 marzo 2022, e nel rispetto delle condizioni finanziarie definite ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, possono essere concessi a soggetti indicati all'art. 4 del presente decreto finanziamenti sotto qualsiasi forma, ad esclusione delle garanzie, anche in forma subordinata, ivi incluse la sottoscrizione di titoli di debito e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere f), g), h) e i), la sottoscrizione di quote o strumenti di partecipazione. La documentazione contrattuale prevede, a carico dei soggetti beneficiari dei Finanziamenti indiretti, l'obbligo di utilizzo delle risorse in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 5, lettera b), comprovato da adeguata rendicontazione.
3. Nel caso di Finanziamenti indiretti mediante sottoscrizione di quote o strumenti di partecipazione emesse dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere f), g), h) e i), il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo rotativo non supera il 50% dell'ammontare complessivamente sottoscritto dello strumento di investimento.
4. Il finanziamento mediante i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) ed e), e' consentito se i medesimi soggetti intervengono nel finanziamento dell'iniziativa con risorse proprie o di altri finanziatori. Con la modalita' di cui all'art. 8, possono essere definiti limiti minimi dell'intervento nel finanziamento dell'iniziativa da parte di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) ed e), o di altri finanziatori.
5. Le iniziative di cui al comma 1 soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) il Paese partner, nel quale l'iniziativa finanziata e' realizzata, offre adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri, in quanto alternativamente:
1) e' vigente un accordo sulla protezione degli investimenti tra il Paese partner e l'Italia o il Paese partner e' parte della Convenzione per il regolamento delle controversie relative a investimenti (ICSID) del gruppo della Banca mondiale;
2) il Paese partner presenta un livello di debito sostenibile. Si intende sostenibile il debito che, sulla base delle analisi di sostenibilita' del debito (debt sustainability analysis) del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, rientra in una delle seguenti categorie: low risk (rischio basso), moderate risk (rischio moderato) o high risk (alto rischio). Per quest'ultima categoria di Paesi e' necessario che il parallelo debt sustainability assessment contenga la valutazione «sustainable»;
3) anche in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), il Comitato congiunto ha deliberato la rilevanza strategica e politica dell'iniziativa, sulla base di criteri e modalita' definiti ai sensi dell'art. 8;
b) l'iniziativa e' tesa alla creazione di occupazione, nel rispetto degli standard internazionali sulla tutela dei lavoratori, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei principi internazionali per uno sviluppo sostenibile e inclusivo;
c) l'impresa beneficiaria finale dei finanziamenti indiretti ha sede legale nell'Unione europea o in un Paese partner al fine di promuovere lo sviluppo dei Paesi medesimi;
d) l'impresa beneficiaria finale dei Finanziamenti indiretti non si trova in situazione di difficolta' economico-finanziarie al momento della concessione del finanziamento.
6. In attuazione dell'art. 27, comma 5, della legge n. 125 del 2014, CDP, in qualita' di gestore del Fondo rotativo, puo' proporre alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale potenziali Finanziamenti indiretti, secondo il procedimento istruttorio definito con le modalita' di cui all'art. 8 del presente decreto.
 
Art. 6

Condizioni finanziarie

1. Il Comitato congiunto definisce le condizioni finanziarie dei Finanziamenti indiretti.
2. Il Comitato congiunto puo' applicare condizioni finanziarie concessionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. Ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, possono essere riconosciuti il rimborso dei costi e il pagamento di commissioni in linea con le prassi di mercato, a valere sulle risorse del Fondo rotativo destinate alle finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014. In particolare, per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere da a) ad e), i costi e le commissioni sono riconosciuti nel limite, comunque, non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente impiegate per ciascuna operazione, mentre per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere da f) ad i), nel limite comunque non superiore al 5 per cento annuo dell'ammontare sottoscritto.
 
Art. 7

Motivi generali di esclusione e di revoca

1. Si applicano i motivi di esclusione e di revoca dei Finanziamenti indiretti previsti dall'ordinamento italiano, ivi inclusi quelli in materia di contrasto alla criminalita' organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, dall'art. 8 del decreto 3 marzo 2022 e dall'art. 27, comma 5, della legge n. 125 del 2014, ulteriori casi di revoca dei Finanziamenti indiretti possono essere individuate con le modalita' di cui all'art. 8 del presente decreto.
3. Le somme derivanti dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo affluiscono nuovamente al Fondo rotativo e sono imputate al sottoconto dedicato alle iniziative di cui all'art. 27, comma 3 della legge n. 125 del 2014, assicurandone la tracciabilita' e il riutilizzo per le medesime finalita'.
 
Art. 8

Disposizioni attuative

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su proposta del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Comitato congiunto adotta le disposizioni attuative del presente decreto.
 
Art. 9

Modifiche al decreto 3 marzo 2022

1. All'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto 3 marzo 2022, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 febbraio 2015, n. 34 cessa di applicarsi, ferma restando la sua applicazione alle iniziative approvate prima della data di cui al comma 1.

Roma, 1° luglio 2026

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Tajani Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2324