| Gazzetta n. 201 del 31 agosto 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
| DECRETO 30 luglio 2026 |
| Liquidazione coatta amministrativa della «Solemare societa' cooperativa sociale - in liquidazione», in Porto Viro e nomina del commissario liquidatore. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile; Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale e' stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la societa' «Solemare societa' cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta societa' cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 974.078,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 2.179.315,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.489.057,00; Considerato che il grado di insolvenza e' altresi' rilevabile dalla presenza di debiti verso l'erario e verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; Considerato che in data 13 giugno 2025 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa, pervenute in data 24 giugno 2025; Considerato che in data 9 settembre 2025 il competente ufficio della Direzione generale servizi di vigilanza ha invitato il legale rappresentante della societa' a produrre ulteriori elementi di conoscenza e che lo stesso, in data 26 settembre 2025, ha trasmesso una situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2025; Considerato che dalla documentazione pervenuta si evince il permanere dello stato di insolvenza della cooperativa, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari a euro 924,868,00, si riscontra una massa debitoria pari a euro 2.089.187,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.300.559,00; Preso atto che, nelle more di adozione del provvedimento suddetto, il Tribunale di Rovigo ha dichiarato lo stato d'insolvenza della summenzionata societa' cooperativa con sentenza n. 16/2026 del 9 marzo 2026; Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni,la stessa e' stata comunicata all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione, nonche' notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto; Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta societa' cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore; Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalita' indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessita' alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalita' indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;
Decreta:
Art. 1
1. La societa' cooperativa «Solemare societa' cooperativa sociale - in liquidazione», con sede in Porto Viro (RO) (Codice fiscale 01508440292), e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Amaini, nato a Fabbrico (RE) l'8 giugno 1957 (codice fiscale MNANDR57H08D450N), ivi domiciliato in via Carso n. 13. |
| | Art. 2
1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 30 luglio 2026
Il Ministro: Urso |
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