| Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA SALUTE |
| DECRETO 24 giugno 2026 |
| Autorizzazione alla spesa, a partire dal 2025, per la riduzione delle liste di attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1, comma 312, ove si stabilisce che «Al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai finanziamenti concessi per le finalita' di cui sopra accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.»; Visto il comma 313 del richiamato art. 1, ai sensi del quale: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di utilizzo e di riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 312»; Visto l'art. 1, comma 273 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ove si dispone che «Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.015,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.840,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalita' di cui ai commi da 121 a 123, da 128 a 131, da 300 a 302, 308, 312 e 313, 323, 326, 332, 336 e 337, da 350 a 353, 358 e 359, 365 e 366»; Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale «Le attivita' di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti e' disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunita' tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.»; Visto l'art. 8 della suindicata legge che istituisce presso l'Istituto superiore di sanita' il Centro nazionale per i trapianti e ne individua le funzioni; Visto l'art. 7 della medesima legge che istituisce il Sistema informativo dei trapianti (SIT) nell'ambito del sistema informativo sanitario; Visto il decreto del Ministero della salute del 19 novembre 2015 recante «Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'art. 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti» e, in particolare, l'art. 4, comma 6, ai sensi del quale «il CNT, di cui si avvalgono il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e' preposto al coordinamento della Rete nazionale trapianti. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera f) della legge 1° aprile 1999, n. 91» il CNT: (...) «f) elabora, tramite il SIT, i dati delle attivita' degli organismi per il reperimento e dei centri trapianto, in forma aggregata, per le finalita' di cui alla lettera e), nonche' per le finalita' statistiche ed epidemiologiche»; Considerato che in fase di predisposizione del decreto attuativo del citato art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 si e' reso necessario acquisire il parere del Centro nazionale trapianti, sulle azioni da adottare e sui criteri di ripartizione delle risorse assegnate; Considerato che il Centro nazionale trapianti, nel corso dell'istruttoria, ha proposto i criteri di assegnazione delle risorse, da ripartire annualmente sulla base degli ultimi dati nazionali disponibili, dando evidenza delle azioni che le Regioni devono attuare per il raggiungimento della finalita' della norma e i criteri di riparto delle risorse assegnate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 marzo 2017, n. 65; Visto l'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Ritenuto, inoltre, necessario garantire che le suddette risorse siano destinate a specifiche linee di attivita' idonee ad abbattere i tempi di lista d'attesa per trapianto e a raggiungere sempre piu' elevati standard di qualita' e sicurezza anche attraverso l'impiego di dispositivi che consentano la riduzione dei rischi connessi al mantenimento delle funzionalita' dell'organo e alla conservazione e al trasporto degli organi e tessuti; Tenuto conto della distribuzione demografica sul territorio nazionale, sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione; Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione del fondo tra le regioni, come previsto dal citato art. 1, comma 313, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024; Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» e, in particolare, l'art. 8, comma 6, il quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; Visto il decreto del Ministro della salute 20 agosto 2019, n. 130, concernente il «Regolamento recante disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT) e del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo», e, in particolare, l'art. 3, che definisce le funzioni del SIT, e l'art. 6, comma 3, secondo cui «i dati del SIT sono utilizzati dal CNT in forma pseudonimizzata per effettuare periodiche elaborazioni finalizzate al controllo e alla gestione della Rete nazionale trapianti e identificare specifici indicatori di processo necessari al corretto monitoraggio dell'attivita'», nonche' il comma 4 che prevede che «Per le funzioni di cui all'art. 4, comma 6, lettere e) e f), del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, il CNT effettua, sulla base dei parametri di cui all'art. 8, comma 6, lettera i), della legge 1° aprile 1999, n. 91, la valutazione degli esiti dei trapianti eseguiti per singolo centro mediante dati pseudonimizzati»; Acquisita l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 aprile 2026 (Rep. Atti n. 52/CSR);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto individua i criteri e le modalita' di riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 312 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 pari a 10 milioni annui, a decorrere dal 2025, destinate alla riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto. |
| | Allegato I Premessa Il sistema trapiantologico rappresenta un'eccellenza sanitaria e una speranza concreta per molti pazienti in attesa. Oltre al generale obiettivo di abbattere i tempi di lista d'attesa per trapianto, la sfida della rete trapiantologica e' quella di raggiungere sempre piu' elevati standard di qualita' e sicurezza anche attraverso l'impiego di dispositivi che consentano la riduzione dei rischi connessi al mantenimento delle funzionalita' dell'organo e alla conservazione e al trasporto degli organi e tessuti. In considerazione della peculiarita' dei fattori che influenzano le liste di attesa per il trapianto, tra cui oltre a criteri di compatibilita' immuno-biologica e criteri di urgenza clinica, risulta determinante la disponibilita' di offerta di organi idonei, sono individuate le azioni che si ritiene debbano essere implementate e sostenute nella spesa e i rispettivi criteri di ripartizione. Risulta fondamentale sostenere le azioni mirate ad una riduzione delle opposizioni alla donazione, all'incremento delle attivita' legate al reperimento e alla messa a disposizione degli organi e tessuti, nonche' al potenziamento in termini di organizzazione e risorse umane dei centri trapianto al fine di ottimizzare la composizione delle liste di attesa e il percorso dei pazienti fino al trapianto (Obiettivo A), oltre che all'acquisto e utilizzo di dispositivi per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti indispensabili per il mantenimento della qualita' e vitalita' degli organi e tessuti destinati al trapianto, che possono incidere sulla concreta possibilita' di aumento del numero, della qualita', funzionalita' e trapiantabilita' degli organi (Obiettivo B). Obiettivo A: le azioni mirate alla riduzione delle opposizioni in vita, includono le iniziative per migliorare il livello e la capillarita' delle informazioni per i cittadini, quali campagne di comunicazione nonche' iniziative di formazione degli operatori dei comuni. L'incremento delle attivita' di procurement prevede il potenziamento dei coordinamenti ospedalieri e dei coordinamenti regionali per il procurement e la riorganizzazione delle reti trapiantologiche in forza dei principi e delle indicazioni sancite con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Programma nazionale donazione di organi 2018-2020» (Rep. atti 225/CSR del 14 dicembre 2017), oltre che l'implementazione di modelli organizzativi per il trattamento e impiego di donatori. Il potenziamento dei centri trapianto include azioni di miglioramento dei modelli organizzativi e incremento delle risorse umane attraverso una migliore organizzazione dei percorsi e mediante aggiornamento, nelle regioni, dei percorsi aziendali dedicati al trapianto nonche' delle modalita' di autorizzazione e accreditamento dei centri. Obiettivo B: l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti risulta necessario, oltre che per un incremento degli standard di qualita' e sicurezza del settore, anche alla luce della maggiore complessita' dei processi donativi, determinato altresi' dall'aumento dell'eta' crescente dei donatori e dalla diffusione della donazione a cuore fermo. Questi dispositivi consentono di preservare, valutare e, in alcuni casi, migliorare la funzionalita' degli organi, estendendo il tempo utile per effettuare il trapianto. I dispositivi medici per la perfusione d'organo (Obiettivo B1) impediscono un deterioramento degli organi, migliorano la loro resa funzionale, permettono di recuperare organi altrimenti scartati e consentono una valutazione aggiuntiva della funzionalita' dell'organo nella fase che precede il trapianto. Le finalita' sopra riportate possono essere perseguite anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie per la conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti (Obiettivo B2) che permette comunque di mantenere la vitalita' degli organi una volta prelevati.
Tabella A (Criteri di ripartizione)
===================================================================== | Finalita' | Azione | Criterio | +=======================+=====================+=====================+ | | |il 20% in base agli | | | | ultimi dati | | | - riduzione delle | disponibili riferiti| | |opposizioni in vita | al numero di | | Obiettivo A | - incremento delle | segnalazioni di | | Riduzione delle liste | attivita' di | donatori registrato | | di attesa | procurement | nelle regioni per le| | | - potenziamento dei | attivita' mirate | | | centri trapianto | alla riduzione delle| | | | opposizioni in vita,| | | | l'incremento delle | | | | attivita' di | | | | procurement e il | | | | potenziamento dei | | | | centri trapianto | | | | (fonte dati SIT) e | | | | il 10 % in base agli| | | | ultimi dati ISTAT | | | | disponibili sulla | | | | popolazione | +-----------------------+---------------------+---------------------+ | Obiettivo B | |il 60% in base agli | | Acquisto di | B1: acquisto dei | ultimi dati | |dispositivi medici per |dispositivi medici di| disponibili riferiti| | la perfusione, | perfusione | al numero di organi | | conservazione, | | perfusi registrato | |trasporto e gestione di| | nelle regioni (fonte| | organi e tessuti | | dati SIT) | | +---------------------+---------------------+ | | B2: acquisto dei | | | |dispositivi medici |il 10 % in base agli | | |per la conservazione,| ultimi dati ISTAT | | |trasporto e gestione | disponibili sulla | | | di organi e tessuti | popolazione | +-----------------------+---------------------+---------------------+ |
| | Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico Metodo di calcolo Obiettivo a - numero di segnalazioni di donatori registrato nelle regioni nell'anno di riferimento (2024) N - numero assoluto di donatori segnalati nella regione di residenza (fonte dati SIT) pmp (popolazione per milione) - numero assoluto di donatori segnalati nella regione di residenza nell'anno di riferimento (2024) diviso la popolazione residente nella regione, escluse le pubblica amministrazione di Trento e Bolzano (fonte dati: ISTAT, SIT) per 1.000.000:
pmp = (N / residenti nella regione anno di riferimento) * 1.000.000
contributo % - percentuale di pmp di organi perfusi rispetto alla somma dei pmp regionali: contributo % = [pmp della Regione / Somma (pmp di tutte le regioni)] * 100
Quota di attribuzione - quota del fondo attribuito alla regione per l'obiettivo A Per ciascuna regione viene moltiplicato il contributo % per il fondo complessivo attribuito all'obiettivo A:
Quota di attribuzione = contributo % * totale fondo Obiettivo A Obiettivo B1: numero di organi perfusi nell'anno di riferimento (2024) in ciascuna regione N - numero assoluto di organi sottoposti a trattamento con dispositivi medici per perfusione nell'anno di riferimento (2024) della regione (fonte dati SIT) pmp (popolazione per milione) - numero assoluto di organi sottoposti a trattamento con dispositivi medici per perfusione nell'anno di riferimento (2024) della regione diviso la popolazione residente nella regione, escluse le pubblica amministrazione di Trento e Bolzano (fonte dati: ISTAT, SIT) per 1.000.000:
pmp = (N / residenti nella regione anno di riferimento) * 1.000.000
contributo % - percentuale di pmp della regione rispetto alla somma dei pmp regionali: contributo % = [pmp della Regione / Somma (pmp di tutte le regioni)] * 100
Quota di attribuzione - quota del fondo attribuito alla regione per l'obiettivo B1 Per ciascuna regione viene moltiplicato il contributo % per il fondo complessivo attribuito all'obiettivo B1:
Quota di attribuzione = contributo % * totale fondo Obiettivo B1 Obiettivo A+B2 - popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento (anno in corso) contributo % - percentuale di popolazione regionale sulla popolazione nazionale, escluse le P.A. di Trento e Bolzano. L'anno di riferimento e' l'anno in corso. Fonte dati ISTAT: contributo % = (Popolazione della Regione / Popolazione nazionale) * 100
Quota di attribuzione - quota del fondo attribuito alla regione per l'obiettivo A+B2 Per ciascuna regione viene moltiplicato il contributo % per il fondo complessivo attribuito all'obiettivo A+B2:
Quota di attribuzione = contributo % * totale fondo Obiettivo A+B2 Ripartizione complessiva Somma per regione delle Quote di attribuzione degli obiettivi A, B1 e A+B2 |
| | Art. 2
Criteri, modalita' di riparto delle risorse
1. Le risorse di cui di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni, come da Allegato I - Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo i seguenti criteri: Obiettivo A (riduzione delle liste di attesa per il trapianto di organi e tessuti): il 20% in base agli ultimi dati annuali disponibili riferiti al numero di segnalazioni di donatori registrato nelle regioni per le attivita' mirate alla riduzione delle opposizioni in vita, l'incremento delle attivita' di procurement e il potenziamento dei centri trapianto (dato SIT) e il 10 % in base agli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione; Obiettivo B, suddiviso in: Obiettivo B1 relativo all'acquisto dei dispositivi medici per la perfusione: il 60% in base agli ultimi dati disponibili riferiti al numero di organi perfusi registrato nelle regioni; Obiettivo B2 relativo all'acquisto dei dispositivi medici per la conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti: il 10% in base agli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione. 2. Si rinvia a successive delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (Conferenza Stato - Regioni), la ripartizione - a decorrere dal 2026 - in favore delle Regioni del finanziamento di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 3. Per l'anno 2025, le risorse, attribuite sulla base dei criteri stabiliti al comma 1, verranno assegnate secondo la tabella allegata (Allegato II), elaborata dal Centro nazionale trapianti sulla base degli ultimi dati ISTAT e SIT registrati nelle regioni. |
| | Art. 3
Beneficiari
1. Alla ripartizione ed assegnazione della quota annua di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2025, accedono tutte le regioni, incluse quelle a statuto speciale, ai sensi dell'art. 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. |
| | Art. 4
Fonte dati per assegnazione risorse
1. I dati necessari ai fini dell'assegnazione delle risorse, in applicazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, saranno reperiti dai dati ISTAT e dal Sistema informativo trapianti (SIT), di cui all'art. 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2026
Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 790 |
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