LA BANCA D'ITALIA
Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e i successivi regolamenti adottati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 6 del medesimo regolamento; Visto il regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025, che omologa le modifiche all'IFRS 9 «Strumenti finanziari» e all'IFRS 7 «Strumenti finanziari: Informazioni integrative»; Visto il regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026, che omologa l'IFRS 18 «Presentazione e informativa di bilancio»; Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, che dispone che gli intermediari, come definiti all'art. 1, comma 1, lettera e) dello stesso decreto legislativo, si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia adotta relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti; Visto l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, secondo il quale: nel caso di societa' finanziarie iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni della Banca d'Italia in materia di forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico sono adottate d'intesa con la CONSOB; nel caso di societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), e di societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a eccezione di quelle sotto soglia registrate di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera o.2), del decreto legislativo n. 58 del 1998, le istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la CONSOB; Vista la lettera del 29 luglio 2026 con la quale la CONSOB ha comunicato il proprio parere favorevole;
E m a n a:
le allegate disposizioni relative a «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari». Tali disposizioni entrano in vigore: a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2026 con riferimento agli emendamenti relativi al recepimento dei nuovi requisiti di informativa previsti dalle modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7; a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2027 con riferimento agli emendamenti diversi da quelli di cui al punto precedente, ivi inclusi quelli relativi al recepimento dell'IFRS 18. A partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2027 sono abrogate le disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» allegate al Provvedimento della Banca d'Italia del 17 novembre 2022. Tali ultime continuano ad applicarsi al bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2026, integrate dagli emendamenti riferiti al recepimento dei nuovi requisiti di informativa previsti dalle modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7 con riferimento: i) ai paragrafi relativi al «Prospetto della redditivita' complessiva» e alle sezioni della Nota integrativa relative all'«Informativa sugli impatti degli eventi contingenti sui flussi contrattuali» (della Parte A), alle «Informazioni sul patrimonio» e al «Prospetto analitico della redditivita' complessiva» (della Parte D); e ii) ai corrispondenti paragrafi e sezioni del bilancio consolidato. Roma, 5 agosto 2026
Il vice direttore generale: Trequattrini |