| Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| DECRETO 6 agosto 2026 |
| Modifiche al decreto 29 ottobre 2001, recante: «Attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per Ufficiali del Corpo della guardia di finanza». |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano indicati i titoli di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia, nonche' le lauree specialistiche o magistrali e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale permanente effettivo ed eventuali ulteriori requisiti; Visti gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 9 del richiamato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che disciplinano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del «ruolo normale», comparti «ordinario», «aeronavale» e «speciale», nonche' del «ruolo tecnico-logistico-amministrativo»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; Visto il proprio decreto 29 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, recante «Attuazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della guardia di finanza», cosi' come modificato dal proprio decreto 2 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010, recante «Modifica dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto 29 ottobre 2001, di individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della guardia di finanza» e dal proprio decreto 7 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2014, recante «Modifiche al decreto 29 ottobre 2001, concernente l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo delle guardia di finanza»; Ritenuto necessario modificare il citato decreto 29 ottobre 2001, al fine di adeguarlo alla normativa vigente, aggiornando altresi' i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali del Corpo della guardia di finanza, al fine di adeguarli alle novita' normative intervenute nel settore delle lauree magistrali e di renderli maggiormente aderenti alle esigenze professionali della predetta amministrazione;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto disposto in materia di requisiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, 69, possono partecipare ai concorsi di cui al presente decreto coloro i quali, se militari in servizio permanente, non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio.»; b) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali»; c) all'art. 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da universita' statali.»; d) il Capo III e' abrogato; e) l'art. 4 e' abrogato; f) la rubrica del Capo IV e' sostituita dalla seguente: «Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali»; g) l'art. 5 e' abrogato; h) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo normale - comparto speciale, occorre essere in possesso di un titolo di studio rilasciato da universita' statali tra quelli indicati nella tabella A, allegata al presente decreto.»; i) la rubrica del Capo V e' sostituita dalla seguente: «Accesso mediante concorso pubblico al ruolo tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali»; l) all'art. 7, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti: «1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, occorre essere in possesso di una laurea rilasciata da universita' statali rientrante nelle classi o tra i diplomi indicati nella tabella B, allegata al presente decreto. 1-bis. In relazione a specifiche esigenze di reclutamento, i bandi per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 possono stabilire quali tra i titoli di studio, individuati nella tabella B allegata al presente decreto, devono essere posseduti dai candidati.»; m) la tabella «B» e' sostituita dalla tabella «B» allegata al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2026
Il Ministro: Giorgetti |
| | Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico |
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