Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI
ORDINANZA 8 agosto 2026
Prime disposizioni attuative per la realizzazione urgente dell'intervento Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - 1° fase - Parcheggio di interscambio - CUP J81B17000760002. (Ordinanza n. 27/2026).

Il Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli
interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il previgente Codice dei contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche solo «Codice dei contratti»);
Visto l'art. 226, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che «a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto2016;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;
Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, con cui e' stato nominato il Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» e, in particolare, l'articolo 1 con cui e' stato convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ed e' stato abrogato il decreto-legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come integrato dal decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, ed in ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 629 e 630, (di seguito anche solo «decreto-legge»);
Visto l'articolo 9-ter del decreto-legge e, in particolare:
il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprieta' pubblica nonche' di assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;
il comma 1, secondo periodo, concernente i poteri del Commissario straordinario e le modalita' di espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni;
il comma 6, primo periodo, concernente la facolta' del Commissario straordinario di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'unita' tecnica amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;
il comma 6, ultimo periodo, concernente la facolta' del Commissario straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le societa' in house dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le societa' partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del due per cento;
il comma 7, concernente la contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato e intestata al Commissario straordinario, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;
il comma 10, concernente l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 135.960.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e, nel limite di euro 80.000.000,00, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14, nonche' la relativa ripartizione annuale nel periodo 2024-2028 pari euro 23.484.000 per l'anno 2024, euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed euro 35.226.000 per l'anno 2028;
il comma 11, concernente le modalita', anche in termini di specifici riferimenti normativi, con cui si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10;
il comma 14, primo periodo concernente l'affidamento al Commissario straordinario della realizzazione e del completamento degli interventi gia' attribuiti al presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1;
il comma 14, secondo periodo, concernente il subentro del Commissario straordinario nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere;
il comma 14, terzo periodo, concernente i poteri e le modalita' con cui il Commissario straordinario provvede alla realizzazione degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonche' delle risorse europee e nazionali gia' stanziate o comunque utilizzabili allo scopo;
Visto l'articolo 9-quater del decreto-legge concernente le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie disposte per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;
Considerato che al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 9-ter, comma 14, del decreto legge con ordinanza commissariale n. 26 del 7 agosto 2026 e' stato individuato un primo gruppo di interventi gia' attribuiti al presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della legge della regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, che risultino da realizzare o completare, tra i quali e' ricompreso l'intervento in oggetto;
Visto l'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (di seguito anche solo «Legge n. 887/1984»), che, al fine di consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, ha assegnato al Presidente della Giunta regionale della Campania, quale Commissario straordinario di governo (di seguito anche solo «Commissario straordinario ex legge 887/1984»), una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale della Campania;
Vista la deliberazione n. 207/4 del 26 marzo 1985 con cui consiglio regionale della Campania ha approvato il programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, avente lo scopo di realizzare un sistema integrato di trasporti marittimi e terrestri, su gomma e su ferro, che possa costituire una rete di vie di fuga dall'area Flegrea in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico, cogliendo contemporaneamente l'occasione per la valorizzazione delle rilevantissime risorse ambientali, paesistiche, archeologiche, culturali e turistiche della zona;
Vista l'ordinanza n. 855 del 19 gennaio 1987, con cui il Commissario straordinario ex legge 887/1984 ha approvato il bando per la qualificazione dei soggetti idonei all'affidamento per la progettazione e la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, individuando al contempo una serie di requisiti tecnico-imprenditoriali per l'individuazione del concessionario;
Vista l'ordinanza n. 1232 del 14 novembre 1987 e convenzione rep. n. 763 del 1° dicembre 1987, con cui il Presidente della Regione Campania, nella qualita' di Commissario straordinario ex legge 887/1984, ha affidato all'allora Consorzio Copin la concessione della progettazione e della realizzazione di alcune opere viarie interessanti l'area Flegrea;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario ex legge n. 887/1984, n. 59 del 1° luglio 1989 con cui e' stata istituita un'apposita struttura di coordinamento per gli adempimenti di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale sopra citato;
Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, disposta con la legge 23 dicembre 1993, n. 559, in considerazione della necessita' di non vanificare gli interventi gia' attuati e consentire l'ultimazione delle opere tese all'adeguamento del sistema di trasporto intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale, dell'intera area Flegrea, ha nominato il Presidente della Regione Campania commissario Liquidatore della gestione fuori bilancio ex legge n. 887/1984;
Vista la convenzione Rep. n. 6 del 2 maggio 2006, con cui l'amministrazione concedente, avvalendosi della disposizione contenuta nell'articolo16, punto 6, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ha convenuto la possibilita' di adeguare la concessione affidata al Consorzio COPIN, ai principi contenuti nella parte II, titolo III, capo IV del Codice dei contratti (Contraente generale);
Considerato che a norma dell'art. 6 della convenzione rep. n. 6 del 2 maggio 2006, il concessionario COPIN, per l'esecuzione dei lavori, ha costituito la societa' di progetto COPIN DUE S.p.a.;
Considerato che, con l'accordo di programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29 novembre 2006 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGED, il Presidente della Regione Campania - Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 e Commissario liquidatore di cui aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994 e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la qualita' della vita, e' stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 887/1984, e' demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 18, della medesima legge n. 887/1984;
Considerato che, al fine di evitare rallentamenti nell'attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico e garantirne il completamento, con gli articoli n. 8 e 9 dell'accordo sopra citato, si e' preso atto della cessazione al 31 dicembre 2006 della gestione liquidatoria di cui al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994 e del trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi afferenti all'attuazione del medesimo programma alla gestione ex articolo 11, comma 18, della legge n. 887/1984;
Considerato che il suddetto programma e' stato assistito finanziariamente da assegnazioni dirette, operate da leggi finanziarie dello Stato, e, cosi' come previsto dalla delibera consiliare della Campania n. 207/4 del 26 marzo 1985, da altre fonti finanziarie costituite da compartecipazioni comunitarie, da fondi assegnati dalla regione nell'ambito degli accordi di programma quadro e fondi assegnati direttamente dalla legge n. 308 del 2004;
Visto l'articolo 59 della legge regionale della Campania 30 gennaio 2008, n. 1, rubricato «Gestioni commissariali», che ha espressamente previsto che le attivita' e gli interventi di competenza della gestione commissariale ai sensi della legge n. 887/1984 vengano riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della regione, alla responsabilita' di attuazione delle competenti strutture regionali;
Vista la delibera 30 maggio 2008, n. 940, della giunta regionale della Campania con cui e' stato approvato il disciplinare recante i criteri e gli indirizzi regolanti le reciproche competenze e responsabilita' della struttura di coordinamento del Presidente della Regione Campania - Commissario straordinario ex articolo 11, comma 18, della legge n. 887/1984 e della Regione Campania, connesse alla esecuzione e realizzazione delle opere rientranti nel pogramma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, previsto dal medesimo articolo 11, comma 18, della legge n. 887/1984;
Visto l'articolo 4 deldecreto legislativo31 maggio 2011, n. 88 che ha stabilito il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge di stabilita' 2003) sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del paese;
Considerato che in data 24 aprile 2016 e' stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Campania il patto per lo sviluppo della Regione Campania per l'attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio, come individuati nell'allegato A al medesimo patto, tra i quali figura, in corrispondenza della linea di sviluppo «Infrastrutture», tra gli altri, l'intervento denominato «Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Prima fase» di importo 64,00 milioni di euro, di cui euro 14.680.803,22 da reperire sul Programma complementare regionale (POC) 2014- 2020 e 50,00 milioni di euro da reperire su Fondi FSC 2014- 2020;
Considerato che il suddetto Piano e' stato ratificato con deliberazione di giunta regionale n. 173 del 24 aprile 2016;
Considerato che con delibera 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito le risorse del FSC 2014-2020 in sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macroaree territoriali mezzogiorno - Centronord rispettivamente pari all'80% e al 20%;
Considerato che con delibera 10 agosto 2016, n. 26, il CIPE ha assegnato 13,412 miliardi di euro alle regioni e alle citta' metropolitane del mezzogiorno (o comuni capoluogo dell'area metropolitana), a valere sulle risorse FSC 2014-2020 allocate per area tematica con la citata delibera CIPE n. 25/2015, per l'attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle citta' metropolitane del mezzogiorno mediante appositi accordi interistituzionali denominati «Patti per il Sud»;
Considerato che l'art. 2, lettera a, della richiamata delibera CIPE n. 25/2016 prevede che le linee di intervento previste nella programmazione FSC sono attuate direttamente dall'amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante accordi di programma quadro rafforzati (Stato - Regioni), ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, solo nel caso in cui le amministrazioni coinvolte, concordemente, valutino necessaria o opportuna o, comunque, maggiormente efficace una modalita' attuativa basata su un forte coordinamento multilivello, o nel caso lo richieda la cabina di regia;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 n. 90 del 4 agosto 2014 con cui viene ridefinita la ripartizione delle competenze tra il Commissario straordinario e il responsabile della struttura di coordinamento in relazione all'adozione degli atti necessari all'attuazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale di cui sopra;
Visto il decreto n. 1009 del 2 agosto 2017 del responsabile della struttura di coordinamento con cui viene approvato l'unito atto di ricognizione dello stato degli interventi previsti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, previsto dall'articolo 11, comma 18, della legge n. 887/1984;
Considerato che l'atto di ricognizione, approvato con il citato decreto n. 1009 del 2 agosto 2017, accerta la programmazione e l'intervenuto finanziamento, tra gli altri, degli interventi: «realizzazione del parcheggio di interscambio di via Campana», programmato nell'ambito del Programma operativo complementare (POC) della Regione Campania 2014/2020, di cui alle delibere di giunta regionale della Campania n. 180 del 3 maggio 2016, n. 572 del 25 ottobre 2016 e n. 666 del 29 novembre 2016 e ivi finanziato per euro 14.680.803,22 e «interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica- prima fase», programmato nell'ambito del patto per lo sviluppo della Regione Campania del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e ivi finanziato per euro 50.000.000,00;
Considerato che per l'attuazione dell'intervento sopra individuato e' stata stipulata in data 11 maggio 2017 tra la Regione Campania, nella persona del direttore generale per la mobilita' e il Commissario straordinario ex legge n. 887/1984, nella persona del responsabile della struttura di coordinamento, apposita convenzione disciplinante le modalita' di erogazione del relativo finanziamento;
Vista la convenzione rep. n. 8 del 12 agosto 2017, atto integrativo delle precedenti, sottoscritto dalla Copin Due S.p.a., in adesione al citato decreto n. 1009/2017, con cui si e' provveduto alla ricognizione e alla definizione delle procedure e delle attivita' finalizzate, in particolare, al completamento del rapporto concessorio, mediante l'individuazione, tra l'altro, degli interventi programmati dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2008 e della delibera n. 940 del 30 maggio 2008;
Considerato che, in particolare, la convenzione Rep. n. 8 del 12 agosto 2017, all'articolo 2, individua tra gli altri, l'intervento «Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Prima fase» di importo euro 50.000.000,00;
Visto l'atto aggiuntivo del 19 marzo 2019 alla convenzione dell'11 maggio 2017 per l'attuazione dell'intervento denominato «Piano intermodale dell'area Flegrea, interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase» individuato con delibera di giunta regionale della Campania n. 180 del 3 maggio 2016, con cui si rettifica l'articolo 1 della convenzione in ragione dell'errore materiale per cui nella citata convenzione era stato individuato, quale intervento finanziato, quello denominato «Collegamento tra tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli - opere di completamento e realizzazione parcheggio di interscambio di via Campana», presente nell'allegato 2 della DGR n. 18/2016, individuato tra quelli cedenti risorse FSC 2007/2013 per euro 14.680.803,22, in luogo dell'intervento denominato «Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase» presente nell'allegato 5 della medesima DGR n. 180/2016 per il costo complessivo di euro 64.680.803,22, di cui euro 14.680.803,22 a valere sul POC 2014/2020 e euro 50.000.000,00 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020;
Visto l'articolo 18 della legge Regionale della Campania 7 agosto 2019, n. 16, rubricato «Grandi opere», che, al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere pubbliche strategiche di interesse regionale, ha assegnato all'ufficio speciale Grandi opere l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Vista la delibera di giunta regionale della Campania del 5 novembre 2019, n. 537, relativa all'attuazione della precitata legge regionale n. 16 del 2019, con cui e' stato approvato, all'allegato 4, l'elenco degli interventi da trasferire all'ufficio speciale Grandi opere, in cui e' ricompreso, tra gli altri, l'intervento: Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase, per un importo di euro 64.680.803,22;
Considerato che con decreto n. 1420 in data 26 novembre 2020 del soggetto attuatore - Responsabile della struttura del Commissario straordinario ex art. 11, comma 18, legge n. 887/84 e' stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato: «Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Prima fase - Opere di completamento - Parcheggio di interscambio», nei limiti e alle condizioni e prescrizioni della relazione istruttoria redatta dal RUP in data 4 maggio 2020, parte integrante del medesimo provvedimento;
Considerato che in data 22 luglio 2021 e' stato stipulato, tra la Regione Campania e la societa' Copin Due S.p.a., il contratto rep. n. 14641 - Contratto applicativo (ex art. 18, L.R. n. 16/2019) dell'atto integrativo rep. n. 8 del 12 agosto 2017 relativo all'intervento denominato «Piano intermodale dell'area flegrea, interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - prima fase - opere di completamento - parcheggio di interscambio» con CUP J81b17000760002;
Considerato che, con decreto dirigenziale n. 420 del 15 maggio 2024, l'ufficio Grandi Opere della Regione Campania, ha disposto la risoluzione del contratto rep n. 14641 del 22 luglio 2021 per il grave inadempimento contrattuale del concessionario Copin Due S.p.a. che ha compromesso l'esecuzione dell'intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del contratto, in combinato disposto con l'art. 1456del codice civile e per il superamento del limite massimo dell'importo per le penali ai sensi del medesimo art. 10 del contratto;
Considerato che in data 11 settembre 2025 e' entrato in vigore il nuovo ordinamento degli uffici della riunta regionale della Campania, adottato con deliberazione della giunta regionale della Campania, n. 408 del 31 luglio 2024, recante «Attuazione della legge regionale n. 6 del 2024 - ordinamento regionale», con cui e' stato istituito l'ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici, al quale risultano trasferite, tra l'altro, le competenze dell'ufficio speciale Grandi Opere di cui alla richiamata DGR n. 537 del 2019;
Vista l'ordinanza commissariale n. 26 del 7 agosto 2026, recante «Individuazione del primo gruppo di interventi gia' inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da attuare ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e disciplina del relativo subentro», ed in particolare:
l'articolo 1, che individua l'intervento in oggetto tra gli interventi indifferibili e urgenti da attuare ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge;
l'articolo 2, che disciplina le modalita' di subentro del Commissario straordinario nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto l'intervento in oggetto, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere;
l'articolo 4, che disciplina le modalita' generali di attuazione degli interventi;
l'articolo 5, che dispone prime misure procedimentali e autorizzative generali;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge, gli interventi da realizzare o completare ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge assumono carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire la funzionalita' del sistema intermodale dei trasporti all'evolvere del fenomeno bradisismico secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 26 del 7 agosto 2026 e in relazione a detto carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza occorre stabilire le modalita' di semplificazione e accelerazione dei procedimenti di attuazione dell'intervento in oggetto, anche in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 1, secondo periodo, e dell'articolo 9-quater, comma 2, del decreto-legge;
Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 26 del 7 agosto 2026, l'ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania e' stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento;
Visto l'articolo 9-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, il quale prevede che «Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»;
Richiamato l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», il quale prevede che «L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;
Dato atto che il terzo periodo, del comma 1, dell'articolo 9-ter, del decreto-legge precisa che «In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 e' necessaria la previa intesa con la Regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed e' altresi' autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilita' di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5»;
Considerato che l'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge attribuisce al Commissario straordinario, allo scopo di garantire la migliore coerenza delle opere con le esigenze attuali della pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, il compito di provvedere alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, sia di soluzione tecnica e impegno economico;
Vista la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 547 del 4 settembre 2018, recante la pianificazione di allontanamento della popolazione dalla zona rossa dei Campi Flegrei e l'approvazione delle aree di incontro e dei cancelli, nonche' la deliberazione della giunta regionale n. 187 del 19 aprile 2023, recante l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione dalla zona rossa dei Campi Flegrei;
Visto il Piano comunale di protezione civile del Comune di Pozzuoli, come aggiornato con deliberazione della giunta comunale n. 74 del 25 maggio 2021 e approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 30 giugno 2021;
Visto il Piano speditivo di emergenza per l'area del bradisismo dei Campi Flegrei, predisposto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, che definisce la strategia e le procedure operative per la risposta agli effetti del fenomeno bradisismico, anche mediante l'attivazione dei piani comunali di protezione civile;
Considerato che l'area interessata dall'intervento, denominata «Artiaco» nella pianificazione di protezione civile, e' individuata quale area di attesa nell'ambito della pianificazione di allontanamento assistito della popolazione dalla zona rossa dei Campi Flegrei e costituisce, pertanto, uno dei luoghi destinati alla raccolta della popolazione ai fini del successivo trasferimento mediante i mezzi messi a disposizione dalla Regione Campania verso le aree di incontro esterne alla zona;
Considerato, altresi', che l'area interessata dall'intervento e' anche indicata come area di accoglienza ed assistenza della popolazione nel Piano speditivo di emergenza discendente per il bradisismo del Comune di Pozzuoli, approvato con delibera della giunta comunale n. 18 del 19 febbraio 2025;
Considerato, pertanto, che la progressiva realizzazione dell'intervento e la tempestiva disponibilita' delle relative aree, ferma restando la destinazione dell'opera a parcheggio di interscambio, risultano funzionali anche alle esigenze della vigente pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei;
Ritenuto, nell'esercizio di tale potere, di articolare la realizzazione dell'intervento in una successione di tre stralci costruttivi e funzionali, al fine di adeguarne la tempistica di realizzazione alle esigenze attuali della pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei, assicurando la progressiva funzionalita' delle opere;
Ritenuto di disporre l'immediato avvio delle attivita' di realizzazione dello Stralcio 1 dell'intervento, attesa la necessita' di rendere nel piu' breve tempo possibile le aree ove prevista la realizzazione delle opere, disponibili per l'utilizzo nell'ambito della pianificazione di emergenza e compatibili con l'attrezzamento di funzioni di protezione civile, in relazione all'evolvere del fenomeno bradisismico e dei correlati eventi sismici;
Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge, resa con nota prot. 689854 del 8 agosto 2026 e acquisita agli atti commissariali con prot. 690 del 8 agosto 2026;

Dispone:

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui da intendersi integralmente trascritte, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, in attuazione dell'articolo 9-ter del decreto-legge;
Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, la presente ordinanza disciplina le specifiche modalita' di attuazione e le prime misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie, dei procedimenti di progettazione, autorizzazione, approvazione, affidamento e realizzazione dell'intervento «Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Prima fase - Parcheggio di interscambio - CUP J81B17000760002», allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure amministrative connesse all'esecuzione dei lavori e l'adeguamento della tempistica di realizzazione dell'intervento alle necessita' di garantire progressivamente la funzionalita' delle opere secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei.
 
Art. 2

Modalita' specifiche di attuazione dell'intervento

1. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, il soggetto attuatore, sulla base del progetto definitivo dell'intervento, approvato con decreto n. 1420 del 26 novembre 2020 del responsabile della struttura di coordinamento del Commissario straordinario ex legge n. 887/1984, provvede all'attuazione dell'intervento articolandone la realizzazione in una successione di tre stralci costruttivi e funzionali:
a) Stralcio 1, comprendente le lavorazioni necessarie alla accessibilita' delle aree ed alla loro preparazione per la cantierizzazione dell'intervento e l'esecuzione delle indagini e delle bonifiche propedeutiche alla realizzazione delle opere;
b) Stralcio 2, comprendente la realizzazione dell'area parcheggio sud, dell'area parcheggio bus, del parco archeologico e dell'area gioco e sport;
c) Stralcio 3, comprendente la realizzazione dell'area parcheggio nord, del parcheggio interrato e dell'edificio terminal accoglienza.
2. Attesa la necessita' di rendere nel piu' breve tempo possibile le aree ove prevista la realizzazione delle opere, disponibili per l'utilizzo nell'ambito della pianificazione di emergenza e compatibili con l'attrezzamento di funzioni di protezione civile, in relazione all'evolvere del fenomeno bradisismico e dei correlati eventi sismici, il soggetto attuatore procede con la massima celerita' alla realizzazione dello stralcio 1, secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 3 ed e' tenuto a conformarsi alle direttive impartite dal Commissario straordinario, a perseguire il principio del risultato e ad operare secondo criteri di celerita', imparzialita', economicita', efficacia e trasparenza.
3. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma 2, il soggetto attuatore provvede all'immediato avvio di tutte le attivita' prodromiche e necessarie alla progettazione dello stralcio 1, quali il ripristino della piena accessibilita' dell'area oggetto dell'intervento, la sua messa in sicurezza, i rilievi e le indagini;
4. Ai fini dell'accelerazione delle attivita' e in deroga alla disciplina ordinaria dei livelli, degli strumenti e dei contenuti della progettazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il progetto esecutivo dello stralcio 1 e' composto esclusivamente dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnica generale;
b) planimetria di progetto;
c) sezioni tipo e particolari costruttivi;
d) computo metrico estimativo;
e) elenco dei prezzi unitari;
f) piano di sicurezza e coordinamento;
g) quadro economico.
5. L'approvazione del progetto di cui al precedente comma 4 e' disposta dal Commissario straordinario con le modalita' e per gli effetti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 26 del 7 agosto 2026.
6. Per la realizzazione degli stralci 2 e 3 il soggetto attuatore provvede preliminarmente ad una rielaborazione del progetto definitivo di cui al comma 1, definendo compiutamente la suddivisione delle opere tra gli stralci e la sequenza delle fasi esecutive. Tale definizione considera la necessita' che le aree conservino funzionalita' nell'ambito della pianificazione di protezione civile.
7. Ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 14, la rielaborazione di cui al comma 6 e' approvata dal Commissario straordinario sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica e impegno economico, sulla base di un documento tecnico-economico definito con decreto del Commissario straordinario, anche in deroga alla disciplina ordinaria dei livelli, degli strumenti e dei contenuti della progettazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
 
Art. 3

Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione dello stralcio 1 dell'intervento alle necessita' di garantire la funzionalita' delle opere secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei all'evolvere del fenomeno bradisismico, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 dello stesso codice dei contratti e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori, agli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture necessari alla realizzazione dello stralcio 1 dell'intervento di cui all'articolo 1, da aggiudicare da parte del soggetto attuatore, si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76 del codice dei contratti, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea. Resta salva la facolta' di fare ricorso alle procedure di affidamento diretto nelle ipotesi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), dello stesso codice dei contratti, fatta salva la deroga specifica prevista dal successivo comma 3, lettera c), e alle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello stesso codice dei contratti.
3. Considerato il carattere di urgenza dello stralcio 1 dell'intervento di cui all'articolo 1, attesa la necessita' di conseguire ogni possibile semplificazione ed accelerazione procedimentale, non ostando i principi del legislatore eurounitario e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nelle procedure indicate al comma 2 del presente articolo possono essere adottate le misure di seguito indicate, in deroga agli specifici articoli del codice dei contratti:
a) avviare la procedura di affidamento anche in assenza di delibera di programmazione, in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti;
b) suddividere gli appalti in lotti a prescindere dall'importo in base a specifiche esigenze esecutive anche in deroga all'art. 58 del codice dei contratti;
c) procedere, in deroga all'articolo 50, comma 1, del codice dei contratti, all'affidamento diretto dei lavori, nei limiti dell'importo assentito allo stralcio 1 dell'intervento, anche senza consultazione di piu' operatori economici, assicurando in ogni caso che i soggetti eventualmente consultati o il soggetto destinatario dell'affidamento siano individuati tra soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'intervento suddetto;
d) consentire, per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice dei contratti, l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure, in deroga all'articolo 54, comma 1, del codice dei contratti;
e) ricorrere al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo piu' basso in deroga all'articolo 41, comma 15-bis, e all'articolo 108, comma 2, lettera b), e comma 3 del codice dei contratti;
f) esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti, in deroga all'articolo 107, comma 3, del codice dei contratti, anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 76 ed all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del codice dei contratti;
g) procedere prima dell'aggiudicazione, alla consegna dei lavori, o dei servizi, in via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del Codice dei contratti, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, in deroga all'articolo 17, comma 5, del codice dei contratti; in ogni caso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aggiudicatario dovra' essere iscritto nelle white list delle Prefetture o presso l'anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'articolo 83-bis dello stesso decreto legislativo citato. Qualora l'iscrizione presso le white list delle Prefetture o presso l'anagrafe antimafia degli esecutori non sia avvenuta, la consegna dei lavori in via di urgenza sara' preceduta dalle verifiche antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dall'acquisizione della domanda di iscrizione presso le white list delle Prefetture o presso l'anagrafe antimafia degli esecutori;
h) consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, in deroga all'articolo 119, comma 5, del codice dei contratti, ferma restando la necessita' di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalita' di cui all'articolo 140, comma 7, del medesimo codice dei contratti e di non concedere l'autorizzazione al subappalto in caso di esito negativo di dette verifiche; in ogni caso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il subappaltatore dovra' essere iscritto nelle white list delle Prefetture o presso l'anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'articolo 83-bis dello stesso decreto legislativo citato. Qualora l'iscrizione presso le white list delle Prefetture o presso l'anagrafe antimafia degli esecutori non sia avvenuta, l'esecuzione in via di urgenza del contratto di subappalto sara' preceduta dalle verifiche antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dall'acquisizione della domanda di iscrizione presso le white list delle Prefetture o presso l'anagrafe antimafia degli esecutori;
i) procedere alla stipula dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, dello stesso codice dei contratti;
j) ricorrere a mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, anche in deroga agli articoli 88 e 29 del codice dei contratti;
k) adottare tempistiche e modalita' delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del codice dei contratti diverse da quelle ivi indicate laddove, secondo il prudente apprezzamento della Stazione appaltante, l'esigenza di assicurare il tempestivo completamento della gara lo renda necessario o opportuno;
l) richiedere agli operatori economici ed altre amministrazioni aggiudicatrici documenti che comprovino il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, in deroga all'articolo 99 del codice dei contratti;
m) procedere all'affidamento dei servizi di direzione lavori e di collaudo senza preventivo interpello, in deroga all'articolo 114, comma 6, e all'articolo 116, commi 4 e 4-bis, del codice dei contratti;
n) inserire nei documenti di gara premi di accelerazione e di innalzare l'importo delle penali da ritardo sino al doppio dell'ammontare indicato all'art. 126, comma 1, del codice dei contratti, in deroga al medesimo art. 126 del codice dei contratti, in considerazione delle ragioni d'urgenza;
o) derogare agli obblighi di cui agli artt. 215 e 216 del codice dei contratti in merito alla costituzione del collegio consultivo tecnico e ai pareri obbligatori dello stesso.
4. Per gli appalti di cui al primo periodo del precedente comma 2, l'affidamento puo' avvenire anche nell'ambito di accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice dei contratti, gia' conclusi dal soggetto attuatore e ancora efficaci alla data dell'affidamento, anche prevedendone l'estensione, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera b), del medesimo decreto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo. L'affidamento puo', altresi', avvenire nell'ambito di accordi quadro da concludersi con uno o piu' operatori economici ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti. In tale ultimo caso, la procedura di evidenza pubblica e' indetta secondo le modalita' di cui ai precedenti commi 2 e 3 e in deroga al codice dei contratti, in particolare agli articoli 41 e 59 e puo' svolgersi specificamente:
a) in deroga alla necessita' di specificare nella decisione a contrarre le esigenze di programmazione di cui all'art. 59 comma 1 del codice dei contratti;
b) in deroga alla facolta' di rinegoziazione di cui all'art. 59 comma 5-bis del codice dei contratti;
c) nei casi di affidamento di accordi quadro con piu' operatori economici, in deroga all'obbligo di indicare le percentuali di affidamento di cui all'art. 59 comma 1 del codice dei contratti;
d) senza porre a base di gara un progetto ai sensi dell'art. 41 del codice dei contratti;
e) con l'obbligo, contenuto nel contratto di accordo quadro, di gestione contemporanea di piu' contratti attuativi che l'esecutore assegnatario dovra' assicurare;
f) con la previsione che sia sempre consentito alla stazione appaltante di procedere all'avvio in urgenza dei singoli contratti attuativi nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, in deroga all'articolo 17 del codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, lettere g) e h), circa la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
5. Nelle procedure indicate dai commi 2 e 4 del presente articolo, si procede, prima della stipula e nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del codice dei contratti, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, all'esecuzione anticipata del contratto fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, lettera g), circa la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6. Nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14 del codice dei contratti, gli affidamenti dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi incluse le ipotesi di intervento modulare di un'unica infrastruttura per renderla fruibile in tempi piu' rapidi.
7. Al fine di assicurare la continuita' dei cantieri e la massima celerita' nella realizzazione delle opere, aumentando la capacita' produttiva in fase di esecuzione dei lavori, e' possibile inserire nei capitolati la previsione di lavorazioni articolate su due o piu' turni giornalieri, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori.
8. Nelle procedure di affidamento indicate dai commi 2 e 4 del presente articolo e' sempre consentita la consegna e la gestione dei lavori per stralci e/o parti anche non funzionali, costruttivi o prestazionali, secondo le esigenze acceleratorie delle tempistiche di realizzazione e completamento degli interventi.
9. La progettazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del codice dei contratti, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori. La progettazione puo' essere sviluppata direttamente a livello esecutivo, prescindendo dai livelli di progettazione precedenti, in deroga all'articolo 41, commi 1 e 5, del codice dei contratti e anche senza adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, in deroga all'articolo 43 comma 1 dello stesso codice dei contratti.
10. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e della sua conformita' alla normativa vigente, di cui all'articolo 42 del codice dei contratti, puo' essere effettuata dal Responsabile unico del progetto (RUP), anche con il supporto degli uffici tecnici della stazione appaltante, in deroga all'articolo 34 dell'allegato I.7 dello stesso codice dei contratti.
11. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore puo' procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, nonche' all'occupazione temporanea, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio.
12. Le disposizioni di cui al precedente comma 11 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprieta' dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.
13. Fermo quanto previsto dal presente articolo, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. E' ammessa altresi' la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articolo 95 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
b) articolo 5, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2008.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, relativi alla realizzazione dello Stralcio 1 dell'intervento di cui all'articolo 1 ed alla rielaborazione progettuale di cui all'articolo 2, comma 6, si provvede nel limite massimo di euro 1.000.000,00. Gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse assegnate all'intervento con delibera della giunta regionale della Campania n. 180 del 3 maggio 2016, allegato 5, per complessivi euro 64.680.803,22, di cui euro 14.680.803,22 a valere sul programma operativo complementare (POC) della Regione Campania 2014/2020 e euro 50.000.000,00 a valere sulle risorse del patto per lo sviluppo della Regione Campania del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014/2020, che presentano la necessaria disponibilita'.
2. Nelle more della definizione delle procedure di accertamento e trasferimento alla contabilita' speciale di cui all'articolo 9-ter, comma 7, del decreto-legge delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 26 del 7 agosto 2026, il soggetto attuatore procede agli impegni ed alle liquidazioni sulla base delle risorse gia' nelle sue disponibilita' e previa autorizzazione del Commissario straordinario.
 
Art. 5

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio delle attivita' di cui all'articolo 1, individuate come indifferibili e urgenti, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La stessa entra in vigore alla sua emanazione.
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' comunicata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale, Dipartimento della protezione civile nazionale e Dipartimento per le politiche di coesione, al Commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all'articolo 11, comma 18, della legge n. 887/1984, alla Regione Campania, e al Comune di Pozzuoli.
3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilita' dell'atto, la presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 8 agosto 2026

Il Commissario straordinario: Soccodato

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2372