Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI
ORDINANZA 7 agosto 2026
Individuazione del primo gruppo di interventi gia' inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da attuare ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e disciplina del relativo subentro. (Ordinanza n. 26/2026).

Il Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli
interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il previgente Codice dei contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche solo «Codice dei contratti»);
Visto l'art. 226, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che «a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;
Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, con cui e' stato nominato il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» e, in particolare, l'art. 1 con cui e' stato convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ed e' stato abrogato il decreto-legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come integrato dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, ed in ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 629 e 630, (di seguito anche solo «decreto-legge»);
Visto l'art. 9-ter del decreto-legge e, in particolare:
il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprieta' pubblica nonche' di assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;
il comma 1, secondo periodo, concernente i poteri del Commissario straordinario e le modalita' di espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni;
il comma 6, primo periodo, concernente la facolta' del Commissario straordinario di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unita' Tecnica amministrativa istituita dall'art. 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;
il comma 6, ultimo periodo, concernente la facolta' del Commissario straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le societa' in house dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le societa' partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento;
il comma 7, concernente la contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato e intestata al Commissario straordinario, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;
il comma 10, concernente l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 135.960.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e, nel limite di euro 80.000.000,00, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14, nonche' la relativa ripartizione annuale nel periodo 2024-2028 pari euro 23.484.000 per l'anno 2024, euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed euro 35.226.000 per l'anno 2028;
il comma 11, concernente le modalita', anche in termini di specifici riferimenti normativi, con cui si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10;
il comma 14, primo periodo concernente l'affidamento al Commissario straordinario della realizzazione e del completamento degli interventi gia' attribuiti al presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto art. 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo art. 11, ivi compresi quelli di cui all'art. 59 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1;
il comma 14, secondo periodo, concernente il subentro del Commissario straordinario nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere;
il comma 14, terzo periodo, concernente i poteri e le modalita' con cui il Commissario straordinario provvede alla realizzazione degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonche' delle risorse europee e nazionali gia' stanziate o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite alla contabilita' speciale di cui al comma 7 e accantonate in un apposito fondo;
Visto l'art. 9-quater del decreto-legge concernente le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie disposte per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;
Considerato che al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge occorre individuare specificatamente gli interventi gia' attribuiti al presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo art. 11, ivi compresi quelli di cui all'art. 59 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, che risultino da realizzare o completare;
Visto l'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (di seguito anche solo «Legge n. 887/1984»);, che, al fine di consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, ha assegnato al Presidente della Giunta regionale della Campania, quale Commissario straordinario di Governo (di seguito anche solo «Commissario straordinario ex legge n. 887/1984»), una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio regionale della Campania;
Vista la deliberazione n. 207/4 del 26 marzo 1985 con cui Consiglio regionale della Campania ha approvato il Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, avente lo scopo di realizzare un sistema integrato di trasporti marittimi e terrestri, su gomma e su ferro, che possa costituire una rete di vie di fuga dall'area flegrea in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico, cogliendo contemporaneamente l'occasione per la valorizzazione delle rilevantissime risorse ambientali, paesistiche, archeologiche, culturali e turistiche della zona;
Vista l'ordinanza n. 855 del 19 gennaio 1987, con cui il Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 ha approvato il bando per la qualificazione dei soggetti idonei all'affidamento per la progettazione e la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, individuando al contempo una serie di requisiti tecnico-imprenditoriali per l'individuazione del Concessionario;
Vista l'ordinanza n. 1232 del 14 novembre 1987 e Convenzione rep. n. 763 del 1° dicembre 1987, con cui il Presidente della Regione Campania, nella qualita' di Commissario straordinario ex legge n. 887/1984, ha affidato all'allora Consorzio COPIN la concessione della progettazione e della realizzazione di alcune opere viarie interessanti l'area flegrea;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 n. 59 del 1° luglio 1989 con cui e' stata istituita un'apposita Struttura di coordinamento per gli adempimenti di attuazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale sopra citato;
Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, disposta con la legge 23 dicembre 1993, n. 559, in considerazione della necessita' di non vanificare gli interventi gia' attuati e consentire l'ultimazione delle opere tese all'adeguamento del sistema di trasporto intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale, dell'intera area flegrea, ha nominato il Presidente della Regione Campania commissario liquidatore della Gestione fuori bilancio ex legge n. 887/1984;
Considerato che, con l'Accordo di programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29 novembre 2006 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGED, il Presidente della Regione Campania - Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 e commissario liquidatore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994 e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la qualita' della vita, e' stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 887/1984, e' demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalita' di cui all'art. 11, comma 18, della medesima legge n. 887/1984;
Considerato che, al fine di evitare rallentamenti nell'attuazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico e garantirne il completamento, con gli articoli n. 8 e 9 dell'Accordo sopra citato, si e' preso atto della cessazione al 31 dicembre 2006 della gestione liquidatoria di cui al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994 e del trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi afferenti all'attuazione del medesimo Programma alla gestione ex art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984;
Considerato che il suddetto Programma e' stato assistito finanziariamente da assegnazioni dirette, operate da leggi finanziarie dello Stato, e, cosi' come previsto dalla delibera consiliare della Campania n. 207/4 del 26 marzo 1985, da altre fonti finanziarie costituite da compartecipazioni comunitarie, da fondi assegnati dalla Regione nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro e fondi assegnati direttamente dalla legge n. 308 del 2004;
Vista la convenzione rep. n. 6 del 2 maggio 2006, l'Amministrazione concedente, avvalendosi della disposizione contenuta nell'art. 16, punto 6, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ha convenuto la possibilita' di adeguare la concessione affidata al Consorzio COPIN, ai principi contenuti nella Parte II, Titolo III, Capo IV del Codice dei contratti (Contraente generale);
Considerato che a norma dell'art. 6 della Convenzione rep. n. 6 del 2 maggio 2006, il Concessionario COPIN, per l'esecuzione dei lavori, ha costituito la societa' di progetto Copin Due S.p.a.;
Visto l'art. 59 della legge regionale della Campania 30 gennaio 2008, n. 1, rubricato «Gestioni commissariali», che ha espressamente previsto che le attivita' e gli interventi di competenza della gestione commissariale ai sensi della legge n. 887/1984 vengano riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilita' di attuazione delle competenti strutture regionali;
Vista la delibera 30 maggio 2008, n. 940, della Giunta regionale della Campania con cui e' stato approvato il disciplinare recante i criteri e gli indirizzi regolanti le reciproche competenze e responsabilita' della Struttura di coordinamento del Presidente della Regione Campania - Commissario straordinario ex art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984 e della Regione Campania, connesse alla esecuzione e realizzazione delle opere rientranti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, previsto dal medesimo art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario ex legge n. 887/1984, n. 90 del 4 agosto 2014 con cui viene ridefinita la ripartizione delle competenze tra il Commissario straordinario e il responsabile della Struttura di coordinamento in relazione all'adozione degli atti necessari all'attuazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale di cui sopra;
Visto il decreto n. 1009 del 2 agosto 2017 del responsabile della Struttura di coordinamento con cui viene approvato l'unito atto di Ricognizione dello stato degli interventi previsti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, previsto dall'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984;
Preso atto che gli atti programmatori degli interventi succedutisi nel tempo delineano un quadro particolarmente articolato di interventi, caratterizzati da procedimenti e stati di attuazione diversificati ed oggetto di modifiche anche in stralcio ed accorpamento;
Ritenuto, conseguentemente, che in relazione alla necessita' di provvedere alla celere realizzazione e completamento degli interventi gia' inseriti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, secondo le previsioni di cui all'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, sia opportuno procedere all'individuazione degli interventi per gruppi omogenei;
Considerato che l'atto di Ricognizione, approvato con il citato decreto n. 1009 del 2 agosto 2017, accerta la programmazione e l'intervenuto finanziamento, tra gli altri, dei seguenti interventi:
1. realizzazione del parcheggio di interscambio di via Campana, programmato nell'ambito del Programma operativo complementare (POC) della Regione Campania 2014/2020, di cui alle delibere di Giunta regionale della Campania n. 180 del 3 maggio 2016, n. 572 del 25 ottobre 2016 e n. 666 del 29 novembre 2016 e ivi finanziato per euro 14.680.803,22;
2. consolidamento del costone della Starza - prima fase, programmato nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Campania del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e ivi finanziato per euro 10.000.000,00;
3. interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - prima fase, programmato nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Campania del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e ivi finanziato per euro 50.000.000,00;
4. viabilita' costiera di Pozzuoli - 1° Stralcio, programmato con delibera di Giunta regionale della Campania n. 306 del 28 giugno 2016 di aggiornamento del piano direttore generale della mobilita' e dei connessi piani attuativi di settore, e finanziato con delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 per euro 6.000.000,00;
5. viabilita' costiera di Pozzuoli - 2° Stralcio, programmato con delibera di Giunta regionale della Campania n. 306 del 28 giugno 2016 di aggiornamento del piano direttore generale della mobilita' e dei connessi piani attuativi di settore, e finanziato con delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 per euro 37.000.000,00;
6. emergenza vulcanica per le popolazioni dei Comuni di Bacoli e Monte di Procida - 1° Stralcio adeguamento Viabilita' Ospedale La Schiana, programmato con delibera di Giunta regionale della Campania n. 306 del 28 giugno 2016 di aggiornamento del piano direttore generale della mobilita' e dei connessi piani attuativi di settore, e finanziato con delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 per euro 25.800.000,00;
Considerato che per l'attuazione degli interventi sopra individuati ai punti n. 1, 2 e 3, sono state stipulate in data 11 maggio 2017 tra la Regione Campania, nella persona del direttore generale per la Mobilita' e il Commissario straordinario ex legge n. 887/1984, nella persona del responsabile della Struttura di coordinamento, apposite convenzioni disciplinanti le modalita' di erogazione del relativo finanziamento;
Vista la convenzione rep. n. 8 del 12 agosto 2017, atto integrativo delle precedenti, sottoscritto dalla Copin Due S.p.a., in adesione al citato decreto n. 1009/2017, con cui si e' provveduto alla ricognizione e alla definizione delle procedure e delle attivita' finalizzate, in particolare, al completamento del rapporto concessorio, mediante l'individuazione, tra l'altro, degli interventi programmati dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2008 e della delibera n. 940 del 30 maggio 2008;
Considerato che, in particolare, la convenzione rep. n. 8 del 12 agosto 2017, all'art. 2, individua quale perimetro per il completamento del rapporto concessorio gli interventi di seguito indicati:
1. realizzazione del parcheggio di interscambio di via Campana, per l'importo di euro 14.680.803,22 (Programma operativo complementare (POC) della Regione Campania);
2. Interventi di consolidamento del costone della Starza - prima fase, per l'importo di euro 10.000.000,00 (Fondo di sviluppo e coesione (FSC) Regione Campania);
3. interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - prima fase per l'importo di euro 50.000.000,00 (Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) Regione Campania);
4. interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - viabilita' costiera Pozzuoli - 1° stralcio, per l'importo di euro 6.000.000,00 (delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016);
5. interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - viabilita' costiera di Pozzuoli - 2° stralcio, per l'importo di euro 37.000.000,00 (Fondo di delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016);
6. interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica per le popolazioni dei Comuni di Bacoli e Monte di Procida - 1° stralcio «Adeguamento viabilita' ospedale La Schiana» per l'importo di euro 25.800.000,00 (Fondo di delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016);
Visto l'atto aggiuntivo del 19 marzo 2019 alla convenzione dell'11 maggio 2017 per l'attuazione dell'intervento denominato «Piano intermodale dell'area flegrea, Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase» individuato con delibera di Giunta regionale della Campania n. 180 del 3 maggio 2016, con cui si rettifica l'art. 1 della convenzione in ragione dell'errore materiale per cui nella citata convenzione era stato individuato, quale intervento finanziato, quello denominato «Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli - opere di completamento e realizzazione parcheggio di interscambio di via Campana», presente nell'allegato 2 della DGR n. 18/2016, individuato tra quelli cedenti risorse FSC 2007/2013 per euro 14.680.803,22, in luogo dell'intervento denominato «Piano Intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase» presente nell'allegato 5 della medesima DGR n. 180/2016 per il costo complessivo di euro 64.680.803,22, di cui euro 14.680.803,22 a valere sul POC 2014/202 e euro 50.000.000,00 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020;
Visto l'art. 18 della legge regionale della Campania 7 agosto 2019, n. 16, rubricato «Grandi Opere», che, al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere pubbliche strategiche di interesse regionale, assegna all'Ufficio speciale grandi opere l'attuazione degli interventi di cui all'art. 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Vista la delibera di Giunta regionale della Campania del 5 novembre 2019, n. 537, relativa all'attuazione della precitata legge regionale n. 16 del 2019, con cui e' stato approvato, all'allegato 4, l'elenco degli interventi da trasferire all'Ufficio speciale grandi opere, in cui sono ricompresi, tra gli altri, i seguenti interventi:
Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase, per un importo di euro 64.680.803,22;
Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi di consolidamento del costone La Starza - I fase, per un importo di euro 10.000.000,00;
Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Viabilita' costiera Pozzuoli - I stralcio, per un importo di euro 6.000.000,00;
Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Viabilita' costiera Pozzuoli - II stralcio, per un importo di euro 37.000.000,00;
Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica per la popolazione dei comuni di Bacoli e Monte di Procida - I stralcio, per un importo di euro 25.880.800,00;
Vista la relazione del 7 dicembre 2023, prot. 595519 dell'Ufficio speciale grandi opere della Regione Campania, con cui in riferimento al Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984. ai fini della ricognizione di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2023, n. 183, si individuano gli interventi di competenza dell'Ufficio per effetto delle disposizioni dell'art. 18 della legge regionale n. 16 del 2019, come attuate dalla Giunta regionale con la delibera n. 537 del 2019, tra cui i seguenti:
Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase - Parcheggio di interscambio e Via Domitiana - Sottopasso Arco Felice;
Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi di consolidamento del costone La Starza - I Fase;
Piano Intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Viabilita' costiera Pozzuoli - I stralcio;
Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Viabilita' costiera Pozzuoli - II stralcio;
Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica per la popolazione dei comuni di Bacoli e Monte di Procida - I stralcio;
Visto il documento ricognitivo denominato «Verifica e individuazione delle criticita' da superare per assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticita' presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonche' allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», redatto ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2023, n. 183, ed approvato con delibera della Giunta regionale della Campania del 10 gennaio 2024, n. 7, in cui vengono individuati, tra gli altri, i seguenti interventi:
1. Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase - Via Domitiana - Sottopasso Arco Felice;
2. Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase - Parcheggio di interscambio;
3. Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi di consolidamento del costone La Starza - I fase;
4. Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Viabilita' costiera Pozzuoli - I stralcio;
5. Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Viabilita' costiera Pozzuoli - II stralcio;
6. Piano Intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica per la popolazione dei comuni di Bacoli e Monte di Procida - I stralcio;
Visto il comma 12 dell'art. 9-ter del decreto-legge, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che dispone l'abrogazione del diciottesimo comma dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonche' la soppressione, a far data dal 31 gennaio 2026, della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del medesimo art. 11, diciottesimo comma;
Considerata pertanto la necessita' di individuare specificatamente gli interventi dell'abrogata programmazione da realizzare o completare secondo le disposizioni di cui all'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge;
Vista la relazione istruttoria redatta dal Responsabile della Struttura di coordinamento ex legge n. 887/1984 e trasmessa con nota prot. 216 del 17 aprile 2025 al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti previsti all'art. 9-ter, comma 13, lettere a) e b) del decreto-legge, nel testo al tempo vigente, concernente gli interventi gia' inseriti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico ed ancora da realizzare, tra cui sono ricompresi i seguenti:
1. Sottopasso via Domitiana - CUP J86G15001500001;
2. Parcheggio di interscambio - CUP J81B17000760002;
3. Costone de «La Starza» - prima fase - CUP J81B17000770002;
4. Viabilita' costiera Pozzuoli - 1° stralcio - CUP J81B18000530002;
5. Viabilita' costiera Pozzuoli - 2° stralcio - CUP J81B18000560002;
6. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica per la popolazione dei comuni di Bacoli e Monte di Procida - 1° stralcio (svincolo La Schiana) - CUP J81B18000570002;
Vista la nota prot. 298 del 9 agosto 2025 del responsabile della Struttura di coordinamento del Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 con cui sono stati trasmessi i prospetti riepilogativi dei dati amministrativi e finanziari degli interventi del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, tra cui quelli sopra elencati;
Considerato che in data 11 settembre 2025 e' entrato in vigore il nuovo ordinamento degli uffici della Giunta regionale della Campania, adottato con deliberazione della Giunta regionale della Campania, n. 408 del 31 luglio 2024, recante «Attuazione della legge regionale n. 6 del 2024 - Ordinamento regionale», con cui e' stato istituito l'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici, al quale risultano trasferite, tra l'altro, le competenze dell'Ufficio speciale grandi opere di cui alla richiamata DGR n. 537 del 2019;
Ritenuto che detti interventi possano essere individuati quale primo gruppo degli interventi gia' attribuiti al presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984, e inseriti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo art. 11, ivi compresi quelli di cui all'art. 59 della legge della regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, che risultano da realizzare o completare secondo le previsioni di cui all'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199;
Visti gli esiti della ricognizione condotta dal Commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984., ai sensi e per le finalita' di cui al comma 13 dell'art. 9-ter del decreto-legge, circa i rapporti processuali e i contenziosi gia' instauratisi alla data del 31 dicembre 2025 afferenti agli interventi del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dello stesso art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984, trasmessa con nota prot. 66 del 15 giugno 2026;
Considerata la necessita' di stabilire le modalita' di subentro nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui sopra, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere;
Considerata la necessita' di stabilire le modalita' di accertamento della consistenza all'attualita' delle risorse finanziarie assentite a copertura degli interventi, come esitate dalla ricognizione sopra riportata, e del loro trasferimento alla contabilita' speciale di cui al comma 7 dell'art. 9-ter del decreto-legge, secondo le previsioni del comma 14, terzo periodo, del medesimo art. 9-ter;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge, gli interventi da realizzare o completare ai sensi dell'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge assumono carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire la funzionalita' del sistema intermodale dei trasporti all'evolvere del fenomeno bradisismico secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;
Considerato che, in relazione a detto carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza occorre stabilire le modalita' di semplificazione e accelerazione dei procedimenti di attuazione degli interventi, anche in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 9-quater, comma 2, del decreto-legge;
Visto l'art. 9-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, il quale prevede che «Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalita' previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»;
Richiamato l'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», il quale prevede che «L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonche' le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;
Dato atto che il terzo periodo, del comma 1, dell'art. 9-ter, del decreto-legge precisa che «In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato art. 12 e' necessaria la previa intesa con la Regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed e' altresi' autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilita' di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5»;
Considerato che l'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania per effetto delle disposizioni dell'art. 18 della legge regionale n. 16 del 2019, come attuate dalla Giunta Regionale con la delibera n. 537 del 2019, da tale data si e' occupato dell'attuazione degli interventi del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984, sopra distinti, curandone lo sviluppo della progettazione e dei procedimenti autorizzativi e realizzativi;
Considerato che risulta di maggiore efficacia organizzare l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza tramite un unico soggetto pubblico, che possa garantire, nell'ambito delle sue strutture organizzative, il pieno presidio delle funzioni di stazione appaltante provvedendo ai servizi di ingegneria e architettura, alle attivita' tecniche di supporto e di project management, nonche' all'affidamento in appalto ed alla direzione dei lavori, garantendo tempi e qualita' dei processi, anche tramite la loro centralizzazione e ottimizzazione;
Ritenuto, pertanto, di individuare l'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge, quale soggetto attuatore degli interventi di cui alla presente ordinanza, in considerazione della sua capacita' operativa e tecnico-amministrativa e della necessita' di un coordinamento unitario della realizzazione degli interventi, a garanzia dei tempi e della qualita' dei processi;
Considerato che, nell'ambito dell'assetto organizzativo sopra descritto, i rapporti concessori e gli ulteriori rapporti giuridici facenti capo al Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 e alla relativa Struttura di Coordinamento sono distinti dai rapporti contrattuali e negoziali instaurati direttamente dall'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania nell'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla normativa regionale;
Considerato che la prosecuzione di questi ultimi rapporti in capo alla Regione Campania risulta funzionale alla continuita' delle attivita' dell'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici, individuato con la presente ordinanza quale soggetto attuatore degli interventi;
Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge, resa con nota prot. 689854 del 7 agosto 2026 e acquisita agli atti commissariali con prot. 688 del 7 agosto 2026;

Dispone:

Per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui da intendersi integralmente trascritte, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, in attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge;
Art. 1

Individuazione degli interventi indifferibili e urgenti

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa e' individuato ed approvato l'elenco del primo gruppo degli interventi da realizzare o completare, gia' attribuiti al presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto art. 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo art. 11, ivi compresi quelli di cui all'art. 59 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, come identificati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa. Nell'allegato 1, detti interventi sono identificati con il CUP e riportano la stima previsionale del costo complessivo, come risultata dall'attivita' ricognitiva degli atti programmatori pregressi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire la funzionalita' del sistema intermodale dei trasporti all'evolvere del fenomeno bradisismico secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei.
3. La presente ordinanza disciplina le modalita' di subentro del Commissario straordinario nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi agli interventi di cui al comma 1, ai fini della loro realizzazione, nonche' le relative modalita' generali attuative e procedimentali.
4. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono il primo gruppo di interventi per i quali, sulla base della ricognizione effettuata, sono individuati gli elementi necessari a dare attuazione al subentro previsto dall'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge. L'individuazione degli ulteriori interventi ricompresi nell'ambito di applicazione del medesimo articolo e la disciplina delle relative modalita' di subentro sono demandate a successive ordinanze commissariali.
 
Art. 2

Subentro nella titolarita' dei rapporti giuridici

1. Per gli interventi individuati al precedente art. 1, il Commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge, subentra al Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 e al responsabile della Struttura di coordinamento, nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi aventi ad oggetto i medesimi interventi.
2. Il subentro di cui al comma 1 comprende i rapporti contrattuali e convenzionali in essere e ogni altra situazione giuridica attiva o passiva facente capo al Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 o alla relativa Struttura di coordinamento e funzionalmente riferibile alla realizzazione e al completamento degli interventi, nei limiti stabiliti dall'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge.
3. Sono espressamente esclusi dal subentro i rapporti processuali e i contenziosi in genere, che restano nella titolarita' e nella responsabilita' dei soggetti cui gli stessi fanno capo secondo la disciplina vigente.
4. Resta ferma la responsabilita' delle amministrazioni e degli altri soggetti competenti in ordine agli atti e ai provvedimenti dagli stessi adottati anteriormente al subentro.
 
Art. 3

Atti e procedimenti anteriori al subentro

1. Il Commissario straordinario prende atto, ai fini della prosecuzione degli interventi individuati al precedente art. 1, sulla base della documentazione allo stato disponibile e fatto salvo quanto risultante dall'accertamento di cui al successivo art. 6, degli atti e dei provvedimenti amministrativi adottati, delle procedure svolte, delle obbligazioni assunte, dei contratti e delle convenzioni stipulati e, in generale, delle attivita' poste in essere anteriormente al subentro dai soggetti a qualsiasi titolo competenti alla realizzazione degli interventi medesimi.
2. In applicazione del principio di continuita' dell'azione amministrativa, sono conservati gli effetti giuridici degli atti, dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma 1, ferme restando le responsabilita' dei soggetti che li hanno adottati e i poteri di autotutela previsti dalla legge.
3. La disposizione di cui al comma 2 fa salvo, in ogni caso, l'esercizio da parte del Commissario straordinario dei poteri attribuiti dall'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge in ordine alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora realizzati, anche con riguardo agli obiettivi funzionali, alle soluzioni tecniche e all'impegno economico.
 
Art. 4

Modalita' generali di attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza l'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania e' individuato quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge.
2. Il soggetto attuatore, avvalendosi per tale funzione delle proprie articolazioni organizzative, procede a tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione delle opere sottese agli interventi di cui alla presente ordinanza, anche assumendo le funzioni di stazione appaltante ai sensi del Codice dei contratti. In tale veste, con la conseguente titolarita' di poteri e responsabilita', il soggetto attuatore provvede a tutto quanto necessario al completo svolgimento della detta funzione e, in particolare:
allo sviluppo della progettazione e alla sua verifica e validazione;
all'acquisizione di pareri, nulla osta e altri atti di assenso previsti dalle norme vigenti per la realizzazione delle opere;
al coordinamento per la sicurezza;
all'affidamento dei lavori e dei servizi, e alla direzione e al collaudo dei medesimi;
alle eventuali procedure di esproprio, occupazione ed ablative;
ai pagamenti conseguenti alle attivita' sopra elencate;
alla trasmissione dei dati di monitoraggio;
ad ogni altra attivita' o azione connessa alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza.
3. Il soggetto attuatore, in ragione del carattere di urgenza degli interventi ad esso assegnati, procede alla realizzazione delle opere secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 5 ed e' tenuto a conformarsi alle direttive impartite dal Commissario straordinario, a perseguire il principio del risultato e ad operare secondo criteri di celerita', imparzialita', economicita', efficacia e trasparenza.
4. Restano fermi gli atti e i provvedimenti adottati dall'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania per effetto delle disposizioni dell'art. 18 della legge regionale n. 16 del 2019, come attuate dalla Giunta regionale con la delibera n. 537 del 2019, e sono fatti salvi i conseguenti effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, che proseguono nell'ambito delle funzioni di soggetto attuatore disciplinate dal presente articolo.
5. L'esercizio dei poteri ablativi ed il ruolo di Autorita' espropriante per gli interventi di cui all'art. 1 sono delegati al soggetto attuatore, che e' competente all'emanazione di tutti gli atti previsti dalle procedure, compreso il decreto di esproprio nonche' ogni atto propedeutico, necessario o utile, tra cui la redazione dello stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso.
 
Art. 5

Disposizioni procedimentali e autorizzative generali

1. Il Commissario straordinario approva i progetti, anche mediante una Conferenza di servizi speciale in deroga alla normativa vigente ove sia necessario il concerto di piu' enti o amministrazioni. In tale caso, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge, la Conferenza di servizi si svolge in deroga agli articoli 14 e successivi della legge n. 241 del 1990 e si conclude, in ogni caso, entro trenta giorni. Si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilita', e indicare le specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi del risultato nonche' di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento.
2. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario straordinario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione Campania, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario straordinario puo' comunque adottare la decisione.
3. L'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
4. Al fine di assicurare l'urgente realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, con successive ordinanze il Commissario straordinario disciplina le specifiche modalita' di attuazione degli stessi e le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie, dei procedimenti di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere, strettamente necessarie per garantire il contenimento ed il rispetto dei cronoprogrammi di progetto.
5. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le relative procedure saranno disciplinate, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con le ordinanze di cui al precedente comma 4.
 
Art. 6

Accertamento e consegna della documentazione

1. Ai fini della piena operativita' del subentro, per ciascuno degli interventi individuati all'art. 1 il soggetto attuatore accerta lo stato amministrativo, tecnico, contrattuale e finanziario dell'intervento, dando evidenza
a) degli atti amministrativi e dei provvedimenti adottati;
b) dello stato della progettazione e delle relative approvazioni;
c) dei procedimenti autorizzativi conclusi e di quelli in corso;
d) delle procedure di affidamento concluse o in corso;
e) dei contratti, delle convenzioni e degli altri rapporti negoziali in essere;
f) dello stato di esecuzione dei lavori e dei servizi;
g) delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, degli impegni assunti, dei pagamenti effettuati e di quelli ancora da effettuare;
h) delle risorse finanziarie assegnate, trasferite, impegnate, erogate e ancora disponibili;
i) degli eventuali contenziosi e rapporti processuali esclusi dal subentro ai sensi dell'art. 9-ter, comma 14;
j) di ogni ulteriore elemento necessario ad assicurare la prosecuzione dell'intervento senza soluzione di continuita'.
2. Il soggetto attuatore trasferisce al Commissario straordinario copia della documentazione amministrativa, tecnica, contrattuale e contabile relativa agli interventi, anche mediante modalita' digitali.
3. Le risultanze dell'accertamento e della consegna possono essere formalizzate, per ciascun intervento o per gruppi di interventi, mediante verbali di accertamento e consegna, sottoscritti dai soggetti interessati.
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate agli interventi individuati all'art. 1 sono trasferite alla contabilita' speciale di cui all'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge e accantonate nell'apposito fondo previsto dal comma 14 del medesimo articolo, nei limiti e secondo le modalita' ivi stabiliti.
2. Nell'ambito dell'accertamento di cui all'art. 6 sono individuate, per ciascun intervento, le risorse assegnate e disponibili, le obbligazioni assunte, le somme gia' erogate, i pagamenti ancora da effettuare e le eventuali economie.
3. Nell'allegato 1 alla presente ordinanza sono riportati gli esiti della ricognizione effettuata, circa la stima previsionale del costo complessivo di ciascun intervento, originariamente programmata e attualizzata, le risorse finanziarie assegnate e l'eventuale fabbisogno finanziario emergente. I relativi importi vengono utilizzati dal soggetto attuatore come riferimento per l'accertamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera h).
4. In esito all'accertamento di cui al comma precedente, il Commissario straordinario provvede, d'intesa con le amministrazioni titolari delle risorse, agli adempimenti necessari al relativo trasferimento alla contabilita' speciale.
5. A decorrere dall'effettiva disponibilita' delle risorse sulla contabilita' speciale, i pagamenti relativi alle obbligazioni oggetto di subentro sono effettuati a valere sulla medesima contabilita', secondo le modalita' stabilite dal Commissario straordinario.
6. la gestione finanziaria di ciascun intervento, ivi compresa la copertura economica degli eventuali maggiori fabbisogni finanziari e' disposta dal Commissario straordinario con le ordinanze di cui all'art. 5, comma 4.
 
Art. 8

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio delle attivita' di cui all'art. 1, individuate come indifferibili e urgenti, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge, secondo quanto previsto dall'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' comunicata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale, Dipartimento della protezione civile nazionale e Dipartimento per le politiche di coesione, al commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984, alla Regione Campania, alla Citta' Metropolitana di Napoli e ai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli.
3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilita' dell'atto, la presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 7 agosto 2026

Il Commissario straordinario: Soccodato

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2371

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Avvertenza:
L'allegato 1 alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei al seguente indirizzo: https://commissarioflegrei.gov.it