| Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI |
| ORDINANZA 16 luglio 2026 |
| Ulteriori disposizioni organizzative per la realizzazione delle attivita' funzionali al prosieguo dell'attivita' didattica negli istituti scolastici del Comune di Napoli di cui all'articolo 3, commi da 7 a 10, dell'ordinanza n. 4 del 21 marzo 2025. (Ordinanza n. 24/2026). |
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Il Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche solo «Codice dei contratti»); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016; Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183; Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, con cui e' stato nominato il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91; Vista la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» e, in particolare, l'art. 1 con cui e' stato convertito in legge il decreto-legge ed e' stato abrogato il decreto-legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024; Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», come integrato dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 (di seguito anche solo «decreto-legge»); Visto l'art. 9-ter del decreto-legge e, in particolare: il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprieta' pubblica nonche' di assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari; il comma 2, lettera a), concernente il compito del Commissario straordinario di predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno o piu' programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici e uno o piu' programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei; il comma 2, lettera b), concernente la facolta' del Commissario straordinario di individuare mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica i soggetti attuatori per la realizzazione gli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei; il comma 6, primo periodo, concernente la facolta' del Commissario straordinario di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unita' tecnica amministrativa istituita dall'art. 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli; il comma 6, ultimo periodo, concernente la facolta' del Commissario straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le societa' in house dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le societa' partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento; il comma 7, concernente la contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato e intestata al Commissario straordinario, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi; il comma 10, concernente l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 135.960.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e la relativa ripartizione annuale nel periodo 2024-2028 pari euro 23.484.000 per l'anno 2024, euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed euro 35.226.000 per l'anno 2028; il comma 11, concernente le modalita', anche in termini di specifici riferimenti normativi, con cui si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10; il comma 17, il quale prevede che al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, siano destinate, in aggiunta alle somme previste dal comma 10, lettera a) e nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, le risorse di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), del citato decreto-legge n. 140 del 2023. Visto l'art. 9-quater del decreto-legge concernente le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie disposte per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei; Visto l'art. 9-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, il quale prevede che «Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalita' previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»; Richiamato l'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», il quale prevede che «L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonche' le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»; Dato atto che il terzo periodo, del comma 1, dell'art. 9-ter, del decreto-legge precisa che «In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato art. 12 e' necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed e' altresi' autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilita' di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5»; Visto il «Primo Programma di interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici», di cui all'art. 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge, trasmesso in ultimo con nota prot. 53 del 3 febbraio 2025 al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, avendo acquisito l'intesa della Regione Campania, formalizzata con nota prot. 28516 del 18 dicembre 2024, ed il riscontro favorevole del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, formalizzato con nota prot. 2455 del 20 gennaio 2025, del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, formalizzato con nota prot. 1161 del 23 gennaio 2025, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2025, di approvazione dello schema di decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante «Approvazione del Primo Programma degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ai sensi dell'art. 9-ter, commi 2, lettera a), numero 1), e 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111»; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 12 febbraio 2025 con il quale, e' stato approvato, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, del decreto-legge, il «Primo Programma di interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici», di cui all'art. 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge (di seguito anche solo «Primo Programma Edifici»), registrato dalla Corte dei conti in data 7 marzo 2025 al n. 621 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025, nel quale sono ricompresi gli interventi su edifici scolastici ubicati nel territorio del Comune di Napoli; Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 21 marzo 2025, recante «Interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici scolastici del Comune di Napoli ricompresi nel Primo Programma ex art. 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76», e in particolare: l'art. 1, con cui e' individuato ed approvato l'elenco degli interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici scolastici del Comune di Napoli ricompresi nel Primo Programma ex art. 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge, come identificati nell'Allegato 1 alla medesima ordinanza; l'art. 3, comma 7, concernente la facolta' di prevedere nei quadri economici degli interventi, nel limite del 3% del valore complessivo, gli oneri strettamente necessari alle attivita' di trasferimento, trasloco e attrezzamento nelle soluzioni temporanee occorrenti per il prosieguo dell'attivita' didattica svolta negli edifici pubblici ad uso scolastico oggetto degli interventi di ricostruzione o riqualificazione sismica e non compatibili con l'esecuzione dei relativi lavori; l'art. 3, comma 8, concernente la facolta' del Commissario straordinario di autorizzare l'elevazione fino al 10% della percentuale di cui al comma 7 dello stesso articolo, per gli oneri strettamente necessari all'apprestamento di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attivita' didattica per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, nei casi in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche sostitutive; l'art. 3, commi 9 e 10, concernenti le modalita' e le condizioni per l'utilizzo in forma unitaria, per le medesime finalita', delle risorse di cui ai commi 7 e 8 dello stesso articolo; l'art. 5, concernente le modalita' di trasferimento delle risorse finanziarie al Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici scolastici; Considerato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, ultimo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 4 del 21 marzo 2025, per l'affidamento delle prestazioni relative all'attuazione delle attivita' di trasferimento, trasloco e attrezzamento nelle soluzioni temporanee occorrenti per il prosieguo dell'attivita' didattica svolta negli edifici pubblici ad uso scolastico oggetto degli interventi di ricostruzione o riqualificazione sismica si applicano le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie di cui all'art. 4 della medesima ordinanza; Considerato che le attivita' previste dall'art. 3, commi da 7 a 10, dell'ordinanza sopra citata costituiscono prestazioni funzionalmente connesse agli interventi di riqualificazione sismica cui afferiscono e trovano copertura finanziaria nei relativi quadri economici, pur caratterizzandosi per specifiche esigenze organizzative, logistiche e gestionali connesse alla disponibilita' degli immobili destinati ad ospitare temporaneamente le attivita' didattiche, al loro allestimento e alla gestione del servizio scolastico; Considerato che le predette attivita' possono interessare immobili appartenenti ad amministrazioni pubbliche diverse ovvero risultare strettamente connesse all'esercizio delle funzioni di edilizia scolastica relative alle istituzioni scolastiche interessate; Considerato che, in ragione della natura delle predette attivita', lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante dell'amministrazione proprietaria dell'immobile interessato, ovvero dell'amministrazione competente per le funzioni di edilizia scolastica relative all'istituzione scolastica interessata, secondo le caratteristiche delle singole attivita' da realizzare, consente di valorizzare le competenze istituzionali gia' attribuite dall'ordinamento ai predetti enti, assicurare un piu' efficace coordinamento con la programmazione e la gestione del patrimonio scolastico e ridurre i tempi procedimentali, evitando duplicazioni di attivita' tecniche ed amministrative; Considerato che tale soluzione organizzativa consente, altresi', di concentrare l'azione del Soggetto attuatore individuato all'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 21 marzo 2025 sui compiti e sulle responsabilita' ad esso attribuite per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici scolastici, assicurando nel contempo una piu' efficace ed efficiente gestione delle attivita' strumentali al prosieguo dell'attivita' didattica; Considerato che le attivita' di cui ai richiamati commi da 7 a 10 trovano copertura finanziaria nell'ambito dei quadri economici degli interventi di riqualificazione sismica cui afferiscono e che risulta pertanto necessario disciplinare criteri e modalita' di trasferimento delle relative risorse finanziarie all'amministrazione individuata quale stazione appaltante; Considerato che, ai fini dell'unitarieta' della gestione finanziaria degli interventi, della regolarita' dei flussi sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario e della piena tracciabilita' delle risorse pubbliche impiegate, e' opportuno applicare modalita' di trasferimento e rendicontazione delle risorse coerenti con quelle gia' previste dall'art. 5 dell'ordinanza n. 4 del 21 marzo 2025; Ritenuto, pertanto, di disciplinare le modalita' organizzative per la realizzazione delle attivita' previste dall'art. 3, commi da 7 a 10, dell'ordinanza n. 4 del 21 marzo 2025, nonche' le modalita' di individuazione della stazione appaltante e di trasferimento delle relative risorse finanziarie; Ritenuto, altresi', opportuno prevedere che, per la realizzazione delle predette attivita', trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedimentali, di semplificazione, di accelerazione e derogatorie previste dagli articoli 3 e 4 dell'ordinanza n. 4 del 21 marzo 2025. Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge, resa con nota prot. 629239 del 15 luglio 2026 e acquisita agli atti commissariali con prot. 536 del 16 luglio 2026;
Dispone: per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, in attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge; Art. 1
Oggetto
1. La presente ordinanza disciplina le modalita' organizzative per la realizzazione delle attivita' di trasferimento, trasloco e attrezzamento nelle soluzioni temporanee, previste dall'art. 3, commi da 7 a 10, dell'ordinanza commissariale n. 4 del 21 marzo 2025, occorrenti ad assicurare il prosieguo dell'attivita' didattica durante l'esecuzione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici scolastici disciplinati dalla medesima ordinanza. 2. Le disposizioni della presente ordinanza sono finalizzate ad assicurare la piu' celere ed efficace realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, garantendone il coordinamento con gli interventi di riqualificazione sismica ai quali le stesse afferiscono. |
| | Art. 2
Modalita' organizzative
1. Ai sensi dell'art. 9-ter, comma 2, lettera b), del decreto-legge e al fine di assicurare la piu' celere ed efficace realizzazione delle attivita' di cui al precedente art. 1, il Commissario straordinario, con proprio decreto, puo' individuare quale stazione appaltante, per i lavori, i servizi e le forniture allo scopo necessari, l'amministrazione pubblica proprietaria dell'immobile interessato ovvero quella competente per le funzioni di edilizia scolastica relative all'istituzione scolastica interessata. 2. Con il decreto di cui al precedente comma 1 il Commissario straordinario individua le specifiche attivita' affidate all'amministrazione pubblica che opera quale stazione appaltante e determina le relative risorse finanziarie. 3. L'amministrazione pubblica individuata quale stazione appaltante provvede a tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, assumendo i relativi poteri e responsabilita' ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La stessa e' tenuta a conformarsi alle direttive impartite dal Commissario straordinario, a perseguire il principio del risultato e ad operare secondo criteri di celerita', imparzialita', economicita', efficacia e trasparenza. 4. Per la realizzazione delle attivita' di cui al precedente art. 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedimentali, di semplificazione, di accelerazione e derogatorie previste dagli articoli 3 e 4 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 21 marzo 2025. |
| | Art. 3
Modalita' di trasferimento delle risorse finanziarie
1. Al fine di consentire la pronta realizzazione delle attivita' di cui all'art. 1, il Commissario straordinario, su richiesta della stazione appaltante individuata, dispone il trasferimento dalla contabilita' speciale a lui intestata, di cui all'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge, in favore del medesimo soggetto: a) di una somma pari al 20% dell'importo programmato per le attivita', al fine di consentire l'avvio delle attivita', lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la fase iniziale dei lavori, servizi o forniture; b) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme gia' erogate, corrispondente al raggiungimento del 50% dell'importo delle attivita' come eventualmente rideterminato, a seguito dell'affidamento dei lavori, servizi o forniture e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruita' economica e sulla regolarita' e completezza documentale; c) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme gia' erogate, corrispondente al raggiungimento del 90% dell'importo delle attivita', come eventualmente rideterminato, a seguito delle verifiche sulla regolarita' e completezza della documentazione attestante l'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni da cui risulti un avanzamento maggiore o uguale all'80% delle somme complessive gia' trasferite per le attivita'; d) di una somma a saldo dell'importo delle attivita', come eventualmente rideterminato, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione attestante la regolare esecuzione delle prestazioni affidate, a seguito della verifica sulla congruita' economica e sulla regolarita' e completezza documentale. 2. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, per cui e' sufficiente la richiesta motivata della stazione appaltante individuata, al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, la stessa correda la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evinca l'avanzamento finanziario della spesa. 3. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse alla stazione appaltante, il Commissario straordinario determina l'importo definitivo delle attivita'. |
| | Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri relativi alle attivita' di cui all'art. 1 della presente ordinanza si provvede a valere sui quadri economici dei singoli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 21 marzo 2025 a cui le stesse sono relative, nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 3, commi da 7 a 10, della medesima ordinanza. Gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse della contabilita' speciale n. 6457, intestata «COMSTR DL 76-24 FLEGREI», di cui all'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge, che presenta la necessaria disponibilita'. 2. L'importo da finanziare per le attivita' di cui all'art. 1 della presente ordinanza relative ad ogni singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto, o dell'equivalente documento tecnico descrittivo delle prestazioni da acquisire, nel livello definito per ciascun appalto, fermo restando l'importo massimo stabilito con il decreto di cui all'art. 2 della medesima ordinanza. Le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione. |
| | Art. 5
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio delle attivita' di cui all'art. 1, individuate come indifferibili e urgenti, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge, secondo quanto previsto dall'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione. 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' comunicata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale, Dipartimento della protezione civile nazionale, e Dipartimento Casa Italia, all'Agenzia del demanio, alla Regione Campania, alla Citta' Metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli. 3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilita' dell'atto, la presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 16 luglio 2026
Il Commissario straordinario: Soccodato
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2071 |
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