Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 12 luglio 2026
Abrogazione dell'ordinanza n. 36/2024 e aggiornamento delle disposizioni per la fruizione dei contributi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 mediante finanziamento agevolato assistito dal credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge n. 213 del 2023. (Ordinanza n. 63/2026).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio delle
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679/2016 recante «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, gli articoli:
20-bis, in particolare il comma 1-bis, in forza del quale, a decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al medesimo articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies del medesimo decreto-legge «si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»;
20-ter, in particolare i commi:
7, lettera c), punto 2), ove e' stabilito che il Commissario straordinario, «coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi»;
9, in base al quale «il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualita' di sub-commissari», i quali» operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario, assicurano la partecipazione alle attivita' della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonche' al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7»;
20-sexies e 20-septies, con i quali sono stati disciplinati, tra l'altro, i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione, erogazione, gestione e rendicontazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle famiglie e delle imprese;
Visto l'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», con il quale e' stata disciplinata la procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata di cui ai richiamati articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023 mediante credito di imposta, disponendosi l'autorizzazione, allo scopo, della spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048;
Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana nonche' ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile», con il quale sono state apportate modifiche al citato articolo 20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, precisando che: «per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies si applicano altresi' le disposizioni dei commi da 435 a 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 437 del medesimo articolo 1 della legge n. 213 del 2023 in relazione ai contributi di cui al secondo periodo del presente comma sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024»;
Viste le seguenti ordinanze commissariali, pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, e adottate al fine di disciplinare le procedure relative alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata:
n. 11/2023 in data 20 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 25 ottobre 2023, foglio n. 2785, con la quale sono stati disciplinati criteri, modalita' e termini per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata per le imprese titolari di attivita' economiche, situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui trattasi;
n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 13 novembre 2023, foglio n. 2948, con la quale sono stati disciplinati criteri, modalita' e termini per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata per le famiglie;
n. 20/2024 in data 15 gennaio 2024, concernente la determinazione dei costi parametrici per ettaro per la determinazione del contributo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) dell'ordinanza n. 11/2023, da riconoscere alle imprese agricole che hanno provveduto in proprio o attraverso altre imprese a talune specifiche lavorazioni;
n. 23/2024 in data 9 aprile 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, foglio n. 1156, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alle precedenti ordinanze n. 11/2023 e n. 14/2023;
n. 29/2024 in data 18 luglio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n. 2560, con la quale sono state definite le modalita' per lo svolgimento di verifiche a campione anche sulle procedure di contributo di cui alle richiamate ordinanze n. 11/2023 e n. 14/2023;
n. 31/2024 in data 12 agosto 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 4 settembre 2024, foglio n. 2400, con la quale e' stata disciplinata l'integrazione dei contributi di ricostruzione privata per i danni subiti ai beni mobili e sono state apportate ulteriori modifiche alle citate ordinanze n. 11/2023 e n. 14/2023;
n. 39/2024 in data 5 dicembre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 dicembre 2024, foglio n. 3265, con la quale sono stati disciplinati criteri, modalita' e termini per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata per gli enti del terzo settore;
n. 53/2025 in data 7 settembre 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 17 settembre 2025, foglio n. 2478, con la quale e' stato previsto che, in alternativa ai contributi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 14/2023, ad eccezione del contributo relativo ai beni mobili di cui all'articolo 20-sexies, comma 6-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 per il quale si applica il comma 10 dello stesso articolo 20-sexies, i soggetti beneficiari individuati ai sensi della medesima ordinanza, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) ed e), possono richiedere un contributo per la delocalizzazione di immobili a uso residenziale (unita' immobiliari, pertinenze e parti comuni) e sono state regolate le relative procedure;
n. 54/2025 in data 9 novembre 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 20 novembre 2025, foglio n. 3012, con la quale si e' provveduto, all'aggiornamento e alla semplificazione delle misure di ricostruzione privata destinate alle famiglie di cui alla richiamata ordinanza n. 14/2023;
n. 55/2025 in data 24 dicembre 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 13 gennaio 2026, foglio n. 112, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alle precedenti ordinanze n. 11/2023 e n. 20/2024;
n. 60/2026 in data 5 maggio 2026, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 15 maggio 2026, foglio n. 1510, con la quale si e' provveduto all'aggiornamento delle disposizioni in materia di delocalizzazione degli immobili a uso residenziale di cui alla richiamata ordinanza n. 53/2025;
n. 61/2026 in data 15 maggio 2026, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 28 maggio 2026, foglio n. 1647, con la quale si e' provveduto, all'aggiornamento e alla semplificazione delle misure di ricostruzione privata destinate alle imprese di cui alla richiamata ordinanza n. 11/2023;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto dal Commissario straordinario con la Guardia di finanza in data 20 dicembre 2023 e concernente forme e modalita' di collaborazione ai fini della corretta gestione dei contributi di ricostruzione privata;
Visto il regolamento UE n. 675/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, riguardante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche' gli altri strumenti unionali vigenti in materia e applicabili nello specifico contesto;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 in data 31 maggio 2024, relativo a «Concessione delle garanzie previste dall'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonche' determinazione delle modalita' di operativita' delle stesse e delle modalita' di monitoraggio ai sensi del medesimo comma.»;
Vista la convezione stipulata in data 24 giugno 2024 tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, con la quale sono regolate le modalita' di erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati;
Visto il decreto n. 312076 in data 25 luglio 2024 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che disciplina le modalita' tecniche di fruizione del credito di imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
Vista l'ordinanza commissariale n. 36/2024 in data 23 ottobre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, foglio n. 2888, con la quale si e' provveduto a disciplinare, in fase di prima applicazione, il riconoscimento, con la modalita' del finanziamento agevolato assistito da credito d'imposta, dei contributi di ricostruzione destinati a soggetti privati e imprese;
Dato atto delle criticita' rilevate nell'applicazione di quanto previsto dalla citata ordinanza commissariale n. 36/2024 che hanno comportato l'impossibilita' di applicare le procedure ivi previste che, alla data della presente ordinanza, non hanno prodotto effetti;
Ravvisata l'urgente ed improcrastinabile necessita' di modificare, aggiornare e semplificare le modalita' attuative, organizzative e procedurali dell'accesso ai finanziamenti agevolati mediante credito di imposta, ai sensi dell'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come, da ultimo, modificate dal richiamato articolo 20-bis del decreto-legge n. 25 del 2026, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, al fine di assicurare il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, dell'articolo 20-sexies, del decreto-legge n. 61 del 2023 in relazione alla tipologia di interventi e danni subiti dalle attivita' produttive e dagli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze, in diretta conseguenza di tutti gli eventi alluvionali verificatisi nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche individuati dall'articolo 20-bis del medesimo decreto-legge;
Ritenuto, al fine di assicurare la massima trasparenza e chiarezza applicativa, di procedere alla contestuale abrogazione della richiamata ordinanza commissariale n. 36/2024;
Visto l'articolo 1, comma 604 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», che allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine per lo svolgimento delle attivita' di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresi', lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attivita' del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 61/2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 5 febbraio 2026, al n. 385, concernente la proroga, fino al 31 maggio 2026, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, gia' conferito con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, dell'ing. Fabrizio Curcio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2026, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 3 giugno 2026, foglio numero 1686, con il quale il suindicato incarico conferito all'ing. Fabrizio Curcio con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e' stato ulteriormente prorogato sino alla data del 31 dicembre 2026;
Dato atto che i contenuti della presente ordinanza sono stati illustrati e condivisi nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater del decreto-legge n. 61 del 2023 nella seduta svoltasi in data 8 luglio 2026 e che in tal sede e' stata acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana;
Acquisita l'intesa della Regione Marche, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 6777 del 10 luglio 2026;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente ordinanza disciplina i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e), g), i-bis) e i-ter) del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa (in seguito «decreto-legge»), ai soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalita' del finanziamento agevolato assistito da credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge n. 213 del 2023 e successive modifiche e integrazioni, disciplinate dalla convenzione sottoscritta tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana citata in premessa alla presente ordinanza.
2. Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria e al riconoscimento del danno, secondo i criteri e le modalita' definiti dalle ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023 come modificate e integrate dalle ordinanze commissariali n. 20/2024, 23/2024, n. 29/2024, n. 31/2024, n. 39/2024, n. 53/2025, n. 54/2025, n. 55/2025, n. 60/2026 e n. 61/2026 richiamate in premessa, a decorrere dalle date che verranno comunicate in seguito, mediante apposite comunicazioni dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana - Sub-commissari alla ricostruzione, sui siti istituzionali delle tre regioni, opportunamente richiamate sul sito istituzionale della struttura commissariale, in ragione dell'esigenza di approntare i necessari adeguamenti alle piattaforme informatiche destinate alla richiesta e gestione dei contributi per la ricostruzione privata, ovvero mediante modalita' semplificate stabilite dal sub- commissario, provvede alla concessione dei contributi ivi previsti, nei limiti degli stanziamenti recati allo scopo, con la modalita' del finanziamento agevolato, per i contributi relativi ai danni qualificati come danni gravi dai competenti soggetti istruttori, cosi' determinati nelle ordinanze richiamate in premessa:
a. per i soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive: importo per la riparazione del danno o delocalizzazione, al lordo di ogni onere, pari o superiori a euro 30.000,00;
b. per i soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive: importo per la riparazione del danno o delocalizzazione, al lordo di ogni onere, pari o superiori a euro 50.000,00;
3. La presente ordinanza si applica alle domande presentate a decorrere dalle date comunicate ai sensi del precedente comma 2.
 
Art. 2
Modalita' di erogazione dei contributi mediante finanziamento
agevolato

1. Il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte di concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, dai soggetti istruttori competenti, per mezzo delle piattaforme informatiche regionali all'uopo implementate ovvero mediante modalita' semplificate stabilite dal Sub commissario, conclude il proprio procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi o contributi gia' percepiti, prevedendo che l'erogazione del contributo concesso, avverra' secondo la modalita' del finanziamento agevolato assistito da credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie all'uopo disponibili ai sensi di quanto previsto dalle richiamate disposizioni contenute nella legge n. 203 del 2023, mediante l'istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli aderenti alla convenzione ABICDP e indicato all'atto di presentazione della domanda tramite le predette piattaforme informatiche regionali ovvero mediante modalita' semplificate stabilite dal sub-commissario. Le eventuali ulteriori istanze eccedenti le disponibilita' di cui al primo periodo, saranno concesse ed erogate con le ordinarie procedure previste dalle ordinanze commissariali richiamate in premessa a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge e finalizzate alle misure di ricostruzione privata.
2. Il decreto di concessione del contributo e' notificato, a mezzo PEC, dal Commissario straordinario all'istituto di credito indicato nella domanda, al soggetto istruttore e all'interessato. Ricevuta la notifica, il beneficiario richiede l'accensione, presso il predetto istituto di credito e senza alcun ulteriore onere specifico a suo carico, del conto corrente vincolato infruttifero previsto dalla convenzione tra CDP e ABI in data 24 giugno 2024 citata in premessa alla presente ordinanza. Il beneficiario dovra' provvedere a comunicare, ovvero ad inserire all'interno delle piattaforme regionali all'uopo predisposte, l'IBAN del conto corrente vincolato infruttifero nell'apposita sezione;
3. All'esito delle comunicazioni di cui al comma 2, in relazione ai contributi concessi con le modalita' del finanziamento agevolato assistito da credito d'imposta di cui alla presente ordinanza commissariale e nei limiti di importo specificati nel provvedimento di concessione, in capo al beneficiario del contributo, al momento dell'erogazione, matura un credito d'imposta che viene ceduto all'Istituto di credito, da portare in detrazione dal proprio debito fiscale, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra CDP e ABI in data 24 giugno 2024, nonche' dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 312076 in data 25 luglio 2024, richiamati in premessa;
4. I pagamenti autorizzati con le modalita' specificate al comma 7 a valere e nei limiti del contributo concesso saranno effettuati da parte dell'Istituto di credito individuato, successivamente alla stipula del relativo contratto di finanziamento e delle relative richieste di utilizzo, mediante l'impiego delle somme che saranno accreditate sul conto corrente vincolato infruttifero intestato al beneficiario, secondo le modalita' previste dalla citata convenzione tra CDP e ABI.
5. L'Istituto di credito potra' disporre bonifici a valere sui conti correnti vincolati infruttiferi accesi ai sensi della presente ordinanza esclusivamente nei confronti dei seguenti soggetti destinatari:
a) i creditori del beneficiario che abbiano svolto lavori/prestazioni per gli interventi ammessi a contributo;
b) limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il beneficiario medesimo, qualora egli stesso abbia anticipato le spese per i lavori/prestazioni ammessi a contributo, anche per le spese sostenute dai parenti ed affini fino al secondo grado, dal coniuge o dal convivente more uxorio in coerenza con le previsioni di cui alle vigenti ordinanze.
6. I bonifici di cui al comma 5 devono essere disposti unicamente in favore dei soggetti indicati negli elenchi dei pagamenti autorizzati di cui al comma 7, e limitatamente agli importi ivi specificati.
L'elenco dei destinatari dei pagamenti, con relativi IBAN, e' indicato dal beneficiario nelle richieste di SAL e di SALDO.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, i soggetti istruttori individuati ai sensi delle ordinanze commissariali n. 14/2023, coma modificata dall'ordinanza commissariale n. 54/2025, e n. 11/2023, come modificata dall'ordinanza commissariale n. 61/2026, provvedono agli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione, da parte dell'autorita' competente, dei provvedimenti di erogazione dei contributi spettanti secondo quanto stabilito dalle ordinanze commissariali di riferimento. Il Commissario straordinario al termine dell'attivita' istruttoria effettuata dai comuni o dalle strutture regionali procede a dare esecutivita' ai decreti di erogazione dei contributi notificando all'istituto di credito, al soggetto istruttore e al beneficiario il decreto di approvazione dell'erogazione del contributo a titolo di SAL ovvero di saldo, nella forma del finanziamento agevolato, riportando nel provvedimento i riferimenti dei soggetti destinatari dei pagamenti, dei relativi conti correnti (codice IBAN ed esatta intestazione) unitamente ai connessi elenchi dei pagamenti autorizzati a favore dei soggetti esecutori dei lavori e dei professionisti incaricati, in conformita' con quanto previsto dalle ordinanze richiamate in premessa. Il beneficiario, per il tramite delle piattaforme informatiche regionali all'uopo implementate, ovvero mediante modalita' semplificate stabilite dal sub-commissario, potra' fare richiesta di erogazione a titolo di SAL ovvero di saldo, secondo le modalita' di seguito riportate:
a) fino a un massimo di tre SAL, ciascuno non inferiore al 25 per cento del totale del contributo concesso, e fino alla concorrenza massima del 75% dello stesso, previa rendicontazione della spesa con la documentazione di cui agli artt. 12, comma 4 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modificazioni ed integrazioni e 10, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 14/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) un saldo fino al totale del contributo concesso, previa rendicontazione della spesa con la documentazione di cui agli artt. 12, comma 4-bis dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modificazioni ed integrazioni e 10, comma 4-bis, dell'ordinanza commissariale n. 14/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) in alternativa alle modalita' di cui alle lettere a) e b) che precedono, laddove la spesa sia gia' stata integralmente sostenuta dal beneficiario, in un'unica soluzione, su richiesta del beneficiario presentata mediante le piattaforme informatiche regionali, ovvero mediante modalita' semplificate stabilite dal sub-commissario, al soggetto istruttore secondo le procedure previste dalle ordinanze richiamate in premessa e all'esito positivo dell'attivita' istruttoria ivi prevista.
Nel caso di cui al comma 5, lettera a), qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per le spese sostenute dal richiedente. L'istituto di credito da' comunicazione al Commissario delle avvenute erogazioni con periodicita' mensile.
 
Art. 3

Attivita' di verifica e revoca dei contributi

1. Alle attivita' di verifica e controllo sui contributi concessi ai sensi della presente ordinanza si provvede con le modalita' stabilite, in via generale, con l'apposita ordinanza relativa a tutte le tipologie di contributi di ricostruzione privata.
2. Il contributo concesso attraverso la procedura descritta negli articoli precedenti sara' revocato nei casi previsti dalle ordinanze commissariali richiamate in premessa.
3. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, qualora sia adottato un provvedimento di revoca dei contributi, ad esempio per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle previste, ovvero, limitatamente alle attivita' imprese, comprese quelle agricole, qualora il beneficiario sia sottoposto a una procedura di fallimento o liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa di cui sia dichiarata l'apertura successivamente alla data di concessione del contributo. Le clausole di cui al primo periodo devono prevedere anche i casi di revoca parziale o rideterminazione, in riduzione, dell'importo del contributo concesso. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore (Istituto di credito convenzionato) chiede al beneficiario la restituzione, in tutto o in parte, a seconda di quanto occorre, del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando ilrecupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate, dei relativi interessi e di ogni altro onere dovuto, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
4. I contratti di finanziamento possono prevedere clausole di subentro di eredi o aventi titolo in caso di decesso del beneficiario originario o di perdita della capacita' di agire, in coerenza con le previsioni di cui alle vigenti ordinanze ed in particolare in attuazione degli articoli 3, comma 6-bis, dell'ordinanza commissariale n. 14/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, e 10, comma 4, lettera c), dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Commissario straordinario provvedera' ad emettere apposito provvedimento, per le casistiche sopra riportate, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, da inviare a mezzo pec all'istituto di credito (unitamente alle eventuali nuove deleghe e documenti d'identita');
5. Il Commissario straordinario, sulla base del protocollo d'intesa adottato con la Guardia di finanza e richiamato in premessa, provvede ad implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di finanza, quale forza di polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche.
 
Art. 4

Attivita' di monitoraggio delle erogazioni

1. Le somme accreditate sul conto corrente vincolato infruttifero potranno essere utilizzate unicamente per l'effettuazione dei bonifici da parte dell'Istituto di credito nei confronti dei destinatari, di cui al comma 5, dell'articolo 2 della presente ordinanza, dando corso alle istruzioni di pagamento contenute nei provvedimenti di erogazione emessi dalle autorita' competenti, come notificati all'Istituto stesso dalla struttura del Commissario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7. I destinatari che operano su incarico del beneficiario per gli interventi di ripristino dovranno eleggere un conto corrente dedicato, anche non esclusivo, che dovra' essere utilizzato per tutti i movimenti finanziari afferenti all'emergenza (anche per i pagamenti a favore di eventuali subappaltatori).
2. L'Istituto di credito convenzionato mettera' a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), attraverso il circuito CBI, le informazioni relative ai bonifici effettuati dai conti correnti vincolati. A tale scopo, l'Istituto di credito ordinante dovra' obbligatoriamente effettuare i bonifici di tipo XML SEPA su circuito CBI ed utilizzare gli identificativi del gestore del servizio di monitoraggio per conto del DIPE.
3. In seguito alla conclusione dei lavori certificata dal beneficiario, e' fatto obbligo del beneficiario stesso di provvedere all'avvio delle procedure volte alla chiusura del conto corrente vincolato entro e non oltre trenta giorni dal completamento di tutti i pagamenti a titolo di saldo a valere sul contributo concesso. La chiusura del conto corrente vincolato infruttifero deve essere comunicata alla struttura commissariale ed al soggetto istruttore da parte del beneficiario mediante trasmissione della documentazione attestante la cessazione della posizione bancaria vincolata utilizzando il modulo in allegato. A fronte della richiesta di chiusura del conto corrente, per esigenze dell'istituto di credito correlate alle rendicontazioni in corso con l'amministrazione finanziaria, la chiusura dovra' essere perfezionata dopo il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui e' avvenuta l'ultima erogazione del contributo.
La conclusione degli interventi e il completamento di tutti i pagamenti a titolo di saldo, non determina alcuna economia in quanto le erogazioni sono commisurate agli acconti e saldi autorizzati. Laddove dovessero verificarsi eventuali economie le stesse determineranno una riduzione automatica del contributo concesso. Il beneficiario e' tenuto a darne comunicazione ai soggetti istruttori ed al Commissario al fine di adeguare l'importo concesso alla spesa effettivamente sostenuta e finanziata.
 
Art. 5

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali che per effetto della presente ordinanza pervengono ai soggetti istruttori competenti e alla struttura di supporto al Commissario straordinario, sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e sono trattati per le finalita' connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonche' per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.
2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresi', per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalita' non e' necessario il consenso dell'interessato (articolo 6, comma 1, lettera b) del predetto regolamento).
3. L'interessato potra' sempre esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento, nonche' proporre reclamo - rispetto al trattamento in oggetto - al Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 6

Norme transitorie e finali

1. Per le attivita' produttive, le disposizioni di cui agli articoli precedenti della presente ordinanza si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014 e, in particolare, dall'articolo 50 del medesimo regolamento, afferente ai regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamita' naturali e dalle altre disposizioni unionali in materia.
2. L'ordinanza commissariale n. 36 in data 23 ottobre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, foglio n. 2888, e' abrogata.
 
Art. 7

Copertura finanziaria

1. Per l'erogazione dei contributi secondo la modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' stato introdotto, presso CDP un plafond di provvista finanziaria di scopo (il «Plafond alluvione maggio 2023»), prevedendo che, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possano contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati della durata massima di 25 anni, nel limite massimo di 700 milioni di euro e comunque nei limiti temporale e di importo dell'autorizzazione di spesa annua per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048, indicati nel comma 442 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213 ai soggetti beneficiari dei contributi riconosciuti a seguito dell'adozione del decreto di concessione ai sensi dell'articolo 20-septies, del decreto-legge n. 61/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 8

Efficacia e obblighi di pubblicita'

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'autorita' politica delegata per la ricostruzione e al Dipartimento della protezione civile.
Roma, 12 luglio 2026

Il Commissario straordinario: Curcio

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2176

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Avvertenza:
La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze-2026