Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 107
Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2026), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2026, n. 152 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1) recante: «Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonche' ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la
realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali
e autostradali
((1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni)):
a) ((all'articolo 9-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:))
«2-bis. ((Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, compreso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilita' per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi compreso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilita' delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, al fine di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parita' di trattamento»));
b) ((dopo l'articolo 9-ter e' inserito il seguente:))
«Art. 9-quater (Condizioni non discriminatorie di accesso al materiale rotabile). - ((1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile il materiale rotabile di proprieta' dello Stato all'operatore entrante selezionato in base alla procedura di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie».))
1-bis. ((All'articolo 1, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo le parole: «promozione del trasporto multimodale,» sono inserite le seguenti: «specificamente calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, nonche'».))
2. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, relativo alla proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: « 3 agosto 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 agosto 2028 » e le parole: « 10 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2028 ».
2-bis. ((Al fine di consentire la realizzazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nell'ambito del territorio comunale, e' assegnato al comune di Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 800.000 euro per l'anno 2027, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2027. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
2-ter. ((Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
2-quater. ((All'articolo 1, comma 474, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «ANAS Spa» sono inserite le seguenti: «, di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle regioni».))
2-quinquies. ((Al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a) ((all'allegato 2-bis sono aggiunte, infine, le seguenti voci:
«Lombardia - S.S. 42 "del Tonale e della Mendola" - Estensione della variante nei territori dei comuni di Casazza e Spinone al Lago, in continuita' funzionale e progettuale con il progetto di fattibilita' tecnico-economica relativo ai lotti 1 e 2 nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico, mediante ipotesi di articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3- Comune di Casazza, tratto Entratico-Casazza; Lotto 4- Comune di Spinone al Lago, tratto Casazza-Spinone al Lago.
Lombardia- S.S. 469 "Sebina Occidentale" - Realizzazione della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico, nell'ambito del completamento della riqualificazione della Sebina Occidentale.
Lombardia- S.S. 671 "della Val Seriana" - Realizzazione variante all'abitato di Ponte Nossa nell'ambito del completamento della gestione ed efficientamento del traffico urbano»;))

b) ((all'allegato 4 e' aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Lombardia- Linea Milano-Venezia. Tratta Pioltello-Treviglio. Scavalco PM-Bivio Adda- J84J23000100008».))

3. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione e' autorizzata la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3-bis. ((All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «entro il 30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2026 ».))
3-ter. ((Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti privati, di un impianto raccordato strumentale alla connessione ferroviaria del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti e del relativo binario di allaccio alla rete ferroviaria nazionale, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti territoriali interessati in ordine alla localizzazione dell'opera ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilita' e indifferibilita' delle opere nonche' l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
3-quater. L'impianto raccordato, il binario di allaccio e le ulteriori opere realizzate restano di proprieta' del soggetto privato di cui al comma 3-ter. Gli oneri relativi alla progettazione delle opere, all'acquisizione delle aree, alle procedure espropriative nonche' alla realizzazione, alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime e ogni altro onere connesso alla realizzazione e all'utilizzo dell'infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto privato di cui al medesimo comma))
3-ter.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis della legge 5
agosto 2022 n. 118 recante: «Legge annuale per il mercato e
la concorrenza 2021», come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di servizi
ferroviari intercity). - 1. Ai servizi ferroviari intercity
oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o
affidamento a operatori interni, si applicano i principi di
cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23
dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi
di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente
articolo, debitamente motivata in conformita' al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, e' soggetta ai principi e
agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti in house
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del
2022.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
avvia, entro il 31 dicembre 2026, la procedura competitiva
per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico
relativi ai servizi ferroviari intercity, previa
ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base
di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle
metodologie stabilite dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti e agli orientamenti interpretativi della
Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n.
1370/2007. I contratti di servizio possono essere suddivisi
in uno o piu' lotti appropriati e contendibili, secondo i
criteri definiti dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti.
2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e,
successivamente, con cadenza annuale entro il 28 febbraio
di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e
completi, riguardanti il materiale rotabile, compreso il
relativo stato di manutenzione, nella propria
disponibilita' per l'esercizio dei servizi previsti dai
contratti di servizio pubblico per il trasporto
ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti predispone una
relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile
e del relativo stato di manutenzione, ivi compreso quello
qualificabile come infrastruttura essenziale, nella
disponibilita' delle amministrazioni competenti. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a
disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in
fase di prima applicazione al meno tre mesi prima e
successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione
della procedura di cui al comma 2, al fine di consentire ai
potenziali concorrenti un'adeguata valutazione
tecnico-economica propedeutica alla formulazione
dell'offerta e di garantire l'effettiva parita' di
trattamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 recante:
«Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(Rifusione)», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). -
Omissis.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
trasmette contestualmente alle competenti Commissioni
parlamentari, alla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche'
all'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del
contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento
strategico, con durata almeno decennale, denominato
Documento strategico pluriennale della mobilita' (DSPM). Il
DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine
per lo sviluppo della rete, la mobilita' di passeggeri e
merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale
e la piena integrazione delle esigenze del settore
industriale e dei poli logistici nella pianificazione
infrastrutturale e contiene:
a) l'illustrazione delle esigenze in materia di
mobilita' di passeggeri e merci per ferrovia;
b) le attivita' per la gestione e il rafforzamento
del livello di presidio manutentivo della rete;
c) l'individuazione dei criteri di valutazione
della sostenibilita' ambientale, economica e sociale degli
interventi e i necessari standard di sicurezza e di
resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche
con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;
d) la descrizione degli assi strategici in materia
di mobilita' ferroviaria, con particolare riferimento a:
1) programmi di sicurezza e di resilienza delle
infrastrutture, anche in ottemperanza a specifici obblighi
di legge;
2) programmi di sviluppo tecnologico per
aumentare la capacita' e migliorare le prestazioni con
riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei
trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;
3) interventi prioritari sulle direttrici,
nonche' interventi prioritari da sottoporre a revisione
progettuale;
4) attivita' relative al fondo per la
progettazione degli interventi e le relative indicazioni di
priorita' strategica;
5) individuazione delle priorita' strategiche
relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli
aeroporti;
6) localizzazione degli interventi, con la
specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle
regioni del Mezzogiorno in conformita' agli obiettivi di
cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18;
e) le linee strategiche delle sperimentazioni
relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;
f) la ricognizione dei fabbisogni per la
manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria;
g) le metodologie di valutazione degli
investimenti, con particolare riferimento alla
sostenibilita' ambientale e sociale e all'accessibilita'
per le persone con disabilita';
h) la definizione della strategia nazionale
pluriennale di pianificazione degli investimenti
infrastrutturali, recante delle priorita' di investimento
per la promozione del trasporto multimodale, specificamente
calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni
logistici del settore industriale e della rete dei poli
logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto
ferroviario delle merci, nonche' anche finalizzato alla
connessione delle principali aree industriali e dei nodi
logistici alla rete di trasporto.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 4, del
decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante: «Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita'
sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili», convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di
concessioni e infrastrutture autostradali). - Omissis
4. Al fine di consentire la realizzazione degli
interventi infrastrutturali di cui alle delibere del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
n. 26 del 25 giugno 2020 , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24
ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento
per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la
proroga, fino al 3 agosto 2028, del termine previsto per
l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla
dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo
Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18
novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 195
alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, nonche'
la proroga, fino al 10 dicembre 2028, del termine previsto
per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla
dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo
Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2
agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3
gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai
conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies,
ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156.».
- Si riporta il testo del comma 474, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», come
modificato dalla presente legge:
«474. Il Commissario straordinario di cui al comma
473, entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione,
nella soluzione economicamente piu' vantaggiosa, del
progetto definitivo dell'intervento, definisce il
cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative
necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la
gestione dell'infrastruttura, da sottoporre
all'approvazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il
Commissario straordinario, per lo svolgimento delle
attivita' affidate, puo' avvalersi della societa' ANAS Spa,
di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato o dalle regioni e delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo degli allegati 2-bis e 4 del
decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di commissari straordinari e
concessioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2026, n. 71, come modificato dalla presente legge:
«Allegato 2-bis (Articolo 4, comma 2-bis) Elenco
delle opere per cui e' disposta la nomina
dell'Amministratore delegato della societa' ANAS S.p.A.
quale commissario straordinario.

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
«Allegato 4 (articolo 5, comma 3) Elenco delle opere
per cui e' disposta la nomina dell'Amministratore delegato
della societa' RFI S.p.A. quale commissario straordinario.

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
- Si riporta l'articolo 34-ter della legge 31 dicembre
2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza
pubblica»:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo del comma 392, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla
Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di
ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di
emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato
"Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile", con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300
milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo
del parco autobus del trasporto pubblico locale,
all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie
non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e
turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale
su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per
l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi
adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
tali fini destinate con il decreto di cui al secondo
periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il
relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici
unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il
cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi,
determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al
presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione
degli interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le
province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma
4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini
normativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2025, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). -
Omissis
4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui
all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga
dei termini di accesso al finanziamento assegnato,
corredata della documentazione attestante lo stato di
avanzamento degli interventi, il quadro economico
aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a
garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonche' il
termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base
delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo,
previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter
approvativo dell'opera e delle relative procedure di
affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' definito, secondo l'originaria
graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere
all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del
fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a
legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del
relativo appalto di lavori avvenga entro il 31 ottobre
2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la
revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che
sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite
all'erario. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della
ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi
individuati ai sensi del secondo periodo, secondo
l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali
fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento
conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi
dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto
disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e
dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse
anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti
nei predetti sistemi informativi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte
devono rendere le proprie determinazioni relative alla
decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della
salute dei cittadini o dell'incolumita' pubblica, il
suddetto termine e' fissato in sessanta giorni, fatti salvi
i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto
dell'Unione europea;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
telematica di cui al comma 6, da tenersi entro dieci giorni
dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo
restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano
le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano
possibile l'assenso, quantificando altresi', ove possibile,
i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate
conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e
sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal
progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le
amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di
servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica,
paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio
culturale e ambientale, della salute dei cittadini e
dell'incolumita' pubblica.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le
modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione
telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella
quale prende atto delle rispettive posizioni e procede
senza ritardo alla stesura della determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi sulla base delle
posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni
partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, avverso
la quale puo' essere proposta opposizione dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi
e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso
acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni
che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur
partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione,
ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi
del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi trenta giorni.
L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in
forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta
motivata delle altre amministrazioni o del privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al
comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata
nei successivi trenta giorni 2.».
 
Art. 1 bis
Sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti
di lavori pubblici

((1. Per fronteggiare le difficolta' di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.))
2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 125 del decreto
legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante: «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici»:
«Art. 125 (Anticipazione, modalita' e termini di
pagamento del corrispettivo). - 1. Sul valore del contratto
di appalto e' calcolato l'importo dell'anticipazione del
prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara puo'
essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo
fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori,
l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero
contratto, e' corrisposta all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione,
corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di
avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo
superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al
primo periodo e' corrisposta all'appaltatore, in deroga a
quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle
scadenze definite nel contratto, tenuto conto del
cronoprogramma delle attivita'. In caso di ricorso
all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44,
l'anticipazione del prezzo e' calcolata e corrisposta
distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei
lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di
forniture e servizi indicati nell'allegato II.14, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del
medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e
architettura. Per i contratti pluriennali di servizi e
forniture l'importo dell'anticipazione deve essere
calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna
annualita' contabile, stabilita nel cronoprogramma dei
pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prima prestazione utile
relativa a ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma
delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione e'
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia e'
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3,
con le modalita' previste dal secondo periodo dello stesso
comma. L'importo della garanzia e' gradualmente e
automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.
2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli
acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di
trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel
contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto o da
talune sue caratteristiche.
3. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal
registro di contabilita', e' adottato con le modalita' e
nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il
direttore dei lavori accerta senza indugio il
raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza,
lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente
all'esito positivo dell'accertamento, oppure
contestualmente al ricevimento della comunicazione
dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di
avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto
previsto dal comma 4.
4. In caso di difformita' tra le valutazioni del
direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione
dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a
seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore,
archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta
lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al
RUP.
5. I certificati di pagamento relativi agli acconti
del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente
all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa
verifica della regolarita' contributiva dell'esecutore e
dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla
stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi
del comma 2. L'esecutore emette fattura al momento
dell'adozione del certificato di pagamento.
L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di
pagamento puo' costituire motivo di valutazione del RUP ai
fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi
dell'articolo 45. L'esecutore puo' emettere fattura al
momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei
lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore
non e' subordinata al rilascio del certificato di pagamento
da parte del RUP.
6. Nei contratti di servizi e forniture con
caratteristiche di periodicita' o continuita', che
prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. All'esito positivo del collaudo negli appalti di
lavori e della verifica di conformita' negli appalti di
servizi e forniture, e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi
certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento
relativo alla rata di saldo; il pagamento e' effettuato nel
termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del
collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato
di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto
periodo.
8. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma
6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
9. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai
termini di cui al presente articolo o ai diversi termini
stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli
articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, in tema di interessi moratori.
10. Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25,
assicurano la riconducibilita' delle fatture elettroniche
agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a
tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo
l'interoperabilita' con i sistemi centrali di contabilita'
pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista
dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
 
Art. 2
Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare «RTS
- 1 G. Galilei» della Marina militare

1. La realizzazione delle attivita' di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare e' affidata alla societa' Sogin S.p.A.
2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e' autorizzato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione da parte della societa' Sogin S.p.A. del relativo piano delle attivita' comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa.
3. ((All'attuazione)) del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 22, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«22. Per le finalita' di cui al comma 20 e'
autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a
decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui
destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo
4, comma1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di
ciascun anno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 25 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di oneri generali del sistema elettrico e di
realizzazione, potenziamento, utilizzazione e
ambientalizzazione di impianti termoelettrici»:
«Art. 1 (Oneri generali del sistema elettrico). - 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del
sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti
da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle
centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo
del combustibile nucleare, alle attivita' derivanti dagli
obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo
italiano e la Comunita' europea dell'energia atomica
stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009 ed alle
attivita' connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di
sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di
interesse generale per il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie
favorevoli per le forniture di energia elettrica previste
dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4,
della Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 1997, n. 70/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno
1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio
1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti
dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita'
di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale
importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli
impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19
febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a
seguito dell'entrata in vigore della direttiva 19 dicembre
1996, n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal
complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei
costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli
oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente
sostenuti fino al 1° gennaio 2010.».
 
Art. 2 bis
Disposizioni urgenti per il rimpatrio delle materie nucleari fissili
del convertitore «Enriched URAnium COnverter Source - EURACOS»
detenuto dall'universita' degli studi di Pavia
((1. La realizzazione delle attivita' finalizzate al rimpatrio negli Stati Uniti d'America delle materie nucleari fissili speciali del convertitore «Enriched URAnium COnverter Source - EURACOS», detenuto dall'universita' degli studi di Pavia e depositato presso il Laboratorio energia nucleare applicata, e' affidata alla societa' Sogin S.p.A.
2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, per quanto di competenza dello Stato italiano, e' autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'universita' e della ricerca e acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, previa presentazione, da parte della societa' Sogin S.p.A., di un apposito piano attuativo e dei relativi impegni finanziari.
3. Allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari, di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.))


Riferimenti normativi

- Per il testo del comma 22 della citata legge 29
dicembre 2022, n. 197, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 18
febbraio 2003, n. 25, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 2.
 
Art. 3

Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica

1. In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'intervento ((relativo all'impianto per la produzione di preridotto - direct reduced iron, di cui all'articolo 1, comma 1))-quater, ((periodi dal sesto al decimo, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5)), le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per finalita' di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ((convertito, con modificazioni)), dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quadro della ((normativa dell'Unione europea)) in materia di aiuti di Stato e fermi ((restando)) gli effetti gia' scontati sui saldi di finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1-quater,
del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 recante: «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del
Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di
investimento»:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - (Omissis)
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo
della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il
profilo industriale, ambientale, economico e finanziario,
finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un
impianto per la produzione del preridotto - direct reduced
iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale
della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente
sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione
all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di
fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione
di un impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a
70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di
euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu'
soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al
primo periodo. La societa' costituita ai sensi del primo
periodo del presente comma e' individuata quale soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione
dell'impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron aggiudicati ai sensi del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal
fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo,
preordinate alla realizzazione dell'impianto per la
produzione del preridotto - direct reduced iron, sono
assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto
attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo.
L'impianto per la produzione del preridotto di cui al
settimo periodo e' gestito dalla societa' costituita ai
sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni
iniziativa utile all'apertura del capitale della societa'
di cui al primo periodo a uno o piu' soci privati, in
possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e
industriali, individuati mediante procedure selettive di
evidenza pubblica, in conformita' al codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre
vigenti disposizioni di settore. In alternativa a quanto
previsto dal nono periodo, la societa' costituita ai sensi
del primo periodo puo' procedere alla realizzazione e alla
gestione dell'impianto mediante selezione di socio privato
ai sensi dell'articolo 17 del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56:
«Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli
investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
di quelli non piu' finanziati con le risorse del PNRR,
nonche' in materia di revisione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR). - (Omissis)
5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli
investimenti non piu' finanziati, in tutto o in parte, a
valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione
del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma
1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno
2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni
di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno
2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni
di euro per l'anno 2029, e' destinata:
a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024,
all'intervento "Servizi digitali e esperienza dei
cittadini";
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026, all'intervento "Sviluppo
dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecitta'";
c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027,
285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro
per l'anno 2029, all'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in
settori hard-to-abate", alla cui realizzazione si provvede
con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del
decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;
d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024,
520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro
per l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027,
all'intervento "Piani urbani integrati - progetti
generali";
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95
milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per
l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029,
all'intervento "Aree Interne - Potenziamento servizi e
infrastrutture sociali di comunita'";
f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e
20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento
"Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di
attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa). -
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti
per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che
preveda la possibilita' per l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico
l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla
conferenza partecipano tutti i soggetti competenti
all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio
dell'investimento privato ed alla programmazione delle
opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza
diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza
per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori
della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del
1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in
conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza
di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto
esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che
la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento
agevolato e di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce,
con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la
gestione dell'intervento di cui al presente articolo,
vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1,
commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.».
 
Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per
il settore turistico

1. Al fine di consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilita' ambientale e dell'innovazione digitale, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2026».
1-bis. ((Ai fini del mantenimento degli obiettivi conseguiti e gia' rendicontati all'Unione europea nell'ambito della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, Investimento 4.2.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e nel limite delle risorse assegnate al medesimo investimento, il Ministero del turismo e' autorizzato a svolgere gli adempimenti istruttori necessari per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie anche successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.))
1-ter. ((E' autorizzata la spesa complessiva di 2,5 milioni di euro, in ragione di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, per la concessione di un contributo al comune di Tropea finalizzato alla realizzazione di un ascensore destinato al collegamento tra il centro storico e il lungomare, anche al fine di sostenere la valorizzazione turistica delle aree interessate, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2028. In caso di revoca ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, recante: «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle
imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo). - 1.
Per l'attuazione della linea progettuale "Fondo rotativo
imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli
investimenti di sviluppo", Misura M1C3, intervento 4.2.5,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
sono concessi contributi diretti alla spesa per gli
interventi di riqualificazione energetica, sostenibilita'
ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore
a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro
realizzati entro il 31 agosto 2026, in combinazione con i
finanziamenti di cui al comma 4.
2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui
all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del
diritto di proprieta' delle strutture immobiliari in cui
viene esercitata l'attivita' imprenditoriale.
3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1
e' concedibile nella misura massima del 35 per cento delle
spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa
complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli
interventi volti al supporto degli investimenti di
riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma
1 devono risultare conformi alla comunicazione della
Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
4. A copertura della quota di investimenti non
assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma
1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a
disposizione dagli operatori economici, e' prevista la
concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a
quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento
massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse
disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato
interministeriale per la Programmazione Economica e lo
Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1,
comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a
finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a
condizioni di mercato.
5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono
alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque,
non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e
agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e
sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa
sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il
periodo di applicazione del "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID19", di cui alla
comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01,
come integrata dalle successive comunicazioni della
Commissione.
6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le
condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo,
in conformita' alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5,
e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi
agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa.
Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi
dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del
2004.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie
regionali e provinciali, nonche' l'Istituto per il credito
sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali
rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo
accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee
forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle
istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente
articolo presentate a valere sulle predette risorse
addizionali.
8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli
investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi
quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono
accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
rilasciate dalla societa' SACE S.p.a. nei limiti delle
disponibilita' di risorse a legislazione vigente.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a
valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita'
di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-bis. Al fine di rendere piu' efficienti gli
investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica
nazionale e la competitivita' delle imprese, all'alinea del
comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Tale limite massimo e' ridotto al 50 per cento
per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al
fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".».
 
Art. 5
Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti energetici degli impianti strategici

1. Al fine di garantire, in condizioni di contingente criticita' del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti, nonche' la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche, per gli impianti che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito Commissario straordinario di Governo, scelto tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza nel coordinamento di amministrazioni pubbliche e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi o di situazioni emergenziali ovvero tra professori universitari o esperti di comprovata e qualificata esperienza nel settore energetico e nella progettazione, realizzazione o gestione di infrastrutture strategiche. Il Commissario straordinario ha la facolta' di avvalersi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ogni altra amministrazione centrale e territoriale competente, nonche' di societa' a controllo pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'incarico del Commissario straordinario e' di durata pari a nove mesi dalla data di efficacia del decreto di nomina.
2. Dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuita', in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo agli impianti di cui al comma 1, gia' avviato alla medesima data. I procedimenti oggetto di subentro ai sensi del primo periodo confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni dalla data di subentro. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma, il Commissario straordinario rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, degli atti di assenso di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonche' di ogni altro parere, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, necessario, ivi comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ((e le autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis della medesima parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006)). Restano fermi i pareri, i nulla osta o gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente gia' rilasciati alla data di subentro ai sensi del primo periodo, fatti salvi i poteri di revoca, annullamento d'ufficio o riesame nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario opera con i poteri e secondo le modalita' di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, anche in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. Si applica l'articolo 5, commi 1, primo periodo, 4, 9, 10, 11, 11-bis, 12 e 13, del decreto-legge n. 50 del 2022. Fermo ((restando)) il rispetto del termine di durata massima del procedimento unico ai sensi del secondo periodo del presente comma, per le valutazioni ambientali relative agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Ciascuna amministrazione interessata dal subentro di cui al comma 2 trasmette al Commissario straordinario, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla richiesta, ogni documentazione relativa ai procedimenti di competenza e assicura ogni forma di collaborazione necessaria al tempestivo esercizio delle funzioni commissariali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'all'articolo 9 del citato
decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32:
«Art. 9 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
commissariamenti per la realizzazione di interventi
infrastrutturali). - 1. Il Commissario straordinario
nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, per l'espletamento delle
attivita' di progettazione, affidamento ed esecuzione degli
interventi necessari alla realizzazione del Parco della
salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino
provvede, con le modalita' e con i poteri di cui ai commi
590 e 591 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del
2022, anche alla realizzazione degli interventi necessari
alla realizzazione della nuova Citta' della salute e della
scienza di Novara.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Presidente della Regione
Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la
durata e le funzioni del Commissario straordinario di cui
al comma 1 relativamente ad entrambi gli incarichi.
3. Le spese per il compenso da riconoscere al
Commissario straordinario di cui al comma 1 sono a carico
della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle
risorse disponibili nel proprio bilancio.
4. Per il compenso da riconoscere al Commissario alla
ricostruzione post-calamita' di cui all'articolo 3 della
legge 18 marzo 2025, n. 40, in relazione agli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15
settembre 2022 in parte del territorio delle province di
Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di
Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei
comuni situati nella parte settentrionale della provincia
di Macerata, per i quali e' stato dichiarato lo stato di
ricostruzione di rilievo nazionale con delibera del
Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025, e' autorizzata
la spesa di 59.715 euro per l'anno 2026. Agli oneri
derivanti dal precedente periodo, pari a 59.715 euro per
l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
5. Allo scopo di assicurare la continuita' degli
approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica
nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale
liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio in scadenza entro il 31
dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026,
sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova
autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare
sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati
atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata
ambientale, fino alla conclusione del procedimento di
rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia
prevista la realizzazione di opere per il mantenimento
ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo
in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e
dei correlati atti di assenso, ivi compresa
l'autorizzazione integrata ambientale, e' prorogata sino
all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli
adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, ((n. 151, e
dal))
decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
5-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale
incremento dei prezzi del bitume e dei materiali
energetici, fino al 31 dicembre 2026, in relazione a
interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione
di infrastrutture stradali, le stazioni appaltanti adottano
misure volte ad assicurare, per il medesimo scopo,
l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla
rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato
bituminoso, ivi incluso il fresato d'asfalto, nel medesimo
cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi
stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo
soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al
luogo di produzione del materiale stesso. Il materiale di
cui al primo periodo puo' essere trasportato, in qualita'
di materiale tolto d'opera senza ulteriori trasformazioni,
ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, oppure essere reimpiegato, senza ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel
medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri,
interventi stradali o infrastrutturali di competenza del
medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente
connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il
reimpiego ai sensi del secondo periodo e' subordinato alla
preventiva verifica, da parte del produttore, delle
caratteristiche del materiale e della conformita'
ambientale dello stesso rispetto al processo di
destinazione e all'impiego previsto.
5-ter. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 agosto
2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2027";
b) all'articolo 9-bis, comma 1-ter, primo periodo,
le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti:
"31 agosto 2027".
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari
a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per
l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
5-quinquies. Al fine di garantire il completamento
dei lavori di fase A della Diga foranea di Genova, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 63 milioni di euro per
l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028 per
l'esecuzione delle opere necessarie al consolidamento dei
fondali e delle attivita' previste dalla variante di
progetto. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159:
«Art. 46 (Procedure di autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi
relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere
connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali
esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione
di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di
assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione
demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la
successiva adozione e l'aggiornamento delle relative
condizioni economiche e tecnico- operative da parte dei
competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla
osta comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento
della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la
regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici
vigenti o degli strumenti di pianificazione e di
coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio
della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1
siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa
contigua e la loro realizzazione comporti modifiche
sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento
unico di cui al comma 1 considera contestualmente il
progetto di variante del piano regolatore portuale e il
progetto di terminale di' rigassificazione e il relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.
84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1
e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche
approvazione della variante del piano regolatore
portuale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50:
«Art. 5 (Disposizioni per la realizzazione di nuova
capacita' di rigassificazione). - 1. In considerazione
della necessita' di diversificare le fonti di
approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza
energetica nazionale, fermi restando i programmi di
decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le
opere finalizzate all'incremento della capacita' di
rigassificazione nazionale mediante unita' galleggianti di
stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di
trasporto esistente alla data di emanazione del presente
decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono
interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e
urgenti. Per la realizzazione ovvero per l'esercizio, anche
a seguito di ricollocazione, delle opere e delle
infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo. Per
lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo,
il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e
territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri
emolumenti, comunque denominati.
2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di
cui al comma 1, nonche' per la realizzazione delle connesse
infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ferma
restando l'intesa con la regione interessata, e' rilasciata
dal Commissario di cui al comma 1 a seguito di procedimento
unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di
ricezione dell'istanza di cui al comma 5.
3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle
infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa
comunicazione alla Commissione europea, si applica
l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di
cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in
cui si trovano impianti di rigassificazione non piu'
funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e di
favorire il risanamento urbano, per gli interventi di
bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione
dell'area denominata "Zona falcata" di Messina, e'
stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno
2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di
euro per l'anno 2024. All'assegnazione del contributo di
cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, mediante deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile,
con la quale e' individuato altresi' il soggetto attuatore
degli interventi di cui al presente comma.
4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate
nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della
concessione demaniale marittima, delle opere e delle
infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad
esse priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle
valutazioni di propria competenza, anche ai fini del
rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di
cui al comma 2, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 46, commi 1, terzo periodo, e 2, primo
periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei
pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensative. L'autorizzazione include altresi'
l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai
fini della realizzabilita' dell'opera all'interno di siti
contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione
comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilita'
dell'opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi
del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonche' la
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e, ove necessario, la concessione demaniale, fatti
salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle
relative condizioni economiche e tecnico-operative.
L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti, nonche' di approvazione della variante
al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante
urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del
2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del
Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati,
anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione
ovvero all'esercizio delle opere e delle connesse
infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa
istanza di autorizzazione al medesimo Commissario,
corredata, ove necessario, della soluzione tecnica per il
collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto
del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione
ovvero dell'entrata in esercizio dell'impianto nonche'
della descrizione delle condizioni di approvvigionamento
del gas.
6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della
transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili le istanze di cui al comma 5
entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti
autorizzati entro cinque giorni dal rilascio
dell'autorizzazione.
7. Qualora l'ubicazione individuata per
l'installazione delle unita' galleggianti di cui al comma 1
sia un sito militare, per l'autorizzazione
all'installazione dei predetti impianti e delle connesse
infrastrutture si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
8. Al fine di rafforzare la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire
al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione
della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal
territorio della Federazione russa mediante la
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse
di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con
la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2043. Il fondo e' destinato a coprire i ricavi
per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le
unita' di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per
l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra
richiamati, prioritariamente per la quota eccedente
l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista
dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di
rigassificazione del gas naturale liquefatto definita
dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente.
L'eventuale importo residuo del fondo e' destinato a
finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio
di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione
tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I
criteri di accesso e le modalita' di impiego del fondo sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, sentita l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina
europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo
e' affidata alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali, che verifica gli importi da attribuire e
dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei
criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo,
provvedendovi con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di un apposito
conto corrente.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, per l'affidamento delle attivita' necessarie alla
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse
di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016
e delle disposizioni in materia di subappalto.
10. In ogni caso, in considerazione della necessita'
di realizzare con urgenza le opere e le connesse
infrastrutture di cui al comma 1, nell'ambito delle
relative procedure di affidamento:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del
2016, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per
la partecipazione alla procedura;
b) si applicano le previsioni di cui all'articolo
3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
c) non si applicano le previsioni di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena
di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore
economico di procedere alla visita dei luoghi, nonche' alla
consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi
allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma
2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente
laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile
in ragione della tipologia, del contenuto o della
complessita' dell'appalto da affidare;
e) in relazione alle procedure ordinarie, si
applicano le riduzioni dei termini procedimentali per
ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61,
comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nonche' i termini ridotti
ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali,
dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo
n. 50 del 2016;
f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma
3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei
termini per la presentazione delle offerte non puo'
superare sette giorni;
g) il termine massimo previsto dall'articolo 83,
comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del
2016 e' ridotto a cinque giorni. In ogni caso, e' esclusa
la possibilita' di esperire la procedura del soccorso
istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze
e ad ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi
rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
h) in caso di presentazione di offerte anormalmente
basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione,
per iscritto, delle spiegazioni non puo' essere superiore a
sette giorni.
11. Per le medesime finalita' di cui al comma 10, e'
possibile altresi' ricorrere alla procedura di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i
settori speciali, nella misura strettamente necessaria,
quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da
circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione
appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi
internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti per le procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di assicurare la
trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente
comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede
tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli
obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli
atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi
9, 10 e 11 si applica l'articolo 125 del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Gli atti e i
provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al
comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente. In caso di
impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1
al decreto legislativo n. 104 del 2010.
13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture
di cui al presente articolo sono identificate dal codice
unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto
di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del
loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale e'
svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere
attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere
di rigassificazione». Il Commissario di cui al comma 1
verifica l'avanzamento delle opere attraverso le
informazioni desumibili dal predetto sistema di
monitoraggio.
13-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
costituiscono interventi strategici di pubblica utilita',
indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate
all'incremento della capacita' di rigassificazione
nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, purche' non comportino un aumento
dell'estensione dell'area marina su cui insiste il
manufatto.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2043, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 58,
quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2043, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5,
ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione
ovvero l'esercizio, a seguito di ricollocazione, delle
opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene
rivolte a un commissario diverso da quello che ha
rilasciato l'autorizzazione originaria, anche qualora, in
sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte
prescrizioni ovvero sopravvengano fattori che impongano
modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.
14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture
realizzate per consentire il collegamento delle unita'
galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono
mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a
seguito di eventuali ricollocazioni delle unita'
galleggianti medesime.».
- Si riporta l'articolo 25 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152 recante: «Norme in materia ambientale»:
«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e
provvedimento di VIA). - 1. L'autorita' competente valuta
la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni
supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e
delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli
articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei
termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative
o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
procede comunque alla valutazione a norma del presente
articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2- bis,
il competente direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il
termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di
consultazione di cui all'articolo 24, adotta il
provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura
entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al
precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad
accertamenti e indagini di particolare complessita',
l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il
prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo
di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente
comunicazione per via telematica al proponente delle
ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui
sara' emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni
transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA e'
proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo
32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si
esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e
comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data
di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo
23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero della transizione ecologica adotta il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura
entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25
novembre 2024, n. 190. Nel caso di consultazioni
transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione
del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo
periodo, non siano rispettati e' rimborsato al proponente
il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui
all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse
iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello
stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno
2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000
per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini
indicati al primo periodo del presente comma ai fini
dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei
diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima
riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione
di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede
all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta
giorni. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte del direttore generale del Ministero
della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel
rilascio del concerto da parte del direttore generale
competente del Ministero della cultura, il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di
relativa competenza entro i successivi trenta giorni.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore
generale del Ministero della cultura comprende
l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove la relazione
paesaggistica consenta di esprimere una valutazione
positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto. Il
Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale
diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero
della cultura rispetto al parere favorevole della
Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della
Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo'
applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto
adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis),
della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del
Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni
effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende
l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali
proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del
quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del
presente articolo.
2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del
provvedimento di VIA non e' subordinata alla conclusione
delle attivita' di verifica preventiva dell'interesse
archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei
saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e
le considerazioni su cui si fonda la decisione
dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative
al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei
risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte
ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove
applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonche'
l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati
o altrimenti presi in considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le
eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio
e la dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti;
a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per
garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a
contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;
b) le misure previste per evitare, prevenire,
ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali
significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti
ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto
dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale
predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e
la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura,
all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla
significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative
europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente
pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque
anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei
tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei
procedimenti autorizzatori necessari, nonche'
dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa
l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA
senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento
di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione,
su istanza del proponente corredata di una relazione
esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri
in merito al contesto ambientale di riferimento e alle
eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di
specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto
salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di
riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il
provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del
secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e
ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento
di VIA originario.
Se l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata
almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine
di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo
provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione,
da parte dell'autorita' competente, delle determinazioni
relative alla concessione della proroga. Entro quindici
giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo
periodo, l'autorita' competente verifica la completezza
della documentazione. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al soggetto
istante la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a trenta
giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non
depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di
una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita'
competente nel termine di quindici giorni dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata e l'autorita' competente procede
all'archiviazione.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere,
l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul
sito web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si
considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione
ambientale di competenza statale, gli eventuali atti
adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis),
della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto
il provvedimento di VIA.
7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da
fasi realizzative sequenziali relativi alle attivita' di
cui ai punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda
del presente decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda
l'intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia
esplicitamente formulata dal proponente nell'istanza
medesima, l'autorita' competente esprime un unico giudizio
di compatibilita' ambientale esteso a tutte le fasi. A tale
fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero
ciclo di vita dell'opera puo' essere redatto utilizzando,
in caso di indisponibilita' dei dati perche' acquisibili
solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero
modellazioni. Il provvedimento di compatibilita'
ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione
obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di
esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero
delle modellazioni contenute nello studio di impatto
ambientale; in caso di incoerenza, l'autorita' competente
valuta eventuali azioni correttive.».
- Si riporta il testo dell'all'articolo 46 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136»:
«Art. 46 (Restituzione per equivalente). - 1. La
restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni
culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e
seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, puo' avvenire anche per equivalente, al netto
delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati
assegnati per finalita' istituzionali o sociali, per fini
di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di
cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del
presente decreto e la restituzione possa pregiudicare
l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui
confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto
alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di
una somma equivalente al valore del bene confiscato come
risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle
migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione
annua. In caso di beni immobili, si tiene conto
dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia
stato venduto.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale
determina il valore del bene e ordina il pagamento della
somma, ponendola a carico:
a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il
bene sia stato venduto;
b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli
altri casi.».
 
Art. 6
Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di
emergenza climatica

1. Al fine di ((sostenere)) le attivita' di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
2. ((Al fine di sostenere le attivita' agricole durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per il medesimo periodo di cui al comma 1 del presente articolo)), il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, e' riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attivita' lavorativa pari alla meta' dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito ((di almeno 181 giornate)) di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma e' concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed e' erogato direttamente dall'Istituto medesimo. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 10, 12 e 13 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 10 (Campo di applicazione). - 1. La disciplina
delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi
obblighi contributivi si applicano a:
a) imprese industriali manifatturiere, di
trasporti, estrattive, di installazione di impianti,
produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano
attivita' lavorative similari a quella degli operai delle
imprese industriali, ad eccezione delle cooperative
elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del
tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro
consorzi che esercitano attivita' di trasformazione,
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli
propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione
dei film e di sviluppo e stampa di pellicola
cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle
olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo
preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e
telefonici;
i) imprese addette all'armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo
il caso in cui il capitale sia interamente di proprieta'
pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e
affini;
n) imprese industriali esercenti l'attivita' di
escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attivita' di
escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con
esclusione di quelle che svolgono tale attivita' di
lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione
distinte dalla attivita' di escavazione.».
«Art. 12 (Durata). - 1. Le integrazioni salariali
ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13
settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a
un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane
consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova
domanda puo' essere proposta per la medesima unita'
produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa,
solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
di normale attivita' lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente
la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano
applicazione relativamente agli interventi determinati da
eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei
trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10,
lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4,
non possono essere autorizzate ore di integrazione
salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle
ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con
riferimento a tutti i lavoratori dell'unita' produttiva
mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di
concessione dell'integrazione salariale.
6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella
domanda di concessione dell'integrazione salariale
l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente
occupati nel semestre precedente, distinti per orario
contrattuale.».
«Art. 13 (Contribuzione). - Omissis.
3. A carico delle imprese che presentano domanda di
integrazione salariale ordinaria e' stabilito il contributo
addizionale di cui all'articolo 5. Il contributo
addizionale non e' dovuto per gli interventi concessi per
eventi oggettivamente non evitabili.».
- Si riporta l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del
salario in favore dei lavoratori agricoli»:
«Art. 8. - Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata massima di novanta giorni
nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180
giornate lavorative presso la stessa azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di
cui al primo comma e' riconosciuto anche ai lavoratori
dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori
di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai proprietari
armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per
periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo
obbligatorio e non obbligatorio.».
- Si riporta l'articolo 14 della legge 8 agosto 1972,
n. 457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali
ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione
del salario in favore dei lavoratori agricoli»:
«Art. 14. - Il trattamento sostitutivo della
retribuzione e' corrisposto dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, su deliberazione di una commissione
costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso, con
provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, in
qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede
dell'istituto nazionale della previdenza sociale, da tre
rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei
datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella
provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse
assegnato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione. Qualora le designazioni non
pervengano nel termine prescritto, il direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale
inadempiente.
Per ciascuno dei membri suindicati puo' essere
nominato un supplente.
Nella Regione siciliana le commissioni previste nel
presente articolo sono integrate con un rappresentante
della Regione stessa.».
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Omissis.».
 
Art. 7
Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della
societa' di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre
2021, n. 234
1. Tenuto conto delle competenze maturate nell'attuazione di programmi complessi, la societa' ((«Giubileo 2025»)), costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prosegue, fermo restando quanto previsto dal comma 2 ((del presente articolo)), le proprie attivita' quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonche' struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle societa' a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonche' per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale. Ai fini di quanto previsto dal presente comma sono adeguati i decreti attuativi delle disposizioni richiamate al suddetto comma e lo statuto della societa' di cui al primo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, la societa' ((«Giubileo 2025»)) destina, per il triennio 2026-2028, alle proprie esigenze di funzionamento una quota complessiva pari a 14 milioni di euro delle risorse disponibili iscritte nel proprio bilancio. Alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 427, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«427. Al fine di assicurare la realizzazione dei
lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato
degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi
funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una
societa' interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025 »,
che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di
stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e
l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad
assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo.
In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al
comma 420, la societa' "Giubileo 2025" puo' agire in
qualita' di stazione appaltante e le funzioni di soggetto
attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Alla societa' "Giubileo
2025" non si applicano le disposizioni previste dal testo
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Le societa' direttamente o
indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e
delle finanze possono acquisire partecipazioni nella
societa' "Giubileo 2025", anche mediante aumenti di
capitale, ai sensi della normativa vigente. In relazione
agli interventi previsti dal programma dettagliato degli
interventi di cui al comma 422, la societa' "Giubileo 2025"
puo' sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi,
apposite convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in
qualita' di centrale di committenza. la selezione degli
operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a.
puo' avvenire, nel rispetto del principio di rotazione,
anche nell'ambito degli accordi quadro previsti
dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici,
da essa conclusi e ancora efficaci alla data di
sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali
non e' intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione
degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non
si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le modalita'
previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del
codice dei contratti pubblici. In relazione alle attivita'
affidate ad ANAS S.p.a., la societa' "Giubileo 2025" e'
autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al
comma 420 destinate alla realizzazione di interventi
previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui
al comma 422, oggetto di convenzione, una quota, entro il
limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla
base delle risultanze della contabilita' analitica
afferente alle spese effettivamente sostenute da parte
dell'ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs. n. 80 del 1998)). - Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1,
della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007:
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
 
Art. 7 bis
Progettazione e autorizzazione degli interventi necessari al
potenziamento dello schema di captazione, regolazione e
utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio
dell'Acquedotto della Romagna
1. ((Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e' autorizzato, in via straordinaria e urgente, a procedere, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale, alla progettazione e all'autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna attraverso il prolungamento della galleria di gronda a servizio della diga di Ridracoli fino al fiume Rabbi e attraverso la rifunzionalizzazione della capacita' di invaso del lago di Quarto, al fine di mitigare i gravi effetti dei cambiamenti climatici sul livello di servizio dell'approvvigionamento idropotabile. Gli interventi di cui al presente articolo rivestono carattere emergenziale e di rilevanza strategica per la sicurezza idrica del territorio. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario stipula con l'ente di governo dell'ambito competente e con il gestore unico delle fonti idropotabili della Romagna un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il coordinamento delle modalita' di attuazione delle opere finanziate, approvate dal consiglio d'ambito nel programma degli interventi del piano operativo degli interventi (POI) 2024-2029 e riconosciute ai sensi del metodo tariffario idrico vigente e nei limiti delle risorse ivi previste.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39:
«Art. 3 (Commissario straordinario nazionale per
l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della
scarsita' idrica). - 1. Al fine di provvedere alla
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita'
idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio
dei ministri, e' nominato il Commissario straordinario
nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al
fenomeno della scarsita' idrica, di seguito «Commissario».
Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e
puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2027. Il
Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero
territorio nazionale, fatte salve le competenze delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli
utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorita' di
bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario puo'
essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il
decreto di nomina, in misura non superiore a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal
quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per
l'anno 2023 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2024
e 2025, comprensivi degli oneri a carico
dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla
realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla
Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali
fini, il Commissario opera, anche avvalendosi di soggetti
attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al
Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale,
nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli
interventi di cui al primo periodo.
3. Il Commissario, inoltre:
a) acquisisce i dati relativi allo stato di
severita' idrica su scala nazionale;
b)
c)
d)
e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle
regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della
risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al comma 4;
f)
g)
h) collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia.
h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di
cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo;
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco
delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione,
strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma
4-ter.
h-quater) coordina l'attivita' delle Autorita' di
bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento
periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare
l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i
fabbisogni per i diversi usi per le finalita' di cui al
comma 3-bis dell'articolo 1;
h-quinquies) promuove e coordina l'elaborazione di
scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della
definizione di misure strutturali e non strutturali di
adattamento alla scarsita' idrica;
h-sexies) coadiuva gli enti istituzionalmente
competenti nell'attivita' di progettazione inerente alla
realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto
della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle
precipitazioni
4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione
degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il
Commissario, anche su richiesta delle regioni o
dell'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente
competente, informa il Presidente del Consiglio dei
ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per
provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di
perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera
del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il
potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione
dei progetti e degli interventi.
5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il
Commissario puo' adottare in via d'urgenza i provvedimenti
motivati necessari a fronteggiare ogni situazione
eccezionale correlata al fenomeno della scarsita' idrica,
ad esclusione delle attivita' di protezione civile che sono
assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in
raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono
immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide nonche' alle Autorita' di bacino
distrettuali territorialmente competenti. Il Commissario
puo' operare con i poteri di cui al comma 2, secondo
periodo.
6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo
di personale pari a dodici unita', di cui due unita' di
personale dirigenziale di livello non generale reclutate in
deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dieci
unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di
pubbliche amministrazioni centrali e degli enti
territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento
delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale in
servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Il trattamento economico del
personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o
altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al
presente comma puo' avvalersi altresi' fino a un massimo di
cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti anche in
relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno
della pubblica amministrazione nel settore della gestione
delle risorse idriche e degli invasi, cui compete un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. Il compenso e' definito con il provvedimento di
nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario straordinario. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584
per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Restano fermi, fino al completamento degli
interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai
Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la
realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati
ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari
straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari
per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, del Commissario straordinario di governo di cui
all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale
per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, nonche' del commissario dell'Ente
per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10
dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, qualora gia' nominati alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Restano, altresi', fermi i
compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli
interventi urgenti per la gestione della crisi idrica,
nominati a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico,
ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma
1, e 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio,
Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.
7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in
sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, e'
autorizzato all'apertura di una contabilita' speciale per
le spese di funzionamento e di realizzazione, in
conformita' con le procedure di cui all'articolo 4, comma
3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
L'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa e' disciplinato da
convenzione, senza oneri per il Commissario.».
- Si riporta il testo dell'all'articolo 15 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».
 
Art. 7 ter
Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo policlinico
universitario Umberto I di Roma

1. ((All'articolo 3-quater del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:))
«1-bis. ((Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, e' funzionale alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana a carattere strategico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente pro tempore della regione Lazio e' nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonche' per la realizzazione del nuovo "Policlinico Umberto I". Il Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli interventi di cui al primo periodo del presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030.))
1-ter. ((Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario puo' provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il Commissario straordinario invia ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute una relazione sulle attivita' commissariali e sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in corso di realizzazione.))
1-quater. ((Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e all'approvazione dei progetti nonche' alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis sono adottati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e alle attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal Commissario straordinario, all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumita'. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-quinquies della citata legge n. 241 del 1990, per il caso di determinazione positiva della conferenza, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.))
1-quinquies. ((Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati. L'autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, per la costituzione volontaria o coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennita', e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, producendo altresi' gli effetti di cui all'articolo 38, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.))
1-sexies. ((Fermo restando quanto previsto dai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, per le procedure di gara relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis si applicano le seguenti disposizioni)):
a) ((e' autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;))
b) ((e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei casi di mancata stipulazione ovvero di accertamento dell'assenza dei requisiti;))
c) ((e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.))
1-septies. ((Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture della regione Lazio. Il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi di esperti, operanti a titolo gratuito, nominati per la durata dell'incarico commissariale, nel numero massimo di cinque unita'. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-quater del citato
decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3-quater (Disposizioni in materia di edilizia
sanitaria). - 1. Al fine di assicurare il miglioramento
dell'offerta ospedaliera e della qualita' dei presidi
sanitari, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la porzione del compendio
immobiliare denominato "Policlinico Umberto I", di
proprieta' dello Stato, sito in Roma, individuata
nell'allegato n. 01 annesso al presente decreto, e'
trasferita in proprieta' alla regione Lazio, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, con vincolo perpetuo di
destinazione a servizio ospedaliero pubblico e assicurando
le attivita' dell'azienda ospedaliera universitaria. A
decorrere dalla medesima data, l'immobile denominato "ex
Ospedale Carlo Forlanini", di proprieta' della regione
Lazio, sito in Roma, individuato nell'allegato n. 02
annesso al presente decreto, e' trasferito in proprieta'
allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova. All'attuazione del presente comma provvedono
l'Agenzia del demanio e la regione Lazio secondo i
rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in
consistenza dei predetti cespiti.
«1-bis. Il trasferimento di cui al comma 1, primo
periodo, e' funzionale alla realizzazione degli interventi
di rigenerazione urbana a carattere strategico. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Presidente pro tempore della regione Lazio
e' nominato Commissario straordinario, con il compito di
assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa
necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini
delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la
localizzazione del medesimo nonche' per la realizzazione
del nuovo "Policlinico Umberto I". Il Commissario
straordinario resta in carica fino al completamento degli
interventi di cui al primo periodo del presente comma e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2030.
1-ter. Per l'esercizio dei propri compiti, il
Commissario straordinario puo' provvedere mediante
ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Le ordinanze adottate dal Commissario
straordinario sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il Commissario
straordinario invia ogni sei mesi al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro della salute una
relazione sulle attivita' commissariali e sullo stato di
attuazione dei progetti e degli interventi in corso di
realizzazione.
1-quater. Fermo restando l'esercizio dei poteri di
cui al comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla
localizzazione e all'approvazione dei progetti nonche' alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis sono
adottati nell'ambito di un procedimento unico di
autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale
confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione,
approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta,
comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in
relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del
programma di interventi e alle attivita' da intraprendere,
e' rilasciata dal Commissario straordinario, all'esito di
apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo
Commissario straordinario, in applicazione degli articoli
14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla
conferenza di servizi sono convocate tutte le
amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali, della salute e della pubblica incolumita'. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 14-quinquies della
citata legge n. 241 del 1990, per il caso di determinazione
positiva della conferenza, in caso di dissenso, diniego,
opposizione o altro atto equivalente proveniente da
un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione
vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la
realizzazione di un intervento, il Commissario
straordinario, ove un meccanismo di superamento del
dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni,
propone al Presidente del Consiglio dei ministri di
sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione
all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti
determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera
c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-quinquies. Il rilascio dell'autorizzazione unica di
cui al comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i
provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione,
autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e
nulla osta comunque denominati. L'autorizzazione unica ha
effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e
tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale
ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche
ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai
fini della realizzazione degli interventi e della loro
conformita' urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il
rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle
opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche
ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
costituisce titolo per la localizzazione delle opere, per
la costituzione volontaria o coattiva di servitu' connesse
alla realizzazione delle attivita' e delle opere, fatto
salvo il pagamento della relativa indennita', e per
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio,
producendo altresi' gli effetti di cui all'articolo 38,
comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1-sexies. Fermo restando quanto previsto dai commi
1-ter, 1-quater e 1-quinquies, per le procedure di gara
relative alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1-bis si applicano le seguenti disposizioni:
a) e' autorizzato, alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche
antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti
degli operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare alla procedura;
b) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in
via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle
more del completamento delle verifiche del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla
stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli
50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del codice di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei casi di
mancata stipulazione ovvero di accertamento dell'assenza
dei requisiti;
c) e' autorizzata la modifica del contratto senza
procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di
lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014.
1-septies. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture
della regione Lazio. Il Commissario straordinario puo'
altresi' avvalersi di esperti, operanti a titolo gratuito,
nominati per la durata dell'incarico commissariale, nel
numero massimo di cinque unita'. Al Commissario
straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in
caso di successiva cessione a qualsiasi titolo dei beni di
cui al medesimo comma, qualora il valore di cessione o di
scambio risulti maggiore del valore individuato ai sensi
del terzo periodo dello stesso comma 1, come aggiornato
annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore:
a) e' riversato integralmente al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, se la cessione avviene
in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) per una quota pari al 30 per cento e' riversato
al Fondo di cui alla lettera a) e per la restante parte e'
destinato a investimenti in materia sanitaria da realizzare
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se la
cessione avviene in favore di un soggetto diverso da quelli
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
3. Gli oneri di custodia e vigilanza del compendio
immobiliare denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini"
restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio
della medesima, fino alla cantierizzazione degli interventi
funzionali alla riqualificazione dell'immobile o alla sua
cessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2030. Alle
medesime condizioni, la regione Lazio continua a percepire
gli importi corrispondenti ai canoni relativi ai contratti
di locazione con le amministrazioni statali, vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. A decorrere dall'anno 2031, qualora non
abbia avuto avvio la cantierizzazione di cui al primo
periodo ne' si sia proceduto alla cessione del bene di cui
al presente comma, ai relativi oneri di custodia e
vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti
a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del demanio
nel limite di 2 milioni di euro annui.
4. La regione Lazio completa entro il 31 dicembre
2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso
sulla porzione dell'immobile denominato "ex Ospedale Carlo
Forlanini", individuata nell'allegato n. 03 annesso al
presente decreto, sostenendo i relativi oneri.
5. Le operazioni di trasferimento previste dal
presente articolo sono esenti da oneri fiscali.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
7. All'allegato V annesso alla legge 30 dicembre
2023, n. 213, alla voce: "Adeguamento e ristrutturazione
della rete del sistema dell'emergenza del servizio
sanitario regionale della regione Lazio" sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla prima colonna ("finalita'"), le parole:
"del sistema dell'emergenza" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'offerta sanitaria e sociosanitaria
residenziale";
b) alla seconda colonna ("Ministero"), la parola:
"MEF" e' sostituita dalla seguente: "SALUTE".
8. Nello stato di previsione del Ministero della
salute e' istituito un fondo con una dotazione di 90
milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni di euro per
l'anno 2026, da destinare alla finalita' di cui al comma 7.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 90
milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle risorse disponibili in conto residui
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7
del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso
alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a
55 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente
utilizzo delle somme disponibili nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione
all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo,
previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre
2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
 
Art. 8

Sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilita' pubblica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, adottano, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12 ((del presente decreto)), entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9 ((del presente decreto)), per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione.
2. Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e' definito un regime di contabilita' economico-patrimoniale semplificato, in coerenza con il quadro di principi e regole del sistema contabile ((economico-patrimoniale)) di cui all'articolo 9 ((del presente decreto)). Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il regime contabile semplificato di cui al primo periodo, i tempi di adozione dello stesso e le modalita' attuative del presente comma. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai ((regolamenti dell'Unione europea)) e dall'ordinamento nazionale.
3. ((Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale si adeguano ai principi di cui al presente capo con le modalita' e nei tempi da essi definiti nell'ambito dell'autonomia loro costituzionalmente riconosciuta)).
4. Le amministrazioni che gia' adottano la sola contabilita' ((economico-patrimoniale)) anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile ((economico-patrimoniale)) unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale e' data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneita' dell'intero comparto di riferimento.
4-bis. ((Ai fini dell'attuazione del presente articolo e degli articoli da 9 a 12, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e' istituito un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato «Servizio centrale per la contabilita' accrual», con compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio accrual e coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del PNRR. Il Servizio e' responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto principio nonche' di specifiche attivita' progettuali in materia di finanza pubblica. Il Servizio e' coordinato dal dirigente di livello generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed e' articolato in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, con corrispondente riduzione di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate al predetto Dipartimento per le verifiche amministrativo-contabili extragerarchiche, di cui tre per le verifiche di normale complessita' e una per le verifiche di particolare complessita' e rilevanza. Al fine di garantire l'immediato funzionamento del Servizio, nelle more dell'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli incarichi dirigenziali del Servizio medesimo possono essere conferiti prima dell'adozione del citato regolamento purche' siano conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e siano coerenti con le disposizioni del presente comma. Per le finalita' di cui al quarto periodo, il direttore generale del Servizio puo' avvalersi del supporto del Servizio studi dipartimentale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
ed interventi di carattere economico», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di societa' a
controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR).
- 1. All'articolo 26 del testo unico in materia di societa'
a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5 e' inserito il
seguente: «5-bis. Alle societa' emittenti strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo
1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano
ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi
in virtu' della proroga dello strumento finanziario o di
successive emissioni effettuate in sostanziale
continuita'.».
1-bis. All'articolo 4, comma 9-quater, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, le parole: «e dei prodotti lattiero-caseari» sono
sostituite dalle seguenti: ", dei prodotti lattiero-caseari
e dei prodotti ortofrutticoli".
2. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-quater e' abrogato;
b) al comma 2-quinquies le parole: "2-bis, 2-ter e
2-quater" sono sostituite dalle seguenti: "2-bis e 2-ter".
3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della
Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono
tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di
bilancio per l'esercizio 2025, di cui al comma 6, le
amministrazioni pubbliche di seguito elencate:
a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio
dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le
agenzie fiscali;
b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
c) le regioni e le province autonome;
d) le province e le citta' metropolitane;
e) i comuni con popolazione residente pari o
superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;
f) gli enti e le aziende del servizio sanitario
nazionale;
g) le universita' e gli istituti di istruzione
universitaria pubblici;
h) le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e le loro unioni regionali;
i) le autorita' di sistema portuale;
l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
m) gli enti e le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del
presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di
bilancio, per l'esercizio 2025, le societa', nonche' gli
enti di cui al comma 3, lettera m), che, con riferimento
alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del
2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato
inferiore a cinquanta unita' e, contestualmente, un volume
complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale,
per le amministrazioni in contabilita' finanziaria, ovvero
un valore della produzione annua, per le amministrazioni in
contabilita' economico-patrimoniale, inferiore a 8,8
milioni di euro. Restano, altresi', esclusi dalla
predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio
2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del
Ministero della cultura, nonche' le amministrazioni
pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano
altresi' esclusi dalla predisposizione degli schemi di
bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza
costituzionale.
5. Con determina del Ragioniere generale dello Stato,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le
amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle
amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo e'
pubblicato nella sezione del sito internet della Ragioneria
generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.
6. Le amministrazioni di cui al comma 3
predispongono, per le finalita' indicate nel medesimo
comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025,
in osservanza dei principi e delle regole del sistema
contabile economico-patrimoniale unico di cui alla
milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati
con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775
del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno
il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a
fine anno.
7. Nelle more dell'adozione del sistema di
contabilita' economico-patrimoniale unico di cui alla
milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi
di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti,
esclusivamente, per finalita' di sperimentazione
nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone
e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di
rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in
applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili
vigenti.
8. Sulla base dei requisiti generali individuati con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da
adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui
al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi
degli interventi di adeguamento dei propri sistemi
informativi per il recepimento degli standard contabili di
cui alla milestone M1C1- 108.
9. Nelle more della realizzazione degli interventi di
adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai
fini della produzione degli schemi di bilancio relativi
all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le
voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano
dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1108,
ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie
all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di
rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e
dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.
10. Al fine di acquisire le competenze di base in
vista dell'adozione del sistema di contabilita'
economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento
del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con
esclusione delle societa', sono tenuti ad assicurare la
partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di
formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema
contabile. Il primo ciclo di formazione e' erogato
esclusivamente in modalita' telematica tramite il portale
dedicato, accessibile dalla sezione del sito internet della
Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5.
11. Con uno o piu' decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e
tecnico-contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di
raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone
M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli
contabili vigenti, nonche' alle modalita' di erogazione del
primo ciclo di formazione di base e alle modalita' di
trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al
comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.
12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
12-bis. Allo scopo di consentire l'integrazione e
l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di
contabilita' economico-patrimoniale unico e per le
finalita' di cui al presente articolo, nell'ottica della
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e
dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i criteri e le modalita' per avviare processi
di interoperabilita' con la banca dati degli immobili
pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle
informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico,
posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche', sentito il Ministero dell'interno,
dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4
febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
12-ter. All'articolo 8, comma 20, secondo periodo,
del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le
parole: "con risorse europee" sono inserite le seguenti: "e
per gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova
governance europea".
13. In considerazione del fatto che la concessionaria
Societa' Autostrade Alto Adriatico S.p.A., ai sensi
dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 settembre 2008, n. 3702, provvede alla
copertura economica e finanziaria dei lavori di competenza
del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel
settore del traffico e della mobilita' nell'autostrada A4,
nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo
autostradale Villesse-Gorizia, garantendo altresi' al
medesimo Commissario il necessario supporto
tecnico-operativo-logistico per la progettazione e la
realizzazione di tali lavori, non si applicano alla
suddetta Societa', sino alla durata dello stato di
emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, le
seguenti disposizioni nonche' gli eventuali ulteriori
provvedimenti normativi o regolamentari che dovessero
comunque disciplinare le medesime materie:
a) articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
b) articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) articolo 5, commi 2, 3 e 7 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
13-bis. All'articolo 21, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le
parole: «concessionari di pubblici servizi» sono inserite
le seguenti: «o fornitori di servizi pubblici essenziali»,
dopo le parole: «controllate, che» sono inserite le
seguenti: «, da almeno dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione,», le parole: «anche
nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti:
«esclusivamente nell'ambito», le parole: «su tutto il
territorio nazionale e» sono sostituite dalle seguenti: «,
con una presenza di sedi strutturate in almeno la meta'
delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000
lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati» e le
parole: «ricezione, digitalizzazione» sono sostituite dalle
seguenti: «digitalizzazione dei servizi al cittadino o
nella digitalizzazione, ricezione».
13-ter. Al fine di assicurare celerita' agli
interventi necessari al completamento della rete
impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione
siciliana, nonche' in considerazione degli ulteriori
interventi necessari per affrontare la situazione di
emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della
medesima Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei
ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-quater del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) assicura la realizzazione degli impianti di
cui alla lettera b)";
b) al comma 4, le parole da: "delle disposizioni
del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse.»
- Si riporta la tabella A dell'allegato 1 del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante: "Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche", convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:
«TABELLA A

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
 
Art. 9
Quadro di principi e regole del sistema contabile
economico-patrimoniale unico

1. Il quadro di principi e regole del sistema contabile ((economico-patrimoniale)) unico comprende il quadro concettuale, gli standard contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nell'ambito delle attivita' di cui alla Milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR.
2. I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche ((e i successivi)) aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, almeno nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. I decreti di cui al presente comma possono regolare anche i profili di cui all'articolo 8, comma 4.
3. Al fine di assicurare una maggiore rappresentativita' dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e di adeguare la Struttura di governance alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della stessa.
4. In ragione della specificita' delle attivita' istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti di cui al comma 2 possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione ((economico-patrimoniale)) di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocita' di raccordo delle medesime voci. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 i decreti di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti ((tra)) lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, recante: «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021
n. 233:
«Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di
gestione, revisione e valutazione della spesa e
miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti). -
1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2025." sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026. Le risorse
dei programmi operativi complementari possono essere
utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).".
2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma
1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il
rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali
delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 861, dopo le parole "amministrativa e
contabile." e' aggiunto il seguente periodo: "Limitatamente
agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di
cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare
l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla
base dei propri dati contabili previo invio della
comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi
precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche
soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14,
commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
previa verifica da parte del competente organo di controllo
di regolarita' amministrativa e contabile.";
b) al comma 862, dopo le parole "la contabilita'
finanziaria," sono inserite le seguenti: "anche nel corso
della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,";
c) al comma 871, dopo le parole "lettera b)," sono
inserite le seguenti "e le comunicazioni di cui al comma
867 degli enti che si avvalgono della facolta' prevista
dall'ultimo periodo del comma 861".
3. Al fine di favorire la produzione di analisi
sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro
dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse
settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di
ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle
risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di
dati provenienti da archivi amministrativi e la loro
integrazione con informazioni provenienti anche da fonti
esterne all'amministrazione originaria.
4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di
ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet
istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano
gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti
utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del
trattamento nonche' i tempi di conservazione e ogni altra
garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli
interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di
ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta
delle unita' statistiche sottostanti.
5. Le amministrazioni provvedono alle attivita'
previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Al fine di consentire l'avvio e l'esecuzione
tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su
autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
disponibilita' del conto corrente di tesoreria centrale
«Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del
Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di
cui all' articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, puo' disporre anticipazioni in favore dei
relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti
territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi
presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari
degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i
soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente
comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla
realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali
sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare
nel citato conto corrente di tesoreria l'importo
dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli
interventi.
7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono
tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di
tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli
interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di
bilancio.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita', degli
strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e
dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, e' istituito il
Comitato scientifico per le attivita' inerenti alla
revisione della spesa, con funzioni di indirizzo e
programmazione delle attivita' di analisi e di valutazione
della spesa e di supporto alla definizione della proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze per
l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee
guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e
con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri
e le metodologie per la definizione dei processi e delle
attivita' di revisione della spesa, nonche' gli obiettivi
da perseguire. Il Comitato e' composto dal Ragioniere
generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente,
o da un suo delegato individuato in relazione alla materia
trattata, nonche' da un rappresentante della Banca
d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei
conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono
essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti
di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta
competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione
delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del
Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle
universita', degli enti e istituti di ricerca. I membri del
Comitato durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Alle riunioni del Comitato
possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni ed esperti esterni con professionalita'
inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle
riunioni del Comitato non da' diritto alla corresponsione
di compensi, indennita', gettoni di presenza o altri
emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle
riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di
spese previsti dalla normativa vigente in materia di
trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Alle spese di funzionamento del Comitato si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
9. Per le attivita' istruttorie e di segreteria del
Comitato scientifico di cui al comma 8 e' istituita, presso
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unita'
di missione, che svolge anche attivita' di segreteria
tecnica, cui e' preposto un dirigente di livello generale e
due dirigenti di livello non generale, con corrispondente
incremento della dotazione organica dirigenziale. L'Unita'
di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati
generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, svolge attivita' di analisi e valutazione della
spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro
definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8.
L'Unita' di missione, nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
collabora alle attivita' necessarie alla definizione degli
obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi,
nonche' al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle
relative relazioni. L'Unita' di missione concorre
all'attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della
spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del
2009. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
conferire gli incarichi di livello dirigenziale non
generale di cui al presente comma in deroga ai limiti
percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.
10. Per il rafforzamento delle strutture del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi
inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e i Nuclei
di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di
implementazione dei processi di redazione del bilancio di
genere e del bilancio ambientale, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato per il periodo
2021-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di 40 unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui
a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle
esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma
884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".
11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal
presente articolo il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato puo' altresi' avvalersi del supporto di societa' a
prevalente partecipazione pubblica, nonche' di un
contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di comprovata qualificazione professionale, fino a un
importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro
500.000. I nominativi degli esperti selezionati, le loro
retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito
internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro
trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle
rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di
pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Per le medesime finalita' il Dipartimento e' autorizzato a
stipulare convenzioni con universita', enti e istituti di
ricerca. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata
la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato
espressamente finalizzate alla realizzazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
possono essere versate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sui conti correnti
infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di
unitarieta' e flessibilita' di gestione del PNRR. Gli
schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere
comunque adottati.
13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti
presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi
dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30
dicembre 2020, n. 178, nonche' sulle apposite contabilita'
speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la
gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione
forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di
sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria
dello Stato, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio.
Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente
notificati non determinano obbligo di accantonamento da
parte delle sezioni medesime.
14. Le attivita' connesse alla realizzazione della
riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di
un sistema unico di contabilita' economico-patrimoniale»,
inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso
Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n.
35518 del 5 marzo 2020.
15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai
componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo
3 della predetta determina del Ragioniere generale dello
Stato, e' riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un
compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non
superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine
e' autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di
funzionamento della Struttura di governance, si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti
territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai
principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard
Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il
parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.48
17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale
dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla
citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare
attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.
18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a
3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si
provvede per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno
2022, mediante riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e
delle finanze sono stabiliti le modalita', le condizioni e
i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei
singoli interventi possono imputare nel relativo quadro
economico i costi per il predetto personale da rendicontare
a carico del PNRR";
b) al terzo periodo, le parole: "L'ammissibilita'
di tali spese a carico del PNRR" sono sostituite dalle
seguenti: "L'ammissibilita' di ulteriori spese di personale
a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo
periodo".»
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: «Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42»:
«Art. 3-bis (Commissione per l'armonizzazione degli
enti territoriali). - 1. Presso il Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di
promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro
organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti
nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le
risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di
aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che
concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del
monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici,
nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti
delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei
conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco
raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di organizzazione e
di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui
possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito
delle finalita' generali del comma 2.
4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle
strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato. Ai componenti della Commissione non e'
corrisposto alcun compenso, ne' indennita', ne' rimborso di
spese.».
 
Art. 10
Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole
del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico
1. Al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, le amministrazioni di cui al medesimo articolo 8:
a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di ((magazzino ed)) effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9;
b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attivita' di contabilita' ((economico-patrimoniale)) e degli inventari;
c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicita' di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025, ((con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti l'obbligo di garantire l'interoperabilita' con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze)).
 
Art. 11

Contenuti del programma di formazione

1. Nell'ambito del programma di formazione, di cui alla Milestone M1C1-118 ((del)) PNRR, volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile ((economico-patrimoniale)) unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.
2. Il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di
coesione», convertito, con modificazioni, dalla legge 20
aprile 2026, n. 50:
«Art. 4 (Misure di semplificazione per l'attuazione
degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione
di quelli non piu' finanziati con risorse del medesimo). -
1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli
obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel
PNRR, come modificato a seguito della decisione di
esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al
fine di assicurare la loro rendicontazione e la
formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi
dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
secondo i tempi indicati nella comunicazione della
Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025,
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera
l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
adottano i provvedimenti necessari entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Qualora, al fine di recepire le
modifiche contenute nella citata decisione di esecuzione
del Consiglio del 27 novembre 2025, si renda necessario
procedere all'aggiornamento di provvedimenti gia' adottati,
relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e
alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al
primo periodo provvedono all'aggiornamento mediante propri
provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di
legge che disciplinano le modalita' di adozione dei
provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione
dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la loro
sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I
provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono
comunicati, entro tre giorni, alla Struttura di missione
PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, e al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR di
cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77
del 2021.
1-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse primario
alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le
risorse del PNRR, l'amministrazione, in caso di accesso
dell'impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione
della crisi o dell'insolvenza con finalita' liquidatoria,
dispone la risoluzione del contratto al fine di garantire
la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla
fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto
consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del
pagamento delle penali per ritardo gia' maturate alla data
della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia
definitiva o mediante compensazione dei crediti gia'
maturati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione.
Nei medesimi casi, l'amministrazione utilizza i crediti
maturati dall'impresa anteriormente al deposito della
domanda di accesso allo strumento di regolazione della
crisi o dell'insolvenza per l'integrale soddisfacimento dei
crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati
dai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori. I
crediti residui sono versati alla massa attiva della
procedura secondo le norme vigenti.
1-ter. A seguito della risoluzione del contratto di
cui al comma 1-bis, l'amministrazione procede
all'individuazione del nuovo contraente che subentra
nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 124 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o, in caso di
impossibilita', tramite la procedura di cui all'articolo 76
del medesimo codice. Il subentro avviene, in ogni caso,
alle medesime condizioni del contratto originario. Non e'
opponibile all'amministrazione un eventuale contratto di
cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato
dall'impresa appaltatrice nei sei mesi antecedenti
l'attivazione della procedura concorsuale o di composizione
negoziata della crisi d'impresa.
2. Tenuto conto della indifferibilita' degli
interventi di protezione civile e al fine di accelerare la
loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR,
all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "In relazione ai medesimi interventi di cui al
primo periodo, i termini di trenta giorni di cui
all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e di novanta giorni di cui al comma 3 del medesimo
articolo 17-bis, ivi compresi quelli applicabili agli atti
di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta
comunque denominati anche relativi ai profili finanziari,
sono ridotti rispettivamente a dieci giorni e a trenta
giorni. Decorsi i termini di cui al secondo periodo, fermi
restando gli effetti del silenzio e dell'inerzia di cui
all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, il
procedimento e' concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva
adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento
di valutazione della performance individuale nonche' di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente.".
3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "per le
conseguenti determinazioni" sono aggiunte le seguenti: ",
che tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta,
autorizzazioni o provvedimenti necessari".
4. All'articolo 1, comma 13, terzo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le
parole: "che, per gli incrementi di costo dei materiali,
non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio
delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91" sono
soppresse.
4-bis. Anche al fine di far fronte alla carenza di
personale medico nelle aziende del Servizio sanitario
nazionale, all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le
parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata
in vigore della riforma del settore".
4-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
4-bis, all'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge
14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: "31 dicembre 2026"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027 e
comunque non oltre la data di entrata in vigore della
riforma del settore".
4-quater. All'articolo 28, comma 7, del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: "non oltre la
data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti:
"non oltre la data del 31 dicembre 2027, anche nei
territori interessati dalla fase sperimentale della riforma
di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62".
5. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre
2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "alle suddette
decisioni» sono aggiunte le seguenti: «, con conseguente
adeguamento del relativo contributo";
b) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal
seguente: "In relazione al target previsto dal predetto
Piano "Italia a 1 Giga", come modificato a seguito della
decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti
aggiuntivi di cui al primo periodo recano la
rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun
beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al
soggetto attuatore ai fini della formulazione della
proposta di modifica di detto target ai sensi dell'articolo
21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021.".
6. Al fine di conseguire il raggiungimento degli
obiettivi della Riforma 1.15 "Riforma delle norme di
contabilita' pubblica" del PNRR, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione
(SNA) definiscono, tramite apposita convenzione, i profili
organizzativi e attuativi del programma di formazione di
cui all'obiettivo M1C1118 della predetta riforma, a
supporto degli operatori contabili delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali, nella fase di
transizione al nuovo sistema unico di contabilita' accrual.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per
ciascuno degli anni 2027 e 2028.
7. Il programma di formazione, di cui al comma 6,
include le attivita' formative direttamente erogate dalla
SNA, anche in collaborazione con istituti universitari
individuati nel rispetto della normativa vigente, nonche' i
progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o
privati, previa certificazione di conformita', rilasciata
dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al
nuovo sistema contabile accrual.
8. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro
222.343 per l'anno 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli
anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle somme
disponibili nell'ambito del bilancio della SNA. Ai fini
della compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 222.343 per
il 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e
2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente, anche conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
9. Al fine di assicurarne la realizzazione, agli
interventi non piu' finanziati in tutto o in parte a valere
sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del
Consiglio del 27 novembre 2025 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Per gli
interventi di cui al primo periodo restano confermate le
assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a
valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui
all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, fermo restando quanto previsto
dal citato articolo 12, comma 5-ter, del decreto-legge n.
19 del 2024.»
 
Art. 12
Disciplina della sperimentazione del sistema contabile
economico-patrimoniale

1. Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile ((economico-patrimoniale)) unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Ai fini ((dell'elaborazione)) degli schemi di ((bilancio di cui)) al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, ((sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti)), per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilita' ((economico-patrimoniale)). I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.
4. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti di cui al comma 3 ((del presente articolo)) sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione ((degli enti territoriali, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti)), e individuano:
a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della ((collocazione e condizione geografica)) e della dimensione demografica;
b) la disciplina e le modalita' di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonche' l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificita' degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;
c) le modalita' semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilita' ((economico-patrimoniale)) di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, il presente titolo e il titolo III
disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in
cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare
riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2,
lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e
organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II
del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015
cessano di avere efficacia le disposizioni legislative
regionali incompatibili con il presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per enti strumentali si intendono gli enti di
cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in
corrispondenza delle missioni del bilancio;
b) per organismi strumentali delle regioni e degli
enti locali si intendono le loro articolazioni
organizzative, anche a livello territoriale, dotate di
autonomia gestionale e contabile, prive di personalita'
giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge
e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi
strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle
tipologie definite in corrispondenza delle missioni del
bilancio.
3.
4.
5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa
sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio
sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si
applicano le disposizioni recate dal Titolo II.».
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227
del 28 settembre 2000.
 
Art. 13

Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalita' e gli standard previsti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, le stime relative al livello di accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore.
2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le stime di cui al comma 1, per la successiva pubblicazione nel sito internet istituzionale del suddetto Ministero.

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione
europea Testo rilevante ai fini del SEE e' pubblicato nella
GUUE del 26 giugno 2013, L 174/1.
 
Art. 13 bis
Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del
PNRR

((1. Per effetto della proposta di riprogrammazione del PNRR, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti del PNRR e' cosi' integrata:))
a) ((euro 576.292.200,62 a favore dell'Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4, del PNRR «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche», di cui all'articolo 24 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50));
b) ((euro 246.000.000 a favore dell'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Promozione rinnovabili per le comunita' energetiche e l'autoconsumo», di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50));
c) ((euro 31.651.988,92 a favore dell'Investimento 16 della Missione 7 del PNRR «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI», come disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024));
d) ((euro 200.000.000 a favore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR «Strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)», di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.))
((2. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 1 mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i rispettivi soggetti attuatori possono procedere agli adempimenti di competenza, propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere agli adempimenti di competenza. In caso di mancata approvazione della decisione dell'Unione europea di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, le amministrazioni titolari delle misure adottano i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente gia' trasferite ai soggetti attuatori.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, sono trasferite al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in qualita' di soggetto attuatore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse attribuite alla societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del medesimo comma 513, lettera e), per la gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. effettua il trasferimento delle risorse di cui al primo periodo in favore del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
4. Le risorse di cui al comma 1 non determinano in nessun caso il riconoscimento, in favore dei soggetti attuatori degli investimenti, di ulteriori compensi per lo svolgimento delle loro attivita'.
5. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti di cui al comma 1, nelle more della stipulazione o dell'aggiornamento degli atti e delle convenzioni che regolano i rapporti tra le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i soggetti attuatori degli stessi e della loro registrazione da parte degli organi di controllo, i soggetti attuatori sono autorizzati ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di ammissione a finanziamento e di concessione delle agevolazioni, comunque denominati. I provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini del PNRR e sono immediatamente esecutivi. Ai fini della registrazione degli atti e delle convenzioni di cui al primo periodo del presente comma da parte degli organi di controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
6. All'articolo 1, comma 774, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le risorse destinate alle iniziative di rafforzamento della capacita' amministrativa per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, dalle misure del PNRR complessivamente definanziate per effetto della proposta di riprogrammazione presentata alla Commissione europea non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' amministrative necessarie all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 24 e 27 del citato
decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19:
«Art. 24 (Strumento finanziario nazionale per gli
investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel
settore idrico - attuazione dell'Investimento 4.5 "Regime
di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture
idriche" della Missione 2 - Componente 4 del PNRR). - 1. Al
fine di assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5
«Regime di sovvenzioni per gli investimenti in
infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del
PNRR, nonche' per promuovere la realizzazione degli
investimenti in infrastrutture idriche e' istituito lo
Strumento finanziario nazionale per gli investimenti
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico -
SFNIISSI, di seguito denominato «Strumento».
2. Lo Strumento di cui al comma 1 e' alimentato da:
a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere
sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di
sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche»
della Missione 2, Componente 4, del PNRR dal fondo Next
Generation EU-Italia;
b) le risorse nella disponibilita' dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa - INVITALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621,
assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge
11 dicembre 2016, n. 232.
3. Lo Strumento puo' altresi' essere alimentato dalle
eventuali risorse derivanti da riprogrammazioni,
definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni
afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle
competenze e delle procedure previste a legislazione
vigente.
4. In ragione delle finalita' dello Strumento, le
risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al
finanziamento dei progetti del Piano nazionale di
interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore
idrico (PNIISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e degli interventi del
settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato
IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. In coerenza con le finalita' dello Strumento le
risorse di cui al comma 2, lettera b), finanziano, nel
limite di spesa complessivo di euro 39.848.621, gli
interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti
da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1
"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la
sicurezza dell'approvvigionamento idrico" della Missione 2,
Componente 4, del PNRR con riferimento ai seguenti
progetti:
a) "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza
della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi
dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui";
b) "Recupero di bacini di ex cava in destra
idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per
soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia,
laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1".
6. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora
rientranti nell'Investimento 4.1 "Investimenti in
infrastrutture idriche primarie per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico" della Missione 2,
Componente 4, del PNRR, sono contestualmente definanziati
dal medesimo Investimento.
7. Le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono
finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di
cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di
contributi in conto interessi, ovvero mediante la
partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti
finanziari destinati al cofinanziamento di interventi
infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel PNIISSI.
8. Per l'attuazione delle attivita' di cui al
presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e
in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A. Con la medesima
convenzione di cui al primo periodo sono, altresi',
definiti le modalita' di accesso e i criteri di valutazione
dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle
risorse di cui al comma 2, lettera a).
9. In relazione ai contributi da riconoscere a valere
sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), dello
Strumento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della
convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A.
provvede a definire e a rendere pubblici:
a) i termini, i contenuti e le modalita' di
presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di
cui al comma 7, corredate del relativo cronoprogramma di
attuazione;
b) l'entita' massima del contributo concedibile a
valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), nonche'
le modalita' di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione
e revoca delle risorse;
c) le modalita' di verifica e controllo degli
interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi
dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per la verifica
dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a
finanziamento;
d) i criteri per la valutazione delle proposte,
individuati in coerenza con le finalita' del PNIISSI,
privilegiando, in particolare, l'attivazione di
finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento
di operatori privati, nonche' forme di partenariato
pubblico-privato, secondo le modalita' previste dagli
articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, nonche' la rilevanza strategica nazionale per
la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.
10. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A.
provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del
comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco
contenente le proposte ammissibili a finanziamento
ricomprese nel PNIISSI.
11. Gli oneri per le attivita' di gestione dello
Strumento di cui al comma 1 da parte dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- INVITALIA S.p.A. sono posti, nel limite del 3 per cento,
a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo Strumento.
12. Per la registrazione da parte degli organi di
controllo della convenzione di cui al comma 8, i termini di
cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, sono ridotti di un terzo.
13. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti
assegnati al Commissario straordinario nazionale per
l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della
scarsita' idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14
aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 giugno 2023, n. 68.».
«Art. 27 (Programmi di sovvenzione PNRR per la
concessione di contributi in conto capitale in relazione a
investimenti in impianti di produzione di biometano, di
impianti agrivoltaici e di comunita' energetiche
rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli
Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2
del PNRR). - 1. Al fine di garantire la realizzazione di
impianti di produzione di biometano, di impianti
agrivoltaici e di comunita' energetiche rinnovabili e
sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente relativi
agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2,
Componente 2, del PNRR, secondo le modalita' previste con
decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025,
sono istituiti appositi programmi di sovvenzione
nell'ambito del PNRR per la concessione di contributi in
conto capitale.
2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma
1 e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.; ai
connessi oneri gestionali si provvede ai sensi
dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116. Le modalita' di gestione dei programmi di cui al
comma 1 e di trasferimento delle relative risorse
finanziarie sono definite mediante appositi accordi
sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e la societa' GSE, che si conformano,
in relazione a ciascun investimento, alle prescrizioni
previste dal PNRR di cui alla decisione di esecuzione del
Consiglio del 27 novembre 2025. La societa' GSE subentra al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nei
rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei
contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1
sulla base di provvedimenti gia' adottati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelli
concernenti l'erogazione dei contributi medesimi.
3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le
graduatorie che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, siano stati rispettivamente gia' adottati
o gia' approvate, possono accedere alle risorse dei
programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti,
relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che
rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi di
cui all'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo restando
quanto previsto dal presente articolo. Gli impianti che
accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 e ai
corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio
gestiti dalla societa' GSE entrano in esercizio entro il
termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di
comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati
ai sensi del comma 6.
4. Le misure di cui al presente articolo devono
rispettare il principio di non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,
conformemente alla comunicazione della Commissione europea
2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti
tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un
danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo
per la ripresa e la resilienza» e alle prescrizioni
previste nel PNRR per i singoli investimenti di cui al
comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno
finanziario previste dal presente articolo non sono
cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con
altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni,
comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione
europea.
6. Entro il 30 giugno 2026, la societa' GSE stipula
con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di
sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino
a concorrenza degli importi allocati per ciascun
investimento di cui al comma 1. In caso di comprovate
difficolta' procedurali o amministrative, il termine di cui
al primo periodo e' prorogabile di ulteriori sessanta
giorni. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo
del comma 3, gli accordi di concessione di cui al primo
periodo del presente comma specificano anche la tempistica
di rendicontazione delle spese ammissibili.
7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in
conto capitale da parte della societa' GSE sono assunte a
maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento
istituito allo scopo che opera conformemente alle
prescrizioni previste dal PNRR.
8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula
degli accordi di cui al comma 2, la societa' GSE adotta,
per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole
operative per la disciplina:
a) delle modalita' e dei termini di avanzamento
fisico, procedurale e finanziario degli investimenti,
prevedendo, ove necessario, l'individuazione di eventuali
strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai
fini del raggiungimento dell'obiettivo di rendicontazione
delle misure del PNRR, nonche' prescrizioni volte a evitare
l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso
l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo
decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di
concessione;
b) delle eventuali modalita' di scorrimento degli
elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai
finanziamenti;
c) delle modalita' per la rendicontazione delle
spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse
disponibili nei programmi di sovvenzione;
d) delle modalita' e delle tempistiche di
erogazione dei contributi in conto capitale.».
- Si riporta il testo del comma 513, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»:
«513. Al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 -
Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia
pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di
famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 -
REPowerEU del PNRR, con decreto del Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati:
a) la tipologia degli investimenti agevolabili;
b) la tipologia del sostegno finanziario
concedibile in relazione agli investimenti di cui alla
lettera a);
c) i soggetti destinatari del sostegno finanziario;
d) la societa' Gestore dei servizi energetici - GSE
Spa come soggetto attuatore dell'Investimento 17 di cui
all'alinea;
e) le societa' SACE Spa e Cassa depositi e prestiti
Spa come partner finanziari dell'Investimento 17 di cui
all'alinea, con l'attribuzione alla societa' Cassa depositi
e prestiti Spa della gestione di una linea finanziaria su
fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato
Investimento 17;
f) il contenuto essenziale e i termini di
sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto
attuatore, i partner finanziari e la Struttura di missione
PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, recante la specificazione dei compiti e degli
obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari,
come individuati ai sensi della lettera h);
g) il contenuto, le modalita' e i termini di
presentazione dei progetti di investimento agevolabili;
h) i criteri e le modalita' di selezione dei
progetti di investimento nonche' gli obblighi del soggetto
attuatore di cui alla lettera d) e dei partner finanziari
di cui alla lettera e), i criteri di verifica del
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, da
conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a
seguito dell'effettuazione degli interventi, nonche' le
modalita' di trasmissione della relativa certificazione;
i) le modalita' finalizzate ad assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al comma 519;
l) le procedure di erogazione del sostegno
finanziario ai soggetti destinatari nonche' le procedure di
controllo, di esclusione e di recupero del sostegno
medesimo;
m) i controlli finalizzati alla verifica dei
requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per la
concessione del finanziamento;
n) le modalita' con le quali e' effettuato il
monitoraggio in ordine al concorso della misura al
raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti
climatici, in conformita' all'allegato VI al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di
importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi,
se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
(PNC), il controllo preventivo di legittimita' di cui al
comma 1, lettera g), e' svolto sui provvedimenti di
aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti
conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono
l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno
carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia
intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato
anche ai fini dell'esclusione di responsabilita' di cui
all'articolo 1, comma 1. Il visto puo' essere ricusato
soltanto con deliberazione motivata.
1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti
locali, con norma di legge o di statuto adottata previo
parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono
sottoporre al controllo preventivo di legittimita' della
Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche
provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle
procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione
formale, relativi ai contratti di appalto di lavori,
servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti
di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del
PNC, di importo superiore alle soglie previste
dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater e'
riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del
PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi
ordinamenti.
1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai
commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni
di cui al comma 1-ter.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli
effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai sensi
dell'articolo 1, comma 1.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta il testo del comma 774, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», come
modificato dalla presente legge:
«774. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio
dell'Unione europea per l'attuazione del piano sociale per
il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, affluiscono
sul conto corrente di tesoreria denominato « Ministero del
tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie: finanziamenti CEE» per essere
trasferite in favore del conto corrente di tesoreria
denominato « Ministero dell'economia e delle finanze -. Sul
medesimo conto corrente affluiscono le risorse del
cofinanziamento nazionale del piano sociale per il clima,
alla cui assegnazione si provvede con le procedure di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nonche' le risorse
destinate alle iniziative di rafforzamento della capacita'
amministrativa per la realizzazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza.».
 
Art. 13 ter
Modifiche al codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27
novembre 2025, n. 184

((1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Milestone M1C2-14-ter della riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del PNRR, al codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tra cui la pubblicazione di verbali sintetici dei lavori»;
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «capacita' di programmazione» e' inserita la seguente: «, razionalizzazione» e dopo le parole: «gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante,» sono inserite le seguenti: «avente ad oggetto anche le loro eventuali duplicazioni o sovrapposizioni,»;
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il sistema Incentivi Italia con tempi coerenti con la programmazione di bilancio»;
3) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine della loro razionalizzazione»;
4) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' contenuta un'apposita sezione dedicata allo stato di attuazione della riforma degli incentivi, anche con riferimento agli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post di cui al presente articolo nonche' alle eventuali duplicazioni o sovrapposizioni riscontrate e agli interventi di razionalizzazione promossi».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 21 del decreto
legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante: «Codice degli
incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Coordinamento tra politiche di
incentivazione statali e regionali). - 1. Al fine di
assicurare l'adeguato coordinamento tra politiche di
incentivazione statali e regionali, presso il Ministero
delle imprese e del made in Italy e' istituito il Tavolo
permanente degli incentivi, costituente una sede stabile di
confronto alla quale partecipano rappresentanti delle
amministrazioni responsabili centrali e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 e' composto dal
Ministro delle imprese e del made in Italy o suo delegato,
che lo presiede, da un membro designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e dai seguenti
Ministri o rispettivi delegati:
a) Ministro dell'economia e delle finanze;
b) Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione;
c) Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
d) Ministro per gli affari regionali e le
autonomie;
e) Ministro per le riforme istituzionali e la
semplificazione normativa;
f) Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
g) Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
h) Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari
opportunita';
i) il Ministro per le disabilita';
l) Ministro dell'universita' e della ricerca;
m) Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
n) Ministro della cultura;
o) Ministro del turismo;
p) Ministro per la protezione civile e la politica
del mare;
q) Ministro per lo sport e i giovani;
r) Ministro della salute;
s) Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
3. Il Tavolo e' convocato dal Ministero delle imprese
e del made in Italy almeno due volte l'anno e, in
particolare, successivamente alla manovra di bilancio, e,
comunque, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per il
consolidamento degli indirizzi per i Programmi degli
incentivi da adottare nell'anno in corso, ed entro il 31
luglio di ciascun anno, per l'avvio delle attivita' di
programmazione, anche finanziaria, funzionali all'adozione
dei Programmi della successiva annualita'. Il Tavolo e',
altresi', convocato in tutti gli altri casi nei quali
emerga una concreta esigenza di coordinamento e confronto,
anche su istanza delle amministrazioni interessate.
4. Nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi,
le amministrazioni centrali e regionali provvedono
congiuntamente e paritariamente a:
a) fornire informativa reciproca sugli incentivi:
1) nella fase ascendente, favorendo la sinergia e
la complementarita' ai vari livelli di governo degli
incentivi per il raggiungimento di obiettivi comuni;
2) nella fase discendente, in relazione allo
stato di attuazione, per verificare l'andamento complessivo
del sistema degli incentivi ed eventualmente individuare
proposte migliorative o nuove esigenze di sostegno. Per
tale finalita', il Tavolo opera tenendo conto della
ricognizione degli incentivi e delle evidenze ricavabili
dalla relazione prevista dall'articolo 1 della legge 7
agosto 1997, n. 266;
b) raccordare, tenendo conto anche delle risultanze
del monitoraggio di cui alla lettera a), le strategie di
politica industriale attuata attraverso gli incentivi,
definendo, in esito alle riunioni del Tavolo, accordi
programmatici che individuano gli indirizzi e le posizioni
comuni nonche' le sinergie tra le amministrazioni
partecipanti rispetto a temi oggetto di incentivazione e
rispetto a individuati incentivi.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, le
riunioni di cui al comma 3 sono preparate dal previo
svolgimento di uno o piu' tavoli tecnici di lavoro,
convocati anche per l'approfondimento di specifiche
tematiche e composti da rappresentanti delle
amministrazioni responsabili partecipanti al Tavolo
permanente degli incentivi. Il Ministero delle imprese e
del made in Italy assicura lo svolgimento degli adempimenti
strumentali, preliminari e conseguenti, alle riunioni
tecniche e del Tavolo permanente degli incentivi e ogni
altro adempimento necessario per il regolare funzionamento
dello stesso, tra cui la pubblicazione di ver bali
sintetici dei lavori.
6. Alle riunioni del Tavolo permanente degli
incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie possono
essere chiamati a partecipare, in relazione agli argomenti
da trattare, rappresentanti di amministrazioni e
associazioni di categoria comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale o soggetti interessati
ovvero esperti negli ambiti di volta in volta oggetto di
confronto.
7. Ai soggetti partecipanti al Tavolo permanente
degli incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie non
spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.».
«Art. 21 (Valutazione degli incentivi). - 1. Al fine
di assicurare un processo decisionale basato su evidenze e
di rafforzare la capacita' di programmazione,
razionalizzazione e revisione della spesa, in coerenza con
quanto previsto dall'ordinamento europeo in materia di
programmazione della politica di bilancio e delle politiche
economiche nazionali, le iniziative di sostegno pubblico
realizzate attraverso gli incentivi sono oggetto di
valutazione ex ante, avente ad oggetto anche le loro
eventuali duplicazioni o sovrapposizioni, di valutazione in
itinere e di valutazione ex post. La valutazione in itinere
ed ex post e' svolta in modo continuativo e sistematico,
secondo un programma pluriennale aggiornato periodicamente.
2. Le valutazioni sono condotte secondo modalita' che
garantiscano autonomia e indipendenza, assicurando la
pubblicita' dei risultati, anche attraverso il sistema
Incentivi Italia con tempi coerenti con la programmazione
di bilancio.
3. La selezione degli incentivi, o dell'insieme di
incentivi accomunati da legami settoriali, territoriali, o
tematici, oggetto di valutazione, tiene conto della loro
rilevanza sociale, economica o ambientale, dell'entita'
della spesa interessata, della rilevanza conoscitiva dei
risultati della valutazione e delle necessita' di
coordinamento con altre valutazioni o indagini aventi il
medesimo oggetto, anche al fine della loro
razionalizzazione. Gli incentivi non oggetto di valutazione
sono comunque oggetto di monitoraggio sulla base delle
disposizioni contenute nei bandi, secondo quanto previsto
all'articolo 20.
4. Le amministrazioni responsabili predispongono le
procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati
necessari alle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post
definendo apposite disposizioni anche nell'ambito dei bandi
e favorendo, ove possibile, l'utilizzo di appositi sistemi
informativi. Nella relazione illustrativa di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e' contenuta un'apposita sezione dedicata allo stato di
attuazione della riforma degli incentivi, anche con
riferimento agli esiti delle valutazioni ex ante, in
itinere ed ex post di cui al presente articolo nonche' alle
eventuali duplicazioni o sovrapposizioni riscontrate e agli
interventi di razionalizzazione promossi.
5. La determinazione delle eventuali risorse da
destinare alle attivita' di valutazione e' operata
nell'ambito dell'attivita' di programmazione degli
incentivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d).».
 
Art. 13 quater
Attivita' di controllo e di rendicontazione degli investimenti del
PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito
((1. Al fine di consentire la conclusione delle attivita' di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere individuati ulteriori interventi, avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020, coerenti con le finalita' e con gli obiettivi del medesimo PNRR e idonei a concorrere al raggiungimento dei relativi target. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
 
Art. 13 quinquies
Disposizioni in materia di sostegno all'attuazione dei programmi di
spesa e degli interventi del PNRR di titolarita' del Ministero
della cultura
((1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a) ((al primo periodo, dopo le parole: «Al fine di» sono inserite le seguenti: «sostenere la realizzazione dei programmi di spesa nazionali e dell'Unione europea del Ministero della cultura nell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di», le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029» e le parole: «dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024 al 2029»;))
b) ((al quinto periodo, dopo le parole: «e svolge» sono inserite le seguenti: «, con la Struttura di supporto e, limitatamente agli interventi riguardanti il sito UNESCO di cui al primo periodo, con l'Unita' "Grande Pompei",».
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Agli esperti di cui al presente comma possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del progetto».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83, recante: «Disposizioni urgenti per
la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Misure urgenti per la semplificazione delle
procedure di gara e altri interventi urgenti per la
realizzazione del Grande Progetto Pompei). - 1. Agli
affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto
Pompei, approvato dalla Commissione europea con la
Decisione n. C (2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano,
al fine di accelerare l'attuazione degli interventi
previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti
del protocollo di legalita' stipulato con la competente
prefettura-ufficio territoriale del Governo:
a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore
generale di progetto assicura che siano in ogni caso
osservate le seguenti disposizioni in materia di
affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e
forniture:
1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione
relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la
stazione appaltante intende affidare;
2) redazione, entro trenta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base
delle richieste pervenute dalle imprese interessate
all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di
qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base
del criterio della data di ricezione delle domande
presentate dalle imprese aventi titolo;
3) formulazione, da parte della stazione
appaltante, degli inviti a presentare offerte di
assegnazione dei contratti alle imprese iscritte
nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di
iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;
4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei
lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione
appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in
via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa o della media;
5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2)
dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a
presentare offerte di assegnazione dei contratti;
6) possibilita' di rivolgere a ciascuna impresa
inviti successivi al primo, solo dopo che sono state
invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui
al numero 2);
b) la soglia per il ricorso alla procedura
negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, e' elevata a 1,5 milioni
di euro; al fine di assicurare la massima trasparenza della
procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il
dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo
l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web
istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande
Progetto Pompei;
c) in deroga alla disposizione dell'articolo 48,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale
di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche
ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei
termini di legge, la prova del possesso dei requisiti
dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in
cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore
termine, non superiore a quindici giorni, a tal fine
assegnatogli dal Direttore generale di progetto il
contratto di appalto e' risolto di diritto,
l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo
48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad
aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata;
c-bis) la misura della garanzia a corredo
dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, e successive modificazioni, e' aumentata dal 2 per
cento al 5 per cento;
d) e' sempre consentita l'esecuzione di urgenza di
cui all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione
obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto
di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso
che la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga
alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la
consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula
del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di
legge;
e) il Direttore generale di progetto puo' revocare
in qualunque momento il responsabile unico del procedimento
al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di
superare difficolta' operative che siano insorte nel corso
della realizzazione degli stessi; puo' altresi' attribuire
le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai
componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;
f)
g)
h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nonche' alle disposizioni contenute nella
Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti
e' sostituita da un'attestazione di rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93,
commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della
loro conformita' alla normativa vigente, rilasciata dal
Direttore generale di progetto.
2. Il comando presso la struttura di supporto al
Direttore generale di progetto e presso l'Unita' «Grande
Pompei» nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1,
commi 2 e 5, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, non e' assoggettato al nulla osta o ad altri atti
autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.
3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato
di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di
progetto, di cui al comma 6, di un "Piano strategico" per
lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di
cui al comma 4.";
b) al quarto periodo, le parole: "svolge anche le
funzioni di "Conferenza di servizi permanente, ed", sono
soppresse;
c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai
seguenti: "L'approvazione del piano da parte del Comitato
di gestione produce gli effetti previsti dall'articolo 34
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro
adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione
o atto di assenso comunque denominato necessario per la
realizzazione degli interventi approvati.".
3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "L'Unita', su
proposta del direttore generale di progetto, approva un
piano strategico» sono sostituite dalle seguenti:
«L'Unita', sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore generale di progetto, redige un piano
strategico".
4. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7,
del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
5. Per accelerare la progettazione degli interventi
previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di
rispettare la scadenza del programma, e' costituita, presso
la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di
Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di
progettazione composta da non piu' di 20 unita' di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,
incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
la durata massima di trentasei mesi, entro il limite di
spesa di 900.000 euro annui, per la partecipazione alle
attivita' progettuali e di supporto al Grande Progetto
Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal
Direttore generale di progetto d'intesa con il
Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei,
Ercolano e Stabia.
5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire
i procedimenti amministrativi e la necessita' di garantire
l'effettivita' e l'efficacia dei controlli, anche
preventivi, il Direttore generale di progetto, in
considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto
Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6
novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei
rischi e di prevenzione della corruzione e individua un
responsabile di comprovata esperienza e professionalita',
anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui
al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul
funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-ter. Al fine di sostenere la realizzazione dei
programmi di spesa nazionali e dell'Unione europea del
Ministero della cultura nell'intero territorio nazionale,
con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano
strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, e di proseguire
nell'azione di rilancio economico-sociale e di
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni
interessati dal piano di gestione del sito UNESCO 'Aree
archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata', lo
svolgimento delle funzioni del direttore generale di
progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' dell'Unita'
"Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e
della struttura di supporto al direttore generale di
progetto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre
2029, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al
2029. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede
a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco
archeologico di Pompei. Per l'anno 2023 e' autorizzata la
spesa di 900.000 euro. Il Direttore generale di progetto,
per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli
interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonche'
per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al
medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato
di gestione, le procedure per la stipula di un apposito
contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e
dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123. Il direttore generale di progetto assume la
denominazione di 'direttore generale per il supporto
all'attuazione dei programmi e svolge, con la Struttura di
supporto e, limitatamente agli interventi riguardanti il
sito UNESCO di cui al primo periodo, con l'Unita' "Grande
Pompei", altresi' funzioni di supporto, raccordo e
monitoraggio per le attivita' finalizzate a dare attuazione
e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei
del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli
interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti
Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro
della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.
5-quater. Il contingente di cinque esperti della
struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, e' integrato da un esperto in
mobilita' e trasporti e da un esperto in tecnologie
digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri
derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di
150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal
2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse
disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei.
Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno
2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio
della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di
Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nel limite di
500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17. A
decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000
euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul
bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano
e Stabia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la
tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per accelerare la
realizzazione del grande progetto Pompei e per la
rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la
valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario
turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche'
per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta,
del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
turistico-culturale delle residenze borboniche). - 1. Al
fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela
dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia
delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di
valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande
Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la
Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del
programma straordinario e urgente di interventi
conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,
n. 75, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, un rappresentante
della realizzazione del Grande Progetto e del programma
straordinario, denominato "direttore generale di progetto",
nonche' un vice direttore generale vicario, in possesso dei
seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo
delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di
condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica
amministrazione. Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto su proposta del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita
l'indennita' complessiva per entrambe le cariche di
direttore generale e vice direttore generale vicario, non
superiore a 100.000 euro lordi annui nel rispetto
dell'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le
attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla
gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale
degli interventi ordinari e straordinari attuati
nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con
essa, il "direttore generale di progetto":
a) definisce e approva gli elaborati progettuali
degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e
valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del
"Grande Progetto Pompei";
b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento
delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori
e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla
realizzazione del "Grande Progetto Pompei", assumendo le
funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare
e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare
gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed
esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi,
attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, del supporto fornito alla progettazione e
all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa
Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e
successive modificazioni, anche con riferimento, ove
necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui
alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di
committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di altri soggetti
terzi;
c) assicura la piu' efficace gestione del servizio
di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito
archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di
gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei
relativi contratti;
d) assume direttive atte a migliorare l'efficace
conduzione del sito, definendo obiettivi e modalita' per
assicurare il rafforzamento delle competenze e del
contributo del complesso del personale della Soprintendenza
agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di
fruizione e valorizzazione del sito;
e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto
organizzativo e amministrativo alle attivita' di tutela e
di valorizzazione di competenza della Soprintendenza;
f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c)
sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto
Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre
2012, anche al fine di garantire la coerenza con le
funzioni di coordinamento istituzionale, impulso
all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti
con la politica di coesione e per i rapporti con la
Commissione Europea di detto Comitato;
f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento
sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali
aggiornamenti del crono-programma;
f-ter) collabora per assicurare la trasparenza, la
regolarita' e l'economicita' della gestione dei contratti
pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di
infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di
legalita' stipulato con la prefettura - Ufficio
territoriale del Governo".
1-bis. Costituiscono motivi di revoca della nomina
del direttore generale di progetto:
a) cause di incompatibilita' sopraggiunte;
b) conflitto di interessi inerente la gestione e la
realizzazione del progetto;
c) perdita dei requisiti necessari alla nomina.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di una apposita
struttura di supporto al direttore generale di progetto,
con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura e'
composta da un contingente di personale, anche
dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a
venti unita', proveniente dai ruoli del personale del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente
ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonche'
da cinque esperti in materia giuridica, economica,
architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il
personale di cui al periodo precedente mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio
dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti
a carico della Struttura medesima, ad esclusione del
trattamento economico fondamentale ed accessorio avente
carattere fisso e continuativo. Agli esperti di cui al
presente comma possono essere attribuite le funzioni di
responsabile unico del progetto. Con il medesimo decreto
sono ulteriormente specificati i compiti del direttore
generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al
comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata
dell'incarico. L'incarico di "direttore generale di
progetto" non determina un incremento della dotazione
organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo. Nel sito
internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri
vengono pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni:
gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico al
direttore generale di progetto e ai componenti della
apposita struttura di supporto al direttore generale di
progetto; il curriculum vitae del direttore generale di
progetto e di ogni componente della struttura di supporto
al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati,
relativi ai rapporti di consulenza e collaborazione
prestati. Nelle more dell'effettiva operativita'
dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal
presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande
Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19
dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici
di Pompei assicurano, in continuita' con l'azione finora
svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza
con le decisioni di accelerazione gia' assunte,
dell'attuazione del Grande progetto Pompei e degli
interventi in esecuzione, in corso di affidamento,
progettati e in corso di progettazione assumendo, in via
transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1
successivamente assunte dal "direttore generale di
progetto".
3. Il direttore generale di progetto e la struttura
di supporto operano nel rispetto delle competenze della
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei,
Ercolano e Stabia con la sola eccezione delle funzioni e
delle competenze indicate al comma 1.
4. Al fine di consentire il rilancio
economico-sociale e la riqualificazione ambientale e
urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione
del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e
Torre Annunziata", nonche' di potenziare l'attrattivita'
turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita' "Grande
Pompei". L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione
delle attivita' di interesse comune delle amministrazioni
pubbliche coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la
convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le
decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei
piani, dei progetti e degli interventi strumentali al
conseguimento degli obiettivi sopra indicati.
5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma
1 e' preposto all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la
rappresentanza legale. La stessa Unita' e' dotata di
autonomia amministrativa e contabile. Per lo svolgimento
delle sue funzioni, il direttore generale di progetto e'
coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al
comma 1, al quale il direttore generale di progetto puo'
altresi' delegare una o piu' funzioni amministrative e
contabili. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 2 e' prevista l'istituzione di un
Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la proposta presentata dal Direttore
generale di progetto, di cui al comma 6, di un "Piano
strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano
di gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione e'
composto, anche eventualmente attraverso propri delegati,
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente
della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di
Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali
rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti.
L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione
produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni
altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso
comunque denominato necessario per la realizzazione degli
interventi approvati. L'Unita' "Grande Pompei" assume le
decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione
e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di
cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 detta la
disciplina organizzativa e contabile dell'Unita', le
modalita' di rendicontazione delle spese, la sua durata e
la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di
dieci unita', in posizione di comando dalle amministrazioni
da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il
personale di cui al periodo precedente mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio
dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti
a carico dell'Unita' medesima, ad esclusione del
trattamento economico fondamentale ed accessorio avente
carattere fisso e continuativo. L'Unita' si avvale altresi'
della struttura di cui al comma 2.
6. L'Unita', sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore generale di progetto, redige un piano strategico,
del tutto congruente e in completo accordo col Grande
Progetto Pompei comprendente: l'analisi di fattibilita'
istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo
complesso; il crono-programma, che definisce la tempistica
di realizzazione del piano e degli interventi individuati;
la valutazione delle loro condizioni di fattibilita' con
riferimento al loro avanzamento progettuale; gli
adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di
finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il
piano prevede, in particolare, gli interventi
infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di
accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il
recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi,
prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree
industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di
rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor
consumo di territorio e della priorita' del recupero. Il
piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione e
sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e
la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato,
nonche' il coinvolgimento di cooperative sociali,
associazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o
fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e
la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano
inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del
settore turistico e culturale ai fini della valutazione
delle iniziative necessarie al rilancio dell'area in
oggetto. Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani
tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura" di
cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99. L'Unita' predispone altresi' un
accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti
pubblici e privati interessati, articolato in un piano
strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale
integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione,
nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei
settori produttivi collegati. All'accordo partecipano,
altresi', i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta,
nonche' l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata, di cui al titolo II del libro III
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159.
7. Il direttore generale di progetto, in qualita' di
legale rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a
ricevere donazioni ed erogazioni liberali, da parte di
soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi,
di manutenzione e restauro dell'area archeologica di
Pompei. Al fine di assicurarne la tracciabilita', qualsiasi
donazione o erogazione di importo superiore a 1.000 euro
deve essere effettuata tramite bonifico bancario.
8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del
presente articolo, pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e
800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si
provvede ai sensi dell'articolo 15.
9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) la soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) la soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta".
10. Fino all'adeguamento della disciplina
organizzativa degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
concernenti, rispettivamente, la soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la
soprintendenza speciale per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della
citta' di Napoli. Per rafforzare le attivita' di
accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle
soprintendenze di cui al presente articolo, sono impiegati
i giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei
servizi per la cultura di cui al progetto "Mille giovani
per la cultura" di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
11. Al fine di consentire l'istituzione di una
soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la
dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E' fatta
salva la successiva rideterminazione della predetta
dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1,
commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71.
12. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui,
a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi
dell'articolo 15.
13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, alla definizione di un apposito accordo di
valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, con la Regione Campania e gli enti locali
territorialmente competenti che intendano aderire mediante
un adeguato apporto economico, assicurando la
partecipazione di altri soggetti pubblici e privati
interessati, al fine di elaborare, in base agli indirizzi
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, un piano strategico di sviluppo del percorso
turistico-culturale integrato delle residenze borboniche,
promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il
piano prevede, in particolare, azioni e interventi di
promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e
sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato
pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali,
associazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o
fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e
la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano
prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei
settori delle attivita' e dei servizi per la cultura, di
cui al progetto "Mille giovani per la cultura" di cui
all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99. All'accordo partecipano, altresi',
l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli
e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al titolo
II del libro III del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine
di verificare la possibilita' di un proficuo utilizzo e
impiego, per la realizzazione delle finalita' perseguite
dall'accordo di valorizzazione del percorso
turistico-culturale integrato di cui al presente articolo,
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata.».
 
Art. 13 sexies
Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacita'
amministrativa del Ministero della cultura

((1. Il Ministero della cultura e' autorizzato ad avvalersi della societa' ALES - Arte lavoro e servizi Spa, anche oltre il termine del 31 dicembre 2026, previsto dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, comunque, fino al 31 dicembre 2029, per le attivita' di supporto alla rendicontazione e chiusura tecnico-amministrativa e contabile degli interventi previsti nel PNRR. Per le finalita' di cui al primo periodo, alla societa' ALES - Arte lavoro e servizi Spa e' assegnato un contributo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 1-bis (Misure urgenti per l'attuazione del PNRR
da parte del Ministero della cultura). - 1. Il Ministero
della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli
Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche,
anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, per
il triennio 2021-2023 e' autorizzato ad assumere, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nei
limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle
ordinarie procedure di mobilita', un contingente pari a
duecentosettanta unita' di personale non dirigenziale ad
elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, del comparto Funzioni
centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o
diploma di laurea, rilasciato ai sensi della legge 19
novembre 1990, n. 341, in archivistica e biblioteconomia e,
in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di
ricerca, o master universitario di secondo livello di
durata biennale in materie attinenti al patrimonio
culturale, oppure diploma di una delle scuole di alta
formazione e di studio che operano presso il Ministero
della cultura o titoli equipollenti;
b) qualunque laurea specialistica, o laurea
magistrale, o diploma di laurea rilasciato ai sensi della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in aggiunta, diploma di
specializzazione di una delle scuole di alta formazione e
di studio che operano presso la Scuola di specializzazione
in beni archivistici e librari o presso le Scuole di
archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della
cultura istituite presso gli Archivi di Stato o titoli
equipollenti, oppure dottorato di ricerca o master
universitario di secondo livello di durata biennale in beni
archivistici o equivalente.
2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al
comma 1 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza
lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica
nell'ambito della pubblica amministrazione, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di
reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di
assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle
Soprintendenze archivistiche, nonche' di consentire
l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, il
Ministero della cultura puo' autorizzare incarichi di
collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per la durata massima di ventiquattro mesi, i cui effetti
giuridici ed economici cessano comunque entro la data del
31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro
annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale
Archivi del Ministero della cultura assicura il rispetto
degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse
fasi della procedura.
4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3
sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in
possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al
comma 1.
5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di
valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della
cultura e' autorizzato a coprire, per l'anno 2021, nei
limiti di una spesa annua massima pari a euro 1.501.455,
nel rispetto della vigente dotazione organica nonche' delle
facolta' assunzionali, gia' maturate e disponibili a
legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa
vigente, le carenze di personale nei profili professionali
afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorri
mento delle proprie vigenti graduatorie regionali di
merito, gia' approvate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, relative alle
procedure selettive interne per il passaggio, rispettiva
mente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1,
assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente
collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie
regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei
profili professionali per i quali originariamente sono
state in dette le relative procedure interne.
6. Il Ministero della cultura e' autorizzato ad
avvalersi della societa' Ales Spa per l'attuazione degli
interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del
Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto la societa' Ales Spa e' qualificata di
diritto centrale di committenza. Per le finalita' di cui al
primo periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un
contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5
milioni per gli anni dal 2022 al 2026.
7. La misura massima del 15 per cento di cui
all'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, puo' essere
incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessita'
di dare attuazione al PNRR.
8. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le
parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2022».
9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, il comma 324 e' abrogato.
10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027.
11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari
ad euro 12.913.792,65, il Ministero della cultura provvede
nei limiti delle proprie facolta' assunzionali, gia'
maturate e disponibili a legislazione vigente. Agli oneri
derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 7 milioni di euro per
l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle
risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di
cui al comma 9;
b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4
milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo.».
 
Art. 13 septies
Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento della
Soprintendenza speciale per il PNRR

((1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
2. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029, fermo restando, per i relativi contratti, il limite della durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi».
3. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Agli incarichi conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 2, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e
ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR). - 1.
Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero
della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per
il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale
straordinario operativo fino al 31 dicembre 2029.
2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di
tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui
tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in
sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attivita'
istruttoria.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza
speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale
archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad
interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita
una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di
ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per
un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e
50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e, quanto a 1.550.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 20 (Disposizioni in materia di funzionamento
della Soprintendenza speciale per il PNRR). - 1. Al fine di
assicurare una piu' efficace e tempestiva attuazione degli
interventi del PNRR, all'articolo 29 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni
di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in
cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti
dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in
sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attivita'
istruttoria.".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, agli esperti
della segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4,
del decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, l'importo massimo riconoscibile per
singolo incarico e' incrementato a 80.000 euro lordi annui.
Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso come
definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei
compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito
dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi
conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' quelli previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del
2022, sono rinnovabili fino al 31 dicembre 2029 9, fermo
restando, per i relativi contratti, il limite della durata
complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29,
comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero
dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del
2022. Le previsioni di cui al terzo periodo del comma 2 si
applicano limitatamente all'attivita' svolta a partire
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, il limite
di spesa annuo previsto dall'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021 e' incrementato di ulteriori
900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022
e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e
di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le
medesime finalita', e' autorizzata l'ulteriore spesa di
euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di
incarichi ad esperti di comprovata qualificazione
professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, a supporto della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4,
quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno
2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000
per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50:
«Art. 51 (Disposizioni in materia di pubblica
amministrazione). - 1. Gli incarichi di collaborazione
autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite
di spesa di euro 10.236.500 per l'anno 2022. Per la durata
e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere
altresi' autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24,
comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di
40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa
di 1.600.000 euro per l'anno 2022.
2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, puo' essere integrata di ulteriori esperti di
comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per
un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. All'articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole
"pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021
al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal
2022 al 2026".
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a
15.836.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, quanto a
11,832 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura e, quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si
provvede ai sensi dell'articolo 58.
5. Al fine di assicurare la pronta operativita' e la
funzionalita' del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga al
termine di durata biennale previsto dall'articolo 35, comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
validita' delle graduatorie del concorso pubblico per
titoli ed esami, per il reclutamento di 13 unita' di
personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel
ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, bandito con delibera della
Commissione RIPAM 7 settembre 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 28
settembre 2018, e' prorogata di due anni.
6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta
nel senso che ciascuna delle sedi della Scuola superiore
della magistratura puo' comprendere piu' uffici anche non
ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie della Scuola.
7. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera
f-quinquies) e' aggiunta la seguente:
"f-sexies) il Consiglio superiore della
magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del
governo autonomo della magistratura ordinaria.".
8. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), dopo il
numero 1) e' inserito il seguente:
"1-bis) al Comandante del Comando operativo di
vertice interforze;";
b) all'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le
parole "Capi di stato maggiore di Forza armata" sono
inserite le seguenti: ", il Comandante del Comando
operativo di vertice interforze";
c) all'articolo 28:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "i
Capi di stato maggiore di Forza armata" sono inserite le
seguenti: ", il Comandante del Comando operativo di vertice
interforze";
2) al comma 2, dopo le parole "per i Capi di
stato maggiore di Forza armata" sono inserite le seguenti:
", per il Comandante del Comando operativo di vertice
interforze,";
d) all'articolo 29:
1) al comma 1, le parole «, posto alle dirette
dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa,» sono
soppresse e le parole "collegamento con i" sono sostituite
dalle seguenti: "coordinamento dei";
2) al comma 1-bis, dopo le parole "del Comando
operativo di vertice interforze" sono inserite le seguenti:
"dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed";
e) all'articolo 88, comma 1, le parole "e di unita'
terrestri, navali e aeree" sono sostituite dalle seguenti:
"e di unita' terrestri, navali, aeree, cibernetiche e
aero-spaziali" e le parole "preposte alla difesa del
territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime
e aeree" sono sostituite dalle seguenti: "preposte alla
difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione
marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello
spazio cibernetico in ambito militare";
f) all'articolo 92, comma 4, le parole "legge 3
agosto 2007, n. 124" sono sostituite dalle seguenti: "legge
3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelli di cui all'articolo
5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109";
g) all'articolo 168:
1) al comma 1, dopo le parole "piu' anziano in
ruolo" sono inserite le seguenti: "tra quelli che si
trovano ad almeno un anno dal limite di eta' per la
cessazione dal servizio permanente";
2) al comma 2, le parole "massima di un anno,
salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio
permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa;"
sono sostituite dalle seguenti: "di un anno, senza
possibilita' di proroga o rinnovo. Se, al termine del
mandato di un anno, non e' presente in ruolo alcun generale
di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite
di eta' per la cessazione dal servizio permanente, il Vice
comandante generale in carica e' confermato nell'incarico
sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data
di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante
generale";
3) al comma 3, le parole "piu' anziano" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1" e dopo le
parole "ordine di anzianita'" sono inserite le seguenti:
"tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di
eta' per la cessazione dal servizio permanente";
h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) e'
inserita la seguente:
"b-bis) il Comandante del Comando operativo di
vertice interforze;";
i) all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo
le parole "o di Forza armata," sono inserite le seguenti:
"il Comandante del Comando operativo di vertice
interforze,";
l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d)
e' inserita la seguente:
"d-bis) al Comandante del Comando operativo di
vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti
del personale militare dipendente;".
8-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 e'
sostituita dalla seguente:
"a) Comando unita' mobili e Comando unita'
specializzate, ciascuno retto da generale di corpo
d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
dipendenti";
b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole:
"il Comando carabinieri per la tutela forestale e il
Comando carabinieri per la tutela della biodiversita' e dei
parchi" sono sostituite dalle seguenti: "il Comando
carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il
Comando carabinieri per la tutela della biodiversita'";
c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 e'
sostituita dalla seguente:
"a) generali di divisione o di brigata: 1";
d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 e'
sostituita dalla seguente:
"a) generali di divisione o di brigata: 1";
e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 e'
sostituita dalla seguente:
"a) generali di divisione o di brigata: 1";
f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 e'
sostituita dalla seguente:
"a) presidente: non inferiore a generale di
divisione".
8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari
circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle
forze speciali delle Forze armate e della necessita' di
garantire l'immediatezza e la continuita' degli interventi
di soccorso, e' istituita la qualifica del "soccorritore
militare per le forze speciali", in possesso di titolo
conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi
di formazione, il quale puo' effettuare manovre per il
sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il
supporto di base e avanzato nella fase di gestione
pre-ospedaliera del traumatizzato.
8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro della salute, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente per le
finalita' formative, per l'accesso alla qualifica di cui al
comma 8-ter, nonche' i limiti e le modalita' di intervento
dei soccorritori militari per le forze speciali.
9. In ragione dell'evento cibernetico che ha
interessato i sistemi informatici del Ministero della
transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi,
anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e
pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei
trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di
sessanta giorni. La disposizione di cui al primo periodo
non si applica ai termini relativi ai procedimenti per
l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il
secondo trimestre 2022.
10. Ferme restando le competenze delle altre
Autorita' nazionali gia' designate, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e' designata, ai sensi
dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 833/2014 del
Consiglio, del 31 luglio 2014, quale autorita' competente a
svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli
operatori del settore, del divieto di cui all'articolo
2-septies del medesimo regolamento (UE) n. 833/2014,
introdotto dall'articolo 1, numero 1), del regolamento (UE)
2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022.
11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b),
c), d), h), i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere
dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 5-bis e 6,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - Omissis
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
Omissis.».
 
Art. 13 octies
Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione
degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 19
marzo 2015
((1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di un anno, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno, rispettivamente:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);
c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 presentano al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b), entro il 31 dicembre 2026.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi», convertito, con modifica
zioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14:
«Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'interno). - 1. All'articolo 17, comma
4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023".
2. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 15, le parole: "fino al 31
dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
dicembre 2023";
b) all'articolo 2, comma 3, le parole: "di entrata
in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "del 31 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023,
fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in
vigore";
c) all'articolo 2, comma 4, le parole: "nell'anno
2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e
2023".
3. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 8
settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, le parole: "31
dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2023".
4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "entro il 31
dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
dicembre 2023".
4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "1°
gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio
2025".
4-ter. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "di 2,5 milioni di
euro" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024";
b) al comma 3, le parole: "5 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".
4-quater. All'articolo 43-bis, comma 2, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le
parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"10 milioni di euro".
5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".
6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le
parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2023".
7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2022-2023";
b) al terzo periodo, le parole: "per l'esercizio
finanziario 2022" sono sostituite dalle seguenti: "da
utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari 2022
e 2023".
7-bis. La validita' della graduatoria del concorso
pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del
ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
30 del 16 aprile 2021, e' prorogata fino al 31 dicembre
2023.
7-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4
maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: "Per l'anno 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022 e 2023".
8. Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti
dall'attuazione del comma 7 si provvede, quanto a euro
10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
9. Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2,
lettera c), pari a 1.100.000 euro per l'anno 2023, si
provvede quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando per 500.000 euro l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno e per 500.000 euro l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa e quanto a 100.000 euro
mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito
al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del
Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive
modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute
alle nuove condizioni legate al contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate
a completare i lavori programmati entro le scadenze
previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i
termini indicati nel citato decreto del Ministro
dell'interno rispettivamente:
a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le
attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso
articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le
attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso
articolo 2, comma 2, lettere a) e b);
c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le
attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso
articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le
attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso
articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 2024" sono sostituite
dalle seguenti: ", 2024 e 2025".
9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a
euro 200.000 per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».
 
Art. 14
Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza
artificiale

1. All'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 ((e' inserito)) il seguente:
«5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), puo' provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027«»;
b) al comma 6, le parole: «Dall'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis, dall'attuazione del presente articolo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 23
settembre 2025, n. 132 recante: «Disposizioni e deleghe al
Governo in materia di intelligenza artificiale», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Deleghe al Governo in materia di
intelligenza artificiale). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le procedure di cui all'articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei
dati personali, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2024/1689.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) attribuire alle autorita' di cui all'articolo
20, nei limiti della designazione operata ai sensi del
medesimo articolo 20, tutti i poteri di vigilanza,
ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE)
2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del
regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea
attuativa del medesimo regolamento;
b) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa
quella in materia di servizi bancari, finanziari,
assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni
e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale
adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;
c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata
dalle autorita' individuate ai sensi dell'articolo 20, ove
opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse
spettanti, nell'ambito e per le finalita' specificamente
previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa
dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
d) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20
il potere di imporre le sanzioni e le altre misure
amministrative previste dall'articolo 99 del regolamento
(UE) 2024/1689 per la violazione delle norme del
regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto
dei limiti edittali e delle procedure previsti dal medesimo
articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano
l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre
misure amministrative da parte delle autorita' anzidette;
e) previsione di percorsi di alfabetizzazione e
formazione in materia di utilizzo dei sistemi di
intelligenza artificiale;
f) previsione, da parte degli ordini professionali
e delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, nonche' da parte delle forme aggregative
delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e
formazione, per i professionisti e per gli operatori dello
specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza
artificiale; previsione della possibilita' di
riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base
delle responsabilita' e dei rischi connessi all'uso dei
sistemi di intelligenza artificiale;
g) potenziamento, all'interno dei curricoli
scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle
discipline STEM, nonche' artistiche, al fine di promuovere
la scelta da parte delle studentesse e degli studenti,
anche attraverso mirate attivita' di orientamento
personalizzato, di percorsi di formazione superiore
relativi alle menzionate discipline;
h) previsione di un'apposita disciplina per
l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per
l'attivita' di polizia;
i) previsione, nei corsi universitari e delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM), nonche' nei percorsi di istruzione
tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici
superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi
profili culturali e professionali, di attivita' formative
per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche
sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con
riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come
definiti dalla disciplina europea, nonche' per la corretta
interpretazione della produzione di tali sistemi in termini
di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
l) valorizzazione delle attivita' di ricerca e di
trasferimento tecnologico in materia di intelligenza
artificiale svolte da universita', istituzioni AFAM, ITS
Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni
finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1) agevolare il coinvolgimento del sistema
dell'universita' e della ricerca nella promozione, nella
realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione
normativa in collaborazione con il mondo produttivo;
2) incentivare le attivita' di supporto e
semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema
dell'universita' e della ricerca e degli ITS Academy e le
Autorita' nazionali di cui all'articolo 20;
m) definizione dei poteri di vigilanza
dell'autorita' di vigilanza del mercato che conferiscano
all'autorita' i poteri di imporre ai fornitori e ai
potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di
effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza
preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle
prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di
intelligenza artificiale ad alto rischio;
n) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in
deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32,
comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la
definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi
del regolamento (UE) 2024/1689, nonche' del procedimento
applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o
l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma
4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109.
3. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare e
specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di
impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'interno, e sono successivamente
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta
giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono
essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla
scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega
o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta
giorni.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione di strumenti, anche cautelari,
finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti
generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza
artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive,
proporzionate e dissuasive;
b) introduzione di autonome fattispecie di reato,
punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa
adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza
per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo
professionale di sistemi di intelligenza artificiale,
quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la
vita o l'incolumita' pubblica o individuale o per la
sicurezza dello Stato;
c) precisazione dei criteri di imputazione della
responsabilita' penale delle persone fisiche e
amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a
sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del
livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da
parte dell'agente;
d) nei casi di responsabilita' civile, previsione
di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso
una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione
dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione
dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi
obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689;
e) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di
intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel
rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai
dati personali dei terzi, nonche' dei principi di
proporzionalita', non discriminazione e trasparenza;
f) modifica, a fini di coordinamento e di
razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale
e processuale vigente, in conformita' ai principi e ai
criteri enunciati nelle lettere a), b), c), d) ed e).
5-bis. Per l'adozione delle misure relative
all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e),
puo' provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di
euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN
scuola 2021 - 2027".
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis,
dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 15
Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1,
comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
1. All'articolo 5, ((comma 1)), del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2026».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in ((61,25 milioni di euro per l'anno 2026)), si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante: «Disposizioni
urgenti in materia fiscale ed economica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Differimento dell'applicazione del
contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30
dicembre 2025, n. 199). - 1. Ferma restando l'attivita' di
adeguamento dei sistemi informativi da parte dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, il contributo di cui
all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n.
199, non si applica alle spedizioni, ivi indicate, di beni
importati anteriormente alla data del 1° ottobre 2026.»
- Si riporta il testo dell'articolo 148, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
 
Art. 15 bis
Disposizioni urgenti in materia di investimenti finanziati con le
risorse delle politiche di coesione

((1. Al fine di conseguire gli obiettivi in materia di coesione territoriale previsti dal PNRR:))
a) ((l'articolo 24-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e' abrogato;))
b) ((il comma 3 dell'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' abrogato.))
((2. Le risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo restano nella disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per essere impiegate, nel rispetto dei limiti di cassa di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 178, della medesima legge n. 178 del 2020)).
((3. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a 660 milioni di euro per l'anno 2026, a 650 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»)).
((4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede)):
((a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 110 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, destinate al finanziamento di programmi e interventi complementari alla programmazione europea 2021-2027, derivanti dal cofinanziamento nazionale imputato al Programma nazionale FESR FSE+ «Capacita' per la coesione 2021-2027», approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, come modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 6561 del 12 settembre 2024, resesi disponibili per effetto dell'applicazione di un tasso di cofinanziamento inferiore al valore massimo di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022. Le risorse di cui alla presente lettera sono utilizzate nel rispetto del principio di riequilibrio territoriale previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;))
b) ((quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche in considerazione di quanto previsto dai commi 2 e 5, lettera b), del presente articolo.))
((5. All'articolo 28 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a) ((al comma 4:
1) alla lettera b-ter, il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: «b-quater) della somma complessiva di 20 milioni di euro, per l'istituzione del polo per l'industria culturale e creativa, nell'ambito del programma di interventi connesso alla designazione della citta' di Matera quale "capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026«»;))

b) ((al comma 5, le parole: «la somma di 27,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di euro 67.957.899»)).

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante:
«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 100 del 30 aprile 2022.
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 27 (Disposizioni urgenti in materia di
concessioni e di affidamenti di lavori). - 1. Per
fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonche'
dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto in
Ucraina, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164,
comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono
procedere all'aggiornamento del quadro economico o del
computo metrico del progetto esecutivo in corso di
approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del
presente decreto e in relazione al quale risultino gia'
espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia
previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il
prezzario di riferimento piu' aggiornato.
2. Il quadro economico o il computo metrico del
progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, e'
sottoposto all'approvazione del concedente ed e'
considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in
conformita' alle delibere adottate dall'autorita' di
regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In
ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento
del quadro economico o del computo metrico del progetto non
concorrono alla determinazione della remunerazione del
capitale investito netto ne' rilevano ai fini della durata
della concessione.
2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonche'
dei carburanti e dei prodotti energetici e in
considerazione della necessita' di diversificare le fonti
di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica
nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i
contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1°
gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali
all'esecuzione degli interventi di realizzazione,
efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici,
autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2002, n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova
capacita' di generazione elettrica di cui al decreto
legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti
adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di
produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza
tra le risultanze dei principali indici delle materie prime
rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto nazionale
di statistica, al momento della contabilizzazione o
dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a
quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei
relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale
adeguamento e' riconosciuto in relazione alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei
relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, nonche' a quelle eseguite o
annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le
clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga
condizioni piu' favorevoli. Dalla presente disposizione non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. (abrogato).».
- Si riporta il testo dei commi 177 e 178,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023»:
«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177
e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure
afferenti alle politiche di coesione, come definite dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi
per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione
finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le
politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei
fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma
previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), secondo principi di complementarita' e di
addizionalita';
b) con una o piu' delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto
delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea
del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia'
disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di
ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle
risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota
prevalente per gli interventi infrastrutturali;
2) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione
dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse;
c) sulla base della delibera di cui alla lettera
b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli
di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro
interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo
per la coesione", con il quale vengono individuati gli
obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la
realizzazione di specifici interventi, anche con il
concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare,
ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente
lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di
programmazione europea e nazionale, nonche' l'indicazione
delle diverse fonti di finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
4) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione, articolato per annualita', definito in
considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al
numero 2);
5) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio
dello stesso;
6) l'indicazione degli interventi gia'
finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo,
mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte
con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli
previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi
si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
d) sulla base della delibera di cui alla lettera
b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli
di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun
Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono
d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la coesione",
con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo
da perseguire attraverso la realizzazione di specifici
interventi, anche con il concorso di piu' fonti di
finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione e'
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene
con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle
Amministrazioni centrali interessate, con particolare
riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e
alla loro coerenza con gli interventi nazionali,
nell'ottica di una collaborazione interistituzionale
orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte
allocative delle regioni con le priorita' programmatiche
nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali
europei del periodo di programmazione 2021-2027. In
particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla
presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma
interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della
loro coerenza con i documenti di programmazione europea e
nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di
finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) in caso di presenza di citta' metropolitane
nel territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse
destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
4) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
5) l'entita' delle risorse del Fondo
eventualmente destinate al finanziamento della quota
regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e
provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52,
della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23,
comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233;
6) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione articolato per annualita' definito in
considerazione del cronoprogramma finanziario degli
interventi;
7) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche'
di monitoraggio dello stesso;
8) l'indicazione degli interventi gia'
finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo,
mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte
con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli
previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi
si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in
favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di
ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli
accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o
d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita'
del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si
provvede, altresi', all'assegnazione, a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti
alle iniziative e alle misure relative alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
f) a seguito della registrazione da parte degli
organi di controllo della delibera del CIPESS di
assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione
assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le
attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi
ovvero delle linee d'azione strategiche previste
nell'Accordo per la coesione, nonche' per l'attuazione
delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei
quali per gli interventi, finanziati con le risorse del
Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello
previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro
valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o
per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari
ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione
del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli
effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro
il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
avanzamento degli interventi relativi alla programmazione
2021-2027, ai fini della definizione della Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza e del
disegno di legge del bilancio di previsione;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e)
sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse
trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle
amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione,
secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi
accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime
risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre
disposizioni di legge, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della
verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli
interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un
apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non
ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un
intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui
realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la
riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento,
sentita l'amministrazione titolare dell'intervento
definanziato;
l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui
alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione
2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonche' le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in
bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che
sono gestite secondo le modalita' indicate nella medesima
lettera i).».
- Si riporta il testo del comma 750, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199:
«750. Al fine di consentire una corretta
programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole
della governance economica europea, ferme restando le
dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste
a legislazione vigente, in termini di competenza e residui,
i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a
favore della contabilita' di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, possono essere disposti, con
riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti,
entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026,
8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di
euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per
l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300
milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per
l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 14
novembre 2016, n. 220, recante: «Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo», come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti
nel cinema e nell'audiovisivo). - 1. A decorrere dall'anno
2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo» della missione «Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, e'
istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per
il cinema e l'audiovisivo».
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e'
destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle
sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonche' del
Piano per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la
digitalizzazione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29.
Il complessivo livello di finanziamento dei predetti
interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento
delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello
Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in
misura non inferiore a 660 milioni di euro per l'anno 2026,
a 650 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2028, derivanti dal
versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti
settori di attivita': distribuzione cinematografica di
video e di programmi televisivi, proiezione
cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive,
erogazione di servizi di accesso a internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e
l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla
data di entrata in vigore della presente legge relative al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla
restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori
rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da
destinare agli interventi di cui alla sezione II del
presente capo, da trasferire al programma «Interventi di
sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della
missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di
contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui
al primo periodo stabilisce i criteri e le modalita' di
attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II,
al fine del rispetto del limite di spesa.
5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento
degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del
presente capo, nonche' dagli articoli 28, 29 e 30, laddove
inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con
decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento
del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di
residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti
in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante:
«Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18:
«Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio
territoriale). - 1. Il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale cura l'applicazione del principio di
assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore
degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e
Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo
per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione
europea per i Fondi strutturali e di investimento europei
(SIE).
2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il
riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto
capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli
investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale,
che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia'
individuati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, deve essere disposto anche in conformita'
all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio
delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo
di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse
allocabili.
2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno le
amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud
e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e
delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei
programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al
comma 2. La comunicazione di cui al periodo precedente,
entro trenta giorni dalla ricezione, e' trasmessa dal
Ministro per il Sud e la coesione territoriale
all'autorita' politica delegata per il coordinamento della
politica economica e la programmazione degli investimenti
pubblici di interesse nazionale. Entro il 30 aprile 2020
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con l'autorita' politica delegata per il
coordinamento della politica economica e la programmazione
degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono
stabilite le modalita' per verificare che il riparto delle
risorse dei programmi di spesa in conto capitale
finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti
da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia'
individuati, sia effettuato in conformita' alle
disposizioni di cui al comma 2, nonche' per monitorare
l'andamento della spesa erogata.
2-ter. I contratti di programma tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i
contratti di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria
italiana Spa sono predisposti in conformita' all'obiettivo
di cui al comma 2 del presente articolo.
3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
presenta annualmente alle Camere una relazione
sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo,
con l'indicazione delle idonee misure correttive
eventualmente necessarie.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono alle relative
attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.»
- Si riporta il testo del dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in
materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42:
«Art. 4 (Fondo per lo sviluppo e la coesione). - 1.
Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la
denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e' finalizzato a dare
unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse
aree del Paese.
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi
strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
la complementarita' delle procedure di attivazione delle
relative risorse con quelle previste per i fondi
strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi
speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia
di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto
attiene al profilo temporale. La programmazione degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione
degli interventi di carattere ordinario.»
-Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28 (Misure urgenti in materia di investimenti
finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione). - 1. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «Fatto salvo
quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli
accordi per la coesione» sono sostituite dalle seguenti:
"Gli accordi per la coesione" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", previa verifica degli equilibri di
finanza pubblica in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge 30 dicembre
2025, n. 199";
2) il terzo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le
parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 20 per cento».
2. Il Fondo di cui all'articolo 178 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 200 milioni
di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del
bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto
residui nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27,
comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
2-bis. Sono ammissibili a finanziamento a valere
sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, anche gli
investimenti realizzati nei territori dei comuni che, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono compresi nell'ambito di competenza
del Consorzio industriale del Lazio o del Consorzio per lo
sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del
Tesino (Piceno Consind), anche qualora non inclusi nelle
aree di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n.
646. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2025, gli investimenti
effettuati nei territori di cui al primo periodo del
presente comma e non riconducibili ad alcuno degli ambiti
territoriali indicati nel citato articolo 3 sono imputati,
in base al criterio di prossimita' territoriale, ai
pertinenti stanziamenti di cui alle lettere a), numeri da
1) a 5), e b) del comma 1 del medesimo articolo 3.
3. Al fine di concorrere agli obiettivi di
prevenzione del rischio sismico nei comuni intermedi,
periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura
delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027,
e' stanziata la somma di 90 milioni di euro, a valere sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10
milioni di euro per l'annualita' 2026 e di 80 milioni di
euro per l'annualita' 2027, da destinare al finanziamento
di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di
detti comuni, tenuto conto della relativa classificazione
sismica. I criteri di selezione degli interventi
ammissibili, le modalita' di erogazione delle risorse,
nonche' quelle di rendicontazione restano definiti
dall'avviso pubblico per la selezione di interventi di
prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici
pubblici nonche' sulle opere d'arte stradali nei territori
delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento, adottato
dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le
politiche di coesione e per il sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026.
3-bis. Al fine di concorrere alla realizzazione di
attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse
pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, e'
riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 in favore
dell'Istituto italiano per gli studi storici e
dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi
sede in Napoli. Il contributo di cui al primo periodo e'
ripartito in pari misura tra i predetti istituti. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 958, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e'
incrementata di euro 600.000 per l'anno 2028 e di euro
500.000 per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
4. Al fine di concorrere agli obiettivi di
valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni
criminali e di realizzazione di infrastrutture di recupero
ambientale e di mobilita' sostenibili nei territori del
Mezzogiorno d'Italia nonche' agli obiettivi di
riqualificazione e di valorizzazione degli spazi e degli
edifici pubblici, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di
coesione, e' disposta a valere sulle risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, l'assegnazione:
a) della somma complessiva di 8,5 milioni di euro
per il completamento dell'investimento relativo al
complesso denominato «La Balzana» situato nel comune di
Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito
del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati
esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019;
b) della somma complessiva di 7,2 milioni di euro,
per la realizzazione di infrastrutture di recupero
ambientale e di mobilita' sostenibile nel comune di Statte,
in provincia di Taranto;
b-bis) della somma complessiva di 4,9 milioni di
euro, per il completamento dell'investimento relativo al
Polo scolastico Alta Val Trebbia nel comune di Bobbio, in
provincia di Piacenza;
b-ter) della somma complessiva di 7 milioni di
euro, per la realizzazione di interventi di valorizzazione
e di riqualificazione dell'area dell'ex base militare
dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO)
situata nel comune di Affi, in provincia di Verona;
b-quater) della somma complessiva di 20 milioni di
euro, per l'istituzione del polo per l'industria culturale
e creativa, nell'ambito del programma di interventi
connesso alla designazione della citta' di Matera quale
"capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026".".
5. E' revocata la somma di euro 67.957.899 delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011
assegnate al Programma operativo complementare al Programma
operativo nazionale «Governance e capacita' istituzionale
2014-2020», di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10
agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del
16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla
delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, gia'
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, commi 179 e
179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a
quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e non
impegnate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente
della dotazione finanziaria del citato Programma operativo
complementare.
5-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 7
maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «per il
perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1»
sono soppresse.».
 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.