| Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2026 (vai al sommario) |
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 107 |
| Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2026), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2026, n. 152 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1) recante: «Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonche' ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali ((1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni)): a) ((all'articolo 9-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:)) «2-bis. ((Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, compreso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilita' per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi compreso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilita' delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, al fine di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parita' di trattamento»)); b) ((dopo l'articolo 9-ter e' inserito il seguente:)) «Art. 9-quater (Condizioni non discriminatorie di accesso al materiale rotabile). - ((1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile il materiale rotabile di proprieta' dello Stato all'operatore entrante selezionato in base alla procedura di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie».)) 1-bis. ((All'articolo 1, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo le parole: «promozione del trasporto multimodale,» sono inserite le seguenti: «specificamente calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, nonche'».)) 2. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, relativo alla proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: « 3 agosto 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 agosto 2028 » e le parole: « 10 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2028 ». 2-bis. ((Al fine di consentire la realizzazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nell'ambito del territorio comunale, e' assegnato al comune di Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 800.000 euro per l'anno 2027, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2027. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) 2-ter. ((Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) 2-quater. ((All'articolo 1, comma 474, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «ANAS Spa» sono inserite le seguenti: «, di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle regioni».)) 2-quinquies. ((Al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:)) a) ((all'allegato 2-bis sono aggiunte, infine, le seguenti voci: «Lombardia - S.S. 42 "del Tonale e della Mendola" - Estensione della variante nei territori dei comuni di Casazza e Spinone al Lago, in continuita' funzionale e progettuale con il progetto di fattibilita' tecnico-economica relativo ai lotti 1 e 2 nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico, mediante ipotesi di articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3- Comune di Casazza, tratto Entratico-Casazza; Lotto 4- Comune di Spinone al Lago, tratto Casazza-Spinone al Lago. Lombardia- S.S. 469 "Sebina Occidentale" - Realizzazione della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico, nell'ambito del completamento della riqualificazione della Sebina Occidentale. Lombardia- S.S. 671 "della Val Seriana" - Realizzazione variante all'abitato di Ponte Nossa nell'ambito del completamento della gestione ed efficientamento del traffico urbano»;)) b) ((all'allegato 4 e' aggiunta, in fine, la seguente voce: «Lombardia- Linea Milano-Venezia. Tratta Pioltello-Treviglio. Scavalco PM-Bivio Adda- J84J23000100008».)) 3. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione e' autorizzata la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede: a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 3-bis. ((All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «entro il 30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2026 ».)) 3-ter. ((Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti privati, di un impianto raccordato strumentale alla connessione ferroviaria del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti e del relativo binario di allaccio alla rete ferroviaria nazionale, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti territoriali interessati in ordine alla localizzazione dell'opera ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilita' e indifferibilita' delle opere nonche' l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 3-quater. L'impianto raccordato, il binario di allaccio e le ulteriori opere realizzate restano di proprieta' del soggetto privato di cui al comma 3-ter. Gli oneri relativi alla progettazione delle opere, all'acquisizione delle aree, alle procedure espropriative nonche' alla realizzazione, alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime e ogni altro onere connesso alla realizzazione e all'utilizzo dell'infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto privato di cui al medesimo comma)) 3-ter.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022 n. 118 recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», come modificato dalla presente legge: «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity). - 1. Ai servizi ferroviari intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo, debitamente motivata in conformita' al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e' soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti in house di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia, entro il 31 dicembre 2026, la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio possono essere suddivisi in uno o piu' lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti. 2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, compreso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilita' per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi compreso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilita' delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione al meno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, al fine di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parita' di trattamento.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 recante: «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)», come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - Omissis. 7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' all'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con durata almeno decennale, denominato Documento strategico pluriennale della mobilita' (DSPM). Il DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilita' di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale e contiene: a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilita' di passeggeri e merci per ferrovia; b) le attivita' per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete; c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilita' ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici; d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilita' ferroviaria, con particolare riferimento a: 1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza a specifici obblighi di legge; 2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacita' e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; 3) interventi prioritari sulle direttrici, nonche' interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; 4) attivita' relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorita' strategica; 5) individuazione delle priorita' strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; 6) localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformita' agli obiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilita' ambientale e sociale e all'accessibilita' per le persone con disabilita'; h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle priorita' di investimento per la promozione del trasporto multimodale, specificamente calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, nonche' anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, come modificato dalla presente legge: «Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali). - Omissis 4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la proroga, fino al 3 agosto 2028, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, nonche' la proroga, fino al 10 dicembre 2028, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.». - Si riporta il testo del comma 474, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», come modificato dalla presente legge: «474. Il Commissario straordinario di cui al comma 473, entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione, nella soluzione economicamente piu' vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attivita' affidate, puo' avvalersi della societa' ANAS Spa, di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle regioni e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo degli allegati 2-bis e 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, come modificato dalla presente legge: «Allegato 2-bis (Articolo 4, comma 2-bis) Elenco delle opere per cui e' disposta la nomina dell'Amministratore delegato della societa' ANAS S.p.A. quale commissario straordinario.
Parte di provvedimento in formato grafico
.». «Allegato 4 (articolo 5, comma 3) Elenco delle opere per cui e' disposta la nomina dell'Amministratore delegato della societa' RFI S.p.A. quale commissario straordinario.
Parte di provvedimento in formato grafico
.». - Si riporta l'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica»: «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi' individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio. 2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione amministrativa. 3. Gli uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2, nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009. 5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.». - Si riporta il testo del comma 392, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: «392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). - Omissis 4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata della documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonche' il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro il 31 ottobre 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.». - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»: «Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumita' pubblica, il suddetto termine e' fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea; d) la data della eventuale riunione in modalita' telematica di cui al comma 6, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi', ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumita' pubblica. 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilita' dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito. 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita' di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, avverso la quale puo' essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente puo' comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi trenta giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata nei successivi trenta giorni 2.». |
| | Art. 1 bis Sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti di lavori pubblici
((1. Per fronteggiare le difficolta' di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.)) 2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»: «Art. 125 (Anticipazione, modalita' e termini di pagamento del corrispettivo). - 1. Sul valore del contratto di appalto e' calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara puo' essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, e' corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo e' corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attivita'. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo e' calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita' contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia e' rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalita' previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia e' gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. 3. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilita', e' adottato con le modalita' e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. In caso di difformita' tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP. 5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarita' contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento puo' costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45. L'esecutore puo' emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non e' subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. 6. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicita' o continuita', che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5. 7. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformita' negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento e' effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo. 8. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 9. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori. 10. Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, assicurano la riconducibilita' delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilita' con i sistemi centrali di contabilita' pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». |
| | Art. 2 Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare
1. La realizzazione delle attivita' di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare e' affidata alla societa' Sogin S.p.A. 2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e' autorizzato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione da parte della societa' Sogin S.p.A. del relativo piano delle attivita' comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa. 3. ((All'attuazione)) del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 22, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»: «22. Per le finalita' di cui al comma 20 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 recante: «Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici»: «Art. 1 (Oneri generali del sistema elettrico). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da: a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare, alle attivita' derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunita' europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009 ed alle attivita' connesse e conseguenti; b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico; c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996; d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.». |
| | Art. 2 bis Disposizioni urgenti per il rimpatrio delle materie nucleari fissili del convertitore «Enriched URAnium COnverter Source - EURACOS» detenuto dall'universita' degli studi di Pavia ((1. La realizzazione delle attivita' finalizzate al rimpatrio negli Stati Uniti d'America delle materie nucleari fissili speciali del convertitore «Enriched URAnium COnverter Source - EURACOS», detenuto dall'universita' degli studi di Pavia e depositato presso il Laboratorio energia nucleare applicata, e' affidata alla societa' Sogin S.p.A. 2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, per quanto di competenza dello Stato italiano, e' autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'universita' e della ricerca e acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, previa presentazione, da parte della societa' Sogin S.p.A., di un apposito piano attuativo e dei relativi impegni finanziari. 3. Allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari, di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.))
Riferimenti normativi
- Per il testo del comma 22 della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 2. - Per il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 2. |
| | Art. 3
Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica
1. In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'intervento ((relativo all'impianto per la produzione di preridotto - direct reduced iron, di cui all'articolo 1, comma 1))-quater, ((periodi dal sesto al decimo, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5)), le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per finalita' di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ((convertito, con modificazioni)), dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quadro della ((normativa dell'Unione europea)) in materia di aiuti di Stato e fermi ((restando)) gli effetti gia' scontati sui saldi di finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 recante: «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»: «Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - (Omissis) 1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e' autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu' soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al primo periodo. La societa' costituita ai sensi del primo periodo del presente comma e' individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo e' gestito dalla societa' costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della societa' di cui al primo periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformita' al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti disposizioni di settore. In alternativa a quanto previsto dal nono periodo, la societa' costituita ai sensi del primo periodo puo' procedere alla realizzazione e alla gestione dell'impianto mediante selezione di socio privato ai sensi dell'articolo 17 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56: «Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non piu' finanziati con le risorse del PNRR, nonche' in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR). - (Omissis) 5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non piu' finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, e' destinata: a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento "Servizi digitali e esperienza dei cittadini"; b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento "Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecitta'"; c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate", alla cui realizzazione si provvede con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5; d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento "Piani urbani integrati - progetti generali"; e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Aree Interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunita'"; f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa). - 1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a: a) individuare le attivita', le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione; b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato; c) stabilire le modalita' di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato; d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza; e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali. 2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo. 4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo. 6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005. 7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia. 7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.». |
| | Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico
1. Al fine di consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilita' ambientale e dell'innovazione digitale, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2026». 1-bis. ((Ai fini del mantenimento degli obiettivi conseguiti e gia' rendicontati all'Unione europea nell'ambito della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, Investimento 4.2.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e nel limite delle risorse assegnate al medesimo investimento, il Ministero del turismo e' autorizzato a svolgere gli adempimenti istruttori necessari per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie anche successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.)) 1-ter. ((E' autorizzata la spesa complessiva di 2,5 milioni di euro, in ragione di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, per la concessione di un contributo al comune di Tropea finalizzato alla realizzazione di un ascensore destinato al collegamento tra il centro storico e il lungomare, anche al fine di sostenere la valorizzazione turistica delle aree interessate, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2028. In caso di revoca ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo). - 1. Per l'attuazione della linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo", Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilita' ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 agosto 2026, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4. 2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprieta' delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attivita' imprenditoriale. 3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e' concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, e' prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato. 5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19", di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. 6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo, in conformita' alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004. 7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonche' l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali. 8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate dalla societa' SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilita' di risorse a legislazione vigente. 9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 9-bis. Al fine di rendere piu' efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitivita' delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale limite massimo e' ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".». |
| | Art. 5 Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici
1. Al fine di garantire, in condizioni di contingente criticita' del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti, nonche' la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche, per gli impianti che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito Commissario straordinario di Governo, scelto tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza nel coordinamento di amministrazioni pubbliche e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi o di situazioni emergenziali ovvero tra professori universitari o esperti di comprovata e qualificata esperienza nel settore energetico e nella progettazione, realizzazione o gestione di infrastrutture strategiche. Il Commissario straordinario ha la facolta' di avvalersi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ogni altra amministrazione centrale e territoriale competente, nonche' di societa' a controllo pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'incarico del Commissario straordinario e' di durata pari a nove mesi dalla data di efficacia del decreto di nomina. 2. Dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuita', in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo agli impianti di cui al comma 1, gia' avviato alla medesima data. I procedimenti oggetto di subentro ai sensi del primo periodo confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni dalla data di subentro. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma, il Commissario straordinario rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, degli atti di assenso di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonche' di ogni altro parere, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, necessario, ivi comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ((e le autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis della medesima parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006)). Restano fermi i pareri, i nulla osta o gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente gia' rilasciati alla data di subentro ai sensi del primo periodo, fatti salvi i poteri di revoca, annullamento d'ufficio o riesame nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario opera con i poteri e secondo le modalita' di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, anche in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. Si applica l'articolo 5, commi 1, primo periodo, 4, 9, 10, 11, 11-bis, 12 e 13, del decreto-legge n. 50 del 2022. Fermo ((restando)) il rispetto del termine di durata massima del procedimento unico ai sensi del secondo periodo del presente comma, per le valutazioni ambientali relative agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. Ciascuna amministrazione interessata dal subentro di cui al comma 2 trasmette al Commissario straordinario, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla richiesta, ogni documentazione relativa ai procedimenti di competenza e assicura ogni forma di collaborazione necessaria al tempestivo esercizio delle funzioni commissariali.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'all'articolo 9 del citato decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32: «Art. 9 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali). - 1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'espletamento delle attivita' di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino provvede, con le modalita' e con i poteri di cui ai commi 590 e 591 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, anche alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Citta' della salute e della scienza di Novara. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata e le funzioni del Commissario straordinario di cui al comma 1 relativamente ad entrambi gli incarichi. 3. Le spese per il compenso da riconoscere al Commissario straordinario di cui al comma 1 sono a carico della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio. 4. Per il compenso da riconoscere al Commissario alla ricostruzione post-calamita' di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025, e' autorizzata la spesa di 59.715 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 59.715 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5. Allo scopo di assicurare la continuita' degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, e' prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, ((n. 151, e dal)) decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. 5-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi del bitume e dei materiali energetici, fino al 31 dicembre 2026, in relazione a interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione di infrastrutture stradali, le stazioni appaltanti adottano misure volte ad assicurare, per il medesimo scopo, l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ivi incluso il fresato d'asfalto, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il materiale di cui al primo periodo puo' essere trasportato, in qualita' di materiale tolto d'opera senza ulteriori trasformazioni, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure essere reimpiegato, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il reimpiego ai sensi del secondo periodo e' subordinato alla preventiva verifica, da parte del produttore, delle caratteristiche del materiale e della conformita' ambientale dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto. 5-ter. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2027"; b) all'articolo 9-bis, comma 1-ter, primo periodo, le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2027". 5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5-quinquies. Al fine di garantire il completamento dei lavori di fase A della Diga foranea di Genova, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028 per l'esecuzione delle opere necessarie al consolidamento dei fondali e delle attivita' previste dalla variante di progetto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.». - Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159: «Art. 46 (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico- operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare. 3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di' rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50: «Art. 5 (Disposizioni per la realizzazione di nuova capacita' di rigassificazione). - 1. In considerazione della necessita' di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all'incremento della capacita' di rigassificazione nazionale mediante unita' galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. Per la realizzazione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, nonche' per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ferma restando l'intesa con la regione interessata, e' rilasciata dal Commissario di cui al comma 1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5. 3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui si trovano impianti di rigassificazione non piu' funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell'area denominata "Zona falcata" di Messina, e' stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. All'assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con la quale e' individuato altresi' il soggetto attuatore degli interventi di cui al presente comma. 4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1, terzo periodo, e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L'autorizzazione include altresi' l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilita' dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilita' dell'opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonche' la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove necessario, la concessione demaniale, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonche' di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. 5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, della soluzione tecnica per il collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione ovvero dell'entrata in esercizio dell'impianto nonche' della descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas. 6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione. 7. Qualora l'ubicazione individuata per l'installazione delle unita' galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo e' destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unita' di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo e' destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalita' di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo e' affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente. 9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle attivita' necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto. 10. In ogni caso, in considerazione della necessita' di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1, nell'ambito delle relative procedure di affidamento: a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016; d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonche' alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessita' dell'appalto da affidare; e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non puo' superare sette giorni; g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a cinque giorni. In ogni caso, e' esclusa la possibilita' di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta; h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non puo' essere superiore a sette giorni. 11. Per le medesime finalita' di cui al comma 10, e' possibile altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti per le procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. 11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi 9, 10 e 11 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale e' svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere di rigassificazione». Il Commissario di cui al comma 1 verifica l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio. 13-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, costituiscono interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate all'incremento della capacita' di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purche' non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto. 14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5, ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio, a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria, anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative. 14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unita' galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unita' galleggianti medesime.». - Si riporta l'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante: «Norme in materia ambientale»: «Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA). - 1. L'autorita' competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo. 2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2- bis, il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA e' proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati e' rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis. 2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni. 2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto. Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo. 2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non e' subordinata alla conclusione delle attivita' di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione. 4. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad eventuali malfunzionamenti; a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto; b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi; c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali. 5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di VIA originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorita' competente procede all'archiviazione. 6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web. 7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA. 7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali relativi alle attivita' di cui ai punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda l'intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata dal proponente nell'istanza medesima, l'autorita' competente esprime un unico giudizio di compatibilita' ambientale esteso a tutte le fasi. A tale fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero ciclo di vita dell'opera puo' essere redatto utilizzando, in caso di indisponibilita' dei dati perche' acquisibili solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero modellazioni. Il provvedimento di compatibilita' ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero delle modellazioni contenute nello studio di impatto ambientale; in caso di incoerenza, l'autorita' competente valuta eventuali azioni correttive.». - Si riporta il testo dell'all'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»: «Art. 46 (Restituzione per equivalente). - 1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, puo' avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita' istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali. 2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia stato venduto. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico: a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto; b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.». |
| | Art. 6 Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica
1. Al fine di ((sostenere)) le attivita' di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa. 2. ((Al fine di sostenere le attivita' agricole durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per il medesimo periodo di cui al comma 1 del presente articolo)), il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, e' riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attivita' lavorativa pari alla meta' dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito ((di almeno 181 giornate)) di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma e' concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed e' erogato direttamente dall'Istituto medesimo. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 10, 12 e 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»: «Art. 10 (Campo di applicazione). - 1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivita' lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprieta' pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l'attivita' di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.». «Art. 12 (Durata). - 1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. 2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda puo' essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa. 3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu' periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o). 5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unita' produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale. 6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.». «Art. 13 (Contribuzione). - Omissis. 3. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria e' stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5. Il contributo addizionale non e' dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.». - Si riporta l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»: «Art. 8. - Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e' corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno. Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica. Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al primo comma e' riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.». - Si riporta l'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»: «Art. 14. - Il trattamento sostitutivo della retribuzione e' corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente. Per ciascuno dei membri suindicati puo' essere nominato un supplente. Nella Regione siciliana le commissioni previste nel presente articolo sono integrate con un rappresentante della Regione stessa.». - Si riporta l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'; b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Omissis.». |
| | Art. 7 Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della societa' di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 1. Tenuto conto delle competenze maturate nell'attuazione di programmi complessi, la societa' ((«Giubileo 2025»)), costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prosegue, fermo restando quanto previsto dal comma 2 ((del presente articolo)), le proprie attivita' quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonche' struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle societa' a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonche' per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale. Ai fini di quanto previsto dal presente comma sono adeguati i decreti attuativi delle disposizioni richiamate al suddetto comma e lo statuto della societa' di cui al primo periodo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, la societa' ((«Giubileo 2025»)) destina, per il triennio 2026-2028, alle proprie esigenze di funzionamento una quota complessiva pari a 14 milioni di euro delle risorse disponibili iscritte nel proprio bilancio. Alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 427, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: «427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025 », che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la societa' "Giubileo 2025" puo' agire in qualita' di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla societa' "Giubileo 2025" non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le societa' direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella societa' "Giubileo 2025", anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente. In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la societa' "Giubileo 2025" puo' sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita' di centrale di committenza. la selezione degli operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non e' intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In relazione alle attivita' affidate ad ANAS S.p.a., la societa' "Giubileo 2025" e' autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilita' analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)). - Omissis. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007: «511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.». |
| | Art. 7 bis Progettazione e autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna 1. ((Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e' autorizzato, in via straordinaria e urgente, a procedere, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale, alla progettazione e all'autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna attraverso il prolungamento della galleria di gronda a servizio della diga di Ridracoli fino al fiume Rabbi e attraverso la rifunzionalizzazione della capacita' di invaso del lago di Quarto, al fine di mitigare i gravi effetti dei cambiamenti climatici sul livello di servizio dell'approvvigionamento idropotabile. Gli interventi di cui al presente articolo rivestono carattere emergenziale e di rilevanza strategica per la sicurezza idrica del territorio. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario stipula con l'ente di governo dell'ambito competente e con il gestore unico delle fonti idropotabili della Romagna un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il coordinamento delle modalita' di attuazione delle opere finanziate, approvate dal consiglio d'ambito nel programma degli interventi del piano operativo degli interventi (POI) 2024-2029 e riconosciute ai sensi del metodo tariffario idrico vigente e nei limiti delle risorse ivi previste.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39: «Art. 3 (Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica). - 1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita' idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, e' nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica, di seguito «Commissario». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2027. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorita' di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario puo' essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera, anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. 3. Il Commissario, inoltre: a) acquisisce i dati relativi allo stato di severita' idrica su scala nazionale; b) c) d) e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4; f) g) h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia. h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo; h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter. h-quater) coordina l'attivita' delle Autorita' di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalita' di cui al comma 3-bis dell'articolo 1; h-quinquies) promuove e coordina l'elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsita' idrica; h-sexies) coadiuva gli enti istituzionalmente competenti nell'attivita' di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni 4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle regioni o dell'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi. 5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario puo' adottare in via d'urgenza i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsita' idrica, ad esclusione delle attivita' di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni su cui il provvedimento incide nonche' alle Autorita' di bacino distrettuali territorialmente competenti. Il Commissario puo' operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo. 6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unita', di cui due unita' di personale dirigenziale di livello non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dieci unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al presente comma puo' avvalersi altresi' fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso e' definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonche' del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresi', fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023. 7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, e' autorizzato all'apertura di una contabilita' speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformita' con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa e' disciplinato da convenzione, senza oneri per il Commissario.». - Si riporta il testo dell'all'articolo 15 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.». |
| | Art. 7 ter Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo policlinico universitario Umberto I di Roma
1. ((All'articolo 3-quater del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:)) «1-bis. ((Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, e' funzionale alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana a carattere strategico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente pro tempore della regione Lazio e' nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonche' per la realizzazione del nuovo "Policlinico Umberto I". Il Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli interventi di cui al primo periodo del presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030.)) 1-ter. ((Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario puo' provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il Commissario straordinario invia ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute una relazione sulle attivita' commissariali e sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in corso di realizzazione.)) 1-quater. ((Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e all'approvazione dei progetti nonche' alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis sono adottati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e alle attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal Commissario straordinario, all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumita'. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-quinquies della citata legge n. 241 del 1990, per il caso di determinazione positiva della conferenza, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.)) 1-quinquies. ((Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati. L'autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, per la costituzione volontaria o coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennita', e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, producendo altresi' gli effetti di cui all'articolo 38, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.)) 1-sexies. ((Fermo restando quanto previsto dai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, per le procedure di gara relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis si applicano le seguenti disposizioni)): a) ((e' autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;)) b) ((e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei casi di mancata stipulazione ovvero di accertamento dell'assenza dei requisiti;)) c) ((e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.)) 1-septies. ((Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture della regione Lazio. Il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi di esperti, operanti a titolo gratuito, nominati per la durata dell'incarico commissariale, nel numero massimo di cinque unita'. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3-quater del citato decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, come modificato dalla presente legge: «Art. 3-quater (Disposizioni in materia di edilizia sanitaria). - 1. Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualita' dei presidi sanitari, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la porzione del compendio immobiliare denominato "Policlinico Umberto I", di proprieta' dello Stato, sito in Roma, individuata nell'allegato n. 01 annesso al presente decreto, e' trasferita in proprieta' alla regione Lazio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e assicurando le attivita' dell'azienda ospedaliera universitaria. A decorrere dalla medesima data, l'immobile denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini", di proprieta' della regione Lazio, sito in Roma, individuato nell'allegato n. 02 annesso al presente decreto, e' trasferito in proprieta' allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'attuazione del presente comma provvedono l'Agenzia del demanio e la regione Lazio secondo i rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in consistenza dei predetti cespiti. «1-bis. Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, e' funzionale alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana a carattere strategico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente pro tempore della regione Lazio e' nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonche' per la realizzazione del nuovo "Policlinico Umberto I". Il Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli interventi di cui al primo periodo del presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030. 1-ter. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario puo' provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il Commissario straordinario invia ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute una relazione sulle attivita' commissariali e sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in corso di realizzazione. 1-quater. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e all'approvazione dei progetti nonche' alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis sono adottati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e alle attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal Commissario straordinario, all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumita'. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-quinquies della citata legge n. 241 del 1990, per il caso di determinazione positiva della conferenza, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. 1-quinquies. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati. L'autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, per la costituzione volontaria o coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennita', e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, producendo altresi' gli effetti di cui all'articolo 38, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 1-sexies. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, per le procedure di gara relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis si applicano le seguenti disposizioni: a) e' autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura; b) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei casi di mancata stipulazione ovvero di accertamento dell'assenza dei requisiti; c) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 1-septies. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture della regione Lazio. Il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi di esperti, operanti a titolo gratuito, nominati per la durata dell'incarico commissariale, nel numero massimo di cinque unita'. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di successiva cessione a qualsiasi titolo dei beni di cui al medesimo comma, qualora il valore di cessione o di scambio risulti maggiore del valore individuato ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 1, come aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore: a) e' riversato integralmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, se la cessione avviene in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; b) per una quota pari al 30 per cento e' riversato al Fondo di cui alla lettera a) e per la restante parte e' destinato a investimenti in materia sanitaria da realizzare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se la cessione avviene in favore di un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini" restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla cantierizzazione degli interventi funzionali alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2030. Alle medesime condizioni, la regione Lazio continua a percepire gli importi corrispondenti ai canoni relativi ai contratti di locazione con le amministrazioni statali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione di cui al primo periodo ne' si sia proceduto alla cessione del bene di cui al presente comma, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del demanio nel limite di 2 milioni di euro annui. 4. La regione Lazio completa entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini", individuata nell'allegato n. 03 annesso al presente decreto, sostenendo i relativi oneri. 5. Le operazioni di trasferimento previste dal presente articolo sono esenti da oneri fiscali. 6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. All'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla voce: "Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio" sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla prima colonna ("finalita'"), le parole: "del sistema dell'emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "dell'offerta sanitaria e sociosanitaria residenziale"; b) alla seconda colonna ("Ministero"), la parola: "MEF" e' sostituita dalla seguente: "SALUTE". 8. Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla finalita' di cui al comma 7. 9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede: a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». |
| | Art. 8
Sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilita' pubblica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, adottano, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12 ((del presente decreto)), entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9 ((del presente decreto)), per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione. 2. Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e' definito un regime di contabilita' economico-patrimoniale semplificato, in coerenza con il quadro di principi e regole del sistema contabile ((economico-patrimoniale)) di cui all'articolo 9 ((del presente decreto)). Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il regime contabile semplificato di cui al primo periodo, i tempi di adozione dello stesso e le modalita' attuative del presente comma. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai ((regolamenti dell'Unione europea)) e dall'ordinamento nazionale. 3. ((Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale si adeguano ai principi di cui al presente capo con le modalita' e nei tempi da essi definiti nell'ambito dell'autonomia loro costituzionalmente riconosciuta)). 4. Le amministrazioni che gia' adottano la sola contabilita' ((economico-patrimoniale)) anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile ((economico-patrimoniale)) unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale e' data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneita' dell'intero comparto di riferimento. 4-bis. ((Ai fini dell'attuazione del presente articolo e degli articoli da 9 a 12, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e' istituito un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato «Servizio centrale per la contabilita' accrual», con compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio accrual e coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del PNRR. Il Servizio e' responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto principio nonche' di specifiche attivita' progettuali in materia di finanza pubblica. Il Servizio e' coordinato dal dirigente di livello generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed e' articolato in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, con corrispondente riduzione di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate al predetto Dipartimento per le verifiche amministrativo-contabili extragerarchiche, di cui tre per le verifiche di normale complessita' e una per le verifiche di particolare complessita' e rilevanza. Al fine di garantire l'immediato funzionamento del Servizio, nelle more dell'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli incarichi dirigenziali del Servizio medesimo possono essere conferiti prima dell'adozione del citato regolamento purche' siano conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e siano coerenti con le disposizioni del presente comma. Per le finalita' di cui al quarto periodo, il direttore generale del Servizio puo' avvalersi del supporto del Servizio studi dipartimentale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143: «Art. 10 (Disposizioni in materia di societa' a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR). - 1. All'articolo 26 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Alle societa' emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtu' della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuita'.». 1-bis. All'articolo 4, comma 9-quater, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «e dei prodotti lattiero-caseari» sono sostituite dalle seguenti: ", dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli". 2. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-quater e' abrogato; b) al comma 2-quinquies le parole: "2-bis, 2-ter e 2-quater" sono sostituite dalle seguenti: "2-bis e 2-ter". 3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate: a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali; b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca; c) le regioni e le province autonome; d) le province e le citta' metropolitane; e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024; f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale; g) le universita' e gli istituti di istruzione universitaria pubblici; h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali; i) le autorita' di sistema portuale; l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza; m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4. 4. Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le societa', nonche' gli enti di cui al comma 3, lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unita' e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilita' finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilita' economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresi', esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonche' le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresi' esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. 5. Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo e' pubblicato nella sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR. 6. Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalita' indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno. 7. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalita' di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti. 8. Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1- 108. 9. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone. 10. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle societa', sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione e' erogato esclusivamente in modalita' telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5. 11. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico-contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonche' alle modalita' di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalita' di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato. 12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 12-bis. Allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico e per le finalita' di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalita' per avviare processi di interoperabilita' con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche', sentito il Ministero dell'interno, dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 12-ter. All'articolo 8, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "con risorse europee" sono inserite le seguenti: "e per gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova governance europea". 13. In considerazione del fatto che la concessionaria Societa' Autostrade Alto Adriatico S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2008, n. 3702, provvede alla copertura economica e finanziaria dei lavori di competenza del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, garantendo altresi' al medesimo Commissario il necessario supporto tecnico-operativo-logistico per la progettazione e la realizzazione di tali lavori, non si applicano alla suddetta Societa', sino alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, le seguenti disposizioni nonche' gli eventuali ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari che dovessero comunque disciplinare le medesime materie: a) articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) articolo 5, commi 2, 3 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; d) articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 13-bis. All'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: «concessionari di pubblici servizi» sono inserite le seguenti: «o fornitori di servizi pubblici essenziali», dopo le parole: «controllate, che» sono inserite le seguenti: «, da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,», le parole: «anche nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente nell'ambito», le parole: «su tutto il territorio nazionale e» sono sostituite dalle seguenti: «, con una presenza di sedi strutturate in almeno la meta' delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati» e le parole: «ricezione, digitalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione». 13-ter. Al fine di assicurare celerita' agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione siciliana, nonche' in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della medesima Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)"; b) al comma 4, le parole da: "delle disposizioni del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse.» - Si riporta la tabella A dell'allegato 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante: "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74: «TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico
.». |
| | Art. 9 Quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico
1. Il quadro di principi e regole del sistema contabile ((economico-patrimoniale)) unico comprende il quadro concettuale, gli standard contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nell'ambito delle attivita' di cui alla Milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR. 2. I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche ((e i successivi)) aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, almeno nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. I decreti di cui al presente comma possono regolare anche i profili di cui all'articolo 8, comma 4. 3. Al fine di assicurare una maggiore rappresentativita' dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e di adeguare la Struttura di governance alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della stessa. 4. In ragione della specificita' delle attivita' istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti di cui al comma 2 possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione ((economico-patrimoniale)) di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocita' di raccordo delle medesime voci. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 i decreti di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti ((tra)) lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233: «Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti). - 1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2025." sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).". 2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 861, dopo le parole "amministrativa e contabile." e' aggiunto il seguente periodo: "Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile."; b) al comma 862, dopo le parole "la contabilita' finanziaria," sono inserite le seguenti: "anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,"; c) al comma 871, dopo le parole "lettera b)," sono inserite le seguenti "e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facolta' prevista dall'ultimo periodo del comma 861". 3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria. 4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonche' i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche sottostanti. 5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 6. Al fine di consentire l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilita' del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all' articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, puo' disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi. 7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio. 8. Ai fini del rafforzamento delle attivita', degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e' istituito il Comitato scientifico per le attivita' inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di indirizzo e programmazione delle attivita' di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attivita' di revisione della spesa, nonche' gli obiettivi da perseguire. Il Comitato e' composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonche' da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle universita', degli enti e istituti di ricerca. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalita' inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 9. Per le attivita' istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 e' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unita' di missione, che svolge anche attivita' di segreteria tecnica, cui e' preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. L'Unita' di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attivita' di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unita' di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attivita' necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonche' al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unita' di missione concorre all'attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato per il periodo 2021-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unita' di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023". 11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' altresi' avvalersi del supporto di societa' a prevalente partecipazione pubblica, nonche' di un contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Per le medesime finalita' il Dipartimento e' autorizzato a stipulare convenzioni con universita', enti e istituti di ricerca. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarieta' e flessibilita' di gestione del PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. 13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' sulle apposite contabilita' speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime. 14. Le attivita' connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilita' economico-patrimoniale», inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020. 15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, e' riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di governance, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.48 17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16. 18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR"; b) al terzo periodo, le parole: "L'ammissibilita' di tali spese a carico del PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammissibilita' di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo".» - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»: «Art. 3-bis (Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali). - 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. 2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito delle finalita' generali del comma 2. 4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, ne' indennita', ne' rimborso di spese.». |
| | Art. 10 Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico 1. Al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, le amministrazioni di cui al medesimo articolo 8: a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di ((magazzino ed)) effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9; b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attivita' di contabilita' ((economico-patrimoniale)) e degli inventari; c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicita' di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025, ((con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti l'obbligo di garantire l'interoperabilita' con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze)). |
| | Art. 11
Contenuti del programma di formazione
1. Nell'ambito del programma di formazione, di cui alla Milestone M1C1-118 ((del)) PNRR, volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile ((economico-patrimoniale)) unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. 2. Il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50: «Art. 4 (Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non piu' finanziati con risorse del medesimo). - 1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo i tempi indicati nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, adottano i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella citata decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti gia' adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita' di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, entro tre giorni, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. 1-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del PNRR, l'amministrazione, in caso di accesso dell'impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza con finalita' liquidatoria, dispone la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali per ritardo gia' maturate alla data della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva o mediante compensazione dei crediti gia' maturati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione. Nei medesimi casi, l'amministrazione utilizza i crediti maturati dall'impresa anteriormente al deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per l'integrale soddisfacimento dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono versati alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti. 1-ter. A seguito della risoluzione del contratto di cui al comma 1-bis, l'amministrazione procede all'individuazione del nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 124 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o, in caso di impossibilita', tramite la procedura di cui all'articolo 76 del medesimo codice. Il subentro avviene, in ogni caso, alle medesime condizioni del contratto originario. Non e' opponibile all'amministrazione un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei mesi antecedenti l'attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d'impresa. 2. Tenuto conto della indifferibilita' degli interventi di protezione civile e al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "In relazione ai medesimi interventi di cui al primo periodo, i termini di trenta giorni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di novanta giorni di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-bis, ivi compresi quelli applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, sono ridotti rispettivamente a dieci giorni e a trenta giorni. Decorsi i termini di cui al secondo periodo, fermi restando gli effetti del silenzio e dell'inerzia di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, il procedimento e' concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.". 3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "per le conseguenti determinazioni" sono aggiunte le seguenti: ", che tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari". 4. All'articolo 1, comma 13, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: "che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91" sono soppresse. 4-bis. Anche al fine di far fronte alla carenza di personale medico nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della riforma del settore". 4-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 4-bis, all'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della riforma del settore". 4-quater. All'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: "non oltre la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre la data del 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62". 5. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "alle suddette decisioni» sono aggiunte le seguenti: «, con conseguente adeguamento del relativo contributo"; b) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "In relazione al target previsto dal predetto Piano "Italia a 1 Giga", come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano la rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto target ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.". 6. Al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 "Riforma delle norme di contabilita' pubblica" del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obiettivo M1C1118 della predetta riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilita' accrual. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. 7. Il programma di formazione, di cui al comma 6, include le attivita' formative direttamente erogate dalla SNA, anche in collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente, nonche' i progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati, previa certificazione di conformita', rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile accrual. 8. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 222.343 per l'anno 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 222.343 per il 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9. Al fine di assicurarne la realizzazione, agli interventi non piu' finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Per gli interventi di cui al primo periodo restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024.» |
| | Art. 12 Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale
1. Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile ((economico-patrimoniale)) unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Ai fini ((dell'elaborazione)) degli schemi di ((bilancio di cui)) al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, ((sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti)), per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilita' ((economico-patrimoniale)). I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1. 4. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti di cui al comma 3 ((del presente articolo)) sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione ((degli enti territoriali, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti)), e individuano: a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della ((collocazione e condizione geografica)) e della dimensione demografica; b) la disciplina e le modalita' di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonche' l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificita' degli enti territoriali e dei loro enti strumentali; c) le modalita' semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilita' ((economico-patrimoniale)) di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: «Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto. 2. Ai fini del presente decreto: a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio; b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio. 3. 4. 5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.». - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000. |
| | Art. 13
Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalita' e gli standard previsti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, le stime relative al livello di accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore. 2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le stime di cui al comma 1, per la successiva pubblicazione nel sito internet istituzionale del suddetto Ministero.
Riferimenti normativi
- Il Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE e' pubblicato nella GUUE del 26 giugno 2013, L 174/1. |
| | Art. 13 bis Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del PNRR
((1. Per effetto della proposta di riprogrammazione del PNRR, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti del PNRR e' cosi' integrata:)) a) ((euro 576.292.200,62 a favore dell'Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4, del PNRR «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche», di cui all'articolo 24 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50)); b) ((euro 246.000.000 a favore dell'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Promozione rinnovabili per le comunita' energetiche e l'autoconsumo», di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50)); c) ((euro 31.651.988,92 a favore dell'Investimento 16 della Missione 7 del PNRR «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI», come disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024)); d) ((euro 200.000.000 a favore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR «Strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)», di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.)) ((2. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 1 mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i rispettivi soggetti attuatori possono procedere agli adempimenti di competenza, propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere agli adempimenti di competenza. In caso di mancata approvazione della decisione dell'Unione europea di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, le amministrazioni titolari delle misure adottano i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente gia' trasferite ai soggetti attuatori. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, sono trasferite al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in qualita' di soggetto attuatore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse attribuite alla societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del medesimo comma 513, lettera e), per la gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. effettua il trasferimento delle risorse di cui al primo periodo in favore del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione. 4. Le risorse di cui al comma 1 non determinano in nessun caso il riconoscimento, in favore dei soggetti attuatori degli investimenti, di ulteriori compensi per lo svolgimento delle loro attivita'. 5. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti di cui al comma 1, nelle more della stipulazione o dell'aggiornamento degli atti e delle convenzioni che regolano i rapporti tra le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i soggetti attuatori degli stessi e della loro registrazione da parte degli organi di controllo, i soggetti attuatori sono autorizzati ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di ammissione a finanziamento e di concessione delle agevolazioni, comunque denominati. I provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini del PNRR e sono immediatamente esecutivi. Ai fini della registrazione degli atti e delle convenzioni di cui al primo periodo del presente comma da parte degli organi di controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo. 6. All'articolo 1, comma 774, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le risorse destinate alle iniziative di rafforzamento della capacita' amministrativa per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». 7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, dalle misure del PNRR complessivamente definanziate per effetto della proposta di riprogrammazione presentata alla Commissione europea non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' amministrative necessarie all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 27 del citato decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19: «Art. 24 (Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - attuazione dell'Investimento 4.5 "Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche" della Missione 2 - Componente 4 del PNRR). - 1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonche' per promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche e' istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - SFNIISSI, di seguito denominato «Strumento». 2. Lo Strumento di cui al comma 1 e' alimentato da: a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR dal fondo Next Generation EU-Italia; b) le risorse nella disponibilita' dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 3. Lo Strumento puo' altresi' essere alimentato dalle eventuali risorse derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente. 4. In ragione delle finalita' dello Strumento, le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 5. In coerenza con le finalita' dello Strumento le risorse di cui al comma 2, lettera b), finanziano, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" della Missione 2, Componente 4, del PNRR con riferimento ai seguenti progetti: a) "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui"; b) "Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1". 6. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti nell'Investimento 4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" della Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente definanziati dal medesimo Investimento. 7. Le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel PNIISSI. 8. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A. Con la medesima convenzione di cui al primo periodo sono, altresi', definiti le modalita' di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a). 9. In relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), dello Strumento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. provvede a definire e a rendere pubblici: a) i termini, i contenuti e le modalita' di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, corredate del relativo cronoprogramma di attuazione; b) l'entita' massima del contributo concedibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), nonche' le modalita' di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse; c) le modalita' di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento; d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalita' del PNIISSI, privilegiando, in particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonche' forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalita' previste dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica. 10. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel PNIISSI. 11. Gli oneri per le attivita' di gestione dello Strumento di cui al comma 1 da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a), del medesimo Strumento. 12. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo. 13. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.». «Art. 27 (Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, di impianti agrivoltaici e di comunita' energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR). - 1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, di impianti agrivoltaici e di comunita' energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, secondo le modalita' previste con decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione nell'ambito del PNRR per la concessione di contributi in conto capitale. 2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.; ai connessi oneri gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le modalita' di gestione dei programmi di cui al comma 1 e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la societa' GSE, che si conformano, in relazione a ciascun investimento, alle prescrizioni previste dal PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025. La societa' GSE subentra al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelli concernenti l'erogazione dei contributi medesimi. 3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati rispettivamente gia' adottati o gia' approvate, possono accedere alle risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti, relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio gestiti dalla societa' GSE entrano in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6. 4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e alle prescrizioni previste nel PNRR per i singoli investimenti di cui al comma 1. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dal presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea. 6. Entro il 30 giugno 2026, la societa' GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento di cui al comma 1. In caso di comprovate difficolta' procedurali o amministrative, il termine di cui al primo periodo e' prorogabile di ulteriori sessanta giorni. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3, gli accordi di concessione di cui al primo periodo del presente comma specificano anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili. 7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della societa' GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento istituito allo scopo che opera conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR. 8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi di cui al comma 2, la societa' GSE adotta, per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina: a) delle modalita' e dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, prevedendo, ove necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di rendicontazione delle misure del PNRR, nonche' prescrizioni volte a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione; b) delle eventuali modalita' di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti; c) delle modalita' per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione; d) delle modalita' e delle tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale.». - Si riporta il testo del comma 513, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»: «513. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 - Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 - REPowerEU del PNRR, con decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati: a) la tipologia degli investimenti agevolabili; b) la tipologia del sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti di cui alla lettera a); c) i soggetti destinatari del sostegno finanziario; d) la societa' Gestore dei servizi energetici - GSE Spa come soggetto attuatore dell'Investimento 17 di cui all'alinea; e) le societa' SACE Spa e Cassa depositi e prestiti Spa come partner finanziari dell'Investimento 17 di cui all'alinea, con l'attribuzione alla societa' Cassa depositi e prestiti Spa della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17; f) il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i partner finanziari e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari, come individuati ai sensi della lettera h); g) il contenuto, le modalita' e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili; h) i criteri e le modalita' di selezione dei progetti di investimento nonche' gli obblighi del soggetto attuatore di cui alla lettera d) e dei partner finanziari di cui alla lettera e), i criteri di verifica del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell'effettuazione degli interventi, nonche' le modalita' di trasmissione della relativa certificazione; i) le modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 519; l) le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari nonche' le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo; m) i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per la concessione del finanziamento; n) le modalita' con le quali e' effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformita' all'allegato VI al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis); d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e' svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto puo' essere ricusato soltanto con deliberazione motivata. 1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimita' della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater e' riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti. 1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 1, comma 1. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.». - Si riporta il testo del comma 774, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», come modificato dalla presente legge: «774. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato « Ministero dell'economia e delle finanze -. Sul medesimo conto corrente affluiscono le risorse del cofinanziamento nazionale del piano sociale per il clima, alla cui assegnazione si provvede con le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nonche' le risorse destinate alle iniziative di rafforzamento della capacita' amministrativa per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.». |
| | Art. 13 ter Modifiche al codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184
((1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Milestone M1C2-14-ter della riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del PNRR, al codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tra cui la pubblicazione di verbali sintetici dei lavori»; b) all'articolo 21: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «capacita' di programmazione» e' inserita la seguente: «, razionalizzazione» e dopo le parole: «gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante,» sono inserite le seguenti: «avente ad oggetto anche le loro eventuali duplicazioni o sovrapposizioni,»; 2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il sistema Incentivi Italia con tempi coerenti con la programmazione di bilancio»; 3) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine della loro razionalizzazione»; 4) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' contenuta un'apposita sezione dedicata allo stato di attuazione della riforma degli incentivi, anche con riferimento agli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post di cui al presente articolo nonche' alle eventuali duplicazioni o sovrapposizioni riscontrate e agli interventi di razionalizzazione promossi».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 21 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante: «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160», come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali). - 1. Al fine di assicurare l'adeguato coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito il Tavolo permanente degli incentivi, costituente una sede stabile di confronto alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni responsabili centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il Tavolo di cui al comma 1 e' composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy o suo delegato, che lo presiede, da un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai seguenti Ministri o rispettivi delegati: a) Ministro dell'economia e delle finanze; b) Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; c) Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; d) Ministro per gli affari regionali e le autonomie; e) Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa; f) Ministro del lavoro e delle politiche sociali; g) Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; h) Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; i) il Ministro per le disabilita'; l) Ministro dell'universita' e della ricerca; m) Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; n) Ministro della cultura; o) Ministro del turismo; p) Ministro per la protezione civile e la politica del mare; q) Ministro per lo sport e i giovani; r) Ministro della salute; s) Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 3. Il Tavolo e' convocato dal Ministero delle imprese e del made in Italy almeno due volte l'anno e, in particolare, successivamente alla manovra di bilancio, e, comunque, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per il consolidamento degli indirizzi per i Programmi degli incentivi da adottare nell'anno in corso, ed entro il 31 luglio di ciascun anno, per l'avvio delle attivita' di programmazione, anche finanziaria, funzionali all'adozione dei Programmi della successiva annualita'. Il Tavolo e', altresi', convocato in tutti gli altri casi nei quali emerga una concreta esigenza di coordinamento e confronto, anche su istanza delle amministrazioni interessate. 4. Nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi, le amministrazioni centrali e regionali provvedono congiuntamente e paritariamente a: a) fornire informativa reciproca sugli incentivi: 1) nella fase ascendente, favorendo la sinergia e la complementarita' ai vari livelli di governo degli incentivi per il raggiungimento di obiettivi comuni; 2) nella fase discendente, in relazione allo stato di attuazione, per verificare l'andamento complessivo del sistema degli incentivi ed eventualmente individuare proposte migliorative o nuove esigenze di sostegno. Per tale finalita', il Tavolo opera tenendo conto della ricognizione degli incentivi e delle evidenze ricavabili dalla relazione prevista dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266; b) raccordare, tenendo conto anche delle risultanze del monitoraggio di cui alla lettera a), le strategie di politica industriale attuata attraverso gli incentivi, definendo, in esito alle riunioni del Tavolo, accordi programmatici che individuano gli indirizzi e le posizioni comuni nonche' le sinergie tra le amministrazioni partecipanti rispetto a temi oggetto di incentivazione e rispetto a individuati incentivi. 5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, le riunioni di cui al comma 3 sono preparate dal previo svolgimento di uno o piu' tavoli tecnici di lavoro, convocati anche per l'approfondimento di specifiche tematiche e composti da rappresentanti delle amministrazioni responsabili partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura lo svolgimento degli adempimenti strumentali, preliminari e conseguenti, alle riunioni tecniche e del Tavolo permanente degli incentivi e ogni altro adempimento necessario per il regolare funzionamento dello stesso, tra cui la pubblicazione di ver bali sintetici dei lavori. 6. Alle riunioni del Tavolo permanente degli incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie possono essere chiamati a partecipare, in relazione agli argomenti da trattare, rappresentanti di amministrazioni e associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o soggetti interessati ovvero esperti negli ambiti di volta in volta oggetto di confronto. 7. Ai soggetti partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.». «Art. 21 (Valutazione degli incentivi). - 1. Al fine di assicurare un processo decisionale basato su evidenze e di rafforzare la capacita' di programmazione, razionalizzazione e revisione della spesa, in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo in materia di programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali, le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante, avente ad oggetto anche le loro eventuali duplicazioni o sovrapposizioni, di valutazione in itinere e di valutazione ex post. La valutazione in itinere ed ex post e' svolta in modo continuativo e sistematico, secondo un programma pluriennale aggiornato periodicamente. 2. Le valutazioni sono condotte secondo modalita' che garantiscano autonomia e indipendenza, assicurando la pubblicita' dei risultati, anche attraverso il sistema Incentivi Italia con tempi coerenti con la programmazione di bilancio. 3. La selezione degli incentivi, o dell'insieme di incentivi accomunati da legami settoriali, territoriali, o tematici, oggetto di valutazione, tiene conto della loro rilevanza sociale, economica o ambientale, dell'entita' della spesa interessata, della rilevanza conoscitiva dei risultati della valutazione e delle necessita' di coordinamento con altre valutazioni o indagini aventi il medesimo oggetto, anche al fine della loro razionalizzazione. Gli incentivi non oggetto di valutazione sono comunque oggetto di monitoraggio sulla base delle disposizioni contenute nei bandi, secondo quanto previsto all'articolo 20. 4. Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell'ambito dei bandi e favorendo, ove possibile, l'utilizzo di appositi sistemi informativi. Nella relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' contenuta un'apposita sezione dedicata allo stato di attuazione della riforma degli incentivi, anche con riferimento agli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post di cui al presente articolo nonche' alle eventuali duplicazioni o sovrapposizioni riscontrate e agli interventi di razionalizzazione promossi. 5. La determinazione delle eventuali risorse da destinare alle attivita' di valutazione e' operata nell'ambito dell'attivita' di programmazione degli incentivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d).». |
| | Art. 13 quater Attivita' di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito ((1. Al fine di consentire la conclusione delle attivita' di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere individuati ulteriori interventi, avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020, coerenti con le finalita' e con gli obiettivi del medesimo PNRR e idonei a concorrere al raggiungimento dei relativi target. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) |
| | Art. 13 quinquies Disposizioni in materia di sostegno all'attuazione dei programmi di spesa e degli interventi del PNRR di titolarita' del Ministero della cultura ((1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:)) a) ((al primo periodo, dopo le parole: «Al fine di» sono inserite le seguenti: «sostenere la realizzazione dei programmi di spesa nazionali e dell'Unione europea del Ministero della cultura nell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di», le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029» e le parole: «dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024 al 2029»;)) b) ((al quinto periodo, dopo le parole: «e svolge» sono inserite le seguenti: «, con la Struttura di supporto e, limitatamente agli interventi riguardanti il sito UNESCO di cui al primo periodo, con l'Unita' "Grande Pompei",». 2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Agli esperti di cui al presente comma possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del progetto». 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei). - 1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C (2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalita' stipulato con la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo: a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture: 1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare; 2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo; 3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo; 4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa o della media; 5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti; 6) possibilita' di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2); b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' elevata a 1,5 milioni di euro; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei; c) in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto e' risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata; c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e' aumentata dal 2 per cento al 5 per cento; d) e' sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge; e) il Direttore generale di progetto puo' revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficolta' operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; puo' altresi' attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5; f) g) h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti e' sostituita da un'attestazione di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformita' alla normativa vigente, rilasciata dal Direttore generale di progetto. 2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto e presso l'Unita' «Grande Pompei» nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non e' assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza. 3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4."; b) al quarto periodo, le parole: "svolge anche le funzioni di "Conferenza di servizi permanente, ed", sono soppresse; c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.". 3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "L'Unita', su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unita', sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico". 4. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, e' costituita, presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da non piu' di 20 unita' di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, entro il limite di spesa di 900.000 euro annui, per la partecipazione alle attivita' progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. 5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessita' di garantire l'effettivita' e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalita', anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5-ter. Al fine di sostenere la realizzazione dei programmi di spesa nazionali e dell'Unione europea del Ministero della cultura nell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO 'Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata', lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonche' le attivita' dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al direttore generale di progetto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2029, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2029. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei. Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 900.000 euro. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonche' per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Il direttore generale di progetto assume la denominazione di 'direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi e svolge, con la Struttura di supporto e, limitatamente agli interventi riguardanti il sito UNESCO di cui al primo periodo, con l'Unita' "Grande Pompei", altresi' funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attivita' finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. 5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' integrato da un esperto in mobilita' e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei. Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro. 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nel limite di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17. A decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche). - 1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore generale di progetto", nonche' un vice direttore generale vicario, in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita l'indennita' complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a 100.000 euro lordi annui nel rispetto dell'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il "direttore generale di progetto": a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del "Grande Progetto Pompei"; b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del "Grande Progetto Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di altri soggetti terzi; c) assicura la piu' efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti; d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento delle competenze e del contributo del complesso del personale della Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione del sito; e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attivita' di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza; f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di detto Comitato; f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma; f-ter) collabora per assicurare la trasparenza, la regolarita' e l'economicita' della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalita' stipulato con la prefettura - Ufficio territoriale del Governo". 1-bis. Costituiscono motivi di revoca della nomina del direttore generale di progetto: a) cause di incompatibilita' sopraggiunte; b) conflitto di interessi inerente la gestione e la realizzazione del progetto; c) perdita dei requisiti necessari alla nomina. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura e' composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unita', proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonche' da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. Agli esperti di cui al presente comma possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del progetto. Con il medesimo decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico. L'incarico di "direttore generale di progetto" non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri vengono pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico al direttore generale di progetto e ai componenti della apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto; il curriculum vitae del direttore generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati, relativi ai rapporti di consulenza e collaborazione prestati. Nelle more dell'effettiva operativita' dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in continuita' con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di accelerazione gia' assunte, dell'attuazione del Grande progetto Pompei e degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte dal "direttore generale di progetto". 3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia con la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1. 4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", nonche' di potenziare l'attrattivita' turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita' "Grande Pompei". L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi sopra indicati. 5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e' preposto all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto e' coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto puo' altresi' delegare una o piu' funzioni amministrative e contabili. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione e' composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati. L'Unita' "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unita', le modalita' di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di dieci unita', in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unita' medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. L'Unita' si avvale altresi' della struttura di cui al comma 2. 6. L'Unita', sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico, del tutto congruente e in completo accordo col Grande Progetto Pompei comprendente: l'analisi di fattibilita' istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma, che definisce la tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilita' con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorita' del recupero. Il piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonche' il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del settore turistico e culturale ai fini della valutazione delle iniziative necessarie al rilancio dell'area in oggetto. Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura" di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. L'Unita' predispone altresi' un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresi', i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al titolo II del libro III del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 7. Il direttore generale di progetto, in qualita' di legale rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a ricevere donazioni ed erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area archeologica di Pompei. Al fine di assicurarne la tracciabilita', qualsiasi donazione o erogazione di importo superiore a 1.000 euro deve essere effettuata tramite bonifico bancario. 8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15. 9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia"; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta". 10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli. Per rafforzare le attivita' di accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, sono impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura di cui al progetto "Mille giovani per la cultura" di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. 11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E' fatta salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71. 12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura, di cui al progetto "Mille giovani per la cultura" di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al titolo II del libro III del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la possibilita' di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalita' perseguite dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.». |
| | Art. 13 sexies Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero della cultura
((1. Il Ministero della cultura e' autorizzato ad avvalersi della societa' ALES - Arte lavoro e servizi Spa, anche oltre il termine del 31 dicembre 2026, previsto dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, comunque, fino al 31 dicembre 2029, per le attivita' di supporto alla rendicontazione e chiusura tecnico-amministrativa e contabile degli interventi previsti nel PNRR. Per le finalita' di cui al primo periodo, alla societa' ALES - Arte lavoro e servizi Spa e' assegnato un contributo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: «Art. 1-bis (Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura). - 1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, per il triennio 2021-2023 e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', un contingente pari a duecentosettanta unita' di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli: a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea, rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale, oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti; b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in aggiunta, diploma di specializzazione di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti, oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente. 2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonche' di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, il Ministero della cultura puo' autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale Archivi del Ministero della cultura assicura il rispetto degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. 4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1. 5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura e' autorizzato a coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica nonche' delle facolta' assunzionali, gia' maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorri mento delle proprie vigenti graduatorie regionali di merito, gia' approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettiva mente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente sono state in dette le relative procedure interne. 6. Il Ministero della cultura e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la societa' Ales Spa e' qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalita' di cui al primo periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022 al 2026. 7. La misura massima del 15 per cento di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, puo' essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessita' di dare attuazione al PNRR. 8. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 324 e' abrogato. 10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro 12.913.792,65, il Ministero della cultura provvede nei limiti delle proprie facolta' assunzionali, gia' maturate e disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 9; b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.». |
| | Art. 13 septies Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR
((1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. 2. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029, fermo restando, per i relativi contratti, il limite della durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi». 3. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Agli incarichi conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 2, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dalla presente legge: «Art. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR). - 1. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2029. 2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attivita' istruttoria. 3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim. 4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.». - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR). - 1. Al fine di assicurare una piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attivita' istruttoria.". 2. Per le finalita' di cui al comma 1, agli esperti della segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'importo massimo riconoscibile per singolo incarico e' incrementato a 80.000 euro lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso come definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono rinnovabili fino al 31 dicembre 2029 9, fermo restando, per i relativi contratti, il limite della durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. Le previsioni di cui al terzo periodo del comma 2 si applicano limitatamente all'attivita' svolta a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime finalita', e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di incarichi ad esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.». - Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50: «Art. 51 (Disposizioni in materia di pubblica amministrazione). - 1. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 10.236.500 per l'anno 2022. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresi' autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022. 2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, puo' essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 3. All'articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022 al 2026". 4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 15.836.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, quanto a 11,832 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura e, quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 5. Al fine di assicurare la pronta operativita' e la funzionalita' del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga al termine di durata biennale previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validita' delle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 unita' di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, bandito con delibera della Commissione RIPAM 7 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 28 settembre 2018, e' prorogata di due anni. 6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel senso che ciascuna delle sedi della Scuola superiore della magistratura puo' comprendere piu' uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie della Scuola. 7. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-quinquies) e' aggiunta la seguente: "f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria.". 8. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), dopo il numero 1) e' inserito il seguente: "1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze;"; b) all'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole "Capi di stato maggiore di Forza armata" sono inserite le seguenti: ", il Comandante del Comando operativo di vertice interforze"; c) all'articolo 28: 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "i Capi di stato maggiore di Forza armata" sono inserite le seguenti: ", il Comandante del Comando operativo di vertice interforze"; 2) al comma 2, dopo le parole "per i Capi di stato maggiore di Forza armata" sono inserite le seguenti: ", per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,"; d) all'articolo 29: 1) al comma 1, le parole «, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa,» sono soppresse e le parole "collegamento con i" sono sostituite dalle seguenti: "coordinamento dei"; 2) al comma 1-bis, dopo le parole "del Comando operativo di vertice interforze" sono inserite le seguenti: "dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed"; e) all'articolo 88, comma 1, le parole "e di unita' terrestri, navali e aeree" sono sostituite dalle seguenti: "e di unita' terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali" e le parole "preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree" sono sostituite dalle seguenti: "preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare"; f) all'articolo 92, comma 4, le parole "legge 3 agosto 2007, n. 124" sono sostituite dalle seguenti: "legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109"; g) all'articolo 168: 1) al comma 1, dopo le parole "piu' anziano in ruolo" sono inserite le seguenti: "tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente"; 2) al comma 2, le parole "massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa;" sono sostituite dalle seguenti: "di un anno, senza possibilita' di proroga o rinnovo. Se, al termine del mandato di un anno, non e' presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica e' confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale"; 3) al comma 3, le parole "piu' anziano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1" e dopo le parole "ordine di anzianita'" sono inserite le seguenti: "tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente"; h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze;"; i) all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le parole "o di Forza armata," sono inserite le seguenti: "il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,"; l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;". 8-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 e' sostituita dalla seguente: "a) Comando unita' mobili e Comando unita' specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti"; b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversita' e dei parchi" sono sostituite dalle seguenti: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversita'"; c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 e' sostituita dalla seguente: "a) generali di divisione o di brigata: 1"; d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 e' sostituita dalla seguente: "a) generali di divisione o di brigata: 1"; e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 e' sostituita dalla seguente: "a) generali di divisione o di brigata: 1"; f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 e' sostituita dalla seguente: "a) presidente: non inferiore a generale di divisione". 8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessita' di garantire l'immediatezza e la continuita' degli interventi di soccorso, e' istituita la qualifica del "soccorritore militare per le forze speciali", in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale puo' effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato. 8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalita' formative, per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-ter, nonche' i limiti e le modalita' di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali. 9. In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022. 10. Ferme restando le competenze delle altre Autorita' nazionali gia' designate, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, quale autorita' competente a svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di cui all'articolo 2-septies del medesimo regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022. 11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c), d), h), i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - Omissis 5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. Omissis.». |
| | Art. 13 octies Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 ((1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di un anno, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno, rispettivamente: a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c); b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c); c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c); d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c). 2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 presentano al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b), entro il 31 dicembre 2026.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito, con modifica zioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14: «Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno). - 1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 2. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 15, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"; b) all'articolo 2, comma 3, le parole: "di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore"; c) all'articolo 2, comma 4, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023". 3. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023". 4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025". 4-ter. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: "di 2,5 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024"; b) al comma 3, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro". 4-quater. All'articolo 43-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro". 5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". 6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". 7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2022-2023"; b) al terzo periodo, le parole: "per l'esercizio finanziario 2022" sono sostituite dalle seguenti: "da utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari 2022 e 2023". 7-bis. La validita' della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 30 del 16 aprile 2021, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023. 7-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: "Per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022 e 2023". 8. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 7 si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 9. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2, lettera c), pari a 1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno rispettivamente: a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b); b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a) e b); c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b); d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b). 9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024 e 2025". 9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a euro 200.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». |
| | Art. 14 Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale
1. All'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 ((e' inserito)) il seguente: «5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), puo' provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027«»; b) al comma 6, le parole: «Dall'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis, dall'attuazione del presente articolo».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132 recante: «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20, nei limiti della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento; b) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689; c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate ai sensi dell'articolo 20, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento; d) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20 il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 per la violazione delle norme del regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dal medesimo articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorita' anzidette; e) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale; f) previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonche' da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilita' di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilita' e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; g) potenziamento, all'interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonche' artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attivita' di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline; h) previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia; i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonche' nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attivita' formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea, nonche' per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni; l) valorizzazione delle attivita' di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da universita', istituzioni AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: 1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'universita' e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo; 2) incentivare le attivita' di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell'universita' e della ricerca e degli ITS Academy e le Autorita' nazionali di cui all'articolo 20; m) definizione dei poteri di vigilanza dell'autorita' di vigilanza del mercato che conferiscano all'autorita' i poteri di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio; n) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, nonche' del procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. 3. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale. 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. 5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; b) introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumita' pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato; c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilita' penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente; d) nei casi di responsabilita' civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689; e) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonche' dei principi di proporzionalita', non discriminazione e trasparenza; f) modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformita' ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b), c), d) ed e). 5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), puo' provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027". 6. Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». |
| | Art. 15 Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 1. All'articolo 5, ((comma 1)), del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2026». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in ((61,25 milioni di euro per l'anno 2026)), si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199). - 1. Ferma restando l'attivita' di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, non si applica alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati anteriormente alla data del 1° ottobre 2026.» - Si riporta il testo dell'articolo 148, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2. 2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari. 2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. 2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». |
| | Art. 15 bis Disposizioni urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse delle politiche di coesione
((1. Al fine di conseguire gli obiettivi in materia di coesione territoriale previsti dal PNRR:)) a) ((l'articolo 24-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e' abrogato;)) b) ((il comma 3 dell'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' abrogato.)) ((2. Le risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo restano nella disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per essere impiegate, nel rispetto dei limiti di cassa di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 178, della medesima legge n. 178 del 2020)). ((3. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a 660 milioni di euro per l'anno 2026, a 650 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»)). ((4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede)): ((a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 110 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, destinate al finanziamento di programmi e interventi complementari alla programmazione europea 2021-2027, derivanti dal cofinanziamento nazionale imputato al Programma nazionale FESR FSE+ «Capacita' per la coesione 2021-2027», approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, come modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 6561 del 12 settembre 2024, resesi disponibili per effetto dell'applicazione di un tasso di cofinanziamento inferiore al valore massimo di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022. Le risorse di cui alla presente lettera sono utilizzate nel rispetto del principio di riequilibrio territoriale previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;)) b) ((quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche in considerazione di quanto previsto dai commi 2 e 5, lettera b), del presente articolo.)) ((5. All'articolo 28 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:)) a) ((al comma 4: 1) alla lettera b-ter, il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 2) dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: «b-quater) della somma complessiva di 20 milioni di euro, per l'istituzione del polo per l'industria culturale e creativa, nell'ambito del programma di interventi connesso alla designazione della citta' di Matera quale "capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026«»;)) b) ((al comma 5, le parole: «la somma di 27,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di euro 67.957.899»)).
Riferimenti normativi
- Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 100 del 30 aprile 2022. - Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni e di affidamenti di lavori). - 1. Per fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino gia' espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento piu' aggiornato. 2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, e' sottoposto all'approvazione del concedente ed e' considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformita' alle delibere adottate dall'autorita' di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto ne' rilevano ai fini della durata della concessione. 2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione della necessita' di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacita' di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto nazionale di statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento e' riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonche' a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni piu' favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. (abrogato).». - Si riporta il testo dei commi 177 e 178, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: «177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di complementarita' e di addizionalita'; b) con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia' disposte: 1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali; 2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse; c) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene: 1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonche' l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste; 2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione; 3) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti; 4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione, articolato per annualita', definito in considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2); 5) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio dello stesso; 6) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione; d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene: 1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste; 2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione; 3) in caso di presenza di citta' metropolitane nel territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti; 5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualita' definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi; 7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche' di monitoraggio dello stesso; 8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione; e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si provvede, altresi', all'assegnazione, a valere sulle disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera a); f) a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonche' per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a); g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione; i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato; l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonche' le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalita' indicate nella medesima lettera i).». - Si riporta il testo del comma 750, dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199: «750. Al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della governance economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilita' di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.». - Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante: «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo). - 1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, e' istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo». 2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 660 milioni di euro per l'anno 2026, a 650 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attivita': distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. 3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita' speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa. 5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente capo, nonche' dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante: «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18: «Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio territoriale). - 1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale cura l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). 2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili. 2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2. La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, e' trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorita' politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale. Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'autorita' politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalita' per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati, sia effettuato in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2, nonche' per monitorare l'andamento della spesa erogata. 2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformita' all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. 3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.» - Si riporta il testo del dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42: «Art. 4 (Fondo per lo sviluppo e la coesione). - 1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e' finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. 2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e la complementarita' delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea. 3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalita' stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.» -Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, come modificato dalla presente legge: «Art. 28 (Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione). - 1. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3: 1) al primo periodo, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: "Gli accordi per la coesione" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa verifica degli equilibri di finanza pubblica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge 30 dicembre 2025, n. 199"; 2) il terzo periodo e' soppresso; b) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento». 2. Il Fondo di cui all'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 2-bis. Sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, anche gli investimenti realizzati nei territori dei comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compresi nell'ambito di competenza del Consorzio industriale del Lazio o del Consorzio per lo sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind), anche qualora non inclusi nelle aree di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2025, gli investimenti effettuati nei territori di cui al primo periodo del presente comma e non riconducibili ad alcuno degli ambiti territoriali indicati nel citato articolo 3 sono imputati, in base al criterio di prossimita' territoriale, ai pertinenti stanziamenti di cui alle lettere a), numeri da 1) a 5), e b) del comma 1 del medesimo articolo 3. 3. Al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027, e' stanziata la somma di 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualita' 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualita' 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di detti comuni, tenuto conto della relativa classificazione sismica. I criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalita' di erogazione delle risorse, nonche' quelle di rendicontazione restano definiti dall'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonche' sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento, adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026. 3-bis. Al fine di concorrere alla realizzazione di attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, e' riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito in pari misura tra i predetti istituti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' incrementata di euro 600.000 per l'anno 2028 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 4. Al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilita' sostenibili nei territori del Mezzogiorno d'Italia nonche' agli obiettivi di riqualificazione e di valorizzazione degli spazi e degli edifici pubblici, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e' disposta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, l'assegnazione: a) della somma complessiva di 8,5 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019; b) della somma complessiva di 7,2 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilita' sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto; b-bis) della somma complessiva di 4,9 milioni di euro, per il completamento dell'investimento relativo al Polo scolastico Alta Val Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza; b-ter) della somma complessiva di 7 milioni di euro, per la realizzazione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione dell'area dell'ex base militare dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) situata nel comune di Affi, in provincia di Verona; b-quater) della somma complessiva di 20 milioni di euro, per l'istituzione del polo per l'industria culturale e creativa, nell'ambito del programma di interventi connesso alla designazione della citta' di Matera quale "capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026".". 5. E' revocata la somma di euro 67.957.899 delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacita' istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, gia' destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare. 5-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1» sono soppresse.». |
| | Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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