Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 6 agosto 2026
Riconoscimento del Consorzio nazionale sistema legno (CNSL) quale soggetto gestore dell'utilizzo di specifico marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, adottato nel 2002 inerente «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM15)» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 luglio 2004, recante «Definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 marzo 2011 recante «Modifica del decreto 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il Capo VI, Sezione 3 del regolamento (UE) 2016/2031 ed in particolare gli articoli 96, 97 98 e 99 su materiali di imballaggio in legno;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visti, in particolare, gli articoli 28, 29 e 32 del citato regolamento (UE) 2017/625, recanti, rispettivamente, disposizioni inerenti la delega da parte delle autorita' competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati e i relativi obblighi;
Vista la nota prot. Masaf n. 47919 del 13 febbraio 2018 con la quale e' stato istituito il Gruppo di lavoro «Marchio ISPM 15 imballaggi in legno», nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformita';
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visti, in particolare, l'art. 41 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante le disposizioni inerenti «Registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023» registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio nazionale sistema legno, indicato dall'Associazione FederlegnoArredo, con nota prot. Masaf n. 0284148 del 24 giugno 2025, con la quale e' stato richiesto il riconoscimento quale soggetto gestore dell'utilizzo del marchio IPPC/FAO ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 luglio 2004;
Visto il «Regolamento per utilizzo del marchio IPPC/FAO/FITALY» presentato a corredo dell'istanza prot. Masaf n. 0284148 del 24 giugno 2025, integrato e modificato da ultimo con nota n. 0177524 del 16 aprile 2026;
Viste le integrazioni fornite in seguito ai chiarimenti richiesti con le note Masaf n. 372507 dell'8 agosto 2025, n. 0690182 del 22 dicembre 2025 e n. 108661 del 5 marzo 2026;
Considerata l'istruttoria svolta dal Gruppo di lavoro «Marchio ISPM 15 imballaggi in legno» sull'istanza e la documentazione presentata dal Consorzio nazionale sistema legno;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;
Vista la direttiva del Capo dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 26 febbraio 2026, al n. 133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 0095646 del 26 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 4 marzo 2026, al n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione, per l'anno 2026;
Viste le modifiche e le informazioni integrative presentate dal Consorzio nazionale sistema legno ed in particolare le note n. 0389547 del 25 agosto 2025, n. 0696139 del 30 dicembre 2025 e n. 0177524 del 16 aprile 2026;
Vista la nota prot. Masaf n. 0302848 del 23 giugno 2026 con la quale Accredia ha illustrato le procedure necessarie per l'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per i controlli ufficiali nel settore degli imballaggi in legno;
Considerato che per poter avviare l'iter di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di una struttura per l'effettuazione di ispezioni agli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'art. 98 del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi, e' necessario definire uno «Schema per l'effettuazione dei controlli» che identifichi le procedure obbligatorie per gli operatori professionali coinvolti e le modalita' di controllo da mettere in atto nell'esecuzione dei controlli ufficiali;
Ritenuto opportuno, nelle more della definizione dello «Schema per l'effettuazione dei controlli», riconoscere per un periodo sufficiente all'eventuale accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020, il Consorzio nazionale sistema legno (CNSL) quale soggetto gestore, per lo sviluppo delle attivita' di cui al decreto ministeriale 2 luglio 2004 ad eccezione dei controlli ufficiali agli operatori professionali aderenti;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 6 agosto 2026;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio nazionale sistema legno (CNSL) e' riconosciuto soggetto gestore dell'utilizzo dello specifico marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, per lo sviluppo delle attivita' di cui al decreto ministeriale 2 luglio 2004 ad eccezione dei controlli ufficiali agli operatori professionali aderenti.
2. Il Consorzio nazionale sistema legno coordina tutte le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno ad esso aderenti, comprese quelle relative al trattamento fitosanitario, per la verifica dei sistemi di certificazione e di marcatura messi in essere.
 
Art. 2

1. Il Consorzio nazionale sistema legno, nell'esercizio delle attivita' di cui all' art. 1, opera nel rispetto delle responsabilita' e dei compiti indicati nel «Regolamento per utilizzo del marchio IPPC/FAO/FITALY».
2. Il Consorzio nazionale sistema legno provvede ad effettuare tutte le eventuali modifiche al regolamento richieste dal Servizio fitosanitario centrale entro i termini previsti nella richiesta.
 
Art. 3

1. Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio, sono registrati nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), di cui all'art. 65 del regolamento (UE) 2016/2031.
2. L'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto, e' concessa dal Consorzio nazionale sistema legno a un operatore registrato al RUOP che rispetti le condizioni di cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) 2016/2031 a seguito dei controlli ufficiali effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente, supportato dal personale tecnico del Consorzio stesso.
 
Art. 4

1. Il Consorzio nazionale sistema legno, in qualita' di soggetto gestore, comunica gli esiti delle attivita' di vigilanza e di supporto alle ditte aderenti, da esso effettuate, al Servizio fitosanitario nazionale, periodicamente e ogni volta quest'ultimo ne faccia richiesta.
2. Il Consorzio nazionale sistema legno informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente qualora le sue attivita' rivelino una sospetta non conformita', conformemente al regolamento di cui all'art. 1, comma 2.
3. Il Consorzio nazionale sistema legno garantisce l'accesso da parte dei Servizi fitosanitari regionali competenti ai propri locali e strutture, collabora e fornisce assistenza.
 
Art. 5

1. Il Servizio fitosanitario nazionale e' l'autorita' responsabile della supervisione del Consorzio nazionale sistema legno.
2. Il mantenimento del riconoscimento come soggetto gestore di cui all'art. 1 e' subordinato ad una verifica periodica realizzata mediante audit o ispezioni sulla base di un programma coordinato dal Servizio fitosanitario centrale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale.
3. Il Ministero, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, revoca il riconoscimento di cui all'art. 1 qualora il Consorzio nazionale sistema legno non adotti, nei tempi e secondo le modalita' indicati dal Servizio fitosanitario centrale, misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze individuate a seguito delle attivita' sviluppate, o nel caso in cui venga appurato che la sua indipendenza o imparzialita' siano state compromesse.
 
Art. 6

1. Il soggetto gestore, di cui all'art. 1, effettua attivita' di vigilanza e di supporto alle ditte nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'art. 98, del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi.
 
Art. 7

1. Il riconoscimento quale soggetto gestore, di cui all'art. 1, ha validita' a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino al giorno 31 dicembre 2027.
2. Il Consorzio nazionale sistema legno qualora intenda rinnovare o variare gli ambiti operativi riconosciuti dal presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di ottobre 2027.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2026

Il direttore generale: Angelini