Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi


Con decreto ministeriale n. 3812/2026 del 30 luglio 2026, su istanza del sig. Luigi Toninelli, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Cheddite Italy S.r.l.» con sede e stabilimento in Livorno, localita' Salviano, via del Giaggiolo n. 189, le cartucce ad esclusivo uso militare, della linea SENTINEL per uso anti-drone denominate: «ARLT145 42 2x3 - calibro 12/76», «ARLT145 42 3x5 - calibro 12/76», «ARLT12 42 2x3 - calibro 12/76», «ARLT12 42 4x5 - calibro 12/76», «ARST12 42 2x3 - calibro 12/76», «ARST12 42 3x5 - calibro 12/76», «ARST145 42 2x3 - calibro 12/76», «ARST145 42 3x5 - calibro 12/76», «T32 - calibro 12/70», «TS24 - calibro 12/70», «TS28 - calibro 12/70», «DCT12 - calibro 12/70», «DCT145 - calibro 12/70», «ER60 - calibro 12/70», «ER100 - calibro 12/70», «LR35 - calibro 12/70», «LRB35 - calibro 12/70», «LRM45 - calibro 12/76», «LRMB45 - calibro 12/76», «LRS32 - calibro 12/70», «LRSM33 - calibro 12/76», e le cartucce della linea Military & Police per uso difesa istallazioni denominate: «B9 - calibro 12/70», «B27 - calibro 12/70», «S32 - calibro 12/70», «SS26 - calibro 12/70», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciute e classificate nella V categoria gruppo A di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritte nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.
Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.